Cir_Fin_31_5_00_113 Circolare 113 del 31.05.00 MATERIA FISCALE: Accertamento OGGETTO Iva Risposte ai quesiti in materia di compilazione delle dichiarazioni da presentare nell'anno 2000 nonché in materia di dichiarazioni e liquidazioni periodiche IVA. TESTO Alle Direzioni Regionali delle Entrate Agli Uffici delle Entrate Agli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette Agli Uffici IVA Ai Centri di Servizio delle Imposte Dirette ed Indirette Al Segretariato Generale e, per conoscenza, Al Servizio Consultivo e Ispettivo Tributario Al Comando Generale della Guardia di Finanza Alle Direzioni Centrali del Dipartimento delle Entrate ----------------------- INDICE 1 DICHIARAZIONE IVA ANNUALE 1.1 Esercenti attività di trasporto pubblico urbano di persone - detraibilità dei compensi corrisposti ai rivenditori di documenti di viaggio 1.2 Modalità per l'adeguamento ai parametri o agli studi di settore 1.3 Quadro VF - indicazione degli acquisti con esigibilità differita. 1.4 Quadro VG - regimi speciali 1.5 Quadro VK - determinazione dell'eccedenza d'imposta 1.6 UNICO 2000 - indicazione della partita IVA Modalità e termini per i versamenti Dichiarazione presentata dagli eredi 1.9 Eredi del contribuente - indicazione della data del decesso 1.10 Quadro VX - compilazione del rigo VX1 1.11 Quadro VX - indicazione dell'importo versato in caso di versamento rateale 1.12 Ulteriori chiarimenti DICHIARAZIONI E LIQUIDAZIONI IVA PERIODICHE 2.1 Risposte a quesiti concernenti le modalità di compilazione del modello di dichiarazione IVA periodica approvato con decreto del 21/12/1999 2.1.1 Errata determinazione dell'imposta - criteri per la regolarizzazione 2.1.2 Persone fisiche - determinazione del volume d'affari al fine dell'obbligo di presentazione della dichiarazione 2.1.3 Trasformazioni sostanziali soggettive - modalità di presentazione della dichiarazione IVA periodica 2.1.4 Note di variazione - compilazione dei righi VP1, VP5 e VP6. 2.1.5 Presentazione della dichiarazione nel caso in cui vengano meno le condizioni di esonero dall'obbligo dichiarativo 2.2 Risposte a quesiti concernenti le annotazioni delle liquidazioni periodiche sui registri IVA 2.2.1 Modalità di effettuazione delle liquidazioni periodiche e di annotazione del credito IVA riportato dall'anno precedente 2.2.2 Arrotondamenti degli importi da indicare nelle liquidazioni e dichiarazioni periodiche 2.2.3 Contribuenti trimestrali - liquidazione dell'ultimo trimestre DICHIARAZIONI DEI REDDITI E UNIFICATA 3.1 Quadro RM della dichiarazione UNICO 2000 - Persone fisiche. 3.2 Società di persone con scioglimento anticipato prima del 31/12/1999 3.3 Residenza anagrafica - residenti all'estero 3.4 Acconti IRPEG versati e non indicati in dichiarazione 3.5 Certificazione tributaria 3.6 Soggetti abilitabili alla trasmissione telematica - Facoltà di fruire del servizio telematico da parte dei soggetti con un numero considerevole di percipienti. 3.7 Modello 770 - compilazione del quadro ST 3.8 Modello 770 - determinazione della soglia per l'invio del modello in forma unificata 3.9 Modello 770 - presupposti per l'invio in forma unificata del modello ---------------- A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei modelli di dichiarazione IVA annuale e periodica nonché dei modelli UNICO 2000, sono pervenuti alla scrivente alcuni quesiti in merito alla compilazione di detti modelli, in relazione ai quali si forniscono i richiesti chiarimenti evidenziando che alcune precisazioni sono state già fornite quali istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA 2000 all'interno del modello UNICO 2000. Si forniscono, inoltre, alcune precisazioni in merito alle modalità di effettuazione delle liquidazioni periodiche nei registri IVA, al fine di avere la necessaria corrispondenza con i dati da indicare nelle dichiarazioni periodiche IVA. 1 DICHIARAZIONE IVA ANNUALE 1.1 Esercenti attività di trasporto pubblico urbano - detraibilità dei compensi corrisposti ai rivenditori di documenti di viaggio D. I contribuenti che esercitano l'attività di trasporto pubblico urbano di persone ai sensi dell'art. 74, 1 comma, lett. e), del D.P.R. n. 633/1972, in quale quadro della dichiarazione IVA 2000 devono indicare l'importo dei compensi corrisposti ai rivenditori di documenti di viaggio, ai fini della detrazione dell'IVA? R. I soggetti esercenti l'attività di trasporto pubblico urbano di persone, ai fini della detrazione, devono includere l'ammontare dell'imposta assolta sulle provvigioni liquidate ai rivenditori dei documenti di viaggio - già indicata nel rigo VA4 - nel quadro VF (ammontare degli acquisti effettuati) alla corrispondente aliquota, fermo restando che la relativa imposta a debito non deve essere inclusa nel quadro VE, ma direttamente nel rigo VL2. (Ai fini del diritto alla detrazione dell'imposta, cfr. ris. min. dell'8 luglio 1999, n. 111/E). 1.2 Modalità per l'adeguamento ai parametri o agli studi di settore D. I contribuenti che scelgono di adeguare il proprio volume d'affari a quello risultante dall'applicazione dei parametri o studi di settore sono obbligati a farlo in sede di dichiarazione annuale, compilando il rigo VA11? R. I contribuenti che intendono ai fini dell'IVA adeguare i corrispettivi al volume d'affari risultante dall'applicazione dei parametri o degli studi di settore possono effettuare tale adeguamento, scegliendo una delle seguenti modalità: - adeguamento fuori dichiarazione. La maggiore imposta dovuta, che ovviamente non deve essere indicata nel rigo VA11 nè compresa nel quadro VE della dichiarazione, è versata separatamente entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando lo specifico codice tributo; - adeguamento in dichiarazione. In tal caso, i soggetti interessati indicano il maggior imponibile (quale differenza fra il volume d'affari determinato in base ai parametri o agli studi di settore e quello derivante dalle operazioni registrate per il 1999) e la relativa imposta nel rigo VA11. Gli importi indicati nel citato rigo devono, inoltre, essere inclusi nel quadro VE alla aliquota corrispondente ovvero, nell'ipotesi di operazioni soggette a più aliquote, nel rigo relativo all'aliquota più prossima a quella media, calcolata secondo le modalità illustrate nella circolare n. 117/E del 13/5/1996. In quest'ultima ipotesi occorre riportare nel rigo VE15, relativo alle variazioni ed arrotondamenti d'imposta, la differenza tra l'imposta calcolata sul maggior imponibile con l'aliquota del quadro VE applicata e l'imposta effettivamente dovuta sulla base dell'aliquota media. Nel caso in cui il versamento venga fatto nei termini della presentazione dell'UNICO, sulla maggiore imposta non devono essere calcolati gli interessi dello 0,40% dovuti sul saldo dell'IVA per il differimento di tale versamento riservato, quest'ultimo, ai contribuenti tenuti a comprendere la dichiarazione IVA nell'ambito della dichiarazione unificata. Si precisa, inoltre, che le opzioni per particolari regimi d'imposta o per l'effettuazione di liquidazioni e relativi versamenti con cadenza trimestrale già esercitate dal contribuente rimangono comunque valide anche quando il nuovo volume d'affari, per effetto dell'adeguamento ai parametri o agli studi di settore, superi il limite previsto per l'adozione di detti regimi. Nel caso di adeguamento in dichiarazione annuale, la maggiore imposta per tale regolarizzazione confluisce nell'IVA dovuta a saldo, da versare con il codice tributo di quest'ultima. Si pone in evidenza, infine, che qualora dalla dichiarazione emerga un credito, l'inclusione dell'adeguamento nella dichiarazione comporta un'automatica compensazione della maggiore imposta risultante che, altrimenti, dovrebbe essere versata autonomamente. 