Cir_Fin_29_12_00_241 Circolare 241 del 29.12.00 MATERIA FISCALE: Pubblicità e affissioni OGGETTO Occupazione aree pubbliche Smaltimento rifiuti Imposta comunale sugli immobili Tributi locali vari Tributi locali - Potere regolamentare di comuni e province - Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 - Ripartizioni competenze tra gli Uffici centrali e Uffici regionali del Ministero delle Finanze. Revoca di precedenti disposizioni. TESTO Con la circolare n. 101/E del 4 aprile 1998 (G.U. n. 96, del 27 aprile 1998), lo scrivente ha fornito le prime indicazioni in ordine agli adempimenti riguardanti l'esercizio del potere regolamentare in materia di tributi propri attribuito ai comuni ed alle province dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In detta circolare, tra l'altro, era stato precisato che, in virtù di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 52 del citato decreto legislativo, la copia conforme del regolamento comunale o provinciale e della relativa delibera doveva essere inviata a questo ufficio dopo che il regolamento medesimo, assoggettato al controllo preventivo di legittimità previsto dall'art. 17, commi 33 e seguenti della legge 15 maggio 1997, n. 127, era divenuto definitivo. Quanto sopra per consentire l'attuazione del disposto di cui al comma 4 dell'art. 52, del succitato decreto legislativo n. 446, con il quale è stato attribuito al Ministero delle finanze il potere di impugnare tali regolamenti, per vizi di legittimità, davanti agli organi di giustizia amministrativa. Con la successiva circolare n. 118/E, del 26 maggio 1999 (G.U. n. 128 del 3 giugno 1999), a parziale modifica delle precedenti istruzioni, è stato disposto che, fermo restando l'obbligo dei comuni di inviare le delibere regolamentari concernenti TOSAP, TARSU e Imposta sulla pubblicità, a decorrere dal 3 giugno 1999, dovevano essere trasmessi a questa Direzione centrale anche quelle delibere regolamentari, sempre in materia tributaria (I.C.I., accertamento con adesione, entrate, ecc.) adottate dai soli comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti, così come risultanti dall'ultimo censimento ISTAT. Conseguentemente, per quanto riguarda i comuni con popolazione inferiore al predetto limite, l'invio di quest'ultima tipologia di delibere andava effettuato alle Direzioni regionali delle entrate competenti per territorio. Ciò stante, considerato che nel regolamento che disciplina la nuova struttura di questo Ministero, il potere di impugnativa disciplinato nel comma 4 dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, rientra nella competenza del costituendo Ufficio del federalismo fiscale, si dispone che, a modifica di quanto precedentemente stabilito, a decorrere dal 2 gennaio 2001, le delibere di cui al comma 2 del succitato articolo 52 ed i relativi regolamenti, concernenti materia strettamente tributaria, vengano trasmessi esclusivamente alla Direzione centrale per la fiscalità locale. Alla medesima Direzione andranno, altresì, trasmessi, da parte delle Direzioni regionali, i fascicoli riguardanti gli eventuali contenziosi instaurati presso i competenti Tribunali amministrativi regionali, su delibere regolamentari ritenute impugnabili da parte delle Direzioni medesime.. Le Direzioni regionali si atterranno alle citate disposizioni e inviteranno i comuni compresi nella rispettive circoscrizioni all'osservanza delle istruzioni impartite con la presente circolare. La pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica tiene luogo anche della distribuzione agli organi in indirizzo e della diffusione ai soggetti interessati