Cod_proc_pen_articoli 326-746 (1998) Parte seconda 
Libro quinto 
Indagini preliminari e udienza preliminare 
Titolo I 
Disposizioni generali 
Art. 326 - Finalità delle indagini preliminari 1. Il pubblico ministero [ 347 s., 358 s. ] e la polizia giudiziaria [ 55 ] svolgono, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale [ 405 ;112 Cost. ;14 reg. esec. ]. Art. 327 - Direzione delle indagini preliminari 1. Il pubblico ministero [ 51 ;109 Cost. ;238 disp. coord. ] dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria. Art. 328 (Giudice per le indagini preliminari). 1. Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico ministero, delle parti private e della persona offesa dal reato, provvede il giudice per le indagini preliminari. 1-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'art. 51 commi 3-bis e 3-quater, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. 1-ter. (Abrogato). 1-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'art. 51, comma 3-quinquies, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e le funzioni di giudice per l'udienza preliminare sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. [ 238 c. 1 disp. coord. ]<1>. Art. 329 - Obbligo del segreto 1. Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto [ 326 c.p. ] fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza [ 117, 118 ] e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari [ 405 s., 554 ;118 disp. att. ]<1>. 2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall’articolo 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero. 3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato:
a) l’obbligo del segreto per singoli atti, quando l’imputato lo consente o quando la conoscenza dell’atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone;
b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni [ 114, 115 ]. 
Parte seconda 
Libro quinto 
Indagini preliminari e udienza preliminare 
Titolo II 
Notizia di reato 
Art. 330 - Acquisizione delle notizie di reato 1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti. [ 109, 127 disp. att. ]. Art. 331 - Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio 1. Salvo quanto stabilito dall’articolo 347<1>, i pubblici ufficiali [357 c.p. ] e gli incaricati di un pubblico servizio [ 358 c.p. ] che, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio [ 336 ], devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito [ 361, 362 c.p. ]. 2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo<2> al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria<3>. 3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto. 4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l’autorità che procede [ 295 c.p.c. ] redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero [ 106 disp. att.; 221 disp. coord. ]. Art. 332 - Contenuto della denuncia 1. La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell’acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note. Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. Art. 333 - Denuncia da parte di privati 1. Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria [ 364, 384 c. 1, 709 c.p. ]<1>. 2. La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; se è presentata per iscritto, è sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale. 3. Delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall’articolo 240 [ 108 disp. att. ;5 reg. esec. ]. Art. 334 - Referto 1. Chi ha l’obbligo del referto [ 365, 384 c.p. ] deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all’ufficiale di polizia giudiziaria più vicino<1>. 2. Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell’intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare. 3. Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto. Art. 335 - Registro delle notizie di reato 1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell’apposito registro custodito presso l’ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa [ 330 ] nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito [ 109, 110 disp. att. ;2, 5 reg. esec. ]. 2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l’aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni [ 414 c. 2 ]. 3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta.<1> 3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all’attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile.<2> 
Parte seconda 
Libro quinto 
Indagini preliminari e udienza preliminare 
Titolo III 
Condizioni di procedibilità 
Art. 336 - Querela 1. La querela [ 120 s. c.p. ] è proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale [ 122 ], si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato. Art. 337 - Formalità della querela 1. La dichiarazione di querela è proposta, con le forme previste dall’articolo 333 comma 2, alle autorità alle quali può essere presentata denuncia ovvero a un agente consolare all’estero [ 107 disp. att. ]. Essa, con sottoscrizione autenticata [ 39 disp. att. ;2703 c. 2 c.c. ], può essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato. 2. Quando la dichiarazione di querela è proposta oralmente, il verbale in cui essa è ricevuta è sottoscritto dal querelante o dal procuratore speciale. 3. La dichiarazione di querela proposta dal legale rappresentante di una persona giuridica, di un ente o di una associazione deve contenere la indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza. 4. L’autorità che riceve la querela provvede all’attestazione della data [ 111 ] e del luogo della presentazione, all’identificazione della persona che la propone e alla trasmissione degli atti all’ufficio del pubblico ministero. Art. 338 - Curatore speciale per la querela 1. Nel caso previsto dall’articolo 121 del codice penale, il termine per la presentazione della querela [ 124 c.p. ] decorre dal giorno in cui è notificato al curatore speciale il provvedimento di nomina. 2. Alla nomina provvede, con decreto motivato, il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui si trova la persona offesa, su richiesta del pubblico ministero. 3. La nomina può essere promossa anche dagli enti che hanno per scopo la cura, l’educazione, la custodia o l’assistenza dei minorenni. 4. Il curatore speciale ha facoltà di costituirsi parte civile [ 76 ] nell’interesse della persona offesa. 5. Se la necessità della nomina del curatore speciale sopravviene dopo la presentazione della querela, provvede il giudice per le indagini preliminari o il giudice che procede Art. 339 - Rinuncia alla querela 1. La rinuncia espressa alla querela è fatta personalmente o a mezzo di procuratore speciale [ 122 ], con dichiarazione sottoscritta, rilasciata all’interessato o a un suo rappresentante. La dichiarazione può anche essere fatta oralmente a un ufficiale di polizia giudiziaria o a un notaio, i quali, accertata l’identità del rinunciante, redigono verbale. Questo non produce effetti se non è sottoscritto dal dichiarante. 2. La rinuncia sottoposta a termini o a condizioni non produce effetti. 3. Con la stessa dichiarazione può essere fatta rinuncia anche all’azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno [ 74 ]. Art. 340 - Remissione della querela 1. La remissione della querela [ 152 c.p. ] è fatta e accettata personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione ricevuta dall’autorità procedente o da un ufficiale di polizia giudiziaria che deve trasmetterla immediatamente alla predetta autorità. 2. La dichiarazione di remissione e quella di accettazione sono fatte con le forme previste per la rinuncia espressa alla querela [ 339 ]. 3. Il curatore speciale previsto dall’articolo 155 comma 4 del codice penale è nominato a norma dell’articolo 338. 4. Le spese del procedimento sono a carico del remittente, salvo che nell’atto di remissione sia stato convenuto che siano in tutto o in parte a carico del querelato [ 427, 542 ]. Art. 341 - Istanza di procedimento 1. L’istanza di procedimento [ 9, 10, 130 c.p. ] è proposta dalla persona offesa con le forme della querela [ 337 ]. Art. 342 - Richiesta di procedimento 1. La richiesta di procedimento [ 8 c. 1 e 2, 9 c. 2 e 3, 10, 11 c. 2, 127 s., 313 c. 4 c.p. ] è presentata al pubblico ministero con atto sottoscritto dall’autorità competente. Art. 343 - Autorizzazione a procedere 1. Qualora sia prevista l’autorizzazione a procedere [ 96 Cost. ;313 c.p. ]<1>, il pubblico ministero ne fa richiesta a norma dell’articolo 344 [111 disp. att. ]. 2. Fino a quando non sia stata concessa l’autorizzazione, è fatto divieto di disporre il fermo [ 384 ] o misure cautelari personali [ 280 ss. ] nei confronti della persona rispetto alla quale è prevista l’autorizzazione medesima nonché di sottoporla a perquisizione personale [ 249, 352 ] o domiciliare [ 251, 352 ], a ispezione personale [ 245 ], a ricognizione 213 ], a individuazione [ 361 ], a confronto [ 211 ], a intercettazione di conversazioni o di comunicazioni [ 266 ]. Si può procedere all’interrogatorio solo se l’interessato lo richiede. 3. Gli atti previsti dal comma 2 sono consentiti, anche prima della richiesta di autorizzazione, quando la persona è colta nella flagranza [382 ] di uno dei delitti indicati nell’articolo 380 commi 1 e 2. Tuttavia, se la necessità dell’autorizzazione concerne un membro del Parlamento o della Corte costituzionale, non possono essere compiuti atti diversi dall’arresto o dalle perquisizioni personali o domiciliari, ai quali può procedersi soltanto in caso di flagranza di un delitto non colposo consumato o tentato, nei casi indicati nell’articolo 380 commi 1 e 2 lettere a), b), d), i), nonché lettere c), f), g), h) se la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni<2>. 4. Gli atti compiuti in violazione di quanto stabilito nei commi 2 e 3 non possono essere utilizzati. 5. L’autorizzazione a procedere, una volta concessa, non può essere revocata. Art. 344 - Richiesta di autorizzazione a procedere 1. Il pubblico ministero chiede l’autorizzazione prima di procedere a giudizio direttissimo o di richiedere il giudizio immediato, il rinvio a giudizio o il decreto penale di condanna. Nei procedimenti di competenza del pretore, la richiesta deve essere presentata prima dell’emissione del decreto di citazione a giudizio. La richiesta deve, comunque, essere presentata entro trenta giorni dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome della persona per la quale è necessaria l’autorizzazione [ 111 disp. att. ]<1>. 2. Se la persona per la quale è necessaria l’autorizzazione è stata arrestata in flagranza [ 380 ss. ], il pubblico ministero richiede l’autorizzazione a procedere immediatamente e comunque prima dell’udienza di convalida [ 391 ]. 3. Il giudice sospende il processo e il pubblico ministero richiede senza ritardo l’autorizzazione a procedere qualora ne sia sorta la necessità dopo che si è proceduto a giudizio direttissimo ovvero dopo che sono state formulate le richieste previste dalla prima parte del comma 1. Se vi è pericolo nel ritardo, il giudice provvede all’assunzione delle prove richieste dalle parti. 4. Quando si procede nei confronti di più persone per alcune delle quali soltanto è necessaria l’autorizzazione e questa tarda ad essere concessa, si può procedere separatamente contro gli imputati per i quali l’autorizzazione non è necessaria [ 18 ]. Art. 345 - Difetto di una condizione di procedibilità. Riproponibilità dell’azione penale 1. Il provvedimento di archiviazione [ 411 ] e la sentenza di proscioglimento [ 529 ] o di non luogo a procedere [ 425 ], anche se non più soggetta a impugnazione, con i quali è stata dichiarata la mancanza della querela, della istanza, della richiesta o dell’autorizzazione a procedere, non impediscono l’esercizio dell’azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona se è in seguito proposta la querela, l’istanza, la richiesta o è concessa l’autorizzazione ovvero se è venuta meno la condizione personale che rendeva necessaria l’autorizzazione [ 649 ]. 2. La stessa disposizione si applica quando il giudice accerta la mancanza di una condizione di procedibilità diversa da quelle indicate nel comma 1. Art. 346 - Atti compiuti in mancanza di una condizione di procedibilità 1. Fermo quanto disposto dall’articolo 343, in mancanza di una condizione di procedibilità che può ancora sopravvenire, possono essere compiuti gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova [348 ] e, quando vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove previste dall’articolo 392 [ 112 disp. att. ]. 
Parte seconda 
Libro quinto 
Indagini preliminari e udienza preliminare 
Titolo IV 
Attività a iniziativa della polizia giudiziaria 
Art. 347 - Obbligo di riferire la notizia del reato 1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione [ 55, 357 ;16 disp. att. ]<1>. 2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti [ 332, 349 ]. 2bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l’assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell’atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari<2>. 3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6)<3> e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale<4>. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2. 4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l’ora in cui ha acquisito la notizia [ 335 ;221 disp. coord. ]. Art. 348 - Assicurazione delle fonti di prova 1. Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell’articolo 55 raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole<1>. 2. Al fine indicato nel comma 1, procede, fra l’altro:
a) alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato nonché alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi<2>;
b) alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti;
c) al compimento degli atti indicati negli articoli seguenti. 3. Dopo l’intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti a essa specificamente delegati a norma dell’articolo 370 e tutte le attività di indagine che, anche<3> nell’ambito delle direttive impartite, sono necessarie per accertare i reati ovvero sono richieste da elementi successivamente emersi. In tal caso assicura le nuove fonti di prova delle quali viene a conoscenza, informando prontamente il pubblico ministero. 4. La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero [ 370 ], compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera [ 359 ]. Art. 349 - Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone 1. La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. 2. Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini può procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti<1>. 3. Quando procede alla identificazione, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o a eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell’articolo 161. Osserva inoltre le disposizioni dell’articolo 66. 4. Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità [ 496 c.p. ], la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le dodici ore [ 94 c. 2 disp. att. 651 c.p. ]. 5. Dell’accompagnamento e dell’ora in cui questo è stato compiuto è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non ricorrono le condizioni previste dal comma 4, ordina il rilascio della persona accompagnata. 6. Al pubblico ministero è data altresì notizia del rilascio della persona accompagnata e dell’ora in cui esso è avvenuto [ 357 c. 2c ]. Art. 350 - Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini 1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria [ 57 ] assumono, con le modalità previste dall’articolo 64, sommarie informazioni utili per le investigazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini che non si trovi in stato di arresto [ 380 s. ] o di fermo a norma dell’articolo 384 [ 357 c. 2b ]. 1-bis. Nella flagranza del reato, ovvero nei casi di cui al comma 2 quando sussistono i presupposti e le altre condizioni ivi previsti, gli ufficiali di polizia giudiziaria, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione, procedono altresì alla perquisizione di sistemi informatici o telematici, ancorché protetti da misure di sicurezza, quando hanno fondato motivo di ritenere che in questi si trovino occultati dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato che possono essere cancellati o dispersi. 2. Prima di assumere le sommarie informazioni, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a nominare un difensore di fiducia e, in difetto, provvede a norma dell’articolo 97 comma 3. 3. Le sommarie informazioni sono assunte con la necessaria assistenza del difensore, al quale la polizia giudiziaria dà tempestivo avviso. Il difensore ha l’obbligo di presenziare al compimento dell’atto [ 161, 178 c. c ]. 4. Se il difensore non è stato reperito o non è comparso, la polizia giudiziaria richiede al pubblico ministero di provvedere a norma dell’articolo 97 comma 4. 5. Sul luogo o nell’immediatezza del fatto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza la presenza del difensore, assumere dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, anche se arrestata in flagranza o fermata a norma dell’articolo 384, notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini. 6. Delle notizie e delle indicazioni assunte senza l’assistenza del difensore sul luogo o nell’immediatezza del fatto a norma del comma 5 è vietata ogni documentazione e utilizzazione [ 191 ]. 7. La polizia giudiziaria può altresì ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ma di esse non è consentita la utilizzazione nel dibattimento, salvo quanto previsto dall’articolo 503 comma 3<1>. Art. 351 - Altre sommarie informazioni 1. La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Si applica la disposizione del secondo periodo dell’articolo 362<1>. 1bis. All’assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall’articolo 371 comma 2 lettera b), procede un ufficiale di polizia giudiziaria. La persona predetta, se priva del difensore, è avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all’atto<2>. Art. 352 - Perquisizioni<1> 1. Nella flagranza del reato [ 382 ] o nel caso di evasione [ 385 c.p. ], gli ufficiali di polizia giudiziaria [ 68 Cost .;113 disp. att. ] procedono a perquisizione personale o locale [ 103 c. 1, 356 ] quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l’evaso. 2. Quando si deve procedere alla esecuzione di un' ordinanza che dispone la custodia cautelare o di un ordine che dispone la carcerazione nei confronti di persona imputata o condannata per uno dei delitti previsti dall’articolo 380 ovvero al fermo di una persona indiziata di delitto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizione personale o locale se ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 e sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono la emissione di un tempestivo decreto di perquisizione. 3. La perquisizione domiciliare [ 225 disp. att. ] può essere eseguita anche fuori dei limiti temporali dell’articolo 251 quando il ritardo potrebbe pregiudicarne l’esito. 4. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita il verbale delle operazioni compiute. Il pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, nelle quarantotto ore successive, convalida la perquisizione. Art. 353 - Acquisizione di plichi o di corrispondenza 1. Quando vi è necessità di acquisire plichi sigillati o altrimenti chiusi, l’ufficiale di polizia giudiziaria [ 57 ] li trasmette intatti al pubblico ministero per l’eventuale sequestro [ 103 c. 6 ]. 2. Se ha fondato motivo di ritenere che i plichi contengano notizie utili alla ricerca e all’assicurazione di fonti di prova che potrebbero andare disperse a causa del ritardo, l’ufficiale di polizia giudiziaria informa col mezzo più rapido il pubblico ministero il quale può autorizzarne l’apertura immediata e l’accertamento del contenuto [ 357 c. 2e ]. 3. Se si tratta di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altri oggetti di corrispondenza, anche se in forma elettronica o se inoltrati per via telematica, per i quali è consentito il sequestro a norma dell’articolo 254, gli ufficiali di polizia giudiziaria, in caso di urgenza, ordinano a chi è preposto al servizio postale, telegrafico, telematico o di telecomunicazione di sospendere l’inoltro. Se entro quarantotto ore dall’ordine della polizia giudiziaria il pubblico ministero non dispone il sequestro, gli oggetti di corrispondenza sono inoltrati. Art. 354 - Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell’intervento del pubblico ministero. 2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l’alterazione e l’accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all’originale e la sua immodificabilità . Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti [ 253, 356 ;113 disp. att. ]<1>. 3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale [ 245, 357 c. 2 ]. Art. 355 - Convalida del sequestro e suo riesame 1. Nel caso in cui abbia proceduto a sequestro, la polizia giudiziaria enuncia nel relativo verbale [ 357 ] il motivo del provvedimento e ne consegna copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate. Il verbale è trasmesso senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove il sequestro è stato eseguito 229 disp. coord. ]. 2. Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, con decreto motivato convalida il sequestro se ne ricorrono i presupposti ovvero dispone la restituzione delle cose sequestrate [ 263 ]. Copia del decreto di convalida è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate. 3. Contro il decreto di convalida, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e qualla che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre, entro dieci giorni dalla notifica del decreto ovvero dalla diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro, richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell’articolo 324 [ 257 ]. 4. La richiesta di riesame non sospende l’esecuzione del provvedimento 588 ]<1>. Art. 356 - Assistenza del difensore Il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli articolo 352 e 354 oltre che all’immediata apertura del plico autorizzata dal pubblico ministero a norma dell’articolo 353 comma 2 [ 114 disp. att. ]. Art. 357 - Documentazione dell’attività di polizia giudiziaria 1. La polizia giudiziaria annota secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini, anche sommariamente, tutte le attività svolte, comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di prova [ 115 disp. att. ]. 2. Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attività [ 161 c. 1, 268, 383, 386 c. 3 ] redige verbale dei seguenti atti:
a) denunce, querele e istanze presentate oralmente;
b) sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini;
c) informazioni assunte a norma dell’articolo 351<1>;
d) perquisizioni e sequestri;
e) operazioni e accertamenti previsti dagli articoli 349, 353 e 354;
f) atti, che descrivono fatti e situazioni, eventualmente compiuti sino a che il pubblico ministero non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini. 3. Il verbale è redatto da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nelle forme e con le modalità previste dall’articolo 373. 4. La documentazione dell’attività di polizia giudiziaria è posta a disposizione del pubblico ministero. 5. A disposizione del pubblico ministero sono altresì poste le denunce, le istanze e le querele presentate per iscritto, i referti, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato [ 253 ]. 
Parte seconda 
Libro quinto 
Indagini preliminari e udienza preliminare 
Titolo V 
Attività del pubblico ministero 
Art. 358 - Attività di indagine del pubblico ministero 1. Il pubblico ministero [ 238 c. 1 disp. coord. ] compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell’articolo 326 e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini. Art. 359 - Consulenti tecnici del pubblico ministero 1. Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti [ 73 disp. att. ], che non possono rifiutare la loro opera [366 c.p. ]. 2. Il consulente può essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a singoli atti di indagine. Art. 360 - Accertamenti tecnici non ripetibili 1. Quando gli accertamenti previsti dall’articolo 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell’ora e del luogo fissati per il conferimento dell’incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici. 2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 364 comma 2. 3. I difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell’incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve. 4. Qualora, prima del conferimento dell’incarico, la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio [ 392 ], il pubblico ministero dispone che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano più essere utilmente compiuti. 5. Se il pubblico ministero, malgrado l’espressa riserva formulata dalla persona sottoposta alle indagini e pur non sussistendo le condizioni indicate nell’ultima parte del comma 4, ha ugualmente disposto di procedere agli accertamenti, i relativi risultati non possono essere utilizzati nel dibattimento [ 431 c. c ;116, 117 disp. att.; 240bis disp.coord .]<1>. Art. 361 - Individuazione di persone e di cose 1. Quando è necessario per la immediata prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero procede alla individuazione di persone, di cose [ 343 c. 2 ] o di quanto altro può essere oggetto di percezione sensoriale. 2. Le persone, le cose e gli altri oggetti sono presentati ovvero sottoposti in immagine a chi deve eseguire la individuazione. 3. Se ha fondata ragione di ritenere che la persona chiamata alla individuazione possa subire intimidazione o altra influenza dalla presenza di quella sottoposta a individuazione, il pubblico ministero adotta le cautele previste dall’articolo 214 comma 2. Art. 362 - Assunzione di informazioni 1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 198, 199, 200, 201, 202 e 203<1>. Art. 363 - Interrogatorio di persona imputata in un procedimento connesso 1. Le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell’articolo 12 sono interrogate dal pubblico ministero sui fatti per cui si procede nelle forme previste dall’articolo 210 commi 2, 3 e 4. 2. La disposizione del comma 1 si applica anche alle persone imputate di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall’articolo 371 comma 2 lettera b) [ 190bis, 192 c. 2 ]. Art. 364 - Nomina e assistenza del difensore 1. Il pubblico ministero, se deve procedere a interrogatorio, ovvero a ispezione [ 103 c. 3, 4 ] o confronto cui deve partecipare la persona sottoposta alle indagini [ 343 c. 2, 373 ], la invita a presentarsi a norma dell’articolo 375. 2. La persona sottoposta alle indagini priva del difensore è altresì avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. 3. Al difensore di ufficio o a quello di fiducia in precedenza nominato è dato avviso almeno ventiquattro ore prima del compimento degli atti indicati nel comma 1 e delle ispezioni a cui non deve partecipare la persona sottoposta alle indagini [ 65 disp. att. ]. 4. Il difensore ha in ogni caso diritto di assistere agli atti indicati nei commi 1 e 3, fermo quanto previsto dall’articolo 245. 5. Nei casi di assoluta urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che il ritardo possa pregiudicare la ricerca o l’assicurazione delle fonti di prova, il pubblico ministero può procedere a interrogatorio, a ispezione o a confronto anche prima del termine fissato dandone avviso al difensore senza ritardo e comunque tempestivamente. L’avviso può essere omesso quando il pubblico ministero procede a ispezione e vi è fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati. E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà del difensore d' intervenire. 6. Quando procede nei modi previsti dal comma 5, il pubblico ministero deve specificamente indicare, a pena di nullità, i motivi della deroga e le modalità dell’avviso. 7. E' vietato a coloro che intervengono agli atti di fare segni di approvazione o disapprovazione. Quando assiste al compimento degli atti, il difensore può presentare al pubblico ministero richieste, osservazioni e riserve delle quali è fatta menzione nel verbale. Art. 365 - Atti ai quali il difensore ha diritto di assistere senza avviso 1. Il pubblico ministero, quando procede al compimento di atti di perquisizione [ 247 s. ] o sequestro [ 253 ss. ], chiede alla persona sottoposta alle indagini, che sia presente, se è assistita da un difensore di fiducia [ 96 ] e, qualora ne sia priva, designa un difensore di ufficio a norma dell’articolo 97 comma 3. 2. Il difensore ha facoltà di assistere al compimento dell’atto, fermo quanto previsto dall’articolo 249. 3. Si applicano le disposizioni dell’articolo 364 comma 7. Art. 366 - Deposito degli atti cui hanno diritto di assistere i difensori 1. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni, i verbali degli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria ai quali il difensore ha diritto di assistere [ 360, 364, 365 ], sono depositati nella segreteria del pubblico ministero entro il terzo giorno successivo al compimento dell’atto, con facoltà per il difensore di esaminarli ed estrarne copia nei cinque giorni successivi [ 118 disp. att. ]. Quando non è stato dato avviso del compimento dell’atto [ 364 c. 5, 365 ], al difensore è immediatamente notificato l’avviso di deposito e il termine decorre dal ricevimento della notificazione. 2. Il pubblico ministero con decreto motivato può disporre, per gravi motivi, che il deposito degli atti indicati nel comma 1 sia ritardato senza pregiudizio di ogni altro diritto del difensore. Art. 367 - Memorie e richieste dei difensori 1. Nel corso delle indagini preliminari [ 326 s., 551 s. ], i difensori hanno facoltà di presentare memorie e richieste scritte al pubblico ministero [ 121 ]. Art. 368 - Provvedimenti del giudice sulla richiesta di sequestro 1. Quando, nel corso delle indagini preliminari [ 326 s., 551 s. ], il pubblico ministero ritiene che non si debba disporre il sequestro [ 253 s. ] richiesto dall’interessato, trasmette la richiesta con il suo parere, al giudice per le indagini preliminari. Art. 369 - Informazione di garanzia 1. Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa [ 90 s. ]<1> una informazione di garanzia 24 Cost. ] con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia [ 161 c. 2, 178 c. 2 ].<2> 2. Qualora ne ravvisi la necessità ovvero l’ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, il pubblico ministero può disporre che l’informazione di garanzia sia notificata a norma dell’articolo 151. Art. 370 - Atti diretti e atti delegati 1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati [ 247 c. 3, 253 c. 3 ], ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà, con l’assistenza necessaria del difensore<1>. 2. Quando procede a norma del comma 1, la polizia giudiziaria osserva le disposizioni degli articoli 364, 365 e 373. 3. Per singoli atti da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il pubblico ministero, qualora non ritenga di procedere personalmente, può delegare, secondo la rispettiva competenza per materia, il pubblico ministero presso il tribunale o la pretura del luogo. 4. Quando ricorrono ragioni di urgenza o altri gravi motivi, il pubblico ministero delegato a norma del comma 3 ha facoltà di procedere di propria iniziativa anche agli atti che a seguito dello svolgimento di quelli specificamente delegati appaiono necessari ai fini delle indagini. Art. 371 - Rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero 1. Gli uffici diversi del pubblico ministero che procedono a indagini collegate, si coordinano tra loro per la speditezza, economia ed efficacia delle indagini medesime [ 118bis disp. att. ]. A tali fini provvedono allo scambio di atti e di informazioni nonché alla comunicazione delle direttive rispettivamente impartite alla polizia giudiziaria. Possono altresì procedere, congiuntamente, al compimento di specifici atti. 2. Le indagini di uffici diversi del pubblico ministero si considerano collegate:
a) se i procedimenti sono connessi a norma dell’articolo 12 ovvero si tratta di reati commessi da più persone in danno reciproco le une dalle altre<1>;
b) se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un' altra circostanza [ 192 c. 4, 363 ];
c) se la prova di più reati deriva, anche in parte, dalla stessa fonte. 3. Salvo quanto disposto dall’articolo 12, il collegamento delle indagini non ha effetto sulla competenza. Art. 371 bis<1> - Attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia 1. Il procuratore nazionale antimafia esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis e in relazione ai procedimenti di prevenzione. A tal fine dispone della direzione investigativa antimafia e dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi. 2. Il procuratore nazionale antimafia esercita funzioni di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni. 3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale antimafia, in particolare: a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale antimafia; b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali antimafia, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali; c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti alla criminalità organizzata; d-e) (soppresse); f) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine; g) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento; h) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti indicati nell'art. 51 comma 3-bis quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non é stato possibile a causa della: 1) perdurante e ingiustificata inerzia nella attività di indagine; 2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'art. 371 ai fini del coordinamento delle indagini; 3) (soppresso). 4. Il procuratore nazionale antimafia provvede alla avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale antimafia all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale antimafia o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero.. Art. 372 - Avocazione delle indagini 1. Il procuratore generale presso la corte di appello [ 51 c. 2 ] dispone con decreto motivato, e assunte, quando occorre, le necessarie informazioni, l’avocazione [ 412 ] delle indagini preliminari quando:
a) in conseguenza dell’astensione [ 52 ] o della incompatibilità del magistrato designato non è possibile provvedere alla sua tempestiva sostituzione;
b) il capo dell’ufficio del pubblico ministero ha omesso di provvedere alla tempestiva sostituzione del magistrato designato per le indagini nei casi previsti dall’articolo 36 comma 1 lettere a), b), d), e) [ 53 c. 3 ].
1bis. Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì con decreto motivato l’avocazione delle indagini preliminari relative ai delitti previsti dagli articoli 270bis, 280, 285, 286, 289bis, 305, 306, 416 nei casi in cui è obbligatorio l’arresto in flagranza e 422 del codice penale quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini previste dall’articolo 371 comma 1 e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d' intesa con altri procuratori generali interessati<1>. Art. 373 - Documentazione degli atti 1. Salvo quanto disposto in relazione a specifici atti, è redatto verbale:
a) delle denunce, querele e istanze di procedimento presentate oralmente;
b) degli interrogatori e dei confronti con la persona sottoposta alle indagini;
c) delle ispezioni, delle perquisizioni e dei sequestri;
d) delle sommarie informazioni assunte a norma dell’articolo 362<1>;
d-bis) dell’interrogatorio assunto a norma dell’articolo 363<2>;
e) degli accertamenti tecnici compiuti a norma dell’articolo 360. 2. Il verbale è redatto secondo le modalità previste nel titolo III del libro II. 3. Alla documentazione delle attività di indagine preliminare, diverse da quelle previste dal comma 1, si procede soltanto mediante la redazione del verbale in forma riassuntiva ovvero, quando si tratta di atti a contenuto semplice o di limitata rilevanza, mediante le annotazioni ritenute necessarie [ 119 disp. att. ]. 4. Gli atti sono documentati nel corso del loro compimento ovvero immediatamente dopo quando ricorrono insuperabili circostanze, da indicarsi specificamente, che impediscono la documentazione contestuale. 5. L’atto contenente la notizia di reato e la documentazione relativa alle indagini sono conservati in apposito fascicolo presso l’ufficio del pubblico ministero assieme agli atti trasmessi dalla polizia giudiziaria a norma dell’articolo 357. 6. Alla redazione del verbale e delle annotazioni provvede l’ufficiale di polizia giudiziaria o l’ausiliario che assiste il pubblico ministero. Si applica la disposizione dell’articolo 142. Art. 374 - Prestazione spontanea 1. Chi ha notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini, ha facoltà di presentarsi al pubblico ministero e di rilasciare dichiarazioni. 2. Quando il fatto per cui si procede è contestato a chi si presenta spontaneamente e questi è ammesso a esporre le sue discolpe, l’atto così compiuto equivale per ogni effetto all’interrogatorio [ 343 c. 2, 373 c. 1b, 449 c. 5, 453 c. 1 ]. In tale ipotesi, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 64, 65 e 364. 3. La presentazione spontanea non pregiudica l’applicazione di misure cautelari [ 272 s. ]. Art. 375 - Invito a presentarsi 1. Il pubblico ministero invita la persona sottoposta alle indagini a presentarsi quando deve procedere ad atti che ne richiedono la presenza [360, 361, 364 ]. 2. L’invito a presentarsi contiene:
a) le generalità o le altre indicazioni personali che valgono a identificare la persona sottoposta alle indagini;
b) il giorno, l’ora e il luogo della presentazione nonché l’autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi;
c) il tipo di atto per il quale l’invito è predisposto;
d) l’avvertimento che il pubblico ministero potrà disporre a norma dell’articolo 132 l’accompagnamento coattivo in caso di mancata presentazione senza che sia stato addotto legittimo impedimento [ 376 ]. 3. Quando la persona è chiamata a rendere l’interrogatorio, l’invito contiene altresì la sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute. L’invito può inoltre contenere, ai fini di quanto previsto dall’articolo 453 comma 1, l’indicazione degli elementi e delle fonti di prova e l’avvertimento che potrà essere presentata richiesta di giudizio immediato<1>. 4. L’invito a presentarsi è notificato almeno tre giorni prima di quello fissato per la comparizione [ 172 c. 5, 174 c. 1 ], salvo che, per ragioni di urgenza, il pubblico ministero ritenga di abbreviare il termine, purché sia lasciato il tempo necessario per comparire. Art. 376 - Accompagnamento coattivo per procedere a interrogatorio o a confronto 1. Quando si tratta di procedere ad atti di interrogatorio o confronto, l’accompagnamento coattivo [ 132 ;46 disp. att. ] è disposto dal pubblico ministero su autorizzazione del giudice. Art. 377 - Citazioni di persone informate sui fatti 1. Il pubblico ministero può emettere decreto di citazione quando deve procedere ad atti che richiedono la presenza della persona offesa e delle persone in grado di riferire su circostanze utili ai fini delle indagini 362 ]. 2. Il decreto contiene:
a) le generalità della persona;
b) il giorno, l’ora e il luogo della comparizione nonché l’autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi;
c) l’avvertimento che il pubblico ministero potrà disporre a norma dell’articolo 133 l’accompagnamento coattivo in caso di mancata comparizione senza che sia stato addotto legittimo impedimento. 3. Il pubblico ministero provvede allo stesso modo per la citazione del consulente tecnico, dell’interprete e del custode delle cose sequestrate. Art. 378 - Poteri coercitivi del pubblico ministero 1. Il pubblico ministero ha, nell’esercizio delle sue funzioni, i poteri indicati nell’articolo 131. 
Parte seconda 
Libro quinto 
Indagini preliminari e udienza preliminare 
Titolo VI 
Arresto in flagranza e fermo 
Art. 379 - Determinazione della pena 1. Agli effetti delle disposizioni di questo titolo [ 230 disp. coord. ]<1>, la pena è determinata a norma dell’articolo 278. Art. 380 - Arresto obbligatorio in flagranza 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque é colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni. 2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque é colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati: a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali é stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni; b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale; c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali é stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni; d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'art. 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'art. 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'art. 600-ter, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater. 1, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'art. 600-quinquies del codice penale; d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'art. 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'art. 609-octies del codice penale; e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'art. 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, quella prevista dall'art. 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, del codice penale, salvo che, in quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, numero 4), del codice penale; e-bis) delitti di furto previsti dall'art. 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, numero 4), del codice penale; f) delitto di rapina previsto dall'art. 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'art. 629 del codice penale; g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo; i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni; l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 [della associazione di tipo mafioso prevista dall'art. 416-bis comma 2 del codice penale], delle associazioni di carattere militare previste dall'art. 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654; l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'art. 416-bis del codice penale; m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'art. 416, commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione é diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma. 3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza é eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato é posto immediatamente in libertà. Art. 381 (Arresto facoltativo in flagranza). 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque é colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. 2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque é colto in flagranza di uno dei seguenti delitti: a) peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'art. 316 del codice penale; b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio prevista dagli articoli 319, comma 4 e 321 del codice penale; c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'art. 336, comma 2 del codice penale; d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale; e) corruzione di minorenni prevista dall'art. 530 del codice penale; f) lesione personale prevista dall'art. 582 del codice penale; g) furto previsto dall'art. 624 del codice penale; h) danneggiamento aggravato a norma dell'art. 635, comma 2 del codice penale; i) truffa prevista dall'art. 640 del codice penale; l) appropriazione indebita prevista dall'art. 646 del codice penale; l-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste dagli articoli 600-ter, quarto comma, e 600-quater del codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater. 1 del medesimo codice; m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24, comma 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110 ; m-bis) fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'art. 497-bis del codice penale. m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, prevista dall'art. 495 del codice penale; m-quater) fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali, previste dall'art. 495-ter del codice penale; 3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato é posto immediatamente in libertà. 4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura é giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto. 4-bis. Non é consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle. Art. 382 - Stato di flagranza 1. E' in stato di flagranza chi viene colto nell’atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima. 2. Nel reato permanente lo stato di flagranza dura fino a quando non è cessata la permanenza<1>. Art. 383 - Facoltà di arresto da parte dei privati 1. Nei casi previsti dall’articolo 380 ogni persona è autorizzata a procedere all’arresto in flagranza [ 382 ], quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio. 2. La persona che ha eseguito l’arresto deve senza ritardo consegnare l’arrestato o le cose costituenti il corpo del reato [ 253 c. 2 ] alla polizia giudiziaria la quale redige il verbale della consegna [ 357 ] e ne rilascia copia. Art. 384 - Fermo di indiziato di delitto 1. Anche fuori dei casi di flagranza [ 382 ;230 c. 1 disp. coord. ], quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, il pubblico ministero dispone il fermo della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni [ 379 ] ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi. 2. Nei casi previsti dal comma 1 e prima che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono al fermo di propria iniziativa. 3. La polizia giudiziaria procede inoltre al fermo di propria iniziativa qualora sia successivamente individuato l’indiziato ovvero sopravvengano specifici elementi che rendano fondato il pericolo che l’indiziato sia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero [ 307 c. 4 ]<1>. Art. 385 - Divieto di arresto o di fermo in determinate circostanze 1. L’arresto [ 380 ss. ] o il fermo non è consentito quando, tenuto conto delle circostanze del fatto, appare che questo è stato compiuto nell’adempimento di un dovere [ 51 c.p. ] o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in presenza di una causa di non punibilità. [ 45 s., 85 s., 308 s., 384, 387, c. 3, 398, c. 2, 463, 599, 649 c.p. ]. Art. 386 - Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto [ 380 s. ] o il fermo [ 384 ] e hanno avuto in consegna l’arrestato, ne danno immediata notizia al pubblico ministero del luogo dove l’arresto o il fermo è stato eseguito<1>. Avvertono inoltre l’arrestato o il fermato della facoltà di nominare un difensore di fiducia [ 120 disp. att. ]. 2. Dell’avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell’articolo 97 [ 104 c. 2 ]. 3. Qualora non ricorra l’ipotesi prevista dall’articolo 389 comma 2, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l’arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al più presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall’arresto o dal fermo. Entro il medesimo termine trasmettono il relativo verbale, salvo che il pubblico ministero autorizzi una dilazione maggiore. Il verbale contiene l’eventuale nomina del difensore di fiducia, l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui l’arresto o il fermo è stato eseguito e l’enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato<2>. 4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l’arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione nella casa circondariale o mandamentale del luogo dove l’arresto o il fermo è stato eseguito [ 566 c. 2 ;94 c. 1, 97 c. 2 disp. att. ;7 reg. esec. ]<3>. 5. Il pubblico ministero può disporre che l’arrestato o il fermato sia custodito, se in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell’art. 284 ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale o mandamentale.<4> 6. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria trasmettono il verbale di fermo anche al pubblico ministero che lo ha disposto, se diverso da quello indicato nel comma 1. 7. L’arresto o il fermo diviene inefficace se non sono osservati i termini previsti dal comma 3 [ 389 c. 1 ]<5>. Art. 387 - Avviso dell’arresto o del fermo ai familiari 1. La polizia giudiziaria, con il consenso dell’arrestato [ 380 s. ] o del fermato [ 384 ], deve senza ritardo dare notizia ai familiari dell’avvenuto arresto o fermo [ 96 c. 3 ]<1>. Art. 388 - Interrogatorio dell’arrestato o del fermato 1. Il pubblico ministero può procedere all’interrogatorio dell’arrestato [ 380 s. ] o del fermato, dandone tempestivo avviso al difensore di fiducia ovvero, in mancanza, al difensore di ufficio [ 96, 97 ]. 2. Durante l’interrogatorio, osservate le forme previste dall’articolo 64, il pubblico ministero informa l’arrestato o il fermato del fatto per cui si procede e delle ragioni che hanno determinato il provvedimento comunicandogli inoltre gli elementi a suo carico e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, le fonti. Art. 389 - Casi di immediata liberazione dell’arrestato o del fermato 1. Se risulta evidente che l’arresto [ 384 ] o il fermo [ 380 ss. ] è stato eseguito per errore di persona o fuori dei casi previsti dalla legge o se la misura dell’arresto o del fermo è divenuta inefficace a norma degli articoli 386 comma 7 e 390 comma 3, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l’arrestato o il fermato sia posto immediatamente in libertà [ 121 disp. att. ]<1>. 2. La liberazione è altresì disposta prima dell’intervento del pubblico ministero dallo stesso ufficiale di polizia giudiziaria, che ne informa subito il pubblico ministero del luogo dove l’arresto o il fermo è stato eseguito [ 97 c. 3, 120 disp. att. ]. Art. 390 - Richiesta di convalida dell’arresto o del fermo 1. Entro quarantotto ore dall’arresto [ 380 s. ] o dal fermo [ 384 ] il pubblico ministero, qualora non debba ordinare la immediata liberazione dell’arrestato o del fermato [ 389 ;129 c. 3bis disp. att. ], richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo dove l’arresto o il fermo è stato eseguito [ 122 disp. att. ]<1>. 2. Il giudice fissa l’udienza di convalida al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive [ 391 c. 7 ] dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero e al difensore<2>. 3. L’arresto o il fermo diviene inefficace se il pubblico ministero non osserva le prescrizioni del comma 1. 3bis. Se non ritiene di comparire, il pubblico ministero trasmette al giudice, per l’udienza di convalida, le richieste in ordine alla libertà personale con gli elementi su cui le stesse si fondano<3>. Art. 391<1> - Udienza di convalida 1. L’udienza di convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore dell’arrestato o del fermato [179 c. 1 ;123 disp. att. ]. 2. Se il difensore di fiducia o di ufficio non è stato reperito o non è comparso, il giudice provvede a norma dell’articolo 97 comma 4. 3. Il pubblico ministero, se comparso, indica i motivi dell’arresto o del fermo e illustra le richieste in ordine alla libertà personale. Il giudice procede quindi all’interrogatorio dell’arrestato o del fermato, salvo che questi non abbia potuto o si sia rifiutato di comparire; sente in ogni caso il suo difensore. 4. Quando risulta che l’arresto o il fermo è stato legittimamente eseguito e sono stati osservati i termini previsti dagli articoli 386 comma 3 e 390 comma 1, il giudice provvede alla convalida con ordinanza. Contro l’ordinanza che decide sulla convalida, il pubblico ministero e l’arrestato o il fermato possono proporre ricorso per cassazione. 5. Se ricorrono le condizioni di applicabilità previste dall’articolo 273 e taluna delle esigenze cautelari previste dall’articolo 274, il giudice dispone l’applicazione di una misura coercitiva a norma dell’articolo 291. Quando l’arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell’articolo 381 comma 2, l’applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti previsti dall’articolo 280<2>. 6. Quando non provvede a norma del comma 5, il giudice dispone con ordinanza la immediata liberazione dell’arrestato o del fermato<3>. 7. Le ordinanze previste dai commi precedenti, se non sono pronunciate in udienza, sono comunicate o notificate a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Le ordinanze pronunciate in udienza sono comunicate al pubblico ministero e notificate all’arrestato o al fermato, se non comparsi. I termini per l’impugnazione decorrono dalla lettura del provvedimento in udienza ovvero dalla sua comunicazione o notificazione. L’arresto o il fermo cessa di avere efficacia se l’ordinanza di convalida non è pronunciata o depositata nelle quarantotto ore successive al momento in cui l’arrestato o il fermato è stato posto a disposizione del giudice [ 566 ]<4>. 
Parte seconda 
Libro quinto 
Indagini preliminari e udienza preliminare 
Titolo VII 
Incidente probatorio 
Art. 392 - Casi 1. Nel corso delle indagini preliminari [ 326 s. ] il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio [ 70 c. 3, 346, 467, 551]:
a) all’assunzione della testimonianza di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento;
b) all’assunzione di una testimonianza [ 194 ] quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso;
c) all’esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri<3>;
d) all’esame delle persone indicate nell’articolo 210<3>;
e) al confronto [ 211 ] tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b);
f) a una perizia [ 280 s. ] o a un esperimento giudiziale [ 218 ], se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile;
g) a una ricognizione [ 213 s. ], quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l’atto al dibattimento. 1bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater. 1, 600-quinquies, 601 e 602 del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.<1>* * Comma modificato dalla legge 7 /8/97 n. 267 e poi dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresì chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni<2>. Art. 393 - Richiesta 1. La richiesta è presentata entro i termini per la conclusione delle indagini preliminari [ 405 s., 553 ] e comunque in tempo sufficiente per l’assunzione della prova prima della scadenza dei medesimi termini e indica:
a) la prova da assumere, i fatti che ne costituiscono l’oggetto e le ragioni della sua rilevanza per la decisione dibattimentale;
b) le persone nei confronti delle quali si procede per i fatti oggetto della prova [ 396 ];
c) le circostanze che, a norma dell’articolo 392, rendono la prova non rinviabile al dibattimento. 2. La richiesta proposta dal pubblico ministero indica anche i difensori 96 ] delle persone interessate a norma del comma 1 lettera b), la persona offesa [ 90 ] e il suo difensore [ 101 ]. 2bis. Con la richiesta di incidente probatorio di cui all’articolo 392, comma 1-bis, il pubblico ministero deposita tutti gli atti di indagine compiuti.<1> 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si osservano a pena di inammissibilità. 4. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere la proroga del termine delle indagini preliminari ai fini dell’esecuzione dell’incidente probatorio. Il giudice provvede con decreto motivato, concedendo la proroga per il tempo indispensabile all’assunzione della prova quando risulta che la richiesta di incidente probatorio non avrebbe potuto essere formulata anteriormente. Nello stesso modo il giudice provvede se il termine per le indagini preliminari scade durante l’esecuzione dell’incidente probatorio. Del provvedimento è data in ogni caso comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello<2>. Art. 394 - Richiesta della persona offesa 1. La persona offesa [ 90, 91 ] può chiedere al pubblico ministero di promuovere un incidente probatorio. 2. Se non accoglie la richiesta, il pubblico ministero pronuncia decreto motivato e lo fa notificare alla persona offesa. Art. 395 - Presentazione e notificazione della richiesta 1. La richiesta di incidente probatorio è depositata nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari [ 328 ], unitamente a eventuali cose o documenti, ed è notificata [ 148 s. ] a cura di chi l’ha proposta, secondo i casi, al pubblico ministero e alle persone indicate nell’articolo 393 comma 1 lettera b). La prova della notificazione è depositata in cancelleria. Art. 396 - Deduzioni 1. Entro due giorni dalla notificazione della richiesta [ 400 ], il pubblico ministero ovvero la persona sottoposta alle indagini può presentare deduzioni sull’ammissibilità e sulla fondatezza della richiesta, depositare cose, produrre documenti nonché indicare altri fatti che debbano costituire oggetto della prova e altre persone interessate a norma dell’articolo 393 comma 1 lettera b). 2. Copia delle deduzioni è consegnata dalla persona sottoposta alle indagini alla segreteria del pubblico ministero, che comunica senza ritardo al giudice le indicazioni necessarie per gli avvisi [ 398 c. 3 ]. La persona sottoposta alle indagini può prendere visione ed estrarre copia delle deduzioni da altri presentate. Art. 397 - Differimento dell’incidente probatorio 1. Il pubblico ministero può chiedere che il giudice [ 328 ] disponga il differimento dell’incidente probatorio richiesto dalla persona sottoposta alle indagini quando la sua esecuzione pregiudicherebbe uno o più atti di indagine preliminare [ 326 s. ]. Il differimento non è consentito quando pregiudicherebbe l’assunzione della prova. 2. La richiesta di differimento è presentata a pena di inammissibilità nella cancelleria del giudice entro il termine previsto dall’articolo 396 comma 1 e indica:
a) l’atto o gli atti di indagine preliminare che l’incidente probatorio pregiudicherebbe e le cause del pregiudizio;
b) il termine del differimento richiesto. 3. Il giudice, se non dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio, provvede entro due giorni con ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di differimento. L’ordinanza di inammissibilità o di rigetto è immediatamente comunicata al pubblico ministero [ 153, 398 ]. 4. Nell’accogliere la richiesta di differimento il giudice fissa l’udienza per l’incidente probatorio [ 401 ] non oltre il termine strettamente necessario al compimento dell’atto o degli atti di indagine preliminare indicati nel comma 2, lettera a).
L’ordinanza è immediatamente comunicata al pubblico ministero e notificata per estratto alle persone indicate nell’articolo 393 comma 1, lettera b). La richiesta di differimento e l’ordinanza sono depositate all’udienza. Art. 398 - Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio 1. Entro due giorni dal deposito della prova della notifica e comunque dopo la scadenza del termine previsto dall’articolo 396 comma 1, il giudice pronuncia ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio. L’ordinanza di inammissibilità o di rigetto è immediatamente comunicata al pubblico ministero e notificata alle persone interessate. 2. Con l’ordinanza che accoglie la richiesta il giudice stabilisce [ 124 disp. att. ]:
a) l’oggetto della prova nei limiti della richiesta e delle deduzioni [393 c. 1, 396 c. 1 ];
b) le persone interessate all’assunzione della prova individuate sulla base della richiesta e delle deduzioni;
c) la data dell’udienza. Tra il provvedimento e la data dell’udienza non può intercorrere un termine superiore a dieci giorni. 3. Il giudice fa notificare alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa [ 90 ] e ai difensori [ 96 s. ] avviso del giorno, dell’ora e del luogo in cui si deve procedere all’incidente probatorio almeno due giorni [ 400 ] prima della data fissata con l’avvertimento che nei due giorni precedenti l’udienza possono prendere cognizione ed estrarre copia delle dichiarazioni già rese dalla persona da esaminare<1>. Nello stesso termine l’avviso è comunicato al pubblico ministero [ 153 ]<2>.* * Comma modificato dalla legge 7 /8/97 n. 267 3bis. La persona sottoposta alle indagini ed i difensori delle parti hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati ai sensi dell’art. 393, comma 2bis.<3> 4. Se si deve procedere a più incidenti probatori, essi sono assegnati alla medesima udienza, sempre che non ne derivi ritardo. 5. Quando ricorrono ragioni di urgenza e l’incidente probatorio non può essere svolto nella circoscrizione del giudice competente, quest' ultimo può delegare il giudice per le indagini preliminari del luogo dove la prova deve essere assunta. 5bis. Nel caso di indagini che riguardino ipotesi di reato previste dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater. 1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 612-bis del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minorenni, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze di tutela delle persone lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio é anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione é disposta solo se richiesta dalle parti..<3> Art. 399 - Accompagnamento coattivo della persona sottoposta alle indagini 1. Se la persona sottoposta alle indagini, la cui presenza è necessaria per compiere un atto da assumere con l’incidente probatorio, non compare senza addurre un legittimo impedimento, il giudice ne ordina l’accompagnamento coattivo [ 132 ;46 disp. att. ]. Art. 400 - Provvedimenti per i casi di urgenza 1. Quando per assicurare l’assunzione della prova è indispensabile procedere con urgenza all’incidente probatorio, il giudice dispone con decreto motivato che i termini previsti dagli articoli precedenti siano abbreviati nella misura necessaria [ 552 ]. Art. 401 - Udienza 1. L’udienza si svolge in camera di consiglio [ 127 ] con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore della persona sottoposta alle indagini [ 178 c. b, c ]. Ha altresì diritto di parteciparvi il difensore della persona offesa [ 90 s., 101 ]. 2. In caso di mancata comparizione del difensore della persona sottoposta alle indagini, il giudice designa altro difensore a norma dell’articolo 97 comma 4. 3. La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa hanno diritto di assistere all’incidente probatorio quando si deve esaminare un testimone o un' altra persona. Negli altri casi possono assistere previa autorizzazione del giudice. 4. Non è consentita la trattazione e la pronuncia di nuovi provvedimenti su questioni relative all’ammissibilità e alla fondatezza della richiesta. 5. Le prove sono assunte con le forme stabilite per il dibattimento [ 495 s. ]. Il difensore della persona offesa può chiedere al giudice di rivolgere domande alle persone sottoposte ad esame. 6. Salvo quanto previsto dall’articolo 402, è vietato estendere l’assunzione della prova a fatti riguardanti persone diverse da quelle i cui difensori partecipano all’incidente probatorio. E' in ogni caso vietato verbalizzare dichiarazioni riguardanti tali soggetti. 7. Se l’assunzione della prova non si conclude nella medesima udienza, il giudice ne dispone il rinvio al giorno successivo non festivo, salvo che lo svolgimento delle attività di prova richieda un termine maggiore. 8. Il verbale, le cose e i documenti acquisiti nell’incidente probatorio sono trasmessi al pubblico ministero. I difensori hanno diritto di prenderne visione ed estrarne copia [ 116 ]. Art. 402 - Estensione dell’incidente probatorio 1. Se il pubblico ministero o il difensore della persona sottoposta alle indagini chiede che la prova si estenda ai fatti o alle dichiarazioni previsti dall’articolo 401 comma 6, il giudice, se ne ricorrono i requisiti, dispone le necessarie notifiche a norma dell’articolo 398 comma 3 rinviando l’udienza per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre tre giorni. La richiesta non è accolta se il rinvio pregiudica l’assunzione della prova. Art. 403 - Utilizzabilità nel dibattimento delle prove assunte con
incidente probatorio 1. Nel dibattimento [ 191 ] le prove assunte con l’incidente probatorio sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione [ 470 s. ]. 1-bis. Le prove di cui al comma 1 non sono utilizzabili nei confronti dell’imputato raggiunto solo successivamente all’incidente probatorio da indizi di colpevolezza se il difensore non ha partecipato alla loro assunzione, salvo che i suddetti indizi siano emersi dopo che la ripetizione dell’atto sia divenuta impossibile<1>* * Comma aggiunto dalla legge 7 /8/97 n. 267 . Art. 404 - Efficacia dell’incidente probatorio nei confronti della parte
civile 1. La sentenza pronunciata sulla base di una prova assunta con incidente probatorio a cui il danneggiato dal reato non è stato posto in grado di partecipare [ 401 ] non produce gli effetti previsti dall’articolo 652, salvo che il danneggiato stesso ne abbia fatta accettazione anche tacita. 
Parte seconda 
Libro quinto 
Indagini preliminari e udienza preliminare 
Titolo VIII 
Chiusura delle indagini preliminari 
Art. 405 - Inizio dell’azione penale. Forme e termini 1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l’archiviazione [408 ;125 disp. att. ], esercita l’azione penale [ 50 ;112 Cost. ], formulando l’imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio [ 416 s., 554 ;231disp. coord. ]. 1-bis. Il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si é pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'articolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini.* * Comma inserito dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46 2. Il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato [ 335, 553 ]. Il termine è di un anno se si procede per taluno dei delitti indicati nell’articolo 407 comma 2, lettera a<1>. 3. Se è necessaria la querela [ 336 ], l’istanza [ 341 ] o la richiesta di procedimento [ 342 ], il termine decorre dal momento in cui queste pervengono al pubblico ministero. 4. Se è necessaria l’autorizzazione a procedere [ 343 ], il decorso del termine è sospeso dal momento della richiesta a quello in cui l’autorizzazione perviene al pubblico ministero. Art. 406<1> - Proroga del termine 1. Il pubblico ministero, prima della scadenza, può richiedere al giudice [ 328 ], per giusta causa, la proroga del termine previsto dall’articolo 405 [ 393 c. 4 ]. La richiesta contiene l’indicazione della notizia di reato e l’esposizione dei motivi che la giustificano. 2. Ulteriori proroghe possono essere richieste dal pubblico ministero nei casi di particolare complessità delle indagini ovvero di oggettiva impossibilità di concluderle entro il termine prorogato. 2bis. Ciascuna proroga può essere autorizzata dal giudice per un tempo non superiore a sei mesi. 3. La richiesta di proroga è notificata, a cura del giudice, con l’avviso della facoltà di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione, alla persona sottoposta alle indagini nonché alla persona offesa dal reato [ 90, 91 ] che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere esserne informata. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie. 4. Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori. 5. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere la proroga, il giudice, entro il termine previsto dal comma 3 secondo periodo, fissa la data dell’udienza in camera di consiglio e ne fa notificare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini nonché, nella ipotesi prevista dal comma 3, alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall’articolo 127. 5bis. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano se si procede per taluno dei delitti indicati nell’articolo 51 comma 3bis. In tali casi, il giudice provvede con ordinanza entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, dandone comunicazione al pubblico ministero. 6. Se non ritiene di respingere la richiesta di proroga, il giudice autorizza con ordinanza il pubblico ministero a proseguire le indagini. 7. Con l’ordinanza che respinge la richiesta di proroga, il giudice, se il termine per le indagini preliminari è già scaduto, fissa un termine non superiore a dieci giorni per la formulazione delle richieste del pubblico ministero a norma dell’articolo 405. 8. Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta di proroga e prima della comunicazione del provvedimento del giudice sono comunque utilizzabili, sempre che, nel caso di provvedimento negativo, non siano successivi alla data di scadenza del termine originariamente previsto per le indagini. Art. 407 - Termini di durata massima delle indagini preliminari 1Salvo quanto previsto all'art. 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi. 2. La durata massima é tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano: a) i delitti appresso indicati: 1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; 2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale; 3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso art.; 4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306, secondo comma, del codice penale; 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; 6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; 7) delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui é obbligatorio l'arresto in flagranza; 7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600, 600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1, 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'art. 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonché dei delitti previsti dall'art. 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni; b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese; c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero; d) procedimenti in cui é indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'art. 371. 3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l’azione penale o richiesto l’archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Art. 408 - Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato 1. Entro i termini previsti dagli articoli precedenti, il pubblico ministero, se la notizia di reato è infondata (125 att.), presenta al giudice (328) richiesta di archiviazione. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. 2. L’avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero alla persona offesa (90, 91) che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l’eventuale archiviazione (126 att.). 3. Nell’avviso è precisato che, nel termine di dieci giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari [ 410 ]<1>. Art. 409 - Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione 1. Fuori dei casi in cui sia stata presentata l’opposizione prevista dall’art. 410, il giudice, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Il provvedimento che dispone l'archiviazione è notificato alla persona sottoposta alle indagini se nel corso del procedimento è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare [140]. 2. Se non accoglie la richiesta, il giudice fissa la data dell’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato (90, 91). Il procedimento si svolge nelle forme previste dall’art. 127. Fino al giorno dell’udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà del difensore di estrarne copia[141]. 3. Della fissazione dell’udienza il giudice dà inoltre comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello (412). 4. A seguito dell’udienza, il giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero fissando il termine indispensabile per il compimento di esse. 5. Fuori del caso previsto dal comma 4, il giudice, quando non accoglie la richiesta di archiviazione, dispone con ordinanza che, entro dieci giorni, il pubblico ministero formuli l’imputazione. Entro due giorni dalla formulazione dell’imputazione, il giudice fissa con decreto l’udienza preliminare. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 418 e 419 (128 att.). 6. L’ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall’art. 127 comma 5. Art.410 Opposizione alla richiesta di archiviazione 1. Con l’opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa dal reato (90, 91) chiede la prosecuzione delle indagini preliminari indicando, a pena di inammissibilità, l’oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova. 2. Se l’opposizione è inammissibile e la notizia di reato è infondata, il giudice dispone l’archiviazione con decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. 3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, il giudice provvede a norma dell’art. 409 commi 2, 3, 4 e 5, ma, in caso di più persone offese, l’avviso per l’udienza è notificato al solo opponente. Art.411 Altri casi di archiviazione 1. Le disposizioni degli artt. 408, 409 e 410 si applicano anche quando risulta che manca una condizione di procedibilità (345), che il reato è estinto (150 s. c.p.) o che il fatto non è previsto dalla legge come reato. Art.412 Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell’azione penale 1. Il procuratore generale presso la corte di appello dispone con decreto motivato l’avocazione delle indagini preliminari se il pubblico ministero non esercita l’azione penale o non richiede l’archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice (127 att.). Il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dal decreto di avocazione. 2. Il procuratore generale può altresì disporre l’avocazione a seguito della comunicazione prevista dall’art. 409 comma 3. Art.413 Richiesta della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa dal reato 1. La persona sottoposta alle indagini o la persona offesa dal reato (90, 91) può chiedere al procuratore generale di disporre l’avocazione a norma dell’art. 412 comma 1. 2. Disposta l’avocazione, il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dalla richiesta proposta a norma del comma 1. Art.414 Riapertura delle indagini (codice procedura penale) 1. Dopo il provvedimento di archiviazione emesso a norma degli articoli precedenti, il giudice (328) autorizza con decreto motivato la riapertura delle indagini su richiesta del pubblico ministero motivata dalla esigenza di nuove investigazioni. 2. Quando è autorizzata la riapertura delle indagini, il pubblico ministero procede a nuova iscrizione a norma dell’art. 335. Art.415 Reato commesso da persone ignote [142] 1. Quando è ignoto l'autore del reato il pubblico ministero, entro sei mesi dalla data della registrazione della notizia di reato, presenta al giudice richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini. 2. Quando accoglie la richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini, il giudice pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Se ritiene che il reato sia da attribuire a persona già individuata ordina che il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato. 3. Si osservano, in quanto applicabili, le altre disposizioni di cui al presente titolo. 4. Nell'ipotesi di cui all'articolo 107-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, la richiesta di archiviazione ed il decreto del giudice che accoglie la richiesta sono pronunciati cumulativamente con riferimento agli elenchi trasmessi dagli organi di polizia con l'eventuale indicazione delle denunce che il pubblico ministero o il giudice intendono escludere, rispettivamente, dalla richiesta o dal decreto. Art.415-bis Avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari [143] 1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell’articolo 405, il pubblico ministero, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore avviso della conclusione delle indagini preliminari. 2. L'avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia. 3. L'avviso contiene altresì l'avvertimento che l'indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Se l'indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi. 4. Quando il pubblico ministero, a seguito delle richieste dell'indagato, dispone nuove indagini, queste devono essere compiute entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Il termine può essere prorogato dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, per una sola volta e per non più di sessanta giorni. 5. Le dichiarazioni rilasciate dall'indagato, l'interrogatorio del medesimo ed i nuovi atti di indagine del pubblico ministero, previsti dai commi 3 e 4, sono utilizzabili se compiuti entro il termine stabilito dal comma 4, ancorché sia decorso il termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice per l'esercizio dell'azione penale o per la richiesta di archiviazione.. 
Parte seconda 
Libro quinto 
Indagini preliminari e udienza preliminare 
Titolo IX 
Udienza preliminare 
Art. 416 - Presentazione della richiesta del pubblico ministero 1. La richiesta di rinvio a giudizio è depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice [ 328 ]. La richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio ai sensi dell’articolo 375, comma 3 <1>. 2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato [ 330 ], la documentazione relativa alle indagini espletate [ 373 ] e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato [ 253 ] e le cose pertinenti al reato sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove [ 259 130 disp. att. ]. Art. 417 - Requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio 1. La richiesta di rinvio a giudizio contiene:
a) le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità della persona offesa dal reato qualora ne sia possibile l’identificazione;
b) l’enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, con l’indicazione dei relativi articoli di legge;
c) l’indicazione delle fonti di prova acquisite;
d) la domanda al giudice di emissione del decreto che dispone il giudizio [ 429 ];
e) la data e la sottoscrizione. Art. 418 - Fissazione dell’udienza 1. Entro due giorni dal deposito della richiesta [ 416 ], il giudice fissa con decreto il giorno, l’ora e il luogo dell’udienza in camera di consiglio [ 127 ], provvedendo a norma dell’articolo 97 quando l’imputato è privo di difensore di fiducia. 2. Tra la data di deposito della richiesta e la data dell’udienza non può intercorrere un termine superiore a trenta giorni [ 409 c. 5 ]. Art. 419 - Atti introduttivi 1. Il giudice fa notificare all’imputato e alla persona offesa [ 90, 91 ], della quale risulti agli atti l’identità e il domicilio, l’avviso del giorno, dell’ora e del luogo dell’udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero [ 409 c. 5, 417 ]<1>. 2. L’avviso è altresì comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore dell’imputato con l’avvertimento della facoltà di prendere visione degli atti e delle cose trasmessi a norma dell’articolo 416 comma 2 e di presentare memorie e produrre documenti. 3. L’avviso comunicato al pubblico ministero contiene inoltre l’invito a trasmettere la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio [ 407c. 3 ;131 disp. att. ]. 4. Gli avvisi sono notificati e comunicati almeno dieci giorni prima della data dell’udienza. Entro lo stesso termine è notificata la citazione del responsabile civile [ 83 ] e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [ 89 ]. 5. L’imputato può rinunciare all’udienza preliminare e richiedere il giudizio immediato [ 453, 458 c. 3 ] con dichiarazione presentata in cancelleria, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, almeno tre giorni prima della data dell’udienza. L’atto di rinuncia è notificato al pubblico ministero e alla persona offesa dal reato a cura dell’imputato. 6. Nel caso previsto dal comma 5, il giudice emette decreto di giudizio immediato [ 455 ]. 7. Le disposizioni dei commi 1 e 4 sono previste a pena di nullità [ 177 s. ]. Art. 420 - Costituzione delle parti 1. L’udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell’imputato<1>. 2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità [ 419 c. 7 ]. 3. Se il difensore dell’imputato non è presente, il giudice provvede a norma dell’articolo 97 comma 4. 4. Quando l’imputato non si presenta all’udienza e ricorrono le condizioni previste dagli articoli 485 comma 1 e 486 commi 1 e 2, il giudice fissa la data della nuova udienza e dispone che ne sia dato avviso all’imputato a norma dell’articolo 419 comma 1. La data della nuova udienza è comunicata ai presenti [ 148 c. 5 ;23 c. 1 disp. att. ]<1>. 5. Il verbale dell’udienza preliminare è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell’articolo 140 comma 2<2>. Art. 421 - Discussione 1. Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti [ 420 ], il giudice dichiara aperta la discussione<1>. 2. Il pubblico ministero espone sinteticamente i risultati delle indagini preliminari e gli elementi di prova che giustificano la richiesta di rinvio a giudizio. Su richiesta di parte, il giudice dispone che l’interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499 <2>.L’imputato può chiedere di essere sottoposto all’interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65 [ 422 c. 3, 503c. 3 ]. Prendono poi la parola, nell’ordine, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell’imputato che espongono le loro difese. Il pubblico ministero e i difensori possono replicare una sola volta. 3. Il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo trasmesso a norma dell’articolo 416 comma 2 nonché gli atti e i documenti ammessi dal giudice prima dell’inizio della discussione. 4. Se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti, dichiara chiusa la discussione [ 419 c. 2, 3 ]. Art. 422 - Sommarie informazioni ai fini della decisione 1. Quando non provvede a norma dell’articolo 421 comma 4, il giudice, terminata la discussione, può indicare alle parti temi nuovi o incompleti sui quali si rende necessario acquisire ulteriori informazioni ai fini della decisione [ 424 ]. Il pubblico ministero e i difensori possono produrre documenti e chiedere l’audizione di testimoni e di consulenti tecnici o l’interrogatorio delle persone indicate nell’articolo 210. 2. Il giudice ammette le prove richieste dal pubblico ministero o dal difensore della parte civile quando ne risulti manifesta la decisività ai fini dell’accoglimento della richiesta di rinvio a giudizio. Le prove a discarico richieste dai difensori delle altre parti private sono ammesse se ne appare evidente la decisività ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere [ 425 ]. 3. In ogni caso l’imputato può chiedere di essere sottoposto all’interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65 [ 503 ]. 4. Se le persone di cui il giudice ha ammesso l’audizione o l’interrogatorio non sono presenti, il giudice, con l’ordinanza di ammissione, ne dispone la citazione e fissa la data della nuova udienza. Del provvedimento è data comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello. 5. L’udienza è fissata per una data anteriore alla scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari. Qualora il termine sia già decorso, l’udienza è fissata per una data non posteriore al sessantesimo giorno dalla scadenza. 6. La citazione delle persone di cui il giudice ha ammesso l’audizione o l’interrogatorio è notificata a cura della parte che ne ha fatto richiesta. 7. L’audizione e l’interrogatorio delle persone indicate nel comma 1 sono condotti dal giudice. Il pubblico ministero e i difensori possono porre domande, a mezzo del giudice, nell’ordine previsto dall’articolo 421 comma 2. Successivamente, il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni. Art. 423 - Modificazione dell’imputazione 1. Se nel corso dell’udienza il fatto risulta diverso da come è descritto nell’imputazione [ 417 ] ovvero emerge un reato connesso a norma dell’articolo 12 comma 1 lettera b), o una circostanza aggravante, il pubblico ministero modifica l’imputazione e la contesta all’imputato presente. Se l’imputato non è presente, la modificazione della imputazione è comunicata al difensore, che rappresenta l’imputato ai fini della contestazione [ 516, 517 ]. 2. Se risulta a carico dell’imputato un fatto nuovo non enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio, per il quale si debba procedere di ufficio, il giudice ne autorizza la contestazione se il pubblico ministero ne fa richiesta e vi è il consenso dell’imputato [ 518 ]. Art. 424 - Provvedimenti del giudice 1. Subito dopo che è stata dichiarata chiusa la discussione [ 421 c. 4, 422 c. 7 ], il giudice procede alla deliberazione pronunciando sentenza di non luogo a procedere [ 425 ] o decreto che dispone il giudizio [ 429 ]<1>. 2. Il giudice dà immediata lettura del provvedimento. La lettura equivale a notificazione per le parti presenti. 3. Il provvedimento è immediatamente depositato in cancelleria. Le parti hanno diritto di ottenerne copia. 4. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi della sentenza di non luogo a procedere, il giudice provvede non oltre il trentesimo giorno da quello della pronuncia [ 544 ]. Art. 425 - Sentenza di non luogo a procedere 1. Se sussiste una causa che estingue il reato [ 150 s. c.p. ] o per la quale l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta<1> che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non imputabile [ 85 s. c.p. ] o non punibile per qualsiasi altra causa [45 s. c.p. ] il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo [ 131bis disp. att.; 232 disp. coord. ]<2>. 2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 537. Art. 426 - Requisiti della sentenza 1. La sentenza contiene [ 546 ]:
a) l’intestazione e l’indicazione dell’autorità che l’ha pronunciata;
b) le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private;
c) l’imputazione [ 417, 423 ];
d) l’esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata;
e) il dispositivo, con l’indicazione degli articoli di legge applicati;
f) la data e la sottoscrizione del giudice. 2. In caso di impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione [442 c. 4 ]. 3. Oltre che nel caso previsto dall’articolo 125 comma 3, la sentenza è nulla [ 181 ] se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice. Art. 427 - Condanna del querelante alle spese e ai danni 1. Quando si tratta di reato per il quale si procede a querela della persona offesa [ 336 s. ;120 c.p. ], con la sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso [425 ] il giudice condanna il querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato [ 691 ]<1>. 2. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice, quando ne è fatta domanda, condanna inoltre il querelante alla rifusione delle spese sostenute dall’imputato e, se il querelante si è costituito parte civile, anche di quelle sostenute dal responsabile civile citato o intervenuto. Quando ricorrono giusti motivi, le spese possono essere compensate in tutto o in parte [542 ]. 3. Se vi è colpa grave, il giudice può condannare il querelante a risarcire i danni all’imputato e al responsabile civile che ne abbiano fatto domanda. 4. Contro il capo della sentenza di non luogo a procedere che decide sulle spese e sui danni possono proporre impugnazione, a norma dell’articolo 428, il querelante, l’imputato e il responsabile civile. 5. Se il reato è estinto per remissione della querela [ 152 s. c.p. ], si applica la disposizione dell’articolo 340 comma 4. Art. 428 - Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere 1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre ricorso per cassazione: a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale; b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso. 2. La persona offesa può proporre ricorso per cassazione nei soli casi di nullità previsti dall'articolo 419, comma 7. La persona offesa costituita parte civile può proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 606. 3. Sull'impugnazione decide la Corte di cassazione in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127.* * Articolo sostituito dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46 Art. 429 - Decreto che dispone il giudizio 1. Il decreto che dispone il giudizio contiene [ 132 disp. att. ]:
a) le generalità dell’imputato e le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private [74, 83, 89 ], con l’indicazione dei difensori [ 96 s. ];
b) l’indicazione della persona offesa dal reato qualora risulti identificata [ 90, 91 ];
c) l’enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, con l’indicazione dei relativi articoli di legge;
d) l’indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono;
e) il dispositivo, con l’indicazione del giudice competente per il giudizio;
f) l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della comparizione, con l’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia [ 487 ]<1>;
g) la data e la sottoscrizione del giudice e dell’ausiliario che l’assiste. 2. Il decreto è nullo se l’imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l’indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1 lettere c) e f). 3. Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. 4. Il decreto è notificato alla persona offesa e all’imputato che non erano presenti [ 148 c. 5 ] all’udienza preliminare almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio [ 133 disp. att. ]. Art. 430 - Attività integrativa di indagine del pubblico ministero 1. Successivamente all’emissione del decreto che dispone il giudizio, il pubblico ministero, ai fini delle proprie richieste al giudice del dibattimento, può compiere attività integrativa di indagine [ 358 s. ], fatta eccezione degli atti per i quali è prevista la partecipazione dell’imputato o del difensore di questo [ 364, 365 ]. 2. La documentazione relativa all’attività indicata nel comma 1 è immediatamente depositata nella segreteria del pubblico ministero con facoltà dei difensori di prenderne visione ed estrarne copia [ 433 c. 3, 493 ;18 reg. esec. ]. Art. 431 - Fascicolo per il dibattimento 1. A seguito del decreto che dispone il giudizio, la cancelleria forma il fascicolo per il dibattimento [ 19 reg. esec. ], nel quale, secondo le prescrizioni del giudice, sono raccolti:
a) gli atti relativi alla procedibilità dell’azione penale e all’esercizio dell’azione civile;
b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;
c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero;
d) i verbali degli atti assunti nell’incidente probatorio e di quelli assunti all’estero a seguito di rogatoria<1>;
e) il certificato generale del casellario giudiziale e gli altri documenti indicati nell’articolo 236;
f) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato [ 253 c. 2 ], qualora non debbano essere custoditi altrove [ 259 ]. Art. 432 - Trasmissione e custodia del fascicolo per il dibattimento 1. Il decreto che dispone il giudizio [ 429 ] è trasmesso senza ritardo, con il fascicolo previsto dall’articolo 431 e con l’eventuale provvedimento che abbia disposto misure cautelari in corso di esecuzione 292 ], alla cancelleria del giudice competente per il giudizio. Art. 433 - Fascicolo del pubblico ministero 1. Gli atti diversi da quelli previsti dall’articolo 431 sono trasmessi al pubblico ministero con gli atti acquisiti all’udienza preliminare [419 s. ] unitamente al verbale dell’udienza [ 19 reg. esec. ]. 2. I difensori [ 96 s. ] hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, degli atti raccolti nel fascicolo formato a norma del comma 1. 3. Nel fascicolo del pubblico ministero è altresì inserita la documentazione dell’attività prevista dall’articolo 430 quando di essa le parti si sono servite per la formulazione di richieste al giudice del dibattimento e quest' ultimo le ha accolte. 
