Cir_Fin_29_12_99_n_245_D Circolare del ministero delle Finanze 245/D del 29 dicembre 1999 sulla É in corso di pubblicazione la legge finanziaria per l'anno 2000, che contiene agli articoli 7 e 12 disposizioni riguardanti tra l'altro la competenza di questo Dipartimento. In particolare, con l'articolo 7, comma 15, si è provveduto alla sostituzione della lettera e) dell'articolo 8, comma 10, della legge 23/12/1998, n^ 448, concernente la misura agevolativa sul gasolio connessa alla riduzione degli oneri gravanti nel settore delle attività di trasporto merci. In sintesi, la nuova disposizione, recependo le censure formulate dalla Commissione Europea riguardo la limitazione del beneficio al gasolio utilizzato nel solo trasporto per conto terzi, ne estende la portata al trasporto per conto proprio; viene altresì introdotta una limitazione al campo di applicazione, che comprende ora i veicoli adibiti al trasporto merci di massa massima complessiva maggiore o uguale a 11,5 tonnellate. Con il comma 16 dello stesso articolo 7, alla disposizione di cui al precedente comma viene attribuito effetto retroattivo al 16/1/1999, allo scopo di mantenere inalterato il termine di decorrenza dell'agevolazione quale era previsto nella precedente versione, finora inattuata. Le norme di attuazione della nuova disposizione saranno quanto prima emanate, di concerto tra ministero delle Finanze e ministero dei Trasporti e della navigazione, secondo la previsione del comma 13 dell'articolo 8 della legge n. 448/98. Al riguardo si comunica che, nell'intento di adeguare lo schema di norma secondaria, già predisposto in previsione della precedente platea di beneficiari (trasportatori per conto terzi), alla nuova realtà individuata nella norma primaria in questione (trasportatori per conto terzi e trasportatori per conto proprio), è stato siglato, tra le Associazioni di categoria e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno specifico accordo che ha istituito un apposito "tavolo tecnico", i cui risultati verranno recepiti nella norma regolamentare. L'articolo 12, commi 1, 2 e 3, prevede l'integrazione dell'elenco dei prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti al 1^ gennaio 2005, di cui all'allegato 1 della legge n. 448/98, con l'inserimento di alcune tipologie di oli emulsionati (emulsioni stabilizzate di gasolio ovvero di olio combustibile denso con acqua dal 12 al 15% in peso), stabilendone il nuovo trattamento fiscale che decorre dall'anno 2000. Il predetto trattamento fiscale trae origine dai principi ispiratori sanciti dalla c.d. "Carbon Tax" di cui alla legge n. 448/98. In proposito si precisa che con decreto del Presidente del consiglio dei ministri verranno stabilite le aliquote sulla base dei criteri già fissati dalla citata legge finanziaria nonché la relativa decorrenza; inoltre con decreto ministeriale saranno stabilite le caratteristiche tecniche delle emulsioni per verificarne l'idoneità all'impiego nella carburazione e nella combustione. Il comma 4 del citato articolo 12 ha sostituito la lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge n. 448/98, ampliandone la portata applicativa con efficacia dalla data di entrata in vigore del prossimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 8 della citata legge n. 448/98, stabilirà la nuova misura delle aliquote delle accise. Con riferimento all'ambito oggettivo della misura agevolativa di che trattasi, la riduzione del costo del gasolio e dei gas di petrolio liquefatti usati come combustibile per riscaldamento è resa applicabile, per tale ultimo prodotto, anche ai quantitativi di Gpl destinati al rifornimento di serbatoi fissi. Pertanto, il beneficio in questione, oltre ai Gpl usati come combustibile per riscaldamento, anche miscelati ad aria, e distribuiti attraverso reti canalizzate comprenderà altresì quelli, utilizzati per il medesimo impiego, destinati a rifornire i cosiddetti serbatoietti installati presso le utenze. A seguito dell'entrata in vigore del comma 4, lo stesso beneficio, come previsto dalla disposizione contenuta nella citata lettera c), agirà retroattivamente a decorrere dal 1999. La disposizione chiarisce, altresì, che la riduzione del costo dei suddetti prodotti non è cumulabile con altre agevolazioni previste in materia di accise, confermando così l'orientamento interpretativo già assunto in proposito da questa Amministrazione con il telescritto n.87/Udc-Cm del 29-4-99. Di rilievo, quanto ai soggetti destinatari della misura agevolativa, le modifiche introdotte dal comma 4 che