Com_Interno_19_4_11 Comunicato Interno su GU 19aprile 2011 Linee guida per i controlli antimafia, di cui all'art. 3-quinques del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, concernente «Disposizioni per garantire la trasparenza e la libera concorrenza nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell'Expo 2015». (GU n. 90 del 19-4-2011) Premesse. Il presente documento di indirizzo é volto a disciplinare le procedure di controllo antimafia sui contratti relativi alla realizzazione dell'EXPO Milano 2015, ai sensi dell'art. 3-quinquies del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166. In particolare, a mente del comma 4 del citato art. 3-quinquies, i controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sono effettuati con l'osservanza delle linee-guida indicate da questo Comitato, anche in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. L'ambito di operatività della norma, come precisato dal Commissario delegato del Governo per il cennato evento, va ricondotto agli interventi individuati nei decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 e 1° marzo 2010, che ha recepito l'accordo intervenuto nell'ambito del Tavolo Lombardia del 25 novembre, come individuati. Tali opere, classificate in essenziali, connesse e necessarie, sono individuate negli allegati 1 e 2 del cennato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2008. In relazione alle opere essenziali, si deve inoltre tenere conto delle modifiche contenute nel Masterplan del sito, presentato al BIE il 22 aprile 2010, e delle conseguenti integrazioni che verranno apportate all'allegato 1 del cennato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Con riferimento alle opere necessarie, EXPO 2015 é stazione appaltante e, nella veste di organismo di diritto pubblico, opera in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Rientrano invece nella sfera di competenza del Tavolo istituzionale per il Governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali, di cui all'art. 5 del cennato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, la programmazione e la realizzazione di attività regionali e sovra regionali relative a EXPO 2015, nonché gli interventi e le attività relative alle opere connesse riguardanti opere diverse da quelle in carico alla società EXPO 2015, nonché le opere da 7° a 9D dell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sopraindicato, in quanto opere per l'accessibilità al sito. Sulla base di quanto riferito dalla Prefettura di Milano, risulta che, alla data di adozione delle presenti linee-guida, non sono stati affidati appalti di lavori né sub-contratti e/o sub-appalti e non sono state esperite procedure di gara aventi ad oggetto la progettazione delle opere direttamente ricadenti nelle aree destinate ad ospitare l'evento. Sono peraltro di imminente indizione le procedure aventi ad oggetto l'affidamento dei servizi di progettazione concernenti: opere civili e strutturali in cemento armato, metallo e legno delle cosiddette «opere di piastra del sito»; opere afferenti le vie d'acqua del sito; opere elettriche e meccaniche di distribuzione del sito; opere a verde; sistema di accessibilità, mobilità e trasporti del sito; servizi informatici e soluzioni tecnologiche di telecomunicazione del sito. Sono inoltre state avviate le procedure per l'approvazione della variante urbanistica sulle aree la cui destinazione d'uso sarà trasformata da agricola in edificabile. Sono state definite, infine, le modalità per l'acquisizione delle aree su cui si terrà il sito, con le delibere dei consigli di amministrazione delle società Belgioiosa S.r.l. e Raggio di Luna S.p.a., nonché della Fondazione Fiera internazionale di Milano con le quali é stata garantita la messa a disposizione incondizionata delle rispettive aree di proprietà, con decorrenza immediata, sino al diciottesimo mese successivo alla conclusione dell'evento, prevedendo: a) la cessione della proprietà delle aree sulle quali verranno localizzate le opere di interesse pubblico e generale; b) la costituzione del diritto di superficie sulle aree interessate da costruzioni temporanee (in misura non inferiore al 44% della superficie delle aree di proprietà di Fondazione fiera Milano e di Belgioiosa S.r.l.). Dal quadro delineato può dunque rilevarsi come la fase attuale del monitoraggio debba essere ricondotta nell'alveo di quegli interventi di carattere prodromico alla fase centrale dell'aggiudicazione dei lavori, di cui alla direttiva interministeriale di giugno 2005. Nel predetto atto di indirizzo, infatti, una particolare attenzione viene riservata proprio all'attività di controllo in funzione antimafia inerente il contesto ambientale, in termini oggettivi e soggettivi, in cui si andranno a iscrivere gli interventi da realizzare. Tale approccio di massima anticipazione del presidio antimafia si é peraltro rivelato di particolare efficacia specie in relazione ad interventi , di analoga rilevanza rispetto a quello oggetto delle presenti linee-guida, sia per la complessità del dato infrastrutturale, sia per l'indotto finanziario correlato, che hanno portato alla luce elementi di notevole vulnerabilità del sistema proprio nella fase prodromica alla vera e propria esecuzione dell'appalto. In relazione all'attuale fase pertanto devono intendersi integralmente richiamati gli indirizzi forniti con la predetta direttiva interministeriale,con gli opportuni adattamenti legati alla specificità dell'evento in esame. Analogamente, per quanto attiene alle successive fasi, resta ferma la cornice delineata nel medesimo atto di indirizzo cui si vanno ad aggiungere le indicazioni compendiate nelle linee-guida dettate per gli interventi in Abruzzo che possono costituire per molti aspetti un utile quadro di riferimento anche con riguardo all'EXPO. Alla luce di quanto sopra si forniscono, nei paragrafi che seguono, alcuni primi elementi di orientamento intorno ai quali strutturare il percorso di monitoraggio antimafia sull'evento, suscettibili di ulteriori aggiustamenti e rimodulazioni alla luce delle concrete esigenze che potranno venire in evidenza nel prosieguo. L'attività di monitoraggio. 