Cir_Fin_28_2_00_32 Circolare 32 del 28.02.00 MATERIA FISCALE: Occupazione aree pubbliche OGGETTO Articolo 18 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 - Chiarimenti in ordine alle disposizioni relative al canone (COSAP) ed alla tassa (TOSAP) per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Ai Comuni Alle Province e, per conoscenza, Alle Direzioni Regionali delle Entrate All' Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) All' Unione Nazionale delle Province Italiane (UPI) L'art. 18 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)" ha introdotto rilevanti innovazioni in materia di canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap), di cui all'art. 63 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, già illustrate nella circolare n. 247/E del 29 dicembre 1999, che vengono ulteriormente approfondite con la presente circolare. Va innanzitutto precisato che le modificazioni introdotte dall'art. 18, della legge finanziaria, sono entrate in vigore a partire dal 1 gennaio 2000, e, pur riguardando direttamente la disciplina del Cosap, sono al contempo rilevanti anche in ordine alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap) di cui al Capo II del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per cui è necessario affrontare in via preliminare le disposizioni che riguardano il canone. A) LE MODIFICHE APPORTATE AL COSAP L'art. 18 ha modificato la lett. f), del comma 2, dell'art. 63 del D.lgs. n. 446 del 1997, che disciplina le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture e con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi. Le disposizioni innovative in questione si applicano automaticamente a tale tipologia di occupazioni, vale a dire senza che occorra una particolare deliberazione di recepimento della norma. Tale intervento può essere comunque opportuno al fine di contenere in un unico provvedimento regolamentare tutte le disposizioni che disciplinano il canone attualmente in vigore, provvedendo quindi ad eliminare quelle che appaiono superate a seguito delle modifiche legislative. Per effetto delle nuove disposizioni è stato definitivamente abolito il criterio alternativo di commisurazione del canone che avrebbe consentito agli enti locali di adottare dall'anno 2000, una speciale misura di tariffa determinata sulla base di quella minima prevista nel regolamento, per ubicazione, tipologia ed importanza dell'occupazione, ridotta non meno del 50%. L'unica modalità di determinazione del canone per le fattispecie in esame è quindi quella che risulta dall'applicazione della misura unitaria di tariffa, riferita a due classi di comuni, al numero complessivo delle utenze relative a ciascuna azienda di erogazione del pubblico servizio. La legge finanziaria, nel riformulare il n. 1 della lettera f), ha altresì aumentato gli importi della tariffa che sono attualmente fissati in: - L. 1.500 per utenza, nei comuni fino a 20.000 abitanti; - L. 1.250 per utenza, nei comuni con oltre 20.000 abitanti. Si precisa che il criterio di determinazione del Cosap, appena esposto, si applica alle sole occupazioni effettuate nel comune, mentre per quelle realizzate sul demanio e patrimonio indisponibile della provincia, bisogna far riferimento al n. 2 della lettera f), che nella nuova versione prevede che il canone sia determinato nella misura del 20% dell'importo risultante dall'applicazione dalla misura unitaria di tariffa stabilita per il Cosap comunale per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale. Naturalmente non è dovuto il Cosap nel caso in cui non sussistono occupazioni nel territorio provinciale, in quanto non si realizza il presupposto giuridico per l'applicazione del canone. Dovrà invece essere corrisposto il canone nella misura minima di L. 1.000.000, prevista dal n. 3) della lettera f), sia nel caso in cui l'ammontare del Cosap risulti inferiore a detto importo e sia nell'ipotesi in cui l'azienda che abbia effettuato occupazioni nel territorio dell'ente locale non presenti nessuna utenza nello stesso ambito territoriale. Bisogna inoltre sottolineare che i soggetti tenuti al pagamento del canone devono essere esclusivamente individuati nelle aziende che effettuano in concreto le occupazioni in questione, vale a dire quelle nei cui confronti vengono rilasciati gli atti amministrativi che consentono l'occupazione. Non possono pertanto considerarsi assoggettate al pagamento del Cosap le aziende che utilizzano cavi, condutture e qualsiasi altro manufatto la cui occupazione è realizzata