Circreg_Veneto_19_12_94_37 Circolare Regione Veneto 19 dicembre 1994, n. 37 "Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione". (Legge Regionale 30.08.93 n.41). Disposizioni applicative." (Pubblicata nel B.U.R. 20 gennaio 1995, n. 6) (Indirizzata ai: Sigg. Presidenti delle provincie del Veneto; Sigg. Sindaci dei Comuni del Veneto). 1- premessa La legge regionale 30.8.93 n.41 "norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione" si inserisce nell'insieme compiuto delle norme statali riguardanti l'accessibilità e la visitabilità degli edifici pubblici (DPR 384/78) e degli edifici privati (L. 13/89 e L. 104/92) non tanto e non solo come strumento di attuazione delle stesse ma come momento di sviluppo e di promozione di un processo culturale finalizzato a creare condizioni favorevoli alla vita di relazione. Il testo normativo fa trasparire l'intento prevalente del legislatore inteso a promuovere, appunto, la vita di relazione, la partecipazione alle attività sociali e produttive e a eliminare ogni ostacolo, fisico e artificiale, che impedisca la effettiva possibilità di relazione e, quindi, di integrazione tra i cittadini. La legge non si rivolge, dunque, ad una particolare tipologia di utenti, come la dizione dell'art. 3 punto c) potrebbe indurre, a ritenere, ma, al contrario, superando una obsoleta e categorizzante relazione tra barriera e disabilità, essa tende a focalizzare l'attenzione sugli orizzonti più ampi e socialmente qualificati della piena interazione comunicativa tra tutti i cittadini. Funzionale a tale visione appare la scelta di delegare le funzioni amministrative alle Provincie e ai Comuni. Tale scelta risponde, infatti, alla precisa esigenza di riportare a livello locale un complesso di competenze operative che implicano la conoscenza diretta dei bisogni dei cittadini e degli ostacoli reali che inibiscono la vita di relazione e la predisposizione appropriata dei mezzi idonei per ricreare opportunità di piena vita sociale. Solo a livello locale, infatti, è possibile attivare la ricerca di convergenze tra l'iniziativa privata e l'iniziativa pubblica per la realizzazione di un programma integrato di interventi capaci di creare "percorsi" agibili senza soluzione di continuità tra la dimensione di vita privata, il momento lavorativo e la vita sociale in tutte le sue espressioni. In tale logica, il Comune assume iniziative utili a fornire al cittadino interessato ogni forma di informazione circa le opportunità di accesso ai contributi e nel contempo provvede a raccordare il proprio piano di interventi su edifici e spazi pubblici con gli interventi espressi dalle iniziative progettuali dei soggetti privati. Significativa appare, altresì, la scelta di costituire un centro di documentazione finalizzato alla promozione e allo sviluppo di un contesto culturale sensibile al problema di tutte le barriere (strutturali e sociali). Le funzioni di detto centro rispondono ad una variegata tipologia di istanze (documentali, di aggiornamento, di informazione e di formazione) che sono apparse emergenti nel territorio e che possono concorrere a rendere più incisivo ed efficace l'intervento pubblico in materia. 2. Aspetti amministrativi e gestionali della legge L'affidamento delle competenze amministrative relative alla gestione delle risorse finanziarie regionali alle provincie e comuni che, come si è detto costituisce l'aspetto di novità della legge regionale 41/93, richiede alcune indicazioni operative al fine di uniformare il rapporto tra soggetti titolari della funzione e la Regione, da un lato e i soggetti interessati da un altro. a) adempimenti delle provincie. Le Provincie ricevono, nei termini fissati dalla legge, le istanze di contributo prodotte da soggetti pubblici (comuni, IPAB,....) cui possono unire le iniziative progettuali riguardanti ambiti di propria competenza. Le domande devono contenere i seguenti elementi: - attestazione del titolo di possesso del bene interessato all'intervento; - specificazione delle funzioni cui è adibito ciascun edificio nel quale si intende intervenire per garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità; - tipologia degli interventi previsti negli edifici o negli spazi pubblici con la specificazione degli eventuali ausili ed attrezzature che si intendono acquisire; - i costi analitici delle opere e degli ausili; - l'entità e la provenienza delle risorse disponibili per effettuare l'intervento; - notizie circa la fattibilità delle opere stesse (progetto esecutivo, affidamento