Cir_Sanità_Lombardia_3_2_97 3 Abitabilità - Circolare relativa alle prescrizioni igienico - sanitarie Testo della Direttiva assessorile ai Servizi di Prevenzione delle USSL della Lombardia Milano, 3 febbraio 1997 Ai Direttori Generali e agli Amministratori Straordinari delle Aziende USSL della Lombardia Ai Responsabili dei Servizi n. 1 delle Aziende USSL della Lombardia Oggetto: Legge Regionale 15 luglio 1996, n. 15 Circolare dell’Assessorato alla Sanità In relazione alle continue richieste di parere formulate dalle USSL per l’applicazione della normativa in oggetto specificata, a titolo di collaborazione, e nonostante la chiarezza della normativa, si ritiene utile fornire i seguenti contributi di chiarimento ovviamente riferiti ai principali aspetti e requisiti connessi alla competenza igienico-sanitaria. Fin da ora si anticipa la necessità che di ogni iniziativa della USSL nella materia è opportuno venga data preventiva informazione ai Comuni aderenti, in modo da rendere chiari, trasparenti e preliminari i riferimenti operativi che si adotteranno. Seguendo l’articolato della normativa, si fa rilevare come al comma 5 dell’art. 1 della L.R. 15/96 si prevede esplicitamente che: "Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito, previa concessione edilizia, attraverso interventi edilizi, purchè siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità previste dai regolamenti vigenti, salvo quanto disposto dal comma 6". Confermato quindi, ovviamente, il riferimento al regolamento locale di igiene in materia di definizione dei requisiti igienico-sanitari, ai fini della verifica preventiva e della usabilità di tali ambienti, si ritiene utile richiamare l’attenzione sui principali requisiti per una corretta applicazione della norma. Illuminazione: i locali o spazi di abitazione devono avere illuminazione naturale diretta, a mezzo di superficie finestrata verticale o di superficie finestrata inclinata, posta ad una altezza dal pavimento compresa tra 1,00 e 2,00 m, in misura non inferiore ad 1/8 (l/10 per particolari zone climatiche) della superficie in pianta del locale; per i casi di portafinestra, si applicano le disposizioni di cui all’art. 3.4.12 del Regolamento Locale di Igiene tipo regionale. L’illuminazione zenitale è consentita quale sistema integrativo, in misura comunque non maggiore del 30%, per il raggiungimento del requisito minimo di illuminazione richiesto. Superfici e volumi: la superficie minima netta abitabile deve essere tale da garantire i requisiti di volumetria minima previsti, per ciascuno spazio (locale) dell’abitazione, dai regolamenti locali di igiene. Altezza: la legge regionale prevede che il recupero abitativo dei sottotetti sia consentito, purchè sia assicurata, per ogni unità immobiliare, l’altezza netta media ponderale di m 2,40 (ridotta a m 2,10 per i Comuni posti a quote superiori a m 1 000 di altitudine); tale altezza viene calcolata escludendo dal computo le zone di sottotetto con altezza inferiore a m 1,50, come prescritto dal comma 6 dell’art. 1 della legge regionale in oggetto. Ne consegue che devono intendersi derogate in tal senso le disposizioni del Regolamento Locale di Igiene tipo regionale, in merito ai requisiti minimi di altezza media e di altezza del punto più basso dei locali, mentre restano in vigore le restanti norme. L’altezza media è da ponderare sull’intera unità immobiliare dovendosi garantire, per gli spazi di abitazione (locali di abitazione: camere da letto, sale soggiorno, cucine e sale da pranzo) di cui alla lettera a) dell’art. 3.4.3 del Regolamento Locale di Igiene tipo regionale, se delimitati da pareti fisse, il rispetto dell’altezza media ponderale minima pari a m 2,40 (m 2,10 per i Comuni posti a quote superiori a m 1 000 di altitudine). Altri requisiti: oltre ai requisiti sopra richiamati è evidente che dovranno essere valutati tutti gli altri requisiti previsti e tra questi: 1) le modalità di accesso ai locali di abitazione della nuova unità abitativa, e ciò a prescindere dal rispetto della normativa vigente in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche, la cui verifica è specificatamente attribuita alla competenza degli Uffici tecnici comunali; 2) le modalità di produzione del calore per la climatizzazione degli ambienti, la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, la cottura dei cibi, nonchè, in generale, il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza impiantistica, per quanto di competenza; 3) la adeguata aerazione degli spazi dell’unità abitativa; 4) l’allontanamento dei prodotti della combustione e/o delle esalazioni, con riferimento sia al fabbricato oggetto dell’intervento, che alle costruzioni limitrofe; è altresì evidente che tale aspetto va valutato anche reciprocamente; 5) le modalità di protezione per evitare cadute nel vuoto. Per gli aspetti urbanistico-edilizi si rinvia a quanto contenuto nella Circolare degli Assessori Regionali all’Urbanistica e Territorio e ai Lavori Pubblici ed Edilizia Residenziale. L’assessore della Sanità: Carlo Borsani