1. Il metodo di lavoro e i soggetti della rete. - In via preliminare si conferma il ruolo centrale che la Prefettura di Milano riveste nell'attività di monitoraggio sul sistema degli interventi per la realizzazione dell'EXPO 2015. Nello svolgimento di tale attività ed in ragione della particolare delicatezza e complessità delle iniziative che verranno avviate in vista del citato evento, la legge stessa ha individuato una specifica strumentazione a supporto del Prefetto, peraltro già attivata: a) la sezione specializzata del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui al comma 3 dell'art. 3-quinquies del decreto-legge n. 135/2009, costituita con decreto interministeriale del 23 dicembre 2009; b) il gruppo interforze per l'EXPO 2015 (GICEX), organismo info-investigativo costituito, a livello centrale, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, sempre ai sensi del predetto art. 3-quinquies. Accanto a tale strumentazione, va peraltro evidenziata l'esigenza che l'attività del Prefetto e dei citati organismi possa avvalersi dell'apporto indispensabile di tutti i soggetti istituzionali e no a vario titolo coinvolti nella realizzazione dell'evento, secondo una logica di rete che ha ispirato in questi anni l'attività del Comitato stesso, e che é opportuno venga replicata anche in questa circostanza. In tale prospettiva, pertanto, il Prefetto di Milano si farà carico di individuare le migliori e più efficaci forme di partecipazione e coinvolgimento di tutte le componenti del sistema al fine di conseguire livelli incrementali di sicurezza. Tali forme di collaborazione saranno in particolare rivolte alla definizione congiunta di strumenti operativi volti a rafforzare i presidi a tutela della legalità e della trasparenza, anche attraverso la costituzione di appositi gruppi per la messa a punto di bandi di gara tipo e di capitolati di appalto per lavori, servizi e forniture concernenti l'evento in questione. In analogia a quanto già indicato nelle seconde linee-guida emanate per i controlli antimafia in Abruzzo, potrebbe inoltre essere opportuno, al fine di inquadrare tali iniziative in una cornice di riferimento chiara ed omogenea, sottoscrivere in via preliminare uno o più protocolli d'intesa che definiscano un percorso comune e condiviso tra tutti i soggetti istituzionali, imprenditoriali e rappresentativi delle categorie dei lavoratori, in cui siano puntualizzate le misure da adottare in funzione di prevenzione antimafia. I contenuti di tali strumenti dovranno in ogni caso conformarsi ai principi di seguito precisati che costituiscono regolamentazione speciale da osservare, anche in deroga alle ordinarie disposizioni di legge, ai sensi del richiamato art. 3-quinquies del decreto-legge sopracitato. A tali principi dovranno altresì essere adeguati, in relazione alla parte di residua applicazione, i protocolli già stipulati, concernenti la messa in sicurezza di opere rientranti nell'ambito di applicazione delle presenti linee-guida, ed in relazione ai quali le parti contraenti avranno cura di verificarne la coerenza con il sistema dei controlli antimafia nelle stesse delineato. 2. Indirizzi per le stazioni appaltanti e per gli operatori economici. - Analogamente a quanto disposto con le linee-guida per l'Abruzzo e in coerenza con le indicazioni impartite dal Ministro con le direttive di giugno 2005 e giugno 2010, le misure organizzative ed i controlli a fini antimafia concernenti le attività per la realizzazione dell'evento EXPO 2015 dovranno tener conto delle seguenti linee di indirizzo. 2.1. In primo luogo dovrà essere prevista la realizzazione di una Anagrafe degli esecutori accessibile alla Direzione investigativa antimafia e al GICEX, concernente i soggetti e gli operatori economici aggiudicatari ed affidatari, nonché ogni altro soggetto della «filiera delle imprese» così come definita dall'art. 6 della legge n. 217 del 2010. A questo fine, il Comitato ritiene che l'allocazione più congeniale dell'infrastruttura informatica di cui trattasi sia da ravvisarsi presso la stessa EXPO S.p.a, quale società incaricata della realizzazione degli interventi. Tale Anagrafe deve contenere le seguenti informazioni essenziali: a) individuazione anagrafica del soggetto d'impresa o dell'operatore economico; b) tipologia e importo del contratto, subcontratto o subappalto; c) annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto proprietario o manageriale del soggetto imprenditoriale, nonché relative al direttore tecnico; d) annotazioni relative all'eventuale perdita del contratto, subcontratto o subappalto, con sintetica indicazione della connessa motivazione, e all'applicazione della relativa penale pecuniaria; e) indicazione del conto dedicato. Il soggetto aggiudicatore si avvale, per la formazione e l'inserimento dei dati necessari alla popolazione dell'Anagrafe, della collaborazione degli stessi soggetti esecutori con i quali potranno essere prese intese per la definizione delle specifiche modalità collaborative. Tale collaborazione, in quanto rivolta a soddisfare specifiche esigenze informative di tipo sistemico connesse a finalità antimafia, non determina l'insorgenza di alcun onere a carico del soggetto aggiudicatore, nel senso che non comporta alcuna variazione del prezzo, importo o valore del contratto, subcontratto o subappalto, né legittima alcuna richiesta in tal senso. A questo proposito, infatti, occorre ricordare che l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni e integrazioni, nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, stabilisce che le imprese, individuali e collettive, aggiudicatarie di contratti pubblici sono tenute a fornire notizie di carattere organizzativo, finanziario e tecnico sulla propria attività, nonché ogni indicazione ritenuta utile ad individuare gli effettivi titolari dell'impresa ovvero delle azioni o delle quote sociali. All'osservanza di tale obbligo, per la violazione del quale la legge prevede la sanzione dell'arresto, sono tenute le imprese partecipanti a procedure di evidenza pubblica con l'invio alla stazione appaltante del modello GAP; in tal senso dunque la collaborazione di cui si é detto viene a rappresentare una particolare modalità di declinazione di tale obbligo, non costituendo alcun aggiuntivo aggravio per l'impresa. Le informazioni presenti nell'Anagrafe degli esecutori sono utilizzabili dalla Direzione investigativa antimafia ai fini dell'attività istituzionale di monitoraggio degli appalti pubblici volta a prevenire e contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata. Un report delle risultanze d'Anagrafe, corredato da eventuali osservazioni circa gli esiti delle attività di analisi e di interpolazione dei dati che possano essere considerate d'interesse per l'orientamento dei compiti di indirizzo del Comitato, sono messe a disposizione , a cura del GICEX, della citata sezione specializzata costituita presso la Prefettura di Milano e da quest'ultima inviate, con proprio rapporto, al Comitato. 