Comunicato_Sviluppo_28_1_11 Comunicato Sviluppo su G-U. 28 gennaio 2011 Avviso pubblico per il finanziamento di progetti esemplari di produzione di energia da fonti rinnovabili su edifici pubblici (GU n. 22 del 28-1-2011) Programma Operativo Interregionale «Energie rinnovabili e risparmio energetico» 2007-2013 Linea di attività 1.3 «Interventi a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito dell'efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico» PREMESSO • che con Decisione della Commissione C(2007) 6820 del 20 dicembre 2007, la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Interregionale “Energie rinnovabili e risparmio energetico” (FESR) 2007 - 2013, CCI 2007.IT.16.1.PO.002 (di seguito “POI” o “Programma”), finalizzato ad aumentare la quota di energia consumata derivante da fonti rinnovabili ed a migliorare l'efficienza energetica promuovendo le opportunità di sviluppo locale; • che il Programma si articola in tre Assi prioritari, tra i quali, l'Asse I “Produzione di Energia da Fonti Rinnovabili”, che ha l'obiettivo specifico di promuovere e sperimentare forme avanzate di interventi integrati e di filiera, finalizzati all'aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili; • che, nell'Asse I, l'Attività 1.3 riguarda interventi a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito dell'efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico; • che la Convenzione sottoscritta il 15 maggio 2009, ai sensi dell'articolo 59, secondo paragrafo, del Regolamento (CE) n. 1083/2006, tra l'Area Generale Programmazione e Finanza della Regione Puglia, in qualità di Autorità di Gestione (di seguito AdG) del POI, e la Direzione Generale per l'Energia Nucleare, le Energie Rinnovabili e l' Efficienza Energetica (di seguito DGENRE) del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Energia, in qualità di Organismo Intermedio (di seguito OI), ha delegato le funzioni dell'AdG all'OI per la gestione, tra le altre, della detta linea di attività 1.3, e delle linee di intervento in essa compresa; • che l'AdG con determina n. 17 del 22/01/2010 ha approvato le Direttive operative concernenti le procedure di gestione del POI “Energie rinnovabili e risparmio energetico” (FESR) 2007 - 2013; • che la Commissione Europea, con nota del 23/06/2010, protocollo n. 005096 ha ritenuto conforme, ai sensi dell'articolo 71 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio Europeo, il sistema di gestione e controllo del Programma Operativo Interregionale “Energie rinnovabili e risparmio energetico” (FESR) 2007 - 2013; VISTO - il D.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita”; - il D.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311, recante “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia”; - il D.lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (c.d. codice degli appalti)”; - il D.lgs. 115/2008 e successive modifiche e integrazioni che recepisce la Direttiva 2006/32/CE, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio Europeo; - la Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE; CONSIDERATO • che, in attuazione di quanto previsto dalla linea di attività 1.3 “Interventi a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito dell'efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico” del POI “Energia” 2007-2013, per trasformare la sfida delle rinnovabili in un'occasione di sviluppo socio-economico delle aree interessate, é opportuno sostenere la domanda pubblica di produzione di energia legata ad iniziative innovative ed esemplari, in grado di avviare una trasformazione industriale su base locale, riguardanti la produzione di beni e la fornitura di servizi specifici e di sollecitare un cambiamento culturale nelle amministrazioni e nelle popolazioni coinvolte; • che, per accentuare il valore simbolico ed esemplare degli interventi, appare opportuno finanziare la realizzazione di iniziative, riguardanti strutture pubbliche, aventi particolare rilevanza e forte impatto sul territorio in considerazione delle funzioni pubbliche, caratterizzate da modalità di produzione di energia da FER innovative, sotto il profilo tecnico e amministrativo; • che appare necessario valutare con attenzione la coerenza dei tempi di realizzazione delle iniziative con i vincoli temporali previsti dal ciclo di programmazione dei Fondi Strutturali 2007-2013, in particolare riguardo ai profili autorizzativi e contrattuali; • che le