1.3 Quadro VF - indicazione degli acquisti con esigibilità differita D. L'ammontare degli acquisti da indicare ai righi VF17 e VF18 deve essere riportato anche nei precedenti righi da VF1 a VF9? R. Gli acquisti indicati al rigo VF17 - cioè quelli annotati nel 1999 ma per i quali non si è verificata la detraibilità dell'imposta nel corso dello stesso anno - non devono essere compresi nei righi da VF1 a VF9; invece, gli acquisti indicati al rigo VF18 - cioè quelli registrati nell'anno precedente per i quali si è verificata la detraibilità nel 1999 - devono essere compresi anche nei righi da VF1 a VF9 in corrispondenza della relativa aliquota. 1.4 Quadro VG - regimi speciali D. Come va compilato il quadro VG nell'ipotesi in cui il contribuente adotti regimi o metodi diversi per determinare l'IVA ammessa in detrazione? R. Come già precisato nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione IVA relativa all'anno 1999, i contribuenti che adottano metodi o regimi diversi per la determinazione dell'IVA ammessa in detrazione, previsti in più sezioni del quadro VG, devono utilizzare più moduli della dichiarazione IVA compilandone tutti i quadri (e non soltanto il quadro VG) e riportando i vari dati distintamente come in caso di tenuta di più contabilità separate. Inoltre nel caso di contribuente tenuto all'adozione di uno dei particolari regimi per il quale è obbligatorio compilare la corrispondente sezione del quadro VG e che abbia, anche, effettuato operazioni esenti in via occasionale, questi non deve compilare la sezione 4 relativa alle operazioni esenti (quindi neanche il rigo VG10) e, pertanto, tali operazioni esenti devono essere comprese unicamente nel rigo VE22. Inoltre, il contribuente che abbia adottato uno dei regimi speciali o particolari metodi di determinazione dell'IVA detraibile di cui alle sezioni 1, 2, 4, 5 e 6 del quadro VG è comunque tenuto a barrare la corrispondente casella posta nel primo riquadro anche nel caso in cui non debba riportare alcun valore nella relativa sezione in quanto non ha effettuato alcuna operazione attiva o passiva nell'anno. 1.5 Quadro VK - determinazione dell'eccedenza d'imposta D. Nel caso in cui una società che partecipa alla liquidazione dell'IVA di gruppo abbia incorporato, durante il 1999, una o più società appartenenti al gruppo, quali dati deve indicare ai righi VK1 e VK2 del proprio modulo IVA? R. Nella fattispecie descritta, la società incorporante - che è tenuta a presentare, secondo quanto precisato nel paragrafo 3.3 delle istruzioni alla dichiarazione IVA, anche i moduli relativi ai dati contabili delle società incorporate - deve aumentare l'importo indicato nei righi VK1 (totale dei crediti trasferiti) e VK2 (totale dei debiti trasferiti) del proprio modulo IVA degli eventuali ammontari a credito o a debito, risultanti rispettivamente dai righi VL20 (IVA a credito) e IVA da versare (VL21 - VL22 + VL23) dei moduli delle società incorporate. 1.6 UNICO 2000 - indicazione della partita IVA D. È obbligatoria l'indicazione della partita IVA sul frontespizio del modello UNICO/2000 anche da parte di un contribuente esonerato dalla presentazione della dichiarazione IVA? R. Tutti i contribuenti, titolari di partita IVA, devono in ogni caso indicare la propria partita IVA sul frontespizio del modello UNICO 2000 anche se non tenuti alla compilazione della dichiarazione IVA. 1.7 Modalità e termini per i versamenti D. In merito all'esposizione, nel quadro RX del modello UNICO 2000, dei dati relativi al riepilogo IVA (ad esempio: rigo RX12 Unico-Società di capitali) si chiede, in particolare, di conoscere se l'importo versato di colonna 2, deve essere indicato sia da coloro che hanno eventualmente effettuato il versamento separato dell'IVA, sia da coloro che hanno scelto di versare l'IVA con altri tributi dell'UNICO? Inoltre, nel caso di versamento effettuato dopo la scadenza, l'importo (dovendo coincidere con quello esposto nella colonna "importi a debito versati" del modello F24) va esposto al lordo della compensazione e comprensivo della maggiorazione? R. In relazione alle modalità di compilazione del rigo RX concernente il versamento annuale dell'IVA del modello UNICO 2000 e, precisamente: - del rigo RX12, per UNICO-Società di capitali - del rigo RX9, per UNICO-Società di persone - del rigo RX12, per UNICO-Enti non commerciali - del rigo RX11, per UNICO-Persone fisiche, si chiarisce che nella colonna 2 dei citati righi del quadro RX, occorre indicare l'importo versato, separatamente o con gli altri tributi dell'UNICO ed ancorchè compensato con altri crediti del contribuente indicati nel modello F24, comprensivo della maggiorazione dello 0,40 per cento, per ogni mese o frazione di mese nel caso di differimento del pagamento, qualora questo sia stato effettuato entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata. Si ricorda che tale maggiorazione, ai fini dell'IVA, è attualmente prevista dall'art. 6 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, che ha di fatto sostituito il primo comma dell'art. 30 del D.P.R. n. 633 del 1972. Si precisa, inoltre, che, in base al recente provvedimento che ha dettato disposizioni in materia di differimento dei termini di presentazione delle dichiarazioni e di effettuazione dei versamenti, vale a dire il D.P.C.M. 20 aprile 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2000), i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione unificata - modello UNICO 2000 - che devono comprendere il modello IVA all'interno di tale dichiarazione, possono fruire, anche per il conguaglio dell'IVA dovuta sulla base della dichiarazione annuale, del maggior termine di versamento consentito a seguito del predetto differimento. Pertanto, la specifica maggiorazione dello 0,40 per cento, prevista per ogni mese o frazione di mese dal citato art. 6 del D.P.R. n. 542 del 1999, si applica, per le persone fisiche e le società o associazioni di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 600 del 1973, fino al 20 giugno 2000, ovviamente, come già precisato anche nelle istruzioni al modello UNICO 2000 sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24. Qualora il versamento venga, invece, effettuato entro il più ampio termine del 20 luglio 2000, occorre applicare l'interesse dello 0,40 per cento, previsto dal richiamato D.P.C.M. del 20 aprile 2000, sull'importo dell'IVA dovuto già aumentato della predetta specifica maggiorazione applicata fino alla data del 20 giugno 2000. 