Cir_Toscana_1_8_94_7754 Del.G. 1º agosto 1994, n. 7754 Circolare interpretativa della L.R. 23 maggio 1994, n. 39 contenente disposizioni regionali per l’attuazione della L. 28 febbraio 1985, n. 47 in materia di variazioni essenziali e di mutamenti di destinazioni d’uso degli immobili. LA GIUNTA REGIONALE Vista la L.R. 23 maggio 1994, n. 39 contenente "Disposizioni regionali per l’attuazione della L. 28 febbraio 1985, n. 47 in materia di variazioni essenziali e di mutamento delle destinazioni d’uso degli immobili"; Considerato che da molte parti si sono poste questioni circa la portata e l’efficacia diretta sui comportamenti dei cittadini delle disposizioni in tale legge contenute; Ritenuto opportuno provvedere a fornire chiarimenti ed indirizzi interpretativi con atto da pubblicare sul B.U.R.T.; DELIBERA 1) di approvare la circolare interpretativa allegata alla presente deliberazione. Circolare interpretativa della L.R. 23 maggio 1994, n. 39. La L.R. 23 maggio 1994, n. 39, pubblicata sul B.U.R.T. n. 37 del 1 giugno 1994 e dunque entrata in vigore il 16 giugno 1994, contiene "Disposizioni regionali per l’attuazione della L. 28 febbraio 1985, n. 47 in materia di variazioni essenziali e di mutamento delle destinazioni d’uso degli immobili". In particolare, l’art. 1 della legge regionale precisa il significato e la portata delle norme relative alla disciplina dei mutamenti delle destinazioni d’uso, laddove stabilisce che trattasi di "criteri e modalità cui devono attenersi i comuni" per regolamentare: a) le destinazioni d’uso in ambiti determinati del proprio territorio; b) i casi in cui la variazione delle destinazioni d’uso anche in assenza di opere edilizie sia soggetta alla preventiva autorizzazione del sindaco. La portata ed il significato delle norme regionali è stata delimitata dalla stessa legge regionale n. 47 del 1985, all’art. 25, quarto comma, la cui dizione è stata esattamente riportata nel citato art. 9 della L.R. n. 39/94. A chiarimento dei limiti imposti al legislatore regionale dalle norme di principio contenute nell’art. 25, quarto comma, della L. n. 47/85 è intervenuta la sentenza n. 73 dell’11 febbraio 1991 della Corte Costituzionale, che ha annullato quelle norme della Regione Veneto che stabilivano direttamente obblighi per i cittadini nella materia in questione, mentre dovevano esclusivamente fornire criteri e strumenti ai comuni, cui compete l’autonomo potere pianificatorio e regolamentare. La L.R. n. 39 del 1994, la cui emanazione è stata peraltro sollecitata e richiesta da numerose amministrazioni comunali, si colloca dunque in tale prospettiva, attribuendo a tutti i comuni la facoltà, e non l’obbligo, di predisporre la disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso in assenza di opere edilizie attraverso gli strumenti pianificatori previsti all’art. 5 o con le ordinanze sindacali previste all’art. 6. Tutte le disposizioni contenute nella legge, agli articoli da 3 a 9, sono dunque orientate a indirizzare e coordinare l’attività amministrativa dei comuni che intendono avvalersi del potere di disciplinare la materia, e non hanno effetto immediato per il cittadino, al quale nessun ulteriore obbligo è imposto fino all’entrata in vigore degli strumenti definiti dai comuni stessi.