Cir_Fin_7_2_01_14 Circolare del 07/02/2001 n. 14 - Emanato da Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Gestione Tributi Risposte ai quesiti fornite in occasione della videoconferenza del 18 gennaio 2001, in materia di presentazione di dichiarazioni fiscali, di regolarizzazione di posizioni tributarie e contributive. (Documento in fase di trattamento redazionale.) Testo: INDICE 1 OBBLIGO DI INVIO TELEMATICO DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2001 2 INVIO DELLE DICHIARAZIONI IVA PERIODICHE 3 ELEMENTI CHE INDIVIDUANO I SOGGETTI TENUTI ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI 4 OBBLIGHI DEI SOGGETTI ABILITATI AL SERVIZIO TRASMISSIONE TELEMATICA 5 REGOLARIZZAZIONE DELLA PROPRIA POSIZIONE TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA NELLE PROVINCE DI CATANIA, RAGUSA E SIRACUSA. 1 - OBBLIGO DI INVIO TELEMATICO DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2001 D. Alcuni contribuenti fanno osservare che da quanto emerge dalle istruzioni alla dichiarazione IVA 2001 le dichiarazioni da quest'anno possono essere inviate solo per via telematica per la quasi totalità dei soggetti IVA. Chiedono conseguentemente come provvedervi direttamente - e se é possibile attendersi un implemento del software unico on line, ovvero, se occorre necessariamente rivolgersi agli intermediari e, in tal caso, se sono invariate le modalità finora utilizzate. R. Dall'anno 2001 sono obbligati ad avvalersi del servizio telematico per la presentazione delle dichiarazioni annuali, fra cui la dichiarazione IVA, previste dal DPR 22 luglio 1998 n. 322 e successive modificazioni, le seguenti categorie di soggetti: - i contribuenti tenuti nell'anno 2000 alla presentazione di almeno una dichiarazione periodica; (Si ricorda, al riguardo, che sono, fra l'altro, esonerati dalla presentazione della dichiarazione periodica i soggetti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione né attiva, né passiva e che non hanno crediti di riporto del periodo precedente, ovvero i soggetti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti ed hanno optato per la dispensa dagli adempimenti ai sensi dell'art. 36-bis del DPR n. 633 del 1972). - i soggetti tenuti nell'anno 2001 alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta in forma autonoma o unificata; - i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all'art. 87, comma 1, lett.a) e b) del Tuir senza alcun limite di capitale sociale o patrimonio netto (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato / Enti pubblici e privati residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio di attività commerciali). Qualora quindi il soggetto interessato rientri in una di queste tre categorie, dovrà presentare le proprie dichiarazioni annuali avvalendosi del servizio telematico. In particolare dovrà utilizzare la rete ENTRATEL direttamente, previa abilitazione, ovvero tramite una società del gruppo, qualora appartenga ad un gruppo di società ai sensi dell'art.43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, ovvero avvalendosi di un intermediario abilitato. Tuttavia se il soggetto interessato é tenuto nel 2001 a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta nei confronti di non più di 20 soggetti (ovvero qualora non sia tenuto affatto a tale adempimento, non avendo ad esempio effettuato alcuna ritenuta alla fonte nell'anno 2000) dovrà avvalersi, per la presentazione in via telematica delle proprie dichiarazioni annuali, del servizio telematico INTERNET o di un intermediario abilitato. I restanti soggetti non compresi nelle categorie appena elencate, hanno la facoltà di avvalersi del servizio telematico tramite Internet o intermediari. Per consentire tali nuovi invii il software unico-on line sarà opportunamente integrato. Per quanto concerne, invece, la presentazione tramite gli intermediari incaricati della trasmissione telematica, nessuna modifica é stata apportata al modello ed alle istruzioni della dichiarazione IVA per l'anno 2000, se non l'eliminazione, nel frontespizio del modello, dell'obbligo di indicazione , da parte dell'intermediario, del numero di protocollo attribuito alla dichiarazione a lui consegnata dal contribuente per la trasmissione telematica o da lui stesso predisposta e compilata per conto del contribuente e quindi successivamente trasmessa telematicamente. Con questa semplificazione, richiesta dagli operatori interessati e dagli ordini professionali, si é inteso superare le difficoltà incontrate in passato nel riportare tale indicazione. Per le ulteriori istruzioni connesse alla presentazione della dichiarazione ad un intermediario si fa pertanto rinvio a quanto riportato nell'appendice delle istruzioni al modello di dichiarazione, al paragrafo 18- voce invio telematico delle dichiarazioni (pag.71). 