Circolare_Lombardia_4_4_07_15400 Giunta Regionale Direzione Generale Sanità Data: 04/04/2007 Protocollo: H1.2007.0015400 Oggetto: Chiarimenti in merito alle piscine condominiali di cui alla DGR 15.5.06, n 8/2552 “Requisiti per la costruzione, la manutenzione, la gestione, il controllo e la sicurezza, ai fini igienico sanitari, delle piscine natatorie”. Ad integrazione della precedente nota, pari oggetto, del 19 febbraio 2001 prot. 7864, si ritiene opportuno precisare ulteriormente quanto segue. Il punto relativo all’assistenza/vigilanza bagnanti richiamato nella precedente nota non è il 5.3 ma il 5.4. In tale paragrafo è indicato che l’individuazione delle modalità con cui deve essere effettuata l’assistenza/vigilanza bagnanti è in capo al titolare dell’impianto e che la stessa deve essere garantita qualora il volume totale delle vasche sia > 300 m3 e/o la profondità sia > 1,40 metri. Pertanto il titolare in relazione alla specificità dell’impianto ed al relativo rischio che ne potrebbe derivare per la salute dei frequentatori della piscina deve provvedere ad identificare ed adottare le modalità dallo stesso ritenute più idonee. Ad esempio, si segnalano alcune modalità di assistenza/vigilanza ritenute comunque non esaustive: - personale che, nell’ambito di altre mansioni, svolga anche il servizio di vigilanza bagnanti; - utilizzo di telecamere o sistemi similari; - regolamentazione sulle modalità di accesso e di utilizzo della piscina; - ecc. Si segnala in particolare che la presenza dell’assistente bagnanti, ovvero del personale abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, non è prevista per le piscine condominiali sia nuove che esistenti. Si ribadisce infine che le piscine condominiali esistenti al 5 luglio 2006 non hanno alcun obbligo di adeguarsi ai requisiti strutturali, ma devono assicurare che la qualità dell’acqua di vasca rispetti i parametri chimici e microbiologici previsti dalla DGR in oggetto, al fine di garantire la tutela della salute dei frequentatori delle piscine. Nel caso in cui gli impianti tecnici non siano in grado di assicurare tale garanzia, gli stessi devono essere adeguati nel rispetto dei requisiti tecnici previsti nell’allegato C della DGR 17.5.06, n. 8/2552. Ribadendo la disponibilità della U.O. Prevenzione, Tutela Sanitaria e Veterinaria della scrivente Direzione a fornire tutti i chiarimenti che dovessero ancora risultare necessari, si coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti