Cir_Fin_6_12_00_226 Circolare 226 del 06.12.00 MATERIA FISCALE: Registro OGGETTO Legge 24 novembre 2000, n. 340, articolo 36, recante disposizioni in materia di atti pubblici, scritture private autenticate e loro copia certificata conforme. Effetti sulla registrazione degli atti. La legge 24 novembre 2000, n. 340, concernente "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi", all'articolo 36, primo comma, stabilisce che, salvo quanto disposto dal titolo VI, capo I, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 - in materia di vigilanza sui notai - è fatto divieto, ai notai e ai pubblici ufficiali depositari di atti pubblici e scritture private autenticate, di asportare, anche temporaneamente, tali atti e documenti dai locali ove gli stessi sono conservati o archiviati. La stessa disposizione prevede, inoltre, che tale divieto è derogato anche nelle ipotesi in cui vi sia autorizzazione o ordine dell'autorità giudiziaria. Il comma 2 dell'articolo 36 in commento stabilisce che, in tutti i casi in cui è prevista la produzione in originale dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, l'obbligo si intende adempiuto mediante produzione di una copia certificata conforme dal pubblico ufficiale presso il quale è depositato l'atto. In coerenza a quanto disposto dal primo e secondo comma del citato articolo 36, il terzo comma prevede che taluni adempimenti già svolti dagli uffici finanziari siano ora demandati ai pubblici ufficiali depositari degli atti assoggettati al divieto di cui sopra. In particolare, il pubblico ufficiale, sulla base di idoneo documento scritto emesso dall'Amministrazione finanziaria, deve provvedere ad apporre, a margine degli atti conservati in originale, i dati rilevabili dal documento medesimo concernenti gli estremi di protocollo e di registrazione nonché quelli relativi ad ogni altra formalità richiesta. In conseguenza delle novità introdotte dall'articolo 36, risulta evidente che alcuni adempimenti stabiliti per l'esecuzione della formalità della registrazione vengono modificati. In particolare, per gli atti depositati presso i notai non si applicano le previsioni di cui all'articolo 11, comma due, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, laddove è stabilita tra l'altro, ai fini della registrazione, la produzione, da parte dei notai e dei pubblici ufficiali, dell'atto per il quale viene richiesta la formalità. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge in commento, si deve ritenere, quindi, che, in conformità a quanto disposto dal già citato secondo comma dell'articolo 36, ai fini della richiesta di registrazione di atti scritti, i soggetti obbligati, come sopra individuati, dovranno produrre unicamente la copia certificata conforme degli atti pubblici e delle scritture private autenticate depositate presso di loro, adempimento peraltro già previsto dall'articolo 11, comma 2, del testo unico dell'imposta di registro. I competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, eseguita la formalità, rilasciano un attestato di registrazione contenente i dati identificativi del pubblico ufficiale depositario (nome, cognome e codice fiscale) e i dati identificativi dell'atto registrato (numero della raccolta e del repertorio, data di stipula, parti contraenti, tipo di negozio, estremi di registrazione comprensivi dei dati relativi al pagamento dei tributi dovuti). L'attestato di registrazione sostituisce gli adempimenti posti a carico dell'ufficio dall'articolo 16, comma 4, del citato testo unico dell'imposta di registro. Gli estremi di registrazione risultanti dall'attestato devono essere trascritti, a cura del pubblico ufficiale depositario, a margine degli atti pubblici e delle scritture private autenticate cui lo stesso si riferisce. Considerato il tempo necessario per adeguare le attuali procedure di registrazione, si suggerisce agli uffici di considerare quale attestato di registrazione una delle copie della richiesta di registrazione degli atti scritti (modello 69) di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico dell'imposta di registro, integrata con gli estremi di registrazione comprensivi dei dati relativi al pagamento dei tributi dovuti. Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.