iniziative esemplari a partire dalla fase di progettazione e per tutta la durata della realizzazione delle iniziative stesse, saranno oggetto di una specifica campagna promozionale e di attività di sensibilizzazione, animazione e formazione rivolte ai funzionari pubblici, alla cittadinanza ed al mondo delle imprese dei territori interessati nell'ambito di una più complessiva attività estesa a tutte le Regioni della Convergenza, prevista e finanziata dalla linea di attività 2.6 del POI “Energia” 2007-2013, che prevede il coinvolgimento di tutti gli Organismi Intermedi, in sinergia con le attività di comunicazione del Programma promosse e realizzate dall'Autorità di Gestione del Programma; tutto ciò premesso, visto e considerato IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA NUCLEARE, LE ENERGIE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA approva il presente Avviso Articolo 1 - Finalità, oggetto, procedure e risorse finanziarie 1. Il presente avviso pubblico, comprese le premesse, il visto e il considerato, che sono parte integrante dello stesso, é finalizzato ad avviare una procedura ad evidenza pubblica per la selezione ed il finanziamento, mediante contributo, di progetti innovativi ed esemplari riguardanti la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, su edifici di proprietà pubblica, ubicati nelle Regioni Convergenza (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia), a valere sulle risorse della linea di attività 1.3 “Interventi a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito dell'efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico” del POI. 2. Oggetto di intervento sono le iniziative di produzione di energia da FER, su edifici di proprietà dei soggetti di cui all'articolo 3, localizzati nei territori delle Regioni dell'obiettivo Convergenza, adibiti all'erogazione di servizi pubblici e/o alla fruizione collettiva nelle aree delle Regioni interessate. 3. La concessione dei contributi di cui al presente avviso avviene sulla base di una procedura valutativa a graduatoria. 4. Le risorse finanziarie disponibili sono pari a Euro 20.000.000,00, a valere sulla linea di attività 1.3 “Interventi a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito dell'efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico” del POI. 5. Per la stesura del progetto definitivo e/o esecutivo, relativo all'iniziativa il proponente potrà avvalersi di un tutor, che potrà essere costituito da ENEA o dal GSE. 6. Ai fini dell'attribuzione delle risorse di cui al comma 4, é stabilita una riserva finanziaria, pari al 25% delle risorse disponibili, per interventi su edifici universitari e sportivi, aventi le caratteristiche di cui al comma 2, in considerazione della tipologia dei fruitori e della potenziale ricaduta sociale. Articolo 2 - Definizioni 1. Per progettazione definitiva ed esecutiva si fa riferimento a quanto previsto dal D.P.R. n. 554/1999 - Regolamento di attuazione della Legge 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Per tecnico abilitato si intende un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali con comprovata esperienza nel settore della produzione di energia da FER. 3. Per proponente si intende il soggetto che, avendone titolo, presenta l'istanza per il contributo. 4. Per beneficiario si intende il soggetto ammesso al contributo sulla base del presente avviso. Articolo 3 - Soggetti beneficiari, iniziative e spese ammissibili 1. Possono presentare istanza di contributo i Ministeri, le Università, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità Montane delle aree dell'obiettivo Convergenza di cui all'articolo 1, che siano titolari della proprietà degli immobili in cui saranno effettuate le iniziative di cui al successivo comma 3. 2. L'indicazione delle Amministrazioni di cui al comma precedente non é derogabile. Pertanto non rientrano nell'ambito di applicazione del presente avviso pubblico e non possono presentare istanza di contributo, i seguenti enti/soggetti giuridici: • Consorzi, unioni e associazioni tra gli enti/soggetti giuridici di cui al comma 1; • Aziende Sanitarie Locali; • Società, di qualunque forma giuridica e denominazione sociale, costituite in tutto o in parte dagli enti/ soggetti giuridici di cui al comma 1 o il cui capitale sia sottoscritto in tutto o in parte dagli stessi enti/soggetti giuridici. • Altri enti pubblici non espressamente indicati al comma 1. 