1.8 Dichiarazione presentata dagli eredi D. In caso di decesso avvenuto dopo il 31 dicembre 1999, l'erede che prosegue l'attività del deceduto, deve presentare il modello UNICO a nome del de cuius inserendo anche i quadri relativi all'IVA, ovvero questi ultimi devono essere inseriti nella propria dichiarazione? R. Nell'ipotesi di decesso avvenuto successivamente al 31 dicembre 1999, l'erede deve, in ogni caso, presentare la dichiarazione unificata per l'anno di imposta 1999, comprensiva della dichiarazione IVA, con il modello UNICO 2000, indicando, nel riquadro anagrafico riservato al contribuente, i dati del contribuente deceduto, e, nell'apposito riquadro relativo alla dichiarazione presentata da soggetto diverso dal contribuente, i propri dati. Per l'anno di imposta 2000, l'erede dovrà invece presentare le dichiarazioni dei redditi e dell'Irap per conto del deceduto per il periodo compreso dal 1gennaio alla data del decesso, secondo le indicazioni prima descritte; inoltre in caso di prosecuzione dell'attività del deceduto, l'erede potrà unificare la dichiarazione IVA alla propria dichiarazione dei redditi e dell'IRAP. La dichiarazione IVA sarà composta di due moduli: il primo relativo al periodo di attività esercitata dal deceduto, il secondo relativo al periodo di attività svolta dall'erede. 1.9 Erede del contribuente - indicazione della data del decesso D. Il dichiarante erede del contribuente che presenta la dichiarazione IVA 2000 "in via autonoma" per conto di quest'ultimo dove deve indicare la data del decesso? R. Il dichiarante erede del contribuente, deve indicare la data del decesso nel frontespizio del modello utilizzando gli stessi campi previsti per l'indicazione della data di inizio della procedura concorsuale. 1.10 Quadro VX - compilazione del rigo VX1 D. Come va indicato l'importo versato nel rigo VX1 del modello di dichiarazione IVA 2000 nel caso di versamento in lire ovvero in euro, data l'assenza dei tre zeri prestampati? R. I contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA "in via autonoma" - che compilano, quindi, il frontespizio del modello IVA 2000 - devono indicare l'ammontare dell'importo versato nella stessa valuta adottata per gli altri righi della dichiarazione, indicando l'importo arrotondato alle migliaia di lire (senza cioè scrivere i tre zeri finali) ovvero all'unità di euro. Si precisa, inoltre, che nel caso in cui il versamento sia effettuato in euro, la corrispondente casella 4 del rigo VX1 deve essere comunque barrata sia se gli importi indicati in dichiarazione siano espressi in lire sia se espressi in euro. 1.11 Quadro VX - indicazione dell'importo versato in caso di versamento rateale D. In caso di versamento rateale, chi presenta la dichiarazione IVA separata, deve seguire la regola di indicare l'importo complessivo delle rate versate entro la data di presentazione della dichiarazione al netto degli interessi nel rigo VX1? L'anno scorso la circolare n. 57/E del 5 marzo 1999 prevedeva che, in caso di versamento rateale, si dovesse indicare solo l'importo della prima rata. Quest'anno, atteso che il termine di presentazione è il 31 maggio, potrebbero risultare già versate più rate. Vanno, quindi, indicati la somma e gli estremi dell'ultima rata? R. In caso di versamento rateale, si precisa che occorre indicare, come l'anno scorso, soltanto l'importo e gli estremi del versamento della prima rata, allo scopo di non lasciare in sospeso la compilazione della dichiarazione fino all'effettivo momento della sua presentazione. 1.12 Ulteriori chiarimenti - La presentazione della dichiarazione IVA in forma non unificata è prevista, oltre che per le società di capitali e gli enti soggetti ad IRPEG con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, anche per le società e le associazioni di cui all'art. 5 del T.U.I.R., nel caso in cui il periodo d'imposta si sia chiuso anteriormente al 31dicembre 1999. - In caso di incorporazione nel corso dell'anno 1999 da parte di società aderente alla liquidazione IVA di gruppo, l'importo da indicare al rigo VW9 del prospetto riepilogativo della società controllante del modello di dichiarazione IVA 2000 deve essere aumentato dell'eventuale importo dei rimborsi infrannuali richiesti dalle società incorporate desunto dal rigo VL9 dei relativi moduli (e non dal rigo VW9, come erroneamente indicato nelle istruzioni approvate con decreto del 30 dicembre 1999). - Nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione della dichiarazione IVA 2000, alla voce "determinazione del volume d'affari", le operazioni di cui all'art. 17, comma 3, e all'art. 74, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 633/1972, devono essere indicate al rigo VA4 (e non al rigo VA5 come erroneamente riportato nelle istruzioni), mentre la relativa imposta a debito al rigo VL2, fermo restando che le medesime operazioni non devono essere comprese nel quadro VE. Analogamente, anche gli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi menzionati alla medesima voce dell'Appendice, non devono essere compresi nel quadro VE ma il loro ammontare va indicato al rigo VA5 (e non al rigo VA6 come erroneamente riportato nelle sopra citate istruzioni), mentre la relativa imposta va indicata al rigo VL3. 2 DICHIARAZIONI E LIQUIDAZIONI IVA PERIODICHE 2.1 Risposte a quesiti concernenti le modalità di compilazione del modello di dichiarazione IVA periodica approvato con decreto del 21/12/1999 2.1.1 Errata determinazione dell'imposta - criteri per la regolarizzazione D. Nell'ipotesi di violazioni che si riflettono sulla liquidazione periodica dell'imposta a quali modalità deve attenersi il contribuente che decide di avvalersi dell'istituto del "ravvedimento operoso"? R. Come già precisato nelle istruzioni al nuovo modello di dichiarazione IVA periodica, i contribuenti che intendono avvalersi dell'istituto del ravvedimento di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472, del 18 dicembre 1997, possono scegliere in alternativa una delle seguenti modalità: - ravvedimento nell'ambito della dichiarazione del periodo in corso: nella ipotesi in cui il contribuente abbia commesso, in periodi precedenti dello stesso anno solare, delle violazioni che si riflettono sulla determinazione dell'imposta in sede di liquidazione periodica (ad esempio indebita detrazione, omessa fatturazione, errori sulla registrazione, ecc.) il contribuente può regolarizzare la violazione comprendendo la relativa imposta a debito e gli interessi dovuti per ravvedimento nel rigo VP8, semprechè le suddette variazioni d'imposta non risultino già comprese nei righi VP5 e VP6 per effetto, ad esempio, di