Cod_proc_penale_articoli 1-325 (1998) LIBRO I SOGGETTI   TITOLO I GIUDICE   CAPO I Giurisdizione   1 Giurisdizione penale 1. La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario secondo le norme di questo codice.   Art. 2 Cognizione del giudice 1. Il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito. 2. La decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia colante in nessun altro processo.   Art. 3 Questioni pregiudiziali 1. Quando la decisione dipende dalla risoluzione di una controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza, il giudice, se la questione è seria e se l`azione a norma delle leggi civili è già in corso, può sospendere il processo (18-1 1ett b) fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la questione . 2. La sospensione è disposta con ordinanza soggetta a ricorso per cassazione. La Corte decide in camera di consiglio (611). 3. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti . 4. La sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione Sullo stato di famiglia o di cittadinanza ha efficacia di giudicato nel procedimento penale.   CAPO II Competenza   SEZIONE I Disposizione generale   Art. 4 Regole per la determinazione della competenza 1. Per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione (c.p 81), della recidiva (99 c.p.) e delle circostanze del reato (61 s.c.p.), fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale (c.p 63-3.).   SEZIONE II Competenza per materia   Art. 5 Competenza della Corte di Assise 1. La Corte di Assise è competente: 0 a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell`ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi il delitto di tentato omicidio (c.p 56, 575.) comunque aggravato e i delitti previsti dall`art. 630, comma 1 c.p. e dalla L. 22 dicembre 1975 n. 685 ; b) per i delitti consumati previsti dagli artt. 579, 580, 584 del codice penale; c) per ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, escluse le ipotesi previste dagli artt. 586 588 e 593 c.p.; d) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione , dalla L. 9 ottobre 1967 n. 962 e nel Titolo I del Libro II del Codice Penale (c.p 241.), sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni.   Art. 6 Competenza del tribunale 1. Il tribunale è competente per i reati che non appartengono alla competenza della Corte di Assise . Così sostituito dall'art 166 d.lgs 19.02.1998 n. 51 Art. 7 Competenza del pretore (Abrogato Dal D.Lgs. 19.2.1998n. 51   SEZIONE III Competenza per territorio   Art. 8 Regole generali 1. La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato . 2. Se si tratta di fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone, è competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l`azione o l`omissione. 3. Se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto è derivata la morte di una o più persone. 4. Se si tratta di delitto tentato (56), è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l`ultimo atto diretto a commettere il delitto.   Art. 9 Regole suppletive 1. Se la competenza non può essere determinata a norma dell`art. 8, è competente il giudice dell`ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell`azione o dell`omissione. 2. Se non è noto il luogo indicato nel comma 1, la competenza appartiene successivamente al giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell`imputato. 3. Se nemmeno in tale modo è possibile determinare la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l`ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato (330 seguenti.) nel registro previsto dall`art. 335.   Art. 10 Competenza per reati commessi all`estero 1. Se il reato è stato commesso interamente all`estero, la competenza è determinata successivamente dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell`arresto (380 e sg.) o della consegna dell`imputato. Nel caso di pluralità di imputati, procede il giudice competente per il maggior numero di essi (16). 2. Se non è possibile determinare nei modi indicati nel comma 1 la competenza, legge-delega. questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l`ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato (330 e sg.) nel registro previsto dall`art. 335. 3. Se il reato è stato commesso in parte all`estero, la competenza è determinata a norma degli artt. 8 e 9.   Art. 11 Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati Art. 11. - Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati 1. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato dalla legge. 2. Se nel distretto determinato ai sensi del comma 1 il magistrato stesso è venuto ad esercitare le proprie funzioni in un momento successivo a quello del fatto, è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte d'appello determinato ai sensi del medesimo comma 1. Articolo così sostituito dall'art 1 legge 2 dicembre 1998 n.420 Art. 11-bis. - Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione nazionale antimafia 1. I procedimenti in cui assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato un magistrato addetto alla Direzione nazionale antimafia di cui all'articolo 76-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono di competenza del giudice determinato ai sensi dell'articolo 11 Articolo aggiunto dall'art 2 legge 2 dicembre 1998 n.420 SEZIONE IV Competenza per connessione   Art.12 Casi di connessione 1. Si ha connessione di procedimenti: a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso (c.p 110) o cooperazione (113 c.p.) fra loro, o se più persone con condotte indipendenti (c.p 41) hanno determinato l`evento; b) se una persona è imputata (60, 61) di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso (c.p 81) ; c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri o in occasione di questi ovvero per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l`impunità (c.p 61 n. 2) .   Art. 13 Connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e speciali 1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza di un giudice ordinario e altri a quella della Corte Costituzionale , è competente per tutti quest`ultima. 2. Fra reati comuni e reati militari, la connessione di procedimenti opera soltanto quando il reato comune è più grave di quello militare, avuto riguardo ai criteri previsti dall`art. 16 comma 3. In tale caso la competenza per tutti i reati è del giudice ordinario.   Art. 14 Limiti alla connessione nel caso di reati commessi da minorenni 1. La connessione non opera fra procedimenti relativi a imputati che al momento del fatto erano minorenni (c.p 98) e procedimenti relativi a imputati maggiorenni. 2. La connessione non opera, altresì, fra procedimenti per reati commessi quando l`imputato era minorenne e procedimenti per reati commessi quando era maggiorenne.   Art. 15 Competenza per materia determinata dalla connessione 1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza della corte di assise ed altri a quella del tribunale, è competente per tutti la corte di assise.(così sostituito dal D.Lgs.19.2.1998, n.51) 16 Competenza per territorio determinata dalla connessione 1. La competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato. 2. Nel caso previsto dall`art. 12 comma 1 lett. a) se le azioni od omissioni sono state commesse in luoghi diversi e se dal fatto è derivata la morte di una persona , è competente il giudice del luogo in cui si è verificato l`evento. 3. I delitti si considerano più gravi delle contravvenzioni. Fra delitti o fra contravvenzioni si considera più grave il reato per il quale è prevista la pena più elevata nel massimo ovvero, in caso di parità dei massimi, la pena più elevata nel minimo; se sono previste pene detentive e pene pecuniarie, di queste Si tiene conto solo in caso di parità delle pene detentive.   CAPO III Riunione e separazione dl processi   Art. 17 Riunione di processi 1. La riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice può essere disposta quando non pregiudichi la rapida definizione degli stessi: a) nei casi previsti dall`art. 12; b) soppressa ; c) nei casi di reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre; d) nei casi in cui la prova di un reato o di una circostanza di esso influisce sulla prova di un altro reato o di una sua circostanza. 1-bis. Se alcuni dei processi pendono davanti al tribunale collegiale ed altri davanti al tribunale monocratico, la riunione è disposta davanti al tribunale in composizione collegiale. Tale composizione resta ferma anche nel caso di successiva separazione dei processi. (comma aggiunto dal D.Lgs.19.2.1998, n.51)   Art. 18 Separazione di processi 1. La separazione di processi è disposta (610-3), salvo che il giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria per l`accertamento dei fatti : a) se, nell`udienza preliminare, nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è possibile pervenire prontamente alla decisione, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni è necessario acquisire ulteriori informazioni a norma dell`art. 422; b) se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è stata ordinata la sospensione del procedimento (3, 41, 47, 71, 344, 479); c) se uno o più imputati non sono comparsi al dibattimento per nullità dell`atto di citazione o della sua notificazione (178, 179,), per legittimo impedimento o per mancata conoscenza incolpevole dell`atto di citazione (485-487); d) se uno o più difensori di imputati non sono comparsi al dibattimento per mancato avviso ovvero per legittimo impedimento; e) se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni l`istruzione dibattimentale risulta conclusa, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni è necessario il compimento di ulteriori atti che non consentono di pervenire prontamente alla decisione. 2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la separazione può essere altresì disposta, sull`accordo delle parti, qualora il giudice la ritenga utile ai fini della speditezza del processo.   Art. 19 Provvedimenti sulla riunione e separazione 1. La riunione e la separazione di processi sono disposte con ordinanza, anche di ufficio, sentite le parti.   CAPO IV Provvedimenti sulla giurisdizione e sulla competenza   Art. 20 Difetto di giurisdizione 1. Il difetto di giurisdizione è rilevato, anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento. 2. Se il difetto di giurisdizione è rilevato nel corso delle indagini preliminari, si applicano le disposizioni previste dall`art. 22 commi 1 e 2. Dopo la chiusura delle indagini preliminari (405, 554) e in ogni stato e grado del processo il giudice pronuncia sentenza e ordina, se del caso, la trasmissione degli atti all`autorità competente (620).   Art. 21 Incompetenza 1. L`incompetenza per materia è rilevata, anche di ufficio, in ogni stato e grado del processo, salvo quanto previsto dal comma 3 e dall`art. 23 comma 2. 2. L`incompetenza per territorio è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell`udienza preliminare (424) o, se questa manchi, entro il termine previsto dall`art. 491 comma 1. Entro quest`ultimo termine deve essere riproposta l`eccezione di incompetenza respinta nell`udienza preliminare. 3. L`incompetenza derivante da connessione è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro i termini previsti dal comma 2.   Art. 22 Incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari 1. Nel corso delle indagini preliminari il giudice, se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, pronuncia ordinanza e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero. 2. L`ordinanza pronunciata a norma del comma 1 produce effetti limitatamente al provvedimento richiesto. 3. Dopo la chiusura delle indagini preliminari (405, 554) il giudice, se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.   Art. 23 Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado 1. Se nel dibattimento di primo grado il giudice ritiene che il processo appartiene alla competenza di altro giudice, dichiara con sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa e ordina la trasmissione degli atti al giudice competente . 2. Se il reato appartiene alla cognizione di un giudice di competenza inferiore, l`incompetenza è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall`art. 491 comma 1 (211). Il giudice, se ritiene la propria incompetenza, provvede a norma del comma 1.   Art. 24 Decisioni del giudice di appello sulla competenza 1. Il giudice di appello pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al giudice di primo grado (604) competente quando riconosce che il giudice di primo grado era incompetente per materia a norma dell`art. 23 comma 1 ovvero per territorio o per connessione, purché, in tali ultime ipotesi, l`incompetenza sia stata eccepita a norma dell`art. 21 e l`eccezione sia stata riproposta nei motivi di appello (581) . 2. Negli altri casi il giudice di appello pronuncia nel merito, salvo che si tratti di decisione inappellabile (593).   Art. 25 Effetti delle decisioni della Corte di Cassazione sulla giurisdizione e sulla competenza 1. La decisione della Corte di Cassazione sulla giurisdizione o sulla competenza è vincolante nel corso del processo, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la modificazione della giurisdizione o la competenza di un giudice superiore.   Art. 26 Prove acquisite dal giudice incompetente 1. L`inosservanza delle norme sulla competenza non produce l`inefficacia delle prove già acquisite (543, 1854). 2. Le dichiarazioni rese al giudice incompetente per materia, se ripetibili, sono utilizzabili soltanto nell`udienza preliminare e per le contestazioni a norma degli artt. 500 e 503.   Art. 27 Misure cautelari disposte dal giudice incompetente 1. Le misure cautelari (272 sg) disposte dal giudice che, contestualmente o successivamente, si dichiara incompetente per qualsiasi causa (291) cessano di avere effetto se, entro venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti, d giudice competente non provvede a norma degli artt. 292, 317 e 321.   CAPO V Conflitti di giurisdizione e di competenza   Art. 28 Casi di conflitto 1. Vi è conflitto quando in qualsiasi stato e grado del processo: a) uno o più giudici ordinari e uno o più giudici speciali contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona; b) due o più giudici ordinari contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona. 2. Le norme sui conflitti si applicano anche nei casi analoghi a quelli previsti dal comma 1. Tuttavia, qualora il contrasto sia tra giudice dell`udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest`ultimo. 3. Nel corso delle indagini preliminari, non può essere proposto conflitto positivo (54) fondato su ragioni di competenza per territorio determinata dalla connessione.   Art. 29 Cessazione del conflitto 1. I conflitti previsti dall`art. 28 cessano per effetto del provvedimento di uno dei giudici che dichiara, anche di ufficio, la propria competenza o la propria incompetenza.   Art. 30 Proposizione del conflitto 1. Il giudice che rileva un caso di conflitto (28) pronuncia ordinanza con la quale rimette alla Corte di Cassazione copia degli atti necessari alla sua risoluzione con l`indicazione delle parti e dei difensori. 2. Il conflitto può essere denunciato dal pubblico ministero presso uno dei giudici in conflitto ovvero dalle parti private. La denuncia è presentata nella cancelleria di uno dei giudici in conflitto, con dichiarazione scritta e motivata alla quale è unita la documentazione necessaria. Il giudice trasmette immediatamente alla Corte di Cassazione la denuncia e la documentazione nonché copia degli atti necessari alla risoluzione del conflitto, con l`indicazione delle parti e dei difensori e con eventuali osservazioni. 3. L`ordinanza e la denuncia previste dai commi 1 e 2 non hanno effetto sospensivo sul procedimenti in corso.   Art. 31 Comunicazione al giudice in conflitto 1. Il giudice che ha pronunciato l`ordinanza o ricevuto la denuncia previste dall`art. 30 ne dà immediata comunicazione al giudice in conflitto. 2. Questi trasmette immediatamente alla Corte di Cassazione copia degli atti necessari alla risoluzione del conflitto, con l`indicazione delle parti e dei difensori e con eventuali osservazioni.   Art. 32 Risoluzione del conflitto 1. I conflitti sono decisi dalla Corte di Cassazione con sentenza in camera di consiglio secondo le forme previste dall`art. 127. La Corte assume le informazioni e acquisisce gli atti e i documenti che ritiene necessari. 2. L`estratto della sentenza è immediatamente comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private. 3. Si applicano le disposizioni degli artt. 25, 26 e 27, ma il termine previsto da quest`ultimo articolo decorre dalla comunicazione effettuata a norma del comma 2.   Capo VI CAPACITÀ E COMPOSIZIONE DEL GIUDICE Art. 33 Capacità del giudice 1. Le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi sono stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario. 2. Non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici. 3. Non si considerano altresì attinenti alla capacità del giudice nè al numero dei giudici necessario per costituire l'organo giudicante le disposizioni sull'attribuzione degli affari penali al tribunale collegiale o monocratico ( sostituito dal D.Lgs.19.2.1998, n.51)  Art. 33-bis. (Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale). (Articolo aggiunto dal D.Lgs.19.2.1998, n.51) 1. Sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale i seguenti reati, consumati o tentati: a) delitti indicati nell'articolo 407 comma 2, lettera a),numeri 3)4)e5)* sempre che per essi non sia stabilita la competenza della corte di assise; b) delitti previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, esclusi quelli indicati dagli articoli 329, 331 comma 1, 332, 334 e 335; c) delitti previsti dagli articoli 416, 416-bis,416-ter, 420 comma 3, 428, 429 comma 2, 431 comma 2, 432 comma 3, 433 comma 3, 440, 449 comma 2, 452 comma 1, numeri 2, 499, 513-bis, 564, ,da 600-bis a 600-sexies puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni 609-bis, 609-quater, 644, del codice penale; * d) delitti previsti dagli articoli 2621, 2628, 2629 e 2637 del codice civile, nonchè dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati; e) delitti previsti dagli articoli 1136, del codice della navigazione; f) delitti previsti dagli articoli 6 e 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1; g) delitti previsti dagli articoli 216, 223 , 228 e 234 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia fallimentare, nonchè dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;* h) delitti previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, in materia di associazioni di carattere militare; i) delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, attuativa della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione; l) delitto previsto dall'articolo 18 della legge 22 maggio 1978, n. 194, in materia di interruzione volontaria della gravidanza; m) delitto previsto dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, in materia di associazioni segrete; n) delitto previsto dall'articolo 29 comma 2 della legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di misure di prevenzione; o) delitto previsto dall'articolo 12-quinquies comma 1,del decreto legge 8 giugno 1992,n.306,convertito ,con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, in materia di trasferimento fraudolento di valori; * p) delitti previsti dall'articolo 6 commi 3 e 4, del decreto legge 26 aprile 1993,n.122 convertito, con modificazioni dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa; * q) delitti previsti dall'articolo 10 della legge 18 novembre 1995, n. 496, in materia di armamenti ed armi chimiche. * 2. Sono attribuiti altresì al tribunale in composizione collegiale ,salva la disposizione dell’articolo 33-ter comma 1, con la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell’articolo 4.* *Come modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.99.   Art. 33-ter. (Attribuzioni del tribunale in composizione monocratica). Sono attribuiti al tribunale in composizione monocratica i delitti previsti dall’articolo 73 del testo unico approvato del decreto del Presidente della Repubblica 1990, n.309, sempre che non siano contestate le aggravanti di cui all’articolo 80, commi 1, 3 e 4, del medesimo testo. * * Come modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.99. Art. 33-quater. (Effetti della connessione sulla composizione del giudice). 1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla cognizione del tribunale in composizione collegiale ed altri a quella del tribunale in composizione monocratica, si applicano le disposizioni relative al procedimento davanti al giudice collegiale, al quale sono attribuiti tutti i procedimenti connessi (Articolo aggiunto dal D.Lgs.19.2.1998, n.51)   Capo VI-bis PROVVEDIMENTI SULLA COMPOSIZIONE COLLEGIALE O MONOCRATICA DEL TRIBUNALE Capo aggiunto dal D.Lgs. 19.2.1998, n.51 Art. 33-quinquies. (Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale). - 1. L'inosservanza delle disposizioni relative all'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica e delle disposizioni processuali collegate è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine previsto dall'articolo 491 comma 1. Entro quest'ultimo termine deve essere riproposta l'eccezione respinta nell'udienza preliminare. Art. 33-sexies. (Inosservanza dichiarata nell'udienza preliminare). Se nell'udienza preliminare il giudice ritiene che il reato deve procedersi con citazione diretta a giudizio a pronuncia, nei casi previsti dall’articolo 550, ordinanza di trasmetter gli atti al pubblico ministero per l’emissione del decreto di citazione a norma dell’articolo 552. 2.Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 424, commi 2 e 3 553 e 554. 3.Si applica la disposizione dell'articolo 420 ter, comma 4.* * Come modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.99.   Art. 33-septies. (Inosservanza dichiarata nel dibattimento di primo grado). 1.Nel dibattito di primo grado istaurato a seguito dell’udienza preliminare, il giudice , se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione diversa, trasmette gli atti, con ordinanza, al giudice competente a decidere sul reato contestato. 2.Fuori dai casi previsti dal comma 1, se il giudice monocratico ritiene che il reato appartiene alla cognizione del comma ---dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.* * Come modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.99.   Art. 33-octies. (Inosservanza dichiarata dal giudice di appello o dalla corte di cassazione). 1. Il giudice di appello o la corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice di primo grado quando ritiene l'inosservanza delle disposizioni sull'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica, purchè la stessa sia stata tempestivamente eccepita e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di impugnazione. 2. Il giudice di appello pronuncia tuttavia nel merito se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione monocratica. Art. 33-nonies. (Validità delle prove acquisite). 1. L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale non determina l'invalidità degli atti del procedimento, nè l'inutilizzabilità delle prove già acquisite.       CAPO VII Incompatibilità, astensione e ricusazione del giudice   Art. 34 Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento 1. Il giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento non può esercitare funzioni di giudice negli altri gradi, né partecipare al giudizio di rinvio dopo l`annullamento (627) o al giudizio per revisione (636 sg.). 2. Non può partecipare al giudizio il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell`udienza preliminare (424) o ha disposto il giudizio immediato (455) o ha emesso decreto penale di condanna (460) o ha deciso sull`impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere (428) (Comma dichiarato parzialmente illegittimo dalla Corte Costituzionale). 2-bis. Il giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari non può emettere il decreto penale di condanna, nè tenere l'udienza preliminare; inoltre, anche fuori dei casi previsti dal comma 2, non può partecipare al giudizio. ( Comma Aggiunto dal D.Lgs.19.2.1998, n.51) 3. Chi ha esercitato funzioni di pubblico ministero o ha svolto atti di polizia giudiziaria o ha prestato ufficio di difensore, di procuratore speciale, di curatore di una parte ovvero di testimone, perito, consulente tecnico o ha proposto denuncia (331), querela (336), istanza (341) o richiesta (342) o ha deliberato o ha concorso a deliberare l`autorizzazione a procedere (343) non può esercitare nel medesimo procedimento l`ufficio di giudice .   Art. 35 Incompatibilità per ragioni di parentela, affinità o coniugio 1. Nello stesso procedimento non possono esercitare funzioni, anche separate o diverse, giudici che sono tra loro coniugi, parenti o affini fino al secondo grado.   Art. 36 Astensione 1. Il giudice ha l`obbligo di astenersi: a) se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli; b) se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti è prossimo congiunto (c.p 307-4.) di lui o del coniuge; c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull`oggetto del procedimento fuori dell`esercizio delle funzioni giudiziarie; d) se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto (c.p 3074.) e una delle parti private; e) se alcuno dei prossimi congiunti (c.p 307-4.) di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dal reato o parte privata; f) se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero; g) se si trova in taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite dagli artt. 34 e 35 e dalle leggi di ordinamento giudiziario ; h) se esistono altre gravi ragioni di convenienza. 2. I motivi di astensione indicati nel comma 1 lett. b) seconda ipotesi e lett. e) o derivanti da incompatibilità per ragioni di coniugio o affinità, sussistono anche dopo l`annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. 3. La dichiarazione di astensione è presentata al presidente della Corte o del tribunale che decide con decreto senza formalità di procedura (125). 4. Sulla dichiarazione di astensione del presidente del tribunale decide il presidente della corte di appello; su quella del presidente della corte di appello decide il presidente della corte di cassazione. ( Comma sostituito dal D.Lgs.19.2.1998, n.51)   Art. 37 Ricusazione 1. Il giudice può essere ricusato dalle parti: a) nei casi previsti dall`art. 36 comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), g); b) se nell`esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell`imputazione. 2. Il giudice ricusato non può pronunciare né concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l`ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione (41).   Art. 38 Termini e forme per la dichiarazione di ricusazione 1. La dichiarazione di ricusazione può essere proposta (41), nell`udienza preliminare, fino a che non siano conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti (420); nel giudizio, fino a che non sia scaduto il termine previsto dall`art. 491 comma 1; in ogni altro caso, prima del compimento dell`atto da parte del giudice. 2. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza dei termini previsti dal comma 1, la dichiarazione può essere proposta entro tre giorni. Se la causa è sorta o è divenuta nota durante l`udienza, la dichiarazione di ricusazione deve essere in ogni caso proposta prima del termine dell`udienza. 3. La dichiarazione contenente l`indicazione dei motivi e delle prove è proposta con atto scritto ed è presentata, assieme ai documenti, nella cancelleria del giudice competente a decidere (40). Copia della dichiarazione è depositata nella cancelleria dell`ufficio cui è addetto il giudice ricusato. 4. La dichiarazione, quando non è fatta personalmente dall`interessato, può essere proposta a mezzo del difensore o di un procuratore speciale (122). Nell`atto di procura devono essere indicati, a pena di inammissibilità, i motivi della ricusazione.   Art. 39 Concorso di astensione e di ricusazione 1. La dichiarazione di ricusazione si considera come non proposta quando il giudice, anche successivamente ad essa dichiara di astenersi (36) e l`astensione è accolta.   Art. 40 Competenza a decidere sulla ricusazione 1. Sulla ricusazione del pretore decide il tribunale su quella di un giudice del tribunale o della Corte di Assise o della Corte di Assise di appello decide la Corte di Appello; su quella di un giudice della Corte di Appello decide una sezione della Corte stessa, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato. ( Comma sostituito dal D.Lgs.19.2.1998, n.51) 2. Sulla ricusazione di un giudice della Corte di Cassazione decide una sezione della Corte, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato. 3. Non è ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.   Art. 41 Decisione sulla dichiarazione di ricusazione Sulla ricusazione di un giudice del tribunale o della corte di assise o della corte di assise di appello decide la corte di appello; su quella di un giudice della corte di appello decide una sezione della corte stessa, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato. 2. Fuori dei casi di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione, la Corte può disporre, con ordinanza, che il giudice sospenda temporaneamente ogni attività processuale (18-1 lett b)) o si limiti al compimento degli atti urgenti (467). 3. Sul merito della ricusazione la Corte decide a norma dell`art. 127 dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni. 4. L`ordinanza pronunciata a norma dei commi precedenti è comunicata al giudice ricusato e al pubblico ministero ed è notificata alle parti private (44).   Art. 42 Provvedimenti in caso di accoglimento della dichiarazione di astensione o ricusazione 1. Se la dichiarazione di astensione o di ricusazione è accolta, il giudice non può compiere alcun atto del procedimento. 2. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione dichiara se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia.   Art. 43 Sostituzione del giudice astenuto o ricusato 1. Il giudice astenuto o ricusato è sostituito con altro magistrato dello stesso ufficio designato secondo le leggi di ordinamento giudiziario. 2. Qualora non sia possibile la sostituzione prevista dal comma 1, la Corte o il tribunale rimette il procedimento al giudice ugualmente competente per materia determinato a norma dell`art. 11.   Art. 44 Sanzioni in caso di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di ricusazione 1. Con l`ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione di ricusazione (41), la parte privata che l`ha proposta può essere condannata al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da L. 500.000 a L. 3 milioni, senza pregiudizio di ogni azione civile o penale.   