Cir_Liguria_23_9_97_9 Circolare Liguria 23 luglio 1997, n. 9 Prime istruzioni per l’applicazione della legge urbanistica regionale 4 settembre 1997, n. 36 Premessa Il Bollettino Ufficiale della Regione n.16 in data 17/9/1997 pubblica la legge regionale in oggetto indicata (che, nel prosieguo della presente circolare, verrà indicata, per brevità, con la sigla LUR), con sua conseguente entrata in vigore il 1/10/1997. La L.R. n. 36/1997 è essenzialmente volta a ridefinire i contenuti e le procedure di formazione degli atti di pianificazione territoriale ed il quadro delle relative competenze spettanti, in materia, alla Regione, alle Province ed ai Comuni, alla luce sia dell’ordinamento delle autonomie locali delineato dalla legge 8/6/1990 n. 142 e sue successive modificazioni, sia della evoluzione della cultura e della tecnica urbanistica in tema di pianificazione di livello comunale e di sviluppo operativo della stessa. In estrema sintesi, il testo normativo a commento - in base al principio di sussidiarietà ed in conformità a quanto stabilito dall’ora citata legge n. 142/1990, con particolare riguardo al relativo articolo 15 recante l’individuazione dei compiti innovativamente riservati in materia alle Province - prevede una nuova articolazione della pianificazione territoriale che: • riafferma - tenuto conto anche delle indicazioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale n. 343 in data 15.7.1991 - in capo alla Regione un ruolo di pianificazione essenzialmente strategica, in quanto volta all’organizzazione generale del territorio nelle sue componenti paesistico-ambientale, insediativa ed infrastrutturale che, in coerenza con la programmazione economico-sociale regionale, costituisce il quadro di riferimento e di indirizzo per le scelte pianificatorie degli Enti locali; • riconosce alle Province non solo le funzioni di adozione ed autonoma approvazione del rispettivo piano territoriale di coordinamento ma anche - sia pure con la dovuta gradualità onde evitare traumatiche soluzioni di continuità - una preminente funzione di coordinamento e di collaborazione nei confronti della pianificazione di livello comunale. Infatti si è previsto che la Provincia non solo intervenga nel procedimento di formazione del Piano urbanistico comunale mediante l’espressione di un apposito parere sul progetto preliminare di tale piano e l’esercizio di un successivo controllo di legittimità sul conseguente progetto definitivo, ma fornisca, anche attraverso i contenuti della propria descrizione fondativa elaborata nell’ambito del rispettivo piano territoriale di coordinamento, un essenziale apporto alla formazione dei piani urbanistici comunali, con ciò assicurando, in ossequio al richiamato principio di sussidiarietà, un significativo supporto a favore delle realtà territoriali omogenee caratterizzate da una ridotta complessità dei processi urbanistici ed insediativi; • ribadisce e rafforza il ruolo dei Comuni nella gestione del territorio, attraverso una nuova disciplina dei relativi strumenti che si fonda su principi profondamente innovativi del sistema previgente sotto il profilo: a) contenutistico, con particolare riguardo alla sostituzione della tradizionale zonizzazione con la suddivisione del territorio comunale in "Ambiti di conservazione e di riqualificazione" ed in "Distretti di trasformazione", suddivisione a sua volta basata su di una descrizione fondativa tanto della realtà territoriale esistente quanto delle prospettive di sua evoluzione connessa ai processi di sviluppo socio-economico, che risulti compatibile con i valori paesistici ed urbanistici in senso lato; b) procedimentale, con particolare riguardo alla sostituzione della tradizionale procedura, articolata in fase di adozione e di approvazione, con un procedimento che prevede, invece, l’elaborazione di un progetto preliminare sul quale viene chiamata a pronunciarsi l’intera collettività, in tutte le sue espressioni istituzionali, sociali, professionali e culturali, cui segue l’elaborazione di un progetto definitivo, non più sottoposto peraltro all’approvazione di merito da parte né della Regione né della Provincia, ma soltanto ad una speciale forma