Parte seconda 
Libro quinto 
Indagini preliminari e udienza preliminare 
Titolo X 
Revoca della sentenza di non luogo a procedere 
Art. 434 - Casi di revoca 1. Se dopo la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere [425 ] sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare il rinvio a giudizio [ 429 ], il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, dispone la revoca della sentenza. Art. 435 - Richiesta di revoca 1. Nella richiesta di revoca il pubblico ministero indica le nuove fonti di prova, specifica se queste sono già state acquisite o sono ancora da acquisire e richiede, nel primo caso, il rinvio a giudizio [ 416 ] e, nel secondo, la riapertura delle indagini. 2. Con la richiesta sono trasmessi alla cancelleria del giudice gli atti relativi alle nuove fonti di prova. 3. Il giudice, se non dichiara inammissibile la richiesta, designa un difensore all’imputato che ne sia privo [ 97 ], fissa la data dell’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all’imputato [ 60 ], al difensore e alla persona offesa [ 90, 91 ]<1>. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall’articolo 127. Art. 436 - Provvedimenti del giudice 1. Sulla richiesta di revoca il giudice provvede con ordinanza. 2. Quando revoca la sentenza di non luogo a procedere, il giudice, se il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio, fissa l’udienza preliminare [418], dandone avviso agli interessati presenti [ 148 c. 5 ] e disponendo per gli altri la notificazione; altrimenti ordina la riapertura delle indagini [ 414 c. 2 ]. 3. Con l’ordinanza di riapertura delle indagini, il giudice stabilisce per il loro compimento un termine improrogabile non superiore a sei mesi. 4. Entro la scadenza del termine, il pubblico ministero, qualora sulla base dei nuovi atti di indagine non debba chiedere l’archiviazione [ 408, 411 ], trasmette alla cancelleria del giudice la richiesta di rinvio a giudizio. Art. 437 - Ricorso per cassazione 1. Contro l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di revoca il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione [ 243 disp. trans. ]. Parte seconda 
Libro sesto 
Procedimenti speciali 
Titolo I 
Giudizio abbreviato 
Art. 438 - Presupposti del giudizio abbreviato 1. L’imputato [ 60 ] può chiedere, con il consenso del pubblico ministero, che il processo sia definito nell’udienza preliminare [ 416 s. ]. 2. La richiesta e il consenso nell’udienza sono formulati oralmente; negli altri casi sono formulati con atto scritto. 3. La volontà dell’imputato è espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale [ 122 ] e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall’articolo 583 comma 3<1>. Art. 439 - Richiesta di giudizio abbreviato 1. La richiesta è depositata in cancelleria unitamente all’atto di consenso del pubblico ministero almeno cinque giorni prima della data fissata per l’udienza [ 418 ]. 2. La richiesta e il consenso possono essere presentati anche nel corso dell’udienza preliminare fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422<1>. Art. 440 - Provvedimenti del giudice 1. Sulla richiesta il giudice [ 328 ] provvede con ordinanza, con la quale dispone il giudizio abbreviato se ritiene che il processo possa essere definito allo stato degli atti. 2. L’ordinanza di accoglimento o di rigetto è depositata in cancelleria almeno tre giorni prima della data dell’udienza. Nel caso previsto dall’articolo 439 comma 2, il giudice decide immediatamente in udienza, dando lettura dell’ordinanza. 3. In caso di rigetto, la richiesa può essere riproposta fino al termine previsto dall’articolo 439 comma 2<1>.   Art. 441 - Svolgimento del giudizio abbreviato 1. Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l’udienza preliminare, fatta eccezione di quelle degli articoli 422 e 423. 2. La costituzione di parte civile intervenuta dopo la conoscenza dell’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato [ 440 c. 2 ] equivale ad accettazione del rito abbreviato [ 652 c. 2 ]. 3. Se la parte civile non ha accettato il rito abbreviato, non si applica la disposizione dell’articolo 75 comma 3. Art. 442 - Decisione 1. Terminata la discussione [ 421 ], il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti. 2. In caso di condanna [ 533 ], la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita di un terzo. Alla pena dell’ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta<1>. 3. La sentenza è notificata all’imputato che non sia comparso [ 134 disp. att. ]. 4. Si applica la disposizione dell’articolo 426 comma 2<2>. Art. 443 - Limiti dell’appello 1. L’imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro:
a) le sentenze di proscioglimento;
b) le sentenze con le quali sono applicate sanzioni sostitutive<1>. * Comma modificato dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46 2. L’imputato non può proporre appello contro le sentenze di condanna a una pena che comunque non deve essere eseguita [ 163, 174 c.p. ] ovvero alla sola pena pecuniaria<2>. 3. Il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato [ 521 c. 1 ]. 4. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall’articolo 599. 
Parte seconda 
Libro sesto 
Procedimenti speciali 
Titolo II 
Applicazione della pena su richiesta delle parti 
Art. 444 - Applicazione della pena su richiesta 1. L’imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l’applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva<1> o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria. 2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene che la qualificazione giuridica del fatto e l’applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti sono corrette, dispone con sentenza l’applicazione della pena indicata<2>, enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; non si applica la disposizione dell’articolo 75 comma 3<3>. 3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l’efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena [ 163 c.p. ]. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta [ 563 ]<4>. Art. 445 - Effetti dell’applicazione della pena su richiesta 1. La sentenza prevista dall’articolo 444 comma 2, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento [ 535 ] né l’applicazione di pene accessorie [ 19, 20 c.p. ] e di misure di sicurezza, [ 215 c.p. ] fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall’articolo 240 comma 2, del codice penale. Anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, la sentenza non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi [ 651 ]. Salve diverse disposizioni di legge [689, n. 5 ], la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna. 2. Il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l’imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole [ 136, 137 disp. att. ]. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l’applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena. Art. 446 - Richiesta di applicazione della pena e consenso 1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dall’articolo 444 comma 1 fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado [ 492 c. 1 ]. 2. La richiesta e il consenso nell’udienza sono formulati oralmente; negli altri casi sono formulati con atto scritto. 3. La volontà dell’imputato è espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale [ 122 ] e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall’articolo 583 comma 3. 4. Il consenso sulla richiesta può essere dato fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, anche se in precedenza era stato negato. 5. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta o del consenso, dispone la comparizione dell’imputato. 6. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le ragioni [ 448 c. 1 ;248 c. 1 disp. trans. ]. Art. 447 - Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari 1. Nel corso delle indagini preliminari [ 326 s., 563 c. 2 ], il giudice, se è presentata una richiesta congiunta o una richiesta con il consenso scritto dell’altra parte, fissa, con decreto in calce alla richiesta, l’udienza per la decisione, assegnando, se necessario, un termine al richiedente per la notificazione all’altra parte. Almeno tre giorni prima dell’udienza [ 172 c. 5 ] il fascicolo del pubblico ministero [ 373 c 5 ] è depositato nella cancelleria del giudice. 2. Nell’udienza il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono. 3. Se la richiesta è presentata da una parte, il giudice fissa con decreto un termine all’altra parte per esprimere il consenso o il dissenso e dispone che la richiesta e il decreto siano notificati a cura del richiedente [ 148 s. ]. Prima della scadenza del termine non è consentita la revoca o la modifica della richiesta e in caso di consenso si procede a norma del comma 1. Art. 448 - Provvedimenti del giudice 1. Nell’udienza prevista dall’articolo 447, nell’udienza preliminare 416 s. ] o nel giudizio, il giudice, se ne ricorrono le condizioni, pronuncia immediatamente sentenza. Nello stesso modo il giudice provvede dopo la chiusura del dibattimento di primo grado [ 524 ] o nel giudizio di impugnazione [ 601 s. ], quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero e congrua la pena richiesta dall’imputato [ 135 disp. att. ]. 2. In caso di dissenso, il pubblico ministero può proporre appello [ 594 ]; negli altri casi la sentenza è inappellabile. 3. Quando la sentenza è pronunciata nel giudizio di impugnazione, il giudice decide sull’azione civile a norma dell’articolo 578. 
Parte seconda 
Libro sesto 
Procedimenti speciali 
Titolo III 
Giudizio direttissimo 
Art. 449 - (Casi e modi del giudizio direttissimo). - 1. Quando una persona é stata arrestata in flagranza di un reato, il pubblico ministero, se ritiene di dover procedere, può presentare direttamente l'imputato in stato di arresto davanti al giudice del dibattimento, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'art. 391, in quanto compatibili. 2. Se l'arresto non é convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l'imputato e il pubblico ministero vi consentono. 3. Se l'arresto é convalidato, si procede immediatamente al giudizio. 4. Il pubblico ministero, quando l'arresto in flagranza é già stato convalidato, procede al giudizio direttissimo presentando l'imputato in udienza non oltre il trentesimo giorno dall'arresto, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. 5. Il pubblico ministero procede inoltre al giudizio direttissimo, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, nei confronti della persona che nel corso dell'interrogatorio ha reso confessione. L'imputato libero é citato a comparire a una udienza non successiva al trentesimo giorno dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato. L'imputato in stato di custodia cautelare per il fatto per cui si procede é presentato all'udienza entro il medesimo termine. 6. Quando il reato per cui é richiesto il giudizio direttissimo risulta connesso con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. Se la riunione risulta indispensabile, prevale in ogni caso il rito ordinario. » - Si riporta il testo dell'art. 450 del codice di procedura penale come modificato dalla legge qui pubblicata <1>. Art. 450 - (Instaurazione del giudizio direttissimo). - 1. Quando procede a giudizio direttissimo, il pubblico ministero fa condurre direttamente all'udienza l'imputato arrestato in flagranza o in stato di custodia cautelare. 2. Se l'imputato é libero, il pubblico ministero, lo cita a comparire all'udienza per il giudizio direttissimo. Il termine per comparire non può essere inferiore a tre giorni. 3. La citazione contiene i requisiti previsti dall'art. 429, comma 1, lettere a), b), c), f), con l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonché la data e la sottoscrizione. Si applica inoltre la disposizione dell'art. 429, comma 2. 4. Il decreto, unitamente al fascicolo previsto dall'art. 431, formato dal pubblico ministero, é trasmesso alla cancelleria del giudice competente per il giudizio. 5. Al difensore é notificato senza ritardo a cura del pubblico ministero l'avviso della data fissata per il giudizio. 6. Il difensore ha facoltà di prendere visione e di estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, della documentazione relativa alle indagini espletate.. Art. 451 - Svolgimento del giudizio direttissimo 1. Nel corso del giudizio direttissimo si osservano le disposizioni degli articoli 470 e seguenti<1>. 2. La persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente da un ufficiale giudiziario o da un agente di polizia giudiziaria. 3. Il pubblico ministero, l’imputato e la parte civile possono presentare nel dibattimento testimoni senza citazione [ 468 ]. 4. Il pubblico ministero, fuori del caso previsto dall’articolo 450 comma 2, contesta l’imputazione [ 493 ] all’imputato presente. 5. Il presidente avvisa l’imputato della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato ovvero l’applicazione della pena a norma dell’articolo 444. 6. L’imputato è altresì avvisato della facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a dieci giorni. Quando l’imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso [ 477 c 2 ] fino all’udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine. Art. 452 - Trasformazione del rito 1. Se il giudizio direttissimo risulta promosso fuori dei casi previsti dall’articolo 449, il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero. 2. Se l’imputato chiede il giudizio abbreviato [ 438 ] e il pubblico ministero vi consente, il giudice, prima che sia dichiarato aperto il dibattimento, dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio osservando le disposizioni previste per l’udienza preliminare [ 416 s. ], in quanto applicabili. Quando il giudice non ritiene di poter decidere allo stato degli atti, indica alle parti temi nuovi o incompleti e provvede ad assumere gli elementi necessari ai fini della decisione, nelle forme previste dall’articolo 422. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 441 comma 2, 442 e 443<1>. 
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Libro sesto 
Procedimenti speciali 
Titolo IV 
Giudizio immediato 
Art. 453 - (Casi e modi di giudizio immediato). 1. Quando la prova appare evidente, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, il pubblico ministero chiede il giudizio immediato se la persona sottoposta alle indagini é stata interrogata sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova ovvero, a seguito di invito a presentarsi emesso con l'osservanza delle forme indicate nell'art. 375, comma 3, secondo periodo, la stessa abbia omesso di comparire, sempre che non sia stato adottato un legittimo impedimento e che non si tratti di persona irreperibile. 1-bis. Il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche fuori dai termini di cui all'art. 454, comma 1, e comunque entro centottanta giorni dall'esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini. 1-ter. La richiesta di cui al comma 1-bis é formulata dopo la definizione del procedimento di cui all'art. 309, ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame. 2. Quando il reato per cui é richiesto il giudizio immediato risulta connesso con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. Se la riunione risulta indispensabile, prevale in ogni caso il rito ordinario. 3. L'imputato può chiedere il giudizio immediato a norma dell'art. 419, comma 5 [ 259 ;139 disp. att. ]. Art. 455 - (Decisione sulla richiesta di giudizio immediato) 1. Il giudice, entro cinque giorni, emette decreto con il quale dispone il giudizio immediato ovvero rigetta la richiesta ordinando la trasmissione degli atti al pubblico ministero. 1-bis. Nei casi di cui all'art. 453, comma 1-bis, il giudice rigetta la richiesta se l'ordinanza che dispone la custodia cautelare é stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza). Art. 456 - Decreto di giudizio immediato 1. Al decreto che dispone il giudizio immediato si applicano le disposizioni dell’articolo 429 commi 1 e 2. 2. Il decreto contiene anche l’avviso che l’imputato può chiedere il giudizio abbreviato ovvero l’applicazione della pena a norma dell’articolo 444. 3. Il decreto è comunicato al pubblico ministero e notificato all’imputato e alla persona offesa almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio [ 172 c. 5, 174 ]<1>. 4. All’imputato e alla persona offesa, unitamente al decreto, è notificata la richiesta del pubblico ministero. 5. Al difensore dell’imputato è notificato avviso della data fissata per il giudizio entro il termine previsto dal comma 3 [ 65 c. 3 disp. att. ]. Art. 457 - Trasmissione degli atti 1. Decorsi i termini previsti dall’articolo 458 comma 1, il decreto che dispone il giudizio immediato [ 456 ] è trasmesso, con il fascicolo formato a norma dell’articolo 431, al giudice competente per il giudizio. 2. Gli atti non inseriti nel fascicolo previsto dal comma 1 sono restituiti al pubblico ministero. Si applica la disposizione dell’articolo 433 comma 2. Art. 458 - Richiesta di giudizio abbreviato 1. L’imputato, a pena di decadenza [ 173 ], può chiedere il giudizio abbreviato [ 438 ] depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari la richiesta, con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero, entro sette giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato [456 c. 3 ]. Il pubblico ministero ha il termine di cinque giorni dalla notificazione della richiesta per esprimere il proprio consenso<1>. 2. Se la richiesta è ammissibile e il pubblico ministero ha espresso il proprio consenso, il giudice fissa con decreto l’udienza dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all’imputato, al difensore e alla persona offesa. Al giudizio si applicano le disposizioni previste dagli articoli 441, 442 e 443 [ 139 disp. att. ]<1>. 3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il giudizio immediato è stato richiesto dall’imputato a norma dell’articolo 419 comma 5 [ 453 c. 3 ]. 
Parte seconda 
Libro sesto 
Procedimenti speciali 
Titolo V 
Procedimento per decreto  
Art. 459 - Casi di procedimento per decreto 1. Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio, il pubblico ministero<1>, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, può presentare al giudice per le indagini preliminari [328 ], entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato [ 335 ] e previa trasmissione del fascicolo [ 416 c. 2 ], richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna [ 554 c. 3, 565 ], indicando la misura della pena e l’eventuale pena accessoria [ 19, 20 c.p. ]<2>. 2. Il pubblico ministero può chiedere l’applicazione di una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale. 3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129, restituisce gli atti al pubblico ministero. 4. Il procedimento per decreto non è ammesso quando risulta la necessità di applicare una misura di sicurezza personale [ 215 c.p. ]<3>. Art. 460 - Requisiti del decreto di condanna 1. Il decreto di condanna contiene:
a) le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché, quando occorre, quelle della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;
b) l’enunciazione del fatto, delle circostanze e delle disposizioni di legge violate;
c) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, comprese le ragioni dell’eventuale diminuzione della pena al di sotto del minimo edittale [ 459 c. 2 ];<1>
d) il dispositivo;<2>
e) l’avviso che l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono proporre opposizione [ 461 ] entro quindici giorni dalla notificazione del decreto [ 462 ] e che l’imputato può chiedere mediante l’opposizione il giudizio immediato ovvero il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena a norma dell’articolo 444 [ 141 c. 3 disp. att. ];
f) l’avvertimento all’imputato e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria che, in caso di mancata opposizione, il decreto diviene esecutivo;
g) l’avviso che l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria hanno la facoltà di nominare un difensore;
h) la data e la sottoscrizione del giudice e dell’ausiliario che lo assiste. 2. Con il decreto di condanna il giudice applica la pena nella misura richiesta dal pubblico ministero indicando l’entità della eventuale diminuzione della pena stessa al di sotto del minimo edittale<3>; pone a carico del condannato le spese del procedimento [ 535 ]; ordina la confisca o la restituzione delle cose sequestrate; concede la sospensione condizionale [ 163 c.p. ] della pena e la non menzione della condanna nel certificato penale spedito a richiesta privata [ 175 c.p. ]. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale, dichiara altresì la responsabilità della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. 3. Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero ed è notificata con il precetto al condannato e, se del caso, alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. 4. Se non è possibile eseguire la notificazione per irreperibilità dell’imputato, il giudice revoca il decreto penale di condanna e restituisce gli atti al pubblico ministero. 5. Il decreto penale di condanna anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo [ 651, 654 ,23reg. esec. ]. Art. 461 - Opposizione 1. Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, possono proporre opposizione mediante dichiarazione ricevuta nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero nella cancelleria della pretura del luogo in cui si trova l’opponente [ 140 disp. att. ]. 2. La dichiarazione di opposizione deve indicare, a pena di inammissibilità, gli estremi del decreto di condanna, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso. Ove non abbia già provveduto in precedenza, nella dichiarazione l’opponente può nominare un difensore di fiducia. 3. Con l’atto di opposizione l’imputato può chiedere al giudice che ha emesso il decreto di condanna il giudizio immediato ovvero il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena a norma dell’articolo 444. 4. L’opposizione è inammissibile, oltre che nei casi indicati nel comma 2, quando è proposta fuori termine [ 462, 648 ] o da persona non legittimata. 5. Se non è proposta opposizione o se questa è dichiarata inammissibile, il giudice che ha emesso il decreto di condanna ne ordina l’esecuzione [463, 650 ]. 6. Contro l’ordinanza di inammissibilità l’opponente può proporre ricorso per cassazione [ 606, 648 ]. Art. 462 - Restituzione nel termine per proporre opposizione 1. L’imputato [ 60 ] e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [ 89 ] sono restituiti nel termine per proporre opposizione a norma dell’articolo 175. Art. 463 - Opposizione proposta soltanto da alcuni interessati 1. L’esecuzione del decreto di condanna pronunciato a carico di più persone imputate dello stesso reato rimane sospesa nei confronti di coloro che non hanno proposto opposizione fino a quando il giudizio conseguente all’opposizione proposta da altri coimputati non sia definito con pronuncia irrevocabile [ 648 ]. 2. Se l’opposizione è proposta dal solo imputato o dalla sola persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, gli effetti si estendono anche a quella fra le dette parti che non ha proposto opposizione. Art. 464 - Giudizio conseguente all’opposizione 1. Se l’opponente ha chiesto il giudizio immediato, il giudice emette decreto a norma dell’articolo 456 commi 1, 3 e 5; se l’opponente ha chiesto il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena a norma dell’articolo 444, il giudice fissa con decreto un termine entro il quale il pubblico ministero deve esprimere il consenso, disponendo che la richiesta e il decreto siano notificati al pubblico ministero [ 153 ] a cura dell’opponente. Ove il pubblico ministero non abbia espresso il consenso nel termine stabilito ovvero l’imputato non abbia formulato nell’atto di opposizione alcuna richiesta, il giudice emette decreto di giudizio immediato<1>. 2. Il giudice, se è presentata domanda di oblazione [ 162, 162bis c.p. ] contestuale all’opposizione, decide sulla domanda stessa prima di emettere i provvedimenti a norma del comma 1. 3. Nel giudizio conseguente all’opposizione il giudice revoca il decreto penale di condanna. 4. Il giudice può applicare in ogni caso una pena anche diversa e più grave di quella fissata nel decreto di condanna e revocare i benefici già concessi [ 460 c. 2, 597 ]. 5. Con la sentenza che proscioglie l’imputato perché il fatto non sussiste, non è previsto dalla legge come reato ovvero è commesso in presenza di una causa di giustificazione [ 50 s. c.p. ], il giudice revoca il decreto di condanna anche nei confronti degli imputati dello stesso reato che non hanno proposto opposizione [ 463, 587 ]. Parte seconda 
Libro settimo 
Giudizio 
Titolo I 
Atti preliminari al dibattimento 
Art. 465 - Atti del presidente del tribunale o della corte di assise 1. Il presidente del tribunale o della corte di assise, ricevuto il decreto che dispone il giudizio [ 432, 457 c. 1 ], può, con decreto, per giustificati motivi, anticipare l’udienza o differirla non più di una volta [ 143 disp. att. ]. 2. Il provvedimento è comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private, alla persona offesa e ai difensori; nel caso di anticipazione, fermi restando i termini previsti dall’articolo 429 commi 3 e 4, il provvedimento è comunicato e notificato almeno sette giorni prima della nuova udienza [ 172 c. 5, 174, 181 c. 3 ]<1>. Art. 466 - Facoltà dei difensori 1. Durante il termine per comparire, le parti e i loro difensori hanno facoltà di prendere visione, nel luogo dove si trovano, delle cose sequestrate, di esaminare in cancelleria gli atti e i documenti raccolti nel fascicolo per il dibattimento [ 431 ] e di estrarne copia. Art. 467 - Atti urgenti 1. Nei casi previsti dall’articolo 392, il presidente del tribunale o della corte di assise dispone, a richiesta di parte, l’assunzione delle prove non rinviabili, osservando le forme previste per il dibattimento. 2. Del giorno, dell’ora e del luogo stabiliti per il compimento dell’atto è dato avviso almeno ventiquattro ore prima al pubblico ministero, alla persona offesa e ai difensori. 3. I verbali degli atti compiuti sono inseriti nel fascicolo per il dibattimento. Art. 468 - Citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici 1. Le parti che intendono chiedere l’esame di testimoni, periti o consulenti tecnici devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria, almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, la lista con la indicazione delle circostanze su cui deve vertere l’esame [ 493 c. 3 ]. 2. Il presidente del tribunale o della corte di assise, quando ne sia fatta richiesta, autorizza con decreto la citazione dei testimoni, periti e consulenti tecnici indicati nelle liste, escludendo le testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. Il provvedimento non pregiudica la decisione sull’ammissibilità della prova a norma dell’articolo 495. 3. I testimoni e i consulenti tecnici indicati nelle liste possono anche essere presentati direttamente al dibattimento. 4. In relazione alle circostanze indicate nelle liste, ciascuna parte può chiedere la citazione a prova contraria di testimoni, periti e consulenti tecnici non compresi nella propria lista, ovvero presentarli al dibattimento. 4bis. La parte che intende chiedere l’acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale deve farne espressa richiesta unitamente al deposito delle liste. Se si tratta di verbali di dichiarazioni di persone delle quali la stessa o altra parte chiede la citazione, questa è autorizzata dal presidente solo dopo che in dibattimento il giudice ha ammesso l’esame a norma dell’articolo 495<1>. 5. Il presidente in ogni caso dispone di ufficio la citazione del perito nominato nell’incidente probatorio a norma dell’articolo 392 comma 2. Art. 469 - Proscioglimento prima del dibattimento 1. Salvo quanto previsto dall’articolo 129 comma 2, se l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita [ 336 s., 649 ] ovvero se il reato è estinto [ 150 s. c.p. ] e se per accertarlo non è necessario procedere al dibattimento, il giudice, in camera di consiglio 127 ], sentiti il pubblico ministero e l’imputato e se questi non si oppongono, pronuncia sentenza inappellabile [ 593 ] di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo [ 558 c. 3 ]. 
Parte seconda 
Libro settimo 
Giudizio 
Titolo II 
Dibattimento 
Capo I 
Disposizioni generali 
Art. 470 - Disciplina dell’udienza 1. La disciplina dell’udienza e la direzione del dibattimento sono esercitate dal presidente che decide senza formalità [ 125 ]; in sua assenza la disciplina dell’udienza è esercitata dal pubblico ministero. 2. Per l’esercizio delle funzioni indicate in questo capo, il presidente o il pubblico ministero si avvale, ove occorra, anche della forza pubblica [ 131, 378 ], che dà immediata esecuzione ai relativi provvedimenti. Art. 471 - Pubblicità dell’udienza 1. L’udienza è pubblica [ 146, 147 disp. att. ;21 reg. esec. ] a pena di nullità [ 181, 472 ]. 2. Non sono ammessi nell’aula di udienza coloro che non hanno compiuto gli anni diciotto, le persone che sono sottoposte a misure di prevenzione<1> e quelle che appaiono in stato di ubriachezza, di intossicazione o di squilibrio mentale. 3. Se alcuna di queste persone deve intervenire all’udienza come testimone, è fatta allontanare non appena la sua presenza non è più necessaria. 4. Non è consentita la presenza in udienza di persone armate, fatta eccezione per gli appartenenti alla forza pubblica, né di persone che portino oggetti atti a molestare. Le persone che turbano il regolare svolgimento dell’udienza sono espulse per ordine del presidente o, in sua assenza, del pubblico ministero, con divieto di assistere alle ulteriori attività processuali. 5. Per ragioni di ordine, il presidente può disporre, in casi eccezionali, che l’ammissione nell’aula di udienza sia limitata a un determinato numero di persone. 6. I provvedimenti menzionati nel presente articolo sono dati oralmente e senza formalità [ 125 ]. Art. 472 - Casi in cui si procede a porte chiuse 1. Il giudice dispone che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse [ 111 c. 4 ,147 c. 4 disp. att. ] quando la pubblicità può nuocere al buon costume ovvero, se vi è richiesta dell’autorità competente, quando la pubblicità può comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete nell’interesse dello stato. 2. Su richiesta dell’interessato, il giudice dispone che si proceda a porte chiuse all’assunzione di prove che possono causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni ovvero delle parti private in ordine a fatti che non costituiscono oggetto dell’imputazione. Quando l’interessato è assente o estraneo al processo, il giudice provvede di ufficio. 3. Il giudice dispone altresì che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene, quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che turbano il regolare svolgimento delle udienze ovvero quando è necessario salvaguardare la sicurezza di testimoni o di imputati [ 473 c. 2 ]. 3bis. Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa è minorenne. In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto.<1> 4. Il giudice può disporre che avvenga a porte chiuse l’esame dei minorenni<2>. Art. 473 - Ordine di procedere a porte chiuse 1. Nei casi previsti dall’articolo 472, il giudice, sentite le parti, dispone, con ordinanza pronunciata in pubblica udienza [ 586 c. 1,2 ], che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse. L’ordinanza è revocata con le medesime forme quando sono cessati i motivi del provvedimento. 2. Quando si è ordinato di procedere a porte chiuse, non possono per alcun motivo essere ammesse nell’aula di udienza persone diverse da quelle che hanno il diritto o il dovere di intervenire<1>. Nei casi previsti dall’articolo 472 comma 3, il giudice può consentire la presenza dei giornalisti. 3. I testimoni, i periti e i consulenti tecnici sono assunti secondo l’ordine in cui vengono chiamati e, fatta eccezione di quelli che sia necessario trattenere nell’aula di udienza, vi rimangono per il tempo strettamente necessario<2>. Art. 474 - Assistenza dell’imputato all’udienza 1. L’imputato assiste all’udienza libero nella persona, anche se detenuto, salvo che in questo caso siano necessarie cautele per prevenire il pericolo di fuga o di violenza<1>. Art. 475 - Allontanamento coattivo dell’imputato 1. L’imputato che, dopo essere stato ammonito, persiste nel comportarsi in modo da impedire il regolare svolgimento dell’udienza, è allontanato dall’aula con ordinanza del presidente. 2. L’imputato allontanato si considera presente ed è rappresentato dal difensore [ 488 c. 2, 545 c. 3, 585 c. 2b ]. 3. L’imputato allontanato può essere riammesso nell’aula di udienza, in ogni momento, anche di ufficio. Qualora l’imputato debba essere nuovamente allontanato, il giudice può disporre con la stessa ordinanza che sia espulso dall’aula, con divieto di partecipare ulteriormente al dibattimento, se non per rendere le dichiarazioni previste dagli articoli 503 e 523 comma 5<1>. Art. 476 - Reati commessi in udienza 1. Quando viene commesso un reato in udienza, il pubblico ministero procede a norma di legge, disponendo l’arresto dell’autore nei casi consentiti [ 380, 381 ]. 2. Non è consentito l’arresto del testimone in udienza per reati concernenti il contenuto della deposizione [ 207 ]. Art. 477 - Durata e prosecuzione del dibattimento 1. Quando non è assolutamente possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza<1>, il presidente dispone che esso venga proseguito nel giorno seguente non festivo. 2. Il giudice può sospendere il dibattimento soltanto per ragioni di assoluta necessità e per un termine massimo che, computate tutte le dilazioni, non oltrepassi i dieci giorni [ 479, 508, 509, 519, 520 ], esclusi i festivi. 3. Il presidente dà oralmente gli avvisi opportuni e l’ausiliario ne fa menzione nel verbale. Gli avvisi sostituiscono le citazioni e le notificazioni per coloro che sono comparsi o debbono considerarsi presenti [ 475 c. 2, 488 c. 2,3, 502 c. 1 ]. Art. 478 - Questioni incidentali 1. Sulle questioni incidentali proposte dalle parti nel corso del dibattimento il giudice decide immediatamente con ordinanza [ 586 c. 1,2 ], previa discussione nei modi previsti dall’articolo 491. Art. 479 - Questioni civili o amministrative 1. Fermo quanto previsto dall’articolo 3, qualora la decisione sull’esistenza del reato dipenda dalla risoluzione di una controversia civile o amministrativa di particolare complessità, per la quale sia già in corso un procedimento presso il giudice competente, il giudice penale, se la legge non pone limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa, può disporre la sospensione del dibattimento [ 18 c. 1b, 477 c. 2 ], fino a che la questione non sia stata decisa con sentenza passata in giudicato [ 324 c.p.c. ]. 2. La sospensione è disposta con ordinanza, contro la quale può essere proposto ricorso per cassazione [ 606 ]. Il ricorso non ha effetto sospensivo [ 588 ]. 3. Qualora il giudizio civile o amministrativo non si sia concluso nel termine di un anno, il giudice, anche di ufficio, può revocare l’ordinanza di sospensione. Art. 480 - Verbale di udienza 1. L’ausiliario [ 126 ] che assiste il giudice redige il verbale di udienza, nel quale sono indicati:
a) il luogo, la data, l’ora di apertura e di chiusura dell’udienza;
b) i nomi e i cognomi dei giudici;
c) il nome e il cognome del rappresentante del pubblico ministero, le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altri parti e dei loro rappresentanti, i nomi e i cognomi dei difensori [ 96 ss. ]. 2. Il verbale di udienza è inserito nel fascicolo per il dibattimento [431 ]. Art. 481 - Contenuto del verbale 1. Il verbale descrive le attività svolte in udienza e riporta sinteticamente le richieste e le conclusioni del pubblico ministero e dei difensori [ 136, 494 c. 2, 510 ]. 2. I provvedimenti dati oralmente dal presidente sono riprodotti in modo integrale. I provvedimenti del giudice pubblicati in udienza mediante lettura sono allegati al verbale. Art. 482 - Diritto delle parti in ordine alla documentazione 1. Le parti hanno diritto di fare inserire nel verbale, entro i limiti strettamente necessari, ogni dichiarazione a cui abbiano interesse, purché non contraria alla legge. Le memorie scritte [ 121 ] presentate dalle parti a sostegno delle proprie richieste e conclusioni sono allegate al verbale. 2. Il presidente può disporre, anche di ufficio, che l’ausiliario dia lettura di singole parti del verbale al fine di verificarne la fedeltà e la completezza. Sulla domanda di rettificazione o di cancellazione nonché sulle questioni relative a quanto previsto dal comma 1, il presidente decide con ordinanza [ 586 c. 1,2 ]. Art. 483 - Sottoscrizione e trascrizione del verbale 1. Subito dopo la conclusione dell’udienza o la chiusura del dibattimento [ 524 ], il verbale [ 135 ], sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, è presentato al presidente per l’apposizione del visto. 2. Salvo quanto previsto dall’articolo 528, i nastri impressi con i caratteri della stenotipia sono trascritti in caratteri comuni non oltre tre giorni dalla loro formazione. 3. I verbali e le trascrizioni sono acclusi al fascicolo per il dibattimento [ 431 ]. 
Parte seconda 
Libro settimo 
Giudizio 
Titolo II 
Dibattimento 
Capo II 
Atti introduttivi 
Art. 484 - Costituzione delle parti 1. Prima di dare inizio al dibattimento [ 492 ], il presidente controlla la regolare costituzione delle parti. 2. Qualora il difensore dell’imputato non sia presente, il presidente designa come sostituto altro difensore a norma dell’articolo 97 comma 4. Art. 485 - Rinnovazione della citazione 1. Il giudice dispone, anche di ufficio, che sia rinnovata la citazione a giudizio [ 429 ] quando è provato o appare probabile che l’imputato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, sempre che il fatto non sia dovuto a sua colpa e fuori dei casi di notificazione mediante consegna al difensore a norma degli articoli 159, 161 comma 4 e 169 [ 18 c. c ;143 disp. att. ]. 2. La probabilità che l’imputato non abbia avuto conoscenza della citazione è liberamente valutata dal giudice. Tale valutazione non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione. Art. 486 - Impedimento a comparire dell’imputato o del difensore 1. Quando l’imputato, anche se detenuto, non si presenta alla prima udienza e risulta che l’assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice con ordinanza, anche di ufficio, sospende o rinvia il dibattimento, fissa la data della nuova udienza e dispone che sia rinnovata la citazione a giudizio [ 487 c. 4 ]. 2. Nello stesso modo il giudice provvede quando appare probabile che l’assenza dell’imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. La probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione [ 18 c. c, 487 c. 1 ]. 3. Quando l’imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice sospende o rinvia anche di ufficio il dibattimento, fissa con ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione all’imputato. 4. In ogni caso la lettura dell’ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti [ 148 c. 5, 475, 488 ]. 5. Il giudice provvede a norma del comma 3 anche nel caso di assenza del difensore, quando risulta che la stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento purché prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se l’imputato è assistito da due difensori e l’impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l’imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito [ 488 ;23 c. 1 disp. att. ]. Art. 487 - Contumacia dell’imputato 1. Se l’imputato, libero o detenuto, non compare all’udienza e non ricorrono le condizioni indicate negli articoli 485 e 486 commi 1 e 2, il giudice, sentite le parti, ne dichiara la contumacia [ 586 c. 1e2 ], salvo che risulti la nullità dell’atto di citazione [ 429 c. 2, 555 c. 2 ] o della sua notificazione<1>. In tal caso il giudice pronuncia ordinanza con la quale rinvia il dibattimento e dispone la rinnovazione degli atti nulli [ 18 c. 1c]. 2. L’imputato, quando si procede in sua contumacia, è rappresentato nel dibattimento dal difensore. 3. Se l’imputato compare prima della decisione [ 525 s. ], il giudice revoca l’ordinanza che ha dichiarato la contumacia. In tal caso l’imputato può rendere le dichiarazioni previste dall’articolo 494 e, se la comparizione avviene prima dell’inizio della discussione finale [ 523 ], può chiedere di essere sottoposto all’esame a norma dell’articolo 503. In ogni caso il dibattimento non può essere sospeso [ 477 c. 2 ] o rinviato a causa della comparizione tardiva. 4. L’ordinanza dichiarativa della contumacia è nulla se al momento della pronuncia vi è la prova che l’assenza dell’imputato è dovuta a mancata conoscenza della citazione a norma dell’articolo 485 comma 1, ovvero ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento. 5. Se la prova indicata nel comma 4 perviene dopo la pronuncia dell’ordinanza prevista dal comma 1, ma prima della decisione, il giudice revoca l’ordinanza medesima e, se l’imputato non è comparso, sospende o rinvia anche di ufficio il dibattimento. Restano comunque validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l’imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l’assunzione o la rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini della decisione [ 603 c. 4 ]. 6. Quando si procede a carico di più imputati, si applicano le disposizioni dell’articolo 18 comma 1 lettere c) e d). Art. 488 - Assenza e allontanamento volontario dell’imputato 1. Le disposizioni degli articoli 486 e 487 non si applicano quando l’imputato, anche se impedito, chiede o consente che il dibattimento avvenga in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi. L’imputato in tali casi è rappresentato dal difensore. 2. L’imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall’aula di udienza è considerato presente ed è rappresentato dal difensore [ 477 c. 3, 486 c. 4, 545 c. 3, 585 c. 2b ]. 3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche quando l’imputato detenuto evade in qualsiasi momento del dibattimento ovvero durante gli intervalli di esso. Art. 489 - Dichiarazioni del contumace 1. L’imputato già contumace [ 487 ] che prova di non avere avuto conoscenza del procedimento a suo carico, può chiedere di rendere le dichiarazioni previste dall’articolo 494. Nel corso del giudizio di cassazione [ 610 ss. ] le dichiarazioni sono rese al giudice per le indagini preliminari presso la pretura del luogo in cui l’imputato si trova. 2. L’imputato nella richiesta prevista dal comma 1 può nominare un difensore al quale deve essere dato tempestivo avviso del giorno e del luogo fissato per l’audizione; in mancanza, il giudice designa un difensore di ufficio. Se l’imputato si trova in stato di custodia cautelare, le dichiarazioni devono essere assunte entro un termine non superiore a quindici giorni da quello in cui è pervenuta la richiesta. 3. La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti del condannato nel corso del giudizio di revisione [ 636 ] o nella fase della esecuzione [ 666 ]. In tal caso le dichiarazioni sono assunte nelle forme previste dal comma 2 dal magistrato di sorveglianza del luogo in cui il condannato si trova [ 677 ]. 4. Il verbale delle dichiarazioni rese dall’imputato o dal condannato è trasmesso senza ritardo alla corte di cassazione o alla corte di appello davanti alla quale pende il giudizio di revisione. Se le dichiarazioni sono state rese dal condannato e non pende giudizio di revisione, il relativo verbale è trasmesso al magistrato di sorveglianza competente a norma dell’articolo 677. Art. 490 - Accompagnamento coattivo dell’imputato assente o contumace 1. Il giudice, a norma dell’articolo 132, può disporre l’accompagnamento coattivo dell’imputato assente [ 488 ] o contumace [ 487 ], quando la sua presenza è necessaria per l’assunzione di una prova diversa dall’esame<1>. Art. 491 - Questioni preliminari 1. Le questioni concernenti la competenza per territorio o per connessione [ 21 c. 2,3, 23 ], le nullità indicate nell’articolo 181 commi 2 e 3, la costituzione di parte civile [ 80 ], la citazione o l’intervento del responsabile civile [ 83 s. ] e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [ 89 ] e l’intervento degli enti e delle associazioni previsti dall’articolo 91 sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l’accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente. 2. La disposizione del comma 1 si applica anche alle questioni concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento [ 431 ] e la riunione o la separazione dei giudizi [ 17, 18 ], salvo che la possibilità di proporle sorga soltanto nel corso del dibattimento. 3. Le questioni preliminari sono discusse dal pubblico ministero e da un difensore [ 96 ss. ] per ogni parte privata [ 60, 76, 83, 89 ]. La discussione deve essere contenuta nei limiti di tempo strettamente necessari alla illustrazione delle questioni. Non sono ammesse repliche. 4. Il giudice provvede in merito agli atti che devono essere acquisiti al fascicolo per il dibattimento ovvero eliminati da esso [ 148 disp. att. ]. 5. Sulle questioni preliminari il giudice decide con ordinanza [ 586 c. 1e2 ]. Art. 492 - Dichiarazione di apertura del dibattimento 1. Compiute le attività indicate negli articoli 484 e seguenti, il presidente dichiara aperto il dibattimento. 2. L’ausiliario che assiste il giudice dà lettura dell’imputazione [429, 555 ]. Art. 493 - Esposizione introduttiva e richieste di prova 1. Il pubblico ministero espone concisamente i fatti oggetto dell’imputazione e indica le prove di cui chiede l’ammissione [ 358 ]. 2. Successivamente, nell’ordine [ 38 disp. att. ], i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [ 100 ] e dell’imputato [ 96, 97 ] indicano i fatti che intendono provare e chiedono l’ammissione delle prove. 3. E' ammessa l’acquisizione di prove [ 190 ] non indicate nella lista prevista dall’articolo 468 quando la parte che le richiede dimostra di non averle potute indicare tempestivamente. 4. Il presidente regola l’esposizione introduttiva e impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione. Art. 494 - Dichiarazioni spontanee dell’imputato 1. Esaurita l’esposizione introduttiva, il presidente informa l’imputato che egli ha facoltà di rendere in ogni stato del dibattimento le dichiarazioni che ritiene opportune [ 487 c. 3, 489, 523 c. 5 ], purché esse si riferiscano all’oggetto dell’imputazione e non intralcino l’istruzione dibattimentale. Se nel corso delle dichiarazioni l’imputato non si attiene all’oggetto dell’imputazione, il presidente lo ammonisce e, se l’imputato persiste, gli toglie la parola. 2. L’ausiliario riproduce integralmente le dichiarazioni rese a norma del comma 1, salvo che il giudice disponga che il verbale sia redatto in forma riassuntiva. Art. 495 - Provvedimenti del giudice in ordine alla prova 1. Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza all’ammissione delle prove a norma degli articoli 190, comma 1, e 190bis [ 468 c. 2, 515 ]<1>. Quando è stata ammessa l’acquisizione di verbali di prove di altri procedimenti, il giudice provvede in ordine alla richiesta di nuova assunzione della stessa prova solo dopo l’acquisizione della documentazione relativa alla prova dell’altro procedimento<2>. 2. L’imputato ha diritto all’ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico; lo stesso diritto spetta al pubblico ministero in ordine alle prove a carico dell’imputato sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico [ 606 c. d ]. 3. Prima che il giudice provveda sulla domanda, le parti hanno facoltà di esaminare i documenti di cui è chiesta l’ammissione. 4. Nel corso dell’istruzione dibattimentale, il giudice decide con ordinanza sulle eccezioni proposte dalle parti in ordine alla ammissibilità delle prove. Il giudice, sentite le parti, può revocare con ordinanza l’ammissione di prove che risultano superflue o ammettere prove già escluse [ 509]. 