note di rettifica emesse ai sensi dell'art. 26 del DPR 633/72, e provvedendo anche al versamento delle relative sanzioni in via autonoma. Inoltre, nel particolare caso in cui la violazione riguardi esclusivamente l'omesso versamento di tutta o parte dell'imposta a debito già indicata in precedenti dichiarazioni periodiche (nel rigo VP16) dello stesso anno solare, l'importo di detto versamento omesso deve essere evidenziato nel rigo VP9, comprensivo degli interessi dovuti a seguito del ravvedimento, ferma restando, anche in tale caso, la regolarizzazione delle sanzioni in via autonoma. In tali ipotesi il contribuente deve annotare distintamente, nei registri delle fatture emesse o dei corrispettivi, detta variazione d'imposta in sede di liquidazione relativa al periodo in cui esegue la regolarizzazione; - ravvedimento in via autonoma con sostituzione della dichiarazione originaria: qualora il contribuente intenda regolarizzare in via autonoma, cioè non all'interno della dichiarazione relativa al periodo in corso, deve versare a parte l'imposta dovuta con le relative sanzioni ed interessi, ripresentando una dichiarazione periodica sostitutiva di quella originaria infedele ed eventualmente anche le successive dichiarazioni, relative allo stesso anno, risultate irregolari per effetto della violazione originaria. Pertanto, in tale ipotesi, detto importo non deve essere compreso tra i dati da indicare nella dichiarazione periodica concernente il periodo in cui si esegue la regolarizzazione. 2.1.2 Persone fisiche - determinazione del volume d'affari al fine dell'obbligo di presentazione della dichiarazione periodica D. Come si determina il volume d'affari di un contribuente che esercita più attività gestite con contabilità separate ovvero di un soggetto che svolge anche un'attività rientrante nel regime speciale dell'agricoltura? R. L'articolo 1, comma 2 del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, come modificato dal D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, dispone che sono obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA periodica le persone fisiche che hanno "realizzato nell'anno precedente un volume d'affari superiore a 50 milioni di lire". Pertanto, un soggetto che per opzione o per obbligo di legge eserciti più attività con contabilità separata ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 633/72, ai fini della determinazione del volume d'affari realizzato nell'anno precedente e quindi dell'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA periodica, deve fare riferimento al volume d'affari complessivo relativo a tutte le attività esercitate. Nel particolare caso in cui il soggetto eserciti, oltre che un'attività commerciale anche un'attività agricola, per la quale nell'anno solare precedente ha realizzato un volume d'affari inferiore a 40 milioni di lire, questi è esonerato dall'obbligo delle liquidazioni periodiche ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/72 e conseguentemente anche dalla presentazione della dichiarazione IVA periodica, con riferimento alla sola attività agricola (la quale concorre comunque alla determinazione del volume d'affari complessivo). Pertanto, ad esempio, se il volume d'affari complessivo supera il limite previsto di 50 milioni di lire, il predetto contribuente sarà tenuto alla presentazione delle dichiarazioni IVA periodiche limitatamente alle attività diverse da quella agricola. 2.1.3 Trasformazioni sostanziali soggettive - modalità di presentazione della dichiarazione IVA periodica D. Nel caso di fusioni, scissioni, successione ereditaria o di altre trasformazioni qual è il soggetto tenuto a presentare la dichiarazione IVA periodica? R. Nelle predette ipotesi si verifica, in linea generale, una situazione di continuità tra i soggetti interessati alla trasformazione. In particolare, qualora siano state effettuate scissioni, fusioni, conferimenti d'azienda o altre trasformazioni sostanziali soggettive che abbiano comportato la cessione del credito o del debito IVA sussistente al momento della trasformazione, l'avente causa (cioè il soggetto incorporante, conferitario, beneficiario, donatario, ecc.), in applicazione del principio di continuità, deve assolvere a tutti gli adempimenti conseguenti alla trasformazione ed in particolare deve comprendere nella prima dichiarazione IVA periodica, da presentare successivamente alla trasformazione, anche le operazioni effettuate dal dante causa (soggetto incorporato, conferente, scisso ecc.) nella frazione di mese o trimestre antecedente alla trasformazione. Ad esempio, nel caso di un'incorporazione con effetto dal 10 marzo 2000, l'incorporante deve comprendere nella propria dichiarazione periodica relativa al mese di marzo anche le operazioni effettuate dall'incorporato dal 1 al 10 marzo. Inoltre l'incorporante deve presentare un'autonoma dichiarazione relativa al mese di febbraio, in nome e per conto dell'incorporato (indicando quindi la partita IVA ed i dati anagrafici di quest'ultimo nel riquadro riservato al contribuente ed i propri dati nel riquadro del dichiarante) qualora l'incorporato alla data della trasformazione (es. 10 marzo) non abbia già presentato la predetta dichiarazione. Analogo comportamento deve osservare l'incorporante per quanto concerne gli adempimenti relativi ai versamenti d'imposta indicando nel modello di pagamento unificato la partita IVA del soggetto incorporato qualora effettui un versamento per suo conto. 2.1.4 Note di variazione - compilazione dei righi VP1, VP5 e VP6 D. Si chiede di conoscere come debbano essere esposti nella dichiarazione periodica IVA gli importi nei righi VP1, VP5 e VP6, nell'ipotesi in cui nel periodo siano state effettuate solo note di credito relative ad operazioni attive. Gli importi devono essere esposti con il relativo segno nelle colonne di competenza? È corretto riportare l'importo dell'IVA in valore assoluto nel rigo VP6? R. Nell'ipotesi in cui, nel periodo di riferimento, non siano state effettuate operazioni attive ma soltanto variazioni in diminuzione, con corrispondente emissione di note di accredito relative ad operazioni attive, nella relativa dichiarazione periodica gli importi da comprendere nei righi VP1 (relativo all'imponibile) e VP5 (relativo all'IVA esigibile) devono essere indicati con il segno negativo al fine di avere una corrispondenza con i dati da indicare nel quadro VE della dichiarazione annuale IVA. Non è, invece, corretto riportare in alternativa l'importo dell'IVA oggetto della variazione nel rigo VP6, in quanto potrebbe alterare l'ammontare dell'IVA spettante in detrazione. 