di controllo di legittimità ad opera di quest’ultima, riformando così profondamente il sistema della pianificazione comunale nel senso della "semplificazione" del provvedimento conclusivo del relativo procedimento di formazione in quanto viene a perdere il suo carattere di atto "complesso"; il che implica un vero e proprio rovesciamento del tradizionale principio di diritto urbanistico secondo il quale l’approvazione regionale di uno strumento urbanistico generale non costituiva esercizio di un potere di controllo, né interveniva nella c.d. fase integrativa dell’efficacia, ma rappresentava l’atto terminale del procedimento cui si ricollegavano gli effetti giuridici, configurandosi come elemento costitutivo, appunto, di un atto complesso, in cui concorrevano sia la deliberazione comunale di adozione, che la determinazione dell’Autorità sovracomunale mediante autonome e dirette valutazioni degli interessi pubblici coinvolti nella pianificazione del territorio; c) operativo, con particolare riguardo alla fissazione di margini di flessibilità del piano comunale ed alla limitazione dell’obbligo, per di più non assoluto, di ricorso ad articolati strumenti attuativi esclusivamente per gli interventi da realizzare nei "Distretti di trasformazione" che, d’altra parte, investendo soltanto le parti di territorio comunale oggetto di rilevanti trasformazioni urbanistiche, dovrebbero, di conseguenza, risultare assai contenuti. Il testo normativo in esame è, in particolare, strutturato in sei Titoli ad oggetto rispettivamente: Titolo I (articoli 1-7): Principi generali; Titolo II (articoli 8-16): Pianificazione territoriale di livello regionale; Titolo III (articoli 17-23): Pianificazione territoriale di livello provinciale; Titolo IV (articoli 24-56): Pianificazione territoriale di livello comunale, subarticolato in cinque Capi ad oggetto rispettivamente: Struttura e contenuti del Piano urbanistico comunale (articoli 24-37); Procedimento di formazione del Piano urbanistico comunale (articoli 38-42); Aggiornamento, variazione e revisione del Piano urbanistico comunale (articoli 43-47); Sviluppo operativo del Piano urbanistico comunale (articoli 48-55); Disposizioni comuni (articolo 56). Titolo V (articoli 57-61): Procedimenti speciali connessi alla pianificazione di livello regionale, provinciale e comunale Titolo VI (articoli 62-89): Disposizioni finali e transitorie, subarticolato in due Capi ad oggetto: Disposizioni finali (articoli 62-67); Disposizioni transitorie (articoli 68-89), suddistinto a sua volta in due Sezioni concernenti rispettivamente la vigenza del PTCP (articoli 68-75) e le altre norme in materia (articoli 76-89). Allo scopo di assicurare una puntuale applicazione della LUR consona all’importanza della riforma ordinamentale con essa attuata ed all’esigenza di favorire, per quanto possibile, l’uniforme interpretazione delle relative norme da parte di tutti i soggetti interessati, siano essi organi od uffici delle Amministrazioni o degli altri Enti chiamati ad operare sulla base delle sue disposizioni, si ritiene opportuno - anche per corrispondere ad impegni in tal senso assunti nel corso del procedimento di formazione della legge stessa - illustrarla con la presente circolare, chiarendone la ratio, il contenuto e la portata, con particolare riferimento ai compiti assegnati rispettivamente alla Regione, alle Province ed ai Comuni ed alle disposizioni finali e transitorie, in ragione sia della coesistenza dei due regimi che ne conseguono, almeno nei primi anni di operatività della legge, sia dell’inevitabile tecnicismo proprio della pertinente disciplina, che può rendere di non agevole la lettura dei relativi articoli: e ciò pur nella consapevolezza che la tempestività con la quale si intende far fronte al suddetto impegno non consente di affrontare i problemi interpretativi della legge che soltanto l’esperienza applicativa della stessa potrà porre in evidenza, per cui già fin d’ora ci si riserva di integrare le presenti istruzioni alla luce di tale esperienza e dei quesiti che perverranno da parte di tutti gli Enti pubblici interessati a fronte delle difficoltà eventualmente incontrate in questo senso.