Cir_Sicilia_23_7_97_239 Regione Sicilia - Circolare del 23 luglio 1997, n. 239 Legge regionale 9 giugno 1994, n. 25 - Norme sull'agriturismo La presente circolare sostituisce le precedenti disposizioni emanate in applicazione della normativa in oggetto, recate dalla circolare n. 167 del 22 settembre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 52 del 22 ottobre 1994, dall'assessoriale prot. n. 1555 del 21 marzo 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 23 dell'11 maggio 1996 e dall'assessoriale prot. 1465 del 16 marzo 1996. ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE G.U.R.S. 6 settembre 1997, n. 49 Legge regionale 9 giugno 1994, n. 25 - Norme sull'agriturismo. 1. ATTIVITA' AGRITURISTICHE E MODALITA' DI ESERCIZIO Con la legge 9 giugno 1994, n. 25, la Regione Siciliana ha disciplinato un settore produttivo che ha assunto una importanza e diffusione sempre maggiore. La legge definisce l'agriturismo una attività agricola che non deve costituire distrazione dei fondi e degli edifici interessati, da svolgere nelle strutture esistenti nell'azienda agricola, in rapporto di connessione e complementarietà con l'attività agricola esercitata, che deve comunque restare principale. La legge definisce le attività agrituristiche e ne individua alcune, le prime tre elencate all'art. 2, comma 2, quali forme più propriamente agrituristiche cui possono collegarsi le altre attività recettive, di vendita e ricreative e sportive da esercitarsi in forma congiunta con le prime. La legislazione regionale, in conformità ai principi dettati dalla legge nazionale n. 730/85, nel disciplinare l'agriturismo ha fissato una netta demarcazione tra attività turistica ed agrituristica, vincolando quest'ultima all'interno dell'azienda agricola. Offerta di ospitalità per soggiorni in appositi locali aziendali (art. 2, comma 2, lett. a) Questa attività è quella che può richiamare maggiormente l'attenzione degli operatori e dalla quale deriva la possibilità di valorizzare i fabbricati aziendali non necessari all'attività agricola. I locali ove offrire ospitalità devono ricadere all'interno dell'azienda dell'imprenditore, o nel caso di operatori in forma associata, all'interno dell'azienda o delle aziende dei soci. Non possono essere destinate all'attività agrituristica più di dieci camere con una recettività massima di trenta posti letto per l'azienda. Nel caso di esercizio da parte di imprenditori agricoli riuniti, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 25/94, fermo restando il limite fissato per singola azienda, la capacità recettiva è elevata proporzionalmente al numero delle aziende associate, fino al tetto massimo di 30 camere e di 70 posti letto complessivi. Offerta di ospitalità in appositi spazi aperti, nell'ambito dell'azienda a campeggiatori (art. 2, comma 2, lett. b) Per questa forma di attività ricettiva, la legge regionale prevede il requisito della superficie minima aziendale fissata in misura non inferiore ai due ettari. Le aziende possono organizzare una o più aree per consentire la sosta di massimo cinque equipaggi (tende, roulottes, campers) e con una capacità ricettiva massima di venti persone. Per l'esercizio in forma associata la capacità ricettiva è proporzionale al numero delle aziende associate con il tetto massimo complessivo di venti equipaggi e cinquanta persone, fermo restando il limite fissato per singola azienda. Somministrazione per la consumazione sul posto e/o la vendita di pasti costituiti da cibi e bevande, comprese, quelle alcoliche e superalcoliche, provenienti in prevalenza dall'utilizzazione dei prodotti aziendali e/o tipici della zona (art. 2, comma 2, lett. c) La ristorazione agrituristica è l'altra forma dei servizi di ospitalità che è possibile organizzare nell'azienda agricola, sia come offerta di degustazione e/o vendita di prodotti aziendali tipici, quanto come consumazione offerta unitamente al soggiorno; ciò in collegamento con gli ordinamenti produttivi aziendali e/o della zona. Si raccomanda l'utilizzo di prodotti tipici regionali per i prodotti non reperibili in azienda. La legge specifica che, anche i prodotti semilavorati al di fuori dell'azienda e derivanti da produzione aziendale, sono compresi nella somministrazione e/o vendita dei pasti. Non sono stati posti limiti alla ricettività, fermo restando il carattere di