CAPO VIII Rimessione del processo   Art. 45 Casi di rimessione 1.In ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero la sicurezza o l'incolumità pubblica, o determinano motivi di legittimo sospetto, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11.* * Così sostituito dalla Legge 7/11/02 n. 2048 Art. 46 Richiesta di rimessione 1. La richiesta è depositata, con i documenti che vi si riferiscono, nella cancelleria del giudice ed è notificata entro sette giorni a cura del richiedente alle altre parti. 2. La richiesta dell`imputato è sottoscritta da lui personalmente (99) o da un suo procuratore speciale (122). 3. Il giudice trasmette immediatamente alla Corte di Cassazione la richiesta con i documenti allegati e con eventuali osservazioni. 4. L`inosservanza delle forme e dei termini previsti dai commi 1 e 2 è causa di inammissibilità della richiesta (492, 173).   Art. 47 Effetti della richiesta* 1.In seguito alla presentazione della richiesta di rimessione il giudice può disporre con ordinanza la sospensione del processo fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. La Corte di cassazione può sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo. 2. Il giudice deve comunque sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e non possono essere pronunciati il decreto che dispone il giudizio o la sentenza quando ha avuto notizia dalla Corte di cassazione che la richiesta di rimessione è stata assegnata alle sezioni unite ovvero a sezione diversa dall'apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1. Il giudice non dispone la sospensione quando la richiesta non è fondata su elementi nuovi rispetto a quelli di altra già rigettata o dichiarata inammissibile. 3. La sospensione del processo ha effetto fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta e non impedisce il compimento degli atti urgenti. 4. In caso di sospensione del processo si applica l'articolo 159 del codice penale e, se la richiesta è stata proposta dall'imputato, sono sospesi i termini di cui all'articolo 303, comma 1. La prescrizione e i termini di custodia cautelare riprendono il loro corso dal giorno in cui la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile la richiesta ovvero, in caso di suo accoglimento, dal giorno in cui il processo dinanzi al giudice designato perviene al medesimo stato in cui si trovava al momento della sospensione. Si osservano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 304". * Così sostituito dalla Legge 7/11/02 n. 2048 Art. 48 - (Decisione)* 1.La Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni. 2. Il Presidente della Corte di cassazione, se rileva una causa d'inammissibilità della richiesta, dispone che per essa si proceda a norma dell'articolo 610, comma 1. 3. L'avvenuta assegnazione della richiesta di rimessione alle sezioni unite o a sezione diversa dall'apposita sezione prevista dall'articolo 610, comma 1, è immediatamente comunicata al giudice che procede. 4. L'ordinanza che accoglie la richiesta è comunicata senza ritardo al giudice procedente e a quello designato. Il giudice procedente trasmette immediatamente gli atti del processo al giudice designato e dispone che l'ordinanza della Corte di cassazione sia per estratto comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti private. 5. Fermo quanto disposto dall'articolo 190-bis, il giudice designato dalla Corte di cassazione procede alla rinnovazione degli atti compiuti anteriormente al provvedimento che ha accolto la richiesta di rimessione, quando ne è richiesto da una delle parti e non si tratta di atti di cui è divenuta impossibile la ripetizione. Nel processo davanti a tale giudice, le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente. 6. Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle parti private queste con la stessa ordinanza possono essere condannate al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro". * Così sostituito dalla Legge 7/11/02 n. 2048 Art. 49. - (Nuova richiesta di rimessione)* 1.Anche quando la richiesta è stata accolta, il pubblico ministero o l'imputato può chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice. 2. L'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta purché fondata su elementi nuovi. 3. È inammissibile per manifesta infondatezza anche la richiesta di rimessione non fondata su elementi nuovi rispetto a quelli già valutati in una ordinanza che ha rigettato o dichiarato inammissibile una richiesta proposta da altro imputato dello stesso procedimento o di un procedimento da esso separato. 4. La richiesta dichiarata inammissibile per motivi diversi dalla manifesta infondatezza può essere sempre riproposta.  * Così sostituito dalla Legge 7/11/02 n. 2048 TITOLO II PUBBLICO MINISTERO   Art. 50 Azione penale 1. Il pubblico ministero esercita l`azione penale (112 Cost., 405) quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione (408, 411, 415). 2. Quando non è necessaria la querela (336), la richiesta (342), l`istanza (341) o l`autorizzazione a procedere (343), l`azione penale è esercitata di ufficio. 3. L`esercizio dell`azione penale può essere sospeso o interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (3, 41, 47, 70, 71, 343, 344;).   Art. 51 Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale 1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate: a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado, dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale [o presso la pretura]; b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione. 2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal comma 1 lettera a) sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello. Nei casi di avocazione previsti dall'art. 371-bis, sono esercitate dai magistrati della Direzione nazionale antimafia. 3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I. 3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'art. 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. * Comma integrato dalla legge 23 luglio 2009, n. 99 3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis e dai commi 3-quater e 3-quinquies, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente. 3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. 3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater. 1, 600-quinquies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 640-ter e 640-quinquies del codice penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.   Art. 52 Astensione 1. Il magistrato del pubblico ministero ha la facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza (36-1 lett. h) 2. Sulla dichiarazione di astensione decidono, nell`ambito dei rispettivi uffici, il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale. 3. Sulla dichiarazione di astensione del procuratore della Repubblica presso il tribunale e del procuratore generale presso la Corte di Appello decidono, rispettivamente, il procuratore generale presso la Corte di Appello e il procuratore generale presso la Corte di Cassazione. 4. Con il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione, il magistrato del pubblico ministero astenuto è sostituito con un altro magistrato del pubblico ministero appartenente al medesimo ufficio. Nondimeno, quando viene accolta la dichiarazione di astensione, del procuratore della Repubblica presso il tribunale e del procuratore generale presso la Corte di Appello, può essere designato alla sostituzione altro magistrato del pubblico ministero appartenente all`ufficio ugualmente competente determinato a norma dell`art. 11 .   Art. 53 Autonomia del pubblico ministero nell`udienza. Casi di sostituzione 1. Nell`udienza, il magistrato del pubblico ministero esercita le sue funzioni con piena autonomia. 2. Il capo dell`ufficio provvede alla sostituzione del magistrato nei casi di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio e in quelli previsti dall`art. 36 comma 1 lett. a), b), d), e). Negli altri casi il magistrato può essere sostituito solo con il suo consenso. 3. Quando il capo dell`ufficio omette di provvedere alla sostituzione del magistrato nei casi previsti dall`art. 36 comma 1 lett. a), b), d), e), il procuratore generale presso la Corte di Appello designa per l`udienza un magistrato appartenente al suo ufficio (372).   Art. 54 Contrasti negativi tra pubblici ministeri 1. Il pubblico ministero, se durante le indagini preliminari ritiene che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso cui egli esercita le funzioni (51), trasmette immediatamente gli atti all`ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente. 2. Il pubblico ministero che ha ricevuto gli atti, se ritiene che debba procedere l`ufficio che li ha trasmessi, informa il procuratore generale presso la Corte di Appello ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale presso la Corte di Cassazione (4 att.). Il procuratore generale, esaminati gli atti (54 ter), determina quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne dà comunicazione agli uffici interessati. 3. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione o della designazione indicate nei commi 1 e 2 possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge. 3 bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano in ogni altro caso di contrasto negativo fra pubblici ministeri .   Art. 54 bis Contrasti positivi tra uffici del pubblico ministero 1. Quando il pubblico ministero riceve notizia che presso un altro ufficio sono in corso indagini preliminari, a carico della stessa persona e per il medesimo fatto in relazione al quale egli procede, informa senza ritardo il pubblico ministero di questo ufficio richiedendogli la trasmissione degli atti a norma dell`art. 54 comma 1. 2. Il pubblico ministero che ha ricevuto la richiesta, ove non ritenga di aderire, informa il procuratore generale presso la Corte di Appello ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni (54 ter), determina con decreto motivato secondo le regole sulla competenza dei giudice, quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne dà comunicazione agli uffici interessati. All`ufficio del pubblico ministero designato sono immediatamente trasmessi gli atti da parte del diverso ufficio. 3. Il contrasto si intende risolto quando, prima della designazione prevista dal comma 2, uno degli uffici del pubblico ministero provvede alla trasmissione degli atti a norma dell`art. 54 comma 1. 4. Gli atti di indagine preliminare compiuti dai diversi uffici del pubblico ministero sono comunque utilizzabili nei casi e nei modi previsti dalla legge. 5. Le disposizioni dei commi 1t 2 e 3 si applicano in ogni altro caso di contrasto positivo tra pubblici ministeri.   Art. 54 ter Contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalità organizzata 1. Quando il contrasto previsto dagli artt. 54 e 54 bis riguarda taluno dei reati indicati nell`art. 51 comma 3 bis, se la decisione spetta al procuratore generale presso la Corte di Cassazione, questi provvede sentito il procuratore nazionale antimafia (371 bis); se spetta al procuratore generale presso la Corte di Appello, questi informa il procuratore nazionale antimafia dei provvedimenti adottati.   TITOLO III POLIZIA GIUDIZIARIA   Art. 55 Funzioni della polizia giudiziaria 1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati (347), impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova (348) e raccogliere quant`altro possa servire per l`applicazione della legge penale (326). 2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall`autorità giudiziaria (58, 131, 348-3, 370, 378). 3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria (57, 383).   Art. 56 Servizi e sezioni di polizia giudiziaria 1. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell`autorità giudiziaria (58, 59): a) dai servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge (12-15 att.) ; b) dalle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della Repubblica e composte con personale dei servizi di polizia giudiziaria (5-11, 15, 20 att.; 5 min.; 6 att. min.); c) dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria (57) appartenenti agli altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia dl reato (347).   Art. 57 Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria 1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria: a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l`ordinamento dell`amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità; b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l`ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità; c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell`arma dei carabinieri o della guardia di finanza. 2. Sono agenti di polizia giudiziaria (55-3): a) il personale della polizia di Stato al quale l`ordinamento dell`amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità; b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia , le guardie forestali e, nell`ambito territoriale dell`ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio. 3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall`art. 55.       Art. 58 Disponibilità della polizia giudiziaria 1. Ogni procura della Repubblica dispone (327) della rispettiva sezione (56); la procura generale presso la Corte di Appello dispone di tutte le sezioni istituite nel distretto (9 att.; 83 ord. giud.; 6 att. ord. giud.). 2. Le attività di polizia giudiziaria per i giudici del distretto sono svolte dalla sezione istituita presso la corrispondente procura della Repubblica. 3. L`autorità giudiziaria si avvale direttamente del personale delle sezioni a norma dei commi 1 e 2 e può altresì avvalersi di ogni servizio o altro organo di polizia giudiziaria .   Art. 59 Subordinazione della polizia giudiziaria 1. Le sezioni di polizia giudiziaria (56) dipendono dai magistrati che dirigono gli uffici presso i quali sono istituite (Ord. Giud 83.; disp. di att 6. .). 2. L`ufficiale preposto ai servizi di polizia giudiziaria è responsabile verso il procuratore della Repubblica presso il tribunale dove ha sede il servizio dell`attività di polizia giudiziaria svolta da lui stesso e dal personale dipendente (13 att.; 6 att. ord. giud.). 3. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a eseguire i compiti a essi affidati (disp. di att16.). Gli appartenenti alle sezioni non possono essere distolti dall`attività di polizia giudiziaria se non per disposizione del magistrato dal quale dipendono a norma del comma 1.   TITOLO IV IMPUTATO   Art. 60 Assunzione della qualità di imputato 1. Assume la qualità di imputato (61) la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio (416), di giudizio immediato (453), di decreto penale di condanna (459), di applicazione della pena a norma dell`art. 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta * a giudizio emesso a norma dell`art. 555 e nel giudizio direttissimo (449, 556) . 2. La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere (428), sia divenuta irrevocabile (648) la sentenza di proscioglimento (129, 529-531) o di condanna (533) o sia divenuto esecutivo (461) il decreto penale di condanna. 3. La qualità di imputato si riassume in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere (434) e qualora sia disposta la revisione (629 s.) del processo.  * Come modificato dalla legge 16 dicembre 1999 n. 479 G.U n.296 del 18.12.99.   Art. 61 Estensione dei diritti e delle garanzie dell`imputato 1. I diritti e le garanzie dell`imputato (60) si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari. 2. Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all`imputato, salvo che sia diversamente stabilito .   Art. 62 Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell`imputato 1. Le dichiarazioni comunque rese (64-66, 228, 294, 350, 364, 374, 388, 391, 421, 422, 494, 503) nel corso del procedimento dall`imputato o dalla persona sottoposta alle indagini non possono formare oggetto di testimonianza (191).   Art. 63 Dichiarazioni indizianti 1. Se davanti all`autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona non imputata (60) ovvero una persona non sottoposta alle indagini (61) rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l`autorità procedente ne interrompe l`esame, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominare un difensore (96). Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese (191). 2. Se la persona doveva essere sentita sin dall`inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate (191).   Art. 64 Regole generali per l`interrogatorio 1. La persona sottoposta alle indagini, anche se in stato di custodia cautelare (284-286) o se detenuta per altra causa interviene libera all`interrogatorio (350-1) salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze (474). 2. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti (188). 3. Prima che abbia inizio l`interrogatorio, la persona deve essere avvertita che, salvo quanto disposto dall`art. 66 comma 1, ha facoltà di non rispondere (2104) e che, se anche non risponde, il procedimento seguirà il suo corso.   Art. 65 Interrogatorio nel merito 1. L`autorità giudiziaria (294, 364, 388, 391) contesta alla persona sottoposta alle indagini in forma chiara e precisa il fatto che le è attribuito, le rende noti gli elementi di prova esistenti contro di lei e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, gliene comunica le fonti. 2. Invita, quindi, la persona ad esporre quanto ritiene utile per la sua difesa e le pone direttamente domande (4227). 3. Se la persona rifiuta di rispondere, ne è fatta menzione nel verbale (134). Nel verbale è fatta anche menzione, quando occorre, dei connotati fisici e di eventuali segni particolari della persona.   Art. 66 Verifica dell`identità personale dell`imputato 1. Nel primo atto cui è presente l`imputato (60, 61), l`autorità giudiziaria (349) lo invita a dichiarare le proprie generalità e quant`altro può valere a identificarlo (21 att.), ammonendolo circa le conseguenze cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalità o le dà false (495, 496 c.p.). 2. L`impossibilità di attribuire all`imputato le sue esatte generalità non pregiudica il compimento di alcun atto da parte dell`autorità procedente, quando sia certa l`identità fisica della persona. 3. Le erronee generalità attribuite all`imputato sono rettificate nelle forme previste dall`art. 130 (668).   Art. 67 Incertezza sull`età dell`imputato 1. In ogni stato e grado del procedimento, quando vi è ragione di ritenere che l`imputato (60, 61) sia minorenne (98 c.p., 3 min.), l`autorità giudiziaria trasmette gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni (8 min.).   Art. 68 Errore sull`identità fisica dell`imputato 1. Se risulta l`errore di persona, in ogni stato e grado del processo il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, pronuncia sentenza a norma dell`art. 129 (620, 667).   Art. 69 Morte dell`imputato 1. Se risulta la morte dell`imputato (150 c.p.), in ogni stato e grado del processo il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, pronuncia sentenza a norma dell`art. 129 (411). 2. La sentenza non impedisce l`esercizio dell`azione penale (405) per il medesimo fatto e contro la medesima persona, qualora successivamente si accerti che la morte dell`imputato è stata erroneamente dichiarata.   Art. 70 Accertamenti sulla capacità dell`imputato 1. Quando non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento ( 129, 529-531) o di non luogo a procedere (425) e vi è ragione di ritenere che, per infermità mentale sopravvenuta al fatto (ìsopravvenuta al fatto" è stato giudicato illegittimo dalla Corte Costituzionale). l`imputato non è in grado di partecipare coscientemente al processo, il giudice, se occorre dispone anche di ufficio (190-2) perizia (220). 2. Durante il tempo occorrente per l`espletamento della perizia il giudice assume, a richiesta del difensore, le prove che possono condurre al proscioglimento dell`imputato, e, quando vi è pericolo nel ritardo (467), ogni altra prova richiesta dalle parti (190-1). 3. Se la necessità di provvedere risulta durante le indagini preliminari, la perizia è disposta dal giudice a richiesta di parte (328) con le forme previste per l`incidente probatorio (392 s.). Nel frattempo restano sospesi i termini per le indagini preliminari (405-407) e il pubblico ministero compie i soli atti che non richiedono la partecipazione cosciente della persona sottoposta alle indagini. Quando vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove nel casi previsti dall`art. 392.   Art. 71 Sospensione del procedimento per incapacità dell`imputato 1. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall`art. 70, risulta che lo stato mentale dell`imputato è tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento, il giudice dispone con ordinanza che questo sia sospeso (18-1 lett. b)), sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento (529-531) o di non luogo a procedere (425). 2. Con l`ordinanza di sospensione il giudice nomina all`imputato un curatore speciale (166), designando di preferenza l`eventuale rappresentante legale. 3. Contro l`ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l`imputato e il suo difensore nonché il curatore speciale nominato all`imputato. 4. La sospensione non impedisce al giudice di assumere prove, alle condizioni e nei limiti stabiliti dall`art. 70 comma 2. A tale assunzione il giudice procede anche a richiesta del curatore speciale, che in ogni caso ha facoltà di assistere agli atti disposti sulla persona dell`imputato, nonché agli atti cui questi ha facoltà di assistere. 5. Se la sospensione interviene nel corso delle indagini preliminari, si applicano le disposizioni previste dall`art. 70 comma 3. 6. Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell`art. 75 comma 3 .   Art. 72 Revoca dell`ordinanza di sospensione 1. Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell`ordinanza di sospensione del procedimento (71), o anche prima quando ne ravvisi l`esigenza, il giudice dispone ulteriori accertamenti peritali sullo stato di mente dell`imputato. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso (313-2). 2. La sospensione è revocata con ordinanza non appena risulti che lo stato mentale dell`imputato ne consente la cosciente partecipazione al procedimento ovvero che nei confronti dell`imputato deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento (529-531) o di non luogo a procedere (425).   Art. 73 Provvedimenti cautelari 1. In ogni caso in cui lo stato di mente dell`imputato appare tale da renderne necessaria la cura nell`ambito del servizio psichiatrico, il giudice informa con il mezzo più rapido l`autorità competente per l`adozione delle misure previste dalle leggi sul trattamento sanitario per malattie mentali. 2. Qualora vi sia pericolo nel ritardo, il giudice dispone anche di ufficio il ricovero provvisorio dell`imputato in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero. L`ordinanza perde in ogni caso efficacia nel momento in cui viene data esecuzione al provvedimento dell`autorità indicata nel comma 1. 3. Quando è stata o deve essere disposta la custodia cautelare (284-286) dell`imputato, il giudice ordina che la misura sia eseguita nelle forme previste dall`art. 286. 4. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede all`informativa prevista dal comma 1 e, se ne ricorrono le condizioni, chiede al giudice il provvedimento di ricovero provvisorio previsto dal comma 2.   TITOLO V PARTE CIVILE, RESPONSABILE CIVILE E CIVILMENTE OBBLIGATO PER LA PENA PECUNIARIA   Art. 74 Legittimazione all`azione civile 1. L`azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all`art. 185 c.p. può essere esercitata nel processo penale (76; 10 min.) dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell`imputato (60) e del responsabile civile (83 s.).   Art. 75 Rapporti tra azione civile e azione penale 1. L`azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato (324 c.p.c.). L`esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio (306 c.p.c.); il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile (541). 2. L`azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile (79). 3. Se l`azione è proposta in sede civile nei confronti dell`imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale (76, 822) o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge (71, 88, 441, 444).   Art. 76 Costituzione di parte civile 1. L`azione civile nel processo penale è esercitata (74), anche a mezzo di procuratore speciale, mediante la costituzione di parte civile . 2. La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo (441-2, 444-2)   Art. 77 Capacità processuale della parte civile 1. Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono costituirsi parte civile se non sono rappresentate, autorizzate o assistite nelle forme prescritte per l`esercizio delle azioni civili (75 c.p.c.). 2. Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l`assistenza e vi sono ragioni di urgenza ovvero vi è conflitto di interessi tra il danneggiato e chi lo rappresenta, il pubblico ministero può chiedere al giudice di nominare un curatore speciale (338-4). La nomina può essere chiesta altresì dalla persona che deve essere rappresentata o assistita ovvero dai suoi prossimi congiunti (307-4 c.p.) e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante. 3. Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite se possibile le persone interessate, provvede con decreto, che è comunicato al pubblico ministero affinché provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell`incapace. 4. In caso di assoluta urgenza, l`azione civile nell`interesse del danneggiato incapace per infermità di mente o per età minore può essere esercitata dal pubblico ministero (83-1 e 4), finché subentri a norma dei commi precedenti colui al quale spetta la rappresentanza o l`assistenza ovvero il curatore speciale.   Art. 78 Formalità della costituzione di parte civile 1. La dichiarazione di costituzione di parte civile è depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza e deve contenere, a pena di inammissibilità: a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell`associazione o dell`ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante; b) le generalità dell`imputato nei cui confronti viene esercitata l`azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo; c) il nome e il cognome del difensore e l`indicazione della procura d) l`esposizione delle ragioni che giustificano la domanda; e) la sottoscrizione (110) del difensore. 2. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione deve essere notificata (152) a cura della parte civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione. 3. La procura conferita nelle forme previste dall`art. 100, comma 1 è depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione di parte civile.   Art. 79 Termine per la costituzione di parte civile 1. La costituzione di parte civile può avvenire per l`udienza preliminare (416 s.) e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall`art. 484. 2. n termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza. 3. Se la costituzione avviene dopo la scadenza del termine previsto dall`art. 468 comma 1, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.   Art. 80 Richiesta di esclusione della parte civile 1. Il pubblico ministero, l`imputato e il responsabile civile possono proporre richiesta motivata di esclusione della parte civile. 2. Nel caso di costituzione di parte civile per l`udienza preliminare (416 s.), la richiesta è proposta, a pena di decadenza non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nella udienza preliminare (420) o nel dibattimento (484, 491). 3. Se la costituzione avviene nel corso degli atti preliminari al dibattimento (465-469) o introduttivi dello stesso (478-495), la richiesta è proposta oralmente a norma dell`art. 491 comma 1. 4. Sulla richiesta il giudice decide senza ritardo con ordinanza. 5. L`esclusione della parte civile ordinata nell`udienza preliminare non impedisce una successiva costituzione fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall`art. 484.   Art. 81 Esclusione di ufficio della parte civile 1. Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado (492), il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la costituzione di parte civile ne dispone l`esclusione di ufficio con ordinanza (444-2) 2. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di esclusione è stata rigettata nella udienza preliminare (420).   Art. 82 Revoca della costituzione di parte civile 1. La costituzione di parte civile (76, 78) può essere revocata in ogni stato e grado del procedimento con dichiarazione fatta personalmente dalla parte o da un suo procuratore speciale in udienza ovvero con atto scritto depositato nella cancelleria del giudice e notificato alle altre parti. 2. La costituzione si intende revocata (232 att.) se la parte civile non presenta le conclusioni a norma dell`art. 523 ovvero se promuove l`azione davanti al giudice civile. 3. Avvenuta la revoca della costituzione a norma dei commi 1 e 2, il giudice penale non può conoscere delle spese e dei danni che l`intervento della parte civile ha cagionato all`imputato e al responsabile civile. L`azione relativa può essere proposta davanti al giudice civile. 4. La revoca non preclude il successivo esercizio dell`azione in sede civile.   Art. 83 Citazione del responsabile civile 1. Il responsabile civile per il fatto dell`imputato può essere citato nel processo penale a richiesta della parte civile e, nel caso previsto dall`art. 77 comma 4, a richiesta del pubblico ministero. L`imputato può essere citato come responsabile civile per il fatto dei coimputati per il caso in cui venga prosciolto (529-531) o sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere (425). 2. La richiesta deve essere proposta al più tardi per il dibattimento. 3. La citazione è ordinata con decreto dal giudice che procede. Il decreto contiene: a) le generalità o la denominazione della parte civile, con l`indicazione del difensore e le generalità del responsabile civile, se è una persona fisica, ovvero la denominazione dell`associazione o dell`ente chiamato a rispondere e le generalità del suo legale rappresentante; b) l`indicazione delle domande che si fanno valere contro il responsabile civile; c) l`invito a costituirsi nei modi previsti dall`art. 84; d) la data e le sottoscrizioni (110) del giudice e dell`ausiliario (126) che lo assiste. 