lavori....) e i tempi di realizzazione. - indicazione circa la destinazione di quote delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione(per i comuni). L'ufficio competente della amministrazione provinciale incaricato della istruttoria delle domande esamina le singole istanze in ordine ai seguenti aspetti: - l'ammissibilità: è un giudizio fondato sulla sussistenza dei requisiti di regolarità formale della domanda, di rispondenza della stessa ai fini della legge, e di coerenza con le scelte espresse nel piano annuale di cui all'art. 14 della legge regionale 41/93. - definizione dei costi: con l'avvertenza di considerare i soli costi relativi all'effettuazione di opere direttamente finalizzate alla eliminazione di barriere ovvero per l'acquisito degli ausili. Conseguentemente le domande che presentano scarsa analiticità nei costi e insufficiente chiarezza nella indicazione delle opere da eseguire non sono ammissibili a contributo. E' facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'ente istante chiarimenti e integrazioni. La conclusione del processo istruttorio si sostanzia nella definizione del fabbisogno provinciale risultante dalla somma dei fabbisogni delle singole domande calcolato in base ai parametri posti dalla legge. Il fabbisogno provinciale, da inoltrare alla Regione entro i novanta giorni prescritti dalla legge, viene articolato per tipologia di intervento e relativi costi secondo l'allegato prospetto (All. 1). Le provincie provvedono alla erogazione dei fondi trasferiti dalla Regione secondo le procedure e i criteri stabiliti dall'art. 20 della legge 41/93 avvertendo che nel caso di inadeguato trasferimento rispetto alla somma esposta a fabbisogno le somme vanno ripartite sulla base di ulteriori criteri (rilevanza della funzione sociale dell'edificio, numero dell'utenza....) da determinarsi preventivamente a cura dell'ente medesimo, ai sensi dell'art. 12 della legge 241/90. In caso di trasferimenti insufficienti costituisce titolo di priorità l'entità delle risorse finanziarie, sia proprie sia derivanti dagli oneri di urbanizzazione. Le singole erogazioni possono essere disposte con le seguenti modalità: - liquidazione dell'acconto, nella misura del 50% del contributo concesso, sulla base di apposita richiesta dell'ente beneficiario contenente l'indicazione degli estremi del contratto di appalto e con allegato verbale di consegna dei lavori; -liquidazione del saldo sulla base di apposita richiesta con allegato il certificato di regolare esecuzione dell'opera, attestata conforme al progetto originario e contenente il prospetto della liquidazione della spesa, redatto dal Direttore dei lavori e confermato dal responsabile dell'Ufficio tecnico dell'ente beneficiario. Le risultanze di rendiconto di cui all'art. 20 c. 7 vanno riportate utilizzando il prospetto che si allega (All.3) b) adempimenti dei comuni I comuni ricevono le istanze di contributo espresse da proprietari o locatari di edifici e spazi privati aperti al pubblico (art. 9); da proprietari, usufruttuari o locatari di case di civile abitazione (art. 10) c. 1), da titolari di imprese per l'adeguamento del posto di lavoro (art. 10 c. 1). Le domande (in bollo) devono contenere i seguenti elementi: - per gli edifici privati di cui all'art. 10: documentazione attestante a norma di legge le condizioni di disabilità del richiedente o del componente il nucleo famigliare; - per gli edifici e spazi privati aperti al pubblico: indicazioni funzionali dell'edificio o dello spazio su cui sono previsti interventi; - per l'impresa: descrizione delle modifiche o degli adeguamenti che si intendono apportare al posto di lavoro occupato in modo stabile da persona disabile. - indicazione analitica delle opere da eseguire, degli ausili e attrezzature da acquistare con la specificazione dei costi relativi; - la dichiarazione di avere (o di non aver) inoltrato domanda per lo stesso fine in riferimento ad altre leggi; - dichiarazione che le opere non sono eseguite e che gli ausili e attrezzature non sono ancora stati acquistati. L'istruttoria comunale è svolta ad accertare: - l'ammissibilità a contributo di ogni singola domanda. Il giudizio di ammissibilità si fonda sull'accertamento del rispetto dei termini, sull'aderenza delle opere alle finalità della legge, nel rispetto delle stesse alle norme edilizie comunali e nella coerenza con il piano emesso dalla Giunta Regionale. - la definizione del fabbisogno individuale articolato per tipologia di spesa; - la definizione del