2.2. Estensione a tutti i soggetti appartenenti alla «filiera delle imprese», nei termini indicati dall'art. 6 della legge n. 217/2010, dell'obbligo di assoggettarsi al regime delle informazioni prefettizie di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 490/1994 e all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998. Tali informazioni costituiscono l'unica ed esclusiva forma di accertamento antimafia per le fattispecie contrattuali, sub-contrattuali, i sub-appalti, i cottimi, le prestazioni d'opera, le forniture e i servizi, indipendentemente dal loro importo, oggetto, durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione. Nell'ambito dei protocolli d'intesa con i quali verranno ad essere esplicitate, in concreto, le precise modalità di verifica, si potranno prevedere limitate forme di esenzione per le acquisizioni destinate all'approvvigionamento di materiale di consumo di pronto reperimento, i cui limiti di importo potranno essere ragguagliati alla misura prevista da corrispondenti previsioni protocollari già vigenti (secondo cui sono in regime di esenzione le spese effettuate da ciascun singolo operatore che non superino nel trimestre l'importo complessivo di 50 mila euro). L'accertamento di cause ostative ad effetto interdittivo tipico (art. 10, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998), determina l'impossibilità di stipulare il contratto o di autorizzare il subcontratto o subappalto, nonché, in caso di accertamento successivo alla stipula o all'autorizzazione, la perdita del contratto, del subcontratto o subappalto, dando luogo all'esercizio del recesso unilaterale o alla revoca dell'autorizzazione. Accede alla sanzione della perdita del contratto l'applicazione di una penale pecuniaria, stabilita nella misura fissa del 5% dell'importo o del valore del contratto, subcontratto o subappalto. Tale sanzione risponde ad un duplice ordine di ragioni: da un lato, si ritiene che possa assolvere ad un'efficace azione dissuasiva, dispiegando, cioé, una funzione di deterrenza, generalmente appartenente ad ogni misura che aggredisca o minacci di aggredire l'ambito economico-patrimoniale del soggetto cui é potenzialmente rivolta una sanzione di tipo monetario; dall'altro, viene ad ammortizzare le perniciose conseguenze derivanti alla parte in bonis dalla necessità di dover procedere alla sostituzione «in corsa» dell'impresa colpita da interdizione antimafia. Sotto quest'ultimo aspetto, la sanzione pecuniaria corrisponde a una forma di forfetaria liquidazione del danno, salvo che la parte lesa non lamenti un maggior danno per il cui riconoscimento restano naturalmente ferme le ordinarie tutele risarcitorie. La perdita del contratto ne comporta la comunicazione, a cura del responsabile del procedimento, all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini dei conseguenti adempimenti in tema di casellario informatico delle imprese dettati con determinazione n. 1 del 10 gennaio 2008 della stessa Autorità. 2.3. Assunzione dell'obbligo di monitoraggio delle attività di cantiere, allo scopo di realizzare la massima trasparenza di una fase, quella esecutiva, di cui più volte é stata sottolineata la particolare delicatezza. Ciò anche al fine di conferire massima efficacia agli interventi di accesso ai cantieri disposti dai Prefetti ai sensi dell'art. 2 della legge n. 94/2009 ed al successivo decreto n. 150 del 10 settembre 2010. Nell'indicata direzione appare necessario che nell'ambito dell'intesa che dovrà fornire la cornice generale di riferimento per le amministrazioni e gli enti appaltanti venga attuata l'esperienza del «Piano di controllo coordinato del cantiere e del subcantiere», sulla scorta di quanto già sperimentato per altre ipotesi, con particolare riguardo alla progettualità avviata in relazione agli interventi per la cosiddetta Variante di Cannitello, ed in coerenza con le recenti disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 136/2010. Come é stato già specificato nelle linee-guida di carattere generale, anno 2005, la fase di cantierizzazione dell'opera appare particolarmente delicata in quanto, con riferimento ad essa, vengono a manifestarsi pressioni a carattere estorsivo, talora condotte con metodi violenti e con danno a persone e cose. In relazione a tale specifico rischio appare necessario siano fatti oggetto di attenta valutazione i piani coordinati di controllo del territorio onde verificare, in relazione alla dislocazione delle aree di cantiere e alla mappatura dei rischi l'esigenza di possibili modifiche o integrazioni del dispositivo di controllo territoriale. Il cennato sistema si impernia sulla costituzione di un data-base, della cui gestione é responsabile l'impresa affidataria principale, che all'uopo individua un proprio referente di cantiere, in cui é inserito, con cadenza settimanale, il piano delle informazioni (anche detto settimanale di cantiere) relative: i) alle ditte che intervengono sul cantiere, a qualunque titolo risultino coinvolte; ii) ai mezzi impiegati, indicandone gli estremi identificativi e il nominativo del proprietario; iii) al personale delle ditte la cui presenza é prevista in cantiere nell'arco di validità temporale del piano, con relativa indicazione nominativa (peraltro, dovrà essere ribadita l'obbligatorietà della dotazione e utilizzazione delle tessere di riconoscimento di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 81/2008); iv) alle persone, che per motivi diversi da quelli indicati al punto precedente, risultino comunque autorizzate all'accesso in cantiere. Per assicurare il concreto rispetto del piano di informazioni, e, conseguentemente, preservarne l'efficacia, é altresì necessario che il referente di cantiere comunichi senza ritardo ogni eventuale variazione che dovesse intervenire relativa ai dati già inseriti nel piano stesso. Il piano di informazioni é trasmesso, per il tramite della prefettura di Milano, alle Forze di Polizia e alla direzione dei lavori mediante interfaccia web. Le Forze di Polizia territoriali provvedono al riscontro dei dati; nel caso di riscontro di anomalie o di evidenze ritenute d'interesse, la sezione specializzata procede ad investire il Gruppo interforze per l'esame e all'attivazione del GICEX. É opportuno, inoltre, che vengano previsti incontri periodici tra il referente di cantiere e il Gruppo interforze per procedere ad aggiornamenti di situazione e allo sviluppo di focal point. Quanto al tracciamento, a fini di trasparenza, dei flussi di manodopera, tale esigenza corrisponde, in effetti, alla considerazione secondo cui la