4. Copia del decreto è notificata (152) a cura della parte civile, al responsabile civile, al pubblico ministero e all`imputato. Nel caso previsto dall`art. 77 comma 4, la copia del decreto è notificata al responsabile civile e all`imputato a cura del pubblico ministero. L`originale dell`atto con la relazione di notificazione è depositato nella cancelleria del giudice che procede. 5. La citazione del responsabile civile è nulla (178-1 lett. b) se per omissione o per erronea indicazione di qualche elemento essenziale il responsabile civile non è stato posto in condizione di esercitare i suoi diritti nell`udienza preliminare (416 s.) o nel giudizio (465 s.) . La nullità della notificazione rende nulla la citazione. 6. La citazione del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di parte civile è revocata (82) o se è ordinata l`esclusione (80, 81) della parte civile.   Art. 84 Costituzione del responsabile civile 1. Chi è citato come responsabile civile (83) può costituirsi in ogni stato e grado del processo, anche a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza. 2. La dichiarazione deve contenere a pena di inammissibilità: a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell`associazione o dell`ente che si costituisce e le generalità del suo legale rappresentante; b) il nome e il cognome del difensore e l`indicazione della procura; c) la sottoscrizione (110) del difensore. 3. La procura conferita nelle forme previste dall`art. 100 comma 1 è depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione del responsabile civile. 4. La costituzione produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo (83-6).   Art. 85 Intervento volontario del responsabile civile 1. Quando vi è costituzione di parte civile (76) o quando il pubblico ministero esercita l`azione civile a norma dell`art. 77 comma 4, il responsabile civile può intervenire volontariamente nel processo, anche a mezzo di procuratore speciale, per l`udienza preliminare (416 s.) e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall`art. 484 presentando una dichiarazione scritta a norma dell`art. 84 commi 1 e 2. 2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza. Se l`intervento avviene dopo la scadenza del termine previsto dall`art. 468 comma 1, il responsabile civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici. 3. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione è notificata (152), a cura del responsabile civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione. 4. L`intervento del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di parte civile è revocata (82) o se è ordinata l`esclusione (80, 81) della parte civile.   Art. 86 Richiesta di esclusione del responsabile civile 1. La richiesta di esclusione del responsabile civile può essere proposta dall`imputato nonché dalla parte civile e dal pubblico ministero che non ne abbiano richiesto la citazione. 2. La richiesta può essere proposta altresì dal responsabile civile che non sia intervenuto volontariamente (85) anche qualora gli elementi di prova raccolti prima della citazione possano recare pregiudizio alla sua difesa in relazione a quanto previsto dagli artt. 651 e 654. 3. La richiesta deve essere motivata ed è proposta, a pena di decadenza, non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nella udienza preliminare (420) o nel dibattimento (484-491). Il giudice decide senza ritardo con ordinanza.   Art. 87 Esclusione di ufficio del responsabile civile 1. Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado (492), il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la citazione o per l`intervento del responsabile civile, ne dispone l`esclusione di ufficio, con ordinanza. 2. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di esclusione è stata rigettata nella udienza preliminare. 3. L`esclusione è disposta senza ritardo anche di ufficio, quando il giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato (440).   Art. 88 Effetti dell`ammissione o dell`esclusione della parte civile o del responsabile civile 1. L`ammissione della parte civile o del responsabile civile non pregiudica la successiva decisione sul diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno. 2. L`esclusione della parte civile (80, 81) o del responsabile civile (86, 87) non pregiudica l`esercizio in sede civile dell`azione per le restituzioni e il risarcimento del danno. Tuttavia se il responsabile civile è stato escluso su richiesta della parte civile, questa non può esercitare l`azione davanti al giudice civile per il medesimo fatto . 3. Nel caso di esclusione della parte civile non si applica la disposizione dell`art. 75 comma 3.   Art. 89 Citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria 1. La persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è citata per l`udienza preliminare (416 s.) o per il giudizio (465 s.) a richiesta del pubblico ministero o dell`imputato. 2. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni relative alla citazione e alla costituzione del responsabile civile (83 s.). Non si applica la disposizione dell`art. 87 comma 3.   TITOLO VI PERSONA OFFESA DAL REATO   Art. 90 Diritti e facoltà della persona offesa dal reato 1. La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge (101, 336, 341, 360, 367, 369, 394, 398, 401, 408-410, 413, 419, 429, 451, 456, 564, 572), in ogni stato e grado del procedimento può presentare memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova (33 att.). 2. La persona offesa minore, interdetta per infermità di mente o inabilitata esercita le facoltà e i diritti a essa attribuiti a mezzo dei soggetti indicati negli artt. 120 e 121 c.p. 3. Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa (3074 c.p.).   Art. 91 Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato 1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato (90, 505, 511; 212 coord.) .   Art. 92 Consenso della persona offesa 1. L`esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti agli enti e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato è subordinato al consenso della persona offesa. 2. Il consenso deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata e può essere prestato a non più di uno degli enti o delle associazioni. 3. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento con le forme previste dal comma 2. 4. La persona offesa che ha revocato il consenso non può prestarlo successivamente né allo stesso né ad altro ente o associazione.   Art. 93 Intervento degli enti o delle associazioni 1. Per l`esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dall`art. 91 l`ente o l`associazione presenta all`autorità procedente un atto di intervento che contiene a pena di inammissibilità: a) le indicazioni relative alla denominazione dell`ente o dell`associazione, alla sede, alle disposizioni che riconoscono le finalità di tutela degli interessi lesi, alle generalità del legale rappresentante; b) l`indicazione del procedimento c) il nome e il cognome del difensore e l`indicazione della procura (100, 101); d) l`esposizione sommaria delle ragioni che giustificano l`intervento; e) la sottoscrizione (110) del difensore. 2. Unitamente all`atto di intervento sono presentate la dichiarazione di consenso della persona offesa (92) e la procura al difensore se questa è stata conferita nelle forme previste dall`art. 100 comma 1. 3. Se è presentato fuori udienza, l`atto di intervento deve essere notificato (152) alle parti e produce effetto dal giorno dell`ultima notificazione. 4. L`intervento produce i suoi effetti in ogni stato e grado del procedimento.   Art. 94 Termine per l`intervento 1. Gli enti e le associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato (91) possono intervenire (93) nel procedimento fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall`art. 484 (491).   Art. 95 Provvedimenti del giudice 1. Entro tre giorni dalla notificazione eseguita a norma dell`art. 93 comma 3, le parti possono opporsi con dichiarazione scritta all`intervento dell`ente o dell`associazione. L`opposizione è notificata al legale rappresentante dell`ente o dell`associazione, il quale può presentare le sue deduzioni nei cinque giorni successivi. 2. Se l`intervento è avvenuto prima dell`esercizio dell`azione penale (405), Sull`opposizione provvede il giudice per le indagini preliminari; se è avvenuto nell`udienza preliminare, l`opposizione è proposta prima dell`apertura della discussione (421); se è avvenuto in dibattimento, l`opposizione è proposta a norma dell`art. 491 comma 1. 3. I termini previsti dai commi 1 e 2 sono stabiliti a pena di decadenza. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza. 4. In ogni stato e grado del processo il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per l`esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dall`art. 91, dispone anche di ufficio, con ordinanza, l`esclusione dell`ente o dell`associazione.     Art. 96 Difensore di fiducia 1. L`imputato (60, 61) ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia (655-2; 24-26, 38 att.) . 2. La nomina è fatta con dichiarazione resa all`autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata (27, 65 att.). 3. La nomina del difensore di fiducia della persona fermata, arrestata (386) o in custodia cautelare (293), finché la stessa non vi ha provveduto, può essere fatta da un prossimo congiunto (3074 c.p.), con le forme previste dal comma 2.   Art. 97 Difensore di ufficio 1. L`imputato (60, 61) che non ha nominato un difensore di fiducia (96) o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio (655-4; 38 att.) . 2. Il Consiglio dell`Ordine forense, al fine di garantire l`effettività della difesa di ufficio, predispone gli elenchi dei difensori (29 att.; 1 min.; 15 att. min.) e, d`intesa con il presidente del tribunale, fissa i criteri per la loro nomina sulla base di turni di reperibilità. 3. Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono compiere un atto per il quale è prevista l`assistenza del difensore e l`imputato ne è privo, danno avviso (65 att.) dell`atto al difensore individuato sulla base dei criteri indicati nel comma 2 (26-2, 27-31 att.). 4. Quando è richiesta la presenza del difensore (350, 391, 401, 420, 484, 666) e quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa (105), il giudice o il pubblico ministero designa come sostituto altro difensore immediatamente reperibile (262 30-2 att.) per il quale si applicano le disposizioni dell`art. 102 (108). 5. Il difensore di ufficio ha l`obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo (30-3 att.). 6. Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducía.   Art. 98 Patrocinio dei non abbienti 1. L`imputato (60, 61), la persona offesa dal reato (101), il danneggiato che intende costituirsi parte civile (76) e il responsabile civile (83 s.) possono chiedere di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato (225-2, 613-5), secondo le norme della legge sul patrocinio dei non abbienti (32 att.) .   Art. 99 Estensione al difensore dei diritti dell`imputato 1. Al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all`imputato, a meno che essi siano riservati personalmente a quest`ultimo (46, 141, 419-5, 438, 446, 571, 589). 2. L`imputato può togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all`atto compiuto dal difensore prima che, in relazione all`atto stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice.   Art. 100 Difensore delle altre parti private 1. La parte civile (76), il responsabile civile (83 s.) e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89) stanno in giudizio col ministero di un difensore (24 26, 38 att.), munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata (122; 27 att.). 2. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della dichiarazione di costituzione di parte civile (178), del decreto di citazione o (83) o della dichiarazione di costituzione (84) o di intervento (85) del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89). In tali casi l`autografia della sottoscrizione (110) della parte è certificata dal difensore. 3. La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell`atto non è espressa volontà diversa. 4. Il difensore può compiere e ricevere nell`interesse della parte rappresentata, tutti gli atti del procedimento che dalla legge non sono a essa espressamente riservati (82, 84, 85, 589). In ogni caso non può compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa se non ne ha ricevuto espressamente il potere. 5. Il domicilio delle parti private indicate nel comma 1 per ogni effetto processuale si intende eletto presso il difensore (154-4; 65 att .) .   Art. 101 Difensore della persona offesa 1. La persona offesa dal reato, per l`esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti (90), può nominare un difensore (24, 38 att.) nelle forme previste dall`art. 96 comma 2 (27, 33, 65 att.). 2. Per la nomina dei difensori degli enti e delle associazioni che intervengono a norma dell`art. 93 si applicano le disposizioni dell`art. 100.   Art. 102 Sostituto del difensore 1. Il difensore, per il caso di impedimento e per tutta la durata di questo, può designare un sostituto (97-4; 3 att.). 2. Il sostituto esercita i diritti e assume i doveri del difensore (38 att.).   Art. 103 Garanzie di libertà del difensore 1. Le ispezioni (244) e le perquisizioni (247, 352) negli uffici dei difensori (96, 97) sono consentite solo: a) quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attività nello stesso ufficio sono imputati (60, 61), limitatamente ai fini dell`accertamento del reato loro attribuito; b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificamente predeterminate (244, 247). 2. Presso i difensori e i consulenti tecnici (225, 233, 359) non si può procedere a sequestro (252, 253, 354) di carte o documenti relativi all`oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato. 3. Nell`accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro nell`ufficio di un difensore, l`autorità giudiziaria a pena di nullità avvisa il consiglio dell`ordine forense del luogo perché il presidente o un consigliere da questo delegato possa assistere alle operazioni. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia del provvedimento. 4. Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli uffici dei difensori procede personalmente il giudice ovvero, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione del giudice. 5. Non è consentita l`intercettazione (271) relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite. 6. Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza (353) tra l`imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni salvo che l`autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato. 7. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall`art. 271, i risultati delle ispezioni perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti, non possono essere utilizzati (191).   Art. 104 Colloqui del difensore con l`imputato in custodia cautelare 1. L`imputato in stato di custodia cautelare (284-286) ha diritto di conferire con il difensore fin dall`inizio dell`esecuzione della misura (293; 36 att.). 2. La persona arrestata in flagranza (380 s.) o fermata a norma dell`art. 384 ha diritto di conferire con il difensore subito dopo l`arresto o il fermo. 3. Nel corso delle indagini preliminari, quando sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, il giudice su richiesta del pubblico ministero può, con decreto motivato, dilazionare, per un tempo non superiore a sette giorni, l`esercizio del diritto di conferire con il difensore. 4. Nell`ipotesi di arresto o di fermo, il potere previsto dal comma 3 è esercitato dal pubblico ministero fino al momento in cui l`arrestato o il fermato è posto a disposizione del giudice (390).   Art. 105 Abbandono e rifiuto della difesa 1. Il consiglio dell`ordine forense ha competenza esclusiva per le sanzioni disciplinari relative all`abbandono della difesa o al rifiuto della difesa di ufficio (97). 2. Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale in cui è avvenuto l`abbandono o il rifiuto. 3. Nei casi di abbandono o di rifiuto motivati da violazione dei diritti della difesa, quando il consiglio dell`ordine li ritiene comunque giustificati, la sanzione non è applicata, anche se la violazione dei diritti della difesa è esclusa dal giudice. 4. L`autorità giudiziaria riferisce al consiglio dell`ordine i casi di abbandono della difesa, di rifiuto della difesa di ufficio e di violazione da parte dei difensori nel procedimento dei doveri di lealtà e di probità. 5. L`abbandono della difesa delle parti private diverse dall`imputato (100), della persona offesa, degli enti e delle associazioni previsti dall`art. 91 (101) non impedisce in alcun caso l`immediata continuazione del procedimento e non interrompe l`udienza.   Art. 106 Incompatibilità della difesa di più imputati nello stesso procedimento 1. La difesa di più imputati può essere assunta da un difensore comune, purché le diverse posizioni non siano tra loro incompatibili. 2. L`autorità giudiziaria, se rileva una situazione di incompatibilità, la indica e ne espone i motivi, fissando un termine per rimuoverla. 3. Qualora l`incompatibilità non sia rimossa, il giudice la dichiara con ordinanza provvedendo alle necessarie sostituzioni a norma dell`art. 97. 4. Se l`incompatibilità è rilevata nel corso delle indagini preliminari dal pubblico ministero, il giudice, su richiesta di questo e sentite le parti interessate, provvede a norma del comma 3.   Art. 107 Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore 1. Il difensore che non accetta l`incarico conferitogli o vi rinuncia ne dà subito comunicazione all`autorità procedente e a chi lo ha nominato. 2. La non accettazione ha effetto dal momento in cui è comunicata all`autorità procedente. 3. La rinuncia non ha effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore di ufficio e non sia decorso il termine eventualmente concesso a norma dell`art. 108. 4. La disposizione del comma 3 si applica anche nel caso di revoca.   Art. 108 Termine per la difesa 1. Nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità e nel caso di abbandono (105-107), al nuovo difensore dell`imputato o a quello designato in sostituzione che ne fa richiesta è dato un termine congruo, di norma non inferiore a tre giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento. Parte prima Libro secondo Atti Titolo I Disposizioni generali Art. 109 - Lingua degli atti 1. Gli atti del procedimento penale sono compiuti in lingua italiana. 2. Davanti all'autorità giudiziaria avente competenza di primo grado o di appello su un territorio dove è insediata una minoranza linguistica riconosciuta [ 6 Cost. ], il cittadino italiano che appartiene a questa minoranza è, a sua richiesta, interrogato [ 64, 65 ] o esaminato [ 194 s.,208 ] nella madrelingua e il relativo verbale è redatto anche in tale lingua [ 143 ;26 disp. att. ]. Nella stessa lingua sono tradotti gli atti del procedimento a lui indirizzati successivamente alla sua richiesta. Restano salvi gli altri diritti stabiliti da leggi speciali e da convenzioni internazionali. 3. Le disposizioni di questo articolo si osservano a pena di nullità [ 177 s. ]. Art. 110 - Sottoscrizione degli atti 1. Quando è richiesta la sottoscrizione di un atto, se la legge non dispone altrimenti [ 92 c. 2, 100 c. 1 e 2, 122 c. 1 e 2, 162 c. 1, 337 c. 1, 438 c. 3, 446 c. 3, 583 c. 3 ;35 c. 2, 39 disp. att. ], è sufficiente la scrittura di propria mano, in fine dell'atto, del nome e cognome di chi deve firmare. 2. Non è valida la sottoscrizione apposta con mezzi meccanici o con segni diversi dalla scrittura. 3. Se chi deve firmare non è in grado di scrivere, il pubblico ufficiale, al quale è presentato l'atto scritto o che riceve l'atto orale, accertata l'identità della persona, ne fa annotazione in fine dell'atto medesimo. Art. 111 - Data degli atti 1. Quando la legge richiede la data di un atto, sono indicati il giorno, il mese, l'anno e il luogo [ 172 s. ] in cui l'atto è compiuto. L' indicazione dell'ora è necessaria solo se espressamente prescritta [ 136 ]. 2. Se l'indicazione della data di un atto è prescritta a pena di nullità [ 292 c. e ], questa sussiste soltanto nel caso in cui la data non possa stabilirsi con certezza in base ad elementi contenuti nell'atto medesimo o in atti a questo connessi. Art. 112 - Surrogazione di copie agli originali mancanti 1. Salvo che la legge disponga altrimenti, quando l'originale di una sentenza o di un altro atto del procedimento, del quale occorre fare uso, è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, la copia autentica ha valore di originale ed è posta nel luogo in cui l'originale dovrebbe trovarsi [ 40 disp. att .]. 2. A tal fine, il presidente della corte o del tribunale o il pretore, anche di ufficio, ordina con decreto a chi detiene la copia di consegnarla alla cancelleria, salvo il diritto del detentore di avere gratuitamente un' altra copia autentica. Art. 113 - Ricostituzione di atti 1. Se non è possibile provvedere a norma dell'articolo 112, il giudice, anche di ufficio, accerta il contenuto dell'atto mancante e stabilisce con ordinanza se e in quale tenore esso deve essere ricostituito [ 41 disp. att. ]. 2. Se esiste la minuta dell'atto mancante, questo è ricostituito secondo il tenore della medesima, quando alcuno dei giudici che l'hanno sottoscritto riconosce che questo era conforme alla minuta. 3. Quando non si può provvedere a norma dei commi 1 e 2, il giudice dispone con ordinanza la rinnovazione dell'atto mancante, se necessaria e possibile, prescrivendone il modo ed eventualmente indicando anche gli altri atti che devono essere rinnovati. Art. 114 - Divieto di pubblicazione di atti 1. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto [ 329 ]. 2. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare. 3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento [ 431 ], se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli del fascicolo del pubblico ministero [ 433 ], se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. È sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni [ 500 c. 1, 503 c. 3 ]<1>. 4. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall'articolo 472 commi 1 e 2. In tali casi il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni. Il divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di stato<2> ovvero è trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile [648 ] e la pubblicazione è autorizzata dal ministro di grazia e giustizia. 5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi può offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell'interesse dello stato ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4. 6. È vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. Il tribunale per i minorenni, nell'interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione<3>. 7. È sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto. Art. 115 - Violazione del divieto di pubblicazione 1. Salve le sanzioni previste dalla legge penale [ 684, 685 c.p. ], la violazione del divieto di pubblicazione previsto dagli articoli 114 e 329 comma 3 lettera b) costituisce illecito disciplinare quando il fatto è commesso da impiegati dello Stato o di altri enti pubblici ovvero da persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato. 2. Di ogni violazione del divieto di pubblicazione commessa dalle persone indicate nel comma 1 il pubblico ministero informa l'organo titolare del potere disciplinare. Art. 116 - Copie, estratti e certificati 1. Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti [ 141 c. 2, 243, 258, 366 ;42 disp. att. ]. 2. Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione [ 409 ] o la sentenza [ 529 s. ;43 disp.att. ]. 3. Il rilascio non fa venire meno il divieto di pubblicazione stabilito dall'articolo 114. Art. 117 - Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del pubblico ministero 1. Fermo quanto disposto dall'art. 371, quando é necessario per il compimento delle proprie indagini, il pubblico ministero può ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'art. 329, copie di atti relativi ad altri procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa. 2. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato. 2-bis. Il procuratore nazionale antimafia, nell'ambito delle funzioni previste dall'art. 371-bis, accede al registro delle notizie di reato, ai registri di cui all'art. 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e alle banche dati istituite appositamente presso le direzioni distrettuali antimafia realizzando se del caso collegamenti reciproci.».<2>. Art. 118 - Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del ministro dell'interno<1> 1. Il ministro dell'interno, direttamente o a mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria [ 57 ] o del personale della Direzione investigativa antimafia appositamente delegato, può ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza [ 380 ]. L' autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa<2>. 1bis. Ai medesimi fini l'autorità giudiziaria può autorizzare i soggetti indicati nel comma 1 all'accesso diretto al registro previsto dall'articolo 335, anche se tenuto in forma automatizzata<3>. 2. L' autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato. 3. Le copie e le informazioni acquisite a norma del comma 1 sono coperte dal segreto di ufficio [ 326 c.p. ]. Art. 119 - Partecipazione del sordo, muto o sordomuto ad atti del procedimento 1. Quando un sordo, un muto o un sordomuto vuole o deve fare dichiarazioni, al sordo si presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde oralmente; al muto si fanno oralmente le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto; al sordomuto si presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto. 2. Se il sordo, il muto o il sordomuto non sa leggere o scrivere, l'autorità procedente nomina uno o più interpreti, scelti di preferenza fra le persone abituate a trattare con lui [ 143, 144 c. d ]. Art. 120 - Testimoni ad atti del procedimento 1. Non possono intervenire come testimoni ad atti del procedimento [ 245 c. 1, 249 c. 1, 250 c. 1 ]: a) i minori degli anni quattordici e le persone palesemente affette da infermità di mente o in stato di manifesta ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope. La capacità si presume sino a prova contraria; b) le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive [ 215 c. 2 c.p. ] o a misure di prevenzione<1>. Art. 121 - Memorie e richieste delle parti 1. In ogni stato e grado del procedimento le parti [ 90 c. 1, 233 c. 1 ] e i difensori possono presentare al giudice memorie o richieste scritte, mediante deposito nella cancelleria. 2. Sulle richieste ritualmente formulate il giudice provvede senza ritardo e comunque, salve specifiche disposizioni di legge, entro quindici giorni [ 299 c. 3, 398 c. 1, 418 c. 1, 455 ]. Art. 122 - Procura speciale per determinati atti 1. Quando la legge consente che un atto sia compiuto per mezzo di un procuratore speciale, la procura deve, a pena di inammissibilità, essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata [ 39 disp. att. ] e deve contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce. La procura è unita agli atti [ 37 disp. att. ]. 2. Per le pubbliche amministrazioni è sufficiente che la procura sia sottoscritta dal dirigente dell'ufficio nella circoscrizione in cui si procede e sia munita del sigillo dell'ufficio. 3. Non è ammessa alcuna ratifica degli atti compiuti nell'interesse altrui senza procura speciale nei casi in cui questa è richiesta dalla legge. Art. 123 - Dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate 1. L' imputato detenuto o internato in un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza<1> ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal direttore. Esse sono iscritte in apposito registro<2>, sono immediatamente comunicate all'autorità competente [ 44 disp. att. ]<3> e hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria. 2. Quando l'imputato è in stato di arresto [ 284 ] o di detenzione domiciliare<4> ovvero è custodito in un luogo di cura [ 286 ], ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto da un ufficiale di polizia giudiziaria, il quale ne cura l'immediata trasmissione all'autorità competente. Le impugnazioni, le dichiarazioni e le richieste hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria. 3. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle denunce, impugnazioni, dichiarazioni e richieste presentate dalle altre parti private o dalla persona offesa. Art. 124 - Obbligo di osservanza delle norme processuali 1. I magistrati, i cancellieri e gli altri ausiliari del giudice, gli ufficiali giudiziari, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria 57 ] sono tenuti a osservare le norme di questo codice anche quando l'inosservanza non importa nullità o altra sanzione processuale [ 177 s. ]<1>. 2. I dirigenti degli uffici vigilano sull'osservanza delle norme anche ai fini della responsabilità disciplinare. Parte prima Libro secondo Atti Titolo II Atti e provvedimenti del giudice Art. 125 - Forme dei provvedimenti del giudice 1. La legge stabilisce i casi nei quali il provvedimento del giudice assume la forma della sentenza, dell'ordinanza o del decreto. 2. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano. 3. Le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullità. I decreti sono motivati, a pena di nullità, nei casi in cui la motivazione è espressamente prescritta dalla legge [ 103 c. 4, 104 c. 3, 132 ]. 4. Il giudice delibera in camera di consiglio senza la presenza dell'ausiliario designato ad assisterlo e delle parti. La deliberazione è segreta. 5. Nel caso di provvedimenti collegiali, se lo richiede un componente del collegio che non ha espresso voto conforme alla decisione, è compilato sommario verbale contenente l'indicazione del dissenziente, della questione o delle questioni alle quali si riferisce il dissenso e dei motivi dallo stesso, succintamente esposti. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti del collegio e sottoscritto da tutti i componenti, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio<1>. 6. Tutti gli altri provvedimenti sono adottati senza l'osservanza di particolari formalità e, quando non è stabilito altrimenti, anche oralmente. Art. 126 - Assistenza al giudice 1. Il giudice, in tutti gli atti ai quali procede, è assistito dall'ausiliario [ 135 ] a ciò designato a norma dell'ordinamento, se la legge non dispone altrimenti [ 125 c. 4 ]. Art. 127 - Procedimento in camera di consiglio 1. Quando si deve procedere in camera di consiglio [ 45 disp. att. ], il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori<1>. L' avviso è comunicato o notificato [ 148 s. ] almeno dieci giorni prima della data predetta [ 172 c. 5, 174 ]. Se l'imputato è privo di difensore, l'avviso è dato a quello di ufficio. 2. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria. 3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta [ 123 ], deve essere sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo [ 677 ]. 4. L' udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice. 5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4 sono previste a pena di nullità [178 s. ]. 6. L' udienza si svolge senza la presenza del pubblico. 7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione [ 606 ]. 8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente con decreto motivato. 9. L' inammissibilita dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8. 10. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140 comma 2<2>. Art. 128 - Deposito dei provvedimenti del giudice 1. Salvo quanto disposto per i provvedimenti emessi nell'udienza preliminare [ 424 ] e nel dibattimento [ 548 ], gli originali dei provvedimenti del giudice sono depositati in cancelleria entro cinque giorni dalla deliberazione. Quando si tratta di provvedimentii impugnabili, l'avviso di deposito contenente l'indicazione del dispositivo è comunicato al pubblico ministero [ 153 c. 2 ] e notificato 148 s. ] a tutti coloro cui la legge attribuisce il diritto di impugnazione. Art. 129 - Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità 1. In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto<1> o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza [ 469 ]. 2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato [ 150 s. c.p. ] ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione [ 530 ] o di non luogo a procedere [ 425 ] con la formula prescritta. Art. 130 - Correzione di errori materiali 1. La correzione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti inficiati da errori od omissioni che non determinano nullità [ 177 s. ], e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto, è disposta, anche di ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento 66 c. 3, 535 c. 4, 547, 624 c. 2, 668 ]. Se questo è impugnato, e l'impugnazione non è dichiarata inammissibile, la correzione è disposta dal giudice competente a conoscere dell'impugnazione [ 619 c. 1 ]. 2. Il giudice provvede in camera di consiglio a norma dell'articolo 127 624 c. 3 ]. Dell'ordinanza che ha disposto la correzione è fatta annotazione sull'originale dell'atto. Art. 131 - Poteri coercitivi del giudice 1. Il giudice, nell'esercizio delle sue funzioni, può chiedere l'intervento della polizia giudiziaria [ 58 ] e, se necessario, della forza pubblica, prescrivendo tutto ciò che occorre per il sicuro e ordinato compimento degli atti ai quali procede [ 378 ]<1>. Art. 132 - Accompagnamento coattivo dell'imputato 1. L' accompagnamento coattivo è disposto, nei casi previsti dalla legge, con decreto motivato [ 125 ], con il quale il giudice ordina di condurre l'imputato alla sua presenza, se occorre anche con la forza [ 210 c. 2, 375, 376, 399, 490, 513 c. 2 ;46 disp. att. ]<1>. 2. La persona sottoposta ad accompagnamento coattivo non può essere tenuta a disposizione oltre il compimento dell'atto previsto e di quelli conseguenziali per i quali perduri la necessità della sua presenza. In ogni caso la persona non può essere trattenuta oltre le ventiquattro ore. Art. 133 - Accompagnamento coattivo di altre persone 1. Se il testimone [ 194 s. ], il perito [ 221 s. ], il consulente tecnico [ 225, 230 s. ], l'interprete [ 143 s. ] o il custode di cose sequestrate [ 259 ], regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinarne l'accompagnamento coattivo e può altresì condannarli, con ordinanza, al pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione a favore della cassa delle ammende [ 47 disp. att. ] nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa. 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132. Parte prima Libro secondo Atti Titolo III Documentazione degli atti Art. 134 - Modalità di documentazione 1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale. 2. Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva [ 140 c. 2 ], con la stenotipia o altro strumento meccanico [ 135 c. 2 ;50 disp. att. ] ovvero, in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale. 3. Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva è effettuata anche la riproduzione fonografica [ 139 ]. 4. Quando le modalità di documentazione indicate nei commi 2 e 3 sono ritenute insufficienti, può essere aggiunta la riproduzione audiovisiva se assolutamente indispensabile [ 49 disp. att. ]. Art. 135 - Redazione del verbale 1. Il verbale è redatto dall'ausiliario che assiste il giudice [ 125 c. 5 48 disp. att. ]. 2. Quando il verbale è redatto con la stenotipia o altro strumento meccanico, il giudice autorizza l'ausiliario che non possiede le necessarie competenze a farsi assistere da personale tecnico, anche esterno all'amministrazione dello Stato [ 50, 51 disp. att. ]. Art. 136 - Contenuto del verbale 1. Il verbale contiene la menzione del luogo, dell'anno, del mese, del giorno e, quando occorre, dell'ora in cui è cominciato e chiuso, le generalità delle persone intervenute, l'indicazione delle cause, se conosciute, della mancata presenza di coloro che sarebbero dovuti intervenire, la descrizione di quanto l'ausiliario ha fatto o ha constatato o di quanto è avvenuto in sua presenza nonché le dichiarazioni ricevute da lui o da altro pubblico ufficiale che egli assiste. 2. Per ogni dichiarazione è indicato se è stata resa spontaneamente o previa domanda e, in tale caso, è riprodotta anche la domanda; se la dichiarazione è stata dettata dal dichiarante, o se questi si è avvalso dell'autorizzazione a consultare note scritte, ne è fatta menzione. Art. 137 - Sottoscrizione del verbale 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 483 comma 1, il verbale, previa lettura, è sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, dal giudice e dalle persone intervenute [ 50 c. 2 disp. att. ], anche quando le operazioni non sono esaurite e vengono rinviate ad altro momento. 2. Se alcuno degli intervenuti non vuole o non è in grado di sottoscrivere, ne è fatta menzione con l'indicazione del motivo. Art. 138 - Trascrizione del verbale redatto con il mezzo della stenotipia 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 483 comma 2, i nastri impressi con i caratteri della stenotipia sono trascritti in caratteri comuni non oltre il giorno successivo a quello in cui sono stati formati. Essi sono uniti agli atti del processo, insieme con la trascrizione. 2. Se la persona che ha impresso i nastri è impedita, il giudice dispone che la trascrizione sia affidata a persona idonea anche estranea all'amministrazione dello Stato [ 51 disp. att. ]. Art. 139 - Riproduzione fonografica o audiovisiva 1. La riproduzione fonografica o audiovisiva è effettuata da personale tecnico, anche estraneo all'amministrazione dello Stato, sotto la direzione dell'ausiliario che assiste il giudice [ 126 ]. 2. Quando si effettua la riproduzione fonografica, nel verbale è indicato il momento di inizio e di cessazione delle operazioni di riproduzione. 3. Per la parte in cui la riproduzione fonografica, per qualsiasi motivo, non ha avuto effetto o non è chiaramente intelligibile, fa prova il verbale redatto in forma riassuntiva. 4. La trascrizione della riproduzione è effettuata da personale tecnico giudiziario. Il giudice può disporre che essa sia affidata a persona idonea estranea all'amministrazione dello Stato [ 51 disp. att. ]. 5. Quando le parti vi consentono, il giudice può disporre che non sia effettuata la trascrizione. 6. Le registrazioni fonografiche o audiovisive e le trascrizioni, se effettuate, sono unite agli atti del procedimento [ 49 disp. att. ]. Art. 140 - Modalità di documentazione in casi particolari 1. Il giudice dispone che si effettui soltanto la redazione contestuale del verbale in forma riassuntiva quando gli atti da verbalizzare hanno contenuto semplice o limitata rilevanza ovvero quando si verifica una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di ausiliari tecnici. 2. Quando è redatto soltanto il verbale in forma riassuntiva, il giudice vigila affinché sia riprodotta nell'originaria genuina espressione la parte essenziale delle dichiarazioni, con la descrizione delle circostanze nelle quali sono rese se queste possono servire a valutarne la credibilità. Art. 141 - Dichiarazioni orali delle parti 1. Quando la legge non impone la forma scritta, le parti possono fare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale [ 122 ], richieste o dichiarazioni orali attinenti al procedimento. In tal caso l'ausiliario 126 ] che assiste il giudice redige il verbale e cura la registrazione delle dichiarazioni a norma degli articoli precedenti. Al verbale è unita, se ne è il caso, la procura speciale. 2. Alla parte che lo richiede è rilasciata, a sue spese, una certificazione ovvero una copia delle dichiarazioni rese [ 116 ]. Art. 141 bis - Modalità di documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione<1> 1. Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti. Art. 142 - Nullità dei verbali 1. Salve particolari disposizioni di legge, il verbale è nullo [ 181 ] se vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto. Parte prima Libro secondo Atti Titolo IV Traduzione degli atti Art. 143 - Nomina dell'interprete 1. L' imputato [ 60, 61 ] che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di potere comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa [ 109 ]. La conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano<1>. 2. Oltre che nel caso previsto dal comma 1 e dall'articolo 119, l'autorità procedente nomina un interprete quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intelligibile ovvero quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana. La dichiarazione può anche essere fatta per iscritto e in tale caso è inserita nel verbale [ 134 ] con la traduzione eseguita dall'interprete. 3. L' interprete è nominato anche quando il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare. 4. La prestazione dell'ufficio di interprete è obbligatoria [ 133; 366 c.p. ;52 disp. att. ]<2>. Art. 144 - Incapacità e incompatibilità dell'interprete 1. Non può prestare ufficio di interprete, a pena di nullità [ 177 s. ]: a) il minorenne, l'interdetto [ 414 c.c. ;32 c.p. ], l'inabilitato [ 415c.c. ] e chi è affetto da infermità di mente; b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici [ 28, 29, 31 c.p. ] ovvero è interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un' arte [ 30, 35 c.p. ]; c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali [ 215 s. c.p. ] o a misure di prevenzione<1>; d) chi non può essere assunto come testimone [ 197 ] o ha facoltà di astenersi dal testimoniare [ 199 s. ] o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o di perito [ 221 ] ovvero è stato nominato consulente tecnico [ 225 ] nello stesso procedimento o in un procedimento connesso [12 ]. Nondimeno, nel caso previsto dall'articolo 119, la qualità di interprete può essere assunta da un prossimo congiunto [ 199 ;307 c. 4 c.p. ] della persona sorda, muta o sordomuta. Art. 145 - Ricusazione e astensione dell'interprete 1. L' interprete può essere ricusato, per i motivi indicati nell'articolo 144, dalle parti private [ 60, 61, 74, 83, 89 ] e, in rapporto agli atti compiuti o disposti dal giudice, anche dal pubblico ministero. 2. Quando esiste un motivo di ricusazione, anche se non proposto, ovvero se vi sono gravi ragioni di convenienza per astenersi, l'interprete ha obbligo di dichiararlo. 3. La dichiarazione di ricusazione o di astensione può essere presentata fino a che non siano esaurite le formalità di conferimento dell'incarico e, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che l'interprete abbia espletato il proprio incarico. 4. Sulla dichiarazione di ricusazione o di astensione decide il giudice con ordinanza. Art. 146 - Conferimento dell'incarico 1. L' autorità procedente accerta l'identità dell'interprete e gli chiede se versi in una delle situazioni previste dagli articoli 144 e 145. 2. Lo ammonisce poi sull'obbligo di adempiere bene e fedelmente l'incarico affidatogli, senz' altro scopo che quello di far conoscere la verità, e di mantenere il segreto [ 329 ;326 c.p. ] su tutti gli atti che si faranno per suo mezzo o in sua presenza. Quindi lo invita a prestare l'ufficio. Art. 147 - Termine per le traduzioni scritte. Sostituzione dell'interprete 1. Per la traduzione di scritture che richiedono un lavoro di lunga durata, l'autorità procedente fissa all'interprete un termine che può essere prorogato per giusta causa una sola volta. L' interprete può essere sostituito se non presenta entro il termine la traduzione scritta. 2. L' interprete sostituito, dopo essere stato citato a comparire per discolparsi, può essere condannato dal giudice al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire centomila a lire un milione [ 53 disp. att. ]. Parte prima Libro secondo Atti Titolo V Notificazioni   Art. 148 - Organi e forme delle notificazioni 1. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dell'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni. 2. Nei procedimenti con detenuti, il giudice può disporre che le notificazioni siano eseguite dalla polizia giudiziaria, con l'osservanza delle norme del presente titolo. 2-bis. L'autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei. L'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di aver trasmesso il testo originale. 2-ter. Nei procedimenti avanti al tribunale per il riesame il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalle sezioni della polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica con le medesime modalità di cui al comma 2. 3. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l'ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la copia dell'atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvedono a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto. 4. La consegna di copia dell'atto all'interessato da parte della cancelleria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta. 5. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal giudice verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purchè ne sia fatta menzione nel verbale. 5-bis. Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazione strettamente necessarie 391 c. 7, 420 c. 4, 424 c. 2, 429 c. 4, 436 c. 2, 477 c. 3, 486 c. 4, 502 cc. 1, 545 c. 3, 562 c. 3 ].<2> Art. 149 - Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo 1. Nei casi di urgenza, il giudice può disporre, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono a cura della cancelleria o della polizia giudiziaria. 2. Sull'originale dell'avviso o della convocazione sono annotati il numero telefonico chiamato, il nome, le funzioni o le mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, il suo rapporto con il destinatario, il giorno e l'ora della telefonata [ 55 c. 2 disp. att. ]. 3. Alla comunicazione si procede chiamando il numero telefonico corrispondente ai luoghi indicati nell'articolo 157 commi 1 e 2. Essa non ha effetto se non è ricevuta dal destinatario ovvero da persona che conviva anche temporaneamente col medesimo. 4. La comunicazione telefonica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui è avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma [ 55 c. 1 disp. att. ]. 5. Quando non è possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, la notificazione è eseguita, per estratto, mediante telegramma<1>. Art. 150 - Forme particolari di notificazione disposte dal giudice 1. Quando lo consigliano circostanze particolari, il giudice può prescrivere, anche di ufficio, con decreto motivato in calce all'atto, che la notificazione a persona diversa dall'imputato sia eseguita mediante l'impiego di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell'atto. 2. Nel decreto sono indicate le modalità necessarie per portare l'atto a conoscenza del destinatario [ 171 ]. Art. 151 - Notificazioni richieste dal pubblico ministero 1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari sono eseguite dalla polizia giudiziaria o dall'ufficiale giudiziario [ 369 c. 2 ]. 2. La consegna di copia dell'atto all'interessato da parte della segreteria ha valore di notificazione [ 148 c. 4 ]. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta. 3. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal pubblico ministero verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale [ 148 c. 5 ]<1>. 4. soppresso<2>. Art. 152 - Notificazioni richieste dalle parti private 1. Salvo che la legge disponga altrimenti [ 153 c. 1 ], le notificazioni richieste dalle parti private possono essere sostituite dall'invio di copia dell'atto effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento [ 56 disp. att. ]. Art. 153 - Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero 1. Le notificazioni al pubblico ministero [ 50 s. ] sono eseguite, anche direttamente dalle parti [ 60, 61, 74, 89 ] o dai difensori [ 96 s. ], mediante consegna di copia dell'atto nella segreteria. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale e sulla copia dell'atto le generalità di chi ha eseguito la consegna e la data in cui questa è avvenuta. 2. Le comunicazioni di atti e provvedimenti del giudice al pubblico ministero sono eseguite a cura della cancelleria nello stesso modo [ 64 c. 2-4 disp. att. ], salvo che il pubblico ministero prenda visione dell'atto sottoscrivendolo. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta. Art. 154 - Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria 1. Le notificazioni alla persona offesa dal reato [ 90 s. ] sono eseguite a norma dell'articolo 157 commi 1, 2, 3, 4 e 8. Se sono ignoti i luoghi ivi indicati, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella cancelleria. Qualora risulti dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero, la persona offesa è invitata mediante raccomandata con avviso di ricevimento a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato. Se nel termine di venti giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella cancelleria. 2. La notificazione della prima citazione al responsabile civile [ 83 ss. ] e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [ 89 ] è eseguita con le forme stabilite per la prima notificazione all'imputato non detenuto [ 157 ]. 3. Se si tratta di pubbliche amministrazioni, di persone giuridiche o di enti privi di personalità giuridica, le notificazioni sono eseguite nelle forme stabilite per il processo civile [ 144, 145 c.p.c. ]. 4. Le notificazioni alla parte civile [ 74 s. ], al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria costituiti in giudizio sono eseguite presso i difensori [ 100 c. 5 ]. Il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, se non sono costituiti, devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo in cui si procede con atto ricevuto dalla cancelleria del giudice competente. In mancanza di tale dichiarazione o elezione o se la stessa è insufficiente o inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante deposito nella cancelleria. Art. 155 - Notificazioni per pubblici annunzi alle persone offese 1. Quando per il numero dei destinatari o per l'impossibilità di identificarne alcuni, la notificazione nelle forme ordinarie alle persone offese [ 90 s. ] risulti difficile, l'autorità giudiziaria può disporre, con decreto in calce all'atto da notificare, che la notificazione sia eseguita mediante pubblici annunzi. Nel decreto sono designati, quando occorre, i destinatari nei cui confronti la notificazione deve essere eseguita nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati. 2. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui si trova l'autorità procedente e un estratto è inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 3. La notificazione si ha per avvenuta quando l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione [ 168 c. 1 ] e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria o segreteria dell'autorità procedente. Art. 156 - Notificazioni all'imputato detenuto 1. Le notificazioni all'imputato detenuto sono eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona. 2. In caso di rifiuto della ricezione, se ne fa menzione nella relazione di notificazione [ 168 c. 1 ] e la copia rifiutata è consegnata al direttore dell'istituto o a chi ne fa le veci. Nello stesso modo si provvede quando non è possibile consegnare la copia direttamente all'imputato, perché legittimamente assente<1>. In tal caso, della avvenuta notificazione il direttore dell'istituto informa immediatamente l'interessato con il mezzo più celere [ 57, 58 disp. att. ]. 3. Le notificazioni all'imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari [ 284, 286, 386 c. 5 ] sono eseguite a norma dell'articolo 157. 4. Le disposizioni che precedono si applicano anche quando dagli atti risulta che l'imputato è detenuto per causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione o è internato in un istituto penitenziario. 5. In nessun caso le notificazioni all'imputato detenuto o internato possono essere eseguite con le forme dell'articolo 159<2>. Art. 157 - Prima notificazione all'imputato non detenuto 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 161 e 162, la prima notificazione all'imputato non detenuto è eseguita mediante consegna di copia alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa, mediante consegna a una persona che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci. 2. Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione è eseguita nel luogo dove l'imputato ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone. 3. Il portiere o chi ne fa le veci sottoscrive l'originale dell'atto notificato e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata. 4. La copia non può essere consegnata a persona minore degli anni quattordici o in stato di manifesta incapacità di intendere o di volere. 5. L'autorità giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione quando la copia è stata consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto notificato. 6. La consegna alla persona convivente, al portiere o a chi ne fa le veci è effettuata in plico chiuso e relazione di notificazione è effettuata nei modi previsti dall'art. 148, comma 3. 7. Se le persone indicate nel comma 1 mancano o non sono idonee o si rifiutano di ricevere la copia, si procede nuovamente alla ricerca dell'imputato, tornando nei luoghi indicati nei commi 1 e 2. 8. Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, l'atto è depositato nella casa del comune dove l'imputato ha l'abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente la sua attività lavorativa. Avviso del deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa. L'ufficiale giudiziario dà inoltre comunicazione all'imputato dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata. 8-bis. Le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'art. 96, mediante consegna ai difensori. Il difensore può dichiarare immediatamente all'autorità che procede di non accettare la notificazione. Per le modalità della notificazione si applicano anche le disposizioni previste dall'art. 148, comma 2-bis. Art. 158 - Prima notificazione all'imputato in servizio militare 1. La prima notificazione all'imputato militare in servizio attivo il cui stato risulti dagli atti è eseguita nel luogo in cui egli risiede per ragioni di servizio, mediante consegna alla persona. Se la consegna non è possibile, l'atto è notificato presso l'ufficio del comandante il quale informa immediatamente l'interessato della avvenuta notificazione con il mezzo più celere [ 170 ;60 disp. att. ]. Art. 159 - Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità 1. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dall'articolo 157, l'autorità giudiziaria<1> dispone nuove ricerche dell'imputato, particolarmente nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica, dell'ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso l'amministrazione carceraria centrale [ 61 disp. att. ]. Qualora le ricerche non diano esito positivo, l'autorità giudiziaria emette decreto di irreperibilità [ 160, 460 c. 4 ] con il quale, dopo avere designato un difensore all'imputato che ne sia privo, ordina che la notificazione sia eseguita mediante consegna di copia al difensore<1>. 2. Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide a ogni effetto. L' irreperibile è rappresentato dal difensore. Art. 160<1> - Efficacia del decreto di irreperibilità 1. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari cessa di avere efficacia con la pronuncia del provvedimento che definisce l'udienza preliminare [424 ] ovvero, quando questa manchi, con la chiusura delle indagini preliminari. 2. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice per la notificazione degli atti introduttivi dell'udienza preliminare nonché il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico ministero per la notificazione del provvedimento che dispone il giudizio cessano di avere efficacia con la pronuncia della sentenza di primo grado. 3. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice di secondo grado e da quello di rinvio cessa di avere efficacia con la pronuncia della sentenza. 4. Ogni decreto di irreperibilità deve essere preceduto da nuove ricerche nei luoghi indicati nell'articolo 159. Art. 161<1> - Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni 1. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non detenuto né internato, lo invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157 comma 1 ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni [ 349 c. 3 ], avvertendolo che, nella sua qualità di persona sottoposta alle indagini o di imputato, ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore [ 171 c. 2, 485 c. 1 ]. Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, è fatta menzione nel verbale. 2. Fuori del caso previsto dal comma 1, l'invito a dichiarare o eleggere domicilio è formulato con l'informazione di garanzia [ 369 ] o con il primo atto notificato per disposizione dell'autorità giudiziaria. L' imputato è avvertito che deve comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l'atto è stato notificato. 3. L' imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo e l'imputato che deve essere dimesso da un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza, all'atto della scarcerazione o della dimissione ha l'obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con atto ricevuto a verbale dal direttore dell'istituto. Questi lo avverte a norma del comma 1, iscrive la dichiarazione o elezione nell'apposito registro e trasmette immediatamente il verbale all'autorità che ha disposto la scarcerazione o la dimissione. 4. Se la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2 diviene impossibile, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore. Nello stesso modo si procede quando, nei casi previsti dai commi 1 e 3, la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee. Tuttavia, quando risulta che, per caso fortuito o forza maggiore, l'imputato non è stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, si applicano le disposizioni degli articoli 157 e 159<2>. Art. 162 - Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto 1. Il domicilio dichiarato, il domicilio eletto [ 62 disp. att. ] e ogni loro mutamento sono comunicati dall'imputato all'autorità che procede, con dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata [ 2703 c. 2 c.c. ] da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore. 2. La dichiarazione può essere fatta anche nella cancelleria del pretore del luogo nel quale l'imputato si trova. 3. Nel caso previsto dal comma 2 il verbale è trasmesso immediatamente all'autorità giudiziaria che procede. Analogamente si provvede in tutti i casi in cui la comunicazione è ricevuta da una autorità giudiziaria che, nel frattempo, abbia trasmesso gli atti ad altra autorità. 4. Finché l'autorità giudiziaria che procede non ha ricevuto il verbale o la comunicazione, sono valide le notificazioni disposte nel domicilio precedentemente dichiarato o eletto. Art. 163 - Formalità per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto 1. Per le notificazioni eseguite nel domicilio dichiarato o eletto a norma degli articoli 161 e 162 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 157. Art. 164 - Durata del domicilio dichiarato o eletto 1. La determinazione del domicilio dichiarato o eletto [ 161 ] è valida per ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto è previsto dagli articoli 156 e 613 comma 2. Art. 165 - Notificazioni all'imputato latitante o evaso 1. Le notificazioni all'imputato latitante o evaso [ 296 ;385 c.p. ] sono eseguite mediante consegna di copia al difensore. 2. Se l'imputato è privo di difensore, l'autorità giudiziaria designa un difensore di ufficio [ 97 ]. 3. L' imputato latitante o evaso è rappresentato a ogni effetto dal difensore. Art. 166 - Notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente 1. Se l'imputato è interdetto [ 414 c.c. ;32 c.p. ], le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il tutore [ 424 c.c. ]; se l'imputato si trova nelle condizioni previste dall'articolo 71 comma 1, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il curatore speciale [ 71 c. 2 ]. Art. 167 - Notificazioni ad altri soggetti 1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono a norma dell'articolo 157 commi 1, 2, 3, 4 e 8, salvi i casi di urgenza previsti dall'articolo 149 [ 65 disp. att. ]. Art. 168 - Relazione di notificazione 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 157 comma 6, l'ufficiale giudiziario che procede alla notificazione scrive, in calce all'originale e alla copia notificata, la relazione in cui indica l'autorità o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, le generalità della persona alla quale è stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, apponendo la propria sottoscrizione [ 171 ]. 2. Quando vi è contraddizione tra la relazione scritta sulla copia consegnata e quella contenuta nell'orginale, valgono per ciascun interessato le attestazioni contenute nella copia notificata. 3. La notificazione produce effetto per ciascun interessato dal giorno della sua esecuzione. Art. 169 - Notificazioni all'imputato all'estero 1. Se risulta dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero della persona nei cui confronti si deve procedere, il giudice o il pubblico ministero le invia raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione della autorità che procede, il titolo del reato e la data e il luogo in cui è stato commesso nonché l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello stato [ 369 ]. Se nel termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore [ 485 c. 1 ]. 