Cir_Fin_9_2_00_18 Circolare 18 del 09.02.00 MATERIA FISCALE: Catasto OGGETTO Deroga transitoria alle ordinarie modalità di accatastamento di costruzioni rurali anteriori all'11 marzo 1998. TESTO Sulla G.U. n. 21 del 27 gennaio 2000 è stato pubblicato il D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 536 "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, concernente la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali". La suddetta norma, nel rivisitare il D.P.R. 139/98, ha previsto una deroga alle ordinarie modalità di presentazione delle denunce di accatastamento, a favore delle costruzioni rurali ai sensi dell'articolo 2 del citato D.P.R. 139/98, realizzate ma non dichiarate in catasto entro la data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle finanze, n. 28 del 2.1.1998 (11.3.98). La deroga ha validità per il corrente anno. Più in particolare il provvedimento di legge ripristina transitoriamente le modalità di accatastamento previste dalla normativa di base per la conservazione del catasto dei terreni, peraltro riassunte e commentate nelle circolari n. 15 del 29 luglio 1985 e n. 8 del 23.11.1987 della ex Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali. Pertanto in seguito all'entrata in vigore del suddetto provvedimento, gli Uffici accetteranno denunce di accatastamento per le suddette costruzioni, prodotte anche con le modalità sopra descritte, fino al 31 dicembre c.a.. Al riguardo si specifica che la dimostrazione della esistenza dei fabbricati ovvero dell'avvenuta realizzazione, in epoca precedente all'11 marzo 1998, di modifiche riguardanti lo stato di fabbricati già iscritti in catasto, nonché l'attestazione circa il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall'articolo 2 del D.P.R. 139/98 per il riconoscimento di ruralità, sono condizioni pregiudiziali per usufruire delle disposizioni agevolative in esame. Le suddette condizioni possono essere documentate da parte del contribuente anche attraverso una autodichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, e successive modifiche e integrazioni. Le denunce di accatastamento in esame dovranno essere trattate con le modalità già precisate nella circolare n. 96/T del 9 marzo 1998. In particolare gli Uffici provvederanno all'apposizione dell'annotazione Pr = "Pende riconoscimento di ruralità", anche se per le costruzioni stesse sia stato autodichiarato il possesso dei requisiti per il riconoscimento della ruralità. Per quanto concerne le variazioni nelle intestazioni di fabbricati censiti, continuano a trovare piena applicazione le disposizioni dell'articolo 27 del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28, fino alla data di completamento dell'iscrizione "d'ufficio" dei fabbricati medesimi nel nuovo inventario, che sarà fissata con decreto del Direttore Generale del Dipartimento del Territorio. Infine, per dirimere alcune perplessità interpretative della circolare 96/T suddetta, peraltro saltuariamente emergenti, si coglie l'occasione per chiarire che le dichiarazioni o denunce di variazioni inerenti costruzioni strumentali all'esercizio delle attività agricole, diverse dalle abitazioni, presentate con la procedura DOCFA debbono essere accettate nella categoria sia ordinaria che speciale proposta dal professionista, fatti salvi i previsti accertamenti dell'Ufficio. Nelle province per le quali si sta provvedendo ad informatizzare la cartografia attraverso il sistema misto (strato raster con sovrapposto strato vettoriale), gli Uffici devono predisporre libretti di misura Pregeo (redatti nella forma semplificata per fabbricati di modesta entità) utili ai fini dell'integrazione dello strato vettoriale di aggiornamento. Ai fini di accelerare le suddette operazioni sono auspicabili intese tra Uffici periferici ed Ordini e Collegi Professionali tecnici mirate tra l'altro alla presentazione di elaborati più completi rispetto a quelli di base previsti da parte dei professionisti. Nulla invece è innovato per quanto concerne la presentazione e la trattazione di denunce di accatastamento riguardanti costruzioni che abbiano perso i requisiti per il riconoscimento della ruralità, per le quali ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 è stato prorogato il termine fino al 31 dicembre 2000.