Cir_FiscLoc_5_2_01_1 Circolare del 05/02/2001 n. 1 - Emanato da Ministero delle Finanze Direzione Centrale per la Fiscalita Locale Oggetto: Chiarimenti in ordine alle disposizioni relative all'imposta comunale sulla pubblicità e sul diritto sulle pubbliche affissioni introdotte dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'art. 30, comma 17, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Termini di pagamento per la pubblicità annuale e per la Tosap permanente. La disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è stata oggetto di modificazioni ad opera della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", pubblicata sul supplemento ordinario n. 219/L alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000. Con la presente circolare si offrono chiarimenti sulle innovazioni introdotte non solo dall'art. 145, commi da 55 a 57, della legge appena citata, ma anche dalle disposizioni della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), che hanno inciso sulle determinazioni tariffarie. Viene infine affrontata la problematica del differimento dei termini per le deliberazioni tariffarie e dei termini di pagamento per la pubblicità annuale e per la Tosap permanente. a) Le novità della legge 23 dicembre 2000, n. 388 Il comma 55 dell'art. 145, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, inserisce, un periodo finale al comma 7 dell'art. 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, dedicato al "Pagamento dell'imposta". Il comma 7 in esame stabilisce che nel caso in cui la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione. La novità consiste nell'inserimento di una precisazione relativa a detti canoni, che devono essere "commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario". A ben vedere, quindi, la norma in esame non incide sulla regolamentazione dei tributi comunali, ma riserva una disciplina particolare per i canoni di locazione o di concessione, l'entità dei quali dal 1 gennaio 2001 deve essere commisurata all'effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario. Il comma 56 dell'art. 145, influisce, invece, in modo determinante sul comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 507 del 1993, che contiene le modalità di determinazione dell'imposta relativa alla pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi. La norma stabiliva infatti che per tale fattispecie pubblicitarie l'imposta doveva essere calcolata in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1 e cioè in base alle tariffe indicate per la pubblicità ordinaria, che devono essere applicate per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare. Il comma 56 dell'art. 145 della legge finanziaria per il 2001, introducendo il rinvio anche al comma 2 dello stesso art. 12 del D.Lgs. n. 507 del 1993, consente pertanto l'applicazione alle affissioni dirette del metodo di determinazione del tributo che era invece riservato alla sola pubblicità ordinaria di durata non superiore a tre mesi e che prevede l'applicazione, per ogni mese o frazione, di una tariffa pari ad un decimo di quella stabilita per anno solare al precedente comma 1. Si deve pertanto ritenere che l'imposta sulla pubblicità per le affissioni dirette può essere corrisposta: - per anno solare, in base alla superficie complessiva degli impianti ed alle tariffe stabilite dal comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 507 del 1993; - per ogni mese o frazione, in base alla superficie complessiva degli impianti e ad una tariffa pari ad un decimo di quella stabilita per anno solare per esposizioni di durata non superiore a tre mesi. Ai fini della corretta determinazione del tributo nel caso di specie sono indispensabili talune precisazioni. Innanzitutto, resta fermo il principio stabilito dal combinato disposto dell'art. 7, comma 1 e dell'art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 507 del 1993, secondo cui l'imposta deve essere calcolata sulla base della superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto l'impianto pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi pubblicitari in esso contenuti. In secondo luogo, il periodo di effettuazione della pubblicità deve essere indicato nella dichiarazione iniziale che, a norma dell'art. 8 del D.Lgs. n. 507 del 1993, deve essere presentata dal detentore del mezzo pubblicitario prima di effettuare la pubblicità. Infine, per aver diritto al pagamento frazionato, il periodo di esposizione non potrà superare i tre mesi nel corso dell'anno solare per lo stesso impianto. È ovvio che la nuova modalità di pagamento introdotta dalla legge finanziaria potrà essere concretamente applicata solo ove il comune non avrà diversamente disciplinato la materia nel proprio regolamento, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. In ogni caso, vi è da aggiungere che la nuova norma non influisce in alcun modo sulla disciplina delle presunzioni in caso di omessa presentazione della dichiarazione, poiché la disposizione di cui all'art. 8, comma 4 del D.Lgs. n. 507 del 1993 si rende tuttora applicabile, in quanto prevede espressamente che "qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata." Pertanto il comune, in sede di accertamento relativo a pubblicità effettuata attraverso affissioni dirette per la quale non sia stata presentata la prescritta dichiarazione, dovrà determinare l'imposta dovuta in base