2. Nello stesso modo si provvede se la persona risulta essersi trasferita all'estero successivamente al decreto di irreperibilità emesso a norma dell'articolo 159<1>. 3. L' invito previsto dal comma 1 è redatto nella lingua dell'imputato straniero quando dagli atti non risulta che egli conosca la lingua italiana [ 63 disp. att. ]. 4. Quando dagli atti risulta che la persona nei cui confronti si deve procedere risiede o dimora all'estero, ma non si hanno notizie sufficienti per provvedere a norma del comma 1, il giudice o il pubblico ministero, prima di pronunciare decreto di irreperibilità [ 159 ], dispone le ricerche anche fuori del territorio dello Stato nei limiti consentiti dalle convenzioni internazionali. 5. Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui dagli atti risulti che la persona è detenuta all'estero. Art. 170 - Notificazioni col mezzo della posta 1. Le notificazioni possono essere eseguite anche col mezzo degli uffici postali, nei modi stabiliti dalle relative norme speciali<1>. 2. È valida la notificazione anche se eseguita col mezzo di un ufficio postale diverso da quello a cui inizialmente fu diretto il piego. 3. Qualora l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, l'ufficiale giudiziario provvede alle notificazioni nei modi ordinari [ 369 c. 2 ]. Art. 171 - Nullità delle notificazioni 1. La notificazione è nulla [ 177 s. ]: a) se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto [ 148 c. 3 ]; b) se vi è incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata richiedente ovvero sul destinatario; c) se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita [ 168 c. 1 ]; d) se sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia; e) se non è stato dato l'avvertimento nei casi previsti dall'articolo 161 commi 1, 2 e 3 e la notificazione è stata eseguita mediante consegna al difensore<1>; f) se è stata omessa l'affissione o non è stata data la comunicazione prescritta dall'articolo 157 comma 8; g) se sull'originale dell'atto notificato manca la sottoscrizione della persona indicata nell'articolo 157 comma 3; h) se non sono state osservate le modalità prescritte dal giudice nel decreto previsto dall'articolo 150 e l'atto non è giunto a conoscenza del destinatario. Parte prima Libro secondo Atti Titolo VI Termini Art. 172 - Regole generali 1. I termini processuali<1> sono stabiliti a ore, a giorni, a mesi o ad anni. 2. I termini si computano secondo il calendario comune. 3. Il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo<2>, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo. 4. Salvo che la legge disponga altrimenti [ 240bis disp. coord. ], nel termine non si computa l'ora o il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza; si computa l'ultima ora o l'ultimo giorno. 5. Quando è stabilito soltanto il momento finale, le unità di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere. 6. Il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in ufficio giudiziario si considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti, l'ufficio viene chiuso al pubblico<3>. Art. 173 - Termini a pena di decadenza. Abbreviazione 1. I termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi previsti dalla legge [ 606 c. c ]. 2. I termini stabiliti dalla legge a pena di decadenza non possono essere prorogati, salvo che la legge disponga altrimenti [ 172 c. 3, 175 ]<1>. 3. La parte a favore della quale è stabilito un termine può chiederne o consentirne l'abbreviazione con dichiarazione ricevuta nella cancelleria o nella segreteria dell'autorità procedente. Art. 174 - Prolungamento dei termini di comparizione 1. Se la residenza dell'imputato risultante dagli atti ovvero il domicilio dichiarato o eletto a norma dell'articolo 161 è fuori del comune nel quale ha sede l'autorità giudiziaria procedente, il termine per comparire [ 127 c. 1, 375 c. 4, 398 c. 3, 419 c. 4, 429 c. 4, 450 c. 2, 456 c. 3 ,465 c. 2, 552 c. 1, 555 c. 3, 560 c. 4, 562 c. 3, 563 c. 2,601 c. 3, 666 c. 3 ] è prolungato del numero di giorni necessari per il viaggio. Il prolungamento è di un giorno ogni cinquecento chilometri di distanza, quando è possibile l'uso dei mezzi pubblici di trasporto e di un giorno ogni cento chilometri negli altri casi. Lo stesso prolungamento ha luogo per gli imputati detenuti o internati fuori del comune predetto. In ogni caso il prolungamento del termine non può essere superiore a tre giorni. Per l'imputato residente all'estero il prolungamento del termine è stabilito dall'autorità giudiziaria, tenendo conto della distanza e dei mezzi di comunicazione utilizzabili. 2. Le stesse disposizioni si applicano quando si tratta di termine stabilito per la presentazione di ogni altra persona per la quale l'autorità procedente emette ordine o invito. Art. 175 - Restituzione nel termine 1. Il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza, se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore. La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore. 2. Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tale fine l'autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica. 2-bis. La richiesta indicata al comma 2 è presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. In caso di estradizione dall'estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato. 3. La restituzione non può essere concessa più di una volta per ciascuna parte in ciascun grado del procedimento. 4. Sulla richiesta decide con ordinanza il giudice che procede al tempo della presentazione della stessa. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari. Se sono stati pronunciati sentenza o decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe competente sulla impugnazione o sulla opposizione. 5. L'ordinanza che concede la restituzione nel termine per la proposizione della impugnazione o della opposizione può essere impugnata solo con la sentenza che decide sulla impugnazione o sulla opposizione. 6. Contro l'ordinanza che respinge la richiesta di restituzione nel termine può essere proposto ricorso per cassazione. 7. Quando accoglie la richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione, il giudice, se occorre, ordina la scarcerazione dell'imputato detenuto e adotta tutti i provvedimenti necessari per far cessare gli effetti determinati dalla scadenza del termine. 8. Se la restituzione nel termine è concessa a norma del comma 2, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione. Art. 176 - Effetti della restituzione nel termine 1. Il giudice che ha disposto la restituzione provvede, a richiesta di parte e in quanto sia possibile, alla rinnovazione degli atti ai quali la parte aveva diritto di assistere. 2. Se la restituzione nel termine è concessa dalla corte di cassazione, al compimento degli atti di cui è disposta la rinnovazione provvede il giudice competente per il merito. Parte prima Libro secondo Atti Titolo VII Nullità Art. 177 - Tassatività 1. L' inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge [124, 606 c. c ]. Art. 178 - Nullità di ordine generale 1. È sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni concernenti: a) le condizioni di capacità del giudice [ 33 ] e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario [ 179 ]<1>; b) l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale [ 50 ] e la sua partecipazione al procedimento<2>; c) l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato [ 60, 61 ] e delle altre parti private [ 74 s., 83 s., 89 ] nonché la citazione in giudizio della persona offesa dal reato [ 90, 91 ] e del querelante. Art. 179 - Nullità assolute 1. Sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità previste dall'articolo 178 comma 1 lettera a), quelle concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale [ 50 ] e quelle derivanti dalla omessa citazione dell'imputato o dall'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza [ 350, 391, 401, 420, 441, 451, 484, 486, 598, 599, 666, 678, 704 ]. 2. Sono altresì insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità definite assolute da specifiche disposizioni di legge [ 21 c. 1, 525 c. 2 ]. Art. 180 - Regime delle altre nullità di ordine generale 1. Salvo quanto disposto dall'articolo 179, le nullità previste dall'articolo 178 sono rilevate anche di ufficio, ma non possono più essere rilevate né dedotte dopo la deliberazione [ 525 ] della sentenza di primo grado ovvero, se si sono verificate nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo [ 604 c. 4 ]. Art. 181 - Nullità relative 1. Le nullità diverse da quelle previste dagli articoli 178 e 179 comma 2 sono dichiarate su eccezione di parte. 2. Le nullità concernenti gli atti delle indagini preliminari e quelli compiuti nell'incidente probatorio e le nullità concernenti gli atti dell'udienza preliminare devono essere eccepite prima che sia pronunciato il provvedimento previsto dall'articolo 424. Quando manchi l'udienza preliminare, le nullità devono essere eccepite entro il termine previsto dall'articolo 491 comma 1 [ 444, 449, 453, 459 ]. 3. Le nullità concernenti il decreto che dispone il giudizio [ 429, 450, 456, 555 ] ovvero gli atti preliminari al dibattimento devono essere eccepite entro il termine previsto dall'articolo 491 comma 1. Entro lo stesso termine, ovvero con l'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere [ 428 ], devono essere riproposte le nullità eccepite a norma del primo periodo del comma 2, che non siano state dichiarate dal giudice. 4. Le nullità verificatesi nel giudizio devono essere eccepite con l'impugnazione della relativa sentenza. Art. 182 - Deducibilità delle nullità 1. Le nullità previste dagli articoli 180 e 181 non possono essere eccepite da chi vi ha dato o ha concorso a darvi causa ovvero non ha interesse all'osservanza della disposizione violata. 2. Quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo. Negli altri casi la nullità deve essere eccepita entro i termini previsti dagli articoli 180 e 181 commi 2, 3 e 4. 3. I termini per rilevare o eccepire le nullità sono stabiliti a pena di decadenza [ 173 ]. Art. 183 - Sanatorie generali delle nullità 1. Salvo che sia diversamente stabilito [ 179 ], le nullità sono sanate; a) se la parte interessata ha rinunciato espressamente ad eccepirle ovvero ha accettato gli effetti dell'atto; b) se la parte si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l'atto omesso o nullo è preordinato. Art. 184 - Sanatoria delle nullità delle citazioni, degli avvisi e delle notificazioni 1. La nullità di una citazione o di un avviso ovvero delle relative comunicazioni e notificazioni è sanata se la parte interessata è comparsa o ha rinunciato a comparire. 2. La parte la quale dichiari che la comparizione è determinata dal solo intento di far rilevare l'irregolarità ha diritto a un termine per la difesa non inferiore a cinque giorni. 3. Quando la nullità riguarda la citazione a comparire al dibattimento, il termine non può essere inferiore a quello previsto dall'articolo 429. Art. 185 - Effetti della dichiarazione di nullità 1. La nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo. 2. Il giudice che dichiara la nullità di un atto ne dispone la rinnovazione, qualora sia necessaria e possibile, ponendo le spese a carico di chi ha dato causa alla nullità per dolo o colpa grave. 3. La dichiarazione di nullità comporta la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui è stato compiuto l'atto nullo, salvo che sia diversamente stabilito [ 604 ]. 4. La disposizione del comma 3 non si applica alle nullità concernenti le prove [ 194 s. ]. Art. 186 - Inosservanza di norme tributarie 1. Quando la legge assoggetta un atto a una imposta o a una tassa, l'inosservanza della norma tributaria non rende inammissibile l'atto né impedisce il suo compimento, salve le sanzioni finanziarie previste dalla legge<1>. Parte prima Libro III Prove Titolo I Disposizioni generali Art. 187 - Oggetto della prova 1. Sono oggetto di prova [ 62 ] i fatti che si riferiscono all'imputazione, alla punibilità [ 45 s., 85 s., 308 s., 384, 387 c. 3, 398 c. 2, 463, 599, 649 c.p. ] e alla determinazione della pena [ 133 c.p. ] o della misura di sicurezza [ 200 s. c.p. ]. 2. Sono altresì oggetto di prova i fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali. 3. Se vi è costituzione di parte civile, sono inoltre oggetto di prova i fatti inerenti alla responsabilità civile derivante dal reato [ 185 c.p. ]. Art. 188 - Libertà morale della persona nell'assunzione della prova 1. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti [ 64 c. 2 ]. Art. 189 - Prove non disciplinate dalla legge 1. Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona [ 64 c. 2, 188 ]. Il giudice provvede all'ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova. Art. 190 - Diritto alla prova 1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte [ 392, 422, 493, 495, 507, 519, 603, 633 ]. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza escludendo le prove vietate dalla legge [ 191 ] e quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti [ 495 c. 4, 606 c. d ;38 disp.att. ]. 2. La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio [70, 195, 224, 237, 507, 508, 511, 603 ]. 3. I provvedimenti sull'ammissione della prova possono essere revocati sentite le parti in contraddittorio. Art. 190 bis<1> - Requisiti della prova in casi particolari 1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3bis, quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo se il giudice lo ritiene assolutamente necessario. Art. 191 - Prove illegittimamente acquisite 1. Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate [ 62, 63, 103, 188, 190, 195, 197, 203, 234, 254, 270, 271 ]. 2. L' inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento [ 606 c. 1c ]. Art. 192 - Valutazione della prova 1. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati. 2. L' esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti. 3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato [ 110 s. c.p. ] o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 [ 210 ] sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità [ 210, 392 c. 1c, d ]. 4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b). Art. 193 - Limiti di prova stabiliti dalle leggi civili 1. Nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili, eccettuati quelli che riguardano lo stato di famiglia e di cittadinanza [ 3 ]. Parte prima Libro III Prove Titolo II Mezzi di prova Capo I Testimonianza Art. 194 - Oggetto e limiti della testimonianza 1. Il testimone è esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova 187 ]. Non può deporre sulla moralità dell'imputato, salvo che si tratti di fatti specifici, idonei a qualificarne la personalità in relazione al reato e alla pericolosità sociale [ 203 c.p. ]. 2. L' esame può estendersi anche ai rapporti di parentela e di interesse che intercorrono tra il testimone e le parti o altri testimoni nonché alle circostanze il cui accertamento è necessario per valutarne la credibilità. La deposizione sui fatti che servono a definire la personalità della persona offesa [ 90 ] dal reato è ammessa solo quando il fatto dell'imputato deve essere valutato in relazione al comportamento di quella persona. 3. Il testimone è esaminato sui fatti determinati [ 499 ]. Non può deporre sulle voci correnti nel pubblico né esprimere apprezzamenti personali salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti. Art. 195 - Testimonianza indiretta 1. Quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre. 2. Il giudice può disporre anche di ufficio l'esame delle persone indicate nel comma 1 [ 190 ]. 3. L' inosservanza della disposizione del comma 1 rende inutilizzabili [191, 203 ] le dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da altre persone, salvo che l'esame di queste risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità. 4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni<1>. 5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche quando il testimone abbia avuto comunicazione del fatto in forma diversa da quella orale. 6. I testimoni non possono essere esaminati su fatti comunque appresi dalle persone indicate negli articoli 200 e 201 in relazione alle circostanze previste nei medesimi articoli, salvo che le predette persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati. 7. Non può essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame. Art. 196 - Capacità di testimoniare 1. Ogni persona ha la capacità di testimoniare. 2. Qualora, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, sia necessario verificarne l'idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza, il giudice anche di ufficio può ordinare gli accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge. 3. I risultati degli accertamenti che, a norma del comma 2, siano stati disposti prima dell'esame testimoniale non precludono l'assunzione della testimonianza. Art. 197 - Incompatibilità con l'ufficio di testimone 1. Non possono essere assunti come testimoni: a) i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, anche se nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere [ 425 ], di proscioglimento [ 469, 529 s. ] o di condanna [ 533 ], salvo che la sentenza di proscioglimento sia divenuta irrevocabile [ 648 ]; b) le persone imputate di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b); c) il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria; d) coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di giudice, pubblico ministero o loro ausiliario. Art. 198 - Obblighi del testimone 1. Il testimone ha l'obbligo di presentarsi al giudice e di attenersi alle prescrizioni date dal medesimo per le esigenze processuali e di rispondere secondo verità [ 497 ] alle domande che gli sono rivolte. 2. Il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale [ 63 ]. Art. 199 - Facoltà di astensione dei prossimi congiunti 1. I prossimi congiunti [ 307 c. 4 c.p. ] dell'imputato non sono obbligati a deporre. Devono tuttavia deporre quando hanno presentato denuncia [ 333 ], querela [ 336 ] o istanza [ 341 ] ovvero essi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato. 2. Il giudice, a pena di nullità [ 181 ], avvisa le persone predette della facoltà di astenersi chiedendo loro se intendono avvalersene. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche a chi è legato all'imputato da vincolo di adozione. Si applicano inoltre, limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall'imputato durante la convivenza coniugale: a) a chi, pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso; b) al coniuge separato dell'imputato; c) alla persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con l'imputato. Art. 200 - Segreto professionale 1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria: a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano; b) gli avvocati, i procuratori legali, i consulenti tecnici [ 222 c. 4 disp. coord. ] e i notai; c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria; d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale<1>. 2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga [ 256 ]. 3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni. Art. 201 - Segreto di ufficio 1. Salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria [ 331 ], i pubblici ufficiali [ 357 c.p. ], i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio [ 358 c.p. ] hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti [204; 326 c.p. ]<1>. 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 200 commi 2 e 3. Art. 202 - Segreto di Stato 1. I pubblici ufficiali [ 357 c.p. ], i publici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio [ 358 c.p. ] hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato [ 204 ;261 c.p. ]<1>. 2. Se il testimone oppone un segreto di Stato, il giudice ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che ne sia data conferma<2>. 3. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per la esistenza di un segreto di Stato. 4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri non dia conferma del segreto, il giudice ordina che il testimone deponga. Art. 203 - Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza 1. Il giudice non può obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria [ 57 ] nonché il personale<1> dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica a rivelare i nomi dei loro informatori [ 204 ]. Se questi non sono esaminati come testimoni, le informazioni da essi fornite non possono essere acquisite né utilizzate [191, 195 ]. Art. 204 - Esclusione del segreto 1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale [ 66 c. 1 disp. att. ;270bis, 289bis c.p. ]<1>. Se viene opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice. Prima dell'esercizio dell'azione penale [ 405 ] provvede il giudice per le indagini preliminari [ 328 ] su richiesta di parte. 2. Del provvedimento che rigetta l'eccezione di segretezza è data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri [ 66 disp. att. ]. Art. 205 - Assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica e di grandi ufficiali dello Stato 1. La testimonianza del presidente della Repubblica è assunta nella sede in cui egli esercita la funzione di capo dello Stato. 2. Se deve essere assunta la testimonianza di uno dei presidenti delle Camere o del Presidente del Consiglio dei Ministri o della Corte costituzionale, questi possono chiedere di essere esaminati nella sede in cui esercitano il loro ufficio, al fine di garantire la continuità e la regolarità della funzione cui sono preposti. 3. Si procede nelle forme ordinarie quando il giudice ritiene indispensabile la comparizione di una delle persone indicate nel comma 2 per eseguire un atto di ricognizione [ 213 s. ] o di confronto [ 211 s. ] o per altra necessità. Art. 206 - Assunzione della testimonianza di agenti diplomatici 1. Se deve essere esaminato un agente diplomatico o l'incaricato di una missione diplomatica all'estero durante la sua permanenza fuori dal territorio dello Stato, la richiesta per l'esame è trasmessa, per mezzo del ministero di grazia e giustizia, all'autorità consolare del luogo. Si procede tuttavia nelle forme ordinarie nei casi previsti dall'articolo 205 comma 3. 2. Per ricevere le deposizioni di agenti diplomatici della Santa Sede accreditati presso lo Stato italiano ovvero di agenti diplomatici di uno Stato estero accreditati presso lo Stato italiano o la Santa Sede si osservano le convenzioni e le consuetudini internazionali. Art. 207 - Testimoni sospettati di falsità o reticenza. Testimoni renitenti 1. Se nel corso dell'esame un testimone rende dichiarazioni contraddittorie, incomplete o contrastanti con le prove già acquisite, il presidente o il giudice glielo fa rilevare rinnovandogli, se del caso, l'avvertimento previsto dall'articolo 497 comma 2. Allo stesso avvertimento provvede se un testimone rifiuta di deporre fuori dei casi espressamente previsti dalla legge e, se il testimone persiste nel rifiuto, dispone l'immediata trasmissione degli atti al pubblico ministero perché proceda a norma di legge [ 476 c. 2 ;366 c.p. ]. 2. Con la decisione che definisce la fase processuale in cui il testimone ha prestato il suo ufficio, il giudice, se ravvisa indizi del reato previsto dall'articolo 372 del codice penale, ne informa il pubblico ministero trasmettendogli i relativi atti. Parte prima Libro III Prove Titolo II Mezzi di prova Capo II Esami delle parti   Art. 208 - Richiesta dell'esame 1. Nel dibattimento, l'imputato [ 60 ], la parte civile [ 74 ] che non debba essere esaminata come testimone, il responsabile civile [ 83 ] e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono esaminati se ne fanno richiesta o vi consentono [ 503 c. 1 ]. Art. 209 - Regole per l'esame 1. All'esame delle parti si applicano le disposizioni previste dagli articoli 194, 198 comma 2 e 499 e, se è esaminata una parte diversa dall'imputato, quelle previste dall'articolo 195 [ 503 ]. 2. Se la parte rifiuta di rispondere a una domanda, ne è fatta menzione nel verbale. Art. 210 - Esame di persona imputata di un procedimento connesso 1. Nel dibattimento, le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, nei confronti delle quali si procede o si è proceduto separatamente, sono esaminate a richiesta di parte, ovvero, nel caso indicato nell'articolo 195, anche di ufficio. 2. Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice, il quale, ove occorra, ne ordina l'accompagnamento coattivo [ 132 ;46 disp. att. ]. Si osservano le norme sulla citazione dei testimoni [ 468 ]<1>. 3. Le persone indicate nel comma 1 sono assistite da un difensore che ha diritto di partecipare all'esame. In mancanza di un difensore di fiducia è designato un difensore di ufficio [ 96, 97 ]. 4. Prima che abbia inizio l'esame, il giudice avverte le persone indicate nel comma 1 che, salvo quanto disposto dall'articolo 66 comma 1, esse hanno facoltà di non rispondere [ 64 c. 3 ]. 5. All'esame si applicano le disposizioni previste dagli articoli 194, 195, 499 e 503<2>. 6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle persone imputate di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b) [ 190bis, 192, 197 c. b, 513 c. 2 ]. Parte prima Libro III Prove Titolo II Mezzi di prova Capo III Confronti Art. 211 - Presupposti del confronto 1. Il confronto [ 364 ] è ammesso esclusivamente fra persone già esaminate [ 194 s., 208 s. ] o interrogate [ 64, 65 ], quando vi è disaccordo fra esse su fatti e circostanze importanti [ 392 ]. Art. 212 - Modalità del confronto 1. Il giudice, richiamate le precedenti dichiarazioni ai soggetti tra i quali deve svolgersi il confronto, chiede loro se le confermano o le modificano, invitandoli, ove occorra, alle reciproche contestazioni [ 134 s. ]. 2. Nel verbale è fatta menzione delle domande rivolte dal giudice, delle dichiarazioni rese dalle persone messe a confronto e di quanto altro è avvenuto durante il confronto. Parte prima Libro III Prove Titolo II Mezzi di prova Capo IV Ricognizioni   Art. 213 - Ricognizione di persone. Atti preliminari 1. Quando occorre procedere a ricognizione personale [ 392 c. g ], il giudice invita chi deve eseguirla a descrivere la persona indicando tutti i particolari che ricorda; gli chiede poi se sia stato in precedenza chiamato a eseguire il riconoscimento, se, prima e dopo il fatto per cui si procede, abbia visto, anche se riprodotta in fotografia o altrimenti, la persona da riconoscere, se la stessa gli sia stata indicata o descritta e se vi siano altre circostanze che possano influire sull'attendibilità del riconoscimento. 2. Nel verbale è fatta menzione degli adempimenti previsti dal comma 1 e delle dichiarazioni rese. 3. L' inosservanza delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 è causa di nullità della ricognizione [ 181 ]. Art. 214 - Svolgimento della ricognizione 1. Allontanato colui che deve eseguire la ricognizione, il giudice procura la presenza di almeno due persone il più possibile somiglianti, anche nell'abbigliamento, a quella sottoposta a ricognizione. Invita quindi quest' ultima a scegliere il suo posto rispetto alle altre, curando che si presenti, sin dove è possibile, nelle stesse condizioni nelle quali sarebbe stata vista dalla persona chiamata alla ricognizione. Nuovamente introdotta quest' ultima, il giudice le chiede se riconosca taluno dei presenti e, in caso affermativo, la invita a indicare chi abbia riconosciuto e a precisare se ne sia certa. 2. Se vi è fondata ragione di ritenere che la persona chiamata alla ricognizione possa subire intimidazione o altra influenza dalla presenza di quella sottoposta a ricognizione, il giudice dispone che l'atto sia compiuto senza che quest' ultima possa vedere la prima. 3. Nel verbale è fatta menzione, a pena di nullità [ 181 ], delle modalità di svolgimento della ricognizione. Il giudice può disporre che lo svolgimento della ricognizione sia documentato anche mediante rilevazioni fotografiche o cinematografiche o mediante altri strumenti o procedimenti. Art. 215 - Ricognizione di cose 1. Quando occorre procedere alla ricognizione del corpo del reato [ 253 c. 2 ] o di altre cose pertinenti al reato, il giudice procede osservando le disposizioni dell'articolo 213, in quanto applicabili. 2. Procurati, ove possibile, almeno due oggetti simili a quello da riconoscere, il giudice chiede alla persona chiamata alla ricognizione se riconosca taluno tra essi e, in caso affermativo, la invita a dichiarare quale abbia riconosciuto e a precisare se ne sia certa. 3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 214 comma 3. Art. 216 - Altre ricognizioni 1. Quando dispone la ricognizione di voci, suoni o di quanto altro può essere oggetto di percezione sensoriale, il giudice procede osservando le disposizioni dell'articolo 213, in quanto applicabili. 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 214 comma 3. Art. 217 - Pluralità di ricognizioni 1. Quando più persone sono chiamate ad eseguire la ricognizione della medesima persona [ 213 ] o del medesimo oggetto [ 215 ], il giudice procede con atti separati, impedendo ogni comunicazione tra chi ha compiuto la ricognizione e coloro che devono ancora eseguirla. 2. Se una stessa persona deve eseguire la ricognizione di più persone o di più oggetti, il giudice provvede, per ogni atto, in modo che la persona o l'oggetto sottoposti a ricognizione siano collocati tra persone od oggetti diversi. 3. Si applicano le disposizioni degli articoli precedenti. Parte prima Libro III Prove Titolo II Mezzi di prova Capo V Esperimenti giudiziali Art. 218 - Presupposti dell'esperimento giudiziale 1. L' esperimento giudiziale è ammesso quando occorre accertare se un fatto sia o possa essere avvenuto in un determinato modo [ 392 c. f ]. 2. L' esperimento consiste nella riproduzione, per quanto è possibile, della situazione in cui il fatto si afferma o si ritiene essere avvenuto e nella ripetizione delle modalità di svolgimento del fatto stesso. Art. 219 - Modalità dell'esperimento giudiziale 1. L' ordinanza che dispone l'esperimento giudiziale contiene una succinta enunciazione dell'oggetto dello stesso e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui si procederà alle operazioni. Con la stessa ordinanza o con un provvedimento successivo il giudice può designare un esperto per l'esecuzione di determinate operazioni. 2. Il giudice dà gli opportuni provvedimenti per lo svolgimento delle operazioni, disponendo per le rilevazioni fotografiche o cinematografiche o con altri strumenti o procedimenti. 