3. Sono finanziabili iniziative aventi le finalità e l'oggetto di cui all'articolo 1, ricadenti esclusivamente nelle tipologie di cui alla Tabella A, anche tra loro integrate, con caratteristiche di innovatività ed esemplarità, in relazione alla natura ed alle funzioni degli edifici interessati, all'integrazione architettonica ed alla capacità di integrazione ambientale con particolare riferimento alle iniziative ricadenti in aree di pregio ambientale, al mix delle fonti di energia utilizzate e alle caratteristiche tecniche e tecnologiche degli impianti. TABELLA A -------------------------------------------------------- a) Impianti di cogenerazione e di trigenerazione ad alto rendimento alimentati da fonti rinnovabili; -------------------------------------------------------- b) Impianti solari termici anche con sistema di “solar cooling”; -------------------------------------------------------- c) Pompe di calore geotermiche a bassa entalpia; -------------------------------------------------------- d) Impianti eolici operanti in regime di scambio sul posto. -------------------------------------------------------- I massimali dei costi relativi alle tipologie di intervento ammissibile sono indicati nell'Allegato D del presente avviso. 4. Le spese ammissibili riguardano: • spese tecniche (progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazione degli impianti); • fornitura dei beni, dei materiali e dei componenti necessari alla realizzazione dell'iniziativa; • installazione e posa in opera degli impianti di produzione di energia elettrica e/o termica da fonte rinnovabile; • eventuali opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento; • sistemi di acquisizione dati e analisi delle prestazioni per il monitoraggio; • spese relative alla pubblicità dei bandi e avvisi, quali somme a disposizione della stazione appaltante, nel limite massimo del 2% dell'importo complessivo dei lavori fissato quale base di gara. Non sono ammissibili le spese relative alla sorveglianza / guardiania dell'impianto. 5. Le suddette spese ammissibili potranno, altresì, essere sostenute mediante ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., nel contesto del Programma di razionalizzazione degli acquisti pubblici attraverso il portale www.acquistinretepa.it. 6. Le spese ammissibili, riferite alle voci ed ai massimali dei costi, riportati nell'Allegato D, sono comprensive dell'IVA e di ogni altro onere solo se questi non sono recuperabili. Sono ammissibili unicamente le spese sostenute dopo la pubblicazione del presente avviso. 7. Ai fini dell'ammissibilità, le proposte progettuali dovranno essere accompagnate da azioni di comunicazione, concernenti l'iniziativa proposta, effettuate secondo un piano redatto in conformità alle indicazioni di cui all'Allegato E, rivolte alle associazioni di categoria degli imprenditori ed ai cittadini sul tema dei benefici socio-economici delle energie rinnovabili. 8. Il costo complessivo ammesso, al netto delle spese per il piano di comunicazione, per singola iniziativa é compreso tra 300.000,00 Euro e 1.000.000,00 Euro. 9. Le spese previste nel Piano di comunicazione, fino ad un massimo del 5% del costo del progetto proposto, saranno finanziate dal MiSE-DGENRE sulla linea di Attività 2.6 del POI. Articolo 4 - Contributo concedibile 1. In relazione alle spese ammissibili di cui all'articolo 3, sono concessi contributi pari al 100% delle spese stesse. 2. Ai fini della concessione del contributo, il costo complessivo dell'intervento é calcolato sulla base delle sole spese ammissibili ai sensi dell'articolo 3 e non si tiene conto delle spese non ammissibili eventualmente indicate nell'istanza di agevolazione. 3. I contributi previsti dal presente avviso non sono cumulabili con nessuna altra forma di contributo o di incentivo in conto esercizio, né con alcuna forma di agevolazione fiscale. Articolo 5 - Modalità e termini di presentazione delle istanze 1. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui al presente avviso, i soggetti di cui all'articolo 3 presentano specifica istanza redatta, pena l'inammissibilità, secondo lo schema di cui all'Allegato A unendo alla stessa la seguente documentazione: a) copia di eventuali deliberazioni di approvazione dell'iniziativa; b) copia della carta di identità del rappresentate o del soggetto delegato a tale funzione dal proponente/beneficiario; c) planimetrie e fotografie dell'edificio interessato e, nel caso di interventi di geotermia a bassa entalpia di cui all'articolo 3, Tabella A, lettera c), rilievo fotografico dello stato dei luoghi; d) visura - del catasto terreni e del catasto fabbricati - relativa all'edificio interessato. A tal fine, in caso di procedura di accatastamento ancora in corso, i soggetti di cui all'articolo 3 dovranno produrre idonea certificazione o apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante o soggetto delegato a tale funzione dal proponente/beneficiario attestante l'avvio, in data anteriore alla presentazione dell'istanza per il presente avviso pubblico, della procedura di accatastamento; e) progettazione definitiva dell'intervento, che, nel caso di edifici di pregio, sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., deve essere approvata dalla competente Soprintendenza; f) scheda descrittiva degli interventi da realizzare, compilata sulla base dell'Allegato B, in conformità alle specifiche tecniche ed ai massimali di costo di cui agli Allegati C e D. Nel caso di progetti che prevedano l'integrazione tra diverse tipologie di intervento previste dalla Tabella A di cui all'articolo 3, la stima dei costi (sezione 3.4 dell'Allegato B), con la specifica delle singole voci relative alle spese ammissibili, dovrà riferirsi a ogni singola tipologia di intervento (cogenerazione; solare termico; pompe di calore; eolico); g) per gli interventi di geotermia a bassa entalpia di cui all'articolo 3, Tabella A lettera c), relazione preliminare geologica / idrogeologica, redatta da un geologo iscritto al relativo albo professionale, con dettaglio delle indagini svolte, delle autorizzazioni richieste/acquisite, delle fonti bibliografiche consultate, delle metodologie di stima dei parametri geotermici utilizzate e con il dettaglio delle tecniche e tecnologie da adottare per: - la prevenzione di perdite di carburanti, lubrificanti, additivi; - la perforazione (macchinari e materiali ivi compresi fluidi e additivi utilizzati); - la gestione del cutting di perforazione; - la protezione del terreno al di sotto della perforatrice; - la gestione e l'eventuale smaltimento di fanghi di perforazione; - l'intervento in caso di incidenti; - la ricerca di sottoservizi e manufatti interrati; - l'individuazione e l'intervento in caso di rinvenimento di cavità sotterranee; - il mantenimento dell'isolamento di acquiferi idonei a scopi potabili; - l'intervento in caso di rinvenimento di acque in pressione; - l'utilizzo di materiali ecocompatibili; - l'acquisizione di parametri utili al monitoraggio degli effetti delle realizzazioni; - l'esecuzione del collaudo di tenuta; - l'esecuzione del collaudo di flusso; - la posa delle condotte di collegamento; - il monitoraggio dell'intervento. h) nota metodologica, ai fini dell'ottenimento della premialità di cui all'art. 8, comma 3; i) cronoprogramma riguardante tutte le fasi previste dalla progettazione alla costruzione e l'esercizio, da cui si evinca il dettaglio delle autorizzazioni necessarie per il completamento dell'intervento; l) piano di comunicazione conforme alle indicazioni di cui all'Allegato E; m) CD-ROM, contenente la documentazione redatta e predisposta in attuazione dei precedenti punti. 2. L'istanza di contributo e la documentazione di cui al comma 1, devono essere contenuti in un plico chiuso e sigillato, trasmesso mediante raccomandata con avviso di ricevimento - o altro mezzo di spedizione equivalente ed equiparato ai sensi di legge - a partire dal 1 aprile 2011 e fino al 20 aprile 2011 al seguente indirizzo: Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per l'Energia Nucleare, le Energie Rinnovabili e l'Efficienza Energetica- Via Molise, 2 - 00187 Roma. L'intestazione del plico dovrà riportare obbligatoriamente, pena l'esclusione dell'istanza, la seguente dicitura: Programma Operativo Interregionale “Energie rinnovabili e risparmio energetico” 2007-2013 - Linea di attività 1.3 - Avviso pubblico per il finanziamento di progetti esemplari di produzione di energia da fonti rinnovabili su edifici pubblici - Istanza di finanziamento. NON APRIRE Ai fini della verifica della data di invio dell'istanza di contributo, farà fede il timbro di spedizione; sarà cura del proponente assicurarsi della presenza di detto timbro (o di altro codice identificativo riportante la data di spedizione). Il MiSE - DGENRE, nel caso in cui il timbro risulti mancante o del tutto illeggibile, é esonerato da qualsiasi ulteriore verifica in relazione all'individuazione della data di spedizione. 