2 - INVIO DELLE DICHIARAZIONI IVA PERIODICHE D. Con riferimento all'estensione dell'obbligo di invio telematico delle dichiarazioni fiscali molti contribuenti chiedono se nell'obbligo rientra anche l'invio delle dichiarazioni periodiche IVA e, in caso affermativo , se deve essere già inviata obbligatoriamente in via telematica anche la dichiarazione periodica IVA relativa al mese di dicembre 2000 che il contribuente dovrebbe presentare tramite banca o posta entro il 31 gennaio 2001 R. L'obbligo generalizzato di presentazione in via telematica delle dichiarazioni periodiche IVA da parte di tutti i contribuenti tenuti a tale adempimento ai sensi del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100 e succ. modific., scatta con riferimento alle liquidazioni periodiche dell'anno d'imposta 2001. Pertanto la prima dichiarazione periodica interessata dall'estensione di tale modalità di invio é quella relativa a gennaio 2001, per i contribuenti tenuti alle liquidazioni mensili e quella del 1 trimestre 2001, per i contribuenti tenuti alle liquidazioni trimestrali. Pertanto, le dichiarazioni periodiche relative al mese di dicembre 2000 o all'ultimo trimestre di tale anno, dovranno essere presentate secondo le modalità in precedenza stabilite ed illustrate nelle istruzioni al modello approvato con decreto 21 dicembre 1999. L'utilizzo esclusivo della trasmissione telematica consentirà di superare anche per tale tipo di dichiarazioni il vincolo grafico del colore rosso-cieco, finora previsto per consentire l'acquisizione ottica dei dati contenuti in tale modello. In ordine alla tipologia dei soggetti cui é consentito, in luogo del ricorso ad un intermediario abilitato, di potersi avvalere del servizio telematico Internet, si fa rinvio agli stessi criteri già illustrati in relazione alle dichiarazioni annuali, in risposta al precedente quesito. Per consentire ai contribuenti di adeguare le proprie strutture organizzative alle nuove modalità di presentazione delle predette dichiarazioni, le dichiarazioni periodiche relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2001 dovranno essere presentate nel mese di maggio 2001. Resta invariato, invece, il termine per la richiesta di rimborso infrannuale del credito IVA da effettuarsi attraverso la presentazione di un esemplare della dichiarazione periodica al competente ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate. Detto termine, come é noto, scade l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre per il quale si intende chiedere il rimborso (art. 8, comma 2, D.P.R. n. 542 del 1999). Si comunica inoltre che é in corso di pubblicazione il nuovo modello di dichiarazione periodica da utilizzare per il periodo d'imposta 2001, che terrà conto, oltre che delle nuove modalità di invio telematico, anche della recente modifica apportata dall'art.52 della legge 21 novembre 2000 n. 342 (collegato fiscale alla legge finanziaria 2000) con la quale é stata prevista una ulteriore ipotesi di rimborso infrannuale riferita al caso di acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare, relativo al trimestre di riferimento, superiore ai 2/3 degli acquisti e importazioni di beni e servizi imponibili complessivamente effettuati nello stesso periodo. 3 - ELEMENTI CHE INDIVIDUANO I SOGGETTI TENUTI ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI D. Si chiede di conoscere se l'ammontare del capitale sociale o del patrimonio netto costituisca ancora l'elemento discriminante per la determinazione dell'obbligo per le società di provvedere alla trasmissione telematica delle dichiarazioni R. Se trattasi di un soggetto di cui all'art.87, lett. a ) e b) del TUIR l'obbligo della trasmissione telematica sussiste per tutte le tipologie di dichiarazioni. L'ammontare del capitale e del patrimonio non assume più alcuna rilevanza non costituendo metro per l'individuazione dei soggetti obbligati alla trasmissione. Va tuttavia puntualizzato che le modalità di trasmissione telematica si differenziano, atteso che alcune società sono obbligate ad avvalersi della trasmissione telematica via ENTRATEL, altre della trasmissione telematica via INTERNET. In questo caso la qualificazione del soggetto non é di per se elemento sufficiente per stabilire le modalità di trasmissione da utilizzare. Infatti deve tenersi presente che la trasmissione telematica puo' avvenire utilizzando o il servizio ENTRATEL o il servizio