Cir_Interni_4_6_01_725 Lettera circolare del 4 Giugno 2001 n. 725/4122- Complessi edilizi ad uso civile a gestione unica comprendenti più attività ricadenti nel D.M. 16 febbraio 1982 - Validità del certificato di prevenzione Incendi. Si è avuto modo di constatare che tra i Comandi Provinciali VV. F. esiste disuniformità di atteggiamento in tema di validità temporale dei certificati di prevenzione incendi che vengono rilasciati per i complessi edilizi di cui all’oggetto, in cui l’attività principale è individuata tra quelle contemplate ai punti 83, 84, 85, 86 e 87 dell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982. 
Come noto, con-circolari n. 25 del 2 giugno 1982 e n. 52 del 20 novembre 1982, questo Ministero - in analogia a quanto già stabilito per le attività industriali dal succitato decreto - ha chiarito che anche per i complessi edilizi ad uso civile a gestione unica comprendenti più attività ricadenti nel decreto stesso, deve essere rilasciato un unico certificato di prevenzione incendi “con la scadenza prevista dal decreto 16 febbraio 1982”. 
Al riguardo, sembrerebbe che alcuni Comandi abbiano interpretato tale formulazione con riferimento alla scadenza prevista dal decreto per l’attività principale (sei anni). Tale interpretazione non può trovare giustificazione in quanto, trattandosi di complessi comprendenti più attività a rischio di incendio e tra esse interdipendenti, vengono a configurarsi oggettive situazioni di maggior rischio equiparabili a quelle di tipo industriale per le quali il decreto 16 febbraio 1982 prevede il rilascio di un unico certificato di prevenzione incendi con validità triennale. 
Si ribadisce, pertanto, che per i complessi in oggetto indicati deve procedersi al rilascio di un unico certificato di prevenzione incendi con scadenza triennale. 
I certificati già rilasciati con periodicità diversa, manterranno la loro validità sino alla scadenza riportata sul certificato stesso e solamente al momento della richiesta del loro rinnovo i Comandi procederanno ad emettere il nuovo certificato con la validità temporale di tre anni.