Parte seconda 
Libro settimo 
Giudizio 
Titolo II 
Dibattimento 
Capo III 
Istruzione dibattimentale 
Art. 496 - Ordine nell’assunzione delle prove 1. L’istruzione dibattimentale inizia con l’assunzione delle prove richieste dal pubblico ministero e prosegue con l’assunzione di quelle richieste da altre parti, nell’ordine previsto dall’articolo 493 comma 2. 2. Le parti possono concordare un diverso ordine di assunzione delle prove<1>. Art. 497 - Atti preliminari all’esame dei testimoni 1. I testimoni [ 194 s. ] sono esaminati l’uno dopo l’altro nell’ordine prescelto dalle parti che li hanno indicati [ 145 ,149 disp. att. ]. 2. Prima che l’esame abbia inizio, il presidente avverte il testimone dell’obbligo di dire la verità. Salvo che si tratti di persona minore degli anni quattordici, il presidente avverte altresì il testimone delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti [ 207 ;372 c.p. ] e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: «Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza». Lo invita quindi a fornire le proprie generalità. 3. L’osservanza delle disposizioni del comma 2 è prescritta a pena di nullità [ 181 ]. Art. 498 - Esame diretto e controesame dei testimoni 1. Le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che ha chiesto l’esame del testimone [ 151 c. 2 disp. att. ]. 2. Successivamente altre domande possono essere rivolte dalle parti che non hanno chiesto l’esame, secondo l’ordine indicato nell’articolo 496. 3. Chi ha chiesto l’esame può proporre nuove domande [ 505, 506 c. 2 ]. 4. L’esame testimoniale del minorenne [ 472 c. 4 ] è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti<1>. Nell’esame il presidente può avvalersi dell’ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l’esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. L’ordinanza può essere revocata nel corso dell’esame<2>. 4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalità di cui all'articolo 398, comma 5-bis. 4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 612-bis del codice penale, l'esame del minore vittima del reato ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico Art. 499 - Regole per l’esame testimoniale 1. L’esame testimoniale si svolge mediante domande su fatti specifici [194 c. 3 ]. 2. Nel corso dell’esame sono vietate le domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte. 3. Nell’esame condotto dalla parte che ha chiesto la citazione del testimone e da quella che ha un interesse comune sono vietate le domande che tendono a suggerire le risposte. 4. Il presidente cura che l’esame del testimone sia condotto senza ledere il rispetto della persona. 5. Il testimone può essere autorizzato dal presidente a consultare, in aiuto della memoria, documenti da lui redatti [ 514 c. 2, 136 c. 2 ]. 6. Durante l’esame, il presidente, anche di ufficio, interviene per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell’esame e la correttezza delle contestazioni<1>. Art. 500<1> - Contestazioni nell’esame testimoniale 1. Fermi i divieti di lettura [ 514 ] e di allegazione, le parti, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero [ 433 ]. 2. Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti e sulle circostanze da contestare il testimone abbia già deposto. 2bis. Le parti possono procedere alla contestazione anche quando il teste rifiuta o comunque omette, in tutto o in parte, di rispondere sulle circostanze riferite nelle precedenti dichiarazioni. 3. Le dichiarazioni utilizzate per la contestazione possono essere valutate dal giudice e per stabilire la credibilità della persona esaminata. 4. Quando, a seguito della contestazione, sussiste difformità rispetto al contenuto della deposizione, le dichiarazioni utilizzate per la contestazione sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento e sono valutate come prova dei fatti in esse affermati se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità. 5. Le dichiarazioni acquisite a norma del comma 4 sono valutate come prova dei fatti in esse affermati quando, anche per le modalità della deposizione o per altre circostanze emerse dal dibattimento, risulta che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga o deponga il falso ovvero risultano altre situazioni che hanno compromesso la genuinità dell’esame. 6. Le dichiarazioni assunte dal giudice a norma dell’articolo 422 costituiscono prova dei fatti in esse affermati, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal presente articolo. Art. 501 - Esame dei periti e dei consulenti tecnici 1. Per l’esame dei periti e dei consulenti tecnici [ 220 s. ] si osservano le disposizioni sull’esame dei testimoni [ 497 s. ], in quanto applicabili. 2. Il perito e il consulente tecnico hanno in ogni caso facoltà di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni, che possono essere acquisite anche di ufficio [ 136 c. 2 ]. Art. 502 - Esame a domicilio di testimoni, periti e consulenti tecnici 1. In caso di assoluta impossibilità di un testimone, di un perito o di un consulente tecnico a comparire per legittimo impedimento [ 145 disp. att. ], il giudice, a richiesta di parte, può disporne l’esame nel luogo in cui si trova, dando comunicazione, a norma dell’articolo 477 comma 3, del giorno, dell’ora e del luogo dell’esame. 2. L’esame si svolge con le forme previste dagli articoli precedenti, esclusa la presenza del pubblico. L’imputato [ 60 ] e le altre parti private [ 76, 83, 89 ] sono rappresentati dai rispettivi difensori [ 96,97, 100 ]. Il giudice, quando ne è fatta richiesta, ammette l’intervento personale dell’imputato interessato all’esame. Art. 503 - Esame delle parti private 1. Il presidente dispone l’esame delle parti [ 208 ] che ne abbiano fatto richiesta o che vi abbiano consentito, secondo il seguente ordine: parte civile [ 76 s. ], responsabile civile [ 83 s. ], persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [ 89 ] e imputato [ 60 ;150 disp. att. ]<1>. 2. L’esame si svolge nei modi previsti dagli articoli 498 e 499. Ha inizio con le domande del difensore o del pubblico ministero che l’ha chiesto e prosegue con le domande, secondo i casi, del pubblico ministero e dei difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, del coimputato e dell’imputato. Quindi, chi ha iniziato l’esame può rivolgere nuove domande. 3. Fermi i divieti di lettura [ 514 ] e di allegazione [ 63 c. 2, 103 c.7, 203, 228 c. 3, 240, 254 c. 3, 267 c. 2, 270, 271, 350 c. 6, 407 c. 3, 7729 ], il pubblico ministero e i difensori, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dalla parte esaminata e contenute nel fascicolo del pubblico ministero [ 433 ]. Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti e sulle circostanze da contestare la parte abbia già deposto. 4. Si applica la disposizione dell’articolo 500 comma 3. 5. Le dichiarazioni alle quali il difensore aveva diritto di assistere assunte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero [ 370 ] sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal comma 3<2>. 6. La disposizione prevista dal comma 5 si applica anche per le dichiarazioni rese a norma degli articoli 294, 299 comma 3-ter, 391 e 422.<3> Art. 504 - Opposizioni nel corso dell’esame dei testimoni 1. Salvo che la legge disponga diversamente [ 495 c. 4 ], sulle opposizioni formulate nel corso dell’esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private il presidente decide immediatamente e senza formalità [ 125 c. 6 ]. Art. 505 - Facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di
interessi lesi dal reato 1. Gli enti e le associazioni intervenuti nel processo a norma dell’articolo 93 possono chiedere al presidente di rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici e alle parti private che si sono sottoposte a esame. Possono altresì chiedere al giudice l’ammissione di nuovi mezzi di prova utili all’accertamento dei fatti [ 511 c. 6 ]<1>. Art. 506 - Poteri del presidente in ordine all’esame dei testimoni e delle parti private 1. Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, in base ai risultati delle prove assunte nel dibattimento a iniziativa delle parti o a seguito delle letture disposte a norma degli articoli 511, 512 e 513, può indicare alle parti temi di prova nuovi o più ampi, utili per la completezza dell’esame. 2. Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, può rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici e alle parti private già esaminate. Resta salvo il diritto delle parti di concludere l’esame, secondo l’ordine indicato negli articoli 498 commi 1 e 2 e 503 comma 2 [ 509 ]. Art. 507 - Ammissione di nuove prove 1. Terminata l’acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente necessario [ 523 c. b ], può disporre anche di ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prove [ 509 c. a ;151 disp. att. ]. Art. 508 - Provvedimenti conseguenti all’ammissione della perizia nel dibattimento 1. Se il giudice, di ufficio o su richiesta di parte, dispone una perizia [ 224 ], il perito è immediatamente citato a comparire e deve esporre il suo parere nello stesso dibattimento [ 145, 150 disp. att. ]. Quando non è possibile provvedere in tale modo, il giudice pronuncia ordinanza [586 c. 1e2 ] con la quale, se è necessario, sospende il dibattimento [ 477 c. 2 ] e fissa la data della nuova udienza nel termine massimo di sessanta giorni [ 152 disp. att. ]. 2. Con l’ordinanza il giudice designa un componente del collegio per l’esercizio dei poteri previsti dall’articolo 228. 3. Nella nuova udienza il perito risponde ai quesiti ed è esaminato a norma dell’articolo 501. D.P.R. 22-09-1988, n. 447 
Art. 509 - Sospensione del dibattimento per esigenze istruttorie 1. Nei casi previsti dagli articoli 495 comma 4, 506 e 507 il giudice, qualora non sia possibile provvedere nella medesima udienza, sospende il dibattimento per il tempo strettamente necessario [ 477 c. 2 ], fissando la data della nuova udienza. Art. 510 - Verbale di assunzione dei mezzi di prova 1. Nel verbale sono indicate le generalità dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e degli interpreti ed è fatta menzione di quanto previsto dall’articolo 497 comma 2 [ 134 s. ]. 2. L’ausiliario che assiste il giudice documenta nel verbale lo svolgimento dell’esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private, riproducendo integralmente in forma diretta le domande poste dalle parti o dal presidente nonché le risposte delle persone esaminate. 3. Quando il giudice dispone che il verbale sia redatto solo in forma riassuntiva, i poteri di vigilanza previsti dall’articolo 140 comma 2 sono esercitati dal presidente [ 481 ]. Art. 511 - Letture consentite 1. Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura, integrale o parziale, degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento [ 268 c. 7, 431, 467 c. 3 ;223 c. 3 disp. coord. ]. 2. La lettura di verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo l’esame della persona che le ha rese, a meno che l’esame non abbia luogo. 3. La lettura della relazione peritale è disposta solo dopo l’esame del perito. 4. La lettura dei verbali delle dichiarazioni orali di querela o di istanza è consentita ai soli fini dell’accertamento della esistenza della condizione di procedibilità. 5. In luogo della lettura, il giudice, anche di ufficio, può indicare specificamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione. L’indicazione degli atti equivale alla loro lettura. Il giudice dispone tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando si tratta di verbali di dichiarazioni e una parte ne fa richiesta. Se si tratta di altri atti, il giudice è vincolato alla richiesta di lettura solo nel caso di un serio disaccordo sul contenuto di essi. 6. La facoltà di chiedere la lettura o l’indicazione degli atti, prevista dai commi 1 e 5, è attribuita anche agli enti e alle associazioni intervenuti a norma dell’articolo 93 [ 505 ]<1>. Art. 511 bis<1> - Lettura di verbali di prove di altri procedimenti 1. Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura dei verbali degli atti indicati nell’articolo 238. Si applica il comma 2 dell’articolo 511. Art. 512<1> - Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di
ripetizione 1. Il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero e dal giudice nel corso della udienza preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione. Art. 512 bis<1> - Lettura di dichiarazioni rese dal cittadino straniero 1. Il giudice, a richiesta di parte, può disporre, tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni rese dal cittadino straniero residente all’estero se la persona non è stata citata, ovvero, essendo stata citata, non è comparsa. Art. 513 - Lettura delle dichiarazioni rese dall’imputato nel corso delle indagini preliminari o nell’udienza preliminare<1>* 1. Il giudice, se l'imputato è contumace o assente ovvero rifiuta di sottoporsi all’esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall’imputato al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell’udienza preliminare, ma tali dichiarazioni non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso. 2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210 ,il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo i casi, l’accompagnamento coattivo del dichiarante o l’esame a domicilio o la rogatoria internazionale ovvero l’esame in altro modo previsto dalla legge con le garanzie del contraddittorio. Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante, ovvero procedere all’esame in uno dei modi suddetti, si applica la disposizione dell’articolo 512 qualora la impossibilità dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni. Qualora il dichiarante si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni soltanto con l’accordo delle parti. 3. Se le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono state assunte ai sensi dell’articolo 392 ,si applicano le disposizioni di cui all’articolo 511 . * Articolo sostituito dalla legge 7 /8/97 n. 267 Art. 514 - Letture vietate<1> * 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 511, 512, 512-bis e 513 ,non può essere data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall’imputato, dalle persone indicate nell’articolo 210 e dai testimoni alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nella udienza preliminare, a meno che nell’udienza preliminare le dichiarazioni siano state rese nelle forme previste dagliarticoli 498 e 499 ,alla presenza dell’imputato o del suo difensore. 2. Fuori dei casi previsti dall’articolo 511 ,è vietata la lettura dei verbali e degli altri atti di documentazione delle attività compiute dalla polizia giudiziaria. L’ufficiale o l’agente di polizia giudiziaria esaminato come testimone può servirsi di tali atti a norma dell 'articolo 499, comma 5 . * Articolo sostituito dalla legge 7 /8/97 n. 267 Art. 515 - Allegazione di atti al fascicolo per il dibattimento 1. I verbali degli atti di cui è stata data lettura [ 511-513 ] e i documenti ammessi a norma dell’articolo 495 sono inseriti, unitamente al verbale di udienza, nel fascicolo per il dibattimento. 
Parte seconda 
Libro settimo 
Giudizio 
Titolo II 
Dibattimento 
Capo IV 
Nuove contestazioni 
Art. 516 - Modifica dell’imputazione 1. Se nel corso dell’istruzione dibattimentale [ 496 ss. ] il fatto risulta diverso [ 413 ] da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio, e non appartiene alla competenza di un giudice superiore, il pubblico ministero modifica l’imputazione e procede alla relativa contestazione [ 520, 522 ]<1>. Art. 517<1> - Reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento 1. Qualora nel corso dell’istruzione dibattimentale [ 496 s. ] emerga un reato connesso a norma dell’articolo 12 comma 1 lettera b) ovvero una circostanza aggravante e non ve ne sia menzione nel decreto che dispone il giudizio, il pubblico ministero contesta all’imputato il reato o la circostanza [ 520, 522 ], purché la cognizione non appartenga alla competenza di un giudice superiore [ 23 c. 1 ]. Art. 518 - Fatto nuovo risultante dal dibattimento 1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 517, il pubblico ministero procede nelle forme ordinarie se nel corso del dibattimento [ 484 s. ] risulta a carico dell’imputato un fatto nuovo [ 423 ] non enunciato nel decreto che dispone il giudizio e per il quale si debba procedere di ufficio. 2. Tuttavia il presidente, qualora il pubblico ministero ne faccia richiesta, può autorizzare la contestazione nella medesima udienza, se vi è consenso dell’imputato presente e non ne deriva pregiudizio per la speditezza dei procedimenti [ 522 ]. Art. 519 - Diritti delle parti 1. Nei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518 comma 2, salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva [ 99 c.p. ], il presidente informa l’imputato che può chiedere un termine per la difesa. 2. Se l’imputato ne fa richiesta, il presidente sospende il dibattimento per un tempo non inferiore al termine per comparire previsto dall’articolo 429, ma comunque non superiore a quaranta giorni. In ogni caso l’imputato può chiedere l’ammissione di nuove prove a norma dell’articolo 507<1>. 3. Il presidente dispone la citazione della persona offesa, osservando un termine non inferiore a cinque giorni. Art. 520 - Nuove contestazioni all’imputato contumace o assente 1. Quando intende contestare i fatti o le circostanze indicati negli articoli 516 e 517 all’imputato contumace [ 487 ] o assente [ 488 ], il pubblico ministero chiede al presidente che la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento e che il verbale sia notificato per estratto all’imputato. 2. In tal caso il presidente sospende il dibattimento [ 477 c. 2 ] e fissa una nuova udienza per la prosecuzione, osservando i termini indicati nell’articolo 519 commi 2 e 3 [ 522 ]. Art. 521 - Correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza 1. Nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza. 2. Il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero se accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio ovvero nella contestazione effettuata a norma degli articoli 516, 517 e 518 comma 2 [ 522 ]. 3. Nello stesso modo il giudice procede se il pubblico ministero ha effettuato una nuova contestazione fuori dei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518 comma 2 [ 522 ]. Art. 522 - Nullità della sentenza per difetto di contestazione 1. L’inosservanza delle disposizioni previste in questo capo è causa di nullità [ 177, 178 ]. 2. La sentenza di condanna [ 533 ] pronunciata per un fatto nuovo, per un reato concorrente o per una circostanza aggravante senza che siano state osservate le disposizioni degli articoli precedenti è nulla soltanto nella parte relativa al fatto nuovo, al reato concorrente o alla circostanza aggravante [ 604, 606 c. c ]. 
Parte seconda 
Libro settimo 
Giudizio 
Titolo II 
Dibattimento 
Capo V 
Discussione finale 
Art. 523 - Svolgimento della discussione 1. Esaurita l’assunzione delle prove [ 496 ss. ], il pubblico ministero e successivamente i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell’imputato formulano e illustrano le rispettive conclusioni. 2. La parte civile presenta conclusioni scritte, che devono comprendere, quando sia richiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare. 3. Il presidente dirige la discussione e impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione. 4. Il pubblico ministero e i difensori delle parti private possono replicare; la replica è ammessa una sola volta e deve essere contenuta nei limiti strettamente necessari per la confutazione degli argomenti avversari. 5. In ogni caso l’imputato e il difensore devono avere, a pena di nullità, la parola per ultimi se la domandano [ 475 c. 3 ]. 6. La discussione non può essere interrotta per l’assunzione di nuove prove, se non in caso di assoluta necessità. Se questa si verifica, il giudice provvede a norma dell’articolo 507. Art. 524 - Chiusura del dibattimento 1. Esaurita la discussione, il presidente dichiara chiuso il dibattimento. 
Parte seconda 
Libro settimo 
Giudizio 
Titolo III 
Sentenza 
Capo I 
Deliberazione 
Art. 525 - Immediatezza della deliberazione 1. La sentenza è deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento [ 524 ]. 2. Alla deliberazione concorrono, a pena di nullità assoluta [ 179 c. 2 ], gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento<1>. Se alla deliberazione devono concorrere i giudici supplenti in sostituzione dei titolari impediti, i provvedimenti già emessi conservano efficacia se non sono espressamente revocati. 3. Salvo quanto previsto dall’articolo 528, la deliberazione non può essere sospesa se non in caso di assoluta impossibilità. La sospensione è disposta dal presidente con ordinanza. Art. 526 - Prove utilizzabili ai fini della deliberazione 1. Il giudice non può utilizzare [ 191 ] ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento [ 496 s. ]. Art. 527 - Deliberazione collegiale 1. Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide separatamente le questioni preliminari [ 491 ] non ancora risolte e ogni altra questione relativa al processo. Qualora l’esame del merito non risulti precluso dall’esito della votazione, sono poste in decisione le questioni di fatto e di diritto concernenti l’imputazione e, se occorre, quelle relative all’applicazione delle pene [ 533 ;132 s. c.p. ] e delle misure di sicurezza [ 199 s. c.p. ] nonché quelle relative alla responsabilità civile [ 538 ]. 2. Tutti i giudici enunciano le ragioni della loro opinione e votano su ciascuna questione qualunque sia stato il voto espresso sulle altre. Il presidente raccoglie i voti cominciando dal giudice con minore anzianità di servizio e vota per ultimo. Nei giudizi davanti alla corte di assise votano per primi i giudici popolari, cominciando dal meno anziano per età. 3. Se nella votazione sull’entità della pena o della misura di sicurezza si manifestano più di due opinioni, i voti espressi per la pena o la misura di maggiore gravità si riuniscono a quelli per la pena o la misura gradatamente inferiore, fino a che venga a risultare la maggioranza. In ogni altro caso, qualora vi sia parità di voti, prevale la soluzione più favorevole all’imputato. Art. 528 - Lettura del verbale in camera di consiglio 1. Qualora sia necessaria la lettura del verbale di udienza [ 480 ] redatto con la stenotipia ovvero l’ascolto o la visione di riproduzioni fonografiche o audiovisive di atti del dibattimento, il giudice sospende la deliberazione e procede in camera di consiglio alle operazioni necessarie, con l’assistenza dell’ausiliario [ 126 ] ed eventualmente del tecnico incaricato della documentazione. 
Parte seconda 
Libro settimo 
Giudizio 
Titolo III 
Sentenza 
Capo II 
Decisione 
Sezione I 
Sentenza di proscioglimento 
Art. 529 - Sentenza di non doversi procedere 1. Se l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita [ 336 s., 649 ], il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere indicandone la causa nel dispositivo. 2. Il giudice provvede nello stesso modo quando la prova dell’esistenza di una condizione di procedibilità è insufficiente o contraddittoria. Art. 530 - Sentenza di assoluzione 1. Se il fatto non sussiste, se l’imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile [ 85 s. c.p. ] o non punibile per un' altra ragione, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa del dispositivo. 2. Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l’imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile. 3. Se vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione [ 50 s. c.p. ] o di una causa personale di non punibilità ovvero vi è dubbio sull’esistenza delle stesse, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione a norma del comma 1. 4. Con la sentenza di assoluzione il giudice applica, nei casi previsti dalla legge, le misure di sicurezza [ 300 c. 2, 579 ;199 s. c.p. ]<1>. Art. 531 - Dichiarazione di estinzione del reato 1. Salvo quanto disposto dall’articolo 129 comma 2, il giudice, se il reato è estinto [ 150 s. c.p. ], pronuncia sentenza di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo [ 469 ]. 2. Il giudice provvede nello stesso modo quando vi è dubbio sull’esistenza di una causa di estinzione del reato. Art. 532 - Provvedimenti sulle misure cautelari personali 1. Con la sentenza di proscioglimento, il giudice ordina la liberazione dell’imputato in stato di custodia cautelare e dichiara la cessazione delle altre misure cautelari personali eventualmente disposte. 2. La stessa disposizione si applica nel caso di sentenza di condanna che concede la sospensione condizionale della pena [ 154bis disp. att. ]. 
Parte seconda 
Libro settimo 
Giudizio 
Titolo III 
Sentenza 
Capo II 
Decisione 
Sezione II 
Sentenza di condanna 
Art. 533 - Condanna dell’imputato 1. Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza.* * Comma sostituito dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46 2. Se la condanna riguarda più reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene o sulla continuazione. Nei casi previsti dalla legge il giudice dichiara il condannato delinquente o contravventore abituale o professionale o per tendenza. 3. Quando il giudice ritiene di dover concedere la sospensione condizionale della pena o la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, provvede in tal senso con la sentenza di condanna. 3-bis. Quando la condanna riguarda procedimenti per i delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), anche se connessi ad altri reati, il giudice può disporre, nel pronunciare la sentenza, la separazione dei procedimenti anche con riferimento allo stesso condannato quando taluno dei condannati si trovi in stato di custodia cautelare e, per la scadenza dei termini e la mancanza di altri titoli, sarebbe rimesso in libertà. Art. 534 - Condanna del civilmente obbligato per la pena pecuniaria 1. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 c. 3 del codice penale e nelle leggi speciali<1>, il giudice condanna la persona civilmente obbligata a pagare, se il condannato risulterà insolvibile, una somma pari alla pena pecuniaria a questo inflitta. Art. 535 - Condanna alle spese 1. La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali [ 691 ] <1>*. * Comma modificato dalla legge 18/6/2009, n. 69 2. Abrogato dalla legge 18/6/2009, n. 69. 3. Sono poste a carico del condannato le spese di mantenimento durante la custodia cautelare, a norma dell’articolo 692<2>. 4. Qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza è rettificata a norma dell’articolo 130. Art. 536 - Pubblicazione della sentenza come effetto della condanna 1. Nei casi previsti dall’articolo 36 del codice penale, il giudice stabilisce nel dispositivo se la sentenza deve essere pubblicata per intero o per estratto e designa il giornale o i giornali in cui deve essere inserita [ 694 ]. Art. 537 - Pronuncia sulla falsità dei documenti 1. La falsità di un atto o di un documento, accertata con sentenza di condanna, è dichiarata nel dispositivo [ 675 ]. 2. Con lo stesso dispositivo è ordinata la cancellazione totale o parziale, secondo le circostanze e, se è il caso, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma dell’atto o del documento, con la prescrizione del modo con cui deve essere eseguita. La cancellazione, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma non è ordinata quando possono essere pregiudicati interessi di terzi non intervenuti come parti nel procedimento. 3. La pronuncia sulla falsità è impugnabile, anche autonomamente, con il mezzo previsto dalla legge per il capo che contiene la decisione sull’imputazione [ 568 ]. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di sentenza di proscioglimento [ 425 ]. 
Parte seconda 
Libro settimo 
Giudizio 
Titolo III 
Sentenza 
apo II 
Decisione 
Sezione III 
Decisione sulle questioni civili 
Art. 538 - Condanna per la responsabilità civile 1. Quando pronuncia sentenza di condanna [ 533 ], il giudice decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, proposta a norma degli articoli 74 e seguenti. 2. Se pronuncia condanna dell’imputato al risarcimento del danno, il giudice provvede altresì alla liquidazione [ 539 ], salvo che sia prevista la competenza di un altro giudice. 3. Se il responsabile civile è stato citato o è intervenuto nel giudizio, la condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno è pronunciata anche contro di lui in solido, quando è riconosciuta la sua responsabilità [ 574 s. ]. Art. 539 - Condanna generica ai danni e provvisionale 1. Il giudice, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile. 2. A richiesta della parte civile [ 76 ], l’imputato e il responsabile civile [ 83 s. ] sono condannati al pagamento di una provvisionale nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova. Art. 540 - Provvisoria esecuzione delle disposizioni civili 1. La condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno [ 538 ] è dichiarata provvisoriamente esecutiva, a richiesta della parte civile, quando ricorrono giustificati motivi [ 213 disp. coord. ]. 2. La condanna al pagamento della provvisionale [ 539 c. 2 ] è immediatamente esecutiva. Art. 541 - Condanna alle spese relative all’azione civile 1. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno [ 538 ], il giudice condanna l’imputato e il responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale [ 153 disp. att. ]. 2. Con la sentenza che rigetta la domanda indicata nel comma 1 o che assolve l’imputato per cause diverse dal difetto di imputabilità [ 530 ], il giudice, se ne è fatta richiesta, condanna la parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall’imputato e dal responsabile civile per effetto dell’azione civile, sempre che non ricorrano giustificati motivi per la compensazione totale o parziale. Se vi è colpa grave, può inoltre condannarla al risarcimento dei danni causati all’imputato o al responsabile civile [ 574 s. ]. Art. 542 - Condanna del querelante alle spese e ai danni 1. Nel caso di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, quando si tratta di reato perseguibile a querela [ 336 s. ], si applicano le disposizioni dell’articolo 427 per ciò che concerne la condanna del querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato [ 691 ] nonché alla rifusione delle spese e al risarcimento del danno in favore dell’imputato e del responsabile civile [ 574 s. ]. 2. L’avviso del deposito della sentenza è notificato al querelante [ 576 ]. Art. 543 - Ordine di pubblicazione della sentenza come riparazione del danno 1. La pubblicazione della sentenza di condanna a norma dell’articolo 186 del codice penale è ordinata dal giudice su richiesta della parte civile con la stessa sentenza. 2. La pubblicazione ha luogo a spese del condannato e, se del caso, anche del responsabile civile, per una o due volte, per estratto o per intero, in giornali indicati dal giudice [ 694 ]. 3. Se l’inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice con la sentenza, la parte civile può provvedervi direttamente con diritto a ripetere le spese dall’obbligato [ 536, 694 ]. 
Parte seconda 
Libro settimo 
Giudizio 
Titolo III 
Sentenza 
Capo III 
Atti successivi alla deliberazione 
Art. 544 - Redazione della sentenza 1. Conclusa la deliberazione [ 525 s. ], il presidente redige e sottoscrive il dispositivo. Subito dopo è redatta una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata. 2. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia [ 548, 585 ;154 disp. att. ]<1>. 3. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa per il numero delle parti o per il numero e la gravità delle imputazioni, il giudice, se ritiene di non poter depositare la sentenza nel termine previsto dal comma 2, può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il novantesimo giorno da quello della pronuncia. Art. 545 - Pubblicazione della sentenza 1. La sentenza è pubblicata in udienza dal presidente o da un giudice del collegio mediante la lettura del dispositivo. 2. La lettura della motivazione redatta a norma dell’articolo 544 comma 1 segue quella del dispositivo e può essere sostituita con un' esposizione riassuntiva. 3. La pubblicazione prevista dal comma 2 equivale a notificazione della sentenza per le parti che sono o devono considerarsi presenti all’udienza [ 472 c. 2, 487 c. 2, 488 ]. Art. 546 - Requisiti della sentenza 1. La sentenza contiene:
a) l’intestazione "in nome del popolo italiano" e l’indicazione dell’autorità che l’ha pronunciata;
b) le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private;
c) l’imputazione;
d) l’indicazione delle conclusioni delle parti;
e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l’indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l’enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie<1>;
f) il dispositivo, con l’indicazione degli articoli di legge applicati<2>;
g) la data e la sottoscrizione del giudice. 2. La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta dal presidente e dal giudice estensore [ 154 c. 4 disp. att. ]. Se, per morte o altro impedimento, il presidente non può sottoscrivere, alla sottoscrizione provvede, previa menzione dell’impedimento, il componente più anziano del collegio; se non può sottoscrivere l’estensore, alla sottoscrizione, previa menzione dell’impedimento, provvede il solo presidente. 3. Oltre che nel caso previsto dall’articolo 125 comma 3, la sentenza è nulla se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice. Art. 547 - Correzione della sentenza 1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 546 comma 3, se occorre completare la motivazione insufficiente ovvero se manca o è incompleto alcuno degli altri requisiti previsti dall’articolo 546, si procede anche di ufficio alla correzione della sentenza a norma dell’articolo 130. Art. 548 - Deposito della sentenza 1. La sentenza è depositata in cancelleria immediatamente dopo la pubblicazione [ 545 ] ovvero entro i termini previsti dall’articolo 544 commi 2 e 3. Il pubblico ufficiale addetto vi appone la sottoscrizione e la data del deposito. 2. Quando la sentenza non è depositata entro il trentesimo giorno o entro il diverso termine indicato dal giudice a norma dell’articolo 544 comma 3, l’avviso di deposito è comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private cui spetta il diritto di impugnazione. E' notificato altresì a chi risulta difensore dell’imputato al momento del deposito della sentenza. 3. L’avviso di deposito con l’estratto della sentenza è in ogni caso notificato all’imputato contumace [ 487 ;23 disp. att. ] e comunicato al procuratore generale presso la corte di appello. Parte seconda 
Libro ottavo 
Procedimento davanti al pretore 
Titolo I 
Disposizioni generali 
Art. 549 - Norme applicabili al procedimento davanti al pretore 1. Nel procedimento davanti al pretore [ 7 ], per tutto ciò che non è previsto nel presente libro o in altre disposizioni, si osservano le norme relative al procedimento davanti al tribunale [ 326 s. ], in quanto applicabili [ 90 disp. att. ]. Art. 550 - Organi giudiziari nel procedimento davanti al pretore<1> 1. Svolgono funzioni giudiziarie nel procedimento davanti al pretore:
a) il procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale<2>;
b) il giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale<3>;
c) il pretore del dibattimento in sede mandamentale<4>. 
Parte seconda 
Libro ottavo 
Procedimento davanti al pretore 
Titolo II 
Indagini preliminari 
Art. 551 - Incidente probatorio 1. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio nei casi previsti dall’articolo 392 [552 ]. 2. Il giudice dispone l’incidente probatorio se la complessità delle indagini rende impossibile l’immediata emissione del decreto di citazione a giudizio a norma dell’articolo 555 [ 155 disp. att. ]. 3. La persona offesa può chiedere al pubblico ministero di promuovere un incidente probatorio. Si applica il comma 2 dell’articolo 394. Art. 552 - Provvedimenti del giudice 1. Il giudice, nel termine previsto dall’articolo 398 comma 1, se non dichiara inammissibile o non rigetta la richiesta, dispone con ordinanza l’assunzione della prova indicando il giorno, l’ora e il luogo in cui deve eseguirsi l’incidente probatorio. L’ordinanza è comunicata al pubblico ministero ed è notificata alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai difensori almeno due giorni prima della data fissata per l’assunzione della prova [ 172 c. 5, 174 ]. 2. Quando per l’assunzione della prova è indispensabile procedere con urgenza, i termini previsti dal comma 1 sono abbreviati nella misura necessaria. 3. Si applica la disposizione dell’articolo 393 comma 4. Art. 553<1> - Termini di durata delle indagini preliminari 1. Il pubblico ministero compie le indagini preliminari entro i termini indicati nell’articolo 405 commi 2, 3 e 4. 2. Per la proroga del termine si osservano le disposizioni dell’articolo 406, ma sulle richieste di proroga il giudice provvede in ogni caso con ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori [ 258 disp. trans. ]<2>. 3. Per i termini di durata massima delle indagini preliminari si osservano le disposizioni dell’articolo 407 commi 1 e 3. Art. 554 - Chiusura delle indagini preliminari 1. Concluse le indagini, il pubblico ministero trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari [ 550 ] con richiesta di archiviazione o di decreto penale di condanna ovvero emette decreto di citazione a giudizio. 2. Il giudice, se non accoglie la richiesta di archiviazione [ 156 disp. att. ], restituisce con ordinanza gli atti al pubblico ministero, disponendo che, entro dieci giorni, questi formuli l’imputazione ai fini degli adempimenti previsti dagli articoli 555 e seguenti. L’ordinanza è comunicata al procuratore generale presso la corte di appello. Si applicano le disposizioni dell’articolo 412 [ 158 disp. att. ]<1>. 3. La richiesta di decreto penale di condanna, contenente la formulazione dell’imputazione, deve essere presentata entro il termine previsto dall’articolo 553 comma 1. 4. Il decreto di citazione a giudizio è depositato dal pubblico ministero nella segreteria unitamente al fascicolo contenente la documentazione, gli atti e le cose indicate nell’articolo 416 comma 2. 
