Cir_Sviluppo_14_4_10 Circolare Sviluppo 14 aprile 2010 Circolare applicativa del decreto 26 marzo 2010 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, emanato ai sensi dell'art. 4, comma 1 del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40. 1. Premessa I1 decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 11.71 del 26 marzo 2010, recante, tra l'altro, la destinazione di gettiti recuperati a1 finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori, ha costituito un Fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, eco compatibilità e di miglioramento della sicurezza sul lavoro con una dotazione pari a 300 milioni di Euro. Lo stesso decreto legge rinvia ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la definizione delle modalità di erogazione delle risorse e l'articolazione dei contributi in distinte tipologie nonché ogni ulteriore disposizione applicativa. 2. Campo di applicazione I1 decreto ministeriale 26 marzo 2010, emanato in esecuzione del precitato decreto legge e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 del 6 aprile 2010, ripartisce le risorse tra i seguenti settori con i limiti ivi indicati per ciascun settore: 1) 60 milioni di euro per i contributi per la sostituzione dei mobili per cucina in uso con cucine componibili ed elettrodomestici da incasso ad alta efficienza; 2) 50 milioni di euro per i contributi per la sostituzione di lavastoviglie, forni elettrici, piani cottura, cucine di libera installazione, cappe, scaldacqua elettrici; 3) 12 milioni di euro per i contributi per l'acquisto di motocicli 4) 20 milioni di euro per i contributi per la sostituzione di motori fuoribordo e per l'acquisto di stampi per la laminazione sottovuoto degli scafi da diporto dotati di flangia perimetrale; 5) 8 milioni di euro per i contributi per l'acquisto di rimorchi, inclusi i semirimorchi: 6) 20 milioni di euro per i contributi per l'acquisto di macchine agricole e movimento terra; 7) 40 milioni di euro per i contributi per l'acquisto di gru a torre per l'edilizia; 8) 10 milioni di euro per i contributi per l'acquisto e l'installazione di variatori di velocità (inverter), per l'acquisto di motori ad alta efficienza (IE2), per l'acquisto di UPS (gruppi statici di continuità) ad alta efficienza e per l'acquisto di batterie di condensatori che contribuiscano alla riduzione delle perdite di energia elettrica sulle reti media e bassa Tensione; 9) 20 milioni di euro per i contributi per una nuova attivazione di banda larga; 10) 60 milioni di euro per i contributi per l'acquisto di immobili ad alta efficienza energetica. Il decreto 26 marzo 2010 specifica inoltre, per ciascun contributo unitario, requisiti e modalità e fa riserva di variazioni compensative dei limiti dianzi indicati a1 fine di compensare le necessita dei singoli fondi settoriali sulla base degli andamenti delle erogazioni. 3. Modalità applicative Nell'esplicitare gli obiettivi, fissati dal legislatore, di efficienza energetica, eco compatibilità e miglioramento della sicurezza sul lavoro, il decreto ministeriale stabilisce che tutte le misure prevedano l'erogazione del contributo a condizione che venga sostituito un bene di pari categoria e funzioni tranne le misure riguardanti i componenti elettrici ed elettronici, gli immobili, gli stampi in vetroresina per la nautica da diporto nonché la specifica misura relativa all'attivazione di nuovi accessi in banda larga. Con riguardo alle categorie di beni rientranti nei settori di cui ai numeri l), 2), e 3) del precedente paragrafo, l'acquirente potrà beneficiare del contributo per l'acquisto di un solo bene della medesima tipologia. I beni ricompresi nei settori di cui ai numero 6) del precedente paragrafo sono quelli rientranti negli articoli 57 e 58 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ed elencate nel seguente estratto della classificazione Istat - Codice Ateco 2007: 28.3 Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura 28.30.1 Fabbricazione di trattori agricoli 28.30.10 Fabbricazione di trattori agricoli 28.30.9 Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia 28.30.90 Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia, ad esclusione dei tosaerba 28.92.09 per il solo punto relativo alla fabbricazione di macchine per il