Cir Min Int 8 7 98 n. 16 Data: 28/10/98 Circolare 8 luglio 1998 n. 16 Ministero Interno Tutte le attività con lavoratori dipendenti devono provvedere all'istruzione degli addetti all'emergenza Formazione antincendio senza esclusioni Il ministero dell'Interno, con la circolare 16/98, ha dettato nuove regole in materia di piano di emergenza e formazione degli addetti antincendio. La circolare ribadisce anzitutto che sono tenuti alla redazione del piano di emergenza in forma scritta tutte le attività con lavoratori dipendenti soggette per legge all'obbligo di richiedere il certificato di prevenzione incendi (cioè quelle comprese dall'allegato al decreto del ministero dell'Interno 16 febbraio 1982) e tutte le attività che occupano dipendenti in numero maggiore o uguale a 10. I titolari di aziende che hanno meno di 10 dipendenti e che non hanno l'obbligo di richiedere il certificato di prevenzione incendi al comando provinciale dei vigili del fuoco devono comunque adottare idonee procedure per mettere l'attività e i dipendenti in sicurezza nel caso si verifichi un'emergenza. In questo caso non è necessario redigere il piano in forma scritta, ma i dipendenti dovranno comunque conoscere le procedure di emergenza. Per quanto riguarda la formazione antincendio degli addetti che devono attuare i piano di emergenza, il programma minimo è riportato dall'allegato IX al decreto ministeriale 10 marzo 1998, in funzione dei vari livelli di rischio che le aziende possono presentare. Per le aziende a rischio elevato è obbligatorio ottenere l'attestato dei vigili del fuoco, che viene rilasciato a seguito del superamento di un esame presso il comando provinciale competente per territorio. Per tutte le altre aziende che non sono a rischio di incendio elevato non vi è l'obbligo dell'attestato rilasciato dai vigili del fuoco. Il titolare dell'attività a rischio medio o basso potrà comunque, se lo ritiene opportuno, richiedere ugualmente ai vigili del fuoco di comprovare l'idoneità tecnica dei propri dipendenti mediante un esame e il successivo rilascio dell'attestato. La circolare 16/98 prende in considerazione il caso in cui il datore di lavoro, ritenendo le capacità dei dipendenti del l'azienda insufficienti, intenda affidare a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi esterni all'azienda gli incarichi connessi con la prevenzione incendi e la gestione dell'emergenza. Si ricorda che l'affidamento ad aziende esterne della gestione della sicurezza costituisce una misura ulteriore di sicurezza, che non sostituisce l'obbligo inderogabile di nominare una squadra di emergenza interna. Il datore di lavoro è tenuto quindi a designare fra i suoi dipendenti gli incaricati della gestione dell'emergenza e a formarli. I lavoratori che svolgono mansioni connesse con la gestione dell'emergenza presso altre aziende devono essere formati a cura del loro datore di lavoro. Se il livello di rischio della struttura presso la quale tali lavoratori presteranno servizio non è determinabile a priori, la loro formazione dovrà essere di almeno 16 ore (cioè il corso corrispondente al rischio di incendio elevato) e dovrà essere certificata dall'attestato dei vigili del fuoco. Rimane sempre l'obbligo, per il datore di lavoro che ricorre a un servizio esterno e che ospita dipendenti di ditte appaltatrici presso la propria sede, di fornire a questi la necessaria formazione sui rischi specifici esistenti nella propria azienda. Tutte le attività con lavoratori dipendenti sono soggette all'obbligo di formazione degli addetti all'emergenza, indipendentemente dal numero dei dipendenti dell'azienda stessa. Nei casi più semplici, infatti, il datore di lavoro deve provvedere alla formazione antincendio almeno di se stesso; ciò avviene quando il datore di lavoro ha ritenuto di svolgere personalmente i compiti di prevenzione incendi ed evacuazione, come previsto e consentito dall'articolo 10 del Dlgs 626/94. Si ritiene che la squadra di emergenza, per essere operativa, debba essere composta da un numero opportuno di dipendenti e che il datore di lavoro possa svolgere da solo i compiti di gestione dell'emergenza solo in realtà lavorative di piccole dimensioni e caratterizzate da rischio di incendio basso. La formazione, poi, dovrebbe essere rivolta a un numero di lavoratori superiore rispetto all'organico previsto per la squadra, per tenere conto di eventuali ferie, malattie e così via e consentire che la squadra di emergenza sia sempre presente a pieno organico. La circolare 16/98 ricorda infine che il ministero del Lavoro ha stabilito con il decreto 16 gennaio 1997 i contenuti minimi dei corsi di formazione per i titolari di attività che intendono svolgere personalmente i compiti di gestione dell'emergenza. Tutti i corsi effettuati fino al 7 ottobre 1998 (data di entrata in vigore del decreto ministeriale 10 marzo 1998) sono fatti salvi. Successivamente a tale data tutti i corsi di formazione degli addetti al l'emergenza dovranno avere i contenuti minimi previsti dall'allegato IX del Dm 10 marzo 1998. Di conseguenza, anche i programmi dei corsi previsti per i datori di lavoro che intendono svolgere personalmente la gestione dell'emergenza devono essere adeguati, per quanto concerne la prevenzione incendi, a quanto disposto dall'allegato IX del Dm 10 marzo 1998. Non bisogna infine dimenticare che comunque l'obbligo di formazione sui rischi di incendio non è limitato agli addetti all'emergenza. Infatti, in base al punto 7.3 dell'allegato VII al Dm 10 marzo 1998, devono essere formati anche tutti i lavoratori esposti a particolari rischi di incendio. Mario Abate