all'anno solare. Il comma 57 dell'art. 145, della legge n. 388 del 2000, apporta modificazioni innanzitutto all'art. 32, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e solo in via consequenziale agli articoli 3, comma 3, 18, comma 3 e 24, comma 2 del D.Lgs. n. 507 del 1993. Alla norma della legge n. 144 del 1999 richiamata nel comma 57, che riguarda i finanziamenti per redazione e l'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, è stata aggiunta una disposizione che prevede che "una quota pari al 5 per cento delle somme stanziate per l'attuazione del Piano è destinata ad interventi volti alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica pubblicitaria sulle strade, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285." Partendo da questa premessa il comma 57 in esame apporta le seguenti modificazioni: - all'art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 507 del 1993, nel quale sono soppresse le parole "comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio". La modifica interviene su una norma che enuncia il contenuto del regolamento che il comune deve adottare per disciplinare le modalità di effettuazione della pubblicità, determinando altresì la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione, nonché i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti. Il regolamento deve inoltre stabilire la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonché la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette. Per questi ultimi soggetti la versione originaria della norma stabiliva che dovevano essere comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio. La modifica in esame, tuttavia, non rende possibile l'attribuzione di impianti da destinare al concessionario del pubblico servizio, in quanto questi, proprio perché investito di pubbliche funzioni - infatti emette atti amministrativi di accertamento, procede a riscossione coattiva, è parte nel processo tributario - per definizione non può essere considerato, nell'ambito del comune ove svolge tale attività, alla stregua di un soggetto cui poter attribuire gli impianti in questione. - all'art. 18, del D.Lgs. n. 507 del 1993, nel quale è aggiunto il comma 3-bis, con il quale viene stabilito che "Il comune ha facoltà di chiedere al concessionario delle pubbliche affissioni di svolgere servizi aggiuntivi strumentali alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica". L'intervento normativo appare superfluo ai fini della gestione del tributo, poiché la possibilità di richiedere servizi aggiuntivi al gestore del servizio in esame già rientrava nella libera determinazione della volontà delle parti che, nell'ambito del procedimento ad evidenza pubblica, possono addivenire ad accordi in tal senso. - all'art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 507 del 1993, nel quale sono stati aumentati gli importi delle sanzioni applicabili per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del capo I dello stesso decreto legislativo, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti. Gli importi, che erano fissati da un minimo di lire duecentomila ad un massimo di lire due milioni, passano "da lire quattrocentomila a lire tre milioni". Dette sanzioni sono comminate con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale, nel quale il comune menziona anche l'eventuale rimozione degli impianti pubblicitari abusivi disposta quale misura accessoria. b) Le novità della legge 23 dicembre 1999, n. 488 L'art. 30, comma 17, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per l'anno 2000), ha modificato la disposizione contenuta nell'art. 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente ai comuni, a decorrere dal 1 gennaio 1998, di aumentare le tariffe ed il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, fino ad un massimo del 20 per cento. L'innovazione contenuta nel citato art. 30, comma 11, della legge n. 488 del 1999 consiste nell'ampliamento delle facoltà concesse all'ente locale poiché l'aumento delle suddette tariffe e dei diritti, fissato al 20 per cento, può essere esteso "fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato". Occorre innanzitutto precisare che quest'ultimo inciso deve ritenersi superfluo ai fini della corretta lettura della norma, in quanto meramente ripetitivo di una disposizione che attiene alle modalità di commisurazione della superficie imponibile contenuta nell'art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 507 del 1993, e quindi non ha determinato nessuna sostanziale modificazione della disciplina tributaria vigente in materia. Molti dei dubbi interpretativi sono sorti in ordine alla legittimità dell'applicazione degli eventuali aumenti deliberati dal comune in base alla legge finanziaria per l'anno 2000 al diritto sulle pubbliche affissioni, tenuto conto del fatto che la relativa tariffa non è parametrata, come quella dell'imposta sulla pubblicità, al metro quadrato di superficie espositiva, ma al "foglio di dimensione fino a cm.70 x 100", ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 507 del 1993. Al riguardo è necessario precisare che il diverso metodo di commisurazione degli importi dovuti a titolo di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni non è di ostacolo all'applicazione della norma in esame anche ai manifesti dei quali viene richiesta l'affissione all'apposito servizio