Cir_Sviluppo_16_10_09_5247 Circolare Sviluppo 16 ottobre 2009, n. 5427 Procedimenti conseguenziali e provvedimenti relativi alle disposizioni introdotte con l'art. 10 della legge n. 99/2009. Indicazioni operative (GU n. 259 del 6-11-2009) Con la presente circolare si intendono dare specifiche indicazioni al fine di conseguire una corretta e puntuale applicazione delle disposizioni introdotte con l'art. 10 della legge n. 99/2009. In particolare si specifica: 1. Art. 10, comma 1 della legge n. 99/2009. Carattere costitutivo dell'iscrizione all'Albo. Con le modifiche dell'art. 2511 del codice civile, introdotte dal comma 1 in argomento, si evidenzia il carattere costitutivo dell'iscrizione all'Albo delle società cooperative, che costituisce quindi elemento essenziale ai fini della qualificazione mutualistica. 2. Art. 10, comma 2 della legge n. 99/2009. Presentazione della comunicazione unica ex art. 9 del decreto-legge n. 7/2007, convertito con legge n. 40/2007. Le Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura stanno predisponendo una apposita procedura (apposito spazio all'interno della cosiddetta comunicazione unica), che dovrà essere obbligatoriamente utilizzata a decorrere dal 1° aprile 2010. In attesa del completamento e definizione delle nuove procedure, le società cooperative potranno continuare ad utilizzare, ai fini dell'iscrizione, l'attuale modello «C17 iscrizione». Si precisa a tal proposito che l'Amministrazione, per dare concreta ed efficace attuazione a tutto quanto previsto dal comma 2 in argomento, formalizzerà ad Unioncamere e ad Infocamere le modalità con le quali debbono essere effettuati tutti i controlli che precedentemente venivano svolti dalla scrivente Direzione generale, sui dati afferenti il «documento unico» di iscrizione al Registro delle imprese e all'Albo delle società cooperative. Sarà cura della società Infocamere predisporre i programmi per l'esecuzione automatica dei suddetti controlli e per produrre l'eventuale rigetto del documento di iscrizione in presenza di errori formali nei contenuti e/o di insussistenza delle condizioni previste e/o in assenza di compilazione dei campi obbligatori. Grazie alla comunicazione unica, a decorrere dal termine di cui sopra, vi sarà un preciso allineamento tra le iscrizioni al Registro delle imprese e all'Albo delle società cooperative. Per quanto riguarda il passato, stante la novella all'art. 2511 del codice civile di cui al punto 1 della presente circolare, occorre far sì che le società cooperative già iscritte al Registro delle imprese, ma non ancora all'Albo delle società cooperative, vengano iscritte in quest'ultimo. A tali fini le Camere di commercio forniranno a questa Direzione generale l'elenco delle società cooperative attive, individuando ciò sulla base della presentazione al Registro delle imprese del bilancio di esercizio 2008. Le Camere di commercio sono, altresì, invitate a fornire alla scrivente l'elenco delle società cooperative che risultano non avere presentato il bilancio almeno per gli esercizi 2007 e 2008. L'Unioncamere potrà farsi tramite per conto delle Camere di commercio ed inoltrare i predetti elenchi alla scrivente. 3. Art. 10, commi 4, 6 ed 8 della legge n. 9912009. Omessa o ritardata comunicazione delle notizie di bilancio ai fini della dimostrazione della sussistenza o della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente. Per quel che riguarda in particolare le disposizioni del comma 4 dell'art. 10 della legge n. 99/09, si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni all'atto della ridefinizione delle procedure. A regime, con riferimento ai commi 4, 6 e 8, nel caso in cui la cooperativa, a far data dal 31 dicembre dell'anno successivo all'anno di esercizio, ometta o ritardi l'inoltro della comunicazione annuale delle notizie di bilancio o comunque delle comunicazioni da inoltrare in caso di perdita della qualifica di mutualità prevalente, la Divisione VII di questa Direzione generale, competente in materia di tenuta dell'Albo delle società cooperative, diffiderà la cooperativa inadempiente che é tenuta ad ottemperare entro trenta giorni. Nel testo della diffida, ferme restando le altre possibili sanzioni che potranno essere comminate in caso di inottemperanza, verrà prospettata la sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attività dell'Ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali. La Divisione VII, ove ne ricorra la necessità, provvederà alla segnalazione alla amministrazione finanziaria della perdita del carattere di mutualità prevalente da parte di singole cooperative. 