3. Non saranno in alcun caso prese in considerazione le istanze spedite prima del termine iniziale e oltre il termine finale di cui al precedente comma 2. Tali plichi non saranno aperti in quanto considerati come non consegnati e pertanto irricevibili. 4. Il Ministero dello Sviluppo Economico non risponde della mancata o tardiva ricezione del plico per disguidi postali o per qualsiasi altro motivo di diversa natura. 5. L'istanza (redatta secondo lo schema di cui all'Allegato A) potrà riguardare anche più edifici, fino ad un massimo di tre; in caso di pluralità di edifici, per ciascun edificio dovrà essere compilata una scheda descrittiva degli interventi da realizzare, compilata sulla base dell'Allegato B. 6. Chiarimenti in merito al presente Avviso possono essere richiesti unicamente al seguente indirizzo di posta elettronica: poi.energia@sviluppoeconomico.gov.it.Tali informazioni saranno rese disponibili sui siti internet di pubblicazione dell'avviso. Articolo 6 - Commissione di valutazione e verifica 1. Con successivo decreto del MiSE - DGENRE sarà istituita apposita Commissione per la valutazione tecnica e amministrativa delle istanze validamente presentate, per la verifica della documentazione di cui agli articoli 5, 7 e 11, prevista ai fini dell'erogazione del contributo concesso ed eventualmente - su richiesta del MiSE - DGENRE - per l'esame delle richieste di variante dell'iniziativa finanziata o proroga dei termini di realizzazione ai sensi del successivo articolo 12. Articolo 7 - Valutazione e selezione delle istanze 1. La valutazione delle istanze validamente presentate ai sensi dell'articolo 5, é effettuata dalla Commissione di cui all'articolo 6, sulla base dei criteri definiti all'articolo 8. 2. Nel corso della valutazione la Commissione si riserva di richiedere al proponente, con fax indirizzato al numero del soggetto designato quale responsabile del procedimento o tramite posta certificata, così come indicato nell'Allegato B all'istanza, secondo la normativa vigente, eventuali integrazioni documentali e informative, approfondimenti o rettifiche alla documentazione prodotta, per una migliore valutazione dell'istanza presentata. Le risposte alle predette richieste dovranno essere inoltrate via fax al numero 06/47052204 o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ene.eneree.div9@pec.sviluppoeconomico.gov.it. 3. In caso di mancato invio di quanto richiesto entro 48 ore dalla data di ricezione del fax o della posta elettronica certificata, come indicato al comma precedente, l'istanza sarà considerata decaduta e pertanto inammissibile. A tal fine farà fede la marcatura temporale del fax di ricezione o l'avviso dell'avvenuta consegna della posta elettronica certificata. In nessun caso il Ministero risponderà del mancato o ritardato recapito di tali comunicazioni. 4. La selezione delle iniziative ritenute ammissibili dalla Commissione é effettuata sulla base di una graduatoria di merito formata seguendo i criteri individuati all'articolo 8, finalizzata alla individuazione delle iniziative con caratteristiche di innovatività ed esemplarietà. Articolo 8 - Criteri di valutazione delle proposte progettuali e formazione della graduatoria 1. La valutazione delle iniziative é effettuata sulla base dei criteri di seguito riportati, in relazione ai quali la Commissione assegna a ciascun progetto uno specifico punteggio: a. rilevanza dell'edificio oggetto dell'istanza, in termini di tipologia dell'immobile ed utenza servita (fino a 20 punti); b. innovatività dell'intervento previsto dall'istanza, in termini di miglioramento dell'efficienza energetica, integrazione di tecnologie per la produzione di energia, di utilizzo dell'energia prodotta, di integrazione architettonica e di fabbisogno energetico della struttura che si prevede di soddisfare con energia da FER (fino a 35 punti); c. integrazione del/degli interventi proposti con iniziative di efficienza energetica dell'edificio, già realizzate o in corso di realizzazione (fino a 20 punti); d. dettaglio ed accuratezza del cronoprogramma delle attività (fino a 15 punti); e. dettaglio ed accuratezza del programma delle azioni di comunicazione in termini di target di destinatari, tipologia di iniziative proposte e collegamento con altre iniziative in materia di diffusione della cultura delle energie rinnovabili (fino a 10 punti). 