da altre società che, in forza di apposite convenzioni, ne consentono l'uso a terzi, i quali non sono tenuti al pagamento del canone perché non si realizza nei loro confronti il presupposto giuridico che ne legittima l'applicazione. Va altresì precisato che il concetto di utenza cui fa riferimento la legge finanziaria è un parametro generico che può non coincidere con le eventuali definizioni contenute in altre disposizioni, quali quelle contenute nell'art. 1, comma 1, lettere f) e g), del D.P.R. 19 settembre 1997, n. 318, che ha approvato il codice postale. Ai fini Cosap, infatti, deve intendersi per utente colui che, in forza di formale atto giuridico, instaura con la società erogatrice il rapporto di fornitura del servizio e non chi usufruisce occasionalmente del servizio stesso. Diverso è il caso in cui l'utente abbia più rapporti con la medesima azienda che eroga nei suoi confronti servizi vari, quali acqua, gas e simili. In tale ipotesi detta azienda dovrà corrispondere tanti canoni quanti sono i servizi resi, indipendentemente dal fatto che unico sia il soggetto a cui detti servizi vengono forniti, poiché diverse sono le occupazioni realizzate dall'azienda in questione per assolvere a detti compiti. Le utenze sulla base delle quali deve essere determinato il canone per ciascuna annualità sono quelle che risultano al 31 dicembre dell'anno precedente, come stabilisce il successivo punto 5) aggiunto alla lettera f) in esame. Al fine di agevolare le fasi della liquidazione e del versamento del canone, la legge finanziaria ha previsto che il pagamento del Cosap debba avvenire, in un'unica soluzione, entro il 30 aprile di ciascun anno mediante versamento a mezzo di conto corrente postale - recante, quale causale, l'indicazione dell'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 - intestato al comune o alla provincia. L'esercizio della potestà regolamentare generale prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, comporta che gli enti locali possono stabilire termini e modalità di versamento diversi da quelli previsti dalla legge finanziaria. In questo caso però l'art. 18 impone una particolare procedura da seguire. Infatti, entro il mese di gennaio di ciascun anno, dovrà essere inviata alle aziende di erogazione di pubblici servizi un'apposita comunicazione contenente l'indicazione dei diversi termini per il versamento del canone che in ogni caso non devono essere inferiori a 90 giorni, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione stessa. Occorre infine aggiungere che, a norma del comma 2, dell'art. 18 in esame, dall'ammontare complessivo del canone deve essere detratto l'importo di eventuali altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune o dalla provincia per la medesima occupazione, quali, ad esempio, il canone di concessione previsto dell'art. 27 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, o il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (Cimp) di cui all'art. 62 del D.Lgs. n. 446 del 1997. Non si detraggono invece i canoni connessi a prestazioni di servizi. Si precisa che la portata innovativa della disposizione in esame consiste nel fatto che la detrazione non è prevista più in relazione alla "medesima concessione " ma è strettamente correlata agli oneri che colpiscono la stessa occupazione. Questo criterio di detrazione dei canoni risulta peraltro compatibile con quello di determinazione forfettaria del Cosap stabilito per le occupazioni effettuate con cavi, condutture e con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi. B) LE MODIFICHE APPORTATE ALLA TOSAP Il comma 2, dell'art. 18, della legge finanziaria nel sostituire il comma 3, dell'art. 63, del D. Lgs. n. 446 del 1997, ha altresì stabilito che per la quantificazione della tassa dovuta per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture e con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, di cui alla lettera f), del comma 2, dello stesso articolo "si applicano gli stessi criteri ivi previsti per la determinazione forfetaria del canone". Si devono quindi ritenere estensibili alla tassa tutte le considerazioni fin qui svolte a proposito del canone. Relativamente alle fattispecie interessate alla modifica, si tratta in concreto delle occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché quelle effettuate con seggiovie e funivie di cui all'art. 46 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. I soggetti che effettuano le occupazioni in questione rientrano infatti nella più ampia e generica definizione