pressione criminale viene talora ad interferire anche nelle attività di reclutamento di unità lavorative, rappresentando una forma di mascheramento di indirette pratiche di carattere estorsivo. In ogni caso, tale forma di monitoraggio può senz'altro infrenare fenomeni di sfruttamento e di caporalato, con connessa evasione/elusione della normativa di protezione sociale, spesso sintomatici di ingerenze di natura criminale. Sulla scorta di tali rilievi si ritiene che vengano altresì inserite negli strumenti contrattuali inerenti all'intera filiera degli esecutori apposite clausole che prevedano, in esplicazione del precedente punto iii), i seguenti impegni: mettere a disposizione dell'affidatario principale per la successiva immissione nel data-base i dati relativi alla forza lavoro presente nelle attività di cantiere, nel rispetto del piano di informazione di cui si é detto, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale; i dati in questione, peraltro, dovranno confluire in un'apposita sezione dell'Anagrafe degli esecutori, di cui si é detto in precedenza, costituendo, in sostanza, un'espansione del patrimonio informativo contenuto in detta Anagrafe; appare opportuno allo scopo di incrementare i livelli di trasparenza relativi all'impiego di manodopera in cantiere, contrastando possibili forme di abuso, introdurre strumentazioni di oggettiva rilevazione del tempo lavorato; in questa prospettiva si valuterà di utilizzare la tessera di cui all'art. 5 della legge n. 136 del 2010, anche con finalità di cartellino marcatempo per le rilevazioni della presenza oraria e per le conseguenti utilizzazioni; mettere a disposizione del Gruppo interforze, nell'ambito delle attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro esigenziale; mettere a disposizione del Gruppo interforze le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore, in particolare specificando: se, nel biennio precedente all'assunzione, abbia frequentato corsi di avviamento professionale nel settore dell'edilizia; le ditte di precedente dipendenza contrattuale, specificando qualifica e mansioni svolte; l'eventuale fruizione, nello stesso biennio, di ammortizzatori sociali (CIG anche in deroga, mobilità lunga o derivante dall'art. 11 della legge n. 223/1991). Le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La contestata inosservanza di tali oneri informativi verrà considerata, in caso di mancato adempimento, quale circostanza che può dare luogo all'applicazione della clausola risolutiva espressa, di cui dovrà essere munito ogni strumento contrattuale della filiera. Le attività in questione, alle quali sovrintende il coordinatore del Gruppo interforze, vedranno l'opportuno coinvolgimento della parti sociali, attraverso la costituzione, presso la prefettura, di un apposito tavolo di monitoraggio, a cui parteciperanno i rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli edili, nonché il rappresentante della locale Direzione provinciale del lavoro. 2.4. Assunzione dell'obbligo di denuncia da parte dell'impresa aggiudicataria/affidataria, dei tentativi di estorsione, con qualunque forma e modalità essi siano stati perpetrati. L'inosservanza di tale obbligo dovrà essere assistito da specifiche sanzioni, potendo comportare anche la perdita del contratto. In analogia con quanto previsto dall'art. 176, comma 3, lettera e) del decreto legislativo n. 163/2006, il comportamento dell'aggiudicatario/affidatario sarà oggetto di comunicazione alla stazione appaltante perché possa essere valutato ai fini della successiva ammissione ad ulteriori procedure contrattuali gestite dalla medesima stazione appaltante. 2.5. Applicazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, e successive modifiche e integrazioni, e relative sanzioni (1) , fatte salve le procedure di monitoraggio finanziario per gli interventi di carattere strategico, ai sensi dell'art. 176, comma 3, lettera e) del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni. 3. Indicazioni al Prefetto di Milano - Misure organizzative e disciplina dei controlli. - Nel presente paragrafo vengono forniti elementi indicativi, di più specifico interesse del Prefetto ma comunque di carattere generale, in merito a questioni attinenti: a) le modalità procedurali da seguire nell'espletamento degli accertamenti antimafia, con particolare riguardo al regime della competenza all'emanazione della certificazione antimafia; b) gli specifici ambiti, oggettivi e soggettivi, su cui concentrare le attività di accertamento ai fini di prevenzione antimafia; c) i soggetti stranieri destinatari degli accertamenti; d) la costituzione di elenchi di operatori economici «affidabili» sotto il profilo antimafia. 3.1. Il procedimento di rilascio delle informazioni antimafia. - In via preliminare é necessario ribadire quanto già indicato in occasione dei lavori per l'Abruzzo circa l'esigenza che i controlli antimafia siano improntati al criterio dell'efficacia, della speditezza e della dinamicità. Al fine di corrispondere a tali criteri appare opportuno adottare talune modalità operative che si sono dimostrate particolarmente calzanti nella citata situazione di emergenza. Nel più rigoroso quadro degli accertamenti descritto nel punto 2) del precedente paragrafo, si ritiene pertanto di confermare il procedimento risultante dalla combinata lettura delle linee-guida emanate per l'emergenza Abruzzo. Ne consegue, anche con riferimento ai lavori dell'EXPO, l'adozione di un modello procedimentale distinto in due momenti successivi: l'accertamento, nell'immediato, dell'insussistenza delle cause interdittive tipizzate di cui all'art. 10, comma 7, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, sulla base delle risultanze emergenti dal sistema SDI, integrato necessariamente con le acquisizioni effettuate a seguito della consultazione del certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, seguito dalla successiva verifica delle situazioni riconducibili alla lettera c) del cennato art. 10, che com'é noto, si presentano più complesse e articolate. Tale meccanismo per ben operare dovrà necessariamente contare su un forte scambio informativo tra le varie componenti del sistema nell'ambito del quale particolare ruolo di snodo deve essere riconosciuto al GICEX ed alla stessa sezione specializzata, quali fondamentali strutture di supporto al momento decisionale riservato al Prefetto. Altrettanto fondamentale appare il ruolo delle Prefetture coinvolte negli accertamenti in ragione del radicamento dell'impresa sul proprio territorio, così come del Gruppo interforze costituito