4. Art. 10, comma 7 della legge n. 99/2009. Vidimazione del Registro di cui all'art. 38 della legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni). Le Camere di commercio territorialmente competenti, ove ha sede la procedura, provvederanno, attraverso i propri uffici del Registro delle imprese, alla vidimazione del registro di cui al richiamato art. 38 della legge fallimentare. In proposito, posto che la legge n. 99/2009 prevede che tale vidimazione sia effettuata con procedure semplificate, si ritiene sufficiente l'applicazione di un timbro con data e l'indicazione del numero di pagine del registro. In attesa di una nuova eventuale determinazione dei diritti di segreteria camerali, che contempli espressamente la vidimazione in discorso, sentita la competente Direzione generale per il Mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica di questo Ministero, occorre fare riferimento nel frattempo alla Voce 6.1 della tabella A - vidimazione libri sociali (25 euro). Quanto sopra vale per le procedure liquidatorie delle società cooperative prive del Comitato di sorveglianza; per le procedure con nomina di tale organo, nell'ottica del maggior contenimento delle spese della procedura e di semplificazione amministrativa, la vidimazione potrà essere effettuata, senza oneri, dal Presidente o da altro componente del Comitato dallo stesso delegato. 5. Art. 10, comma 11 della legge n. 99/2009. Accertamento dei requisiti mutualistici. Con il comma in oggetto, com'é noto, viene affermata l'esclusività della competenza del Ministero dello sviluppo economico in materia di accertamento dei requisiti mutualistici. Si ritiene conseguentemente di dover richiamare l'attenzione su tale aspetto per tutti i connessi risvolti di maggiore responsabilità in Capo ai soggetti preposti all'attività di revisione/ispezione. 6. Art. 10, comma 12 della legge n. 99/2009. Mancata ottemperanza alla diffida impartita in sede di vigilanza. Il revisore/ispettore, nell'ambito dell'attività di diffida dovrà rappresentare che, in mancanza di giustificati motivi, la non ottemperanza, entro il termine prescritto, produrrà l'applicazione della sanzione della sospensione semestrale di cui alla legge n. 99/2009, salva l'applicazione di ulteriori sanzioni. A tal fine, in attesa di una apposita modifica della modulistica relativa, il revisore/ispettore dovrà integrare la diffida a consentire lo svolgimento della revisione, nonché quella a sanare le irregolarità riscontrate nel corso della stessa, con la seguente dicitura: «Si ricorda che ai sensi dell'art. 5-bis del decreto legislativo n. 220/2002, così come integrato dalla legge n. 99/2009, agli enti cooperativi che senza giustificato motivo non ottemperano, entro il termine prescritto, anche parzialmente alla diffida impartita in sede di vigilanza, salva l'applicazione di ulteriori sanzioni, é irrogata la sanzione della sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali». Il verbale di revisione/ispettivo quindi dovrà contenere l'eventuale proposta di provvedimenti, ivi compresa, laddove prevista, l'applicazione delle sanzioni ex legge n. 99/2009. La Direzione scrivente valuterà le proposte dei revisori/ispettori e la fondatezza di eventuali controdeduzioni delle società cooperative, ai fini dell'applicazione della sanzione della sospensione semestrale, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni. 7. Art. 10, comma 13 della legge n. 99/2009. Soppressione del termine di cui all'art. 223-septiesdecies delle disp. Att. del c.c. in materia di scioglimento di società cooperative. Con il comma in questione é stato soppresso il termine del 31 dicembre 2004, ai fini dell'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore, nella fattispecie indicata dal richiamato articolo delle disposizioni attuative del codice civile. Conseguentemente, in tutti i casi in questione, questa Direzione generale adotterà un provvedimento di scioglimento anche sulla scorta di elenchi, che dovranno essere forniti dalle Camere di commercio, delle cooperative che non hanno depositato il bilancio negli ultimi cinque (o più) esercizi. Detto decreto di scioglimento, eventualmente redatto in forma cumulativa, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e successivamente trasmesso all'Ufficio del conservatore ai fini della cancellazione dal Registro delle imprese. Premesso tutto quanto sopra, si specifica che in tutti i casi in cui l'Amministrazione procederà alla comminazione della sanzione, alla scadenza della sospensione semestrale di nuove attività dell'ente, il legale rappresentante della cooperativa sanzionata dovrà produrre e trasmettere alla scrivente Direzione generale una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante il relativo corretto adempimento. Si precisa infine che sono state attivate le procedure di comunicazione con l'Unioncamere e la società Infocamere, per la definizione delle modalità con le quali si provvederà all'annotazione, presso il Registro delle imprese, della sanzione stessa. Roma, 16 ottobre 2009