Circolare Territorio Ambiente Sicilia 10/2/2004, n. 1 Applicazione in Sicilia dell’art. 32 della Legge n. 326 del 24/11/2003 Nella regione Siciliana trova applicazione la disciplina del condono edilizio di cui all’art. 32 della Legge 24 novembre 2003, n. 326. La misura dell’oblazione e degli oneri di concessione per l’ottenimento della suddetta sanatoria è quella base fissata dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326. Il procedimento relativo al rilascio del titolo abilitativi in sanatoria in ordine a tutte le tipologie di abuso sanabili in applicazione dell’art. 32 della Legge n. 326/2003 è quello dettato, anche con riferimento al modello dell’istanza ai commi 32 e 35 e segg. medesima Legge. Per le opere eseguite da terzi su aree facenti arte del demanio regionale si applica la disciplina dettata dall’art. 32 della Legge . 326/2003 sostituendosi agli Organi statali le competenti Autorità operanti nella regione siciliana. I valori unitari degli indennizzi e di acquisto sono quelli previsti nelle tabelle a) – b) allegate alla predetta legge. La presente circolare verrà inviata al G.U.R.S. per la relativa pubblicazione. L’Assessore (ing. Mario Parlavecchio)