Cir_Inail_29_2_01 DIREZIONE CENTRALE RISCHI DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI ALLE STRUTTURE TERRITORIALI Roma, 29 gennaio 2001 OGGETTO: Assicurazione contro gli infortuni domestici. Legge 3 dicembre 1999, n.493 - DD.MM. 15 settembre 2000. Si fa seguito alla videoconferenza tenutasi il 22 u.s. sull'argomento indicato in oggetto, per riassumere di seguito - in attesa dell'emananda circolare - i chiarimenti forniti in ordine ai quesiti più ricorrenti. Premesso che sono soggetti all'obbligo assicurativo tutti coloro, uomini e donne, che risultano in possesso dei seguenti requisiti: età compresa tra i 18 ed i 65 anni; svolgano, in via non occasionale, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, attività in ambito domestico finalizzate alla cura delle persone che costituiscono il proprio nucleo familiare e dell'ambiente domestico ove dimora lo stesso nucleo familiare; non svolgano altra attività che comporti l'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale; si forniscono le seguenti precisazioni in ordine a ciascuno dei suindicati requisiti. in ordine ai soggetti assicurati: - Nell'ambito dello stesso nucleo familiare possono assicurarsi più persone: tutti i componenti del nucleo familiare in possesso dei requisiti dell'assicurazione. - Sono soggette all'assicurazione le persone che non hanno compiuto i 65 anni alla data di entrata in vigore dell'assicurazione (1° marzo 2001) e siano in possesso di tutti gli ulteriori requisiti. Per le persone che raggiungono il 65° anno di età in corso di assicurazione, successivamente al 1° marzo 2001, la stessa mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio. - Sono soggetti all'assicurazione i pensionati che non abbiano superato i 65 anni e siano in possesso degli ulteriori requisiti. - Sono soggetti all'assicurazione i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia, in possesso degli ulteriori requisiti. - Sono soggetti all'assicurazione, in presenza di tutti i requisiti, anche gli invalidi a prescindere dal grado di invalidità. - Sono soggetti all'assicurazione gli studenti anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla città di residenza, che svolgano attività in ambito domestico. - Non sono soggetti all'assicurazione i religiosi e le religiose, in quanto non fanno parte di un nucleo familiare così come definito dal Decreto 15.9.2000, art.1, comma 2. - É soggetto all'assicurazione chi presta lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo, non avendo altre attività per le quali sussiste l'obbligo di iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale. Sono quindi compresi nell'assicurazione: - il lavoratore in cassa integrazione guadagni: nel periodo di cassa integrazione si ha una contribuzione figurativa utile ai fini pensionistici. - il lavoratore in mobilità. - I soggetti che svolgano una attività lavorativa che non copre l'intero anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato) sono tenuti all'iscrizione per i periodi di tempo in cui non svolgono attività lavorativa e non hanno versamenti contributivi. Peraltro, poiché il premio assicurativo non è frazionabile, esso è versato per l'intero anno, anche se la copertura opera per i periodi in cui non si svolge attività lavorativa. - Non sono soggetti all'assicurazione i lavoratori utilizzati in LSU, Borse di Lavoro, PIP, Corsisti (corsi di formazione), Tirocinanti in quanto, pur in assenza di rapporto di lavoro, svolgono un'attività che è assimilata a quella lavorativa prevista dalla legge. - Non sono soggetti all'assicurazione i lavoratori a part-time. Nel part-time orizzontale l'attività lavorativa è continua ed è ridotto l'orario di lavoro giornaliero. Nel part-time verticale la prestazione lavorativa è interrotta (giorni alterni, settimane alterne, due settimane al mese, mesi alterni, semestri alterni,…); nulla è dovuto (emolumenti, versamenti contributivi) per i periodi non lavorativi; comunque si tratta sempre di un'attività lavorativa a tempo indeterminato, anche se interrotta, che comporta l'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale. In ordine all'attività protetta: - attività svolta in via non occasionale: attività svolta abitualmente e sistematicamente, anche se non continuativamente (definizione più volte data dalla Corte di Cassazione nell'ambito dell'assicurazione infortunistica). - Ambito domestico: immobile di civile abitazione nel quale dimora la famiglia dell'assicurato comprese le pertinenze e le parti comuni condominiali. - Immobile di civile abitazione: è considerato bene immobile qualunque costruzione, da qualunque materiale formata, che sia incorporata e materialmente congiunta al suolo, anche se a scopo transitorio. Sono reputati immobili gli edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo (art. 812 c.c.). Si considera di civile abitazione un bene immobile accatastabile come "Immobile a destinazione ordinaria" - Gruppo A, con esclusione della categoria A/10 (Uffici e studi privati). - La casa dove si trascorrono le vacanze (seconda casa o in affitto) è considerata alla stregua dell'abitazione in cui dimora il nucleo familiare, purché si trovi sul territorio nazionale. In ordine agli eventi indennizzabili: - Sono risarciti gli infortuni che si verificano nel territorio nazionale. - Sono esclusi dall'assicurazione quegli infortuni che si verificano in ambiente domestico ma conseguenti ad un rischio estraneo al lavoro domestico. ****** Si trasmette, infine, in allegato, copia della documentazione che verrà recapitata - tramite Postel - entro la fine del mese di febbraio p.v. al domicilio di coloro che hanno effettuato la preiscrizione, con esclusione del bollettino di c/c postale già precompilato (in corso di stampa da parte di Postel): - l'informativa sull'assicurazione contro gli infortuni domestici; - il modulo per l'autocertificazione, attestante la sussistenza dei requisiti reddituali previsti e l'indicazione dei componenti del nucleo familiare del richiedente, da compilare nel caso in cui la spesa dell'assicurazione sarà sostenuta dallo Stato. IL DIRETTORE CENTRALE IL DIRETTORE CENTRALE f.to (dott. Ennio Di Luca) f.to (dott. Pasquale Acconcia)