movimento terra: apripista (bulldozer, angle-dozer), spianatrici, ruspe, livellatrici, pale meccaniche, pale caricatrici eccetera. Per le categorie di beni di cui a1 precedente capoverso, il contributo potrà essere concesso per la sostituzione di macchine o attrezzature agricole e movimento terra di fabbricazione anteriore a1 31 dicembre 1999. Laddove applicabile, il bene deve rientrare nella categoria "Fase I11 A". I beni per i quali e concesso il contributo dovranno essere esclusivamente della stessa categoria di quelli sostituiti e con potenza non superiore del 50% rispetto all'esemplare rottamato. Tutti i contributi previsti dal decreto ministeriale 26 marzo 2010 non sono cumulabili con altri benefici o forme di incentivazione previsti da disposizioni vigenti per il medesimo bene acquistato, fatta eccezione per le agevolazioni previste per gli immobili ad alta efficienza energetica. In ogni caso, per la fruizione dei benefici previsti dal decreto ministeriale 26 marzo 2010, qualora l'acquirente sia un'impresa, trova applicazione la legislazione comunitaria e nazionale in materia di limiti agli aiuti di Stato anche con riferimento alla Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso a1 finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, del 22 gennaio 2009, con la quale vengono determinate le categorie di aiuti ritenute compatibili per un periodo di tempo limitato, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b) del Trattato CE, per pone rimedio alle difficoltà provocate al17economia reale dalla crisi finanziaria mondiale, di cui a1 DPCM 3 giugno 2009. 4. Adempimenti richiesti ai beneficiari A1 fine di poter consentire la fruizione dei contributi da parte dei beneficiari, in esecuzione delle previsioni del decreto ministeriale 26 marzo 2010 e stato individuato, quale organismo esterno dotato della necessaria capacita tecnica e della operatività diffusa sul territorio, Poste Italiane S.p.A. che cura, per conto del Ministero dello sviluppo economico, in base ad apposito rapporto convenzionale, le procedure tecniche e contabili necessarie. I cittadini e le imprese dovranno rivolgersi ai venditori dei beni che intendono acquistare. I venditori si faranno carico della verifica delle disponibilità dei fondi mediante apposita prenotazione e, successivamente, dovranno inviare la documentazione richiesta a Poste italiane S.p.A. attenendosi alle procedure indicate di seguito per poter consentire all'acquirente di ottenere il contributo secondo la tempistica prevista. A1 fine di garantire l'ottimale avvio delle operazioni, i giorni tra il 6 aprile 2010, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto 26 marzo 20 10 e fino a1 14 aprile 20 10, saranno dedicati unicamente alle registrazioni dei venditori con le seguenti modalità: a) I venditori dovranno registrarsi tramite l'apposito call center gestito da Poste Italiane S.p.A, a1 numero verde 800.556.670 b) Per gli abbonamenti ad internet veloce, invece, sempre da martedì 6 aprile, dovranno registrarsi solo gli operatori delle telecomunicazioni (e non i rivenditori), utilizzando esclusivamente l'indirizzo e-mail che verrà loro comunicato. I consumatori e le imprese beneficiari dei contributi potranno accedere alle agevolazioni a partire da giovedì 15 aprile. 5. Ulteriori indicazioni operative Al momento della vendita il venditore pratica una riduzione di prezzo, sul prezzo di vendita, equivalente a1 contributo per il bene acquistato. Successivamente a1 termine della procedura avrà riaccreditata la somma anticipata quale riduzione all'acquirente a1 netto di una quota delle spese di gestione della pratica. Per la categoria di beni di cui a1 n. 10) del paragrafo 2 (beni immobili ad alta efficienza energetica), il contributo sarà invece erogato direttamente all'acquirente, detratta una quota delle spese di gestione della pratica che saranno anticipate dal venditore all'acquirente in occasione dell'atto della compravendita sottoforma di riduzione di prezzo. Ulteriori indicazioni di dettaglio relativamente alle procedure per l'erogazione dei contributi, saranno comunicate, anche mediante appositi avvisi pubblicati sul sito www.sviluppoecomnimico.gov.it, successivamente all'entrata in vigore del Decreto Ministeriale 26 marzo 2010. Roma, li 14 aprile 2010