2. Il punteggio massimo per ciascuna iniziativa é pari a 100. La griglia dei punteggi relativi ai criteri sopra indicati é riportata nell'Allegato I. 3. La Commissione di cui all'articolo 6, si riserva di attribuire una premialità aggiuntiva di 10 punti alle iniziative che prevedano il maggior livello di riduzione delle emissioni di gas serra (quantificato in CO2 equivalente/su ogni m3 oggetto di intervento) rispetto all'attuale livello di emissione; i valori previsionali relativi alla riduzione devono essere comprovati da una nota metodologica esauriente e dettagliata. 4. Sulla base dei punteggi attribuiti ai sensi del precedente comma 1, la graduatoria delle iniziative ammissibili é formata, relativamente alle sole iniziative che abbiano conseguito un punteggio minimo pari a 60, secondo l'ordine decrescente, dalla prima fino all'esaurimento dei fondi disponibili, tenuto conto della riserva di cui all'articolo 1, comma 6. 5. Nel caso in cui un'iniziativa, a causa dell'esaurimento dei fondi, dovesse risultare agevolata solo parzialmente, é facoltà del proponente finanziare con risorse proprie la differenza tra il contributo richiesto e il contributo concesso o rinunciare al contributo con le modalità previste dal successivo art. 9, comma 2. In nessun caso, in questa fase, sono ammissibili variazioni e modifiche alla progettazione per la quale é stato concesso il contributo. Articolo 9 - Concessione del contributo 1. Il MiSE-DGENRE provvede a pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana la graduatoria di cui all'articolo 8, comma 4. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale assume valore di notifica agli effetti di legge. 2. É fatta salva la facoltà per il beneficiario di rinunciare formalmente ed improrogabilmente al contributo entro sessanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria sulla GURI mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Le risorse eventualmente così liberate sono riassegnate con decreto del MiSE- DGENRE mediante scorrimento della graduatoria. 3. I soggetti beneficiari del contributo sottoscrivono con il MiSE - DGENRE un disciplinare, entro sessanta giorni dalla pubblicazione sulla GURI della graduatoria a pena di decadenza dal contributo stesso, il cui schema sarà pubblicato sul sito del Ministero, nel quale sono indicati: a) gli impegni ed obblighi, con riferimento a quanto prescritto dalla normativa comunitaria in materia di concorrenza, di informazione e pubblicità; b) l'impegno all'applicazione dell'art. 11 della legge 16/01/2003, n. 3 relativa alla registrazione al sistema CUP (codice unico di progetto) dei progetti di investimento pubblico secondo quanto già stabilito dalla deliberazione CIPE n. 143 del 2002, nonché l'impegno, in particolare, all'applicazione dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 come modificata dal decreto legge 187/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari ed alla richiesta del CIG (codice identificativo di gara), qualora richiesto ai sensi di legge; c.)le condizioni che possono determinare la revoca del contributo; d) gli obblighi connessi al monitoraggio; e) le modalità di comunicazione e rendicontazione delle spese sostenute; f) le modalità di comunicazione delle informazioni dei risultati raggiunti. 4. In relazione agli obblighi di cui alla lettera d), i soggetti beneficiari si impegnano ad effettuare, a decorrere dal termine della realizzazione degli interventi e almeno fino al 31/12/2015, il monitoraggio del funzionamento degli impianti e dei risultati raggiunti a seguito della realizzazione dell'intervento. Articolo 10 - Tempi e modalità di realizzazione delle iniziative ammesse 1. I soggetti beneficiari dovranno impegnarsi a dare inizio ai lavori, relativi al progetto ammesso a finanziamento, entro 60 giorni solari dalla data di sottoscrizione del disciplinare di cui all'articolo 9, comma 3 e dovranno impegnarsi a completare i lavori, entro i dodici mesi successivi a tale data. Il termine di inizio lavori e di fine lavori possono essere prorogati per una sola volta e per un massimo di sei mesi secondo le modalità stabilite all'articolo 12. 