Cir_Interni_24_9_98_66 DIREZIONE GENERALE PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE E PER GLI AFFARI DEL PERSONALE Ufficio Studi per l’Amministrazione Generale e per gli Affari Legislativi CIRCOLARE N. 66 Prot. M/4112/6 Roma, 24 settembre 1998 OGGETTO: Potestà prefettizie in materia di concessione della forza pubblica nelle procedure di rilascio d’immobili ad uso abitativo. Con circolare telegrafica dello scorso 28 luglio, è stata richiamata l’attenzione delle SS.LL. sulla sentenza n. 321/98 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1 bis, d.l. n. 172/1997, aggiunto dalla legge di conversione n. 240/1997, nella parte in cui prevede che il Prefetto possa determinare il differimento della singola esecuzione forzata dei provvedimenti di rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione. A seguito di tale pronuncia, numerose Prefetture hanno segnalato la situazione venutasi a creare nel settore, soggetto, in specie in alcune aree del Paese, a situazione di precario equilibrio. Ciò stante, nelle more della prossima riforma del regime locatizio, si ritiene opportuno fornire talune indicazioni sulla portata della competenza prefettizia in materia. Al riguardo, non può che farsi riferimento a quanto affermato dalla stessa Corte Costituzionale, la quale, nel precludere al Prefetto la potestà di differimento delle singole esecuzioni, ha sottolineato come le potestà a questi riconosciute in tale contesto rivestano carattere meramente strumentale ed ausiliario rispetto al provvedimento giurisdizionale - pertenendo alla fase dell’esecuzione forzata che è, essa stessa, diretta a rendere effettiva l’attuazione dei provvedimenti giurisdizionali – e non possano pertanto incidere sulle singole esecuzioni, se non a rischio di una sostanziale lesione del principio costituzionale – sancito dall’art. 24, Cost. - della tutela giurisdizionale delle situazioni soggettive. La Corte ha in tal senso richiamato, confermandolo, l’orientamento già espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, in proposito, hanno altresì puntualizzato che la prestazione della forza pubblica si configura “come un vero e proprio atto dovuto da parte dell’amministrazione di polizia … che s’inserisce, diventandone parte integrante, nel procedimento giurisdizionale di esecuzione forzata”, e che pertanto “il provvedimento di concessione … può essere sospeso o differito soltanto per motivi tecnici (impossibilità o difficoltà o inopportunità di fornire materialmente la F.P.)” (sent. 5233 del 27.3.98). Alla luce delle pronunce cennate deve pertanto ritenersi che il quadro delle attribuzioni prefettizie in materia veda riconosciuta all’organo prefettizio - coadiuvato dall’apposita Commissione consultiva – la sola potestà di determinazione dei criteri generali per la concessione della forza pubblica, e cioè delle priorità da osservarsi nell’esecuzione del provvedimento esecutivo. Dette priorità sono da individuarsi in relazione alle categorie delle esecuzioni (e non in ragione delle singole esecuzioni), sulla scorta degli elementi valutativi forniti dalla cennata Commissione, circa la locale situazione alloggiativa, così come desunta da una serie di indicatori quali, ad esempio, la disponibilità di edilizia pubblica o degli enti previdenziali, i programmi costruttivi in fase di ultimazione, l’incidenza delle richieste abitative ecc.. I criteri come sopra determinati devono essere portati a conoscenza degli organi giudiziari ai fini dell’esecuzione dei singoli provvedimenti di rilascio. Spetta altresì al Prefetto - in coerenza con il ruolo, attribuitogli dall’ordinamento, di autorità provinciale di pubblica sicurezza, competente a disporre della forza pubblica – promuovere la definizione dei criteri generali d’impiego delle forze di polizia per le particolari esigenze, in termini di compatibilità con le contestuali necessità d’intervento a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Tutto ciò premesso, si rappresenta l’opportunità che le SS.LL. promuovano ogni opportuna intesa tra i diversi Uffici competenti, in modo che vengano concordate tra gli stessi le modalità procedimentali idonee a garantire la fluidità dei rispettivi adempimenti, tenendo conto delle particolari situazioni determinatesi nelle rispettive province e comunque nel puntuale rispetto delle indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale nonché dalla Corte di Cassazione. IL DIRETTORE GENERALE (Catalani)