prevista dall'art. 63, del D. Lgs. n. 446 del 1997, e, quindi, a partire dal 1 gennaio 2000, non devono più determinare la tassa seguendo i criteri contenuti nell'art. 47 del D. Lgs. n. 507 del 1993, ma devono invece applicare quelli previsti per la stessa tipologia di occupazioni in materia di canone. Da quanto esposto consegue che i criteri forfettari di determinazione della Tosap individuati nei commi da 1 a 3, dell'art. 47, del D.Lgs. n. 507 del 1993 devono ritenersi implicitamente abrogati con decorrenza dalla predetta data, anche se continuano ad essere pienamente applicabili per le annualità fino a tutto il 1999. Ciò avviene, in particolare, sia per la tassa dovuta per le eventuali variazioni in aumento delle occupazioni verificatesi nel corso dell'anno 1999, sia per gli avvisi di accertamento relativi alle annualità che vanno dal 1997 fino al 1999, che non sono stati ancora notificati. Conservano invece vigore le disposizioni contenute nei commi 4 e 5 del suddetto art. 47, relative rispettivamente ai contributi che gli enti locali possono imporre per le spese di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio di condutture, cavi ed impianti, ed ai criteri di determinazione della tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo aventi carattere temporaneo. Allo stesso modo si rendono applicabili tutte le altre disposizioni del D. Lgs. n. 507 del 1993, che non siano incompatibili con le disposizioni della legge finanziaria, ivi comprese quelle contenute nell'art. 49, lettera e), relative alla esenzione dal tributo nel caso di devoluzione gratuita all'ente locale degli impianti di erogazione dei servizi in questione. Per quanto concerne i termini entro i quali i soggetti passivi devono liquidare e versare il tributo si deve osservare che, sebbene la disposizione della legge finanziaria sembri limitare l'estensione della disciplina del Cosap ai soli criteri di determinazione della tassa, in questi ultimi si devono comunque far rientrare anche le norme di cui al n. 5), della lettera f), del citato art. 63, che fissano i termini di adempimento del canone al 30 aprile di ciascun anno. Tali disposizioni infatti, non possono essere considerate del tutto estranee ai criteri di determinazione della Tosap dovuta per le occupazioni in questione, in quanto sono sorrette dalle stesse giustificazioni logiche che hanno portato a stabilire uno specifico termine di pagamento per il canone. Per evitare quindi difficoltà nella fase di liquidazione del tributo ed il ricorso ad eventuali conguagli, anche il pagamento della Tosap per le occupazioni in questione deve essere effettuato, in un'unica soluzione, entro il predetto termine del 30 aprile di ciascun anno. Inoltre, la circostanza che si è di fronte ad un nuovo criterio di calcolo della Tosap, comporta che i soggetti in questione debbano presentare per l'anno 2000, la denuncia prevista dall'art. 50, comma 3, del D. Lgs. n. 507 del 1993, precisando il numero delle utenze rispetto alle quali commisurare l'entità del tributo. Per gli anni successivi, invece, la denuncia dovrà essere di nuovo presentata solo nel caso in cui si sia verificata una variazione nel numero delle utenze precedentemente dichiarate. Circa il concetto di utenti, valgono in proposito le stesse considerazioni effettuate in precedenza. Per quanto riguarda i termini di presentazione della denuncia, bisogna far riferimento alla data del 30 aprile di ciascun anno, poiché l'omogeneizzazione delle norme predisposte per il canone con quelle della tassa, determina di fatto l'inapplicabilità dell'art. 50, comma 3, del D. Lgs. n. 507 del 1993, limitatamente alla parte in cui fissa il termine di pagamento della Tosap dovuta ai sensi dell'art. 46, in generale nel mese di gennaio di ciascun anno, e, per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, entro il 30 giugno dell'anno successivo. Per quanto concerne, infine, la rateazione del pagamento della tassa prevista dal comma 5-bis, dell'art. 50, del D. Lgs. n. 507 del 1993, si deve concludere ugualmente per la sua inapplicabilità, in quanto la legge finanziaria ha stabilito espressamente che il pagamento del canone deve avvenire in un'unica soluzione. Tutto ciò, naturalmente non esclude che l'ente locale possa prevedere nel proprio regolamento, termini e modalità diversi di pagamento, comunque non più sfavorevoli per il contribuente; in questo caso si dovrà necessariamente osservare la particolare procedura prevista al riguardo dalle norme della legge finanziaria innanzi illustrate.