presso la Prefettura di Milano che dovrà farsi carico del coordinamento del flusso informativo proveniente dai vari centri di raccolta ed esame dei dati informativi. In relazione, poi, all'esigenza di una concentrazione operativa dei flussi informativi anche nella fase decisionale culminante nell'adozione dell'eventuale informativa interdittiva, che ha condotto, per il modello Abruzzo, a disporre un regime derogatorio al comma 8 del cennato art. 10 relativo alla competenza al rilascio del provvedimento prefettizio, si ritiene che anche per l'EXPO 2015 debba essere replicato tale modello operativo, imputando al Prefetto di Milano la competenza all'emanazione di tutte le informative che interessino imprese anche aventi sede legale in qualunque altra provincia. Tenuto conto dell' innovatività di tale modello, si ritiene opportuno sintetizzare, anche a beneficio della Prefettura de L'Aquila, in forma diacronica, i passaggi e le modalità attraverso i quali procedere al rilascio delle informazioni: a) la Prefettura di Milano é la sede competente a ricevere ogni richiesta di informazione antimafia; ciò in quanto, coerentemente con il modello di controllo delineato nelle seconde linee-guida del 12 agosto u.s., concernenti gli interventi in Abruzzo, appare indispensabile concentrare in un unico polo il flusso in entrata e in uscita delle informazioni relative a tutte le imprese interessate alla realizzazione dell'evento; b) la Prefettura di Milano interloquisce con le Prefetture ove hanno sede legale gli operatori economici, ai fini dell'acquisizione degli elementi necessari all'adozione dell'informativa antimafia; c) la prefettura interessata, sulla scorta delle indicazioni sopra delineate, procede immediatamente agli accertamenti di cui alle lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, sulla base dei dati emergenti dallo SDI, integrato necessariamente con le acquisizioni effettuate a seguito della consultazione del certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, nonché alla verifica delle situazioni di cui alla lettera c). Nel caso queste ultime richiedano maggiori approfondimenti, la prefettura interessata provvede a informare la Prefettura di Milano dell'esito degli accertamenti di cui alle cennate lettere a) e b), ai fini del rilascio da parte di quest'ultima di un'eventuale liberatoria provvisoria. Qualora, tuttavia, motivi di opportunità, segnalati dalla stessa prefettura di origine, ovvero comunque disponibili, rendano opportuno differire il predetto rilascio, la Prefettura di Milano potrà comunque valutare, avvalendosi anche del GICEX, di sospendere l'iter di adozione del provvedimento liberatorio provvisorio, in attesa del consolidamento degli accertamenti in argomento; d) la prefettura di origine, nel trasmettere gli elementi utili al rilascio da parte della Prefettura di Milano delle informative prefettizie, provvisorie liberatorie o interdittive, fornisce le proprie valutazioni al fine di supportare la predetta prefettura nella definitiva valutazione dei provvedimenti di competenza, di cui dovranno comunque essere tenute informate le Prefetture interessate. 3.2. L'ambito oggettivo degli accertamenti e quello soggettivo. - Nelle premesse alle presenti linee-guida é stata richiamata l'attenzione sulla esigenza che la pianificazione delle attività di controllo a fini antimafia si declini in ragione delle diverse fasi in cui si articola il percorso di realizzazione dell'opera, secondo il modello operativo tracciato nella citata direttiva di luglio 2005. Dal quadro documentale raccolto risulta, come meglio precisato nelle premesse, che gli interventi da realizzare sono classificati in: opere essenziali, di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (2) 22 ottobre 2010, di competenza di EXPO S.p.a.; opere connesse, di cui all'allegato 2 al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da realizzarsi da parte della regione, provincia o comune, ovvero da parte di altri soggetti attuatori (ANAS, RFI, Ferrovie Nord,); opere necessarie, non ricomprese nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ma individuate dalla regione Lombardia. Tale classificazione peraltro risulta rimodulata, quanto alla individuazione del soggetto attuatore, dall'accordo intervenuto nell'ambito del tavolo istituzionale costituito presso la regione Lombardia in attuazione dell'art. 5 del cennato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Nell'attuale fase, come riferito dal Prefetto di Milano, risultano avviati solo i lavori di alcune opere, di cui é soggetto attuatore la regione Lombardia, e in relazione alle quali sono stati stipulati appositi protocolli di legalità (BREBEMI e Pedemontana). Pertanto, a valle di una puntuale e sistematica ricognizione delle aree direttamente o indirettamente interessate dal sito, l'attività di controllo antimafia dovrà, in questa attuale fase, essere prevalentemente orientata a intercettare possibili tentativi di infiltrazione connessi agli aspetti progettuali delle opere sia infrastrutturali che viarie nonché all'indotto collegato al settore dei servizi alle imprese. A tal fine particolare attenzione dovrà essere data alla mappatura delle proprietà, ed ai relativi passaggi di mano, concernenti porzioni di territorio direttamente o indirettamente serventi le aree interessate dal sito la cui proprietà risulta invece riconducibile, in gran parte, a due soli soggetti individuati (Fondazione Fiera e famiglia Cabassi). L'attività del monitoraggio dovrà inoltre essere indirizzata a rilevare la presenza, nelle aree interessate dagli interventi di cave, imprese di estrazione e commercializzazione di materiale bituminoso, di calcestruzzo ovvero di tutte quelle attività notoriamente a forte rischio di infiltrazione criminale al fine di attivare gli opportuni presidi oggetto di approfondita disamina nell'ambito della specifica direttiva del Ministro dell'interno del 23 giugno 2010. Sempre con riferimento alla attuale fase prodromica alla aggiudicazione degli appalti, una prima forma di efficace presidio é ravvisabile altresì nella previsione di cui all'art. 12, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998. Secondo tale disposizione, ai fini della realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, il prefetto svolge «accertamenti preliminari sulle imprese locali per le quali il rischio di tentativo di infiltrazione mafiosa, nel caso di partecipazione ai lavori, é ritenuto maggiore». Non vi é dubbio che la norma, recante un importante strumento da valorizzare maggiormente, prefigura uno screening preventivo