hanno ampliato la sfera dei beneficiari. La misura agevolativa, infatti, si rende applicabile ai quantitativi di gasolio e di Gpl impiegati come combustibili nei comuni o nelle frazioni di comuni ricadenti nella zona climatica F di cui al citato Dpr n. 412/93 (punto 1, lettera c) oppure facenti parte di province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F (punto 2, lettera c) ovvero, ancora, nei comuni o nelle frazioni di comuni della regione Sardegna e delle isole minori (punto 3, lettera c). Per tale ultima categoria di enti la norma prevede un'ulteriore estensione del beneficio includendo, tra quelli agevolati, anche gli impieghi di Gpl confezionati in bombole. La riduzione del costo trova inoltre applicazione per il gasolio ed i Gpl impiegati come combustibili, oltreché nei comuni non metanizzati, individuati con decreto del ministro delle Finanze di concerto con il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, ricadenti nella zona climatica E, anche nelle frazioni non metanizzate di comuni metanizzati appartenenti alla predetta zona E (punto 4, lettera c) individuate annualmente con delibera di consiglio degli enti locali che deve essere comunicata ai ministeri delle Finanze e dell'Industria entro il 30 settembre di ciascuno anno. La disposizione di cui al punto 4) della più volte citata lettera c) statuisce, poi, espressamente la decadenza dal beneficio a decorrere dal momento in cui, con decreto del ministro delle Finanze di concerto con il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare con periodicità annuale, ne è riscontrata l'avvenuta metanizzazione. Con successive norme regolamentari sarà data attuazione alle previsioni contenute nel predetto comma 4. Il comma 5 ha modificato la nota 1) dell'articolo 26 del Testo unico approvato con Dlgs 26 ottobre 1995 n. 504, che differenzia gli impieghi del gas metano in civili ed industriali La disposizione in esame mira, in primo luogo, ad inserire tra gli usi industriali le attività di ristorazione, uniformando così la relativa disciplina a quella dell'attività alberghiera, che gode dell'aliquota di accisa prevista per l'uso industriale. Tale uniformità si è resa necessaria al fine di eliminare le difficoltà applicative che nel corso degli anni sono sorte per detto settore di attività e che sono riconducibili, sostanzialmente, a due aspetti: la non facile individuazione di quelle strutture di ristorazione che in quanto annesse ad alberghi dovevano beneficiare dell'aliquota di accisa prevista per uso industriale e la difficoltà di dover considerare la medesima attività di ristorazione, a volte rientrante negli usi civili e a volte rientrante negli usi industriali, a seconda del carattere complementare o meno dell'attività svolta. In secondo luogo, la disposizione in esame include negli usi industriali anche gli impieghi del gas metano utilizzato negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro. Inoltre, è stato stabilito che si considerano compresi negli usi industriali, anche se l'attività è svolta senza fini di lucro, gli impieghi del gas metano utilizzato oltre che nei predetti impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche, anche nelle attività ricettive svolte da istituzioni che assistono i disabili, gli orfani, gli anziani e gli indigenti. Si tratta di un'elencazione esaustiva di strutture che svolgono attività ad elevato contenuto sociale nei confronti di soggetti in situazioni psicofisiche di non autosufficienza. Si fa infine presente che è in corso di formalizzazione il decreto del ministro delle Finanze di concerto con il ministro del Tesoro e con il ministro dell'Industria con il quale viene prorogata fino al 3 gennaio 2000, in considerazione delle esigenze informatiche connesse al , la riduzione complessiva di lire 30 al litro, di cui lire 25 per accisa, su benzina, benzina senza piombo, olio da gas o gasolio usato sia come carburante che come combustibile per riscaldamento, di lire 30 al chilogrammo, di cui 25 per accisa, sui gas di petrolio liquefatti, usati sia come carburante che come combustibile, nonché di lire 10 al metro cubo, di cui lire 8,33 per accisa, sul gas metano per autotrazione e per combustione per usi civili. Dal 4 gennaio 2000 e fino al 29 febbraio 2000 la suddetta riduzione è incrementata di ulteriori 5 lire comprensive di Iva, con l'unica differenza per il gas metano per autotrazione e per combustione per usi civili per il quale tale riduzione è pari a lire 1,67 al metro cubo comprensive di Iva. Non è prevista denuncia di giacenze.