Cir Fin 7 4 99 n 82 E Iva al 10% nei contratti di servizio energia per uso domestico Roma, in data 07.04.99 DIPARTIMENTO Entrate Circolare n.82 Con la circolare n. 273 del 23 novembre 1998, concernente chiarimenti in merito all'aliquota IVA da applicare ai contratti di servizio energia per uso domestico, é stato precisato, tra l'altro, che "l'uso domestico non si realizza con la destinazione ad ambienti diversi da quelli familiari...". Considerato che in seguito all'emanazione della predetta circolare sono sorti dubbi interpretativi in relazione al concetto di "uso domestico" previsto ai nn. 103), 122) e 127-bis) della Tabella A, parte terza, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, la scrivente, ai fini dell'individuazione delle ipotesi in cui si rende applicabile l'aliquota IVA del 10 per cento, precisa quanto segue. Il principio affermato, peraltro in modo sintetico nella citata circolare, va interpretato sulla base della prassi ministeriale con la quale é stato più volte ribadito che "l'uso domestico" si realizza nelle somministrazioni rese nei confronti di soggetti che, quali consumatori finali, impiegano il gas o l'energia elettrica, il calore-energia nella propria abitazione, a carattere familiare o collettivo, e non utilizzano i citati prodotti nell'esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi, rilevanti ai fini IVA, anche se in regime di esenzione. Sulla base di quanto precede anche negli impieghi diretti a soddisfare i fabbisogni di ambienti quali caserme, scuole, asili, case di riposo, conventi, orfanotrofi, brefotrofi, carceri mandamentali, eccetera, che ospitano collettività, si ravvisa "l'uso domestico" dei prodotti in esame da parte degli enti gestori, sempreché questi ultimi nell'ambito di tali strutture non svolgano attività verso corrispettivi rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 4 del citato D.P.R. n. 633 del 1972. Si precisa, altresì, che nei casi di utenze ad utilizzazione promiscua come, ad esempio, nel caso di conventi con annessi asili, di strutture militari nelle quali risultano ubicati, oltre alle strutture residenziali, anche comandi, uffici, depositi, officine, spacci e servizi vari, ecc., ove non sia in sostanza possibile determinare la parte impiegata negli usi domestici agevolati per mancanza di distinti contatori, l'imposta non può che rendersi applicabile con l'aliquota ordinaria sull'intera fornitura, per il principio di ordine generale in base al quale la disciplina ordinaria può essere derogata da quella speciale nell'ipotesi in cui siano individuati i presupposti previsti da quest'ultima. Il legislatore attraverso il richiamo "all'uso domestico" dei consumi in discorso ha infatti limitato l'agevolazione alle sole ipotesi di impiego di energia elettrica, del gas, del calore-energia nella propria abitazione a carattere familiare o in analoghe strutture a carattere collettivo con esclusione, pertanto, delle ipotesi in cui i cennati prodotti vengano utilizzati promiscuamente anche in strutture non residenziali. Ugualmente non si ravvisa "l'uso domestico" nelle somministrazioni predette, dirette a soddisfare i bisogni di ambienti destinati ad uffici, sia pubblici che privati, essendo tali strutture prive del requisito della residenzialità.