Cir_Interni_10_11_00_95 DIREZIONE GENERALE PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE E PER GLI AFFARI DEL PERSONALE Ufficio Studi per l’Amministrazione Generale e per gli Affari Legislativi circolare n. 95 Prot. M/2103/A Roma, 10 novembre 2000 AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA e p.c.: - ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi (Rif. nota n. DAGL 1/643/Pres 2000 del 19/10/2000) OGGETTO: Trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici a norma dell’art. 5 del D.lgvo n. 135/99. Con nota n. DAGL 1/643/Pres 2000 del 19/10/2000 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi, in relazione ad un apposito quesito rivolto dalla Prefettura di Potenza su richiesta del Comune potentino, ha fornito taluni chiarimenti in ordine alle modalità di pubblicazione dei provvedimenti identificativi dei dati sensibili trattati dall’ente locale, secondo quanto previsto dall’art. 5 del d.lgvo 11 maggio 1999, n. 135. Al riguardo, la Presidenza del Consiglio, nel sottolineare come la disposizione contenuta nel citato art. 5 preveda che i soggetti pubblici ottemperino all’obbligo di identificazione e pubblicizzazione dei tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessarie in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi “secondo i rispettivi ordinamenti”, precisa che, conseguentemente, l’ente locale ottempera al suo obbligo pubblicando le informazioni richieste attraverso l’Albo pretorio. In tal senso la Presidenza ritiene debba essere interpretato quanto prescritto nella norma cennata, tenuto conto che, diversamente, l’adeguamento periodico delle informazioni relative al trattamento dei dati sensibili effettuati dall’Ente, previsto dallo stesso art. 5, costringerebbe ad inserire nella Gazzetta Ufficiale ogni cambiamento nel trattamento dei dati sensibili che ciascun soggetto pubblico effettua nel corso del tempo, causando un appesantimento e un aggravio nella diffusione delle informazioni che produrrebbe effetti del tutto opposti a quelli voluti dal legislatore. Tenuto conto dell’interesse generale rivestito da tale chiarificazione, si pregano le SS.LL. di volerne notiziare i Comuni delle rispettive province. IL DIRETTORE GENERALE (Sorge)