complementarietà all'attività agricola principale. Somministrazione di pasti sul posto (art. 2, comma 2, lett. d) Quest'attività deve essere esercitata congiuntamente all'offerta di ospitalità di cui alle lettere a) e b), comma 2, art. 2; per cui può essere offerta solo in presenza di una o anche di entrambe le modalità di soggiorni con pernottamento. Vendita diretta di prodotti agricoli ed artigianali provenienti dall'azienda anche lavorati al di fuori della stessa (art. 2, comma 2, lett. e) La vendita diretta è prevista quale attività congiunta ad una delle attività agrituristiche principali, vi è compresa la produzione dei prodotti artigianali tipici locali. Organizzazione di attività ricreative, culturali, divulgative e sportive, ivi comprese mostre permanenti di civiltà contadina (art. 2, comma 2, lett. f) Anche questa attività di intrattenimento, svolta a supporto dell'ospitalità offerta, deve essere esercitata congiuntamente ad una delle attività agrituristiche principali e deve essere svolta attraverso l'utilizzo delle strutture aziendali. 2. REQUISITI PER L'ATTIVITA' AGRITURISTICA La legge regionale non prevede esclusioni di territorio per lo svolgimento dell'agriturismo, per cui in presenza dei requisiti necessari è possibile svolgere questa attività in tutto il territorio regionale. All'esercizio dell'attività agrituristica possono essere autorizzati (art. 3): 1) gli imprenditori agricoli individuati ai sensi dell'art. 2135 del codice civile che di seguito si trascrive "E' imprenditore agricolo chi esercita una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura", singoli o riuniti in forma associata costituita con atto pubblico registrato presso la cancelleria del tribunale competente per territorio (comma 1°, lett. a); 2) in presenza di impresa familiare, i familiari dell'imprenditore agricolo come indicati dall'art. 230 bis del codice civile, partecipi dell'impresa agricola (comma 1, lett. a); 3) le cooperative agricole di conduzione, regolarmente iscritte nel registro prefettizio (comma 1, lett. b); 4) cooperative regolarmente iscritte nel registro prefettizio, di cui siano soci esclusivamente imprenditori agricoli di cui al precedente punto 1 e/o familiari di cui al precedente punto 2, costituite anche allo scopo di svolgere attività agrituristica attraverso l'utilizzazione delle aziende agricole dei soci ed a condizione che l'esercizio dell'attività agrituristica rimanga in rapporto di completarietà con l'attività agricola dei soci (comma 1, lett. c). Si precisa inoltre che, come specificato nella circolare n. 10 del 27 giugno 1986 del Ministero dell'agricoltura e foreste, "... lo svolgimento di attività agrituristica è consentito a chiunque eserciti una impresa agricola, a qualunque titolo (proprietà, affitto od altro) ed in qualunque forma (singola, associata, cooperativa). Anche le cooperative agricole, regolarmente iscritte come tali nel registro prefettizio, potranno (quale esempio di imprenditoria associata) esercitare attività agrituristiche in connessione con l'attività agricola principale. Sembra chiaro che, nel caso dei familiari ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile, una attività agrituristica di cui è titolare uno o più di detti familiari non può configurarsi come impresa economica autonoma da quella aziendale in quanto, nel caso di impresa familiare ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile, l'impresa è unica e gli utili sono collettivi. Deriva che all'interno dell'impresa familiare la specializzazione agrituristica può essere anche attività a tempo pieno di uno solo dei membri mentre per quanto riguarda il principio che l'attività agricola tradizionale deve rimanere principale, questa va commisurata come attività espressa dall'intero nucleo familiare e non solo dal familiare interessato". 