2. Il soggetto beneficiario dovrà tempestivamente comunicare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'intervento, trasmettendo la relativa documentazione. É fatto espresso divieto al soggetto beneficiario di alienare e/o dismettere l'impianto, per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni a partire dalla data del collaudo dell'impianto stesso. Il soggetto beneficiario dovrà assumere l'impegno, pena la non ammissione all'istruttoria dell'istanza, a mantenere l'impianto medesimo, durante il suddetto periodo, nelle migliori condizioni di esercizio, avendo cura di attuare, anche attraverso la stipula di apposite polizze assicurative, le necessarie precauzioni per preservarlo da atti vandalici o comunque da azioni dirette a causare danni all'impianto stesso, alle persone e alle cose circostanti. Articolo 10 - Tempi e modalità di realizzazione delle iniziative ammesse 1. I soggetti beneficiari dovranno impegnarsi a dare inizio ai lavori, relativi al progetto ammesso a finanziamento, entro 60 giorni solari dalla data di sottoscrizione del disciplinare di cui all'articolo 9, comma 3 e dovranno impegnarsi a completare i lavori, entro i dodici mesi successivi a tale data. Il termine di inizio lavori e di fine lavori possono essere prorogati per una sola volta e per un massimo di sei mesi secondo le modalità stabilite all'articolo 12. 2. Il soggetto beneficiario dovrà tempestivamente comunicare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'intervento, trasmettendo la relativa documentazione. É fatto espresso divieto al soggetto beneficiario di alienare e/o dismettere l'impianto, per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni a partire dalla data del collaudo dell'impianto stesso. Il soggetto beneficiario dovrà assumere l'impegno, pena la non ammissione all'istruttoria dell'istanza, a mantenere l'impianto medesimo, durante il suddetto periodo, nelle migliori condizioni di esercizio, avendo cura di attuare, anche attraverso la stipula di apposite polizze assicurative, le necessarie precauzioni per preservarlo da atti vandalici o comunque da azioni dirette a causare danni all'impianto stesso, alle persone e alle cose circostanti. Articolo 12 - Varianti in corso d'opera e proroghe 1. L'eventuale richiesta di varianti in corso d'opera da apportare all'iniziativa finanziata, nonché di proroga dei termini di inizio lavori e fine lavori, debitamente motivata e accompagnata da idonea documentazione giustificativa, dovrà essere trasmessa al Ministero, esclusivamente mediante plico raccomandato all'indirizzo di cui all'articolo 5, comma 2. Alla richiesta di proroga di inizio lavori o fine lavori, il proponente dovrà allegare un nuovo cronoprogramma (art. 5, comma 1, lettera i) aggiornato sulla base delle esigenze che hanno motivato la richiesta di proroga. Il MiSE - DGENRE comunicherà tempestivamente l'esito della valutazione al soggetto beneficiario. 2. Non potranno essere ammesse varianti che comportino una modifica sostanziale dell'intervento o che prevedano la realizzazione dell'intervento su un immobile diverso da quello indicato nell'istanza di contributo. 3. Nel caso in cui, dall'esame della documentazione trasmessa in relazione alla variante di cui al comma 1, risulti che per la realizzazione dell'iniziativa la potenza dell'impianto risulti inferiore a quella sulla cui base, in applicazione delle tabelle di cui all'Allegato D, é stato concesso il contributo, il MiSE- DGENRE provvederà alla riduzione dello stesso in proporzione. 4. L'approvazione della richiesta di variante non può comportare, in nessun caso, l'aumento del contributo originariamente ammesso. 5. É consentita una sola richiesta di variante. 6. É consentita una sola richiesta di proroga di inizio o fine lavori. Articolo 13 - Verifiche e Controlli 1. Nell'ambito dei controlli sui contributi concessi a valere su risorse comunitarie, ai sensi dell'articolo 13 del Reg. CE n. 1828/2006, il Ministero ed i competenti organi nazionali e comunitari, potranno effettuare ispezioni presso i soggetti beneficiari, allo scopo di verificare lo stato d'attuazione delle iniziative agevolate, il rispetto degli obblighi previsti dal procedimento di concessione, la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte, l'attività svolta dagli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di questo ultimo. 2. Ai fini di cui al comma 1, con l'istanza di accesso ai contributi del presente avviso, i soggetti beneficiari si impegnano a tenere a disposizione ed esibire per verifiche e controlli, in originale, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa relativa alle attività sviluppate per un periodo non inferiore a tre anni dalla chiusura del POI. Articolo 14 - Decadenza e revoca dei contributi 1. Il mancato rispetto dei termini fissati nel presente avviso pubblico, con riferimento alla trasmissione di documentazione e informazioni richieste ai sensi dell'articolo 7, alla sottoscrizione del disciplinare, all'inizio ed alla fine dei lavori, tenuto conto dell'eventuale proroga concessa ai sensi dell'articolo 12, costituisce motivo di revoca del finanziamento. 