2.1.5 Presentazione della dichiarazione nel caso in cui vengano meno le condizioni di esonero dall'obbligo dichiarativo D. Il contribuente che effettua esclusivamente operazioni esenti e pertanto è esonerato dall'obbligo di presentazione delle dichiarazioni IVA periodiche, relativamente a quale periodo di liquidazione è obbligato a presentare la predetta dichiarazione qualora abbia effettuato operazioni imponibili? R. Come indicato nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione IVA periodica, paragrafo 2, i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti rientrano nelle condizioni di esonero dall'obbligo della presentazione della dichiarazione IVA periodica, semprechè nel corso dello stesso anno non vengano meno le predette condizioni. In quest'ultimo caso infatti il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione IVA periodica per la liquidazione relativa al periodo nel corso del quale si sono verificate le condizioni che hanno fatto venire meno l'esonero, nonché tutte le successive dichiarazioni relative allo stesso anno, a meno che in tali successivi periodi il medesimo contribuente risulti esonerato dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad es. perché non ha effettuato nessuna operazione, nè attiva nè passiva). 2.2 Risposte a quesiti concernenti le annotazioni delle liquidazioni periodiche sui registri IVA 2.2.1 Modalità di effettuazione delle liquidazioni periodiche e di annotazione del credito IVA riportato dall'anno precedente D. Come devono essere effettuate le annotazioni delle liquidazioni periodiche sui registri IVA affinchè ci sia corrispondenza con i dati da riportare nel modello di dichiarazione periodica? R. Le modalità di esecuzione delle liquidazioni periodiche IVA, i cui dati contabili devono confluire nella dichiarazione IVA periodica, sono disciplinate oltre che dal decreto ministeriale 24 gennaio 1977 (in parte già superato), dal D.P.R. 23 marzo 1998 n. 100, e successive modificazioni che ha anche istituito l'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA periodica. Al fine di coordinare la normativa vigente e di ottenere la necessaria corrispondenza tra i dati annotati nei registri IVA e quelli richiesti nel modello di dichiarazione IVA periodica, si forniscono chiarimenti sulle modalità di annotazione delle liquidazioni periodiche nei registri di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 633/72. L'articolo 1, comma 1, del citato D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, come modificato dal D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, disciplina, come sopra accennato, le modalità di effettuazione delle liquidazioni periodiche prevedendo che "entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633." Il citato comma 1 del D.P.R. n. 100/98 dispone altresì che "gli elementi necessari per il calcolo dell'imposta sono indicati in apposita sezione dei registri delle fatture o dei corrispettivi". Tale decreto prevede inoltre al comma 5 che le citate disposizioni "si applicano anche nei confronti dei soggetti di cui agli artt. 33, 73, primo comma, lettera e) e 74, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, con riferimento ai termini ivi stabiliti". Con la Circ. n. 127/E del 9 giugno 1999, la scrivente ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai dati da annotare sui registri IVA in sede di liquidazione periodica e, in particolare, alle modalità di indicazione del credito IVA dell'anno precedente computato in detrazione agli effetti dell'IVA. Tuttavia, per effetto dell'emanazione del decreto dirigenziale 21 dicembre 1999, con il quale è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione IVA periodica utilizzabile a partire dalla prima liquidazione periodica relativa al mese di gennaio o al 1 trimestre dell'anno 2000, i criteri forniti con la citata circolare n. 127 devono ritenersi parzialmente modificati. Pertanto, considerato che il nuovo modello di dichiarazione periodica è stato integrato al fine di comprendere tutti i dati necessari per la determinazione dell'IVA dovuta (o a credito) in sede di liquidazione periodica nonché per una migliore gestione del credito IVA compensabile, si forniscono ulteriori chiarimenti in merito alle modalità da adottare per l'effettuazione delle liquidazioni periodiche nei registri IVA. Si precisa, come regola generale, che in sede di liquidazione periodica devono essere annotati tutti i dati necessari per il calcolo dell'IVA dovuta o dell'IVA a credito concernenti il periodo di riferimento. Inoltre, all'inizio dell'anno deve essere annotato, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.P.R. n. 633/72, nel registro degli acquisti di cui all'art. 25 del predetto decreto, l'ammontare complessivo dell'eccedenza d'imposta detraibile (c.d. credito IVA compensabile), risultante dalla dichiarazione annuale dell'anno precedente e computato in detrazione e/o in compensazione nell'anno successivo (rispettivamente, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 633/72 e dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/97). In particolare, tenendo conto delle disposizioni contenute nel richiamato D.M. 24 gennaio 1977, nell'apposita sezione del registro delle fatture emesse o dei corrispettivi, devono essere evidenziati i seguenti dati: 1) Ammontare complessivo dell'imposta relativa a tutte le operazioni effettuate nel periodo di riferimento per le quali si è verificata l'esigibilità, aumentato eventualmente dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa alle operazioni effettuate in periodi precedenti, per le quali l'imposta stessa sia divenuta esigibile nel periodo cui si riferisce la liquidazione. Nell'ambito di tale dato occorre comprendere anche l'ammontare dell'imposta dovuta relativamente agli acquisti intracomunitari e agli acquisti da soggetti non residenti effettuati nel periodo di riferimento, ai sensi dell'art. 17, 3 comma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché agli acquisti ed importazioni di oro e degli altri materiali di cui alla legge n. 7 del 17 gennaio 2000, annotati ai sensi dell'art. 17, 5 comma, introdotto dall'art. 3, comma 4, della citata legge. Il dato relativo alle operazioni di cui sopra deve essere desunto dalle annotazioni eseguite (o da eseguire) nei registri delle fatture emesse o dei corrispettivi, tenendo conto anche delle variazioni ai sensi dell'art. 26 e delle rettifiche della detrazione di cui all'art. 19-bis2 del predetto D.P.R. n. 633/72. L'importo come sopra determinato dovrà trovare corrispondente indicazione nel rigo VP5 del relativo modello di dichiarazione periodica. 2) Ammontare complessivo dell'imposta relativa agli acquisti ed alle importazioni risultanti dalle fatture di acquisto e/o dalle bollette doganali, annotate nel periodo di riferimento nel registro di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 633/72, per la quale viene esercitato il diritto alla detrazione ai sensi dell'art. 19 del predetto decreto ovvero ammontare dell'imposta detraibile risultante dall'applicazione dei regimi speciali di detrazione forfettaria dell'imposta. Anche relativamente agli acquisti si deve altresì tenere conto delle variazioni di cui all'art. 26 nonché delle rettifiche della detrazione operate ai sensi dell'art. 19-bis2 del citato D.P.R. n. 633/72. L'importo come sopra determinato dovrà trovare corrispondente indicazione nel modello di dichiarazione IVA periodica al rigo VP6. 