telematico INTERNET. Orbene l'abilitazione ad ENTRATEL segue le regole fissate dal capo II del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, mentre per l'abilitazione al servizio INTERNET valgono le disposizioni del capo IV del predetto decreto dirigenziale. Nell'ipotesi in esame quindi, per individuare la modalità di trasmissione, occorre verificare se il soggetto, tenuto a trasmettere, rivesta o meno la qualifica di sostituto di imposta e se come tale sia obbligato alla presentazione del Mod. 770/2001. Pertanto, se la società ha effettuato ritenute alla fonte nei riguardi di un numero di soggetti superiore a 20, presenterà tutte le dichiarazioni - che é tenuta a redigere - avvalendosi del servizio telematico ENTRATEL. Qualora, invece, abbia effettuato ritenute nei confronti di un numero di soggetti inferiore a 20 oppure non abbia effettuato ritenute, la trasmissione dovrà essere effettuata via INTERNET, fatta, comunque, salva la facoltà di avvalersi di un intermediario abilitato che, in quanto tale, dovrà presentare la dichiarazione via ENTRATEL. 4 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI ABILITATI AL SERVIZIO DI TRASMISSIONE TELEMATICA D. Si chiede di conoscere se una volta abilitati sussista l'obbligo di trasmettere direttamente tutte le dichiarazioni ed, in caso negativo, se sia possibile demandarne a soggetti diversi la trasmissione telematica avvalendosi anche di modalità diverse. R. Si deve innanzitutto premettere che il soggetto che si abilita al servizio di trasmissione telematica, sia esso ENTRATEL o INTERNET, non é obbligato a trasmettere direttamente tutte le proprie dichiarazioni. Una volta abilitatosi puo' esercitare la facoltà di non trasmettere direttamente ma di avvalersi di altri soggetti. L'unica indiretta conseguenza, nel caso di mancato utilizzo dell'abilitazione alla trasmissione via INTERNET, é quella della scadenza dell'abilitazione se la stessa non viene utilizzata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui é stata accordata. Tanto premesso, nulla osta alla possibilità che la trasmissione delle varie dichiarazioni riconducibili ad uno stesso contribuente sia effettuata da soggetti diversi sempre che questi siano debitamente abilitati. Parimenti, qualora la trasmissione della varie dichiarazioni venga effettuata da più soggetti, nulla vieta che cio' avvenga con modalità diverse ossia avvalendosi del servizio ENTRATEL o INTERNET. Per cui, ad esempio, un imprenditore individuale, che non rivesta anche la qualifica di sostituto di imposta, ben potrà curare personalmente la trasmissione telematica delle dichiarazioni periodiche IVA, avvalendosi del servizio INTERNET, mentre nel contempo potrà affidare ad un professionista la trasmissione delle dichiarazioni annuali ( IVA, redditi, IRAP) che in quanto soggetto incaricato dovrà necessariamente avvalersi del servizio ENTRATEL. 5 - REGOLARIZZAZIONE DELLA PROPRIA POSIZIONE TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA NELLE PROVINCE DI CATANIA, RAGUSA E SIRACUSA D. In ordine all'articolo 138 della legge 23.12.2000, n. 388, si chiede di conoscere: a) se il riferimento temporale riguardi il periodo d'imposta del tributo o le iscrizioni. ruolo operate negli anni dal 1990 al 1992, ovvero entrambe le ipotesi; b) se tra i destinatari del beneficio possano comprendersi anche i contribuenti che in atto fruiscono delle rateazioni previste dall'art. 1 comma 1, lettera a, del D.M. 31 luglio 1993 e dall'art. 25 del D.L. n. 244 del 23 giugno 1995 (convertito dalla legge n. 341/95), relativamente alle rate già scadute e non pagate e a quelle in scadenza entro il mese di settembre del 2001; c) se, infine, per tutti i carichi interessati dall'art. 138, debba procedersi alla sospensione formale della riscossione o la stessa debba invece intendersi ope legis. R. a) La regolarizzazione di cui all'art. 138 della legge n. 388 del 2000 concerne i versamenti, sia diretti che tramite ruolo, già sospesi con apposite ordinanze e da effettuarsi secondo le modalità previste, da ultimo, dal decreto 31 luglio 1993 e dall'art. 25 del D.L. 23 giugno 1995 n. 244, convertito dalla legge n. 341 del 1995. b) Possono beneficiare della regolarizzazione anche i contribuenti che già fruivano delle rateizzazioni previste dal D.M. 31 luglio 1993 e dall'art. 25 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244. Le modalità di versamento degli importi ancora dovuti saranno stabilite con apposito decreto. c) Con specifico provvedimento di sospensione gli Uffici provvedono alla sospensione dei carichi interessati dall'art.138 della legge n.388 del 2000