ad ampio raggio delle attività più esposte, a prescindere dalla circostanza che le imprese sottoposte a tale tipo di controllo risultino in seguito effettivamente coinvolte, nella qualità di subcontraenti, nella fase esecutiva dei lavori. Si richiama, inoltre, l'attenzione sul fatto che nel caso in cui siano accertate infiltrazioni di tipo criminale la disposizione richiamata prevede effetti pienamente ostativi che comportano l'esclusione dell'impresa dai lavori in ogni caso, a prescindere, quindi, dal valore o dall'importo del subappalto e/o del subcontratto. Peraltro, nella stessa logica che ha indotto a introdurre una deroga alle competenze prefettizie stabilite dall'art. 10, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, si ritiene che lo stesso Prefetto di Milano possa disporre della competenza ad effettuare uno screening, avvalendosi ovviamente per questo specifico profilo del contributo essenziale delle altre Prefetture, e soprattutto del GICEX, delle imprese che abbiano delocalizzato la propria attività nell'ambito delle province lombarde interessate dagli interventi. Infatti, occorre considerare a tal proposito il rischio di attrazione di imprese che pur avendo sede in province diverse stabiliscano, in base ad un disegno preordinato, di trasferire la propria attività nel perimetro di gravitazione territoriale degli interventi. In relazione a tale prefigurato rischio, le verifiche antimafia, di cui si sta parlando, non potranno trascurare tali eventuali forme di migrazione imprenditoriale. Lo svolgimento in via preventiva degli accertamenti antimafia, appare, in effetti, di fondamentale importanza, come non meno importante é la possibilità di conoscere il prima possibile il quadro della filiera a cominciare dalle figure dei subappaltatori e cottimisti. Si raccomanda pertanto di prevedere nell'ambito dei futuri protocolli specifiche prescrizioni che impegnino le imprese aggiudicatarie a trasmettere tempestivamente il piano degli affidamenti in maniera che vengano avviate immediatamente le verifiche antimafia in merito alle imprese indicate nel piano stesso; ciò anche al fine di consentire un più puntuale rispetto della disposizione relativa all'autorizzazione da parte della stazione appaltante, che deve intervenire come noto ai sensi dell'art. 118, comma, 8 del Codice degli appalti decreto legislativo n. 163/2006, entro il termine di trenta giorni prorogabile una sola volta. 3.3. Gli accertamenti antimafia sui soggetti stranieri. - La questione della partecipazione agli appalti di imprese aventi stabilimento in Stati membri dell'Unione europea si presenta particolarmente rilevante in considerazione della complessità e vastità degli interventi che si andranno a realizzare in occasione dell'EXPO con un probabile richiamo per imprese straniere. Sul punto si ritiene di rinviare integralmente alle indicazioni fornite con le seconde linee-guida emanate per la ricostruzione in Abruzzo. 3.4. La costituzione delle white list. - Come per l'Abruzzo, l'art. 3-quinquies del decreto-legge n. 135 del 2009, convertito con legge n. 166 del 2009, prevede la costituzione presso la Prefettura di Milano di elenchi di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori connessi all'EXPO. A tali fini il citato articolo prevede che venga adottato un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. Con le linee-guida del 12 agosto 2010, tenuto conto della necessità di dare sollecito impulso alla fase di ricostruzione «pesante» in Abruzzo e, quindi della prospettiva di maggiore coinvolgimento nei lavori post-sisma delle imprese operanti nell'indotto cementizio e, più in generale, nel ciclo degli inerti, si é responsabilmente valutato di prevedere, per specifiche tipologie di attività ritenute più a rischio, appositi elenchi prefettizi configurati sul modello delle white list previste dall'art. 16, comma 5 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39. Questo Comitato ritiene di dover seguire lo stesso indirizzo anche per gli interventi connessi all'evento EXPO 2015. Pertanto, con l'avvio alla fase realizzativa degli interventi in questione e laddove non dovesse essere stato ancora adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui sopra, il sistema di controllo antimafia di EXPO 2015 dovrà valersi degli «elenchi bianchi» per una più efficace verifica di specifiche categorie di attività che sono le medesime previste nelle linee-guida Abruzzo e nella direttiva del Ministro dell'interno 23 giugno 2010. Nella fase transitoria sarà necessario conferire il massimo impulso alle attività di controllo preventivo che, con riguardo alle stesse tipologie di attività, vengono indicata nella già richiamata direttiva ministeriale del 23 giugno 2010. Le forniture e i servizi per le quali andranno costituiti presso la Prefettura di Milano i cennati elenchi sono in particolare: forniture di materiale edilizio, di inerti, di calcestruzzo e bitume; esercizio di attività di cava; noli a caldo; movimenti di terra verso terzi; smaltimento di rifiuti; gestione di discariche. Nel premettere che l'iscrizione degli operatori economici che svolgono attività nei settori indicati resta, naturalmente, volontaria, né dà luogo ad alcuna forma di qualificazione tecnica, si precisa che qualora l'attività svolta dall'operatore richiedente ricomprenda una o più forniture o uno o più servizi tra quelli indicati, nonché nei casi di attività promiscua, intendendosi per tale l'attività che riguardi congiuntamente almeno una delle forniture di beni ed almeno uno dei servizi indicati, l'iscrizione verrà eseguita con riguardo all'elenco di ciascuna delle attività svolte. Si fa rilevare come le attività sopra indicate abbiano una forte caratterizzazione territoriale, caratterizzazione che in questo caso può iscriversi nel perimetro delle imprese che operano prevalentemente su base provinciale ovvero delle altre province lombarde interessate dagli interventi. La disposizione di legge in commento fa riferimento ad operatori economici «non soggetti a rischio di inquinamento mafioso». Appare conseguenziale che l'iscrizione nell'elenco venga perciò ad essere correlata ad accertamenti approfonditi che, nella specie, non possono che corrispondere alla verifica della non ricorrenza nei confronti dell'operatore economico del fumus di mafiosità. A tale stregua lo strumento accertativo più idoneo appare essere senz'altro quello delle informazioni prefettizie di cui al ripetuto art. 10, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998; ciò in quanto il rilascio di una «liberatoria antimafia», all'esito