3) Ammontare delle eventuali regolarizzazioni effettuate nel periodo, relative a violazioni commesse in periodi precedenti dello stesso anno solare, da indicare secondo i criteri descritti al precedente punto 2.1.1. nei righi VP8 e VP9 della corrispondente dichiarazione periodica. 4) Ammontare dell'eccedenza detraibile d'imposta, risultante dalla liquidazione del mese o del trimestre precedente dello stesso anno solare, ovvero dell'importo a debito non versato per il periodo precedente in quanto non superiore a L. 50.000 (comprensivo degli interessi dovuti dai contribuenti trimestrali); ovviamente per la prima liquidazione dell'anno (relativa al mese di gennaio o al primo trimestre) tale importo sarà pari a zero. Il dato dovrà essere riportato al rigo VP10 della corrispondente dichiarazione periodica. 5) Ammontare dell'eccedenza detraibile d'imposta dell'anno precedente (c.d. credito IVA compensabile) che il contribuente decide di computare in detrazione, in sede di liquidazione periodica. Al riguardo si precisa, come già chiarito nelle istruzioni al modello di dichiarazione IVA periodica, che il contribuente è libero di computare in detrazione, in sede di liquidazione periodica, l'intero ammontare del credito risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente ovvero soltanto una parte di esso, al fine di azzerare o ridurre l'IVA a debito del periodo. Il relativo importo dovrà essere indicato nel rigo VP11 della corrispondente dichiarazione IVA periodica del periodo. 6) Differenza tra l'ammontare dell'imposta esigibile (indicata al punto 1) e l'ammontare dell'imposta computata in detrazione per lo stesso periodo (di cui al punto 2), aumentata dell'eventuale importo del credito di riporto del periodo precedente (di cui al punto 4) nonché dell'eventuale credito compensabile computato in detrazione (di cui al punto 5), tenendo conto delle regolarizzazioni (di cui al punto 3). Tale dato, che determina l'importo dell'imposta a credito o a debito per il periodo, dovrà essere riportato al rigo VP12 della corrispondente dichiarazione periodica. 7) Ammontare dell'imposta da versare per il periodo, costituito dall'importo di cui al punto 6 maggiorato della quota parte degli interessi dovuti dai contribuenti trimestrali minori e diminuito dell'eventuale credito speciale d'imposta utilizzato da particolari categorie di contribuenti (es: imprenditoria femminile, imprese che abbiano effettuato nuove assunzioni, ecc.). Tali dati dovranno trovare corrispondenza nella dichiarazione periodica, rispettivamente nel rigo VP14, relativamente agli interessi trimestrali, nel rigo VP13 relativamente ai crediti speciali d'imposta e nel rigo VP16 relativamente all'importo da versare. 8) Importo versato, così come risulta indicato nel modello F24 (modello di pagamento unificato) nella colonna "importi a debito versati" ed estremi del relativo versamento. Si precisa al riguardo che tale importo deve comunque essere annotato, indipendentemente dal fatto che sia stato o meno compensato con i crediti derivanti da altri tributi, contributi o premi, ai sensi del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241. Tale dato dovrà trovare corrispondenza nel rigo VP17 della dichiarazione IVA periodica. In relazione alla valuta utilizzata per il versamento restano validi i chiarimenti forniti al precedente punto 1.10. 9) Ammontare dell'importo del credito infrannuale d'imposta relativo a ciascuno dei primi tre trimestri solari chiesto a rimborso, ai sensi dell'art. 38 bis, comma 2 del citato D.P.R. n. 633/72, ovvero destinato, in tutto o in parte, in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241/97, dai soggetti che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 30, terzo comma, lettere a) o b) dello stesso D.P.R. n. 633/72. Si ricorda al riguardo che detto importo può non coincidere con l'eccedenza d'imposta detraibile del periodo, in quanto non deve comprendere il credito riportato dal periodo precedente (vedi al riguardo la Circolare n. 92/E del 26 aprile 1999, punto 2.3). Tale dato dovrà trovare corrispondenza nel rigo VP19 della dichiarazione IVA periodica. Si precisa, inoltre, che l'importo del credito infrannuale, inizialmente destinato in compensazione ex D.Lgs n. 241 del 1997 (riportato al rigo VP19, campo 5), può eventualmente essere utilizzato in detrazione agli effetti dell'IVA, in un periodo successivo, ed in tal caso il relativo ammontare va indicato nel rigo VP11 della dichiarazione relativa al periodo in cui viene computato in detrazione. 2.2.2 Arrotondamenti degli importi da indicare nelle liquidazioni e dichiarazioni periodiche. D. Come devono essere arrotondati gli importi annotati nei registri IVA in sede di liquidazione periodica? R. Al fine di evitare differenze d'imposta determinate dai diversi criteri di arrotondamento applicati all'imposta risultante dal registro delle fatture emesse o dei corrispettivi in sede di liquidazione periodica e a quella emergente dal modello di dichiarazione periodica, è necessario arrotondare i relativi importi con i medesimi criteri al fine di ottenere un'esatta corrispondenza. In particolare, se il contribuente decide di indicare i dati in: - migliaia di lire, deve arrotondare ciascun importo alle mille lire superiori, se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire, o a quelle inferiori in caso contrario; - unità di Euro, deve arrotondare ciascun importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro o per difetto se inferiore a detto limite. 2.2.3 Contribuenti trimestrali - liquidazione dell'ultimo trimestre D. I contribuenti con liquidazioni trimestrali con quali modalità ed entro quali termini devono effettuare le annotazioni sui registri contabili IVA relativamente all'ultimo trimestre solare? R. I contribuenti che eseguono le liquidazioni trimestrali, ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 - nel quale sono state trasfuse con alcune modifiche le disposizioni già contenute nel soppresso art. 33 del citato D.P.R. n. 633 del 1972 - devono effettuare anche la liquidazione periodica relativa al quarto trimestre, entro il 16 febbraio di ogni anno, fermo restando che il versamento dell'imposta dovuta va effettuato entro il successivo 16 marzo, quale conguaglio annuale determinato in sede di dichiarazione annuale, ovvero, per i soli contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione unificata, entro il termine finale previsto per la presentazione di detta dichiarazione, con la maggiorazione degli interessi secondo le indicazioni fornite al quesito 1.7. 