comunale, poiché è comunque possibile effettuare una misurazione dei fogli di cui si compone il manifesto in metri quadrati. Infatti le dimensioni convenzionali del foglio pari a 70 x 100 cm. non sono altro che l'espressione di una superficie equivalente a 0,7 metri quadrati. Operare un semplice calcolo per trasformare in metri quadrati le dimensioni che la norma del D.Lgs. n. 507 del 1993 ha stabilito come superficie espositiva, non è certo contrario allo spirito della norma introdotta dalla legge finanziaria per l'anno 2000 e rende pertanto legittime le deliberazioni con le quali i comuni hanno esteso anche al diritto sulle pubbliche affissioni gli aumenti tariffari in esame. Del resto è la stessa disposizione contenuta nell'art. 11, comma 10, della legge n. 449 del 1997 ad avallare la soluzione proposta, in quanto detta norma riguarda espressamente "le tariffe ed i diritti di cui al capo I" del D.Lgs. n. 507 del 1993 ed il legislatore della finanziaria per l'anno 2000 se avesse inteso limitare la portata della norma sulla quale ha apportato modificazioni, avrebbe certamente introdotto delle differenziazioni tra la disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Un altro aspetto sul quale si sono create incertezze applicative riguarda la determinazione della misura massima di aumento delle tariffe e cioè se l'aumento fino al 50 per cento debba o meno calcolarsi sulle tariffe già aumentate del 20 per cento. A tal proposito occorre ancora una volta far riferimento al dato normativo, in quanto dalla lettura del testo attualmente vigente della norma in esame, scaturente cioè dalle integrazioni apportate dall'art. 30, comma 17, della legge n. 488 del 1999, è agevole dedurre che gli aumenti devono essere operati assumendo come tariffe - base quelle del capo I del D.Lgs. n. 507 del 1993. Pertanto dette tariffe: . dal 1 gennaio 1998 possono essere aumentate fino al 20%; . dal 1 gennaio 2000 possono essere aumentate fino al 50%, limitatamente, però, alle superfici superiori al metro quadrato. A titolo esemplificativo si può ipotizzare che un comune, sulla base delle disposizioni dell'art. 11, comma 10, della legge n. 449 del 1997, abbia deliberato un aumento delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni pari al 20%, e che una particolare tariffa aumenti quindi da 100 a 120. L'ente locale dal 1 gennaio 2000 può ulteriormente aumentare questa tariffa da 100 a 150 per le sole superfici espositive che superino il metro quadrato, sia che si tratti di mezzi pubblicitari e sia che si tratti di manifesti consegnati al servizio delle affissioni pubbliche. Qualora invece la superficie espositiva sia inferiore al metro quadrato (è il caso, ad esempio, del manifesto composto di un solo foglio 70 x 100 che è equivalente, quindi, a 0,7 mq.) la tariffa applicabile non può superare quella pari a 120. Del tutto illegittimo sarebbe invece fissare una tariffa pari a 170, quale importo scaturente dall'aumento fino al 50 % calcolato sulla tariffa pari a 120, in quanto tale procedura è in aperto contrasto con il principio generale racchiuso nell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 507 del 1993, che stabilisce che le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base che, nel caso di specie, come innanzi precisato, è individuata dallo stesso legislatore nelle tariffe e nei diritti di cui al capo I del D.Lgs. n. 507 del 1993. c) I termini di approvazione delle tariffe ed i termini di pagamento della pubblicità annuale e della tosap permanente. anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001. Nulla è invece previsto riguardo al differimento dei termini di pagamento di quei tributi, come l'imposta sulla pubblicità annuale e la Tosap permanente, che hanno di norma scadenza nel mese di gennaio o comunque prima della definizione delle nuove tariffe. Si può quindi verificare il caso in cui il termine di pagamento non risulti corrispondente alle variazioni regolamentari o tariffarie intervenute in un momento successivo. Per evitare questa situazione e semplificare gli adempimenti del contribuente, l'ente locale, sulla base della potestà regolamentare generale prevista dall'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, potrà stabilire un'adeguata proroga per il versamento dei tributi in questione, alla quale deve essere data massima diffusione per permettere ai contribuenti il corretto adempimento delle obbligazioni tributarie. La deliberazione contenente il differimento dei termini di pagamento non si rende di regola necessaria nel caso in cui l'ente locale non intenda apportare modifiche regolamentari che incidono sulla quantificazione dei tributi. Anche in questo caso sarebbe comunque opportuno diffondere con adeguati mezzi la notizia che gli ordinari termini di scadenza per il pagamento dei tributi in esame non hanno subìto alcuna variazione. Si deve inoltre aggiungere che, come già indicato nella circolare n. 13/E del 19 gennaio 2000, intervenuta per risolvere l'analoga situazione verificatasi lo scorso anno, se le modificazioni regolamentari dei tributi in questione intervengono successivamente al 31 gennaio 2000 senza che sia stata stabilita al contempo la proroga dei pagamenti, l'ente locale dovrà comunque rimettere in termini i contribuenti per il versamento della differenza del tributo con esclusione, in ogni caso, di applicazione di sanzioni ed interessi.