Parte seconda 
Libro ottavo 
Procedimento davanti al pretore 
Titolo III 
Atti introduttivi del giudizio 
Art. 555 - Decreto di citazione a giudizio 1. Il decreto di citazione a giudizio contiene [ 429, 560 c. 3 ;159 disp.att. ]:
a) le generalità dell’imputato [ 60 ] o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private [ 76, 83, 89 ], con l’indicazione dei difensori [ 96 s. ];
b) l’indicazione della persona offesa [ 90, 91 ], qualora risulti identificata;
c) l’enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, con l’indicazione dei relativi articoli di legge;
d) l’indicazione del pretore competente per il giudizio nonché del luogo, del giorno e dell’ora della comparizione [ 160 disp. att. ], con l’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;
e) l’avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l’imputato può chiedere, mediante richiesta depositata nell’ufficio del pubblico ministero entro quindici giorni dalla notificazione, il giudizio abbreviato [ 560 s. ] ovvero l’applicazione della pena a norma dell’articolo 444 ovvero presentare domanda di oblazione [ 162, 162bis c.p. ];
f) l’avviso che l’imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito dal difensore di ufficio;
g) l’avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari [ 416 c. 2 ;161 disp. att. ] è depositato nella segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia;
h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell’ausiliario che lo assiste. 2. Il decreto è nullo se non è preceduto dall’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio ai sensi dell’articolo 375, comma 3, ovvero se l’imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l’indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1 lettere c), d), f)<1><2>. 3. Il decreto è notificato [ 148 s. ] all’imputato e al suo difensore almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per il giudizio. Art. 556 - Consenso anticipato del pubblico ministero 1. Il pubblico ministero, quando ritiene che può procedersi al giudizio abbreviato [ 560 s. ] ovvero all’applicazione della pena a norma dell’articolo 444 [ 563 ], indica nel decreto di citazione [ 555 ] il rito per il quale intende prestare il consenso [ 159 disp. att. ]. Avvisa inoltre l’imputato che può chiedere la definizione anticipata del procedimento entro quindici giorni dalla notificazione e che, in caso di mancata richiesta, deve comparire all’udienza fissata per il giudizio nel decreto di citazione [ 558 ]. 2. Se l’imputato formula la richiesta entro il termine previsto dal comma 1, il pubblico ministero trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari e avvisa l’imputato e il suo difensore della data fissata per l’udienza. L’avviso è notificato a cura del pubblico ministero alla persona offesa almeno cinque giorni prima della data fissata per l’udienza [ 160 disp. att. ]. Art. 557 - Richiesta di definizione anticipata al procedimento 1. Se entro il termine previsto dall’articolo 555 comma 1 lettera e), l’imputato presenta richiesta di giudizio abbreviato [ 560 s. ] o di applicazione della pena a norma dell’articolo 444 [ 563 ] ovvero domanda di oblazione, il pubblico ministero provvede sulla richiesta entro cinque giorni e, se presta il consenso, trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari [ 559 ] a norma dell’articolo 556 comma 2 [ 160 c.2, 162 c. 3 disp. att. ]. Art. 558 - Trasmissione degli atti al pretore 1. Se entro il termine indicato negli articoli 555 comma 1 lettera e) e 556 comma 1 l’imputato non presenta richiesta di definizione anticipata del procedimento ovvero se il pubblico ministero non presta il proprio consenso, il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento [431 ], lo trasmette al pretore unitamente al decreto di citazione a giudizio [ 555 ] e dispone la citazione della persona offesa. 2. La citazione della persona offesa è notificata almeno cinque giorni prima della data dell’udienza indicata nel decreto di citazione. 3. Il pretore, se non deve applicare la disposizione prevista dall’articolo 469, procede al dibattimento a norma dell’articolo 567. Art. 559 - Atti urgenti 1. Il giudice per le indagini preliminari [ 550 ] è competente ad assumere gli atti urgenti a norma dell’articolo 467 e provvede sulle misure cautelari fino a quando il decreto, unitamente al fascicolo per il dibattimento, non è trasmesso al pretore a norma dell’articolo 558 comma 1. 
Parte seconda 
Libro ottavo 
Procedimento davanti al pretore 
Titolo IV 
Definizione del procedimento 
Art. 560 - Giudizio abbreviato 1. Nel corso delle indagini preliminari ovvero nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione a giudizio, l’imputato può formulare richiesta di giudizio abbreviato [ 566 c. 8 ]. 2. Sulla richiesta formulata nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede entro cinque giorni e, se presta il consenso, emette decreto di citazione a giudizio e trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari [ 557 ;160 c. 2, 161 disp. att. ]. 3. Il decreto di citazione a giudizio contiene le indicazioni previste dall’articolo 555 comma 1 lettere a), b), c), f), g), h), nonché l’indicazione del giudice per le indagini preliminari competente per il giudizio e del luogo, del giorno e dell’ora della comparizione [ 161 disp. att. ]. 4. Il decreto di citazione è notificato all’imputato e alla persona offesa almeno cinque giorni prima della data fissata per l’udienza. Entro il medesimo termine, è notificato al difensore dell’imputato avviso della data dell’udienza. Art. 561 - Udienza per il giudizio abbreviato 1. L’udienza si svolge in camera di consiglio a norma dell’articolo 420. 2. Il giudice sente la persona offesa e l’imputato, se comparsi. Successivamente il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo depositato a norma dell’articolo 554 comma 4. 3. Se il giudice ritiene di potere decidere allo stato degli atti, provvede a norma dell’articolo 442. Contro la sentenza può essere proposto appello nei limiti previsti dall’articolo 443. Art. 562 - Trasformazione del rito 1. Nel corso dell’udienza, il giudice, se ritiene di non potere decidere allo stato degli atti, li restituisce al pubblico ministero, il quale contestualmente emette altro decreto di citazione a giudizio, fissando l’udienza davanti al pretore per una data non successiva a venti giorni da quella della restituzione degli atti. 2. Il decreto di citazione non contiene le indicazioni previste dall’articolo 555 comma 1 lettere e), f) e g). 3. La lettura del decreto equivale a notificazione per le parti presenti 148 c. 5 ]. Il decreto è notificato alle parti non presenti almeno cinque giorni prima della data dell’udienza [ 172 c. 5, 174 ]. Art. 563 - Applicazione della pena su richiesta 1. Si osservano le norme relative al procedimento per l’applicazione di pena su richiesta dell’imputato per i reati di competenza del tribunale 444-447 ], in quanto applicabili. 2. Se la richiesta è formulata nel corso delle indagini preliminari [ 326 s. ], il pubblico ministero, entro cinque giorni, esprime consenso o dissenso. Se presta il consenso, formula l’imputazione e trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari, fissando la data dell’udienza. Del luogo, del giorno e dell’ora dell’udienza è notificato avviso [ 148 s. ] all’imputato [ 60 ], al difensore [ 96 ] e alla persona offesa [ 90, 91 ] almeno cinque giorni prima [ 160 c. 2 disp. att. ]. 3. Se non sussistono le condizioni per l’applicazione della pena su richiesta, il giudice e il pubblico ministero provvedono a norma dell’articolo 562. 4. Se la richiesta è formulata dopo la scadenza del termine previsto dall’articolo 555 comma 1 lettera e), è competente a decidere il pretore del dibattimento. Art. 564 - Tentativo di conciliazione 1. In caso di reati perseguibili a querela, il pubblico ministero, anche prima di compiere atti di indagine preliminare, può citare il querelante e il querelato a comparire davanti a sé al fine di verificare se il querelante è disposto a rimettere la querela [ 340 ] e il querelato ad accettare la remissione, avvertendoli che possono farsi assistere dai difensori. Art. 565 - Procedimento per decreto 1. Si osservano le norme relative al procedimento per decreto per i reati di competenza del tribunale [ 459 s., 554 c. 3 ;141 c. 3 dist. att. ]<1>. 2. Con l’atto di opposizione l’imputato chiede al giudice di emettere decreto che dispone il giudizio [ 160 c. 1 disp. att. ;20 c. 1 reg. esec. ] ovvero chiede il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena a norma dell’articolo 444. Art. 566 - Convalida dell’arresto e giudizio direttissimo 1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l’arrestato lo conducono direttamente davanti al pretore per la convalida dell’arresto e il contestuale giudizio, sulla base della imputazione formulata dal pubblico ministero [ 162, 163 disp. att. ]. In tal caso citano anche oralmente la persona offesa e i testimoni e avvisano il difensore di fiducia o, in mancanza, quello designato di ufficio a norma dell’articolo 97 comma 3. 2. Quando il pretore non tiene udienza, gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto o che hanno avuto in consegna l’arrestato, gliene danno immediata notizia e presentano l’arrestato all’udienza che il pretore fissa entro quarantotto ore dall’arresto. Non si applica la disposizione prevista dall’articolo 386 comma 4. 3. Il pretore al quale viene presentato l’arrestato autorizza l’ufficiale o l’agente di polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi sente l’arrestato per la convalida dell’arresto. 4. Se il pubblico ministero ordina che l’arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione a norma dell’articolo 386, lo può presentare direttamente all’udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall’arresto. Se il pretore non tiene udienza, la fissa, a richiesta del pubblico ministero, al più presto e comunque entro le successive quarantotto ore. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell’articolo 391, in quanto compatibili. 5. Se l’arresto non è convalidato, il pretore restituisce gli atti al pubblico ministero. Il pretore procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l’imputato e il pubblico ministero vi consentono. 6. Se l’arresto è convalidato a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente al giudizio [ 138 disp. att. ]. 7. L’imputato ha facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a cinque giorni. Quando l’imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso [ 477 c. 2 ] fino all’udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine. 8. Subito dopo l’udienza di convalida, l’imputato può formulare richiesta di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena a norma dell’articolo 444. In tal caso, se vi è consenso del pubblico ministero, il giudizio si svolge davanti allo stesso pretore del dibattimento. Si applicano le disposizioni dell’articolo 452 comma 2. 9. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, il pubblico ministero procede a norma del titolo II del presente libro [ 233 disp. coord. ]<1><2>. Art. 567 - Dibattimento 1. Il dibattimento si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento davanti al tribunale, in quanto applicabili [ 470 s. ]<1>. 2. Le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici di cui le parti intendono chiedere l’esame a norma dell’articolo 468 devono, a pena di inammissibilità, essere depositate in cancelleria almeno due giorni prima della data fissata per il dibattimento. 3. Anche fuori dei casi previsti dall’articolo 140, il verbale di udienza [ 480 ] è redatto soltanto in forma riassuntiva se le parti vi consentono. 4. Sull’accordo delle parti, l’esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private può essere condotto dal pretore sulla base delle domande e contestazioni proposte dal pubblico ministero e dai difensori [ 498, 501, 503 ]. 5. Subito dopo la redazione e la sottoscrizione del dispositivo, il pretore redige anche la motivazione, a meno che questa non risulti di particolare complessità [ 544 ]. 6. In caso di impedimento del pretore, la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale del circondario previa menzione della causa della sostituzione [546 c. 2 ]. Parte seconda 
Libro nono 
Impugnazioni 
Titolo I 
Disposizioni generali 
Art. 568 - Regole generali 1. La legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione [ 591 c. 1b ] e determina il mezzo con cui possono essere impugnati [ 168 disp. att. ]. 2. Sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell’articolo 28 [ 111 Cost. ]. 3. Il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce. Se la legge non distingue tra le diverse parti, tale diritto spetta a ciascuna di esse. 4. Per proporre impugnazione è necessario avervi interesse [ 591 c. 1a ]. 5. L’impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l’ha proposta. Se l’impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice compente. Art. 569 - Ricorso immediato per cassazione 1. La parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado [ 593 ] può proporre direttamente ricorso per cassazione [ 606 ]. 2. Se la sentenza è appellata da una delle altre parti, si applica la disposizione dell’articolo 580. Tale disposizione non si applica se, entro quindici giorni dalla notificazione del ricorso, le parti che hanno proposto appello dichiarano tutte di rinunciarvi [ 589 ] per proporre direttamente ricorso per cassazione. In tale caso, l’appello si converte in ricorso e le parti devono presentare entro quindici giorni dalla dichiarazione suddetta nuovi motivi, se l’atto di appello non aveva i requisiti per valere come ricorso. 3. La disposizione del comma 1 non si applica nei casi previsti dall’articolo 606 comma 1, lettere d) ed e). In tali casi, il ricorso eventualmente proposto si converte in appello [ 580 ]. 4. Fuori dei casi in cui nel giudizio di appello si sarebbe dovuta annullare la sentenza di primo grado [ 604 ], la corte di cassazione, quando pronuncia l’annullamento con rinvio [ 623 ] della sentenza impugnata a norma del comma 1, dispone che gli atti siano trasmessi al giudice competente per l’appello. Art. 570 - Impugnazione del pubblico ministero 1. Il procuratore della Repubblica presso la pretura [ 51, 550 ], il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre impugnazione, nei casi stabiliti dalla legge, quali che siano state le conclusioni [ 523 ] del rappresentante del pubblico ministero. Il procuratore generale può proporre impugnazione nonostante l’impugnazione o l’acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento. 2. L’impugnazione può essere proposta anche dal rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni. 3. Il rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni e che ne fa richiesta nell’atto di appello può partecipare al successivo grado di giudizio quale sostituto del procuratore generale presso la corte di appello. La partecipazione è disposta dal procuratore generale presso la corte di appello qualora lo ritenga opportuno. Gli avvisi spettano in ogni caso al procuratore generale [ 584 ]. Art. 571 - Impugnazione dell’imputato 1. L’imputato può proporre impugnazione personalmente o per mezzo di un procuratore speciale nominato anche prima della emissione del provvedimento. 2. Il tutore per l’imputato soggetto alla tutela [ 424 c.c. ] e il curatore speciale per l’imputato incapace di intendere o di volere, che non ha tutore, possono proporre l’impugnazione che spetta all’imputato. 3. Può inoltre proporre impugnazione il difensore dell’imputato al momento del deposito del provvedimento ovvero il difensore, nominato a tal fine. Tuttavia, contro una sentenza contumaciale, il difensore può proporre impugnazione solo se munito di specifico mandato, rilasciato con la nomina o anche successivamente nelle forme per questa previste<1>. 4. L’imputato, nei modi previsti per la rinuncia [ 589 c. 2, 3 ], può togliere effetto all’impugnazione proposta dal suo difensore. Per l’efficacia della dichiarazione nel caso previsto dal comma 2, è necessario il consenso del tutore o del curatore speciale<1>. Art. 572 - Richiesta della parte civile o della persona offesa 1. La parte civile, la persona offesa, anche se non costituita parte civile, e gli enti e le associazioni intervenuti a norma degli articoli 93 e 94, possono presentare richiesta motivata al pubblico ministero di proporre impugnazione a ogni effetto penale. 2. Il pubblico ministero, quando non propone impugnazione, provvede con decreto motivato da notificare al richiedente. Art. 573 - Impugnazione per i soli interessi civili 1. L’impugnazione per i soli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale. 2. L’impugnazione per i soli interessi civili non sospende l’esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato [ 588 ]. Art. 574 - Impugnazione dell’imputato per gli interessi civili 1. L’imputato può proporre impugnazione contro i capi della sentenza che riguardano la sua condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno e contro quelli relativi alla rifusione delle spese processuali [ 535 s. ]. 2. L’impugnazione può altresì proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza di assoluzione relative alle domande da lui proposte per il risarcimento del danno e per la rifusione delle spese processuali [ 541 c. 2, 542 ]. 3. L’impugnazione è proposta col mezzo previsto per le disposizioni penali della sentenza. 4. L’impugnazione dell’imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali, se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato. Art. 575 - Impugnazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria 1. Il responsabile civile [ 83 ] può proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza riguardanti la responsabilità dell’imputato e contro quelle relative alla condanna di questi e del responsabile civile alle restituzioni, al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese processuali [ 538 s. ]. L’impugnazione è proposta col mezzo che la legge attribuisce all’imputato. 2. Lo stesso diritto spetta alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [ 89 ] nel caso in cui sia stata condannata [ 534 ]. 3. Il responsabile civile può altresì proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza di assoluzione relative alle domande proposte per il risarcimento del danno e per la rifusione delle spese processuali 541 c. 2, 542 c. 1 ]. Art. 576 - Impugnazione della parte civile e del querelante 1. La parte civile può proporre impugnazione contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio. La parte civile può altresì proporre impugnazione contro la sentenza pronunciata a norma dell'art. 442, quando ha consentito alla abbreviazione del rito.* * Comma modificato dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46 2. Lo stesso diritto compete al querelante condannato a norma dell’articolo 542. Art. 577 - Impugnazione della persona offesa per i reati di ingiuria e diffamazione * 1. La persona offesa costituita parte civile può proporre impugnazione, anche agli effetti penali, contro le sentenze di condanna [ 533 ] e di proscioglimento [ 529 s. ] per i reati di ingiuria e diffamazione [ 594,595 c.p. ]. * Articolo abrogato dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46 Art. 578 - Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione 1. Quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile [ 538 s. ], il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia [ 151 c.p. ] o per prescrizione [ 157 c.p. ], decidono sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. Art. 579 - Impugnazione di sentenze che dispongono misure di sicurezza 1. Contro le sentenze di condanna [ 533 ], di proscioglimento [ 529 s. ] o di non luogo a procedere [ 425 ] è data impugnazione anche per ciò che concerne le misure di sicurezza, se l’impugnazione è proposta per un altro capo della sentenza che non riguardi esclusivamente gli interessi civili. 2. L’impugnazione contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le misure di sicurezza è proposta a norma dell’articolo 680 comma 2. 3. L’impugnazione contro la sola disposizione che riguarda la confisca 240 c.p. ] è proposta con gli stessi mezzi previsti per i capi penali. Art. 580 - Conversione del ricorso in appello 1. Quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, nel caso in cui sussista la connessione di cui all'articolo 12, il ricorso per cassazione si converte nell'appello. * Articolo sostituito dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46 Art. 581 - Forma dell’impugnazione 1. L’impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo, il giudice che lo ha emesso, e sono enunciati [ 591 c. 1c ]:
a) i capi o i punti [597 c. 1] della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione;
b) le richieste;
c) i motivi [ 309 c. 6, 324 c. 4, 585 c. 4, 609 ;167 disp. att. ], con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Art. 582 - Presentazione dell’impugnazione 1. Salvo che la legge disponga altrimenti [ 123 ], l’atto di impugnazione è presentato personalmente ovvero a mezzo di incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato [ 583 ]. Il pubblico ufficiale addetto vi appone l’indicazione del giorno in cui riceve l’atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione. 2. Le parti private [ 60, 76, 83, 89 ] e i difensori [ 96 s. ] possono presentare l’atto di impugnazione anche nella cancelleria della pretura del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all’estero. In tali casi, l’atto viene immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che emise il provvedimento impugnato [ 591 ]. Art. 583 - Spedizione dell’atto di impugnazione 1. Le parti e i difensori possono proporre l’impugnazione con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla cancelleria indicata nell’articolo 582 [ 591 c. 1 ] comma 1. Il pubblico ufficiale addetto allega agli atti la busta contenente l’atto di impugnazione e appone su quest' ultimo l’indicazione del giorno della ricezione e la propria sottoscrizione. 2. L’impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma. 3. Se si tratta di parti private, la sottoscrizione dell’atto deve essere autenticata [ 2703 c. 3 c.c. ] da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore. Art. 584 - Notificazione della impugnazione 1. A cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, l’atto di impugnazione è comunicato al pubblico ministero presso il medesimo giudice ed è notificato alle parti private senza ritardo [ 595 ]. Art. 585 - Termini per l’impugnazione 1. Il termine per proporre impugnazione [ 591 c. 1 ], per ciascuna delle parti, è:
a) di quindici giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e nel caso previsto dall’articolo 544 comma 1;
b) di trenta giorni, nel caso previsto dall’articolo 544 comma 2;
c) di quarantacinque giorni, nel caso previsto dall’articolo 544 comma 3. 2. I termini previsti dal comma 1 decorrono:
a) dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio;
b) dalla lettura del provvedimento in udienza, quando è redatta anche la motivazione, per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi [ 475 c. 2, 488 ] presenti nel giudizio, anche se non sono presenti alla lettura;
c) dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice [ 544 c. 2, 3 ] per il deposito della sentenza ovvero, nel caso previsto dall’articolo 548 comma 2, dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell’avviso di deposito;
d) dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell’avviso di deposito con l’estratto del provvedimento [ 548 c. 3 ], per l’imputato contumace [ 487 ] e per il procuratore generale presso la corte di appello rispetto ai provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla corte di appello. 3. Quando la decorrenza è diversa per l’imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo. 4. Fino a quindici giorni prima dell’udienza possono essere presentati nella cancelleria del giudice della impugnazione motivi nuovi nel numero di copie necessarie per tutte le parti [ 167 disp. att. ]. L’inammissibilità dell’impugnazione si estende ai motivi nuovi. 5. I termini previsti dal presente articolo sono stabiliti a pena di decadenza. Art. 586 - Impugnazione di ordinanze emesse nel dibattimento 1. Quando non è diversamente stabilito dalla legge [ 479 c. 2 ], l’impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari 465 s. ] ovvero nel dibattimento [ 470 s. ] può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l’impugnazione contro la sentenza. L’impugnazione è tuttavia ammissibile anche se la sentenza è impugnata soltanto per connessione con l’ordinanza. 2. L’impugnazione dell’ordinanza è giudicata congiuntamente a quella contro la sentenza, salvo che la legge disponga altrimenti. 3. Contro le ordinanze in materia di libertà personale [ 292, 299, 304 s., 309 s. ] è ammessa l’impugnazione immediata, indipendentemente dall’impugnazione contro la sentenza. Art. 587 - Estensione dell’impugnazione 1. Nel caso di concorso di più persone in uno stesso reato [ 12 ;110 c.p. ], l’impugnazione proposta da uno degli imputati, purché non fondata su motivi esclusivamente personali, giova anche agli altri imputati [ 595 c. 3, 601 ]. 2. Nel caso di riunione di procedimenti per reati diversi, l’impugnazione proposta da un imputato giova a tutti gli altri imputati soltanto se i motivi riguardano violazioni della legge processuale e non sono esclusivamente personali [ 592 c. 2 ]. 3. L’impugnazione proposta dall’imputato [ 571, 574 ] giova anche al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. 4. L’impugnazione proposta dal responsabile civile o dalla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [ 575 ] giova all’imputato anche agli effetti penali, purché non sia fondata su motivi esclusivamente personali. Art. 588 - Sospensione della esecuzione 1. Dal momento della pronuncia, durante i termini per impugnare [ 585 ] e fino all’esito del giudizio di impugnazione, l’esecuzione del provvedimento impugnato è sospesa, salvo che la legge disponga altrimenti [ 127 c. 8, 257 c. 2, 318 c. 2, 322 c. 2, 322bis c. 2 ,325 c. 4, 355 c. 4,479 c. 2, 540, 573 c. 2, 605 c. 3, 666 c. 7, 680 c. 3, 737 c. 2 ]. 2. Le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di libertà personale non hanno in alcun caso effetto sospensivo [ 310 c. 3, 660 c. 5 ].<1> Art. 589 - Rinuncia all’impugnazione 1. Il pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato può rinunciare alla impugnazione da lui proposta 570 ] fino all’apertura del dibattimento [ 492, 602, 614 ]. Successivamente la dichiarazione di rinuncia può essere effettuata prima dell’inizio della discussione dal pubblico ministero presso il giudice della impugnazione, anche se l’impugnazione stessa è stata proposta da altro pubblico ministero. 2. Le parti private possono rinunciare all’impugnazione anche per mezzo di procuratore speciale. 3. La dichiarazione di rinuncia [ 569, 591 ] è presentata a uno degli organi competenti a ricevere l’impugnazione nelle forme e nei modi previsti dagli articoli 581, 582 e 583 ovvero, in dibattimento, prima dell’inizio della discussione. 4. Quando l’impugnazione è trattata e decisa in camera di consiglio [428, 599, 611 ], la dichiarazione di rinuncia può essere effettuata, prima dell’udienza, dal pubblico ministero che ha proposto l’impugnazione e, successivamente, dal pubblico ministero presso il giudice dell’impugnazione, anche se la stessa è stata proposta da altro pubblico ministero. Art. 590 - Trasmissione di atti in seguito all’impugnazione 1. Al giudice della impugnazione [ 581 ] sono trasmessi senza ritardo il provvedimento impugnato, l’atto di impugnazione e gli atti del procedimento [ 165 disp. att. ;15 c. 2, 24 reg. esec. ]. Art. 591 - Inammissibilità dell’impugnazione 1. L’impugnazione è inammissibile [ 568 ]:
a) quando è proposta da chi non è legittimato o non ha interesse;
b) quando il provvedimento non è impugnabile;
c) quando non sono osservate le disposizioni degli articoli 581, 582, 583, 585 e 586;
d) quando vi è rinuncia all’impugnazione. 2. Il giudice dell’impugnazione, anche di ufficio, dichiara con ordinanza l’inammissibilità e dispone l’esecuzione del provvedimento impugnato. 3. L’ordinanza è notificata a chi ha proposto l’impugnazione ed è soggetta a ricorso per cassazione [ 606 ]. Se l’impugnazione è stata proposta personalmente dall’imputato [ 571 ], l’ordinanza è notificata anche al difensore. 4. L’inammissibilità, quando non è stata rilevata a norma del comma 2, può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento. Art. 592 - Condanna alle spese nei giudizi di impugnazione 1. Con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l’impugnazione [ 605, 616, 634, 637 ], la parte privata che l’ha proposta è condannata alle spese del procedimento [ 535 ]. 2. I coimputati che hanno partecipato al giudizio a norma dell’articolo 587 sono condannati alle spese in solido con l’imputato che ha proposto l’impugnazione. 3. L’imputato che nel giudizio di impugnazione riporta condanna penale è condannato alle spese dei precedenti giudizi, anche se in questi sia stato prosciolto. 4. Nei giudizi di impugnazione per i soli interessi civili, la parte privata soccombente è condannata alle spese [ 573 ]. 
Parte seconda 
Libro nono 
Impugnazioni 
Titolo II 
Appello 
Art. 593 - Casi di appello * 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna. 2. L'imputato e il pubblico ministero possono appellare contro le sentenze di proscioglimento nelle ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2, se la nuova prova é decisiva. Qualora il giudice, in via preliminare, non disponga la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale dichiara con ordinanza l'inammissibilità dell'appello. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento le parti possono proporre ricorso per cassazione anche contro la sentenza di primo grado. 3. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali é stata applicata la sola pena dell'ammenda. * Articolo sostituito dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46 Art. 594 - Appello del pubblico ministero 1. Nei casi consentiti, contro le sentenze del giudice per le indagini preliminari, della corte di assise e del tribunale possono appellare il procuratore generale presso la corte di appello e il procuratore della Repubblica presso il tribunale; contro le sentenze del giudice per le indagini preliminari presso la pretura e contro le sentenze del pretore possono appellare il procuratore generale presso la corte di appello e il procuratore della Repubblica presso la pretura [ 570 c. 2 ]. Art. 595 - Appello incidentale 1. La parte che non ha proposto impugnazione può proporre appello incidentale entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la comunicazione o la notificazione previste dall’articolo 584 [ 166 disp. att. ]. 2. L’appello incidentale è proposto, presentato e notificato a norma degli articoli 581, 582, 583 e 584. 3. L’appello incidentale del pubblico ministero produce gli effetti previsti dall’articolo 597 comma 2; esso tuttavia non ha effetti nei confronti del coimputato non appellante che non ha partecipato al giudizio di appello. Si osservano le disposizioni previste dall’articolo 587. 4. L’appello incidentale perde efficacia in caso di inammissibilità [ 591 ] dell’appello principale o di rinuncia [ 589 ] allo stesso. Art. 596 - Giudice competente 1. Sull’appello proposto contro le sentenze pronunciate dal tribunale, dal pretore e dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura decide la corte di appello. 2. Sull’appello proposto contro le sentenze della corte di assise decide la corte di assise di appello. 3. Salvo quanto previsto dall’articolo 428, sull’appello contro le sentenze pronunciate dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale, decidono, rispettivamente, la corte di appello e la corte di assise di appello, a seconda che si tratti di reato di competenza del tribunale [ 6 ] o della corte di assise [ 5 ]. Art. 597 - Cognizione del giudice di appello 1. L’appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti [ 581 c. c, 585 c. 4 ;167 disp. att. ]. 2. Quando appellante è il pubblico ministero:
a) se l’appello riguarda una sentenza di condanna, il giudice può, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, dare al fatto una definizione giuridica più grave, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici, applicare, quando occorre, misure di sicurezza [ 199 s. c.p. ] e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge;
b) se l’appello riguarda una sentenza di proscioglimento [ 529 s. ], il giudice può pronunciare condanna ed emettere i provvedimenti indicati nella lettera a) ovvero prosciogliere per una causa diversa da quella enunciata nella sentenza appellata;
c) se conferma la sentenza di primo grado, il giudice può applicare, modificare o escludere, nei casi determinati dalla legge, le pene accessorie [ 28 s. c.p. ] e le misure di sicurezza. 3. Quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l’imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici, salva la facoltà, entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado. 4. In ogni caso, se è accolto l’appello dell’imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita. 5. Con la sentenza possono essere applicate anche di ufficio la sospensione condizionale della pena [ 163 c.p. ], la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale [ 175 c.p. ] e una o più circostanze attenuanti; può essere altresì effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione a norma dell’articolo 69 del codice penale. Art. 598 - Estensione delle norme sul giudizio di primo grado al giudizio di appello 1. In grado di appello si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative al giudizio di primo grado [ 168 disp. att. ]<1>, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti. Art. 599 - (Decisioni in camera di consiglio). - 1. Quando l'appello ha esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, di sanzioni sostitutive, della sospensione condizionale della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, la corte provvede in camera di consiglio con le forme previste dall'art. 127. 2. L'udienza é rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che ha manifestato la volontà di comparire. 3. Nel caso di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, il giudice assume le prove in camera di consiglio, a norma dell'art. 603, con la necessaria partecipazione del pubblico ministero e dei difensori. Se questi non sono presenti quando é disposta la rinnovazione, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che copia del provvedimento sia comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori. 4. 5. (abrogati). [ 602 c. 2 ]<2>. Art. 600 - Provvedimenti in ordine all’esecuzione delle condanne civili 1. Se il giudice di primo grado ha omesso di pronunciare sulla richiesta di provvisoria esecuzione proposta a norma dell’articolo 540 comma 1 ovvero l’ha rigettata, la parte civile può riproporla mediante impugnazione della sentenza di primo grado [ 576 c. 1 ] al giudice di appello il quale, a richiesta della parte, provvede con ordinanza in camera di consiglio. 2. Il responsabile civile e l’imputato possono chiedere con le stesse forme la revoca o la sospensione della provvisoria esecuzione. 3. Su richiesta delle stesse parti, il giudice di appello può disporre, con le forme previste dal comma 1, che sia sospesa l’esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale [ 539 c. 2, 540 c. 2 ] quando possa derivarne grave e irreparabile danno<1>. Art. 601 - Atti preliminari al giudizio 1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 591, il presidente ordina senza ritardo la citazione dell’imputato appellante; ordina altresì la citazione dell’imputato non appellante se vi è appello del pubblico ministero [ 593 ], se ricorre alcuno dei casi previsti dall’articolo 587 o se l’appello è proposto per i soli interessi civili [ 573 ]. 2. Quando si procede in camera di consiglio a norma dell’articolo 599, ne è fatta menzione nel decreto di citazione. 3. Il decreto di citazione per il giudizio di appello contiene i requisiti previsti dall’articolo 429 comma 1 lettere a), f), g) nonché l’indicazione del giudice competente. Il termine per comparire non può essere inferiore a venti giorni [ 172 c. 5, 174 c. 1 ]. 4. E' ordinata in ogni caso la citazione del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e della parte civile<1>; questa è citata anche quando ha appellato il solo imputato contro una sentenza di proscioglimento. 5. Almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio di appello, è notificato avviso ai difensori. 6. Il decreto di citazione è nullo se l’imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l’indicazione di uno dei requisiti previsti dall’articolo 429 comma 1 lettera f). Art. 602 - (Dibattimento di appello) 1. Nell'udienza, il presidente o il consigliere da lui delegato fa la relazione della causa. 2. (abrogato). 3. Nel dibattimento può essere data lettura, anche di ufficio, di atti del giudizio di primo grado nonché, entro i limiti previsti dagli articoli 511 e seguenti, di atti compiuti nelle fasi antecedenti. Art. 603 - Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale 1. Quando una parte, nell’atto di appello [ 581 ] o nei motivi presentati a norma dell’articolo 585 comma 4, ha chiesto la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado o l’assunzione di nuove prove, il giudice, se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale. 2. Se le nuove prove sono sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall’articolo 495 comma 1. 3. La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale è disposta di ufficio se il giudice la ritiene assolutamente necessaria [ 604 c. 6 ]. 4. Il giudice dispone, altresì, la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale quando l’imputato, contumace in primo grado [ 487 ], ne fa richiesta e prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore o per non avere avuto conoscenza del decreto di citazione, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa, ovvero, quando l’atto di citazione per il giudizio di primo grado è stato notificato mediante consegna al difensore nei casi previsti dagli articoli 159, 161 comma 4 e 169, non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento [ 586 c. 1, 2 ]. 5. Il giudice provvede con ordinanza, nel contraddittorio delle parti. 6. Alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, disposta a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente. In caso di impossibilità, il dibattimento è sospeso per un termine non superiore a dieci giorni [ 477 c. 2 ]. Art. 604 - Questioni di nullità 1. Il giudice di appello, nei casi previsti dall’articolo 522, dichiara la nullità in tutto o in parte della sentenza appellata e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado, quando vi è stata condanna per un fatto diverso [ 516 ] o applicazione di una circostanza [517 ] aggravante per la quale la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o di una circostanza aggravante ad effetto speciale, sempre che non vengano ritenute prevalenti o equivalenti circostanze attenuanti [ 623 ]. 2. Quando sono state ritenute prevalenti o equivalenti circostanze attenuanti o sono state applicate circostanze aggravanti diverse da quelle previste dal comma 1, il giudice di appello esclude le circostanze aggravanti, effettua, se occorre, un nuovo giudizio di comparazione e ridetermina la pena. 3. Quando vi è stata condanna per un reato concorrente o per un fatto nuovo [ 518 ], il giudice di appello dichiara nullo il relativo capo della sentenza ed elimina la pena corrispondente, disponendo che del provvedimento sia data notizia al pubblico ministero per le sue determinazioni. 4. Il giudice di appello, se accerta una delle nullità indicate nell’articolo 179, da cui sia derivata la nullità del provvedimento che dispone il giudizio [ 429, 450, 456, 555 ] o della sentenza di primo grado, la dichiara con sentenza e rinvia gli atti al giudice che procedeva quando si è verificata la nullità. Nello stesso modo il giudice provvede se accerta una delle nullità indicate nell’articolo 180 che non sia stata sanata e da cui sia derivata la nullità del provvedimento che dispone il giudizio o della sentenza di primo grado. 5. Se si tratta di altre nullità che non sono state sanate, il giudice di appello può ordinare la rinnovazione degli atti nulli o anche, dichiarata la nullità, decidere nel merito, qualora riconosca che l’atto non fornisce elementi necessari al giudizio. 6. Quando il giudice di primo grado ha dichiarato che il reato è estinto 150 s. c.p. ] o che l’azione penale non poteva essere iniziata o proseguita [ 336 s., 649 ], il giudice di appello, se riconosce erronea tale dichiarazione, ordina, occorrendo, la rinnovazione del dibattimento e decide nel merito. 7. Quando il giudice di primo grado ha respinto la domanda di oblazione 162, 162bis c.p. ], il giudice di appello, se riconosce erronea tale decisione, accoglie la domanda e sospende il dibattimento fissando un termine massimo non superiore a dieci giorni per il pagamento delle somme dovute [ 477 c. 2 ]. Se il pagamento avviene nel termine, il giudice di appello pronuncia sentenza di proscioglimento. 8. Nei casi previsti dal comma 1, se annulla una sentenza della corte di assise o del tribunale, il giudice di appello dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale ovvero, in mancanza, alla corte o al tribunale più vicini. Se annulla una sentenza di un pretore o di un giudice per le indagini preliminari, dispone la trasmissione degli atti alla medesima pretura o al medesimo tribunale; tuttavia il pretore o il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata. Art. 605 - Sentenza 1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 604, il giudice di appello pronuncia sentenza con la quale conferma [ 592 ] o riforma la sentenza appellata. 2. Le pronunce del giudice di appello sull’azione civile sono immediatamente esecutive [ 612 ]. 3. Copia della sentenza di appello, con gli atti del procedimento, è trasmessa senza ritardo, a cura della cancelleria, al giudice di primo grado, quando questi è competente per l’esecuzione [ 665 ] e non è stato proposto ricorso per cassazione. 
Parte seconda 
Libro nono 
Impugnazioni 
Titolo III 
Ricorso per cassazione 
Capo I 
Disposizioni generali 
Art. 606 - Casi di ricorso 1. Il ricorso per cassazione può essere proposto per i seguenti motivi: a) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri; b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza; d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall'art. 495, comma 2; e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame.* * Comma modificato dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46 2. Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, può essere proposto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o inappellabili. 3. Il ricorso é inammissibile se é proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609, comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello. Art. 607 - Ricorso dell’imputato 1. L’imputato può ricorrere per cassazione contro la sentenza di condanna o di proscioglimento [ 574 ] ovvero contro la sentenza inappellabile di non luogo a procedere [ 593 ]. 2. Può, inoltre, ricorrere contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le spese processuali [ 535, 592 ]. Art. 608 - Ricorso del pubblico ministero 1. Il procuratore generale presso la corte di appello può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata in grado di appello [ 605 ] o inappellabile [ 593 ]. 2. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza inappellabile, di condanna o di proscioglimento, pronunciata dalla corte di assise, dal tribunale o dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale. 3. Il procuratore della Repubblica presso la pretura può proporre ricorso per cassazione contro ogni sentenza inappellabile, di condanna o di proscioglimento, pronunciata dal pretore o dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura. 4. Il procuratore generale, il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore della Repubblica presso la pretura possono anche ricorrere nei casi previsti dall’articolo 569 e da altre disposizioni di legge [ 428 ]. Art. 609 - Cognizione della corte di cassazione 1. Il ricorso attribuisce alla corte di cassazione la cognizione del procedimento limitatamente ai motivi proposti [ 606 ]. 2. La corte decide altresì le questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo e quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello. 
Parte seconda 
Libro nono 
Impugnazioni 
Titolo III 
Ricorso per cassazione 
Capo II 
Procedimento 
Art. 610 - Atti preliminari 1. Il presidente della corte di cassazione provvede all’assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni secondo i criteri stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario<1>. 2. Il presidente, su richiesta del procuratore generale, dei difensori delle parti [ 96 s. ] o anche di ufficio, assegna il ricorso alle sezioni unite [ 170, 172 disp. att. ] quando le questioni proposte sono di speciale importanza o quando occorre dirimere contrasti insorti tra le decisioni delle singole sezioni. 3. Il presidente della corte, se si tratta delle sezioni unite, ovvero il presidente della sezione fissa la data per la trattazione del ricorso in udienza pubblica [ 614 ] o in camera di consiglio [ 611 ] e designa il relatore. Il presidente dispone altresì la riunione dei giudizi nei casi previsti dall’articolo 17 e la separazione [ 18 ] dei medesimi quando giovi alla speditezza della decisione. 4. La cancelleria dà immediata comunicazione al procuratore generale del deposito degli atti per la eventuale richiesta della dichiarazione di inammissibilità del ricorso [ 591, 606 c. 3, 611 c. 2 ]. 5. Almeno trenta giorni prima della data dell’udienza [ 172 c. 5 ], la cancelleria ne dà avviso al procuratore generale e ai difensori [ 169 disp. att. ], indicando se il ricorso sarà deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio [ 25 reg. esec. ]. In quest' ultimo caso, l’avviso deve inoltre precisare se vi è la richiesta di dichiarazione di inammissibilità, enunciando la causa dedotta. Art. 611 - Procedimento in camera di consiglio 1. Oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge [ 32 c. 1, 41 c. 1, 48 c. 1, 428 c. 9, 612, 624 c. 2, 706 c. 2, 718 c. 1 ], la corte procede in camera di consiglio quando deve decidere su ogni ricorso contro provvedimenti non emessi nel dibattimento, fatta eccezione delle sentenze pronunciate a norma dell’articolo 442. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall’articolo 127, la corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie delle altre parti senza intervento dei difensori. Fino a quindici giorni prima dell’udienza [ 172 c. 5 ], tutte le parti possono presentare motivi nuovi [ 311 c. 4, 325 c. 3, 585 c. 4 ] e memorie e, fino a cinque giorni prima, possono presentare memorie di replica [ 169 disp. att. ]. 2. Nello stesso modo la corte procede quando è stata richiesta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso [ 610 c. 4 ]. Se non dichiara l’inammissibilità, la corte fissa la data per la decisione del ricorso in udienza pubblica. Art. 612 - Sospensione dell’esecuzione della condanna civile 1. A richiesta dell’imputato o del responsabile civile, la corte di cassazione può sospendere, in pendenza del ricorso, l’esecuzione della condanna civile, quando può derivarne grave e irreparabile danno [ 540, 600, 605 ]. La decisione sulla richiesta di sospensione della condanna civile è adottata dalla corte di cassazione con ordinanza in camera di consiglio [ 611 ]. Art. 613 - Difensori 1. Salvo che la parte non vi provveda personalmente, l’atto di ricorso 581 ], le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della corte di cassazione<1>. Davanti alla corte medesima le parti sono rappresentate dai difensori [ 614 c. 2 ]. 2. Per tutti gli atti che si compiono nel procedimento davanti alla corte, il domicilio delle parti è presso i rispettivi difensori, salvo quanto previsto dal comma 4. Il difensore è nominato per la proposizione del ricorso o successivamente; in mancanza di nomina il difensore è quello che ha assistito la parte nell’ultimo giudizio, purché abbia i requisiti indicati nel comma 1. 3. Se l’imputato è privo del difensore di fiducia, il presidente del collegio provvede a norma dell’articolo 97. 4. Gli avvisi [ 169 c. 2 disp. att. ] che devono essere dati al difensore [ 65 c. 3 disp. att. ] sono notificati anche all’imputato che non sia assistito da difensore di fiducia. 5. Quando il ricorso concerne gli interessi civili [ 573 s. ], il presidente, se la parte ne fa richiesta, nomina un difensore secondo le norme sul patrocinio dei non abbienti<2>. Art. 614 - Dibattimento 1. Le norme concernenti la pubblicità, la polizia e la disciplina delle udienze [ 470 s. ] e la direzione della discussione [ 523 c. 3 ] nei giudizi di primo e di secondo grado si osservano davanti alla corte di cassazione, in quanto siano applicabili [ 171 disp. att. ]. 2. Le parti private possono comparire per mezzo dei loro difensori. 3. Nell’udienza stabilita, il presidente procede alla verifica della costituzione delle parti e della regolarità degli avvisi, dandone atto a verbale; quindi, il presidente o un consigliere da lui delegato fa la relazione della causa. 4. Dopo la requisitoria del pubblico ministero, i difensori [ 96, 97, 101 ] della parte civile [ 76 ], del responsabile civile [ 83 ], della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [ 89 ] e dell’imputato [ 60 ] espongono nell’ordine le loro difese. Non sono ammesse repliche [ 171 disp. att. ]. 
Parte seconda 
Libro nono 
Impugnazioni 
Titolo III 
Ricorso per cassazione 
Capo III 
Sentenza 
Art. 615 - Deliberazione e pubblicazione 1. La corte di cassazione delibera la sentenza in camera di consiglio subito dopo terminata la pubblica udienza salvo che, per la molteplicità o per l’importanza delle questioni da decidere, il presidente ritenga indispensabile differire la deliberazione ad altra udienza prossima. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 527 e 546. 2. Se non provvede a norma degli articoli 620, 622 e 623, la corte dichiara inammissibile [ 591, 606 c. 3 ] o rigetta il ricorso. 3. La sentenza è pubblicata in udienza subito dopo la deliberazione, mediante lettura del dispositivo fatta dal presidente o da un consigliere da lui delegato. 4. Prima della lettura, il dispositivo è sottoscritto dal presidente. Art. 616 - Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso 1. Con il provvedimento che dichiara inammissibile [ 606 c. 3 ] o rigetta il ricorso [ 615 ], la parte privata che lo ha proposto è condannata al pagamento delle spese del procedimento [ 535, 691 ]. Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte privata è inoltre condannata con lo stesso provvedimento al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire cinquecentomila a lire quattro milioni. Nello stesso modo si può provvedere quando il ricorso è rigettato [ 592 ]. Art. 617 - Motivazione e deposito 1. Conclusa la deliberazione, il presidente o il consigliere da lui designato redige la motivazione. Si osservano le disposizioni concernenti la sentenza nel giudizio di primo grado [ 544 ], in quanto applicabili [173 disp. att. ]. 2. La sentenza, sottoscritta dal presidente e dall’estensore, è depositata in cancelleria non oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione [ 26 reg. esec. ]. 3. Qualora il presidente lo disponga, la corte si riunisce in camera di consiglio per la lettura e l’approvazione del testo della motivazione. Sulle proposte di rettifica, integrazione o cancellazione la corte delibera senza formalità [ 174 disp. att. ]. Art. 618 - Decisioni delle sezioni unite 1. Se una sezione della corte rileva che la questione di diritto sottoposta al suo esame ha dato luogo, o può dar luogo, a un contrasto giurisprudenziale, su richiesta delle parti o di ufficio, può con ordinanza rimettere il ricorso alle sezioni unite [ 170, 172, 173 c. 3 disp. att. ]. Art. 619 - Rettificazione di errori non determinanti annullamento 1. Gli errori di diritto nella motivazione [ 617 ] e le erronee indicazioni di testi di legge non producono l’annullamento della sentenza impugnata, se non hanno avuto influenza decisiva sul dispositivo. La corte tuttavia specifica nella sentenza le censure e le rettificazioni occorrenti [ 130 c. 1 ]. 2. Quando nella sentenza impugnata si deve soltanto rettificare la specie [ 17 s. c.p. ] o la quantità della pena [ 132 s. c.p. ] per errore di denominazione o di computo, la corte di cassazione vi provvede senza pronunciare annullamento. 3. Nello stesso modo si provvede nei casi di legge più favorevole all’imputato, anche se sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso, qualora non siano necessari nuovi accertamenti di fatto. Art. 620 - Annullamento senza rinvio 1. Oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, la corte pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio:
a) se il fatto non è previsto dalla legge come reato, se il reato è estinto [ 150 s. c.p. ] o se l’azione penale non doveva essere iniziata o proseguita [ 336 s., 649 ];
b) se il reato non appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario;
c) se il provvedimento impugnato contiene disposizioni che eccedono i poteri della giurisdizione, limitatamente alle medesime;
d) se la decisione impugnata consiste in un provvedimento non consentito dalla legge;
e) se la sentenza è nulla a norma e nei limiti dell’articolo 522 in relazione a un reato concorrente [ 621 ];
f) se la sentenza è nulla a norma e nei limiti dell’articolo 522 in relazione a un fatto nuovo;
g) se la condanna è stata pronunciata per errore di persona [ 68 ];
h) se vi è contraddizione fra la sentenza o l’ordinanza impugnata e un' altra anteriore concernente la stessa persona e il medesimo oggetto, pronunciata dallo stesso o da un altro giudice penale [ 621 ];
i) se la sentenza impugnata ha deciso in secondo grado su materia per la quale non è ammesso l’appello [ 621 ];
l) in ogni altro caso in cui la corte ritiene superfluo il rinvio ovvero può essa medesima procedere alla determinazione della pena o dare i provvedimenti necessari. Art. 621 - Effetti dell’annullamento senza rinvio 1. Nel caso previsto dall’articolo 620 comma 1 lettera b), la corte dispone che gli atti siano trasmessi all’autorità competente, che essa designa; in quello previsto dalla lettera e) e in quello previsto dalla lettera f), la corte dispone che del provvedimento sia data notizia al pubblico ministero per le sue determinazioni; in quello previsto dalla lettera h), ordina l’esecuzione della prima sentenza o ordinanza, ma, se si tratta di una sentenza di condanna, ordina l’esecuzione della sentenza che ha inflitto la condanna meno grave determinata a norma dell’articolo 669; in quello previsto dalla lettera i), ritiene il giudizio qualificando l’impugnazione come ricorso [ 568 c. 5 ]; in quello previsto dalla lettera l), procede alla determinazione della pena o dà i provvedimenti che occorrono. Art. 622 - Annullamento della sentenza ai soli effetti civili 1. Fermi gli effetti penali della sentenza, la corte di cassazione, se ne annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l’azione civile ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell’imputato [ 538 s., 576 ], rinvia quando occorre al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche se l’annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile [ 578 ]. Art. 623 - Annullamento con rinvio 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 620 e 622 [ 569 c. 4 ]:
a) se è annullata un' ordinanza, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l’ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento;
b) se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall’articolo 604 comma 1, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado;
c) se è annullata la sentenza di una corte di assise di appello o di una corte di appello ovvero di una corte di assise o di un tribunale, il giudizio è rinviato rispettivamente a un' altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale o, in mancanza, alla corte o al tribunale più vicini [ 175 disp. att. ];
d) se è annullata la sentenza di un pretore o di un giudice per le indagini preliminari, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi alla medesima pretura o al medesimo tribunale; tuttavia, il pretore o il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata. Art. 624 - Annullamento parziale 1. Se l’annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata [ 648 ] nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata. 2. La corte di cassazione, quando occorre, dichiara nel dispositivo quali parti della sentenza diventano irrevocabili. L’omissione di tale dichiarazione è riparata [ 130 c. 1 ] dalla corte stessa in camera di consiglio [ 611 ] con ordinanza che deve trascriversi in margine o in fine della sentenza e di ogni copia di essa posteriormente rilasciata. L’ordinanza può essere pronunciata di ufficio ovvero su domanda del giudice competente per il rinvio, del pubblico ministero presso il medesimo giudice o della parte privata interessata. La domanda si propone senza formalità. 3. La corte di cassazione provvede in camera di consiglio senza l’osservanza delle forme previste dall’articolo 127 [ 130 c. 2 ]. Art. 625 - Provvedimenti conseguenti alla sentenza 1. In caso di annullamento con rinvio, la cancelleria della corte di cassazione trasmette senza ritardo [ 623 ] gli atti del processo con la copia della sentenza al giudice che deve procedere al nuovo giudizio. 2. In caso di rigetto o di dichiarazione di inammissibilità del ricorso 615 c. 2 ], la cancelleria trasmette gli atti e la copia del solo dispositivo al giudice che ha emesso la decisione impugnata. 3. In caso di annullamento senza rinvio o di rettificazione, la cancelleria trasmette al giudice indicato nel comma 2 gli atti e la copia della sentenza. 4. In ogni caso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione impugnata esegue annotazione, in margine o in fine dell’originale, della decisione della corte [ 27 reg. esec. ]. Art. 626 - Effetti della sentenza sui provvedimenti di natura personale o reale 1. Quando, in seguito alla sentenza della corte di cassazione, deve cessare una misura cautelare [ 272 s. ] ovvero una pena accessoria [ 28 s.c.p. ] o una misura di sicurezza [ 199 ss. c.p. ], la cancelleria ne comunica immediatamente il dispositivo al procuratore generale presso la corte medesima perché dia i provvedimenti occorrenti [ 28 reg. esec. ]. Art. 627 - Giudizio di rinvio dopo annullamento 1. Nel giudizio di rinvio non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento [ 623 ], salvo quanto previsto dall’articolo 25. 2. Il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le limitazioni stabilite dalla legge. Se è annullata una sentenza di appello e le parti ne fanno richiesta, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale [ 603 ] per l’assunzione delle prove rilevanti per la decisione. 3. Il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa [ 628 c. 2 ]. 4. Non possono rilevarsi nel giudizio di rinvio nullità [ 178 s. ], anche assolute, o inammissibilità, verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari. 5. Se taluno degli imputati, condannati con la sentenza annullata, non aveva proposto ricorso, l’annullamento pronunciato rispetto al ricorrente giova anche al non ricorrente, salvo che il motivo dell’annullamento sia esclusivamente personale [ 587 ]. L’imputato che può giovarsi di tale effetto estensivo deve essere citato e ha facoltà di intervenire nel giudizio di rinvio. Art. 628 - Impugnabilità della sentenza del giudice di rinvio 1. La sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata con ricorso per cassazione se pronunciata in grado di appello e col mezzo previsto dalla legge se pronunciata in primo grado. 2. In ogni caso la sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata soltanto per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla corte di cassazione ovvero per inosservanza della disposizione dell’articolo 627 comma 3. 
Parte seconda 
Libro nono 
Impugnazioni 
Titolo IV 
Revisione 
Art. 629 - Condanne soggette a revisione 1. E' ammessa [ 634 ] in ogni tempo a favore dei condannati, nei casi determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di condanna o dei decreti penali di condanna, divenuti irrevocabili [ 648 ], anche se la pena è già stata eseguita o è estinta<1>. Art. 630 - Casi di revisione 1. La revisione può essere richiesta [ 634 ]:
a) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un' altra sentenza penale irrevocabile [ 648 ] del giudice ordinario o di un giudice speciale;
b) se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza del giudice civile o amministrativo, successivamente revocata [395 s. c.p.c. ], che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali previste dall’articolo 3 ovvero una delle questioni previste dall’articolo 479;
c) se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, solo o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell’articolo 631 [ 668 ];
d) se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato [ 647 ]<1>. Art. 631 - Limiti della revisione 1. Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena d' inammissibilità della domanda [ 634 ], essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli articoli 529, 530 o 531. Art. 632 - Soggetti legittimati alla richiesta 1. Possono chiedere la revisione [ 634 ]:
a) il condannato o un suo prossimo congiunto [ 307 c. 4 c.p. ] ovvero la persona che ha sul condannato l’autorità tutoria [ 346, 424 c.c. ] e, se il condannato è morto [ 638 ], l’erede o un prossimo congiunto;
b) il procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto fu pronunciata la sentenza di condanna. Le persone indicate nella lettera a) possono unire la propria richiesta a quella del procuratore generale. Art. 633 - Forma della richiesta 1. La richiesta di revisione è proposta personalmente o per mezzo di un procuratore speciale. Essa deve contenere l’indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata, unitamente a eventuali atti e documenti, nella cancelleria della corte di appello nel cui distretto si trova il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado o il decreto penale di condanna. 2. Nei casi previsti dall’articolo 630 comma 1 lettere a) e b), alla richiesta devono essere unite le copie autentiche delle sentenze o dei decreti penali di condanna ivi indicati. 3. Nel caso previsto dall’articolo 630 comma 1 lettera d), alla richiesta deve essere unita copia autentica della sentenza irrevocabile [ 648 ] di condanna per il reato ivi indicato. Art. 634 - Declaratoria d' inammissibilità 1. Quando la richiesta è proposta fuori delle ipotesi previste dagli articoli 629 e 630 o senza l’osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 631, 632, 633, 641 ovvero risulta manifestamente infondata, la corte di appello anche di ufficio dichiara con ordinanza l’inammissibilità e può condannare il privato che ha proposto la richiesta al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire cinquecentomila a lire quattro milioni. 2. L’ordinanza è notificata [ 148 s. ] al condannato e a colui che ha proposto la richiesta, i quali possono ricorrere per cassazione [ 606 ]. In caso di accoglimento del ricorso, la corte di cassazione rinvia il giudizio di revisione ad altra sezione della corte di appello che ha pronunciato l’ordinanza prevista dal comma 1 o alla corte di appello più vicina. Art. 635 - Sospensione dell’esecuzione 1. La corte di appello può in qualunque momento disporre, con ordinanza, la sospensione dell’esecuzione della pena o della misura di sicurezza [656 s. ], applicando, se del caso, una delle misure coercitive previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284. In ogni caso di inosservanza della misura, la corte di appello revoca l’ordinanza e dispone che riprenda l’esecuzione della pena o della misura di sicurezza. 2. Contro l’ordinanza che decide sulla sospensione dell’esecuzione, sull’applicazione delle misure coercitive e sulla revoca, possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero e il condannato [ 606 ]<1>. Art. 636 - Giudizio di revisione 1. Il presidente della corte di appello emette il decreto di citazione a norma dell’articolo 601. 2. Si osservano le disposizioni del titolo I e del titolo II del libro VII in quanto siano applicabili e nei limiti delle ragioni indicate nella richiesta di revisione [ 168 disp. att. ]. Art. 637 - Sentenza 1. La sentenza è deliberata secondo le disposizioni degli articoli 525, 526, 527 e 528. 2. In caso di accoglimento della richiesta di revisione, il giudice revoca la sentenza di condanna [ 533 s. ] o il decreto penale di condanna [ 460 ] e pronuncia il proscioglimento [ 529 ss. ] indicandone la causa nel dispositivo. 3. Il giudice non può pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio. 4. In caso di rigetto della richiesta, il giudice condanna la parte privata che l’ha proposta al pagamento delle spese processuali [ 535 ] e, se è stata disposta la sospensione [ 635 ], dispone che riprenda l’esecuzione della pena o della misura di sicurezza. Art. 638 - Revisione a favore del condannato defunto 1. In caso di morte del condannato dopo la presentazione della richiesta di revisione, il presidente della corte di appello nomina un curatore, il quale esercita i diritti che nel processo di revisione sarebbero spettati al condannato [ 645 c. 2 ]. Art. 639 - Provvedimenti in accoglimento della richiesta 1. La corte di appello, quando pronuncia sentenza di proscioglimento a seguito di accoglimento della richiesta di revisione, anche nel caso previsto dall’articolo 638, ordina la restituzione delle somme pagate in esecuzione della condanna per le pene pecuniarie [ 660 ], per le misure di sicurezza patrimoniali [ 658 s. ], per le spese processuali [ 691 ] e di mantenimento in carcere [ 188 c.p. ] e per il risarcimento dei danni a favore della parte civile citata per il giudizio di revisione. Ordina altresì la restituzione delle cose che sono state confiscate, a eccezione di quelle previste nell’articolo 240 comma 2, numero 2 del codice penale<1>. Art. 640 - Impugnabilità della sentenza 1. La sentenza pronunciata nel giudizio di revisione è soggetta al ricorso per cassazione [ 606 s. ]. Art. 641 - Effetti dell’inammissibilità o del rigetto 1. L’ordinanza che dichiara inammissibile [ 634 ] la richiesta o la sentenza che la rigetta [ 637 ] non pregiudica il diritto di presentare una nuova richiesta fondata su elementi diversi. Art. 642 - Pubblicazione della sentenza di accoglimento della richiesta 1. La sentenza di accoglimento [ 637 ], a richiesta dell’interessato, è affissa per estratto, a cura della cancelleria, nel comune in cui la sentenza di condanna era stata pronunciata e in quello dell’ultima residenza del condannato. L’ufficiale giudiziario deposita in cancelleria il certificato delle eseguite affissioni. 2. Su richiesta dell’interessato, il presidente della corte di appello dispone con ordinanza che l’estratto della sentenza sia pubblicato a cura della cancelleria in un giornale, indicato nella richiesta; le spese della pubblicazione sono a carico della cassa delle ammende [ 694 ]. Art. 643 - Riparazione dell’errore giudiziario 1. Chi è stato prosciolto in sede di revisione [ 637 ], se non ha dato causa per dolo o colpa grave all’errore giudiziario, ha diritto a una riparazione commisurata alla durata dell’eventuale espiazione della pena o internamento e alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna. 2. La riparazione si attua mediante pagamento di una somma di denaro ovvero, tenuto conto delle condizioni dell’avente diritto e della natura del danno, mediante la costituzione di una rendita vitalizia. L’avente diritto, su sua domanda, può essere accolto in un istituto, a spese dello Stato. 3. Il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della pena detentiva che sia computata nella determinazione della pena da espiare per un reato diverso, a norma dell’articolo 657 comma 2<1>. Art. 644 - Riparazione in caso di morte 1. Se il condannato muore, anche prima del procedimento di revisione, il diritto alla riparazione spetta al coniuge, ai discendenti e ascendenti, ai fratelli e sorelle, agli affini entro il primo grado e alle persone legate da vincolo di adozione con quella deceduta. 2. A tali persone, tuttavia, non può essere assegnata a titolo di riparazione una somma maggiore di quella che sarebbe stata liquidata al prosciolto. La somma è ripartita equitativamente in ragione delle conseguenze derivate dall’errore a ciascuna persona. 3. Il diritto alla riparazione non spetta alle persone che si trovino nella situazione di indegnità prevista dall’articolo 463 del codice civile. Art. 645 - Domanda di riparazione 1. La domanda di riparazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro due anni dal passaggio in giudicato [ 648 ] della sentenza di revisione [637 ] ed è presentata per iscritto, unitamente ai documenti ritenuti utili, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, nella cancelleria della corte di appello che ha pronunciato la sentenza. 2. Le persone indicate nell’articolo 644 possono presentare la domanda nello stesso termine, anche per mezzo del curatore indicato nell’articolo 638 ovvero giovarsi della domanda già proposta da altri. Se la domanda è presentata soltanto da alcuna delle predette persone, questa deve fornire l’indicazione degli altri aventi diritto [ 176 disp. att. ]. Art. 646 - Procedimento e decisione 1. Sulla domanda di riparazione la corte di appello decide in camera di consiglio osservando le forme previste dall’articolo 127. 2. La domanda, con il provvedimento che fissa l’udienza, è comunicata al pubblico ministero ed è notificata, a cura della cancelleria, al ministro del tesoro presso l’avvocatura dello stato che ha sede nel distretto della corte e a tutti gli interessati, compresi gli aventi diritto che non hanno proposto la domanda [ 645 c. 2 ]. 3. L’ordinanza che decide sulla domanda di riparazione è comunicata al pubblico ministero e notificata a tutti gli interessati, i quali possono ricorrere per cassazione [ 606 s. ]. 4. Gli interessati che, dopo aver ricevuto la notificazione prevista dal comma 2, non formulano le proprie richieste nei termini e nelle forme previsti dall’articolo 127 comma 2, decadono dal diritto di presentare la domanda di riparazione successivamente alla chiusura del procedimento stesso. 5. Il giudice, qualora ne ricorrano le condizioni, assegna all’interessato una provvisionale a titolo di alimenti [ 438 c.c. ]. Art. 647 - Risarcimento del danno e riparazione 1. Nel caso previsto dall’articolo 630 comma 1 lettera d), lo Stato, se ha corrisposto la riparazione, si surroga [ 1203 c.c. ], fino alla concorrenza della somma pagata, nel diritto al risarcimento dei danni contro il responsabile. Parte seconda 
Libro decimo 
Esecuzione 
Titolo I 
Giudicato   Art. 648 - Irrevocabilità delle sentenze e dei decreti penali 1. Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione [ 629 s. ]. 2. Se l’impugnazione è ammessa, la sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporla [ 585 ] o quello per impugnare l’ordinanza che la dichiara inammissibile [ 591 ]. Se vi è stato ricorso per cassazione, la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata l’ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso [ 611, 615 ]. 3. Il decreto penale di condanna [ 460 ] è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l’ordinanza che la dichiara inammissibile [ 461 ]. Art. 649 - Divieto di un secondo giudizio 1. L’imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili [648 ] non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto [ 669, 739 ], neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 69 comma 2, e 345. 2. Se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento [ 529 s. ] o di non luogo a procedere [ 425 ], enunciandone la causa nel dispositivo. Art. 650 - Esecutività delle sentenze e dei decreti penali 1. Salvo che sia diversamente disposto, le sentenze e i decreti penali hanno forza esecutiva quando sono divenuti irrevocabili [ 648 ]. 2. Le sentenze di non luogo a procedere hanno forza esecutiva quando non sono più soggette a impugnazione. Art. 651 - Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile
o amministrativo di danno 1. La sentenza penale irrevocabile [ 648 ] di condanna pronunciata in seguito a dibattimento [ 533 s. ] ha efficacia di giudicato, quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno<1> promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale. 2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a norma dell’articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato [ 445 c. 1, 460 c. 5 ]. Art. 652 - Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio
civile o amministrativo di danno 1. La sentenza penale irrevocabile [ 648 ] di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato che si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile nel processo penale,<1> salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l’azione in sede civile a norma dell’articolo 75 comma 2 [404 ]. 2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a norma dell’articolo 442, se la parte civile ha accettato il rito abbreviato [ 441 c. 2 ]. Art. 653 - Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio disciplinare 1. La sentenza penale irrevocabile [ 648 ] di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento [ 530 ] ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso<1>. Art. 654 - Efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi 1. Nei confronti dell’imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile [ 648 ] di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento [ 445 c. 1, 460 c. 5 ] ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall’accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa<1>. 
Parte seconda 
Libro decimo 
Esecuzione 
Titolo II 
Esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali 
Art. 655 - Funzioni del pubblico ministero 1. Salvo che sia diversamente disposto [ 738 c. 2 ], il pubblico ministero presso il giudice indicato nell’articolo 665 cura di ufficio l’esecuzione dei provvedimenti [ 29 reg. esec. ]. 2. Il pubblico ministero propone le sue richieste al giudice competente e interviene in tutti i procedimenti di esecuzione. 3. Quando occorre, il pubblico ministero può chiedere il compimento di singoli atti a un ufficio del pubblico ministero di altra sede. 4. abrogato<1>. 5. I provvedimenti del pubblico ministero dei quali è prescritta nel presente titolo [ 656 c. 4, 657 c. 5, 659 c. 1, 663 c. 3 ] la notificazione al difensore, sono notificati, a pena di nullità, entro trenta giorni dalla loro emissione, al difensore nominato dall’interessato o, in mancanza, a quello designato dal pubblico ministero a norma dell’articolo 97, senza che ciò determini la sospensione o il ritardo dell’esecuzione [ 34 c. 2 reg. esec. ]. Art. 656 (Esecuzione delle pene detentive) 1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non é detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine é consegnata all'interessato. 2. Se il condannato é già detenuto, l'ordine di esecuzione é comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato. 3. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione. L'ordine é notificato al difensore del condannato. 4. L'ordine che dispone la carcerazione é eseguito secondo le modalità previste dall'art. 277. 5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non é superiore a tre anni o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'art. 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'art. 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico, l'esecuzione della pena avrà corso immediato. 6. L'istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato dal pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Se l'istanza non é corredata dalla documentazione utile, questa, salvi i casi di inammissibilità, può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art. 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'art. 666, comma 5. Il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza. 7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'art. 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. 8. Salva la disposizione del comma 8-bis, qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione. Il pubblico ministero provvede analogamente quando l'istanza presentata é inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché, nelle more della decisione del tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero di cui all'art. 94 del medesimo testo unico non risulta iniziato entro cinque giorni dalla data di presentazione della relativa istanza o risulta interrotto. A tal fine il pubblico ministero, nel trasmettere l'istanza al tribunale di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti. 8-bis. Quando é provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all'esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica. 9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta: a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché di cui agli articoli 423-bis, 624, quando ricorrono due o più circostanze tra quelle indicate all'art. 625, 624-bis del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, numero 11-bis, del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'art. 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva; c) nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma, del codice penale». 10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perché provveda alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente é considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza.. Art. 657 - Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo 1. Il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire 738 ], computa il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato, anche se la custodia è ancora in corso [ 284 s. ]<1>. Allo stesso modo procede in caso di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza detentiva [ 312 s. ], se questa non è stata applicata definitivamente. 2. Il pubblico ministero computa altresì il periodo di pena detentiva espiata per un reato diverso, quando la relativa condanna è stata revocata [ 637, 643 c. 3 ], quando per il reato è stata concessa amnistia [ 151c.p. ] o quando è stato concesso indulto [ 174 c.p. ], nei limiti dello stesso. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, il condannato può chiedere al pubblico ministero che i periodi di custodia cautelare e di pena detentiva espiata, operato il ragguaglio<2>, siano computati per la determinazione della pena pecuniaria o della sanzione sostitutiva<3> da eseguire [ 660, 661 ]; nei casi previsti dal comma 2, può altresì chiedere che le sanzioni sostitutive espiate siano computate nelle sanzioni sostitutive da eseguire per altro reato. 4. In ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire. 5. Il pubblico ministero provvede con decreto, che deve essere notificato al condannato e al suo difensore [ 655 c. 5 ;194 disp. att. ]. Art. 658 - Esecuzione delle misure di sicurezza ordinate con sentenza 1. Quando deve essere eseguita una misura di sicurezza [ 199 ss. c.p. ], diversa dalla confisca [ 240 c.p. ], ordinata con sentenza, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell’articolo 665 trasmette gli atti al pubblico ministero presso il magistrato di sorveglianza competente per i provvedimenti previsti dall’articolo 679. Le misure di sicurezza di cui sia stata ordinata l’applicazione provvisoria a norma dell’articolo 312 sono eseguite dal pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento, il quale provvede a norma dell’articolo 659 comma 2 [ 31 c. 2 reg. esec. ]<1>. Art. 659 - Esecuzione di provvedimenti del giudice di sorveglianza 1. Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza [ 677 s. ] deve essere disposta la carcerazione o la scarcerazione del condannato, il pubblico ministero che cura l’esecuzione della sentenza di condanna emette ordine di esecuzione con le modalità previste dall’articolo 656 comma 4 [ 655 c. 5 ]. Tuttavia, nei casi di urgenza, il pubblico ministero presso il giudice di sorveglianza che ha adottato il provvedimento può emettere ordine provvisorio di esecuzione che ha effetto fino a quando non provvede il pubblico ministero competente. 2. I provvedimenti relativi alle misure di sicurezza diverse dalla confisca [ 658 ] sono eseguiti dal pubblico ministero presso il giudice di sorveglianza che li ha adottati. Il pubblico ministero comunica in copia il provvedimento all’autorità di pubblica sicurezza e, quando ne è il caso, emette ordine di esecuzione, con il quale dispone la consegna o la liberazione dell’interessato. Art. 660 - Esecuzione delle pene pecuniarie 1. Le condanne a pena pecuniaria sono eseguite nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti [ 181 disp. att. ]<1>. 2. Quando è accertata la impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa [ 133ter c. 1 c.p. ], il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente [ 677 ] per la conversione [ 136 c.p. ], il quale provvede previo accertamento dell’effettiva insolvibilità del condannato e, se ne è il caso, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. Se la pena è stata rateizzata, è convertita la parte non ancora pagata [ 182 disp. att. ;30reg. esec. ]. 3. In presenza di situazioni di insolvenza, il magistrato di sorveglianza può disporre la rateizzazione della pena a norma dell’articolo 133ter del codice penale, se essa non è stata disposta con la sentenza di condanna ovvero può differire la conversione per un tempo non superiore a sei mesi. Alla scadenza del termine fissato, se lo stato di insolvenza perdura, è disposto un nuovo differimento, altrimenti è ordinata la conversione. Ai fini della estinzione della pena per decorso del tempo [ 172 s. c.p. ], non si tiene conto del periodo durante il quale l’esecuzione è stata differita. 4. Con l’ordinanza che dispone la conversione, il magistrato di sorveglianza determina le modalità delle sanzioni conseguenti in osservanza delle norme vigenti<2>. 5. Il ricorso contro l’ordinanza di conversione ne sospende l’esecuzione [ 588 ]. Art. 661 - Esecuzione delle sanzioni sostitutive 1. Per l’esecuzione della semidetenzione<1> e della libertà controllata<2>, il pubblico ministero trasmette l’estratto della sentenza di condanna [ 677 ] al magistrato di sorveglianza territorialmente competente che provvede in osservanza delle leggi vigenti [ 31 reg. esec. ]<3>. 2. La pena pecuniaria, quale sanzione sostitutiva, è eseguita a norma dell’articolo 660<4><5>. Art. 662 - Esecuzione delle pene accessorie 1. Per l’esecuzione delle pene accessorie [ 19, 28 s. c.p. ], il pubblico ministero, fuori dei casi previsti dagli articoli 32 e 34 del codice penale, trasmette l’estratto della sentenza di condanna agli organi della polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e, occorrendo, agli altri organi interessati, indicando le pene accessorie da eseguire. Nei casi previsti dagli articoli 32 e 34 del codice penale, il pubblico ministero trasmette l’estratto della sentenza al giudice civile competente [ 183 disp. att. ]. 2. Quando alla sentenza di condanna consegue una delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32bis e 34 del codice penale, per la determinazione della relativa durata si computa la misura interdittiva di contenuto corrispondente eventualmente disposta a norma degli articoli 288, 289 e 290. Art. 663 - Esecuzione di pene concorrenti 1. Quando la stessa persona è stata condannata con più sentenze o decreti penali per reati diversi, il pubblico ministero determina la pena da eseguirsi, in osservanza delle norme sul concorso di pene [ 80 c.p. ]. 2. Se le condanne sono state inflitte da giudici diversi, provvede il pubblico ministero presso il giudice indicato nell’articolo 665 comma 4. 3. Il provvedimento del pubblico ministero è notificato al condannato e al suo difensore [ 655 c. 5 ;194 c. 1 disp. att. ;29 reg. esec. ]. D.P.R. 22-09-1988, n. 447 
Art. 664 - Esecuzione di altre sanzioni pecuniarie 1. Le somme dovute per sanzioni disciplinari pecuniarie o per condanna alla perdita della cauzione [ 259, 262, 319, 320 c. 2 ] o in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità o di rigetto di una richiesta [ 44, 48 c. 4, 616, 634 c. 1 ], sono devolute alla cassa delle ammende anche quando ciò non sia espressamente stabilito [ 180 c. 3, 184 disp. att. ]. 2. I relativi provvedimenti possono essere revocati dal giudice, su richiesta dell’interessato o del pubblico ministero, prima della conclusione della fase del procedimento nella quale sono stati adottati, sempre che la revoca non sia vietata. 3. I provvedimenti non più revocabili si eseguono nei modi previsti per il recupero delle spese processuali anticipate dallo stato [ 691 c. 2 ]. 4. Per l’esecuzione delle sanzioni conseguenti a violazioni amministrative accertate nel processo penale, il pubblico ministero trasmette l’estratto della sentenza esecutiva all’autorità amministrativa competente. 