3 DICHIARAZIONE DEI REDDITI E UNIFICATA 3.1 Quadro RM della dichiarazione UNICO 2000 - Persone fisiche D. Nella sezione IX del modello UNICO 2000 - Persone Fisiche - in caso di reddito percepito dall'erede, nel rigo RM17, colonne 2 e 3, deve essere indicato il reddito del contribuente deceduto o direttamente la quota di spettanza dell'erede? R. Nel rigo RM17, della citata sezione IX del Modello UNICO 2000 - Persone Fisiche - devono essere indicate le somme percepite a titolo di trattamento di fine rapporto e le altre indennità di lavoro dipendente di cui all'art. 16, comma 1 lett. a) del TUIR, corrisposte da soggetti non obbligati per legge all'effettuazione delle ritenute d'acconto; i redditi percepiti dagli eredi o dai legatari devono essere determinati secondo le disposizioni proprie della categoria di appartenenza (con riferimento al defunto) e sono assoggettati a tassazione separata. Nel rigo RM17, colonne 2 e 3, devono essere indicati rispettivamente l'intero importo percepito nell'anno da tutti gli aventi diritto e l'ammontare totale del reddito determinato in capo al deceduto, mentre nella colonna 7, la percentuale del reddito spettante all'erede e nella colonna 8, il codice fiscale del defunto. In tal modo, l'Amministrazione potrà effettuare il calcolo dell'imposta con riferimento alla situazione del defunto ed imputare la quota di imposta dovuta dall'erede tramite cartella di pagamento. 3.2 Società di persone con scioglimento anticipato prima del 31-12-1999 D. Sono pervenuti ulteriori quesiti concernenti modalità e termini di presentazione delle dichiarazioni da parte di società di persone che, antecedentemente al 31.12.1999, abbiano cessato l'attività o siano state poste in liquidazione senza un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Viene chiesto inoltre di conoscere se quanto previsto per le società di persone si estende anche alle Associazioni professionali ed inoltre se è possibile presentare i vecchi modelli di dichiarazione in copia fotostatica. R. Si ribadisce innanzitutto che nei casi prospettati, le società non possono presentare le dichiarazioni in forma unificata. Per la dichiarazione IVA e il Mod. 770, le società devono utilizzare i nuovi modelli IVA/2000 e 770/2000 da presentare entro il 31 maggio c.a.; le dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP dovranno invece essere presentate utilizzando i vecchi modelli entro gli ordinari termini di cui all'art. 2, comma 1, del DPR n. 322 del 1998 e successive modificazioni. In tal caso, la proroga dei termini di presentazione al 31 luglio prevista dal DPCM 20 aprile 2000, recante "Disposizioni per il differimento, per l'anno 2000, dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e di altre dichiarazioni e di effettuazione dei versamenti", non si applica, in quanto il DPCM citato ha stabilito il differimento dei termini di presentazione e di versamento solo con riferimento alle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP, compresa la dichiarazione unificata, da presentare con i modelli approvati nell'anno 2000. Quanto sopra si applica anche alle associazioni professionali, in virtù dell'art. 6 del DPR 29 ottobre 1973 n. 600 e successive modifiche. Si precisa infine che i vecchi modelli possono essere utilizzati anche in copia, purché conformi. 3.3 Residenza anagrafica - Residenti all'estero D. Secondo quale criterio deve essere compilata la casella "Residenza Anagrafica" nel frontespizio dell'UNICO 2000, facendo riferimento alla situazione in essere nel periodo di imposta della dichiarazione dei redditi ovvero a quella della data di presentazione della dichiarazione stessa? E la casella "Residenti all'estero"? R. In riferimento al riquadro relativo alla residenza anagrafica posto nel frontespizio occorre indicare la residenza anagrafica al momento della presentazione della dichiarazione; se la residenza è variata da meno di 60 giorni deve essere barrata la casella 1, come specificato nella voce in appendice "Domicilio Fiscale. Variazione del comune di residenza da meno di 60 giorni". Anche lo status dei residenti all'estero da indicare nell'apposito riquadro posto nel frontespizio del modello è quello risultante al momento della presentazione della dichiarazione. 3.4 Acconti IRPEG versati e non indicati in dichiarazione D. Una società di capitali ha chiuso il bilancio al 31-12-1998 in perdita (anche ai fini IRPEG). In sede di dichiarazione dei redditi ha omesso di indicare gli acconti IRPEG versati. È ora possibile presentare una dichiarazione integrativa per indicare i predetti acconti e utilizzare quindi il credito conseguente eventualmente tramite compensazione con Mod. F24? R. La dichiarazione integrativa presentata ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 e successive modifiche, consente di regolarizzare mediante il ravvedimento le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché in occasione del pagamento delle somme dovute; per il riconoscimento di situazioni favorevoli al contribuente è invece possibile presentare una dichiarazione ai sensi dell'art. 2, c. 8, del DPR n. 322 del 1998 e successive modifiche. Ciò premesso, sulla base delle recenti procedure automatizzate predisposte dall'amministrazione finanziaria, non si rende necessario presentare la dichiarazione integrativa in quanto, nel caso prospettato, la società riceverà una comunicazione di irregolarità a seguito della liquidazione della dichiarazione effettuata ai sensi dell'art. 36 bis del DPR n. 600 del 1973, come modificato dagli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 241 del 1997, nella quale si evidenzierà la presenza di versamenti in acconto non riportati in dichiarazione, semprechè i medesimi risultino correttamente eseguiti. Considerato che il bilancio si è chiuso in perdita, dal controllo automatizzato risulteranno pertanto crediti maggiori di quelli dichiarati pari ai versamenti in acconto eseguiti. Tale importo verrà automaticamente considerato credito da utilizzare in compensazione che la società dovrà indicare nella dichiarazione UNICO 2000, quale credito risultante dalla precedente dichiarazione. 3.5 Certificazione tributaria D. È possibile per i consulenti del lavoro iscritti al relativo albo e con esercizio della professione da almeno cinque anni, avendo il titolo per l'iscrizione all'albo dei revisori contabili ex art. 13 della L.132/97 e in attesa del parere della commissione centrale relativo alla domanda presentata, effettuare la certificazione tributaria sino alla relativa iscrizione al registro o alla data di rigetto della domanda? R. Per rilasciare la certificazione tributaria, come stabilito dall'art. 36, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, i consulenti del lavoro, iscritti nel relativo Albo ed esercitanti la professione da almeno cinque anni, devono essere necessariamente iscritti nel Registro del revisori contabili. 