3. NULLA OSTA DELL'ISPETTORATO PROVINCIALE AGRICOLTURA COMPETENTE PER TERRITORIO Il nulla osta dell'I.P.A. (art. 4) è necessario ai fini della successiva richiesta per il rilascio dell'autorizzazione comunale che abilita all'esercizio dell'attività agrituristica (art. 5). Compito dell'I.P.A. è quello di accertare che l'attività agricola esercitata sia principale rispetto a quella agrituristica che si intende intraprendere. Per l'accertamento del predetto requisito deve essere prioritariamente adottato il criterio del rapporto tempo-lavoro assorbito dall'attività agricola e dall'attività agrituristica da svolgere nel periodo considerato, secondo le previsioni del richiedente. Per particolari realtà aziendali che dovranno essere evidenziate dal richiedente ed accertare dall'I.P.A., potrà ricorrersi alla determinazione della prevalenza in termini di reddito qualora non dovesse essere ritenuto idoneo l'accertamento tempo-lavoro di cui sopra. Per la determinazione del requisito in termini di tempo-lavoro impiegato in agricoltura si farà riferimento alle disposizioni assessoriali vigenti, mentre per i tempi impiegati nell'attività agrituristica si farà riferimento ai seguenti valori: - attività di cui alla lettera a), art. 2, comma 2, legge regionale n. 25/94; per ogni posto letto n. 1 giornata lavorativa per 90 giorni di offerta di ospitalità; - attività di cui alla lettera b), art. 2, comma 2, legge regionale n. 25/94; per ogni piazzuola n. 0,3 giornata lavorativa per 90 giorni di offerta di ospitalità; - attività di cui alla lettera c), art. 2, comma 2, legge regionale n. 25/94; per ogni posto (2 coperti) n. 3 giornate lavorative per 90 giorni di offerta. Per intraprendere l'attività agrituristica occorre quindi che esista un'azienda agricola in esercizio, indipendentemente dalle caratteristiche produttive o dimensionali purché l'attività agricola rientri in quelle previste dall'art. 2135 del C.C. e permanga sempre principale. I locali da destinare ad attività agrituristica sono quelli già esistenti nell'azienda agricola - fruibili anche a seguito di successivi interventi edilizi di cui all'art. 20, lett. a), b) e c) della legge regionale n. 71/78 - eccedenti l'ordinario fabbisogno aziendale o non più necessari, in relazione all'attuale ordinamento produttivo. Risulta perciò opportuno che il richiedente comprovi la disponibilità degli immobili facenti parte dell'azienda agricola documentandola ai sensi del D.P.R. n. 130/1994; fermo restando che la documentazione definitiva dovrà essere prodotta prima dell'emissione del nulla osta. Nel caso di conduttore a titolo diverso dal proprietario occorre produrre esplicita autorizzazione di quest'ultimo allo svolgimento dell'attività agrituristica. Se l'istanza è presentata da un organismo associativo è necessario acquisire l'atto costitutivo e lo statuto, l'estratto notarile del libro soci, verbale notarile della delibera dei soci o del consiglio di amministrazione che autorizza l'attività agrituristica ed individua la persona preposta all'esercizio dell'attività. Dovrà essere accertato altresì che il richiedente rientri fra i soggetti individuati dall'art. 3 della legge in oggetto e che, ai sensi della normativa vigente, risulti iscritto al registro delle imprese agricole tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente. Coloro che sono esenti dall'obbligo della predetta iscrizione presenteranno dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'esecuzione. Ciascun Ispettorato dovrà esperire in loco, direttamente, ogni accertamento finalizzato alla verifica dei requisiti prescritti; a tal fine chi intende esercitare attività agrituristica dovrà presentare all'I.P.A. competente (ove ricade la maggiore superficie aziendale) istanza in bollo, con firma autenticata (ai sensi della legge n. 15/68), corredata dalla seguente documentazione: - titolo di godimento legale degli immobili costituenti l'azienda agricola; - corografia in scala 1:25.000 con ubicazione dell'azienda; - estratti dei fogli di mappa dove risultano evidenziate, con colorazioni diverse, le superfici con le colture praticate; - relazione contenente: a) descrizione dell'azienda, delle sue caratteristiche, dei fabbricati e dell'attività di produzione agricola ivi esercitata; b) descrizione dettagliata delle attività agrituristiche, previste dall'art. 2 della legge n. 25/94, che si intendono esercitare e delle modalità di esercizio; c) descrizione degli eventuali interventi edilizi; d) planimetrie dei locali aziendali da adibire all'attività con l'ubicazione dei vani destinati all'attività stessa e con i dati relativi al numero delle camere e dei posti letto. Il nulla osta ispettoriale deve indicare le attività agrituristiche per le quali viene rilasciato, così come previsto dall'art. 2 della legge in oggetto; non dovrà invece essere indicata alcuna limitazione in termini di tariffe poiché