Cir_Lazio_14_3_00_1974 Circolare 1974 del 14/03/2000 OGGETTO: Deliberazione G.R. 8.02.00 recante "Prime indicazioni sull' art 52 della legge regionale n. 38/99". Note esplicative. L'art. 52 della recente legge regionale 22 dicembre 1999 n. 38 (Titolo IV – capo I) recante "Norme sul governo del territorio”, ha, come noto, demandato ai Comuni di individuare, attraverso il Piano Urbanistico Comunale Generale di cui al precedente art. 28 e seguenti, differenti tipologie di zone agricole in ragione della loro diversa vocazione e suscettivitá produttiva, al fine di consentirne il migliore utilizzo. La stessa disposizione prevede altresì. (comma 2) che la descritta individuazione debba conseguire da una "rilevazione e descrizione analitica delle caratteristiche fisiche del territorio interessato e delle sue potenzialità produttive", che tenga peraltro conto della natura fisica e dell'uso reale e potenziale dei suoli nonché della distribuzione della proprietà fondiaria e delle connotazioni socio-economiche della zona e delle popolazioni che vi insistono. Il comma 3 statuisce poi che le previsioni dei PUCG debbano indicare, per ciascuna zona così individuata, l'unità aziendale ottimale e l'unità aziendale minima, ambedue da determinarsi sulla base dei criteri e parametri articolatamente puntualizzati nello stesso comma. In relazione a tali cospicue e complesse incombenze assegnate alle Amministrazioni comunali dalla normativa di cui sopra, ed al fine di prevenire i rischi non meramente teorici che la definizione ed individuazione delle differenti aree produttive avvenisse sulla base di criteri disomogenei, non cementati dalla necessaria univocità di indirizzi soprattutto nell'ambito di aree contigue - con la deliberazione in oggetto si é ritenuto congruo ed opportuno dare talune prime indicazioni interpretative dell'art. 52 della L.R. 38/99, e così prevedere - in base al principio di sussidarietá - che sia la Regione stessa a definire indirizzi e criteri unificanti per l'individuazione delle differenti zone agricole, tali da consentire alle Amministrazioni comunali una definizione, altrettanto univoca, dell'unità aziendale ottimale e l'unità aziendale minima. Pertanto, nella deliberazione di che trattasi viene dato mandato agli Assessori all'Urbanistica e Casa, alla Tutela ambientale ed alle Risorse agricole di provvedere, entra 180 giorni dall'adozione della deliberazione medesima, alla definizione dei predetti criteri ed indirizzi, che saranno poi formalizzati in un successivo provvedimento regionale. Attesa poi l'intima connessione esistente fra le individuazioni e definizioni di cui trattasi e le disposizioni ricomprese nel Capo II (Edificazione in zona agricola) del medesimo Titolo IV della legge, la deliberazione in oggetto (punto 3) statuisce, per logica consequenzialità, che tali disposizioni (artt. 54, 55, 56, 57 e 58) non si applicano nel periodo di definizione dei criteri ed indirizzi in questione. In termini più diretti, ciò sta a significare che per un periodo di 180 giorni, a partire dalla data di adozione (8 Febbraio 2000) della deliberazione oggetto della presente nota, sono congelate, e pertanto non operative, le norme contenute negli articoli citati, che potranno trovare concreta applicazione solo successivamente al periodo di che trattasi. Più in particolare, in tale periodo non trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 55 della L.R. 38/99, le quali - come noto - consentono il rilascio della concessione edilizia nelle zone agricole per la realizzazione di strutture abitative esclusivamente, ed a determinate condizioni, all'imprenditore agricolo: la sospensione dell'operatività di tale disposto comporta che, nell'arco di tempo suindicato, in materia di concessione edilizia nelle zone agricole, come tali individuate dagli strumenti urbanistici, continuano ad aver attuazione le disposizioni contenute negli strumenti urbanistici stessi e nella legislazione vigente al momento dell'antrata in vigore della L.R.38/99.