3.6 Soggetti abilitabili alla trasmissione telematica - Facoltà di fruire del servizio telematico da parte dei soggetti con un numero considerevole di percipienti D. I liberi professionisti Geometri sono abilitati alla presentazione telematica del Mod. UNICO? E inoltre è possibile la presentazione del modello su supporto cartaceo, stampato con stampante laser? R. Si considerano incaricati della trasmissione telematica ai sensi dell'art. 3, c.3, del DPR n. 322 del 1998 e successive modifiche e del decreto 18 febbraio 1999, che ha individuato altri soggetti incaricati, i seguenti soggetti: - Iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; - Iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle C.C.I.A.A.; - Associazioni sindacali di categoria tra imprenditori; - Centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti; - Associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico linguistiche; - Altri soggetti, emanazione dei soggetti sopra indicati, individuati dal DM del 18 febbraio 1999. Ai sensi dell'art 3, comma 2 del citato DPR n. 322, sono altresì obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, direttamente o tramite gli incaricati sopra elencati: - Le società di cui alla lett. a) e gli enti di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, con rispettivamente capitale sociale e patrimonio netto superiore a 5 miliardi di lire; - I soggetti con un numero di dipendenti non inferiore a 50. Sulla base di quanto sopra precisato, i liberi professionisti geometri non rientrano tra i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni. In merito alla possibilità di presentare le dichiarazioni con il modello cartaceo stampato con stampanti laser, se ne ribadisce l'ammissibilità, così come esplicitato nei decreti di approvazione della modulistica. D. È stato chiesto di conoscere se sono obbligati ad utilizzare il servizio di trasmissione telematica i contribuenti che, pur non raggiungendo i 50 dipendenti, hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte e/o a contributi previdenziali ed assistenziali ad un numero di percipienti non inferiore a tale limite. R. Si precisa al riguardo che non possono essere considerati obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni i soggetti che pur avendo un numero di dipendenti inferiore a 50, hanno tuttavia corrisposto nel periodo d'imposta compensi ad un numero considerevole di percipienti, comunque non inferiore al tetto dei 50 previsti dall'art. 3, comma 2, del DPR 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni. In effetti, il tenore letterale della norma citata non consente di ritenere obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni coloro che non hanno almeno 50 dipendenti; tuttavia, atteso che costoro, pur non avendo detto numero di dipendenti, possono avere un numero di percipienti di compensi superiore o pari a detto limite e pertanto trovarsi in condizioni sostanzialmente analoghe a quella degli obbligati, si ritiene che gli stessi possano chiedere l'abilitazione alla trasmissione telematica per fruire direttamente di tale servizio ovvero rivolgersi ai soggetti incaricati della trasmissione, di cui all'art. 3, comma 3, del citato DPR n. 322 del 1998 per l'invio dei dati contenuti nelle dichiarazioni, nei termini previsti per tale modalità di trasmissione dallo stesso DPR n. 322 del 1998. Resta inteso che gli Uffici finanziari competenti provvederanno tempestivamente ad abilitare i soggetti di cui trattasi qualora intendano avvalersi di tale facoltà. 3.7 Modello 770 - Compilazione del quadro ST D. Sono pervenuti numerosi quesiti in ordine alle modalità di compilazione dei righi da ST22 a ST36 del quadro ST del modello 770/2000, nel caso di operazioni straordinarie di trasformazione che comportano l'estinzione di uno o più soggetti e la prosecuzione dell'attività da parte di un altro soggetto. In particolare, si chiede di conoscere se i suddetti righi da ST22 a ST36 debbano essere compilati dal solo soggetto che subentra a seguito delle citate operazioni, o anche dai soggetti estinti. R. Le istruzioni al modello 770/2000, al paragrafo S5, precisano che, in caso di operazione straordinaria avvenuta nel corso del 1999, il dichiarante deve procedere a compilare i quadri del modello 770 con esclusione dei quadri SS e SY, per esporre in modo separato la situazione riferibile sia al dichiarante che ai soggetti estinti. Per quanto riguarda i soggetti estinti, il dichiarante è tenuto ad indicare tutti gli elementi riguardanti il periodo compreso dal 1 gennaio alla data di cessazione dell'attività o a quella in cui si è verificato l'evento (pag. 10 delle istruzioni); a tal fine, nello spazio in alto a destra di ciascun quadro, in corrispondenza alla dicitura "codice fiscale", inserirà il proprio codice fiscale, mentre nel rigo "codice fiscale del sostituto d'imposta" inserirà il codice fiscale del soggetto estinto. Con particolare riferimento alla compilazione del quadro ST, come chiarito nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione, il dichiarante provvederà a compilare per ciascun soggetto estinto detto quadro con esclusione dei righi da ST22 a ST36, utilizzando, qualora i righi a disposizione non fossero sufficienti, altri quadri ST. I predetti righi da ST22 a ST36 del citato quadro ST, dovranno essere quindi esclusivamente compilati dal dichiarante quando compilerà il proprio quadro ST, atteso che solo quest'ultimo, nell'esposizione dei dati relativi al riepilogo delle compensazioni, è legittimato ad operare la scelta tra riporto o rimborso dell'eventuale eccedenza determinatasi ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 10 novembre 1997, come modificato dall'art. 3 del D.P.R. n. 542 del 14 ottobre 1999. 3.8 Modello 770 - determinazione della soglia per l'invio del modello in forma unificata D. Al fine di determinare la soglia dei venti percipienti, discriminante dell'invio del modello 770 in forma unificata, si debbono contare o no i soggetti che sono stati indicati nel quadro SA soltanto ai fini INPS e che, pertanto, non hanno percepito somme imponibili ai fini IRPEF? R. Ai fini della determinazione della soglia dei venti soggetti, discriminante dell'invio del modello 770 in forma unificata, non rilevano i soggetti che sono stati indicati nel quadro SA, ai soli fini INPS. Ciò in quanto l'art. 3, comma 1, del DPR 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni prevede l'obbligo di comprendere la dichiarazione dei sostituti di imposta nell'ambito della dichiarazione unificata solo qualora il sostituto abbia effettuato ritenute alla fonte nei riguardi di non più di venti soggetti. 3.9 Modello 770 - Presupposti per l'invio in forma unificata del modello D. Ai fini della determinazione dei venti percipienti, vanno computati anche gli eredi indicati nel quadro SB? R. Ai fini della discriminante dell'invio del modello 770 in forma unificata, non rilevano gli eredi eventualmente indicati nel quadro SB, in quanto gli elementi identificativi degli eredi da indicare in detto quadro rilevano ai soli fini dell'imputazione della quota di reddito spettante, restando determinato in capo al deceduto l'ammontare delle ritenute operate. Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.