la legge impone agli operatori di comunicare ogni anno le tariffe che gli stessi si impegnano a praticare per l'anno seguente, mentre dovrà essere indicato il periodo dell'anno in cui si praticherà l'offerta agrituristica - ovviamente nel rispetto del limite minimo di 90 giorni indicato dalla legge regionale n. 25/94 - anche nel caso di offerta praticata per periodi non continuativi. L'art. 4 prescrive che il nulla osta verrà rilasciato - ove ne ricorrano i presupposti - entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. La legge prevede altresì che la richiesta deve intendersi accolta, decorso inutilmente il termine su indicato e che, in tale ipotesi, l'I.P.A. è tenuto a rilasciare il nulla osta per decorrenza dei termini entro i successivi 30 giorni. Ne deriva che domande prive della documentazione di base sopra specificata non potranno essere accolte, dovendosi desumere dalla norma in parola che ogni chiarimento e deduzione da richiedere agli interessati non interrompe i termini dovendosi il procedimento concludere entro i 90 giorni dalla data di presentazione della domanda. Avverso il provvedimento di diniego del nulla osta è ammesso il ricorso, entro i successivi 30 giorni dalla notifica dello stesso all'interessato, a questo Assessorato che dovrà decidere nei successivi 90 giorni. Di tale ricorso dovrà essere data comunicazione all'I.P.A. interessato che è tenuto a relazionare in merito. Compete inoltre all'I.P.A. la verifica, in qualunque momento, e comunque ogni 3 anni, del mantenimento dei requisiti di cui al nulla osta. Il venir meno, per qualsiasi causa, dei requisiti prescritti, dovrà essere tempestivamente comunicato dal titolare del N.O. all'I.P.A. che procederà alla revoca del nulla osta stesso. I N.O. emessi anteriormente all'emanazione della presente circolare dovranno essere adeguati alle nuove direttive in sede di 1ª verifica dei requisiti. Ove nel triennio dalla data del rilascio del nulla osta non sia stata presentata richiesta di autorizzazione al comune, il predetto nulla osta diviene carente di efficacia. 4. AUTORIZZAZIONE COMUNALE L'esercizio dell'agriturismo è subordinato all'autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune in cui ricadono gli immobili aziendali destinati all'attività agrituristica. L'autorizzazione comunale ha una durata di 9 anni dalla data del rilascio e può essere rilasciata agli imprenditori agricoli in possesso del nulla osta ispettoriale e nei limiti dello stesso. L'eventuale revoca del nulla osta da parte dell'Ispettorato, della quale deve essere data comunicazione al sindaco, alla Commissione regionale per l'agriturismo, all'Azienda provinciale per l'incremento turistico, comporta l'immediata decadenza dell'autorizzazione comunale. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il richiedente dovrà presentare apposita istanza corredata da: a) documentazione occorrente affinché d'ufficio il comune accerti che il richiedente: 1) non ha riportato condanne a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo o, in caso contrario, ha ottenuto la riabilitazione; non è sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale e non è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; 2) non ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico ovvero per delitti contro persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina, o di estorsione o per violenza o residenza all'autorità e deve provare la sua buona condotta; 3) non ha riportato condanne per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, contro la sanità pubblica o per giochi di azzardo, o delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, o per infrazione alla legge sul lotto o per abuso di sostanze stupefacenti; 4) non ha riportato condanne negli ultimi 5 anni per delitti, previsti anche da leggi speciali, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e la salute pubblica; b) documentazione al fine di accertare che il richiedente: 1) non abbia riportato, nel triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli artt. 442, 444, 513, 515, 517 del Codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali; 2) non sia sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o sia stato dichiarato delinquente abituale; c) copia del libretto sanitario di chi eserciterà l'attività; d) copia degli atti necessari per eventuali