Cir_Lav_5_6_00 MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO Divisione V Prot. N. 5\26805/50SUB/PT Roma, 5 giugno 2000 LETTERA CIRCOLARE OGGETTO: Art. 5 del Decreto legislativo 25/02/2000, n. 61. Tutela e incentivazione del lavoro a tempo parziale. Alla Direzione Prov.le lavoro Resp. Ges. Ris. Umane - Serv. Isp. MODENA e, p.c. Alle Direzioni regionali e Provinciali del lavoro LORO SEDI Si fa riferimento alla nota con la quale codesto Ufficio ha chiesto, con riferimento al nuovo decreto legislativo n.61 del 20/3/2000 riguardante il lavoro a tempo parziale, se il legislatore, nel fissare la procedura di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, abbia voluto escludere la necessità dell’audizione del lavoratore da parte di un funzionario della Direzione provinciale del lavoro, previsto invece dall’art.5 comma 10 della precedente normativa. Al riguardo, si osserva che il decreto, nel confermare l’atto di convalida ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro, non fa obbligo di "sentire il lavoratore"; potrebbe argomentarsi, quindi, che alla luce della nuova normativa, la dichiarazione resa dal lavoratore dinanzi al funzionario pubblico non sia più necessaria. Ciò, peraltro, è in linea con le innovazioni introdotte dal provvedimento di cui trattasi mirate a facilitare un maggior sviluppo del part-time, nonché con le recenti misure volte allo snellimento dell’attività amministrativa. In tale situazione preme sottolineare che la convalida si sostanzia, ora, principalmente – essendo caduta la necessità della previa audizione del lavoratore interessato – nella verifica della reale volontà delle due parti mediante l’attento esame delle risultanze dell’atto negoziale intervenuto, con riferimento alle norme imperative e a quelle eventualmente contenute nella contrattazione collettiva che disciplinano la materia, nonché dei principi di ordine pubblico desumibile dal vigente sistema. Appare, comunque, opportuno rilevare il carattere costitutivo del provvedimento di convalida, nel senso che l’accordo, pur essendo in sé valido, potrà svolgere la sua efficacia solo dal momento in cui è convalidato da parte dell’Ufficio Provinciale del Lavoro. Ciò posto, in considerazione dell’interesse particolare rivestito dalla questione de qua, si ritiene opportuno inviare la presente nota anche alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro. IL DIRETTORE GENERALE (Dott.ssa Maria Teresa Ferraro)