fabbisogno comunale risultante dalla somma dei fabbisogni individuali. Nel termine di novanta giorni prescritti il Comune invia alla Regione il fabbisogno comunale utilizzando l'allegato modulo (All. 2). La liquidazione dei fondi regionali assegnati viene effettuata, previo accertamento della regolare effettuazione delle opere previste (o acquisto degli ausili e attrezzature) e a fronte della documentazione attestante le spese. In particolare ai fini della liquidazione del contributo in un'unica soluzione a lavori ultimati, il beneficiario accompagna la richiesta, con la seguente documentazione: 1- il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori per opere che comportano, a termini di legge, la necessaria assistenza di un tecnico abilitato, ovvero sottoscritto dalla ditta che ha effettuato la fornitura e/o l'installazione. 2. fatture quietanzate attestanti la spesa sostenuta. 3- L'erogazione delle somme assegnate potrà, per interventi di adattamento di mezzi di locomozione, essere effettuata in base alla documentazione attestante le spese sostenute e la certificazione di collaudo dell'opera rilasciata dalla competente autorità. In sede di liquidazione l'ufficio comunale competente accerta altresì l'esistenza di eventuali contributi assegnati per il medesimo fine per la stessa domanda, provvedendo ad effettuare i necessari conguagli nel caso in cui tale accertamento dia esito positivo. Di norma non sono ammesse variazioni nella esecuzione degli interventi per cui si richiede il contributo. Tuttavia l'amministrazione comunale, preventivamente interessata, può autorizzare scelte differenti purché rientranti nel medesimo genere (es.: da installazione di ascensore a installazione di montascale). I cambiamenti di intervento, ora ipotizzati, possono comportare modificazioni del fabbisogno solamente in diminuzione. 3- Rapporti tra le procedure della legge regionale 41 e quelle della legge 13/89. Le domande ai sensi della legge 13/89 conservano procedure differenti e pertanto il cittadino interessato dovrà presentare due domande distinte avendo cura di allegare alle domande per la legge 13/89 la documentazione prescritta dalla circolare ministeriale (22 giugno 1989 n. 1669/UL-supplemento ordinario alla G. U. n. 145 del 23.06.1989 n. 47). L'istruttoria delle due domande si sviluppa in modo distinto riservando le verifiche sul cumulo dei contributi al momento delle effettive assegnazioni. Nel caso in cui il percorso istruttorio abbia conclusione in tempi differenti il Comune provvede a erogare al cittadino il contributo che si perfeziona per primo operando eventuali conguagli sugli importi del contributo che matura successivamente. 4. Interventi per l'adattamento dei mezzi di locomozione. Il conseguimento dei benefici di cui all'art. 13 della legge regionale 41/93 comporta la presentazione di domande specifiche nelle quali deve essere espressamente indicato il comma di riferimento. Le domande che concorrono ai benefici di cui al comma 1 devono essere corredate dalla seguente documentazione: - certificazione attestante le condizioni di menomazione o di disabilità del richiedente interessato alla guida; - certificazione attestante l'abilitazione alla guida; - tipo di auto, targa e anno di immatricolazione; - descrizione delle modificazioni da apportare; - preventivo di una ditta specializzata munita di autorizzazione a compiere gli adattamenti richiesti. - la specificazione di eventuali domande avanzate, per lo stesso fine, con riferimento alla legge 104/92 art. 27. Le domande intese a concorrere ai benefici dell'art. 13 comma 2 devono essere corredate dai seguenti documenti: - indicazione del rapporto esistente tra il richiedente, titolare del mezzo e con patente di guida, e la persona disabile (o le persone disabili ) interessata al trasporto; - certificato di collaudo del mezzo modificato rilasciato dalla competente autorità; - fattura attestante la spesa sostenuta per le opere di adattamento. La regolarità della documentazione sopraindicata consente di definire, con precisione, il fabbisogno per le differenti fattispecie di domanda. L'erogazione dei fondi assegnati avviene, come sopra specificato, acquisendo agli atti la documentazione attestante le spese sostenute e i collaudi previsti a norma di legge. 5- Il centro di documentazione. Le forme e le modalità di fruizione delle prestazioni e degli interventi di competenza del centro di documentazione saranno oggetto di successiva comunicazione formale appena il centro sarà' reso funzionante.