Cir_Interni_26_2_97_267 Lettera Circolare 26 Febbraio 1997 n. P267/4108 - D.M. 1 Febbraio 1986 - Richiesta chiarimenti Ministero dell’Interno 1 - punto 3.5.2 
1) Il sistema di vie d’uscita a servizio di un’autorimessa può comprendere vani sala ed androni non ad uso esclusivo, quali ad esempio quelli di pertinenza di edifici per civili abitazioni e/o per uffici, fatto salvo in ogni caso quanto previsto al punto 3.5.2 del D.M. 1 Febbraio 1986 per le comunicazioni con le altre attività e nel rispetto della lunghezza massima del percorso di esodo fino a luogo sicuro stabilita dal suddetto Decreto, considerando anche lo sviluppo di eventuali rampe di scale. 

2) Ai sensi del 1 comma del punto 3.5.2 del D.M. 1 Febbraio 1986 le cantine possono comunicare con le autorimesse a mezzo di aperture con le porte RE 120 munite di congegno di autochiusura; detta comunicazione può costituire l’unico accesso ai suddetti locali qualora per cantina si intenda, conformemente all’interpretazione corrente, un locale di pertinenza di un appartamento avente dimensioni ridotte ed utilizzato come ripostiglio. 

3 - punto 1.1.4 autorimesse “a spazio aperto” sorvegliate e non 
3) La normativa vigente non fornisce indicazioni in merito ai quesiti sollevati; per ogni utile valutazione si porta a conoscenza di codesto Comando che la bozza di revisione del D.M. 1 Febbraio 1986, approvata dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi, prevede che nelle autorimesse senza personale addetto (autorimesse non sorvegliate) i posti auto devono essere chiaramente evidenziati con strisce sulla pavimentazione ed essere ognuno accessibile direttamente dalla corsia di manovra. 

4 - depositi di autovetture in locali chiusi e separati a servizio di concessionarie adibite a vendita 
4) I ricoveri di autoveicoli in appositi locali devono essere considerati come depositi ed assoggettati ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi del punto 88 dell’elenco allegato al D.M. 16 Febbraio 1982, qualora di superficie lorda superiore a 1000 mq. Quanto sopra a condizione che gli automezzi siano effettivamente privi di carburante e che l’alimentazione elettrica sia disconnessa. 
Ulteriori criteri di sicurezza che è preferibile adottare: 
- Autorimesse non sorvegliate: 
i posti auto e le corsie di manovra devono 
essere evidenziati con strisce colorate sulla pavimentazione. 
- Autorimesse sorvegliate: 
le corsie di manovra devono essere 
evidenziate con strisce colorate sulla pavimentazione.