Cir_int_26_4_00_45 CIRCOLARE 26 aprile 2000, n.45 Acquisto di beni immobili in zone dichiarate di importanza militare - Regime autorizzatorio, articoli 1 e 2 della legge n. 1095/1935, art. 18 della legge n. 898/1976 e art. 9 della legge n. 104/1990. (GU n. 114 del 18-5-2000) Ai Prefetti della Repubblica; Al commissario del Governo per la; provincia autonoma di Bolzano; Al commissario del Governo per la; provincia autonoma di Trento; Al presidente della giunta regionale; della Valle d'Aosta e, per conoscenza: Al Ministero della difesa - Gabinetto -; Ufficio legislativo; Al Ministero degli esteri - Servizio; del contenzioso diplomatico, trattati e; affari legislativi; Al Ministero della giustizia -; Gabinetto - Ufficio legislativo; Al Ministero delle finanze - Ufficio; legislativo; Alla Presidenza del Consiglio dei; Ministri - Dipartimento per il; coordinamento delle politiche; comunitarie - Ufficio legislativo Le vigenti disposizioni in materia di trasferimenti immobiliari in zone di confine prevedono un regime vincolistico che subordina le alienazioni a stranieri al provvedimento autorizzatorio del prefetto, su parere conforme dell'autorità militare (articoli 1 e 2, legge 2 giugno 1935, n. 1095, modificata dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2207, art. 18, legge 24 dicembre 1976, n. 898, come integrato dall'art. 9, legge 2 maggio 1990, n. 104). È sorta al riguardo la questione relativa alla compatibilità di tale disciplina, nella parte in cui essa trova applicazione nei riguardi dei cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea, con le disposizioni comunitarie che sanciscono la libertà di circolazione dei lavoratori, di stabilimento e di prestazione di servizi da parte dei cittadini dell'Unione europea. Su tale delicata problematica, per la quale è attualmente pendente presso la Corte di giustizia delle Comunità europee un giudizio volto ad acclarare la compatibilità tra le norme domestiche e quelle comunitarie, è intervenuta, su richiesta di quest'amministrazione, l'Avvocatura generale dello Stato che ha rilevato come le disposizioni cennate possano formare oggetto di censura in sede comunitaria per contrarietà alle norme del Trattato (articoli 12, 39, 43 e 49) e come si renda pertanto necessario procedere ad un intervento legislativo di modifica della disciplina domestica onde renderla compatibile con quella della Comunità europea (allegato 1). Ciò stante, nelle more della definizione della questione in sede legislativo, occorre procedere, in conformità all'orientamento giurisprudenziale espresso sia dalla Corte di giustizia delle Comunità europee che dalla Corte costituzionale, alla disapplicazione delle norme citate nel caso in cui gli atti di compravendita d'immobili oggetto della speciale disciplina avvengano a favore di persone fisiche o giuridiche appartenenti alla Comunità europea. Nel rappresentare che analoghe disposizioni vengono contestualmente diramate ai propri comandi periferici dal Ministero della difesa, si pregano le SS.LL., direttamente interessate dall'esercizio di tale potestà autorizzatoria, di volersi conformare a tale indirizzo, dandone opportuna notizia ai Distretti notarili competenti per le rispettive province. Il Ministro: Bianco