interventi edilizi; e) nulla osta dell'I.P.A.; f) parere favorevole dell'autorità sanitaria competente, relativo ai locali esistenti da adibire all'attività agrituristica. Eventuali successivi interventi edilizi dovranno essere soggetti a nuovi accertamenti sanitari; g) provvedimento di classificazione di cui all'art. 5 della legge regionale n. 27/96. I requisiti di cui alle lettere a) e b) vanno riferiti nel caso di organismi associativi sia al legale rappresentante sia alla persona preposta all'esercizio dell'attività agrituristica; nel caso di familiari dell'imprenditore, di cui all'art. 230/bis del codice civile, i requisiti vanno riferiti sia al familiare che chiede l'autorizzazione sia al titolare dell'azienda. L'autorizzazione comunale deve inequivocabilmente indicare le attività per le quali viene rilasciata e, pertanto, nella formulazione del provvedimento, le attività agrituristiche dovranno essere descritte così come riportate letteralmente nell'art. 2 della legge regionale n. 25/94 e/o indicate con le relative lettere alfabetiche di cui allo stesso articolo 2 e nei limiti di cui al nulla osta rilasciato dall'I.P.A.: - in caso di attività di cui alla lettera a) deve essere indicato il numero di stanze ed il numero di posti letto; - per l'attività di cui alla lettera b) deve essere indicato il numero di equipaggi ed il numero di ospiti; - per l'attività di somministrazione per la consumazione sul posto di pasti di cui alla lettera c) dovrà essere indicata la recettività massima espressa con il numero di posti disponibili. Si precisa che l'offerta di ospitalità di cui alle lettere a) e/o b) non include la somministrazione di pasti di cui alla lettera d), pertanto, qualora vi siano le condizioni, questa ultima dovrà essere indicata regolarmente. La legge prescrive che l'autorizzazione sia rilasciata entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda. Prescrive che la richiesta è da intendersi accolta decorso inutilmente tale termine e che, in tale ipotesi, il comune è tenuto a rilasciare l'autorizzazione per decorrenza dei termini entro i successivi 30 giorni. Si evidenzia che la legge regionale n. 25/94 fissa dei termini entro cui il procedimento deve essere concluso; pertanto, in deroga alle disposizioni dettate dalla legge regionale n. 10/91, una eventuale richiesta di documenti o loro integrazione, non interrompere i termini prescritti dalla legge regionale n. 25/94. L'autorizzazione comunale faculta solamente l'imprenditore autorizzato ad utilizzare terminologie che richiamino in qualsiasi modo l'agriturismo per indicare la propria attività. Chi contravviene a tale disposizione è soggetto alla sanzione amministrativa, che sarà applicata dal sindaco, prevista dall'art. 14, comma 1°, della legge regionale n. 25/94 (pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 10.000.000, raddoppiata in caso di recidiva). Gli I.P.A. devono tenere l'elenco pubblico dei soggetti autorizzati nell'ambito della provincia di competenza. Il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 25/94 fa obbligo al comune di comunicare le autorizzazioni rilasciate all'I.P.A., alla Commissione regionale per l'agriturismo, all'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico, al prefetto il quale può con provvedimento motivato richiederne la sospensione, la revoca o l'annullamento per esigenze di pubblica sicurezza. 5. OBBLIGHI DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI SOSPENSIONE E REVOCA L'art. 9 della legge regionale n. 25/94 impone puntuali obblighi agli operatori agrituristici che di seguito si trascrivono: 1) obbligo di esporre al pubblico l'autorizzazione e la lista dei prodotti e dei servizi offerti con i relativi prezzi; 2) obbligo di rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione e le tariffe; 3) obbligo di tenere il registro delle presenze (oggi sostituito dalle schede di notifica); 4) obbligo di comunicare al sindaco, entro dieci giorni, la sospensione o la cessazione dell'attività; 5) obbligo di praticare l'offerta agrituristica per almeno 90 giorni all'anno. La verifica del puntuale rispetto di tali obblighi è demandata al comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Infatti, in caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 9, l'autorizzazione è sospesa dal sindaco per un periodo compreso tra 15 ed i 60 