Cir_Lazio_14_3_00_1975 CIRCOLARE 1975 del 14/03/2000 OGGETTO: L.R. 22 Dicembre 1999 n.38 - art. 65. Note esplicative. L'art. 65 (Termini per l'adozione dei PUCG) della recente L.R. 38/99 recante "Norrne sul governo del territorio" prevede che i comuni sono obbligati ad adottare i Piani Urbanistici comunali generali di cui al Titolo III, capo 1, entro tre (o cinque, a seconda dei casi) anni dalla data di entrata in vigore della legge (comma 1). Nel successivo comma 2 viene inoltre stabilito che nei Comuni ancora sprovvisti di strumento urbanistico ovvero dotati di solo Programma di fabbricazione sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui all'art. 31, comma 1 - lett. a), b), c), d) della L. 457/78 all'interno del perimetro del centro urbano definito ai sensi dell'art. 41 - quinquies della L.1150/42. Preme a tal proposito evidenziare che i due disposti vanno letti in stretta connessione, al fine di consentire, una loro corretta ed univoca Interpretazione che colga- la "ratio" ad essi sottesa. In termini più diretti, si vuole qui dire che l'art. 65 della L. R. 38/99 non ha affatto statuito che a partire dalla sua entrata in vigore, di questa legge, nei Comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale o comunque dotati di solo Programma di fabbricazione, sono consentiti esclusivamente gli interventi ricompresi nel succitato art. 31 della L. 457/78 (con ciò di fatto congelando “in toto'' l'attività edilizia ed urbanistica). Non è chi non veda che una siffatta distorta interpretazione della norma non solo avrebbe un ricaduta fortemente negativa sul tessuto socio - economico dei Comuni interessati ma oltretutto sarebbe contraria ad ogni elementare principio di razionalità. In realtà, le disposizioni in argomento disciplinano, da un lato ed in linea generale, l'obbligo di Comuni all'adozione dei PUGC entro il periodo di cui sopra, e dall'altro riaffermano il principio sia dell'obbligatorietà della pianificazione urbanistica sia quello, già da tempo contenuto nella legislazione regionale, del necessario superamento dell'istituto del PdF, notoriamente inadatto a gestire la complessità delle trasformazioni urbane. Si è così statuito l'obbligo dei Comuni di adottare entra tre (o cinque) anni i nuovi strumenti urbanistici generali previsti dalla L.R. 38/99, consentendo-peraltro a quei Comuni, a tutt'oggi non dotati di strumenti di pianificazione o comunque dotati di sola PdF, di operare solo ed esclusivamente nei ristretti limiti stabiliti dal richiamato, art.- 31 della L. 457/78, qualora decorso inutilmente il periodo transitorio di tre (o cinque) anni - gli stessi non abbiano ancora provveduto ad adottare i nuovi piani urbanistici. Le norme di cui trattasi vanno pertanto correttamente interpretate nel senso che, nelle more e nei limiti di tale periodo di regime transitorio, rimangono al momento in vigore le norme contenute nei PdF vigenti.