Parte seconda 
Libro decimo 
Esecuzione 
Titolo III 
Attribuzioni degli organi giurisdizionali 
Capo I 
Giudice dell’esecuzione 
Art. 665 - Giudice competente 1. Salvo diversa disposizione di legge [ 738 c. 2 ], competente a conoscere dell’esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato. 2. Quando è stato proposto appello [ 593 s. ], se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado; altrimenti è competente il giudice di appello. 3. Quando vi è stato ricorso per cassazione e questo è stato dichiarato inammissibile o rigettato [ 615 c. 2 ] ovvero quando la corte ha annullato senza rinvio [ 620 ] il provvedimento impugnato, è competente il giudice di primo grado, se il ricorso fu proposto contro provvedimento inappellabile ovvero a norma dell’articolo 569, e il giudice indicato nel comma 2 negli altri casi. Quando è stato pronunciato l’annullamento con rinvio [ 623 ], è competente il giudice di rinvio. 4. abrogato<1>. Art. 666 - Procedimento di esecuzione 1. Il giudice dell’esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero [ 655 ], dell’interessato o del difensore [ 29 reg. esec. ]. 2. Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, che è notificato entro cinque giorni all’interessato. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione [ 606 ]. 3. Salvo quanto previsto dal comma 2 [ 667 c. 4, 672 c. 1, 676 c. 1 ], il giudice o il presidente del collegio, designato il difensore di ufficio all’interessato che ne sia privo, fissa la data dell’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori<1>. L’avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta [172 c. 5, 174 ]. Fino a cinque giorni prima dell’udienza possono essere depositate memorie in cancelleria. 4. L’udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore [179 c. 1 ] e del pubblico ministero. L’interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente; tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, è sentito prima del giorno dell’udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione. 5. Il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio [ 185 disp. att. ]. 6. Il giudice decide con ordinanza. Questa è comunicata o notificata senza ritardo alle parti e ai difensori, che possono proporre ricorso per cassazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulle impugnazioni e quelle sul procedimento in camera di consiglio davanti alla corte di cassazione [ 611 ]. 7. Il ricorso non sospende l’esecuzione dell’ordinanza, a meno che il giudice che l’ha emessa disponga diversamente. 8. Se l’interessato è infermo di mente, l’avviso previsto dal comma 3 è notificato anche al tutore o al curatore [ 424 c.c. ]; se l’interessato ne è privo, il giudice o il presidente del collegio nomina un curatore provvisorio. Al tutore e al curatore competono gli stessi diritti dell’interessato. 9. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell’articolo 140 comma 2<2>. Art. 667<1> - Dubbio sull’identità fisica della persona detenuta 1. Se vi è ragione di dubitare dell’identità della persona arrestata per esecuzione di pena [ 656 ] o perché evasa [ 385 c.p. ] mentre scontava una condanna, il giudice dell’esecuzione la interroga e compie ogni indagine utile alla sua identificazione anche a mezzo della polizia giudiziaria. 2. Quando riconosce che non si tratta della persona nei cui confronti deve compiersi l’esecuzione, nei ordina immediatamente la liberazione. Se l’identità rimane incerta, ordina la sospensione dell’esecuzione, dispone la liberazione del detenuto e invita il pubblico ministero a procedere a ulteriori indagini. 3. Se appare evidente che vi è stato un errore di persona e non è possibile provvedere tempestivamente a norma dei commi 1 e 2, la liberazione può essere ordinata in via provvisoria con decreto motivato dal pubblico ministero del luogo dove l’arrestato si trova. Il provvedimento del pubblico ministero ha effetto fino a quando non provvede il giudice competente [ 665 ], al quale gli atti sono immediatamente trasmessi. 4. Il giudice dell’esecuzione provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all’interessato. Contro l’ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l’interessato e il difensore; in tal caso si procede a norma dell’articolo 666. L’opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell’ordinanza. 5. Se la persona detenuta deve essere giudicata per altri reati, l’ordinanza è comunicata [ 64 disp. att. ] all’autorità giudiziaria procedente. Art. 668 - Persona condannata per errore di nome 1. Se una persona è stata condannata in luogo di un' altra per errore di nome, il giudice dell’esecuzione provvede alla correzione nelle forme previste dall’articolo 130 soltanto se la persona contro cui si doveva procedere è stata citata come imputato anche sotto altro nome per il giudizio; altrimenti si provvede a norma dell’articolo 630 comma 1 lettera c). In ogni caso l’esecuzione contro la persona erroneamente condannata è sospesa. Art. 669 - Pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona 1. Se più sentenze di condanna divenute irrevocabili [ 648 ] sono state pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto [ 649 ], il giudice ordina l’esecuzione della sentenza con cui si pronunciò la condanna meno grave, revocando le altre [ 193 disp. att .]. 2. Quando le pene irrogate sono diverse, l’interessato può indicare la sentenza che deve essere eseguita. Se l’interessato non si avvale di tale facoltà prima della decisione del giudice dell’esecuzione, si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4. 3. Se si tratta di pena pecuniaria e pena detentiva, si esegue la pena pecuniaria. Se si tratta di pene detentive o pecuniarie di specie diversa, si esegue la pena di minore entità; se le pene sono di uguale entità, si esegue rispettivamente l’arresto o l’ammenda. Se si tratta di pena detentiva o pecuniaria e della sanzione sostitutiva della semidetenzione<1> o della libertà controllata<2>, si esegue, in caso di pena detentiva, la sanzione sostitutiva e, in caso di pena pecuniaria, quest' ultima. 4. Quando le pene principali sono uguali, si tiene conto della eventuale applicazione di pene accessorie [ 19, 20, 28 s. c.p. ] o di misure di sicurezza [ 199 s. ] e degli altri effetti penali. Quando le condanne sono identiche, si esegue la sentenza divenuta irrevocabile per prima. 5. Se la sentenza revocata era stata in tutto o in parte eseguita, l’esecuzione si considera come conseguente alla sentenza rimasta in vigore. 6. Le stesse disposizioni si applicano se si tratta di più decreti penali o di sentenze e di decreti ovvero se il fatto è stato giudicato in concorso formale con altri fatti o quale episodio di un reato continuato 81 c.p. ], premessa, ove necessaria, la determinazione della pena corrispondente. 7. Se più sentenze di non luogo a procedere [ 425 ] o più sentenze di proscioglimento [ 529 s. ] sono state pronunciate nei confronti della stessa persona per il medesimo fatto, il giudice, se l’interessato entro il termine previsto dal comma 2 non indica la sentenza che deve essere eseguita, ordina l’esecuzione della sentenza più favorevole revocando le altre. 8. Salvo quanto previsto dagli articoli 69 comma 2 e 345, se si tratta di una sentenza di proscioglimento e di una sentenza di condanna [ 533 s. ] o di un decreto penale, il giudice ordina l’esecuzione della sentenza di proscioglimento revocando la decisione di condanna [ 33 reg. esec. ]. Tuttavia, se il proscioglimento è stato pronunciato per estinzione del reato [ 150 s. c.p. ] verificatasi successivamente alla data in cui è divenuta irrevocabile la decisione di condanna, si esegue quest' ultima. 9. Se si tratta di una sentenza di non luogo a procedere e di una sentenza pronunciata in giudizio o di un decreto penale, il giudice ordina l’esecuzione della sentenza pronunciata in giudizio o del decreto. Art. 670 - Questioni sul titolo esecutivo 1. Quando il giudice dell’esecuzione accerta che il provvedimento manca o non è divenuto esecutivo [ 650 ], valutata anche nel merito l’osservanza delle garanzie previste nel caso di irreperibilità del condannato, lo dichiara con ordinanza e sospende l’esecuzione, disponendo, se occorre, la liberazione dell’interessato e la rinnovazione della notificazione non validamente eseguita. In tal caso decorre nuovamente il termine per l’impugnazione [ 585 ]. 2. Quando è proposta impugnazione [ 581 ] od opposizione [ 461 ], il giudice dell’esecuzione, dopo aver provveduto sulla richiesta dell’interessato, trasmette gli atti al giudice di cognizione competente. La decisione del giudice dell’esecuzione non pregiudica quella del giudice dell’impugnazione o dell’opposizione, il quale, se ritiene ammissibile il gravame, sospende con ordinanza l’esecuzione che non sia già stata sospesa [ 588 ]. 3. Se l’interessato, nel proporre richiesta perché sia dichiarata la non esecutività del provvedimento, eccepisce che comunque sussistono i presupposti e le condizioni per la restituzione nel termine a norma dell’articolo 175, e la relativa richiesta non è già stata proposta al giudice dell’impugnazione, il giudice dell’esecuzione, se non deve dichiarare la non esecutività del provvedimento, decide sulla restituzione. In tal caso, la richiesta di restituzione nel termine non può essere riproposta al giudice dell’impugnazione. Si applicano le disposizioni dell’articolo 175 commi 7 e 8. Art. 671 (Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato). 1. Nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione. Fra gli elementi che incidono sull'applicazione della disciplina del reato continuato vi é la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza. 2. Il giudice dell'esecuzione provvede determinando la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto. 2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 81, quarto comma, del codice penale. 3. Il giudice dell'esecuzione può concedere altresì la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando ciò consegue al riconoscimento del concorso formale o della continuazione. Adotta infine ogni altro provvedimento conseguente.. Art. 672 - Applicazione dell’amnistia e dell’indulto 1. Per l’applicazione dell’amnistia [ 151 c.p. ] o dell’indulto [ 174c.p. ] il giudice dell’esecuzione procede a norma dell’articolo 667 comma 4<1>. 2. Quando, in conseguenza dell’applicazione dell’amnistia o dell’indulto, occorre applicare o modificare una misura di sicurezza a norma dell’articolo 210 del codice penale, il giudice dell’esecuzione dispone la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza. 3. Il pubblico ministero che cura l’esecuzione della sentenza di condanna può disporre provvisoriamente la liberazione del condannato detenuto ovvero la cessazione delle sanzioni sostitutive<2> e delle misure alternative<3>, prima che essa sia definitivamente ordinata con il provvedimento che applica l’amnistia o l’indulto. 4. L’amnistia e l’indulto devono essere applicati, qualora il condannato ne faccia richiesta, anche se è terminata l’esecuzione della pena. 5. L’amnistia e l’indulto condizionati hanno per effetto di sospendere l’esecuzione della sentenza o del decreto penale fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto di concessione o, se non fu stabilito termine, fino alla scadenza del quarto mese dal giorno della pubblicazione del decreto. L’amnistia e l’indulto condizionati si applicano definitivamente se, alla scadenza del termine, è dimostrato l’adempimento delle condizioni o degli obblighi ai quali la concessione del beneficio è subordinata. Art. 673 - Revoca della sentenza per abolizione del reato 1. Nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza di condanna [ 533 s. ] o il decreto penale [ 460 ] dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti [ 193 disp. att. ;33 reg. esec. ]. 2. Allo stesso modo provvede quando è stata emessa sentenza di proscioglimento [ 530, 531 ] o di non luogo a procedere [ 425, 469 ] per estinzione del reato [ 150 s. c.p. ] o per mancanza di imputabilità [ 85s. c.p. ]. Art. 674 - Revoca di altri provvedimenti 1. La revoca della sospensione condizionale della pena [ 168 c.p. ], della grazia o dell’amnistia o dell’indulto condizionati [ 151 c. 4, 174 c. 3 c.p. ] e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale [ 175 c. 3 c.p. ] è disposta dal giudice dell’esecuzione, qualora non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato. Art. 675 - Falsità di documenti 1. Se la falsità di un atto o di un documento, accertata a norma dell’articolo 537, non è stata dichiarata nel dispositivo della sentenza e non è stata proposta impugnazione per questo capo, ogni interessato può chiedere al giudice dell’esecuzione [ 665 ] che la dichiari. 2. La cancellazione totale del documento, disposta dal giudice della cognizione o dell’esecuzione, è eseguita mediante annotazione della sentenza o dell’ordinanza a margine di ciascuna pagina del medesimo e attestazione di tale adempimento nel verbale, con la dichiarazione che il documento non può avere alcun effetto giuridico. Il documento rimane allegato al verbale e una copia di questo è rilasciata in sostituzione del documento stesso a chi lo possedeva o lo aveva in deposito, quando la copia è stata richiesta per un legittimo interesse. 3. Negli altri casi, il testo del documento, quale risulta in seguito alla cancellazione parziale o alla ripristinazione, rinnovazione o riforma, è inserito per intero nel verbale. Se il documento era in deposito pubblico, è restituito al depositario unitamente a una copia autentica del verbale a cui deve rimanere allegato. Se il documento era posseduto da un privato, la cancelleria lo conserva allegato al verbale e ne rilascia copia quando questa è richiesta per un legittimo interesse. Tale copia vale come originale per ogni effetto giuridico. 4. Per l’osservanza dei predetti adempimenti, il giudice o il presidente del collegio dà le disposizioni occorrenti nel relativo verbale. Art. 676 - Altre competenze 1. Il giudice dell’esecuzione è competente a decidere in ordine all’estinzione del reato [ 151 s. c.p. ] dopo la condanna, all’estinzione della pena [ 171 s. c.p. ] quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale [ 176 c.p. ] o all’affidamento in prova al servizio sociale<1>, in ordine alle pene accessorie [ 19, 28 s. c.p. ], alla confisca [ 240 c.p. ] o alla restituzione delle cose sequestrate [ 262 s. ]. In questi casi il giudice dell’esecuzione procede a norma dell’articolo 667 comma 4<2>. 2. Qualora sorga controversia sulla proprietà delle cose confiscate, si applica la disposizione dell’articolo 263 comma 3. 3. Quando accerta l’estinzione del reato o della pena, il giudice dell’esecuzione la dichiara anche di ufficio adottando i provvedimenti conseguenti. 9. All'articolo 676, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 2, comma 613, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «o alla devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 262» sono soppresse. 
Parte seconda 
Libro decimo 
Esecuzione 
Titolo III 
Attribuzioni degli organi giurisdizionali 
Capo II 
Magistratura di sorveglianza 
Art. 677 - Competenza per territorio 1. La competenza a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza [ 678 c. 1 ] appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull’istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l’interessato all’atto della richiesta, della proposta o dell’inizio d' ufficio del procedimento<1>. 2. Quando l’interessato non è detenuto o internato, la competenza, se la legge non dispone diversamente<2>, appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l’interessato ha la residenza o il domicilio. Se la competenza non può essere determinata secondo il criterio sopra indicato, essa appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza di condanna, di proscioglimento o di non luogo a procedere, e, nel caso di più sentenze di condanna o di proscioglimento, al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza divenuta irrevocabile [ 648 ] per ultima. Art. 678 - Procedimento di sorveglianza 1. Il tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza [ 682 c. 1, 683, 684 c. 1 ;236 c. 1 disp. coord. ]<1>, e il magistrato di sorveglianza nelle materie attinenti alla rateizzazione [ 660 c. 3 ;133terc.p. ] e alla conversione delle pene pecuniarie<2>, alla remissione del debito<3>, ai ricoveri previsti dall’articolo 148 del codice penale, alle misure di sicurezza<4> [ 199 s. c.p. ], alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata<5> e alla dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato [ 102-105 c.p. ] o di tendenza a delinquere [ 108 c.p. ]<6>, procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell’interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell’articolo 666<7>. Tuttavia, quando vi è motivo di dubitare della identità fisica di una persona, procedono a norma dell’articolo 667. 2. Quando si procede nei confronti di persona sottoposta a osservazione scientifica della personalità<8>, il giudice acquisisce la relativa documentazione e si avvale, se occorre, della consulenza dei tecnici del trattamento. 3. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti al tribunale di sorveglianza, dal procuratore generale presso la corte di appello e, davanti al magistrato di sorveglianza, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell’ufficio di sorveglianza [ 189 disp. att. ]. Art. 679 - Misure di sicurezza 1. Quando una misura di sicurezza diversa dalla confisca è stata, fuori dei casi previsti nell’articolo 312, ordinata con sentenza [ 533 ], o deve essere ordinata successivamente [ 658 ], il magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero o di ufficio, accerta se l’interessato è persona socialmente pericolosa [ 203 c.p. ] e adotta i provvedimenti conseguenti, premessa, ove occorra, la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato [ 102-105 c.p. ]. Provvede altresì, su richiesta del pubblico ministero, dell’interessato, del suo difensore<1> o di ufficio, su ogni questione relativa nonché sulla revoca della dichiarazione di tendenza a delinquere [ 190, 191 disp. att. ;108c.p. ]. 2. Il magistrato di sorveglianza sovraintende alla esecuzione delle misure di sicurezza personali [ 211, 215 c.p. ]<1>. Art. 680 - Impugnazione di provvedimenti relativi alle misure di sicurezza 1. Contro i provvedimenti del magistrato di sorveglianza concernenti le misure di sicurezza e la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere [ 679 ], possono proporre appello al tribunale di sorveglianza il pubblico ministero, l’interessato e il difensore [ 593 ]<1>. 2. Fuori dei casi previsti dall’articolo 579 commi 1 e 3, il tribunale di sorveglianza giudica anche sulle impugnazioni contro sentenze di condanna [ 533 s. ], di proscioglimento [ 529 s. ] o di non luogo a procedere [ 425 ] concernenti le disposizioni che riguardano le misure di sicurezza. 3. Si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni, ma l’appello [ 588 ] non ha effetto sospensivo, salvo che il tribunale disponga altrimenti. Art. 681 - Provvedimenti relativi alla grazia 1. La domanda di grazia [ 174 c.p. ], diretta al presidente della Repubblica, è sottoscritta dal condannato o da un suo prossimo congiunto 307 c. 4 c.p. ] o dal convivente o dal tutore o dal curatore ovvero da un avvocato o procuratore legale ed è presentata al ministro di grazia e giustizia. 2. Se il condannato è detenuto o internato, la domanda può essere presentata al magistrato di sorveglianza [ 677 ], il quale, acquisiti tutti gli elementi di giudizio utili e le osservazioni del procuratore generale presso la corte di appello del distretto ove ha sede il giudice indicato nell’articolo 665, la trasmette al ministro con il proprio parere motivato<1> Se il condannato non è detenuto o internato, la domanda può essere presentata al predetto procuratore generale, il quale, acquisite le opportune informazioni, la trasmette al ministro con le proprie osservazioni. 3. La proposta di grazia<2> è sottoscritta dal presidente del consiglio di disciplina ed è presentata al magistrato di sorveglianza, che procede a norma del comma 2. 4. La grazia può essere concessa anche in assenza di domanda o proposta. Emesso il decreto di grazia, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell’articolo 665 ne cura la esecuzione ordinando, quando è il caso, la liberazione del condannato e adottando i provvedimenti conseguenti [ 210 c. 3 c.p. ;192 disp. att. ]. 5. In caso di grazia sottoposta a condizioni, si provvede a norma dell’articolo 672 comma 5. Art. 682 - Liberazione condizionale 1. Il tribunale di sorveglianza [ 677 ] decide sulla concessione e sulla revoca della liberazione condizionale [ 176 c.p. ;236 disp. coord. ;32 reg.esec. ]. 2. Se la liberazione non è concessa per difetto del requisito del ravvedimento, la richiesta non può essere riproposta prima che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto<1>. Art. 683 - Riabilitazione 1. Il tribunale di sorveglianza [ 677 ], su richiesta dell’interessato, decide sulla riabilitazione [ 178 c.p. ], anche se relativa a condanne pronunciate da giudici speciali, quando la legge non dispone altrimenti. Decide altresì sulla revoca, qualora essa non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato [ 193 disp. att. ,33 reg. esec. ]. 2. Nella richiesta sono indicati gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 179 del codice penale. Il tribunale acquisisce la documentazione necessaria. 3. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto<1>. Art. 684 - Rinvio dell’esecuzione 1. Il tribunale di sorveglianza [ 677 ] provvede in ordine al differimento dell’esecuzione delle pene detentive e delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata<1> nei casi previsti dagli articoli 146 e 147 del codice penale, salvo quello previsto dall’articolo 147 comma 1 numero 1 del codice penale, nel quale provvede il ministro di grazia e giustizia<1>. Il tribunale ordina, quando occorre, la liberazione del detenuto e adotta gli altri provvedimenti conseguenti. 2. Quando vi è fondato motivo per ritenere che sussistono i presupposti perché il tribunale disponga il rinvio, il magistrato di sorveglianza può ordinare il differimento dell’esecuzione o, se la protrazione della detenzione può cagionare grave pregiudizio al condannato, la liberazione del detenuto. Il provvedimento conserva effetto fino alla decisione del tribunale, al quale il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti<2>. 
Parte seconda 
Libro decimo 
Esecuzione 
Titolo IV 
Casellario giudiziale 
Art. 685 - Uffici del casellario giudiziale 1. Presso ciascun tribunale, sotto la vigilanza del procuratore della Repubblica, l’ufficio del casellario<1> raccoglie e conserva l’estratto dei provvedimenti e le annotazioni di cui è prescritta l’iscrizione, concernenti le persone nate nel circondario [ 194 disp. att. ]. 2. Gli estratti dei provvedimenti e le annotazioni concernenti persone nate all’estero o delle quali non si è potuto accertare il luogo di nascita nel territorio dello stato, si conservano nell’ufficio del casellario presso il tribunale di Roma [ 34 reg. esec. ]<1>. Art. 686 - Iscrizioni nel casellario giudiziale 1. Nel casellario giudiziale, oltre le annotazioni prescritte da particolari disposizioni di legge [ 194 c. 1 disp. att. ]<1>, si iscrivono per estratto:
a) nella materia penale, regolata dal codice penale o da leggi speciali:
1) le sentenze di condanna e i decreti penali appena divenuti irrevocabili [ 648 ], salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via amministrativa o l’oblazione ai sensi dell’articolo 162 del codice penale, sempre che per le stesse non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;
2) i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell’esecuzione [666 s. ] non più soggetti a impugnazione che riguardano la pena, le misure di sicurezza [ 199 s. c.p. ], gli effetti penali della condanna, l’applicazione dell’amnistia [ 151 c.p. ] e la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere [ 102-105, 108 c.p. ];
3) i provvedimenti che riguardano l’applicazione di pene accessorie [ 19, 28 s. c.p. ];
4) le sentenze non più soggette a impugnazione che hanno prosciolto l’imputato [ 529 ss. ] o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità [ 425 ] o disposto una misura di sicurezza o dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell’imputato [ 444, 445 c. 2 ]<2>;
b) nella materia civile:
1) le sentenze passate in giudicato [ 324 c.p.c. ] che hanno pronunciato l’interdizione o l’inabilitazione e i provvedimenti che le revocano [712-720 c.p.c. ];
2) le sentenze con le quali l’imprenditore è stato dichiarato fallito [16 l.fall.];
3) le sentenze di omologazione del concordato fallimentare [130, 181 l.fall.] e quelle che hanno dichiarato la riabilitazione del fallito<3>;
4) i decreti di chiusura del fallimento [119 l.fall.];
c) i provvedimenti amministrativi relativi alla perdita o alla revoca della cittadinanza<4> o all’espulsione dello straniero<5>;
d) i provvedimenti definitivi che riguardano l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto od obbligo di soggiorno<6>. 2. Quando sono state riconosciute dall’autorità giudiziaria [ 730 ], sono pure iscritte, nei casi previsti dal comma 1 lettera a), le sentenze pronunciate da autorità giudiziarie straniere. 3. Nel casellario si iscrive altresì, se si tratta di condanna penale, la menzione del luogo e del tempo in cui la pena fu scontata e dell’eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione ovvero la menzione che non fu in tutto o in parte scontata, per amnistia, indulto, grazia [ 174 c.p. ], liberazione condizionale o per altra causa; devono inoltre essere iscritti i provvedimenti che dichiarano o revocano la riabilitazione [ 178, 180 c.p. ]<7>. Art. 687 - Eliminazione delle iscrizioni 1. Le iscrizioni del casellario sono eliminate appena si ha notizia ufficiale dell’accertata morte della persona alla quale si riferiscono ovvero quando sono trascorsi ottanta anni dalla nascita della persona medesima. 2. Sono inoltre eliminate le iscrizioni relative:
a) alle sentenze e ai decreti revocati a seguito di revisione o a norma dell’articolo 673;
b) alle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere per difetto di imputabilità [ 85 s. c.p. ], trascorsi dieci anni in caso di delitto o tre anni in caso di contravvenzione dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile [ 648 ] o, se trattasi di sentenza di non luogo a procedere, è scaduto il termine per l’impugnazione [ 585 ];
c) alle sentenze o ai decreti di condanna per contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena dell’ammenda, salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici previsti dagli articoli 163 e 175 del codice penale, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta. 3. Qualora siano state applicate misure di sicurezza, i termini previsti dal comma 2 decorrono dalla data della revoca della misura di sicurezza e, se questa è stata applicata o sostituita con provvedimento successivo alla sentenza, anche la relativa iscrizione è eliminata.
3bis. Nella materia civile, sono eliminate le iscrizioni relative:
a) ai provvedimenti indicati nell’articolo 686 comma 1 lettera b) i numeri 2) e 4), quando il fallimento è stato revocato<1> con sentenza passata in giudicato [ 324 c.p.c. ];
b) ai provvedimenti indicati nell’articolo 686 comma 1 lettera c) quando sono stati annullati con provvedimento amministrativo o con sentenza passata in giudicato<2>. Art. 688 - Certificati del casellario giudiziale 1. Ogni organo avente giurisdizione penale ha il diritto di ottenere, per ragioni di giustizia penale, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome di una determinata persona. Uguale diritto appartiene a tutte le amministrazioni pubbliche e agli enti incaricati di pubblici servizi, quando il certificato è necessario per provvedere a un atto delle loro funzioni, in relazione alla persona cui il certificato stesso si riferisce [ 196 disp. att. ]<1>. 2. Il pubblico ministero può richiedere, per ragioni di giustizia penale, il predetto certificato concernente la persona sottoposta alle indagini, l’imputato o il condannato [ 110 c. 1 disp. att. ]. Il pubblico ministero e il difensore possono altresì chiedere, previa autorizzazione del giudice procedente, il certificato medesimo concernente la persona offesa dal reato o un testimone, per i fini indicati nell’articolo 236. 3. Nei certificati spediti per ragioni di elettorato [ 195 disp. att. ] non si fa menzione delle condanne e di altri provvedimenti che non hanno influenza sul diritto elettorale<2>. Art. 689<1> - Certificati richiesti dall’interessato 1. La persona alla quale le iscrizioni del casellario si riferiscono ha diritto di ottenere il relativo certificato senza motivare la domanda. 2. I certificati rilasciati a norma del comma 1 sono:
a) certificato generale, nel quale sono riportate tutte le iscrizioni esistenti ad eccezione:
1) delle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell’articolo 175 del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato;
2) delle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e delle condanne per reati estinti a norma dell’articolo 167 comma 1 del codice penale;
3) delle condanne per reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall’articolo 556 del codice penale;
4) delle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l’amnistia [ 151 c.p. ] e di quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata [ 180 c.p. ];
5) delle sentenze previste dall’articolo 445 e delle sentenze che hanno dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell’imputato;
6) delle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;
7) dei provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate [ 207, 236 c. 3 c.p. ];
8) dei provvedimenti indicati nell’articolo 686 comma 1 lettera b) numero 1), quando l’interdizione o la inabilitazione è stata revocata;
9) dei provvedimenti concernenti il fallimento, quando il fallito è stato riabilitato con sentenza definitiva;
b) certificato penale, nel quale sono riportate tutte le iscrizioni esistenti ad eccezione di quelle indicate nella lettera a) numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7) e di quelle indicate nell’articolo 686 comma 1 lettere b) e c);
c) certificato civile, nel quale sono riportate le iscrizioni indicate nell’articolo 686 comma 1 lettere b) e c) ad eccezione di quelle indicate nei numeri 8) e 9) della lettera a) del presente comma nonché i provvedimenti concernenti le pene accessorie portanti limitazioni alla capacità del condannato. 3. Quando è menzionata una condanna, nel certificato è indicata anche l’eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione<2> o l’avvenuta estinzione della pena per una delle cause indicate nell’articolo 686 comma 3. Art. 690 - Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati 1. Sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati decide, con le forme stabilite dall’articolo 666, il tribunale del luogo dove ha sede l’ufficio del casellario giudiziale [ 666 c. 4 ]. 
Parte seconda 
Libro decimo 
Esecuzione 
Titolo V 
Spese 
Art. 691 - Anticipazione delle spese 1. Le spese dei procedimenti penali sono anticipate dallo Stato a eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private non ammesse al patrocinio statale dei non abbienti [ 98 ;144 disp. att. ]<1>. 2. Al recupero delle spese processuali anticipate dallo Stato si procede, in esecuzione del provvedimento del giudice che ne impone l’obbligo, secondo le forme stabilite dalle leggi e dai regolamenti [ 181, 199, 200 disp. att. ]<2>. D.P.R. 22-09-1988, n. 447 
Art. 692 - Spese della custodia cautelare 1. Quando l’imputato è condannato a pena detentiva per il reato per il quale fu sottoposto a custodia cautelare, sono poste a suo carico le spese per il mantenimento durante il periodo di custodia [ 535 c. 3 ;81 c. 5disp. att. ]<1>. 2. Se la custodia cautelare supera la durata della pena, sono detratte le spese relative alla maggiore durata. 3. All’esazione si provvede secondo le norme stabilite per le spese conseguenti alla carcerazione per l’esecuzione della condanna [ 145 c. 2 c.p. ]<2>. Art. 693 - Provvedimenti in caso d' insolvibilità 1. La cancelleria del giudice che ha pronunciato sentenza di condanna alla rifusione delle spese anticipate dallo stato comunica, per le necessarie informazioni, le generalità dell’obbligato dichiarato insolvibile all’ufficio provinciale di polizia tributaria, indicando il titolo e l’ammontare del credito. 2. L’ufficio di polizia tributaria assume informazioni sulle reali condizioni economiche della persona dichiarata insolvibile e su ogni mutamento in esse avvenuto. Quando gli risulta la solvibilità, comunica senza ritardo le informazioni alla cancelleria che le ha richieste, la quale procede al recupero del credito. Art. 694 - Spese per la pubblicazione di sentenze e obbligo di inserzione 1. Il direttore o vice direttore responsabile di un giornale o periodico deve pubblicare, senza diritto ad anticipazione o a rifusione di spese [691 ], non più tardi dei tre giorni successivi a quello in cui ne ha ricevuto ordine dall’autorità competente per l’esecuzione, la sentenza di condanna irrevocabile [ 648 ] pronunciata contro di lui o contro altri per pubblicazione avvenuta nel suo giornale<1>. 2. Fuori di questo caso, quando l’inserzione di una sentenza penale in un giornale è ordinata dal giudice [ 536, 543, 642 ;86, 165, 186, 347 c. 3,448, 475, 498 c. 3, 501bis, 518 c.p. ], il direttore o vice direttore responsabile del giornale o periodico designato deve eseguirla, a richiesta del pubblico ministero o della persona obbligata o autorizzata a provvedervi, previa anticipazione delle spese per l’importo e nei modi stabiliti dalle disposizioni sulla tariffa penale. 3. La pubblicazione ordinata dal giudice per estratto o per intero può essere eseguita anche in foglio di supplemento dello stesso formato, corpo e carattere della parte principale del giornale o periodico, da unirsi a ciascuna copia di questo e in unico contesto esattamente riprodotto. 4. Se il direttore o il vice direttore responsabile contravviene alle disposizioni precedenti, è condannato in solido con l’editore e con il proprietario della tipografia al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma fino a lire tre milioni. Art. 695 - Questioni sulle spese processuali 1. Sulle questioni concernenti le materie previste nel presente titolo decide il giudice dell’esecuzione, che procede con le forme indicate nell’articolo 666. Parte seconda 
Libro undicesimo 
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere 
Titolo I 
Disposizioni generali Art. 696 - Prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale
generale 1. Le estradizioni [ 13 c.p. ], le rogatorie internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l’esecuzione all’estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi alla amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale [ 10 Cost. ]. 2. Se tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme che seguono. 
