Cir_Lombardia_19_2_07_7864 Giunta Regionale Direzione Generale Sanità A seguito dell’entrata in vigore della DGR 15.5.06, n 8/2552, pubblicata sul B.U.R.L. 5 giugno 2006, ed in previsione della stagione estiva sono prevenute alla scrivete Direzione Generale alcune richieste di chiarimento, che rendono opportuna una nota esplicativa in merito alle piscine condominiali. Le piscine condominiali trovano specifico riferimento in uno paragrafo esclusivo, “le piscine collocate in edifici o complessi condominiali”, collocato all’interno del capitolo REQUISITI GENERALI e posto successivamente al paragrafo Controlli interni ed esterni. Tale separazione ha voluto esprimere la manifesta volontà della Giunta Regionale di prevedere una specifica normativa per le piscine condominiali rinviando in toto all’allegato C della citata DGR. Pertanto il paragrafo “Controlli interni ed esterni”, che prevede la predisposizione di un documento di valutazione del rischio, non si applica alle piscine condominiali sia esistenti che di nuova realizzazione. Ulteriori rimandi alle piscine condominiali sono presenti nel paragrafo “Disposizioni finali e transitorie” dove è previsto che, dal 5 luglio 2006, tutte le piscine, quindi anche quelle condominiali, sia nuove che esistenti, devono rispettare i requisiti di qualità dell’acqua utilizzata nelle piscine di cui alle tabelle 1 e 2 dell’allegato D della medesima DGR. Inoltre, sempre dal 5 di luglio 2006, è previsto che tutte le piscine, anche le condominiali esistenti, devono rispettare i requisiti tecnici di gestione e di funzionamento, e non, quindi, i requisiti strutturali, contenuti dello specifico allegato C della stessa DGR. Pertanto, dal 5 luglio 2006, le piscine condominiali esistenti devono rispettare i requisiti tecnici di gestione e di funzionamento definiti nei seguenti paragrafi dell’allegato C della DGR in argomento: 1. Definizioni 2. Requisiti igienici e generali 4.3 Sezione impianti di trattamento dell’acqua 5.2 Titolare dell’impianto 5.3 Addetto agli impianti tecnologici 5.4 Assistenza/vigilanza bagnanti 5.5 Regolamento interno 5.6 Controlli interni sull’acqua di vasca In particolare, è da chiarire che il piano di autocontrollo, a carico del titolare dell’impianto, si rifà ai principi del documento di valutazione dei rischi del paragrafo “Controlli interni ed esterni” del capitolo “Requisiti generali” e che tale piano di autocontrollo deve essere messo a disposizione, da parte del titolare dell’impianto, in caso di verifiche ed ispezioni dell’ASL; l’obbligo di relazione del piano di autocontrollo vige dal 5.07.06 e sussiste, ovviamente, solo se la piscina è in esercizio. In merito al punto 5.3 si specifica che l’assistenza/vigilanza bagnanti deve essere garantita e può essere esercitata con diverse modalità la cui decisione è a carico del titolare dell’impianto in relazione alle specificità dell’impianto, ad esempio telecamere o altri sistemi/modalità di vigilanza o regolamentazione sulle modalità di utilizzo della piscina condominiale. Per quanto riguarda le piscine condominiali, di cui sia stata presentata la comunicazione della loro realizzazione successivamente al 5 luglio 2006, queste devono rispondere a tutti i requisiti dell’allegato C della DGR 17.5.06, n. 8/2552, anche quelli strutturali. Sulla base della documentazione inviata ci tale dichiarazione, l’ASL competente verificherà le proposte strutturali e tecniche e la loro rispondenza all’allegato C. Rimane a carico del progettista dell’impianto individuare la soluzione tecnica più adeguata al fine di rispondere ai requisiti dell’allegato C. Segnalando la disponibilità della U.O. Prevenzione, Tutela Sanitaria e Veterinaria della scrivente Direzione a fornire tutti i chiarimenti che dovessero ancora risultar necessari, si coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti. Referente della pratica Dott.ssa C. Capetta