3. Anche quando l'esperimento è eseguito fuori dell'aula di udienza, il giudice può adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 471 al fine di assicurare il regolare compimento dell'atto. 4. Nel determinare le modalità dell'esperimento, il giudice, se del caso, dà le opportune disposizioni affinché esso si svolga in modo da non offendere sentimenti di coscienza e da non esporre a pericolo l'incolumità delle persone o la sicurezza pubblica. Parte prima Libro III Prove Titolo II Mezzi di prova Capo VI Perizia Art. 220 - Oggetto della perizia 1. La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche. 2. Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitualità [ 102 s. c.p. ] o la professionalità [ 105 c.p. ] nel reato, la tendenza a delinquere [ 108 c.p. ], il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche<1>. Art. 221 - Nomina del perito 1. Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi [ 67-69 disp. att. ] o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina. Quando la perizia è dichiarata nulla, il giudice cura, ove possibile, che il nuovo incarico sia affidato ad altro perito. 2. Il giudice affida l'espletamento della perizia a più persone quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti discipline. 3. Il perito ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, salvo che ricorra uno dei motivi di astensione previsti dall'articolo 36 [ 366 c.p. ]. Art. 222 - Incapacità e incompatibilità del perito 1. Non può prestare ufficio di perito, a pena di nullità: a) il minorenne, l'interdetto [ 414 c.c. ;32 c.p. ], l'inabilitato [ 415c.c. ] e chi è affetto da infermità di mente; b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici [ 28, 29, 31 c.p. ] ovvero è interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un' arte [ 30, 35 c.p. ]; c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali [ 215 ss. c.p. ] o a misure di prevenzione<1>; d) chi non può essere assunto come testimone [ 197 ] o ha facoltà di astenersi dal testimoniare [ 199, 200 ] o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o di interprete; e) chi è stato nominato consulente tecnico [ 225 ] nello stesso procedimento o in un procedimento connesso [ 12 ]. Art. 223 - Astensione e ricusazione del perito 1. Quando esiste un motivo di astensione, il perito ha l'obbligo di dichiararlo. 2. Il perito può essere ricusato dalle parti nei casi previsti dall'articolo 36 a eccezione di quello previsto dal comma 1 lettera h) del medesimo articolo. 3. La dichiarazione di astensione o di ricusazione può essere presentata fino a che non siano esaurite le formalità di conferimento dell'incarico [ 226 ] e, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che il perito abbia dato il proprio parere [ 227 ]. 4. Sulla dichiarazione di astensione o di ricusazione decide, con ordinanza, il giudice che ha disposto la perizia. 5. Si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla ricusazione del giudice [ 37 s. ]. Art. 224 - Provvedimenti del giudice 1. Il giudice dispone anche d' ufficio [ 190 c. 2 ] la perizia con ordinanza motivata, contenente la nomina del perito, la sommaria enunciazione dell'oggetto delle indagini, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo fissati per la comparizione del perito. 2. Il giudice dispone la citazione del perito [ 468, 508 ] e dà gli opportuni provvedimenti per la comparizione delle persone sottoposte all'esame del perito. Adotta tutti gli altri provvedimenti che si rendono necessari per l'esecuzione delle operazioni peritali [ 75, 76 disp. att. <1> Art. 225 - Nomina del consulente tecnico 1. Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti. 2. Le parti private, nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti [ 98 ]<1>, hanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico a spese dello stato. 3. Non può essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 222 comma 1 lettere a), b), c), d). Art. 226 - Conferimento dell'incarico 1. Il giudice, accertate le generalità del perito, gli chiede se si trova in una delle condizioni previste dagli articoli 222 e 223, lo avverte degli obblighi e delle responsabilità previste dalla legge penale [ 373 c.p. ] e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: “consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell'incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le operazioni peritali”. 2. Il giudice formula quindi i quesiti, sentiti il perito, i consulenti tecnici [ 230, 233 ], il pubblico ministero e i difensori presenti. Art. 227 - Relazione peritale 1. Concluse le formalità di conferimento dell'incarico [ 226 ], il perito procede immediatamente ai necessari accertamenti e risponde ai quesiti con parere raccolto nel verbale. 2. Se, per la complessità dei quesiti, il perito non ritiene di poter dare immediata risposta, può chiedere un termine al giudice. 3. Quando non ritiene di concedere il termine, il giudice provvede alla sostituzione del perito [ 231 ]; altrimenti fissa la data, non oltre novanta giorni, nella quale il perito stesso dovrà rispondere ai quesiti e dispone perché ne venga data comunicazione alle parti e ai consulenti tecnici [ 225, 233 ]. 4. Quando risultano necessari accertamenti di particolare complessità, il termine può essere prorogato dal giudice, su richiesta motivata del perito, anche più volte per periodi non superiori a trenta giorni. In ogni caso, il termine per la risposta ai quesiti, anche se prorogato, non può superare i sei mesi [ 392, 508 ]. 5. Qualora sia indispensabile illustrare con note scritte il parere, il perito può chiedere al giudice di essere autorizzato a presentare, nel termine stabilito a norma dei commi 3 e 4, relazione scritta. Art. 228 - Attività del perito 1. Il perito procede alle operazioni necessarie per rispondere ai quesiti. A tal fine può essere autorizzato dal giudice a prendere visione degli atti, dei documenti e delle cose prodotti dalle parti dei quali la legge prevede l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento [ 431 ;76 disp.att. ]. 2. Il perito può essere inoltre autorizzato ad assistere all'esame delle parti [ 208 s. ] e all'assunzione di prove nonché a servirsi di ausiliari di sua fiducia per lo svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni. 3. Qualora, ai fini dello svolgimento dell'incarico, il perito richieda notizie all'imputato, alla persona offesa o ad altre persone, gli elementi in tal modo acquisiti possono essere utilizzati solo ai fini dell'accertamento peritale. 4. Quando le operazioni peritali si svolgono senza la presenza del giudice e sorgono questioni relative ai poteri del perito e ai limiti dell'incarico, la decisione è rimessa al giudice, senza che ciò importi sospensione delle operazioni stesse [ 508 c. 2 ]. Art. 229 - Comunicazioni relative alle operazioni peritali 1. Il perito indica il giorno, l'ora e il luogo in cui inizierà le operazioni peritali e il giudice ne fa dare atto nel verbale [ 134 ]. 2. Della eventuale continuazione delle operazioni peritali il perito dà comunicazione senza formalità alle parti presenti. Art. 230 - Attività dei consulenti tecnici 1. I consulenti tecnici [ 225, 233 ] possono assistere al conferimento dell'incarico al perito [ 226 ] e presentare al giudice richieste, osservazioni e riserve, delle quali è fatta menzione nel verbale. 2. Essi possono partecipare alle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve, delle quali deve darsi atto nella relazione [ 227 ]. 3. Se sono nominati dopo l'esaurimento delle operazioni peritali, i consulenti tecnici possono esaminare le relazioni e richiedere al giudice di essere autorizzati a esaminare la persona, la cosa e il luogo oggetto della perizia. 4. La nomina dei consulenti tecnici e lo svolgimento della loro attività non può ritardare l'esecuzione della perizia e il compimento delle altre attività processuali [ 223 disp. coord. ]. Art. 231 - Sostituzione del perito 1. Il perito può essere sostituito se non fornisce il proprio parere nel termine fissato o se la richiesta di proroga non è accolta ovvero se svolge negligentemente l'incarico affidatogli. 2. Il giudice, sentito il perito, provvede con ordinanza alla sua sostituzione, salvo che il ritardo o l'inadempimento sia dipeso da cause a lui non imputabili. Copia dell'ordinanza è trasmessa all'ordine o al collegio cui appartiene il perito. 3. Il perito sostituito, dopo essere stato citato a comparire per discolparsi, può essere condannato dal giudice al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire trecentomila a lire tre milioni. 4. Il perito è altresì sostituito quando è accolta la dichiarazione di astensione o di ricusazione [ 223 ]. 5. Il perito sostituito deve mettere immediatamente a disposizione del giudice la documentazione e i risultati delle operazioni peritali già compiute [ 70 disp. att. ]. Art. 232 - Liquidazione del compenso al perito 1. Il compenso al perito è liquidato con decreto del giudice che ha disposto la perizia, secondo le norme delle leggi speciali [ 73 disp. att. ]<1>. Art. 233 - Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia 1. Quando non è stata disposta perizia [ 224 ], ciascuna parte può nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici [ 225 73 disp. att. ]. Questi possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie a norma dell'articolo 121. 2. Qualora, successivamente alla nomina del consulente tecnico, sia disposta perizia, ai consulenti tecnici già nominati sono riconosciuti i diritti e le facoltà previsti dall'articolo 230, salvo il limite previsto dall'articolo 225 comma 1. 3. Si applica la disposizione dell'articolo 225 comma 3. Parte prima Libro III Prove Titolo II Mezzi di prova Capo VII Documenti Art. 234 - Prova documentale 1. È consentita l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo. 2. Quando l'originale di un documento del quale occorre far uso è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, può esserne acquisita copia. 3. È vietata l'acquisizione di documenti [ 191 ] che contengono informazioni sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel processo o sulla moralità in generale delle parti, dei testimoni, dei consulenti tecnici e dei periti [ 194 c. 1,3, 195 c. 7, 203, 240 ]<1>. Art. 235 - Documenti costituenti corpo del reato 1. I documenti che costituiscono corpo del reato [ 253 c. 2 ] devono essere acquisiti qualunque sia la persona che li abbia formati o li detenga [ 240 ]. Art. 236 - Documenti relativi al giudizio sulla personalità 1. È consentita l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale [ 688 ], della documentazione esistente presso gli uffici del servizio sociale degli enti pubblici e presso gli uffici di sorveglianza nonché delle sentenze irrevocabili di qualunque giudice italiano [ 648 ] e delle sentenze straniere riconosciute [ 730 s. ], ai fini del giudizio sulla personalità dell'imputato o della persona offesa dal reato, se il fatto per il quale si procede deve essere valutato in relazione al comportamento o alle qualità morali di questa. 2. Le sentenze indicate nel comma 1 e i certificati del casellario giudiziale possono inoltre essere acquisiti al fine di valutare la credibilità di un testimone. Art. 237 - Acquisizione di documenti provenienti dall'imputato 1. È consentita l'acquisizione, anche di ufficio [ 191 ], di qualsiasi documento proveniente dall'imputato, anche se sequestrato presso altri o da altri prodotto. Art. 238<1> - Verbali di prove di altri procedimenti 1. È ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale se si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento. 2. È ammessa l'acquisizione di verbali di prove assunte in un giudizio civile definito con sentenza che abbia acquistato autorità di cosa giudicata. 2-bis. Nei casi previsti dal comma 1, le dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'articolo 210 sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione<2>. 3. È comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di atti che anche per cause sopravvenute non sono ripetibili. 4. Al di fuori di casi previsti dai commi 1, 2, 2 bis e 3, i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento solo nei confronti dell'imputato che vi consenta; in mancanza di consenso, detti verbali possono essere utilizzati a norma degli articoli 500 e 503 <3>. 5. Salvo quanto previsto dall'articolo 190 bis ,resta fermo il diritto delle parti di ottenere a norma dell'articolo 190 l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono state acquisite a norma dei commi 1, 2, 2 bis e 4 del presente articolo<4>. Art. 238 bis<1> - Sentenze irrevocabili 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 236, le sentenze divenute irrevocabili [ 648 ] possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli articoli 187 e 192, comma 3. Art. 239 - Accertamento della provenienza dei documenti 1. Se occorre verificarne la provenienza, il documento è sottoposto per il riconoscimento alle parti private [ 60, 61, 74, 83 s.; 89 ] o ai testimoni. Art. 240 - Documenti anonimi 1. I documenti che contengono dichiarazioni anonime [ 333 c. 3 ;108 disp.att. ;5 reg. esec. ] non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati [ 191 ] salvo che costituiscano corpo del reato [ 235, 253 c. 2 ] o provengano comunque dall'imputato [ 237 ]. Art. 241 - Documenti falsi 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 537, il giudice, se ritiene la falsità di un documento acquisito al procedimento, dopo la definizione di questo, ne informa il pubblico ministero trasmettendogli copia del documento. Art. 242 - Traduzione di documenti. Trascrizione di nastri magnetofonici 1. Quando è acquisito un documento redatto in lingua diversa da quella italiana, il giudice ne dispone la traduzione a norma dell'articolo 143 se ciò è necessario alla sua comprensione. 2. Quando è acquisito un nastro magnetofonico, il giudice ne dispone, se necessario, la trascrizione a norma dell'articolo 268 comma 7. Art. 243 - Rilascio di copie 1. Quando dispone l'acquisizione di un documento che non deve rimanere segreto [ 329 ], il giudice, a richiesta di chi ne abbia interesse, può autorizzare la cancelleria a rilasciare copia autentica a norma dell'articolo 116 [ 258 ]. Parte prima Libro III Prove Titolo III Mezzi di ricerca della prova Capo I Ispezioni Art. 244 - Casi e forme delle ispezioni 1. L' ispezione delle persone, dei luoghi [ 103 c. 1, 3, 4, 7 ] e delle cose è disposta con decreto motivato quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato. 2. Se il reato non ha lasciato tracce o effetti materiali, o se questi sono scomparsi o sono stati cancellati o dispersi, alterati o rimossi, l'autorità giudiziaria descrive lo stato attuale e, in quanto possibile, verifica quello preesistente, curando anche di individuare modo, tempo e cause delle eventuali modificazioni. L' autorità giudiziaria può disporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica anche in relazione a sistemi informatici o telematici, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione. [ 354 c. 3, 359 ]. Art. 245 - Ispezione personale 1. Prima di procedere all'ispezione personale [ 343 c. 2 ] l'interessato è avvertito della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120. 2. L' ispezione è eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto [ 13 Cost. ;79 c. 1 disp. att. ]. 3. L' ispezione può essere eseguita anche per mezzo di un medico. In questo caso l'autorità giudiziaria può astenersi dall'assistere alle operazioni. Art. 246 - Ispezione di luoghi o di cose 1. All'imputato e in ogni caso a chi abbia l'attuale disponibilità del luogo in cui è eseguita l'ispezione è consegnata, nell'atto di iniziare le operazioni e sempre che essi siano presenti, copia del decreto che dispone tale accertamento. 2. Nel procedere all'ispezione dei luoghi, l'autorità giudiziaria può ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse e può far ricondurre coattivamente sul posto il trasgressore [ 131, 378 ]. Parte prima Libro III Prove Titolo III Mezzi di ricerca della prova Capo II Perquisizioni Art. 247 - Casi e forme delle perquisizioni 1. Quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato [ 253 c. 2 ] o cose pertinenti al reato, è disposta perquisizione personale. Quando vi è fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo ovvero che in esso possa eseguirsi l'arresto dell'imputato o dell'evaso, è disposta perquisizione locale 352 ]. 1-bis. Quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico, ancorché protetto da misure di sicurezza, ne è disposta la perquisizione, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione. 2. La perquisizione è disposta con decreto motivato. 3. L' autorità giudiziaria può procedere personalmente ovvero disporre che l'atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria delegati con lo stesso decreto<1>. Art. 248 - Richiesta di consegna 1. Se attraverso la perquisizione si ricerca una cosa determinata, l'autorità giudiziaria può invitare a consegnarla. Se la cosa è presentata, non si procede alla perquisizione, salvo che si ritenga utile procedervi per la completezza delle indagini. 2. Per rintracciare le cose da sottoporre a sequestro [ 253 s. ] o per accertare altre circostanze utili ai fini delle indagini, l'autorità giudiziaria o gli ufficiali di polizia giudiziaria da questa delegati [370 c. 1 e 2 ] possono esaminare presso banche atti, documenti e corrispondenza nonché dati, informazioni e programmi informatici. In caso di rifiuto, l'autorità giudiziaria procede a perquisizione [ 255 ]. Art. 249 - Perquisizioni personali 1. Prima di procedere alla perquisizione personale è consegnata una copia del decreto all'interessato, con l'avviso della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120. 2. La perquisizione è eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto [ 13 Cost. ;79 disp. att. ]. Art. 250 - Perquisizioni locali 1. Nell'atto di iniziare le operazioni, copia del decreto di perquisizione locale è consegnata all'imputato, se presente, e a chi abbia l'attuale disponibilità del luogo, con l'avviso della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120 [ 356, 365 ]. 2. Se mancano le persone indicate nel comma 1, la copia è consegnata e l'avviso è rivolto a un congiunto, un coabitante o un collaboratore ovvero, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci [ 80 disp. att. ]. 3. L' autorità giudiziaria, nel procedere alla perquisizione locale, può disporre con decreto motivato che siano perquisite le persone presenti o sopraggiunte, quando ritiene che le stesse possano occultare il corpo del reato [ 253 c. 2 ] o cose pertinenti al reato. Può inoltre ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse. Il trasgressore è trattenuto o ricondotto coattivamente sul posto [ 131, 378 ]. Art. 251 - Perquisizioni nel domicilio. Limiti temporali 1. La perquisizione in un' abitazione o nei luoghi chiusi adiacenti a essa non può essere iniziata prima delle ore sette e dopo le ore venti. 2. Tuttavia nei casi urgenti l'autorità giudiziaria può disporre per iscritto che la perquisizione sia eseguita fuori dei suddetti limiti temporali [ 352 c. 3 ;225 disp. coord. ]. Art. 252 - Sequestro conseguente a perquisizione 1. Le cose rinvenute a seguito della perquisizione sono sottoposte a sequestro [ 103 c. 2 ] con l'osservanza delle prescrizioni degli articoli 259 e 260 [ 81 disp. att. ]. Parte prima Libro III Prove Titolo III Mezzi di ricerca della prova Capo III Sequestri Art. 253 - Oggetto e formalità del sequestro<1> 1. L' autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti [ 103 c. 2, 356, 365, 704 c. 3, 714, 715 c. 4, 716 c. 1 ]. 2. Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo. 3. Al sequestro procede personalmente l'autorità giudiziaria ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria delegato con lo stesso decreto. 4. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se presente [ 103 c. 3 ,81 disp. att. ]. Art. 254 - Sequestro di corrispondenza 1. Presso coloro che forniscono servizi postali, telegrafici, telematici o di telecomunicazioni è consentito procedere al sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza, anche se inoltrati per via telematica, che l’autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere spediti dall’imputato o a lui diretti, anche sotto nome diverso o per mezzo di persona diversa, o che comunque possono avere relazione con il reato. 2. Quando al sequestro procede un ufficiale di polizia giudiziaria [ 253 c. 3 ], questi deve consegnare all'autorità giudiziaria gli oggetti di corrispondenza sequestrati, senza aprirli o alterarli e senza prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto [ 353 ]. 3. Le carte e gli altri documenti sequestrati che non rientrano fra la corrispondenza sequestrabile sono immediatamente restituiti all'avente diritto e non possono comunque essere utilizzati [ 103 c. 6 ]<1>. Art. 254-bis. – (Sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni). 1. L’autorità giudiziaria, quando dispone il sequestro, presso i fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni, dei dati da questi detenuti, compresi quelli di traffico o di ubicazione, può stabilire, per esigenze legate alla regolare fornitura dei medesimi servizi, che la loro acquisizione avvenga mediante copia di essi su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità. In questo caso è, comunque, ordinato al fornitore dei servizi di conservare e proteggere adeguatamente i dati originali Art. 255 - Sequestro presso banche 1. L' autorità giudiziaria può procedere al sequestro presso banche [ 248 c. 2 ] di documenti, titoli, valori, somme depositate in conto corrente e di ogni altra cosa, anche se contenuti in cassette di sicurezza, quando abbia fondato motivo di ritenere che siano pertinenti al reato, quantunque non appartengano all'imputato o non siano iscritti al suo nome<1>. Art. 256 - Dovere di esibizione e segreti 1. Le persone indicate negli articoli 200 e 201 devono consegnare immediatamente all'autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così è ordinato, nonché i dati, le informazioni e i programmi informatici, anche mediante copia di essi su adeguato supporto, e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di Stato [ 202, 204 ] ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione [ 103 c. 2 ]<1>. 2. Quando la dichiarazione concerne un segreto di ufficio o professionale [ 200 ], l'autorità giudiziaria, se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa e ritiene di non potere procedere senza acquisire gli atti, i documenti o le cose indicati nel comma 1, provvede agli accertamenti necessari. Se la dichiarazione risulta infondata, l'autorità giudiziaria dispone il sequestro. 3. Quando la dichiarazione concerne un segreto di Stato, l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che ne sia data conferma. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza di un segreto di Stato. 4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri non dia conferma del segreto, l'autorità giudiziaria dispone il sequestro. 5. Si applica la disposizione dell'articolo 204. Art. 257 - Riesame del decreto di sequestro 1. Contro il decreto di sequestro [ 253 ], l'imputato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324 [ 229 disp. coord. ]. 2. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento. Art. 258 - Copie dei documenti sequestrati 1. L' autorità giudiziaria può fare estrarre copia degli atti e dei documenti sequestrati, restituendo gli originali e, quando il sequestro di questi è mantenuto, può autorizzare la cancelleria o la segreteria a rilasciare gratuitamente copia autentica a coloro che li detenevano legittimamente [ 116, 243 ]. 2. I pubblici ufficiali possono rilasciare copie, estratti o certificati dei documenti loro restituiti dall'autorità giudiziaria in originale o in copia, ma devono fare menzione in tali copie, estratti o certificati del sequestro esistente. 3. In ogni caso la persona o l'ufficio presso cui fu eseguito il sequestro ha diritto di avere copia del verbale dell'avvenuto sequestro 81 disp. att. ]. 4. Se il documento sequestrato fa parte di un volume o di un registro da cui non possa essere separato e l'autorità giudiziaria non ritiene di farne estrarre copia, l'intero volume o registro rimane in deposito giudiziario. Il pubblico ufficiale addetto, con l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, rilascia agli interessati che li richiedono copie, estratti o certificati delle parti del volume o del registro non soggette al sequestro, facendo menzione del sequestro parziale nelle copie, negli estratti e nei certificati. Art. 259 - Custodia delle cose sequestrate 1. Le cose sequestrate sono affidate in custodia alla cancelleria o alla segreteria. Quando ciò non è possibile o non è opportuno, l'autorità giudiziaria dispone che la custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un altro custode, idoneo a norma dell'articolo 120 [ 81 c. 3, 82 disp. att. ]. 2. All'atto della consegna, il custode è avvertito dell'obbligo di conservare e di presentare le cose a ogni richiesta dell'autorità giudiziaria nonché delle pene previste dalla legge penale per chi trasgredisce ai doveri della custodia. Al custode può essere imposta una cauzione. Quando la custodia riguarda dati, informazioni o programmi informatici, il custode è altresì avvertito dell’obbligo di impedirne l’alterazione o l’accesso da parte di terzi, salva, in quest’ultimo caso, diversa disposizione dell’autorità giudiziaria . Dell'avvenuta consegna, dell'avvertimento dato e della cauzione imposta è fatta menzione nel verbale. La cauzione è ricevuta, con separato verbale, nella cancelleria o nella segreteria<1>. Art. 260 (Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate. Cose deperibili. Distruzione di cose sequestrate). 1. Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell'ufficio giudiziario e con le sottoscrizioni dell'autorità giudiziaria e dell'ausiliario che la assiste ovvero, in relazione alla natura delle cose, con altro mezzo, anche di carattere elettronico o informatico, idoneo a indicare il vincolo imposto a fini di giustizia. 2. L'autorità giudiziaria fa estrarre copia dei documenti e fa eseguire fotografie o altre riproduzioni delle cose sequestrate che possono alterarsi o che sono di difficile custodia, le unisce agli atti e fa custodire in cancelleria o segreteria gli originali dei documenti, disponendo, quanto alle cose, in conformità dell'art. 259. Quando si tratta di dati, di informazioni o di programmi informatici, la copia deve essere realizzata su adeguati supporti, mediante procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità; in tali casi, la custodia degli originali può essere disposta anche in luoghi diversi dalla cancelleria o dalla segreteria. 3. Se si tratta di cose che possono alterarsi, l'autorità giudiziaria ne ordina, secondo i casi, l'alienazione o la distruzione. 3-bis. L'autorità giudiziaria procede, altresì, anche su richiesta dell'organo accertatore alla distruzione delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione quando le stesse sono di difficile custodia, ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando, anche all'esito di accertamenti compiuti ai sensi dell'art. 360, risulti evidente la violazione dei predetti divieti. L'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 364 e ordina la distruzione della merce residua. 3-ter. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, può procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione all'autorità giudiziaria. La distruzione può avvenire dopo 15 giorni dalla comunicazione salva diversa decisione dell'autorità giudiziaria. Efatta salva la facoltà di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari [ 83, 85 c. 2 disp. att. ]<1>. Art. 261 - Rimozione e riapposizione dei sigilli 1. L' autorità giudiziaria, quando occorre procedere alla rimozione dei sigilli, ne verifica prima l'identità e l'integrità con l'assistenza dell'ausiliario. Compiuto l'atto per cui si è resa necessaria la rimozione dei sigilli, le cose sequestrate sono nuovamente sigillate dall'ausiliario [ 126 ] in presenza dell'autorità giudiziaria. L' autorità giudiziaria e l'ausiliario appongono presso il sigillo la data e la sottoscrizione. Art. 262 - Durata del sequestro e restituzione delle cose sequestrate 1. Quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova, le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza. Se occorre, l'autorità giudiziaria prescrive di presentare a ogni richiesta le cose restituite e a tal fine può imporre cauzione. 2. Nel caso previsto dal comma 1, la restituzione non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti all'imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell'articolo 316. 3. Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro è mantenuto ai fini preventivi quando il giudice provvede a norma dell'articolo 321. 3-bis. Trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione, le somme di denaro sequestrate, se non ne è stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione, reclamando di averne diritto, sono devolute allo Stato. 4. Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione [ 648 ] le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo che sia disposta la confisca [ 240 c.p. ]. Art. 263 - Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate 1. La restituzione delle cose sequestrate è disposta dal giudice con ordinanza se non vi è dubbio sulla loro appartenenza [ 84, 85 disp. att. ]. 2. Quando le cose sono state sequestrate presso un terzo, la restituzione non può essere ordinata a favore di altri senza che il terzo sia sentito in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127. 3. In caso di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, il giudice ne rimette la risoluzione al giudice civile del luogo competente in primo grado, mantenendo nel frattempo il sequestro. 4. Nel corso delle indagini preliminari, sulla restituzione delle cose sequestrate il pubblico ministero provvede con decreto motivato<1>. 5. Contro il decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione o respinge la relativa richiesta, gli interessati possono proporre opposizione sulla quale il giudice provvede a norma dell'articolo 127<2>. 6. Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione [ 648, 650 c. 2 ], provvede il giudice dell'esecuzione [ 665, 676 ]. Art. 264 - Provvedimenti in caso di mancata restituzione 1. Dopo un anno dal giorno in cui la sentenza è divenuta inoppugnabile [648 ], se la richiesta di restituzione non è stata proposta o è stata respinta, il giudice dell'esecuzione dispone con ordinanza che il denaro, i titoli al portatore, quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore e i valori di bollo siano depositati nell'ufficio del registro del luogo. Negli altri casi, ordina la vendita delle cose, secondo la loro qualità, nelle pubbliche borse o all'asta pubblica, da eseguirsi a cura della cancelleria. Tuttavia, se tali cose hanno interesse scientifico ovvero pregio di antichità o di arte, ne è ordinata la consegna al ministero di grazia e giustizia [ 86, 87, 88 disp. att. ;13reg. esec. ]. 2. L' autorità giudiziaria può disporre la vendita anche prima del termine indicato nel comma 1 o immediatamente dopo il sequestro, se le cose non possono essere custodite senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio. 3. La somma ricavata dalla vendita è versata in deposito giudiziale nell'ufficio postale del luogo. Questa somma e i valori depositati presso l'ufficio del registro, dedotte le spese indicate nell'articolo 265, sono devoluti dopo due anni alla cassa delle ammende se nessuno ha provato di avervi diritto. Art. 265 - Spese relative al sequestro penale 1. Le spese occorrenti per la conservazione e per la custodia delle cose sequestrate per il procedimento penale sono anticipate dallo Stato, salvo all'erario il diritto di recupero a preferenza di ogni altro creditore sulle somme e sui valori indicati nell'articolo 264 [ 84 disp. att. ]. Parte prima Libro III Prove Titolo III Mezzi di ricerca della prova Capo IV Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni Art. 266 - Limiti di ammissibilità<1> 1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati: a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'art. 4; b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'art. 4; c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope; d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive; e) delitti di contrabbando; f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazioni del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono; f-bis) delitti previsti dall'art. 600-ter, terzo comma, del codice penale. 2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'art. 614 del codice penale l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa Art. 266 bis<1> - Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche 1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, nonché a quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche, è consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi. Art. 267 - Presupposti e forme del provvedimento 1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari 328 ] l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L' autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. 2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice indicato nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati. 3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. 4. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria [ 57, 370 c. 1 e 2 ]. 5. In apposito registro riservato tenuto nell'ufficio del pubblico ministero sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni [ 89 c. 2 disp. att. ]<1>. Art. 268 - Esecuzione delle operazioni 1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale [ 89 disp. att. ]. 2. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate. 3. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica [ 90 disp. att. ]. Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria. 3bis. Quando si procede a intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati<1>. 4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga. 5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari [ 405 s. ]. 6. Ai difensori [ 96 s. ] delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni. Scaduto il termine, il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni, indicate dalle parti, che non appaiano manifestamente irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione [ 271 ]. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima<2>. 7. Il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni sono inserite nel fascicolo per il dibattimento [ 431 ]<2>. 8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su nastro magnetico<2>. Art. 269 - Conservazione della documentazione 1. I verbali [ 135 ] e le registrazioni sono conservati integralmente presso il pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione [ 267 ]. 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 271 comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione [ 648, 650 c. 2 ]. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127. 3. La distruzione, nei casi in cui è prevista, viene eseguita sotto controllo del giudice. Dell'operazione è redatto verbale. Art. 270 - Utilizzazione in altri procedimenti 1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza [ 380 ]. 2. Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono depositati presso l'autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 268 commi 6, 7 e 8. 3. Il pubblico ministero e i difensori delle parti [ 96 s. ] hanno altresì facoltà di esaminare i verbali e le registrazioni in precedenza depositati nel procedimento in cui le intercettazioni furono autorizzate. Art. 271 - Divieti di utilizzazione 1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge [ 103 c. 5, 266 ] o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli articoli 267 e 268 commi 1 e 3. 2. Non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle persone indicate nell'articolo 200 comma 1, quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati. 3. In ogni stato e grado del processo il giudice dispone che la documentazione delle intercettazioni previste dai commi 1 e 2 sia distrutta, salvo che costituisca corpo del reato [ 253 c. 2 ]. Parte prima Libro IV Misure cautelari Titolo I Misure cautelari personali Capo I Disposizioni generali Art. 272 - Limitazioni alle libertà della persona 1. Le libertà della persona possono essere limitate con misure cautelari soltanto a norma delle disposizioni del presente titolo [ 214 disp. coord. ]<1>. Art. 273 - Condizioni generali di applicabilità delle misure 1. Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza [ 312 ]. 2. Nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione [ 50 s. c.p. ] o di non punibilità [ 45 s., 85 s.; 308, 309, 384, 387, c. 3, 398, c. 2, 463, 561, 598, 599 e 649 c.p. ] o se sussiste una causa di estinzione del reato [ 455 c. 2 ;150 s. c.p. ] ovvero una causa di estinzione della pena [ 171s. c.p. ] che si ritiene possa essere irrogata. Art. 274 - Esigenze cautelari 1. Le misure cautelari sono disposte: a)quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d' ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti;<1> b) quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione [ 714 c. 2, 715 c. 2 c ]; c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.<2> Art. 275 - Criteri di scelta delle misure<1> 1. Nel disporre le misure [ 292 ], il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. 2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata. 2-bis. Non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena<2>. 3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, e 600-quinquies del codice penale, é applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.<3>. 4. . Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni. 5. abrogato<5>. Art. 276 - Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte 1. In caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare, il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo con altra più grave, tenuto conto dell'entità, dei motivi e delle circostanze della violazione. Quando si tratta di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura interdittiva, [ 287 ] il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo anche con una misura coercitiva [ 280 ]. Art. 277 - Salvaguardia dei diritti della persona sottoposta a misure cautelari 1. Le modalità di esecuzione delle misure devono salvaguardare i diritti della persona ad esse sottoposta, il cui esercizio non sia incompatibile con le esigenze cautelari del caso concreto<1>. Art. 278<1> - Determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure 1. Agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione [ 81 c.p. ], della recidiva e delle circostanze del reato [ 59 s. c.p. ], fatta eccezione della circostanza attenuante prevista dall'articolo 62 n. 4 del codice penale nonché delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale [ 63 c. 3 c.p. ]<2>. Art. 279 - Giudice competente 1. Sull'applicazione [ 291 ] e sulla revoca [ 299 ] delle misure nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Prima dell'esercizio dell'azione penale [ 405 ] provvede il giudice per le indagini preliminari [ 91, 92 disp. att. ]<1>. Parte prima Libro IV Misure cautelari Titolo I Misure cautelari personali Capo II Misure coercitive Art. 280 - Condizioni di applicabilità delle misure coercitive<1> 1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo e dall'articolo 391, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni. 2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati, tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. 3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare. Art. 281 - Divieto di espatrio 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di espatrio, il giudice prescrive all'imputato di non uscire dal territorio nazionale senza l'autorizzazione del giudice che procede [ 276 ]. 2. Il giudice dà le disposizioni necessarie per assicurare l'esecuzione del provvedimento, anche al fine di impedire l'utilizzazione del passaporto e degli altri documenti di identità validi per l'espatrio [ 98 c. 4 disp. att. ]. 2bis. Con l'ordinanza che applica una delle altre misure coercitive previste dal presente capo, il giudice dispone in ogni caso il divieto di espatrio<1>. Art. 282 - Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria 1. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il giudice prescrive all'imputato di presentarsi a un determinato ufficio di polizia giudiziaria. 2. Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo conto dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione dell'imputato [ 276, 308 c. 1 ]. Art. 282-bis. - (Allontanamento dalla casa familiare). * 1. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita. 2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni. 3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo. 4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se é revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l'ordinanza prevista dall'art. 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli. 5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende. 6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'art. 280. Art. 282-ter (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa. 2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone. 3. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2. 4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni. ». Art. 282-quater (Obblighi di comunicazione) 1. I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio Art. 283 - Divieto e obbligo di dimora 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di dimora, il giudice prescrive all'imputato di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. 2. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di dimora, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi, senza l'autorizzazione del giudice che procede, dal territorio del comune di dimora abituale ovvero, al fine di assicurare un più efficace controllo o quando il comune di dimora abituale non è sede di ufficio di polizia, dal territorio di una frazione del predetto comune o dal territorio di un comune viciniore ovvero di una frazione di quest'ultimo. Se per la personalità del soggetto o per le condizioni ambientali la permanenza in tali luoghi non garantisce adeguatamente le esigenze cautelari previste dall'articolo 274, l'obbligo di dimora può essere disposto nel territorio di un altro comune o frazione di esso, preferibilmente nella provincia e comunque nell'ambito della regione ove è ubicato il comune di abituale dimora. 3. Quando dispone l'obbligo di dimora, il giudice indica l'autorità di polizia alla quale l'imputato deve presentarsi senza ritardo e dichiarare il luogo dove fisserà la propria abitazione. Il giudice può prescrivere all'imputato di dichiarare all'autorità di polizia gli orari e i luoghi in cui sarà quotidianamente reperibile per i necessari controlli, con obbligo di comunicare preventivamente alla stessa autorità le eventuali variazioni dei luoghi e degli orari predetti. 4. Il giudice può, anche con separato provvedimento, prescrivere all'imputato di non allontanarsi dall'abitazione in alcune ore del giorno, senza pregiudizio per le normali esigenze di lavoro. 5. Nel determinare i limiti territoriali delle prescrizioni, il giudice considera, per quanto è possibile, le esigenze di alloggio, di lavoro e di assistenza dell'imputato. Quando si tratta di persona tossicodipendente o alcool dipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero nell'ambito di una struttura autorizzata, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il programma di recupero prosegua. 6. Dei provvedimenti del giudice è data in ogni caso immediata comunicazione all'autorità di polizia competente, che ne vigila l'osservanza e fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione [ 276 ;98c. 3 disp. att. ]<1>. Art. 284 - Arresti domiciliari 1. Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta [ 276, 308 c. 1 ;22, 98 c. 3 disp. att. ]. 2. Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono. 3. Se l'imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in una situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa. 4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni momento l'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato. 5. L' imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare [ 9 reg. esec. ]<1>. Art. 285 - Custodia cautelare in carcere 1. Con il provvedimento che dispone la custodia cautelare, il giudice ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che l'imputato sia catturato e immediatamente condotto in un istituto di custodia per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria [ 104 ]. 2. Prima del trasferimento nell'istituto la persona sottoposta a custodia cautelare non può subire limitazione della libertà, se non per il tempo e con le modalità strettamente necessarie alla sua traduzione. 3. Per determinare la pena da eseguire, la custodia cautelare subita si computa a norma dell'articolo 657, anche quando si tratti di custodia cautelare subita all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione [ 722 ] ovvero nel caso di rinnovamento del giudizio a norma dell'articolo 11 del codice penale<1>. Art. 285-bis. - Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri. 1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano Art. 286 - Custodia cautelare in luogo di cura 1. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare si trova in stato di infermità di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacità di intendere o di volere, il giudice, in luogo della custodia in carcere, può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, adottando i provvedimenti necessari per prevenire il pericolo di fuga. Il ricovero non può essere mantenuto quando risulta che l'imputato non è più infermo di mente [ 88, 89 c.p. ]. 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 285 commi 2 e 3<1>. Art. 286 bis<1> - Divieto di custodia cautelare 1. Non può essere mantenuta la custodia cautelare in carcere nei confronti di chi sia affetto da infezione da HIV e ricorra una situazione di incompatibilità con lo stato di detenzione. L' incompatibilità sussiste, ed è dichiarata dal giudice, nei casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria; negli altri casi l'incompatibilità per infezione da HIV è valutata dal giudice tenendo conto del periodo residuo di custodia cautelare e degli effetti che sulla pericolosità del detenuto hanno le sue attuali condizioni fisiche. La richiesta di accertamento dello stato di incompatibilità può essere fatta dall'imputato, dal suo difensore o dal servizio sanitario penitenziario. Nei casi di incompatibilità il giudice dispone la revoca della misura cautelare ovvero gli arresti domiciliari presso l'abitazione dell'imputato. 2. Con decreto emanato dai Ministri della sanità e di grazia e giustizia sono definiti i casi di AIDS conclamata e di grave deficienza immunitaria; sono altresì stabilite le procedure diagnostiche e medico legali per accertare l'affezione da HIV, nonché il grado di deficienza immunitaria rilevante ai fini della situazione di incompatibilità valutabile dal giudice<2>. 3. Quando ricorrono esigenze diagnostiche per accertare incompatibilità con lo stato di detenzione ovvero, al di fuori dei casi di cui al comma 1, ricorrono esigenze terapeutiche concernenti l'infezione da HIV e sempre che tali esigenze non possono essere soddisfatte nell'ambito penitenziario, il giudice può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del Servizio sanitario nazionale per il tempo necessario, adottando, ove occorra, i provvedimenti idonei a prevenire il pericolo di fuga. Cessate le esigenze di ricovero, il giudice dispone a norma del comma 1 se risulta accertata l'incompatibilità, altrimenti ripristina la custodia cautelare in carcere ovvero provvede a norma dell'articolo 299. Se dispone gli arresti domiciliari, l'esecuzione della misura avviene presso l'abitazione dell'imputato o presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135. Parte prima Libro IV Misure cautelari Titolo I Misure cautelari personali Capo III Misure interdittive Art. 287 - Condizioni di applicabilità nelle misure interdittive 1. Salvo quanto previsto da disposizioni particolari [ 278, 288 c. 2, 289 c. 2, 290 c. 2, 308 c. 2 ], le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni. Art. 288 - Sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori 1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori, il giudice priva temporaneamente l'imputato, in tutto o in parte, dei poteri a essa inerenti. 2. Qualora si proceda per un delitto contro la libertà sessuale, [ 519 s. c.p. ] ovvero per uno dei delitti previsti dagli articoli 530 e 571 del codice penale, commesso in danno di prossimi congiunti [ 307 c. 4 c.p. ], la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287 comma 1. Art. 289 - Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio 1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice interdice temporaneamente all'imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti. 2. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione 314 s. c.p. ], la misura può essere disposta a carico del pubblico ufficiale [ 357 c.p. ] o dell'incaricato di un pubblico servizio [ 358c.p. ], anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287 comma 1. Nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato, con le modalità indicate agli articoli 64 e 65 <1>. 3. La misura non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare. Art. 290 - Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di esercitare determinate professioni, imprese o uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, il giudice interdice temporaneamente all'imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti. 2. Qualora si proceda per un delitto contro l'incolumità pubblica [ 422 s. c.p. ] o contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio [ 499s. c.p. ] ovvero per alcuno dei delitti previsti dalle disposizioni penali in materia di società e di consorzi o dagli articoli 353, 355, 373, 380 e 381 del codice penale, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287 comma 1<1>. Parte prima Libro IV Misure cautelari Titolo I Misure cautelari personali Capo IV Forma ed esecuzione dei provvedimenti Art. 291 - Procedimento applicativo 1. Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate<1>. 1bis. abrogato<2>. 2. Se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, [ 21 s. ] il giudice, quando ne ricorrono le condizioni e sussiste l'urgenza di soddisfare taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274, dispone la misura richiesta con lo stesso provvedimento con il quale dichiara la propria incompetenza. Si applicano in tal caso le disposizioni dell'articolo 27. 2-bis. In caso di necessita' o urgenza il pubblico ministero puo' chiedere al giudice, nell'interesse della persona offesa, le misure patrimoniali provvisorie di cui all'articolo 282-bis. Il provvedimento perde efficacia qualora la misura cautelare sia successivamente revocata Art. 292 - Ordinanza del giudice 1. Sulla richiesta del pubblico ministero il giudice provvede con ordinanza. 2. L' ordinanza che dispone la misura cautelare contiene, a pena di nullità rilevabile anche d' ufficio: a) le generalità dell'imputato o quanto altro valga a identificarlo; b) la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate; c) l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato; c-bis) l'esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonché, in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, l'esposizione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all'articolo 274 non possono essere soddisfatte con altre misure; d) la fissazione della data di scadenza della misura, in relazione alle indagini da compiere, allorché questa è disposta al fine di garantire l'esigenza cautelare di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 274; e) la data e la sottoscrizione del giudice<1>. 2bis. L' ordinanza contiene altresì la sottoscrizione dell'ausiliario che assiste il giudice, il sigillo dell'ufficio e, se possibile, l'indicazione del luogo in cui probabilmente si trova l'imputato<2>. 2ter. L' ordinanza è nulla se non contiene la valutazione degli elementi a carico e a favore dell'imputato, di cui all'articolo 358, nonché all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie<3>. 3. L' incertezza circa il giudice che ha emesso il provvedimento ovvero circa la persona nei cui confronti la misura è disposta esime gli ufficiali e gli agenti incaricati dal darvi esecuzione. Art. 293 - Adempimenti esecutivi 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 156, l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare consegna all'imputato copia del provvedimento e lo avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia; informa immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a norma dell'articolo 97 e redige verbale di tutte le operazioni compiute. Il verbale è immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l'ordinanza e al pubblico ministero. 2. Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare [281-283, 288-290 ] sono notificate all'imputato. 3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. [ 97 c. 1 disp. att. ]. Avviso del deposito è notificato al difensore [ 309 c. 3 ]<1><2>. 4. Copia dell'ordinanza che dispone una misura interdittiva è trasmessa all'organo eventualmente competente a disporre l'interdizione in via ordinaria<3>. Art. 294 - Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale<1> 1. Nel corso delle indagini preliminari [ 326 s., 551 s. ], il giudice, se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto, procede all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita.<2><3>. 1-bis. Se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva, l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione.<4> 1-ter. L' interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare.<4> 2. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne dà atto con decreto motivato e il termine per l'interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell'impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso. 3. Mediante l'interrogatorio il giudice valuta se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari previste, dagli articoli 273, 274 e 275. Quando ne ricorrono le condizioni, provvede, a norma dell'articolo 299, alla revoca o alla sostituzione della misura disposta<5>. 4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l'interrogatorio è condotto dal giudice con le modalità indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al difensore, che hanno facoltà di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell'atto. 5. Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice, qualora non ritenga di procedere personalmente, richiede il giudice per le indagini preliminari del luogo. 6. L' interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non può precedere l'interrogatorio del giudice.<6> Art. 295 (Verbale di vane ricerche). 1. Se la persona nei cui confronti la misura é disposta non viene rintracciata e non é possibile procedere nei modi previsti dall'art. 293, l'ufficiale o l'agente redige ugualmente il verbale, indicando specificamente le indagini svolte, e lo trasmette senza ritardo al giudice che ha emesso l'ordinanza. 2. Il giudice, se ritiene le ricerche esaurienti, dichiara, nei casi previsti dall'art. 296, lo stato di latitanza. 3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le modalità previste dagli articoli 266 e 267, può disporre l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione. Si applicano, ove possibile, le disposizioni degli articoli 268, 269 e 270. 3-bis. Fermo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo e nel comma 5 dell'art. 103, il giudice o il pubblico ministero può disporre l'intercettazione di comunicazioni tra presenti quando si tratta di agevolare le ricerche di un latitante in relazione a uno dei delitti previsti dall'art. 51, comma 3-bis nonché dell'art. 407, comma 2, lettera a), n. 4). 3-ter. Nei giudizi davanti alla Corte d'assise, ai fini di quanto previsto dai commi 3 e 3-bis, in luogo del giudice provvede il presidente della Corte<1>. Art. 296 - Latitanza 1. È latitante chi volontariamente si sottrae alla custodia cautelare [285, 286 ], agli arresti domiciliari [ 284 ], al divieto di espatrio [ 281 ], all'obbligo di dimora [ 283 c. 2 ] o a un ordine con cui si dispone la carcerazione [ 656 ]. 2. Con il provvedimento che dichiara la latitanza [ 295 ], il giudice designa un difensore di ufficio al latitante che ne sia privo e ordina che sia depositata in cancelleria copia dell'ordinanza con la quale è stata disposta la misura rimasta ineseguita. Avviso del deposito è notificato al difensore [ 293 c. 3 ]. 3. Gli effetti processuali conseguenti alla latitanza operano soltanto nel procedimento penale nel quale essa è stata dichiarata. 4. La qualità di latitante permane fino a che il provvedimento che vi ha dato causa sia stato revocato a norma dell'articolo 299 o abbia altrimenti perso efficacia [ 300 s., 309 c. 10 ] ovvero siano estinti il reato o la pena [ 150 s., 171 s. c.p. ] per cui il provvedimento è stato emesso. 5. Al latitante per ogni effetto è equiparato l'evaso [ 385 c.p. ]. Art. 297 - Computo dei termini di durata delle misure 1. Gli effetti della custodia cautelare [ 284, 285, 286 ] decorrono dal momento della cattura [ 293 ], dell'arresto [ 380, 381 ] o del fermo [384 ]. 2. Gli effetti delle altre misure [ 281-283, 288-290 ] decorrono dal momento in cui l'ordinanza che le dispone è notificata a norma dell'articolo 293. 3. Se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave. La disposizione non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma<1>. 4. Nel computo dei termini della custodia cautelare si tiene conto dei giorni in cui sono tenute le udienze e di quelli impiegati per la deliberazione della sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni solo ai fini della determinazione della durata complessiva della custodia a norma dell'articolo 303 comma 4<2>. 5. Se l'imputato è detenuto per un altro reato o è internato per misura di sicurezza [ 312 ;216-227 c.p. ], gli effetti della misura decorrono dal giorno in cui è notificata l'ordinanza che la dispone, se sono compatibili con lo stato di detenzione o di internamento; altrimenti decorrono dalla cessazione di questo. Ai soli effetti del computo dei termini di durata massima [ 303 ], la custodia cautelare si considera compatibile con lo stato di detenzione per l'esecuzione di pena [ 656 ] o di internamento per misura di sicurezza. Art. 298 - Sospensione dell'esecuzione delle misure 1. L' esecuzione di un ordine con cui si dispone la carcerazione [ 656 ] nei confronti di un imputato al quale sia stata applicata una misura cautelare personale per un altro reato ne sospende l'esecuzione, salvo che gli effetti della misura disposta siano compatibili con la espiazione della pena. 2. La sospensione non opera quando la pena è espiata in regime di misure alternative alla detenzione<1>. Parte prima Libro IV Misure cautelari Titolo I Misure cautelari personali Capo V Estinzione delle misure Art. 299 - Revoca e sostituzione delle misure 1. Le misure coercitive [ 280 s. ] e interdittive [ 287 s. ] sono immediatamente revocate quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 273 o dalle disposizioni relative alle singole misure ovvero le esigenze cautelari previste dall'articolo 274. 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 275 comma 3, quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, il giudice sostituisce la misura con un' altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose<1>. 3. Il pubblico ministero e l'imputato richiedono la revoca o la sostituzione delle misure al giudice, il quale provvede con ordinanza entro cinque giorni dal deposito della richiesta. Il giudice provvede anche di ufficio quando assume l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare o quando è richiesto della proroga del termine per le indagini preliminari [ 328 ] o dell'assunzione di incidente probatorio [392 ] ovvero quando procede all'udienza preliminare [ 418 ] o al giudizio. 3bis. Il giudice, prima di provvedere in ordine alla revoca o alla sostituzione delle misure coercitive e interdittive, di ufficio o su richiesta dell'imputato, deve sentire il pubblico ministero. Se nei due giorni successivi il pubblico ministero non esprime il proprio parere, il giudice procede<2>. 3ter. Il giudice, valutati gli elementi addotti per la revoca o la sostituzione delle misure, prima di provvedere può assumere l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini. Se l'istanza di revoca o di sostituzione è basata su elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati, il giudice deve assumere l'interrogatorio dell'imputato che ne ha fatto richiesta.<3> 4. Fermo quanto previsto dall'articolo 276, quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sostituisce la misura applicata con un' altra più grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità più gravose. 4bis. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, se l'imputato chiede la revoca o la sostituzione della misura con altra meno grave ovvero la sua applicazione con modalità meno gravose, il giudice, se la richiesta non è presentata in udienza, ne dà comunicazione al pubblico ministero, il quale, nei due giorni successivi, formula le proprie richieste<2>. 4ter. In ogni stato e grado del procedimento, quando non è in grado di decidere allo stato degli atti, il giudice dispone, anche di ufficio e senza formalità, accertamenti sulle condizioni di salute o su altre condizioni o qualità personali dell'imputato. Gli accertamenti sono eseguiti al più presto e comunque entro quindici giorni da quello in cui la richiesta è pervenuta al giudice. Se la richiesta di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere è basata sulle condizioni di salute di cui all'articolo 275, comma 4, ovvero se tali condizioni di salute sono segnalate dal servizio sanitario penitenziario, o risultano in altro modo al giudice, questi, se non ritiene di accogliere la richiesta sulla base degli atti, dispone con immediatezza, e comunque non oltre il termine previsto nel comma 3, gli accertamenti medici del caso, nominando perito ai sensi dell'articolo 220 e seguenti, il quale deve tener conto del parere del medico penitenziario e riferire entro il termine di cinque giorni, ovvero, nel caso di rilevata urgenza, non oltre due giomi dall'accertamento. Durante il periodo compreso tra il provvedimento che dispone gli accertamenti e la scadenza del termine per gli accertamenti medesimi, è sospeso il termine previsto dal comma 3.<4>. Art. 300 - Estinzione delle misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze 1. Le misure disposte in relazione a un determinato fatto perdono immediatamente efficacia quando, per tale fatto e nei confronti della medesima persona, è disposta l'archiviazione [ 408 s. ] ovvero è pronunciata sentenza di non luogo a procedere [ 425 ] o di proscioglimento [ 469, 529 s. ]. 2. Se l'imputato si trova in stato di custodia cautelare [ 284, 285, 286 ] e con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere è applicata la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario [ 222 c.p. ], il giudice provvede a norma dell'articolo 312. 3. Quando, in qualsiasi grado del processo, è pronunciata sentenza di condanna [ 533 ], le misure perdono efficacia se la pena irrogata è dichiarata estinta [ 171 s. c.p. ] ovvero condizionalmente sospesa [ 163s. c.p. ]. 4. La custodia cautelare perde altresì efficacia quando è pronunciata sentenza di condanna, ancorché sottoposta a impugnazione, se la durata della custodia già subita non è inferiore all'entità della pena irrogata. 5. Qualora l'imputato prosciolto o nei confronti del quale sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere sia successivamente condannato per lo stesso fatto, possono essere disposte nei suoi confronti misure coercitive [ 280 s. ] quando ricorrono le esigenze cautelari previste dall'articolo 274 comma 1 lettere b) o c). Art. 301 - Estinzione di misure disposte per esigenze probatorie 1. Le misure disposte per le esigenze cautelari previste dall'articolo 274 comma 1 lettera a) perdono immediatamente efficacia se alla scadenza del termine previsto dall'articolo 292 comma 2 lettera d) non ne è ordinata la rinnovazione. 2. La rinnovazione è disposta dal giudice con ordinanza [ 125 ], su richiesta del pubblico ministero, anche per più di una volta, entro i limiti previsti dagli articoli 305 e 308<1>. 2-bis. Salvo il disposto dell'articolo 292 comma 2, lettera d), quando si procede per reati diversi sia da quelli previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1 a 6, sia da quelli per il cui accertamento sono richieste investigazioni particolarmente complesse per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese, ovvero per reati per il cui accertamento è richiesto il compimento di atti di indagine all'estero, la custodia cautelare in carcere disposta per il compimento delle indagini previste dall'articolo 274, comma 1, lettera a), non può avere durata superiore a trenta giorni.<2> 2-ter. La proroga della medesima misura è disposta, per non più di due volte ed entro il limite complessivo di novanta giorni, dal giudice con ordinanza, su richiesta inoltrata dal pubblico ministero prima della scadenza, valutate le ragioni che hanno impedito il compimento delle indagini per le cui esigenze la misura era stata disposta previo interrogatorio dell'imputato.<2> Art. 302 - Estinzione della custodia per omesso interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare 1. La custodia cautelare [ 284, 285 ] disposta nel corso delle indagini preliminari [ 326 s., 551 s. ] perde immediatamente efficacia se il giudice [ 328 ] non procede all'interrogatorio entro il termine previsto dall'articolo 294. Dopo la liberazione, la misura può essere nuovamente disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, previo interrogatorio, allorché valutati i risultati di questo, sussistono le condizioni indicate negli articoli 273, 274 e 275. Nello stesso modo si procede nel caso in cui la persona, senza giustificato motivo, non si presenta a rendere interrogatorio. Si osservano le disposizioni dell'articolo 294 commi 3, 4 e 5 1<1>. Art. 303<1> - Termini di durata massima della custodia cautelare 1. La custodia cautelare perde efficacia quando: a) dall'inizio della sua esecuzione [ 297 ] sono decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio ovvero senza che sia stata pronunciata una delle sentenze previste dagli articoli 442, 448, comma 1, 561 e 563: 1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni; 2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni, salvo quanto previsto dal numero 3); 3) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni ovvero per uno dei delitti indicati nell'articolo 407 comma 2, lettera a), sempre che per lo stesso la legge preveda la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni; b) dall'emissione del provvedimento che dispone il giudizio [ 429, 450, 456, 555 ] o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini, senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna [448, 460, 533 ] di primo grado: 1) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni; 2) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dal numero 1); 3) un anno e sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni; c) dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna in grado di appello 605 ]: 1) nove mesi, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a tre anni; 2) un anno, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a dieci anni; 3) un anno e sei mesi, se vi è stata condanna alla pena dell'ergastolo o della reclusione superiore a dieci anni; d) dalla pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi gli stessi termini previsti dalla lettera c) senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna. Tuttavia, se vi è stata condanna in primo grado, ovvero se la impugnazione è stata proposta esclusivamente dal pubblico ministero, si applica soltanto la disposizione del comma 4. 2. Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione [ 623 ] o per altra causa [ 23, 24, 185 c. 3, 604 ], il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento. 3. Nel caso di evasione dell'imputato sottoposto a custodia cautelare, i termini previsti dal comma 1 decorrono di nuovo, relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento, dal momento in cui venga ripristinata la custodia cautelare. 4. La durata complessiva della custodia cautelare, considerate anche le proroghe previste dall'articolo 305, non può superare i seguenti termini: a) due anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni; b) quattro anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dalla lettera a); c) sei anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a venti anni. Art. 304 - Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare<1> 1. I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, nei seguenti casi: a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che a sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa; b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati; c) nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3. 2. I termini previsti dall'articolo 303 possono altresì essere sospesi, nella fase del giudizio, quando si tratta di reati indicati dall'articolo 407, comma 2, lettera a), nel caso di dibattimenti particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute l'udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni. 3. Nei casi previsti dal comma 2, la sospensione è disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310. 4. I termini previsti dall'articolo 303, comma 1, lettera a), sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, se l'udienza preliminare è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere a) e b), del presente articolo. 5. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e di cui al comma 4 non si applicano ai coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscono e che chiedono che si proceda nei loro confronti previa separazione dei processi.<2> 6. La durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'articolo 303, commi 1, 2 e 3 e i termini aumentati della metà previsti dall'articolo 303, comma 4, ovvero, se più favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell'ergastolo è equiparata alla pena massima temporanea.<2> 7. Nel computo dei termini di cui al comma 6, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1, lettera b).<2> Art. 305 - Proroga della custodia cautelare 1. In ogni stato e grado del procedimento di merito, quando è disposta perizia sullo stato di mente dell'imputato [ 70, 220 ], i termini di custodia cautelare sono prorogati per il periodo di tempo assegnato per l'espletamento della perizia. La proroga è disposta con ordinanza dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, sentito il difensore. L' ordinanza è soggetta a ricorso per cassazione nelle forme previste dall'articolo 311 [ 301 c. 2 ]. 2. Nel corso delle indagini preliminari [ 326 s. ], il pubblico ministero può altresì chiedere la proroga dei termini di custodia cautelare che siano prossimi a scadere, quando sussistono gravi esigenze cautelari che, in rapporto ad accertamenti particolarmente complessi, rendano indispensabile il protrarsi della custodia. Il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, provvede con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310. La proroga è rinnovabile una sola volta. I termini previsti dall'articolo 303 comma 1 non possono essere comunque superati di oltre la metà [ 722 ]. Art. 306 - Provvedimenti conseguenti alla estinzione delle misure 1. Nei casi in cui la custodia cautelare perde efficacia secondo le norme del presente titolo [ 300-303, 304 c. 4, 305 c. 2, 309 c. 10 ], il giudice dispone con ordinanza l'immediata liberazione della persona sottoposta alla misura [ 97-98 disp. att. ]. 2. Nei casi di perdita di efficacia di altre misure cautelari [ 281-283, 288-290 ], il giudice adotta con ordinanza i provvedimenti necessari per la immediata cessazione delle misure medesime.<1> Art. 307 - Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini 1. Nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini [303, 306 ], il giudice, qualora permangano le ragioni che avevano giustificato la custodia cautelare [ 284, 285, 286 ], dispone le altre misure cautelari [ 281-283, 288-290 ] di cui ricorrono i presupposti<1>. 2. La custodia cautelare, ove risulti necessaria a norma dell'articolo 275, è tuttavia ripristinata: a) se l'imputato ha dolosamente trasgredito alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare disposta a norma del comma 1, sempre che, in relazione alla natura di tale trasgressione, ricorra taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274; b) contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna di primo o di secondo grado, quando ricorre l'esigenza cautelare prevista dall'articolo 274 comma 1 lettera b)<2>. 3. Con il ripristino della custodia, i termini relativi alla fase in cui il procedimento si trova decorrono nuovamente ma, ai fini del computo del termine previsto dall'articolo 303 comma 4, si tiene conto anche della custodia anteriormente subita. 4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere al fermo dell'imputato che, trasgredendo alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare disposta a norma del comma 1, si è dato alla fuga. Del fermo è data notizia senza ritardo, e comunque entro le ventiquattro ore, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo ove il fermo è stato eseguito. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul fermo di indiziato di delitto [ 384 s. ]. Con il provvedimento di convalida [ 391 c. 4 ], il giudice per le indagini preliminari, se il pubblico ministero ne fa richiesta, dispone con ordinanza, quando ne ricorrono le condizioni, la misura della custodia cautelare e trasmette gli atti al giudice competente [ 279 ]. 5. La misura disposta a norma del comma 4 cessa di avere effetto se, entro venti giorni dalla ordinanza, il giudice competente non provvede a norma del comma 2 lettera a). Art. 308 - Termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare 1. Le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare perdono efficacia quando dall'inizio della loro esecuzione [ 297 ] è decorso un periodo di tempo pari al doppio dei termini previsti dall'articolo 303. 2. Le misure interdittive perdono efficacia quando sono decorsi due mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie [ 274 c. a ], il giudice può disporne la rinnovazione anche al di là di due mesi dall'inizio dell'esecuzione, osservati i limiti previsti dal comma 1 [ 301 c. 2 ]. 3. L' estinzione delle misure non pregiudica l'esercizio dei poteri che la legge attribuisce al giudice penale o ad altre autorità nell'applicazione di pene accessorie [ 662 ;28 s. c.p. ] o di altre misure interdittive. Parte prima Libro IV Misure cautelari Titolo I Misure cautelari personali Capo VI Impugnazioni Art. 309 - Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva 1. Entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione del provvedimento 293 ], l'imputato può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, della ordinanza che dispone una misura coercitiva [ 280 s., 313 c. 3 ], salvo che si tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del pubblico ministero [ 310 ]. 2. Per l'imputato latitante [ 296 ] il termine decorre dalla data di notificazione eseguita a norma dell'articolo 165. Tuttavia, se sopravviene l'esecuzione della misura, il termine decorre da tale momento quando l'imputato prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento. 3. Il difensore dell'imputato può proporre la richiesta di riesame entro dieci giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza che dispone la misura [ 293 c. 3 ]. 3-bis. Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si computano i giorni per i quali è stato disposto il differimento del colloquio, a norma dell'articolo 104, comma 3<1> 4. La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste dagli articoli 582 e 583.<2> 5. Il presidente cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell'articolo 291, comma 1, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini<3>. 6. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame facendone dare atto a verbale prima dell'inizio della discussione. 7.Sulla richiesta di riesame decide il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza.<4>. 8. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. L' avviso della data fissata per l'udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 e, se diverso, a quello che ha richiesto l'applicazione della misura; esso è notificato, altresì, entro lo stesso termine, all'imputato ed al suo difensore. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia<4>. 8-bis. Il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura può partecipare alla udienza in luogo del pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7.<4>. 9. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale, se non deve dichiarare l'inammissibilità della richiesta [ 311 c. 2 ], annulla, riforma o conferma l'ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza. Il tribunale può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso. 10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine prescritto, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia<5>.<6> Art. 310 - Appello 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 309 comma 1, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore possono proporre appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali [ 291 ], enunciandone contestualmente i motivi. 2. Si osservano le disposizioni dell'articolo 309, commi 1, 2, 3, 4 e 7. Dell'appello è dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale l'ordinanza appellata e gli atti su cui la stessa si fonda. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia. Il tribunale decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti.<1> 3. L' esecuzione della decisione con la quale il tribunale, accogliendo l'appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare è sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva [ 588 ].<2><3> Art. 311 - Ricorso per cassazione 1.Contro le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310, il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura, l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento. Il ricorso può essere proposto anche dal pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 dell'articolo 309<1>. 2. Entro i termini previsti dall'articolo 309 commi 1, 2 e 3, l'imputato e il suo difensore possono proporre direttamente ricorso per cassazione [569 ] per violazione di legge contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame [ 309 ]. 3. Il ricorso è presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione ovvero, nel caso previsto dal comma 2, in quella del giudice che ha emesso l'ordinanza. Il giudice cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette gli atti alla corte di cassazione [ 100 disp. att. ]. 4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, i motivi devono essere enunciati contestualmente al ricorso, ma il ricorrente ha facoltà di enunciare nuovi motivi davanti alla corte di cassazione, prima dell'inizio della discussione. 5. La corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall'articolo 127. Parte prima Libro IV Misure cautelari Titolo I Misure cautelari personali Capo VII Applicazione provvisoria di misure di sicurezza Art. 312 - Condizioni di applicabilità 1. Nei casi previsti dalla legge, l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza [ 206 c.p. ] è disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, in qualunque stato e grado del procedimento, quando sussistono gravi indizi di commissione del fatto e non ricorrono le condizioni previste dall'articolo 273 comma 2 [ 658 ]<1>. Art. 313 - Procedimento 1. Il giudice provvede con ordinanza a norma dell'articolo 292, previo accertamento sulla pericolosità sociale dell'imputato [ 203 c.p. ]. Ove non sia stato possibile procedere all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini prima della pronuncia del provvedimento, si applica la disposizione dell'articolo 294. 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 299 comma 1, ai fini dell'articolo 206 comma 2 del codice penale, il giudice procede a nuovi accertamenti sulla pericolosità sociale dell'imputato nei termini indicati nell'articolo 72. 3. Ai fini delle impugnazioni, la misura prevista dall'articolo 312 è equiparata alla custodia cautelare. Si applicano le norme sulla riparazione per l'ingiusta detenzione [ 314 ss. ]. Parte prima Libro IV Misure cautelari Titolo I Misure cautelari personali Capo VIII Ripartizione per l'ingiusta detenzione Art. 314 - Presupposti e modalità della decisione 1. Chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile [ 648 ] perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un' equa riparazione per la custodia cautelare subita [ 284, 285, 286, 313 ], qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave. 2. Lo stesso diritto spetta al prosciolto per qualsiasi causa [ 529 s. ] o al condannato [ 533 s. ] che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli articoli 273 e 280. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, alle medesime condizioni, a favore delle persone nei cui confronti sia pronunciato provvedimento di archiviazione [ 408 s. ] ovvero sentenza di non luogo a procedere. 4. Il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena [ 657 ] ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo. 5. Quando con la sentenza o con il provvedimento di archiviazione è stato affermato che il fatto non è previsto dalla legge come reato per abrogazione della norma incriminatrice [ 2 c.p. ], il diritto alla riparazione è altresì escluso per quella parte di custodia cautelare sofferta prima della abrogazione medesima.<1> Art. 315 - Procedimento per la riparazione 1. La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro diciotto mesi dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è divenuta irrevocabile [ 648 ], la sentenza di non luogo a procedere è divenuta inoppugnabile [ 428 ] o il provvedimento di archiviazione è stato pronunciato [ 408 ;102 disp. att. ]<1>. 2. L' entità della riparazione non può comunque eccedere lire cento milioni. 3. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla riparazione dell'errore giudiziario [ 643 s. ]. Parte prima Libro IV Misure cautelari Titolo II Misure cautelari reali Capo I Sequestro conservativo Art. 316 - Presupposti ed effetti del provvedimento 1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria [ 660 ], delle spese di procedimento [ 535, 592, 691 ] e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato [ 188 c.p. ], il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento. 2. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato [ 185 c.p. ], la parte civile può chiedere il sequestro conservativo dei beni dell'imputato o del responsabile civile, secondo quanto previsto dal comma 1. 3. Il sequestro disposto a richiesta del pubblico ministero giova anche alla parte civile. 4. Per effetto del sequestro i crediti indicati nei commi 1 e 2 si considerano privilegiati [2745 c.c. ], rispetto a ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi<1>. Art. 317 - Forma del provvedimento. Competenza 1. Il provvedimento che dispone il sequestro conservativo a richiesta del pubblico ministero o della parte civile è emesso con ordinanza del giudice che procede. 2. Se è stata pronunciata sentenza di condanna, di proscioglimento o di non luogo a procedere, soggetta a impugnazione, il sequestro è ordinato, prima che gli atti siano trasmessi al giudice dell'impugnazione, dal giudice che ha pronunciato la sentenza e, successivamente, dal giudice che deve decidere sull'impugnazione. Dopo il provvedimento che dispone il giudizio e prima che gli atti siano trasmessi al giudice competente, provvede il giudice per le indagini preliminari. 3. Il sequestro è eseguito dall'ufficiale giudiziario con le forme prescritte dal codice di procedura civile per l'esecuzione del sequestro conservativo sui beni mobili o immobili [ 103 disp. att. ;678, 679 c.p.c. ]. 4. Gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere non è più soggetta a impugnazione [ 648 ]. La cancellazione della trascrizione del sequestro di immobili è eseguita a cura del pubblico ministero. Se il pubblico ministero non provvede, l'interessato può proporre incidente di esecuzione [ 666 ]. Art. 318 - Riesame dell'ordinanza di sequestro conservativo 1. Contro l'ordinanza di sequestro conservativo chiunque vi abbia interesse può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324 [ 229 disp. coord. ]. 2. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento 588 ]. Art. 319 - Offerta di cauzione 1. Se l'imputato o il responsabile civile offre cauzione idonea a garantire i crediti indicati nell'articolo 316, il giudice dispone con decreto che non si faccia luogo al sequestro conservativo e stabilisce le modalità con cui la cauzione deve essere prestata. 2. Se l'offerta è proposta con la richiesta di riesame [ 318 ], il giudice revoca il sequestro conservativo quando ritiene la cauzione proporzionata al valore delle cose sequestrate. 3. Il sequestro è altresì revocato dal giudice se l'imputato o il responsabile civile offre, in qualunque stato e grado del processo di merito, cauzione idonea. Art. 320 - Esecuzione sui beni sequestrati 1. Il sequestro conservativo si converte in pignoramento [ 686 c.p.c. ] quando diventa irrevocabile [ 648 ] la sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria ovvero quando diventa esecutiva [ 650 ] la sentenza che condanna l'imputato e il responsabile civile al risarcimento del danno in favore della parte civile [ 538 ]. La conversione non estingue il privilegio previsto dall'articolo 316 comma 4. 2. Salva l'azione per ottenere con le forme ordinarie il pagamento delle somme che rimangono ancora dovute, l'esecuzione forzata sui beni sequestrati ha luogo nelle forme prescritte dal codice di procedura civile [ 483 ss. c.p.c. ]. Sul prezzo ricavato dalla vendita dei beni sequestrati e sulle somme depositate a titolo di cauzione e non devolute alla cassa delle ammende, sono pagate, nell'ordine, le somme dovute alla parte civile a titolo di risarcimento del danno e di spese processuali [ 538, 541 ], le pene pecuniarie, le spese di procedimento e ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato [ 188 c. 1 c.p. ]. Parte prima Libro IV Misure cautelari Titolo II Misure cautelari reali Capo II Sequestro preventivo Art. 321 - Oggetto del sequestro preventivo 1. Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito [ 91 disp. att. ] ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari. 2. Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca [ 737, 745 c. 2 ;240 c.p. ]<1>. 3. Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell'interessato quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato, che è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione [ 322bis ]. Se vi è richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria<2>. 3bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria [ 81 disp. att. ;10 reg. esec. ], i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito [ 229 disp. coord. ]. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria<3>. 3ter. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 3bis ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate<3>. Art. 322 - Riesame del decreto di sequestro preventivo 1. Contro il decreto di sequestro emesso dal giudice l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324 [ 229 disp. coord. ]<1>. 2. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento 588 ]. Art. 322 bis<1> - Appello 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 322, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono proporre appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero [321 c. 3 ;229 disp. coord. ]. 1-bis. Sull'appello decide il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento.<2> 2. L' appello non sospende l'esecuzione del provvedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 310. Art. 323 - Perdita di efficacia del sequestro preventivo 1. Con la sentenza di proscioglimento [ 529 s. ] o di non luogo a procedere [ 425 ], ancorché soggetta a impugnazione, il giudice ordina che le cose sequestrate siano restituite a chi ne abbia diritto, quando non deve disporre la confisca a norma dell'articolo 240 del codice penale. Il provvedimento è immediatamente esecutivo. 2. Quando esistono più esemplari identici della cosa sequestrata e questa presenta interesse a fini di prova, il giudice, anche dopo la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere impugnata dal pubblico ministero, ordina che sia mantenuto il sequestro di un solo esemplare e dispone la restituzione degli altri esemplari. 3. Se è pronunciata sentenza di condanna [ 533 ], gli effetti del sequestro permangono quando è stata disposta la confisca delle cose sequestrate. 4. La restituzione non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti all'imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell'articolo 316. Parte prima Libro IV Misure cautelari Titolo II Misure cautelari reali Capo III Impugnazioni Art. 324 - Procedimento di riesame 1. La richiesta di riesame [ 257 c. 1, 318 c. 1, 322 c. 1, 355 ] è presentata, nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro. 2. La richiesta è presentata con le forme previste dall'articolo 582. Se la richiesta è proposta dall'imputato non detenuto né internato, questi, ove non abbia già dichiarato o eletto domicilio o non si sia proceduto a norma dell'articolo 161 comma 2, deve indicare il domicilio presso il quale intende ricevere l'avviso previsto dal comma 6; in mancanza, l'avviso è notificato mediante consegna al difensore. Se la richiesta è proposta da un' altra persona e questa abbia omesso di dichiarare il proprio domicilio, l'avviso è notificato mediante deposito in cancelleria<1> 3. La cancelleria dà immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame. 4. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame, facendone dare atto a verbale prima dell'inizio della discussione [ 585 c. 4 ]. 5. Sulla richiesta di riesame decide il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento, nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti. 6. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. Almeno tre giorni prima, l'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta [ 148 s. ]. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria. 7. Si applicano le disposizioni dell'articolo 309 commi 9 e 10. La revoca del provvedimento di sequestro può essere parziale e non può essere disposta nei casi indicati nell'articolo 240 comma 2 del codice penale. 8. Il giudice del riesame, nel caso di contestazione della proprietà, rinvia la decisione della controversia al giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro. Art. 325 - Ricorso per Cassazione 1. Contro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge [ 606 c. b ]<1>. 2. Entro il termine previsto dall'articolo 324 comma 1, contro il decreto di sequestro emesso dal giudice può essere proposto direttamente ricorso per cassazione [ 569 ]. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame<2>. 3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 311 commi 3 e 4. 4. Il ricorso non sospende l'esecuzione della ordinanza [ 588 ].