Cir_Fin_03_12_99_n_226_E Roma, in data 03.12.99 DIPARTIMENTO Entrate Circolare n.226 alle Direzioni Regionali delle Entrate agli Uffici delle Entrate ali Uffici IVA e, per conoscenza, al Segretariato Generale al Dipartimento delle Dogane Direzione Centrale dell'Imposizione Indiretta sulla Produzione e sui Consumi al Servizio Consultivo ed Ispettivo Tributario al Comando Generale della Guardia di Finanza alle Direzioni Centrali del Dipartimento delle Entrate all'ANCI - Associazione Nazionale Comuni d'Italia alla Federgasacqua all'AGESI - Associazione Nazionale Imprese Gestione Servizi Integrati all'ITALGAS ------------------------- Sono giunti numerosi quesiti in merito all'aliquota IVA cui assoggettare i corrispettivi relativi alle somministrazioni di gas-metano usato come combustile per cottura cibi e produzione di acqua calda e riscaldamento. Al riguardo la scrivente, nel ribadire quanto più volte precisato, fa presente che l'agevolazione dell'aliquota IVA del 10% si applica alle sole forniture di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 (prevista dal provvedimento del CIP n. 37 del 26 giugno 1986) e di gas di petrolio liquefatti destinati alle medesime finalità, secondo quanto stabilito dal n. 127-bis della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 26 ottobre 1972, nonché per l'uso delle imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili, ai sensi del n. 103 della predetta Tabella A. Sulla base di quanto precede, in relazione alla prima tipologia di consumi, (cottura cibi e produzione di acqua calda) é evidente che la norma agevolativa fa riferimento a due condizioni congiuntamente richieste per l'applicazione dell'IVA al 10%: l'uso domestico e, nell'ambito di questo, la finalità di cottura cibi e produzione di acqua calda. Ne consegue che gli utilizzi di gas metano diversi dai precedenti, quali quelli per riscaldamento di cui alla tariffa T2 sono soggetti all'aliquota IVA del 20%. Si precisa, altresì, che anche nei casi di utenze ad utilizzazione promiscua, ove non sia possibile determinare la parte impiegata negli usi domestici agevolati per mancanza di distinti contatori, l'imposta si applica con aliquota ordinaria sull'intera fornitura. In proposito si ricorda che con risoluzione del 5 maggio 1998 n. 34/E si é confermato che la somministrazione di gas attraverso la rete urbana (sia esso gas metano o GPL) per la produzione di acqua calda immessa nell'impianto di riscaldamento é da assoggettare all'aliquota IVA del 20%. Nella circolare del 23 novembre 1998 n. 273/E non si é fatto invece alcun riferimento all'applicazione dell'aliquota IVA in relazione agli usi di riscaldamento, cottura cibi o produzione di acqua calda, né in relazione ai combustibili usati, ma si sono forniti chiarimenti in ordine ai contratti di servizi-energia che presuppongono operazioni complesse soggette all'IVA con l'aliquota del 10 per cento essendo comprese nel n.122 della citata Tabella A. Dette precisazioni sono necessarie per chiarire il contenuto della circolare n. 82 del 7 aprile 1999, che ha dato luogo ad equivoci interpretativi, soprattutto per quanto concerne il significato di uso domestico. Tale concetto, come precisato nella stessa circolare, é richiamato dalla disciplina IVA per l'applicazione dell'aliquota del 10% con riferimento alle somministrazioni di gas metano, GPL, energia elettrica nonché alla fornitura e distribuzione di calore-energia rispettivamente n. 127 bis-103 e 122 della più volte citata Tabella A. Con la predetta circolare n. 82 si é voluto precisare in quali casi possa identificarsi l'uso domestico che tuttavia é requisito indispensabile ma non sufficiente per l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta per le somministrazioni di gas metano, poiché, secondo quanto previsto dalla legge, é necessario che lo stesso sia impiegato nell'uso di cottura cibi e produzione di acqua calda (di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37). É evidente che alla predetta circolare non può essere attribuita alcuna portata estensiva dell'ambito di applicazione dell'aliquota IVA ridotta ad usi diversi da quelli legislativamente previsti quali quelli di riscaldamento o promiscui, che risultano dunque soggetti all'aliquota ordinaria. In relazione alle predette erogazioni, tenuto conto delle lamentele avanzate in ordine alla circostanza che la base imponibile delle medesime é comprensiva anche dell'imposta di consumo e della relativa addizionale regionale, si ritiene infine opportuno ribadire che l'art. 13 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, in ordine alla determinazione della base imponibile all'IVA, dispone che per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi la stessa é costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti alla controparte secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri verso terzi accollati al cessionario o committente. Nell'ammontare dei corrispettivi figura anche l'imposta di consumo e la relativa addizionale di cui trattasi, in quanto pur se dovute dal cedente ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito nella legge 7 aprile 1977, n. 102, di esse viene esercitata la rivalsa e quindi l'addebito del relativo onere agli utenti delle forniture. Tale disciplina é in linea con le disposizioni della VI direttiva comunitaria n. 388/77 del 17 maggio 1977 la quale, all'art. 11, comma 2, lett. a), dopo aver premesso che "la base imponibile é costituita per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi... da tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore", dispone, in modo specifico, che nella base imponibile si devono comprendere le imposte, i dazi, le tasse ed i prelievi, ad eccezione della stessa imposta sul valore aggiunto e non accorda agli Stati membri alcuna facoltà di introdurre eccezioni a tale principio.