Parte seconda 
Libro undicesimo 
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere 
Titolo II 
Estradizione 
Capo I 
Estradizione per l’estero 
Sezione I 
Procedimento 
Art. 697 - Estradizione e poteri del ministro di grazia e giustizia 1. La consegna a uno stato estero di una persona per l’esecuzione di una sentenza straniera di condanna a pena detentiva o di altro provvedimento restrittivo della libertà personale può aver luogo soltanto mediante estradizione [ 10 c. 4, 26 Cost. ;13 c.p. ]. 2. Nel concorso di più domande di estradizione, il ministro di grazia e giustizia ne stabilisce l’ordine di precedenza. A tal fine egli tiene conto di tutte le circostanze del caso e in particolare della data di ricezione delle domande, della gravità e del luogo di commissione del reato o dei reati, della nazionalità e della residenza della persona richiesta e della possibilità di una riestradizione dallo stato richiedente a un altro stato. Art. 698 - Reati politici. Tutela dei diritti fondamentali della persona 1. Non può essere concessa l’estradizione per un reato politico [ 10 c. 4, 26 c. 2 Cost. ;8 c. 3 c.p. ]<1> né quando vi è ragione di ritenere che l’imputato o il condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona [ 705 c. 2 ]. 2. Se per il fatto per il quale è domandata l’estradizione è prevista la pena di morte dalla legge dello stato estero, l’estradizione può essere concessa solo se il medesimo stato dà assicurazioni, ritenute sufficienti sia dall’autorità giudiziaria sia dal ministro di grazia e giustizia, che tale pena non sarà inflitta o, se già inflitta, non sarà eseguita<2> [ 700 c. 2 ]. Art. 699 - Principio di specialità 1. La concessione dell’estradizione [ 704-705 ], l’estensione dell’estradizione già concessa [ 710 ] e la riestradizione [ 711 ] sono sempre subordinate alla condizione espressa che, per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l’estradizione è stata concessa o estesa ovvero da quello per il quale la riestradizione è stata concessa, l’estradato non venga sottoposto a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza né assoggettato ad altra misura restrittiva della libertà personale né consegnato ad altro stato. 2. La disposizione del comma 1 non si applica quando l’estradato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello stato al quale è stato consegnato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno [ 721 ]. 3. Il ministro può inoltre subordinare la concessione dell’estradizione ad altre condizioni che ritiene opportune. 4. Il ministro verifica l’osservanza della condizione di specialità e delle altre condizioni eventualmente apposte. Art. 700 - Documenti a sostegno della domanda 1. L’estradizione è consentita soltanto sulla base di una domanda alla quale sia allegata copia del provvedimento restrittivo della libertà personale o della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla domanda stessa [ 201 disp. att. ]. 2. Alla domanda devono essere allegati:
a) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata l’estradizione, con l’indicazione del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica;
b) il testo delle disposizioni di legge applicabili, con l’indicazione se per il fatto per cui è domandata l’estradizione è prevista dalla legge dello stato estero la pena di morte e, in tal caso, quali assicurazioni lo stato richiedente fornisce che tale pena non sarà inflitta o, se già inflitta, che non sarà eseguita [ 698 c. 2 ];
c) i dati segnaletici e ogni altra possibile informazione atta a determinare l’identità e la nazionalità della persona della quale è domandata l’estradizione. Art. 701 - Garanzia giurisdizionale 1. L’estradizione di un imputato o di un condannato all’estero non può essere concessa senza la decisione favorevole della corte di appello [ 710 c. 1 e 2, 711, 712 c. 3 e 4 ;201 disp. att. ]. 2. Tuttavia, non si fa luogo al giudizio della corte di appello quando l’imputato o il condannato all’estero acconsente all’estradizione richiesta. L’eventuale consenso deve essere espresso alla presenza del difensore e di esso è fatta menzione nel verbale [ 202 disp. att. ]. 3. La decisione favorevole della corte di appello e il consenso della persona non rendono obbligatoria l’estradizione. 4. La competenza a decidere appartiene, nell’ordine, alla corte di appello nel cui distretto l’imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui la domanda di estradizione perviene al ministro di grazia e giustizia ovvero alla corte di appello che ha ordinato l’arresto provvisorio previsto dall’articolo 715 o alla corte di appello il cui presidente ha provveduto alla convalida dell’arresto previsto dall’articolo 716. Se la competenza non può essere determinata nei modi così indicati, è competente la corte di appello di Roma. Art. 702 - Intervento dello stato richiedente 1. A condizione di reciprocità, lo stato richiedente ha la facoltà di intervenire nel procedimento davanti alla corte di appello e alla corte di cassazione [ 704, 706 ] facendosi rappresentare da un avvocato abilitato al patrocinio davanti all’autorità giudiziaria italiana. Art. 703 - Accertamenti del procuratore generale 1. Quando riceve da uno stato estero una domanda di estradizione [ 700 ], il ministro di grazia e giustizia la trasmette con i documenti che vi sono allegati al procuratore generale presso la corte di appello competente a norma dell’articolo 701 comma 4, salvo che ritenga che essa vada respinta. 2. Salvo che si sia già provveduto a norma dell’articolo 717, il procuratore generale, ricevuta la domanda, dispone la comparizione davanti a sé dell’interessato per provvedere alla sua identificazione e per raccogliere l’eventuale consenso all’estradizione [ 701 c. 2 ]. L’interessato è avvisato che è assistito da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. Il difensore ha diritto di assistere all’atto del cui compimento gli è dato avviso almeno ventiquattro ore prima. 3. Il procuratore generale richiede alle autorità straniere, per mezzo del ministro di grazia e giustizia, la documentazione e le informazioni che ritiene necessarie. 4. Il procuratore generale, entro tre mesi dalla data in cui la domanda di estradizione gli è pervenuta, presenta alla corte di appello la requisitoria. 5. La requisitoria è depositata nella cancelleria della corte di appello, unitamente agli atti e alle cose sequestrate. La cancelleria cura la notificazione dell’avviso del deposito alla persona della quale è richiesta l’estradizione, al suo difensore e all’eventuale rappresentante dello stato richiedente [ 702 ], i quali, entro dieci giorni, hanno facoltà di prendere visione e di estrarre copia della requisitoria e degli atti nonché di esaminare le cose sequestrate e di presentare memorie. Art. 704 - Procedimento davanti alla corte di appello 1. Scaduto il termine previsto dall’articolo 703 comma 5, il presidente della corte fissa l’udienza per la decisione, con decreto da comunicarsi al procuratore generale e da notificarsi alla persona della quale è richiesta l’estradizione, al suo difensore [ 703 c. 2 ] e all’eventuale rappresentante dello stato richiedente [ 702 ], almeno dieci giorni prima, a pena di nullità<1>. Provvede inoltre a designare un difensore di ufficio [ 97 ] alla persona che ne sia priva. Fino a cinque giorni prima dell’udienza [ 172 c. 5 ] possono essere presentate memorie in cancelleria. 2. La corte decide con sentenza in camera di consiglio sull’esistenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione, dopo aver assunto le informazioni e disposto gli accertamenti ritenuti necessari e dopo aver sentito il pubblico ministero, il difensore e, se compaiono, la persona della quale è richiesta l’estradizione e il rappresentante dello stato richiedente [ 712 c. 3 ]. 3. Quando la decisione è favorevole all’estradizione, la corte, se vi è richiesta del ministro di grazia e giustizia [714 c. 1], dispone la custodia cautelare in carcere [ 285 ] della persona da estradare che si trovi in libertà e provvede al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato [ 253 ], stabilendo quali documenti e cose sequestrate possono essere consegnati allo stato richiedente. 4. Quando la decisione è contraria all’estradizione, la corte revoca le misure cautelari applicate e dispone in ordine alla restituzione delle cose sequestrate [ 262 ]. Art. 705 - Condizioni per la decisione 1. Quando non esiste convenzione o questa non dispone diversamente, la corte di appello pronuncia sentenza favorevole all’estradizione se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna e se, per lo stesso fatto, nei confronti della persona della quale è domandata l’estradizione, non è in corso procedimento penale né è stata pronunciata sentenza irrevocabile [ 648 ] nello stato. 2. La corte di appello pronuncia comunque sentenza contraria all’estradizione:
a) se, per il reato per il quale l’estradizione è stata domandata, la persona è stata o sarà sottoposta a un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti fondamentali;
b) se la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata l’estradizione contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato;
c) se vi è motivo di ritenere che la persona verrà sottoposta agli atti, alle pene o ai trattamenti indicati nell’articolo 698 comma 1. Art. 706 - Ricorso per cassazione 1. Contro la sentenza della corte di appello [ 705 ] può essere proposto ricorso per cassazione, anche per il merito, dalla persona interessata, dal suo difensore [ 703 c. 2 ], dal procuratore generale e dal rappresentante dello stato richiedente [ 702 ;203 disp. att. ]. 2. Nel giudizio davanti alla corte di cassazione si applicano le disposizioni dell’articolo 704. Art. 707 - Rinnovo della domanda di estradizione 1. La sentenza contraria all’estradizione [ 705 ] preclude la pronuncia di una successiva sentenza favorevole a seguito di un' ulteriore domanda presentata per i medesimi fatti dallo stesso stato, salvo che la domanda sia fondata su elementi che non siano già stati valutati dall’autorità giudiziaria. Art. 708 - Provvedimento di estradizione. Consegna 1. Il ministro di grazia e giustizia decide in merito all’estradizione entro quarantacinque giorni dalla ricezione del verbale che dà atto del consenso all’estradizione [ 701 c. 2 ] ovvero dalla notizia della scadenza del termine per l’impugnazione o dal deposito della sentenza della corte di cassazione [ 706 ]. 2. Scaduto tale termine senza che sia intervenuta la decisione del ministro, la persona della quale è stata chiesta l’estradizione, se detenuta, è posta in libertà. 3. La persona medesima è altresì posta in libertà in caso di diniego dell’estradizione. 4. Il ministro di grazia e giustizia comunica senza indugio allo stato richiedente la decisione e, se questa è positiva, il luogo della consegna e la data a partire dalla quale sarà possibile procedervi, dando altresì precise indicazioni circa le limitazioni alla libertà personale subite dall’estradando ai fini dell’estradizione. 5. Il termine per la consegna è di quindici giorni dalla data stabilita a norma del comma 4 e, a domanda motivata dello stato richiedente, può essere prorogato di altri venti giorni. 6. Il provvedimento di concessione dell’estradizione perde efficacia se, nel termine fissato, lo stato richiedente non provvede a prendere in consegna l’estradando; in tal caso quest' ultimo viene posto in libertà. Art. 709 - Sospensione della consegna. Consegna temporanea. Esecuzione all’estero 1. L’esecuzione dell’estradizione è sospesa se l’estradando deve essere giudicato nel territorio dello stato o vi deve scontare una pena per reati commessi prima o dopo quello per il quale l’estradizione è stata concessa. Tuttavia il ministro di grazia e giustizia, sentita l’autorità giudiziaria competente per il procedimento in corso nello Stato o per l’esecuzione della pena, può procedere alla consegna temporanea allo stato richiedente della persona da estradare ivi imputata, concordandone termini e modalità. 2. Il ministro può inoltre, osservate le disposizioni del capo II del titolo IV, convenire che la pena da scontare abbia esecuzione nello stato richiedente [ 742 ]. Art. 710 - Estensione dell’estradizione concessa 1. In caso di nuova domanda di estradizione, presentata dopo la consegna dell’estradato e avente a oggetto un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l’estradizione è già stata concessa [ 699 ], si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del presente capo [ 697 s. ]. Alla domanda devono essere allegate le dichiarazioni della persona interessata, rese davanti a un giudice dello stato richiedente, in ordine alla richiesta estensione dell’estradizione. 2. La corte di appello procede in assenza della persona interessata. 3. Non si fa luogo al giudizio davanti alla corte di appello se l’estradato, con le dichiarazioni previste dal comma 1, ha consentito all’estensione richiesta. Art. 711 - Riestradizione 1. Le disposizioni dell’articolo 710 si applicano anche nel caso in cui lo stato al quale la persona è stata consegnata domanda [ 201 disp. att. ] il consenso alla riestradizione della stessa persona verso un altro stato [ 699 ]. Art. 712 - Transito 1. Il transito attraverso il territorio dello Stato di una persona estradata da uno ad altro stato è autorizzato, su domanda di quest' ultimo, dal ministro di grazia e giustizia, salvo che il transito non comprometta la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato. 2. Il transito non può essere autorizzato:
a) se l’estradizione è stata concessa per fatti non previsti come reati dalla legge italiana [ 13 c.p. ];
b) se ricorre taluna delle ipotesi previste dall’articolo 698 comma 1 ovvero l’ipotesi prevista dal comma 2 dello stesso articolo se lo stato richiedente non dia assicurazione che la pena di morte non sarà inflitta o, se già inflitta, non sarà eseguita;
c) se si tratta di un cittadino italiano e la sua estradizione allo stato che ha richiesto il transito non potrebbe essere concessa [ 26 Cost. ;13 c.4 c.p. ]. 3. Salvo che la persona estradata non abbia consentito al transito con dichiarazione resa davanti all’autorità giudiziaria dello stato che ha concesso l’estradizione, l’autorizzazione non può essere data senza la decisione favorevole della corte di appello. A tal fine il ministro di grazia e giustizia trasmette la domanda e i documenti allegati al procuratore generale presso la corte di appello. La corte procede in camera di consiglio in assenza della persona interessata, applicando le disposizioni previste dall’articolo 704 commi 1 e 2. Si applicano altresì le disposizioni previste dall’articolo 706 comma 1. La competenza a decidere appartiene in ogni caso alla corte di appello di Roma. 4. L’autorizzazione non è richiesta quando il transito avviene per via aerea e non è previsto lo scalo nel territorio dello Stato. Tuttavia, se lo scalo si verifica, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi precedenti e quelle della sezione II del presente capo. Art. 713 - Misure di sicurezza applicate all’estradato 1. Le misure di sicurezza applicate al prosciolto o al condannato nello Stato, che successivamente venga estradato, sono eseguite quando lo stesso ritorna per qualsiasi causa nel territorio dello Stato, previo nuovo accertamento della pericolosità sociale [ 679 ;199 s. c.p. ]. 
Parte seconda 
Libro undicesimo 
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere 
Titolo II 
Estradizione 
Capo I 
Estradizione per l’estero 
Sezione II 
Misure cautelari 
Art. 714 - Misure coercitive e sequestro 1. In ogni tempo la persona della quale è domandata l’estradizione [ 700 ] può essere sottoposta, a richiesta del ministro di grazia e giustizia, a misure coercitive. Parimenti, in ogni tempo, può essere disposto, a richiesta del ministro di grazia e giustizia, il sequestro del corpo del reato [ 253 c. 2 ] e delle cose pertinenti al reato per il quale è domandata l’estradizione [ 704 c. 3, 715 c. 4 e 5, 716 c. 1 ]. 2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV, riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione di quelle degli articoli 273 e 280, e le disposizioni del capo III del titolo III del libro III. Nell’applicazione delle misure coercitive si tiene conto in particolare dell’esigenza di garantire che la persona della quale è domandata l’estradizione non si sottragga all’eventuale consegna [ 274 c. b, 715 c. 2 ]. 3. Le misure coercitive e il sequestro non possono comunque essere disposti se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per una sentenza favorevole all’estradizione. 4. Le misure coercitive sono revocate [ 718 ;97 c. 3 disp. att. ] se dall’inizio della loro esecuzione è trascorso un anno senza che la corte di appello abbia pronunciato la sentenza favorevole all’estradizione ovvero, in caso di ricorso per cassazione contro tale sentenza, un anno e sei mesi senza che sia stato esaurito il procedimento davanti all’autorità giudiziaria. A richiesta del procuratore generale, detti termini possono essere prorogati, anche più volte, per un periodo complessivamente non superiore a tre mesi, quando è necessario procedere ad accertamenti di particolare complessità<1>. 5. La competenza a provvedere a norma dei commi precedenti appartiene alla corte di appello o, nel corso del procedimento davanti alla corte di cassazione, alla corte medesima [ 717 ]. Art. 715 - Applicazione provvisoria di misure cautelari 1. Su domanda dello stato estero [ 201 disp. att. ] e a richiesta motivata del ministro di grazia e giustizia, la corte di appello può disporre, in via provvisoria, una misura coercitiva [ 281-286 ] prima che la domanda di estradizione sia pervenuta. 2. La misura può essere disposta se:
a) lo stato estero ha dichiarato che nei confronti della persona è stato emesso provvedimento restrittivo della libertà personale ovvero sentenza di condanna a pena detentiva e che intende presentare domanda di estradizione;
b) lo stato estero ha fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e gli elementi sufficienti per l’esatta identificazione della persona;
c) vi è pericolo di fuga [ 274 c. b ]. 3. La competenza a disporre la misura appartiene, nell’ordine, alla corte di appello nel cui distretto la persona ha la residenza, la dimora o il domicilio ovvero alla corte di appello del distretto in cui risulta che la persona si trova. Se la competenza non può essere determinata nei modi così indicati, è competente la corte di appello di Roma. 4. La corte di appello può altresì disporre il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato [ 253 c. 2 ]. 5. Il ministro di grazia e giustizia dà immediata comunicazione allo stato estero dell’applicazione in via provvisoria della misura coercitiva e dell’eventuale sequestro. 6. Le misure cautelari sono revocate [ 718 ;97 c. 3 disp. att. ] se entro quaranta giorni dalla predetta comunicazione non sono pervenuti al ministero degli affari esteri o a quello di grazia e giustizia la domanda di estradizione [ 201 disp. att. ] e i documenti previsti dall’articolo 700. Art. 716 - Arresto da parte della polizia giudiziaria 1. Nei casi di urgenza, la polizia giudiziaria [ 57 ] può procedere all’arresto della persona nei confronti della quale sia stata presentata domanda di arresto provvisorio se ricorrono le condizioni previste dall’articolo 715 comma 2. Essa provvede altresì al sequestro del corpo del reato [ 253 c. 2 ] e delle cose pertinenti al reato. 2. L’autorità che ha proceduto all’arresto ne informa immediatamente il ministro di grazia e giustizia e al più presto, e comunque non oltre quarantotto ore, pone l’arrestato a disposizione del presidente della corte di appello nel cui distretto l’arresto è avvenuto, mediante la trasmissione del relativo verbale. 3. Quando non deve disporre la liberazione dell’arrestato [ 97 c. 3 disp. att. ], il presidente della corte di appello, entro novantasei ore dall’arresto, lo convalida con ordinanza disponendo l’applicazione di una misura coercitiva [ 717 ]. Dei provvedimenti dati informa immediatamente il ministro di grazia e giustizia. 4. La misura coercitiva è revocata [ 718 ] se il ministro di grazia e giustizia non ne chiede il mantenimento entro dieci giorni dalla convalida. 5. Si applicano le disposizioni dell’articolo 715 commi 5 e 6. Art. 717 - Audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva 1. Quando è stata applicata una misura coercitiva a norma degli articoli 714, 715 e 716, il presidente della corte di appello, al più presto e comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura ovvero dalla convalida prevista dall’articolo 716, provvede all’identificazione della persona e ne raccoglie l’eventuale consenso all’estradizione [ 701 c. 2 ] facendone menzione nel verbale. 2. Al fine di provvedere agli adempimenti previsti dal comma 1, il presidente della corte di appello invita l’interessato a nominare un difensore di fiducia [ 96 ] designando, in difetto di tale nomina, un difensore di ufficio a norma dell’articolo 97 comma 3. Il difensore deve essere avvisato, almeno ventiquattro ore prima, della data fissata per i predetti adempimenti e ha diritto di assistervi. Art. 718 - Revoca e sostituzione delle misure 1. La revoca e la sostituzione delle misure [ 97 disp. att. ] previste dagli articoli precedenti sono disposte in camera di consiglio [ 127 ] dalla corte di appello o, nel corso del procedimento davanti alla corte di cassazione, dalla corte medesima [ 611 ]. 2. La revoca è sempre disposta se il ministro di grazia e giustizia ne fa richiesta. Art. 719 - Impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari 1. Copia dei provvedimenti emessi dal presidente della corte di appello o dalla corte di appello a norma degli articoli precedenti è comunicata e notificata [ 148 s. ], dopo la loro esecuzione, al procuratore generale presso la corte di appello, alla persona interessata e al suo difensore, i quali possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge [606 ]. 
Parte seconda 
Libro undicesimo 
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere 
Titolo II 
Estradizione 
Capo II 
stradizione dall’estero 
Art. 720 - Domanda di estradizione 1. Il ministro di grazia e giustizia è competente a domandare a uno stato estero l’estradizione di un imputato o di un condannato nei cui confronti debba essere eseguito un provvedimento restrittivo della libertà personale [ 280 s., 312, 656 s. ]. A tal fine il procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto si procede o è stata pronunciata la sentenza di condanna ne fa richiesta al ministro di grazia e giustizia, trasmettendogli gli atti e i documenti necessari. 2. L’estradizione può essere domandata di propria iniziativa dal ministro di grazia e giustizia. 3. Il ministro di grazia e giustizia può decidere di non presentare la domanda di estradizione o di differirne la presentazione dandone comunicazione all’autorità giudiziaria richiedente. 4. Il ministro di grazia e giustizia è competente a decidere in ordine all’accettazione delle condizioni eventualmente poste dallo stato estero per concedere l’estradizione, purché non contrastanti con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano. L’autorità giudiziaria è vincolata al rispetto delle condizioni accettate. 5. Il ministro di grazia e giustizia può disporre, al fine di estradizione, le ricerche all’estero dell’imputato o del condannato e domandarne l’arresto provvisorio. Art. 721 - Principio di specialità 1. La persona estradata non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena [ 656 ] o misura di sicurezza [ 312, 658, 679 ] né assoggettata ad altra misura restrittiva della libertà personale [ 281 s. ] per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l’estradizione è stata concessa, salvo che vi sia l’espresso consenso dello Stato estero o che l’estradato, avendone avuta la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello Stato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero che, dopo averlo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno [ 699 ]. Art. 722<1> - Custodia cautelare all’estero 1. La custodia cautelare all’estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato è computata ai soli effetti della durata complessiva stabilita dall’articolo 303 comma 4, fermo quanto previsto dall’articolo 304 comma 4. 
Parte seconda 
Libro undicesimo 
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere 
Titolo III 
Rogatorie internazionali 
Capo I 
Rogatorie dall’estero 
Art. 723 - Poteri del ministro di grazia e giustizia 1. Il ministro di grazia e giustizia dispone che si dia corso alla rogatoria di un' autorità straniera per comunicazioni, notificazioni e per attività di acquisizione probatoria [ 201 disp. att. ], salvo che ritenga che gli atti richiesti compromettano la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello stato. 2. Il ministro non dà corso alla rogatoria quando risulta evidente che gli atti richiesti sono espressamente vietati dalla legge o sono contrari ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano. Il ministro non dà altresì corso alla rogatoria quando vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire negativamente sullo svolgimento o sull’esito del processo e non risulta che l’imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria. 3. Nei casi in cui la rogatoria ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti all’autorità giudiziaria straniera, il ministro di grazia e giustizia non dà corso alla rogatoria quando lo stato richiedente non offre idonea garanzia in ordine all’immunità della persona citata. 4. Il ministro ha inoltre facoltà di non dare corso alla rogatoria quando lo stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità. Art. 724 - Procedimento in sede giurisdizionale 1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 726, non si può dare esecuzione alla rogatoria dell’autorità straniera senza previa decisione favorevole della corte di appello del luogo in cui deve procedersi agli atti richiesti. 2. Il procuratore generale, ricevuti gli atti dal ministro di grazia e giustizia, presenta la propria requisitoria alla corte di appello [ 205 disp. att. ]. 3. Il presidente della corte fissa la data dell’udienza e ne dà comunicazione al procuratore generale. 4. La corte dà esecuzione alla rogatoria con ordinanza. 5. L’esecuzione della rogatoria è negata [ 723 ]:
a) se gli atti richiesti sono vietati dalla legge e sono contrari a principi dell’ordinamento giuridico dello stato;
b) se il fatto per cui procede l’autorità straniera non è previsto come reato dalla legge italiana e non risulta che l’imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria;
c) se vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire sullo svolgimento o sull’esito del processo e non risulta che l’imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria. 5bis. L’esecuzione della rogatoria è sospesa se essa può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato<1>. Art. 725 - Esecuzione delle rogatorie 1. Nell’ordinare l’esecuzione della rogatoria la corte delega uno dei suoi componenti ovvero il giudice per le indagini preliminari [ 328 ] del luogo in cui gli atti devono compiersi. 2. Per il compimento degli atti richiesti si applicano le norme di questo codice, salva l’osservanza delle forme espressamente richieste dall’autorità giudiziaria straniera che non siano contrarie ai principi dell’ordinamento giuridico dello Stato. Art. 726 - Citazione di testimoni a richiesta dell’autorità straniera 1. La citazione dei testimoni residenti o dimoranti nel territorio dello stato, richiesta da una autorità giudiziaria straniera, è trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita [ 724 c. 1 ], il quale provvede per la notificazione a norma dell’articolo 167. 
Parte seconda 
Libro undicesimo 
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere 
Titolo III 
Rogatorie internazionali 
Capo II 
Rogatorie all’estero 
Art. 727 - Trasmissione di rogatorie ad autorità straniere 1. Le rogatorie dei giudici e dei magistrati del pubblico ministero dirette, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, alle autorità straniere per comunicazioni, notificazioni e per attività di acquisizione probatoria, sono trasmesse al ministro di grazia e giustizia, il quale provvede all’inoltro per via diplomatica. 2. Il ministro dispone con decreto, entro trenta giorni dalla ricezione della rogatoria, che non si dia corso alla stessa, qualora ritenga che possano essere compromessi la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato. 3. Il ministro comunica all’autorità giudiziaria richiedente la data di ricezione della richiesta e l’avvenuto inoltro della rogatoria ovvero il decreto previsto dal comma 2 [ 204 disp. att. ]. 4. Quando la rogatoria non è stata inoltrata dal ministro entro trenta giorni dalla ricezione e non sia stato emesso il decreto previsto dal comma 2, l’autorità giudiziaria può provvedere all’inoltro diretto all’agente diplomatico o consolare italiano, informandone il ministro di grazia e giustizia. 5. Nei casi urgenti, l’autorità giudiziaria trasmette la rogatoria a norma del comma 4 dopo che copia di essa è stata ricevuta dal ministro di grazia e giustizia. Resta salva l’applicazione della disposizione del comma 2 sino al momento della trasmissione della rogatoria, da parte dell’agente diplomatico o consolare, all’autorità straniera. Art. 728 - Immunità temporanea della persona citata 1. Nei casi in cui la rogatoria ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti all’autorità giudiziaria italiana, la persona citata, qualora compaia, non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza né assoggettata ad altre misure restrittive della libertà personale [ 280 s., 312, 656 s. ] per fatti anteriori alla notifica della citazione. 2. L’immunità prevista dal comma 1 cessa qualora il testimone, il perito o l’imputato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non è più richiesta dall’autorità giudiziaria ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno. Art. 729 - Utilizzabilità degli atti assunti per rogatoria 1. Qualora lo stato estero abbia posto condizioni alla utilizzabilità degli atti richiesti, l’autorità giudiziaria è vincolata al rispetto di tali condizioni. 2. Si applica la disposizione dell’articolo 191 comma 2. 
Parte seconda 
Libro undicesimo 
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere 
Titolo IV 
Effetti delle sentenze penali straniere.
Esecuzione all’estero di sentenze penali italiane 
Capo I 
Effetti delle sentenze penali straniere 
Art. 730 - Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti
previsti dal codice penale 1. Il ministro di grazia e giustizia, quando riceve una sentenza penale di condanna o di proscioglimento pronunciata all’estero nei confronti di cittadini italiani o di stranieri o di apolidi residenti nello Stato ovvero di persone sottoposte a procedimento penale nello Stato, trasmette senza ritardo al procuratore generale presso la corte di appello, nel distretto della quale ha sede l’ufficio del casellario competente ai fini dell’iscrizione [ 685 ], una copia della sentenza, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati, e con le informazioni e la documentazione del caso. Trasmette inoltre l’eventuale richiesta indicata nell’articolo 12 comma 2 del codice penale. 2. Il procuratore generale, se deve essere dato riconoscimento alla sentenza straniera per gli effetti previsti dall’articolo 12 comma 1 numeri 1, 2 e 3 del codice penale, promuove il relativo procedimento con richiesta alla corte di appello. A tale scopo, anche per mezzo del ministero di grazia e giustizia, può chiedere alle autorità estere competenti le informazioni che ritiene opportune. 3. La richiesta alla corte di appello contiene la specificazione degli effetti per i quali il riconoscimento è domandato. Art. 731 - Riconoscimento delle sentenze penali straniere a norma di accordi internazionali 1. Il ministro di grazia e giustizia, se ritiene che a norma di un accordo internazionale deve avere esecuzione nello Stato una sentenza penale pronunciata all’estero o comunque che a essa devono venire attribuiti altri effetti nello Stato, ne richiede il riconoscimento. A tale scopo trasmette al procuratore generale presso la corte di appello nel distretto della quale ha sede l’ufficio del casellario competente ai fini della iscrizione [ 685 ], una copia della sentenza, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati, e con la documentazione e le informazioni disponibili. Trasmette inoltre l’eventuale domanda di esecuzione nello Stato da parte dello stato estero ovvero l’atto con cui questo stato acconsente all’esecuzione. 1bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando si tratta dell’esecuzione di una confisca ed il relativo provvedimento è stato adottato dall’autorità giudiziaria straniera con atto diverso dalla sentenza di condanna<1>. 2. Il procuratore generale promuove il riconoscimento con richiesta alla corte di appello. Ove ne ricorrano i presupposti, richiede che il riconoscimento sia deliberato anche agli effetti previsti dall’articolo 12 comma 1 numeri 1, 2 e 3 del codice penale. Art. 732 - Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti civili 1. Chi ha interesse a far valere in giudizio le disposizioni penali [ 741 ] di una sentenza straniera per conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno o per altri effetti civili, può domandare il riconoscimento della sentenza<1> alla corte di appello nel distretto della quale ha sede l’ufficio del casellario competente ai fini dell’iscrizione [ 685 ]. Art. 733 - Presupposti del riconoscimento 1. La sentenza straniera non può essere riconosciuta se:
a) la sentenza non è divenuta irrevocabile per le leggi dello stato in cui è stata pronunciata;
b) la sentenza contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato;
c) la sentenza non è stata pronunciata da un giudice indipendente e imparziale ovvero l’imputato non è stato citato a comparire in giudizio davanti all’autorità straniera ovvero non gli è stato riconosciuto il diritto a essere interrogato in una lingua a lui comprensibile e a essere assistito da un difensore;
d) vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali abbiano influito sullo svolgimento o sull’esito del processo;
e) il fatto per il quale è stata pronunciata la sentenza non è previsto come reato dalla legge italiana;
f) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona [ 649 ] è stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile [ 648 ];
g) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è in corso nello Stato procedimento penale. 1bis. Salvo quanto previsto nell’articolo 735bis, la sentenza straniera non può essere riconosciuta ai fini dell’esecuzione di una confisca se questa ha per oggetto beni la cui confisca non sarebbe possibile secondo la legge italiana qualora per lo stesso fatto si procedesse nello Stato<1>. Art. 734 - Deliberazione della corte di appello 1. La corte di appello delibera in ordine al riconoscimento, osservate le forme previste dall’articolo 127, con sentenza, nella quale enuncia espressamente gli effetti che ne conseguono [ 730 s., 741 ]. 2. La sentenza è soggetta a ricorso per cassazione [ 606 ] da parte del procuratore generale presso la corte di appello e dell’interessato. Art. 735 - Determinazione della pena ed ordine di confisca 1. La corte di appello, quando pronuncia il riconoscimento ai fini dell’esecuzione di una sentenza straniera, determina la pena che deve essere eseguita nello Stato. 2. A tal fine essa converte la pena stabilita nella sentenza straniera in una delle pene previste per lo stesso fatto dalla legge italiana. Tale pena, per quanto possibile, deve corrispondere per natura a quella inflitta con la sentenza straniera. La quantità della pena è determinata, tenendo eventualmente conto dei criteri di ragguaglio previsti dalla legge italiana [ 135 c.p. ], sulla base di quella fissata nella sentenza straniera; tuttavia tale quantità non può accedere il limite massimo previsto per lo stesso fatto dalla legge italiana. Quando la quantità della pena non è stabilita nella sentenza straniera, la corte la determina sulla base dei criteri indicati negli articoli 133, 133bis e 133ter del codice penale. 3. In nessun caso la pena così determinata può essere più grave di quella stabilita nella sentenza straniera. 4. Se nello stato estero nel quale fu pronunciata la sentenza l’esecuzione della pena è stata condizionalmente sospesa, la corte dispone inoltre, con la sentenza di riconoscimento, la sospensione condizionale della pena a norma del codice penale [ 163 c.p. ]; se in detto stato il condannato è stato liberato sotto condizione, la corte sostituisce alla misura straniera la liberazione condizionale [ 176 c.p. ] e il magistrato di sorveglianza, nel determinare le prescrizioni relative alla libertà vigilata [ 228 c.p. ], non può aggravare il trattamento sanzionatorio complessivo stabilito nei provvedimenti stranieri. 5. Per determinare la pena pecuniaria l’ammontare stabilito nella sentenza straniera è convertito nel pari valore in lire italiane al cambio del giorno in cui il riconoscimento è deliberato. 6. Quando la corte pronuncia il riconoscimento ai fini dell’esecuzione di una confisca [ 735bis ], questa è ordinata con la stessa sentenza di riconoscimento. Art. 735 bis<1> - Confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denaro 1. Nel caso di esecuzione di un provvedimento straniero di confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denaro corrispondente al valore del prezzo, del prodotto o del profitto di un reato, si applicano le disposizioni sull’esecuzione delle pene pecuniarie, ad eccezione di quella concernente il rispetto del limite massimo di pena previsto dall’articolo 735 comma 2. Art. 736 - Misure coercitive 1. Su richiesta del procuratore generale, la corte di appello competente per il riconoscimento di una sentenza straniera ai fini dell’esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale, può disporre una misura coercitiva [ 97 c. 1 disp. att. ] nei confronti del condannato che si trovi nel territorio dello Stato. 2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione di quelle dell’articolo 273. 3. Il presidente della corte di appello, al più presto e comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura coercitiva, provvede alla identificazione della persona. Si applica la disposizione dell’articolo 717 comma 2. 4. La misura coercitiva, disposta a norma del presente articolo, è revocata [ 97 c. 3 disp. att. ] se dall’inizio della sua esecuzione sono trascorsi sei mesi senza che la corte di appello abbia pronunciato sentenza di riconoscimento, ovvero, in caso di ricorso per cassazione contro tale sentenza, dieci mesi senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile [ 648 ] di riconoscimento [ 734 ]. 5. La revoca e la sostituzione della misura coercitiva sono disposte in camera di consiglio dalla corte di appello. 6. Copia dei provvedimenti emessi dalla corte è comunicata e notificata, dopo la loro esecuzione, al procuratore generale, alla persona interessata e al suo difensore, i quali possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Art. 737 - Sequestro 1. Su richiesta del procuratore generale, la corte di appello competente per il riconoscimento di una sentenza straniera ai fini dell’esecuzione di una confisca [ 730 c. 1, 731 c. 1 ] può ordinare il sequestro delle cose assoggettabili a confisca. 2. Se la corte non accoglie la richiesta, contro la relativa ordinanza può essere proposto ricorso per cassazione da parte del procuratore generale. Contro l’ordinanza che dispone il sequestro può essere proposto ricorso per cassazione per violazione di legge da parte dell’interessato. Il ricorso non ha effetto sospensivo. 3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni che regolano l’esecuzione del sequestro preventivo<1>. Art. 737 bis<1> - Indagini e sequestro a fini di confisca 1. Nei casi previsti da accordi internazionali, il ministro di grazia e giustizia dispone che si dia corso alla richiesta di un' autorità straniera [ 201 disp. att. ] di procedere ad indagini su beni che possono divenire oggetto di una successiva richiesta di esecuzione di una confisca, ovvero di procedere al loro sequestro. 2. A tal fine il ministro di grazia e giustizia trasmette la richiesta, unitamente agli atti allegati, al procuratore generale presso la corte d' appello competente per il riconoscimento della sentenza straniera ai fini della successiva esecuzione della confisca [ 730 c. 1, 731 c. 1 ]. Il procuratore generale fa richiesta alla corte d' appello, che decide con ordinanza osservate le forme previste dall’articolo 724. 3. L’esecuzione della richiesta di indagini o sequestro è negata:
a) se gli atti richiesti sono contrari a principi dell’ordinamento giuridico dello stato, o sono vietati dalla legge, ovvero se si tratta di atti che non sarebbero consentiti qualora si procedesse nello stato per gli stessi fatti;
b) se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per la successiva esecuzione della confisca. 4. Per l’esecuzione di indagini si osservano le disposizioni dell’articolo 725. 5. Nei casi di richiesta di sequestro, si applicano le disposizioni dell’articolo 737, commi 2 e 3. 6. Il sequestro ordinato ai sensi di questo articolo perde efficacia e la corte d' appello ordina la restituzione delle cose sequestrate a chi ne abbia diritto, se, entro due anni dal momento in cui esso è stato eseguito, lo stato estero non richiede l’esecuzione della confisca. Il termine può essere prorogato anche più volte per un periodo massimo di due anni; sulla richiesta decide la corte d' appello che ha ordinato il sequestro. Art. 738 - Esecuzione conseguente al riconoscimento 1. Nei casi di riconoscimento ai fini dell’esecuzione della sentenza straniera [ 735 ], le pene e la confisca conseguenti al riconoscimento sono eseguite secondo la legge italiana. La pena espiata nello stato di condanna è computata ai fini dell’esecuzione. 2. All’esecuzione provvede di ufficio il procuratore generale presso la corte di appello che ha deliberato il riconoscimento [ 655 c. 1 ]. Tale corte è equiparata, a ogni effetto, al giudice che ha pronunciato sentenza di condanna in un procedimento penale ordinario. Art. 739 - Divieto di estradizione e di nuovo procedimento 1. Nei casi di riconoscimento ai fini dell’esecuzione della sentenza straniera [ 734-735 ], salvo che si tratti dell’esecuzione di una confisca, il condannato non può essere estradato né sottoposto di nuovo a procedimento penale nello Stato per lo stesso fatto [ 649 ;11 c. 2 c.p. ], neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze. Art. 740 - Esecuzione della pena pecuniaria e devoluzione di cose confiscate 1. La somma ricavata dall’esecuzione della pena pecuniaria è versata alla cassa delle ammende; è invece versata allo stato di condanna, a sua richiesta, qualora quest' ultimo stato nelle medesime circostanze provvederebbe al versamento a favore dello Stato italiano. 2. Le cose confiscate sono devolute allo Stato. Esse sono invece devolute, a sua richiesta, allo stato nel quale è stata pronunciata la sentenza riconosciuta qualora quest' ultimo stato nelle medesime circostanze provvederebbe alla devoluzione allo Stato italiano. Art. 741 - Procedimento relativo al riconoscimento delle disposizioni civili di sentenze penali straniere 1. A domanda dell’interessato, nel medesimo procedimento e con la stessa sentenza prevista dall’articolo 734 possono essere dichiarate efficaci le disposizioni civili della sentenza penale straniera di condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno [ 732 ]. 2. Negli altri casi, la domanda è proposta da chi ne ha interesse alla corte di appello nel distretto della quale le disposizioni civili della sentenza penale straniera dovrebbero essere fatte valere. Si osservano le disposizioni degli articoli 733 e 734. 
Parte seconda 
Libro undicesimo 
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere 
Titolo IV 
Effetti delle sentenze penali straniere.
Esecuzione all’estero di sentenze penali italiane 
Capo II 
Esecuzione all’estero di sentenze penali italiane Art. 742 - Poteri del ministro di grazia e giustizia e presupposti dell'
esecuzione all’estero 1. Nei casi previsti da accordi internazionali o dall’articolo 709 comma 2, il ministro di grazia e giustizia domanda [ 744 ] l’esecuzione all’estero delle sentenze penali ovvero vi acconsente quando essa è richiesta dallo stato estero. 2. L’esecuzione all’estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della libertà personale può essere domandata o concessa solo se il condannato, reso edotto delle conseguenze, ha liberamente dichiarato di acconsentirvi e l’esecuzione nello stato estero è idonea a favorire il suo reinserimento sociale. 3. L’esecuzione all’estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della libertà personale è ammissibile, anche se non ricorrono le condizioni previste dal comma 2, quando il condannato si trova nel territorio dello stato richiesto e l’estradizione è stata negata o non è comunque possibile. Art. 743 - Deliberazione della corte di appello 1. La domanda di esecuzione all’estero di una sentenza di condanna a pena restrittiva della libertà personale non è ammessa senza previa deliberazione favorevole della corte di appello nel cui distretto fu pronunciata la condanna. A tale scopo il ministro di grazia e giustizia trasmette gli atti al procuratore generale affinché promuova il procedimento davanti alla corte di appello. 2. La corte delibera con sentenza, osservate le forme previste dall’articolo 127. 3. Qualora sia necessario il consenso del condannato [ 742 c. 2 ], esso deve essere prestato davanti all’autorità giudiziaria italiana. Se il condannato si trova all’estero, il consenso può essere prestato davanti all’autorità consolare italiana ovvero davanti all’autorità giudiziaria dello stato estero. 4. La sentenza è soggetta a ricorso per cassazione da parte del procuratore generale presso la corte di appello e dell’interessato. Art. 744 - Limiti dell’esecuzione della condanna all’estero 1. In nessun caso il ministro di grazia e giustizia può domandare l’esecuzione all’estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della libertà personale [ 742 c. 1 ] se si ha motivo di ritenere che il condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. Art. 745 - Richiesta di misure cautelari all’estero 1. Se è domandata l’esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale [ 742 c. 2 ] e il condannato si trova all’estero, il ministro di grazia e giustizia ne richiede la custodia cautelare. 2. Nel domandare l’esecuzione di una confisca, il ministro ha facoltà di richiedere il sequestro. 2bis. Il ministro ha altresì facoltà, nei casi previsti da accordi internazionali, di richiedere lo svolgimento di indagini per l’identificazione e la ricerca di beni che si trovano all’estero e che possono divenire oggetto di una domanda di esecuzione di confisca, nonché di richiedere il loro sequestro<1>. Art. 746 - Effetti sull’esecuzione nello Stato 1. L’esecuzione della pena nello stato è sospesa dal momento in cui ha inizio l’esecuzione nello stato richiesto e per tutta la durata della medesima. 2. La pena non può più essere eseguita nello Stato quando, secondo le leggi dello stato richiesto, essa è stata interamente espiata.