dei relativi accertamenti ex art. 10 citato, può considerarsi come assenza della situazione di pericolo cui si riconnette funzionalmente lo strumento delle informazioni, destinato, appunto, ad intercettare, in funzione di «precursore» anche i tentativi di infiltrazione mafiosa. Nondimeno, l'iscrizione dell'operatore verrà subordinata anche all'assenza a suo carico, ovvero a carico dell'impresa, di annotazione nominativa nei registri relativi ai procedimenti di prevenzione, ai sensi dell'art. 34 della legge n. 55/1990, come modificato dall'art. 2, comma 8, della legge n. 94/2009. In considerazione dell'affidamento che ingenera l'iscrizione nell'elenco prefettizio- corrispondente, nella sostanza, ad una white list occorre che i requisiti necessari ai fini dell'iscrizione vengano mantenuti anche in seguito, giustificando, pertanto, la conservazione dell'iscrizione stessa. Viene perciò ad evidenziarsi l'esigenza imprescindibile di un controllo ripetuto e costante in grado di realizzare una forma di monitoraggio dei soggetti iscritti, in relazione al fatto che la presunzione di «non mafiosità» correlata all'iscrizione non può in alcun modo essere considerata assoluta, come é del resto per gli elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi di cui all'art. 45 del Codice. Nel solco dell'art. 45, citato, il quale, al comma 3, prevede che non possano essere contestati «immotivatamente» i dati risultanti dall'iscrizione, dal che si inferisce a contrario che una contestazione motivata risulta possibile (ergo, il carattere relativo della presunzione di idoneità di cui all'art. 45 citato), la conservazione dei requisiti cui é subordinata l'iscrizione nell'elenco dovrà essere sottoposta ad aggiornamento mediante verifica semestrale. Sarà cura, pertanto, della Prefettura di Milano eseguire, in vista della scadenza predetta, nuovi controlli riguardo all'insussistenza di elementi ostativi ai sensi dell'art. 10, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 e dell'art. 34 della legge n. 55/1990. Nei trenta giorni precedenti l'aggiornamento dell'iscrizione, l'operatore produce autodichiarazione, ai sensi del decreto legislativo n. 445/2000, con la quale attesta, con riferimento alle figure soggettive indicate dall'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, l'assenza di modifiche nell'assetto proprietario della società e nell'incarico di direttore tecnico. Qualora l'operatore non produca tale attestazione entro il previsto termine, il prefetto dispone, dandone comunicazione all'operatore economico interessato, la sospensione cautelare dell'iscrizione per trenta giorni, decorsi inutiliter i quali, é disposta comunque la cancellazione dell'iscrizione, a cui seguono le comunicazioni di cui si dirà infra. Il provvedimento di cancellazione é da considerarsi, nel caso di specie, la misura correlata al mancato assolvimento di un onere documentale posto in capo all'interessato, venendo a colpire l'inerzia, prolungata e non giustificata altrimenti, dell'operatore. Nel caso in cui, nel corso delle sopraccitate verifiche, emergano elementi ostativi connessi alla rilevazione di uno dei provvedimenti formali indicati nell'art. 10, comma 7, lettere a) e b), viene comunicato all'operatore economico la sussistenza di una situazione comportante la cancellazione dall'elenco e ne viene, contestualmente, disposta, in via cautelare, la sospensione. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui sopra, l'operatore economico può produrre osservazioni per iscritto, la cui presentazione non determina alcun effetto sulla disposta sospensione dell'iscrizione. In caso di mancata presentazione di osservazioni, nonché qualora esse siano respinte, la prefettura procede all'immediata cancellazione dell'iscrizione, dandone comunicazione all'interessato. Questa stessa conseguenza potrà derivare anche nel caso in cui l'operatore economico abbia omesso di comunicare alla prefettura nell'ambito della "finestra" semestrale qualsiasi sopravvenuta situazione pregiudizievole di cui fosse a conoscenza, capace di incidere sui requisiti di affidabilità morale necessari ai fini dell'iscrizione. La gravità di tale effetto appare giustificata dal vulnus che viene a subire l'elemento della fiduciarietà che connota, anche nei confronti dei terzi che se ne avvalgono, lo strumento delle white list. Nel caso in cui, nel corso delle verifiche periodiche, a carico dell'operatore iscritto emergano elementi di sospetta infiltrazione mafiosa non connessi a provvedimenti formali, bensì riconducibili ad approfondimenti eseguiti ai sensi della lettera c) dell'art. 10 decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, non é necessario, in linea di principio, procedere ad alcuna comunicazione interlocutoria all'operatore in sede procedimentale. É in re ipsa, infatti in dette circostanze, il ricorrere di particolari esigenze di riservatezza ascrivibili alla natura di Polizia degli accertamenti, cui, peraltro, sono da considerare applicabili le disposizioni in materia di accesso agli atti del procedimento dettate dal regolamento ministeriale di attuazione dell'art. 24 della legge n. 241/1990. Ne deriva che l'accertamento, in sede di verifica, di situazioni di infiltrazione criminale del tipo di quelle suindicate, dà luogo (salvo quanto si preciserà in seguito) direttamente alla cancellazione dell'operatore economico dall'elenco cui risulta iscritto. Tenuto conto, tuttavia, che la necessità di disporre la misura della cancellazione viene ad interessare un operatore nei cui riguardi é stata in precedenza effettuata una positiva valutazione circa l'assenza di elementi sintomatici di infiltrazione mafiosa, appare corrispondere ad un criterio di ragionevolezza temperare le indicazioni sopra indicate con alcune prudenziali raccomandazioni. La Prefettura di Milano, competente alla gestione dell'elenco, potrà, pertanto, valutare l'opportunità, sulla base della documentazione e degli elementi acquisiti, di procedere all'audizione personale dell'operatore interessato o di persona da questi delegata. L'audizione potrà svolgersi con l'assistenza di funzionari componenti il Gruppo interforze. In tal caso, la prefettura provvederà ad inviare al rappresentante legale dell'impresa interessata comunicazione formale contenente l'indicazione della data e del luogo di svolgimento dell'audizione, nonché sintetica descrizione dei motivi, con invito a produrre, in tempi compatibili con il sollecito svolgimento dell'incidente procedimentale, la documentazione ritenuta utile. La comunicazione di cui trattasi é finalizzata ad