giorni, mentre l'autorizzazione è revocata dal sindaco allorquando sia accertato che: a) non sia stata intrapresa l'attività entro due anni dalla data fissata nell'autorizzazione o sia stata sospesa da almeno un anno; b) siano intervenute nel biennio sospensioni per obblighi per un totale di 120 giorni; c) sia stato revocato il nulla-osta dell'I.P.A. a seguito della verifica del mantenimento dei requisiti necessari. Il provvedimento di revoca viene comunicato dal comune alla commissione regionale per l'agriturismo, all'I.P.A., all'Azienda autonoma per l'incremento turistico ed all'autorità di pubblica sicurezza. La revoca del nulla osta o dell'autorizzazione comunale comporta i provvedimenti previsti dal 5° comma dell'art. 10, nonché le sanzioni che saranno applicate dal sindaco, previste dal comma 2° dell'art. 14, da versarsi all'erario comunale. Ai sensi del comma 2° dell'art. 20 della legge in parola, tutta la normativa di cui all'art. 14 concernente sanzioni amministrative ha trovato applicazione con decorrenza 1 gennaio 1995. 6. TARIFFE Fra gli obblighi che la legge impone agli operatori agrituristici vi è quello di presentare al comune competente entro il 30 novembre di ciascun anno una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe che si impegnano a praticare per l'anno successivo. La dichiarazione è trasmessa a cura del comune alla commissione regionale per l'agriturismo ed all'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico. Ai sensi dell'art. 8 i criteri e le modalità per la definizione delle tariffe praticate presso le aziende agrituristiche, in quanto compatibili, sono quelle previste per le altre strutture ricettive. 7. NORME IGIENICO-SANITARIE Gli alloggi destinati alle attività agrituristiche devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie previste dal regolamento igienico edilizio comunale per i locali di abitazione secondo la normativa vigente. I requisiti igienico-sanitari degli immobili da destinare all'attività agrituristica sono verificati dal competente servizio delle Aziende unità sanitarie locali con particolare riguardo alla normativa vigente in materia di tutela del suolo e delle acque dall'inquinamento. Per i campeggiatori che utilizzano gli spazi aperti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi, i servizi igienico-sanitari e le forniture di acqua e di energia elettrica devono essere congrualmente garantiti dai servizi esistenti ed ottenibili all'interno dell'azienda agricola. Ove non è possibile usufruire dei servizi esistenti è ammesso installare idonei manufatti prefabbricati. In particolare deve essere garantito: - l'impianto di prevenzione incendi da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti; - l'illuminazione, da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I. con punti luce atti a consentire la fruizione delle viabilità; - raccolta di rifiuti solidi da realizzarsi con l'installazione di uno o più recipienti lavabili muniti di coperchio a tenuta con capacità non inferiore a 100 litri. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modifiche ed integrazioni. Allorquando le attività agrituristiche ricomprendono la somministrazione di pasti e bevande dovrà essere accertata l'idoneità sanitaria del personale da impiegare nelle attività stesse. 8. REQUISITI DEGLI INTERVENTI SULLE AREE Le strutture agrituristiche, edifici ed aree, devono essere fruibili a cittadini non deambulanti almeno per il piano terra. Gli eventuali interventi di recupero devono rispettare i limiti posti dall'art. 20, lett. a), b) e c) della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e gli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo devono essere realizzati nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche proprie della zona anche attraverso l'uso di materiale locale. Si fa presente che rimane vigente per gli imprenditori a titolo principale che esercitano l'attività agrituristica la facoltà di cui all'art. 23 della legge regionale n. 71/78. 9. AIUTI CONTRIBUTIVI Per quanto attiene la documentazione da presentare per l'ammissione ai benefici previsti dall'art. 17 della legge regionale n. 25/94, nonché per i criteri e le modalità di concessione degli aiuti contributivi, si rimanda all'apposito decreto assessoriale. La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta della Regione Siciliana.