2. Qualora dalle verifiche effettuate, si riscontri il mancato rispetto delle norme vigenti in materia di lavori pubblici, oppure che l'iniziativa realizzata non risponda agli obiettivi ed alle finalità che ne avevano determinato l'ammissione al contributo, tenuto altresì conto dei criteri che ne avevano determinato la posizione nella graduatoria di merito di cui all'articolo 8, il MiSE-DGENRE procederà alla revoca del contributo. 3. Il beneficiario può sempre rinunciare al contributo per impedimenti sopraggiunti successivamente alla presentazione dell'istanza mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione di rinuncia determina la decadenza dell'assegnazione provvisoria del contributo, dalla data della ricezione al protocollo del Ministero. In tal caso, qualora siano già state erogate quote di contributo, i beneficiari dovranno restituire le somme eventualmente già erogate, aumentate degli interessi legali maturati. 4. Gli impianti realizzati mediante i contributi di cui al presente avviso non potranno essere alienati, né unitamente né disgiuntamente all'unità immobiliare sulla quale sono stati installati, per un periodo non inferiore a 10 anni dalla data del certificato di regolare esecuzione e collaudo pena la decadenza immediata dal beneficio e la possibilità da parte del Ministero di revocare il finanziamento provvedendo, secondo legge, al recupero delle somme già corrisposte. Articolo 15 - Comunicazione e divulgazione dei risultati 1. Il Ministero pubblicizza le iniziative e i progetti finanziati con il presente avviso pubblico, attraverso la divulgazione di informazioni riguardanti tra l'altro, il soggetto/i beneficiario/i, il costo totale, il contributo finanziario concesso. 2. I beneficiari del finanziamento sono tenuti a dare la massima informazione e diffusione dei risultati dell'iniziativa finanziata. 3. Tutti i prodotti, i materiali e le iniziative informative concernenti l'iniziativa finanziata devono evidenziare la fonte del finanziamento, il logo del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Energia- Direzione Generale per l'Energia Nucleare, le Energie Rinnovabili e l'Efficienza Energetica e quello del POI. Articolo 16 - Disposizioni finali e pubblicazione 1. Per le comunicazioni e/o le informazioni inerenti il presente avviso Pubblico, il Responsabile del procedimento é il dott. Domenico Mercuri (e-mail: domenico.mercuri@sviluppoeconomico.gov.it). Qualsiasi tipo di informazioni e/o richiesta di delucidazioni potrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: poi.energia@sviluppoeconomico.gov.it. 2. Il presente avviso é pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale; un estratto dello stesso é pubblicato almeno su due quotidiani a tiratura nazionale e su un quotidiano a tiratura locale per ciascuna delle regioni interessate. 3. Nella sua versione completa e corredata di allegati il presente avviso é consultabile e scaricabile ai seguenti indirizzi internet: - Sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico (www.sviluppoeconomico.gov.it) - Sito del POI Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico 2007 - 2013 (www.poienergia.it). 4. L'elenco delle iniziative ammesse a finanziamento (graduatoria) sarà consultabile e scaricabile dai su indicati indirizzi internet e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Articolo 17 - Allegati Gli Allegati di seguito elencati costituiscono parte integrante del presente avviso. 1. Istanza di partecipazione all'avviso (Allegato A); 2. Scheda descrittiva dell'intervento da realizzare (Allegato B); 3. Specifiche tecniche (Allegato C); 4. Costi massimi ammissibili (Allegato D); 5. Indicazioni per la redazione del piano di comunicazione (Allegato E); 6. Richiesta di erogazione del contributo a titolo di anticipazione (Allegato F); 7. Richiesta di erogazione del contributo a stato avanzamento lavori - SAL (Allegato G); 8. Richiesta di erogazione del contributo a saldo (Allegato H); 9. Criteri di valutazione (Allegato I); 10. Scheda di monitoraggio per la sostenibilità ambientale (Allegato L). Roma, 30 dicembre 2010