Cir_Interni_13_7_95_1208 Lettera Circolare 13 Luglio 1995 P1208/4135 - Norme per ascensori e montacarichi in servizio privato - Prevenzione incendi - Ministero dell’Interno Come è noto, l’art. 9 del D.P.R. n. 1497/63 recita al comma 4, 1 paragrafo: 
“Gli impianti, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 m, installati negli edifici civili aventi altezza di gronda maggiore di 24 m, e gli impianti installati in edifici industriali devono avere ubicazione e protezioni antincendio rispondenti ai regolamenti del locale della Direzione Generale dei Servizi Antincendio”. 
Nel corso degli anni le norme di prevenzione incendi hanno considerato i vano di corsa degli ascensori e montacarichi nell’ambito più generale della compartimentazione antincendi dell’edificio, con l’obiettivo di evitare che i vani stessi costituiscano veicolo di propagazione verticale dell’incendio e dei prodotti di combustione. 
Si cita in merito l’art. 4.2 dell’allegato I del progetto di direttiva europea per gli ascensori attualmente in fase finale di approvazione: “Quando debbono contribuire alla protezione dell’edificio contro l’incendio, le porte di piano, incluse quelle che comprendono parti vetrate, debbono presentare un’adeguata resistenza al fuoco, caratterizzata dalla loro integrità e dalle loro proprietà relative all’isolamento (non propagazione della fiamma) e alla trasmissione di calore (irraggiamento termico)”. 
In tale ottica il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi sta normando l’intera materia ai fini della prevenzione incendi. 
Pertanto in attesa dell’emanazione della specifica disposizione, si ritiene opportuno rivedere quanto stabilito dalla Lettera Circolare n. 16512/4135/ del 25 Luglio 1979. 
In particolare, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni specifiche vigenti, ai fini della conformità art. 9.4 del D.P.R. 1497/63, dovrà essere assicurata in ogni caso l’incombustibilità del vano di corsa (compresi porte e portelli) degli ascensori e montacarichi di cui allo stesso art. ed inoltre ne dovrà essere accertata la congruente resistenza al fuoco, quando necessaria, ai fini della compartimentazione antincendi dell’edificio. 
In relazione a quanto sopra è da ritenersi superata l’indicazione prescrittiva del valore di 30’ per la resistenza al fuoco delle porte.