assicurare un certo grado di partecipazione dell'impresa al processo decisionale cui essa é direttamente interessata. Tuttavia, gli obblighi informativi, correlati a tale istanza partecipativa, vanno contemperati con le incomprimibili esigenze di protezione inerenti agli accertamenti di Polizia che sono stati svolti; i quali, peraltro, possono già risultare a loro volta connessi a procedure di carattere giudiziario. Ne deriva che, nell'ambito della convocazione dell'audizione, potranno essere oggetto di omissis elementi che si riterrà necessario preservare da precoci forme di discovery, mentre altri elementi di addebito potranno invece essere correttamente partecipati con la necessaria cautela, senza che, tuttavia, ne venga ad essere compromessa l'elementare esigenza conoscitiva della parte interessata. Dell'avvenuta audizione dovrà essere redatto apposito verbale in duplice originale, di cui uno consegnato all'interessato. Nel corso della fase procedimentale in questione, é sempre disposta in via cautelare la sospensione dell'iscrizione. Una volta disposta la cancellazione, ne dovrà essere informato il GICEX nonché l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, anche per il tramite del proprio componente in seno alla sezione specializzata di questo Comitato istituita presso la Prefettura di Milano, esplicitando i motivi della cancellazione per gli eventuali seguiti di competenza di detta Autorità. L'istituzione di elenchi di soggetti operanti in settori particolarmente vulnerabili al rischio mafioso, secondo l'impianto delineato nel presente documento d'indirizzo, é volta a realizzare una mirata forma di monitoraggio antimafia in un particolare e ristretto bacino d'imprese. Come più volte indicato da questo Comitato, l'approdo graduale verso tipologie di controllo di concezione sistemica, deve risultare accompagnata dalla progressiva valorizzazione di strumenti di verifica di più recente introduzione, orientati a meglio supportare ed assecondare la transizione che é in atto. Gli accessi ispettivi ai cantieri, più sopra menzionati, oggetto di una disposizione recente- l'art. 5-bis del decreto legislativo n. 490/1994, introdotto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 94/2009, che ne ha ampliato l'applicazione ad appalti anche non rientranti nella disciplina della legge-obiettivo, possono considerarsi, per la stessa intrinseca capacità dinamica, l'epitome di una nuova tipologia di controlli antimafia. Considerata l'evidente connessione, finalistica e funzionale, tra accessi ai cantieri ed elenchi di imprese locali non può trascurarsi, in questa sede, di fornire alcune indicazioni orientative al riguardo, anche nell'ottica di un coordinamento con le disposizioni di cui al sopraccennato regolamento di attuazione. In effetti, nel caso in cui l'accesso abbia portato all'emersione di elementi di sospetto circa una situazione di infiltrazione criminale riconducibile ai contenuti dell'art. 10, comma 7, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, appare opportuno ribadire che, prima di procedere alla cancellazione dell'iscrizione, venga effettuata l'audizione dell'operatore con l'osservanza delle avvertenze e modalità procedurali già illustrate. Fermo restando che competente a procedere all'audizione é la Prefettura di Milano, si precisa che qualora l'incidente procedimentale dovesse scaturire da accessi ispettivi disposti da altra Prefettura, occorrerà curare il raccordo tra il momento di accertamento delle criticità che hanno dato luogo all'audizione e quello di svolgimento della medesima. A questo fine, nel dare comunicazione all'operatore dell'audizione viene inviato, con l'osservanza delle stesse cautele specificate dianzi, lo stralcio del verbale redatto all'atto dell'accesso ispettivo nella parte in cui sono indicati i motivi oggetto di contestazione. All'audizione partecipa, in ogni caso, il coordinatore del Gruppo interforze che ha eseguito l'accesso. La sospensione dell'iscrizione corrisponde, come più volte ripetuto, ad esigenze di carattere cautelare. Ne discendono, pertanto, effetti del tutto connotati da provvisorietà e reversibilità. In ragione di tale considerazione, la sospensione non determina effetti di alcun tipo sui rapporti contrattuali in corso. Onde evitare che, durante la permanenza della sospensione vengano tuttavia ad essere perfezionati rapporti contrattuali che potrebbero essere caducati in caso di successiva cancellazione dell'operatore, appare del tutto necessario, anche per esigenze di certezza giuridica, che il provvedimento interinale venga portato senza ritardo a conoscenza delle stazioni appaltanti interessate. Tale cautela é funzionale all'esigenza di far sì che i contratti e subcontratti stipulati tra la data di adozione della sospensione e quella successiva di caducazione degli effetti dello stesso provvedimento rimangano sospesi fino all'esito del procedimento. La cancellazione dell'iscrizione consegue, in questi casi, al venir meno dei requisiti di affidabilità a cui si correla la presunzione della «non mafiosità» dell'operatore. Essa, pertanto, sancendo la sussistenza di situazioni sintomatiche di infiltrazione, viene a configurarsi, negli effetti, non diversamente da un'informazione interdittiva. Ciò comporta che i contratti e subcontratti inerenti alle opere di che trattasi dovranno recare apposita clausola risolutiva espressa, che preveda l'automatica interruzione dei rapporti contrattuali anche in caso di cancellazione dell'iscrizione, conformemente a quanto avviene per ogni contratto e subcontratto della filiera in caso di sopravvenuta revoca della «liberatoria» antimafia e contestuale emissione di informazione interdittiva ex art. 10, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998. La cancellazione dell'iscrizione é sempre disposta, comunque previa audizione, quando, in violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria, l'operatore abbia dato esecuzione ad una transazione senza avvalersi degli intermediari bancari o postali. (1) Si tenga conto, altresì, delle indicazioni fornite dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con la determinazione n. 8 del 18 novembre 2010 e con la successiva determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010. (2) Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2010 sono state introdotte modifiche agli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, che saranno oggetto, quanto in particolare all'allegato 1, di ulteriori modifiche in relazione alle integrazioni intervenute nel piano presentato il 22 aprile 2010 alla BIE.