Pubblichiamo la circolare n. 120/E del 27 maggio 1999, diramata dal ministero delle Finanze in materia di: . Le appendici sono omesse. ATTENZIONE In forza del primo comma dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, è stato, fra l'altro, attribuito ai Comuni un ampio potere regolamentare per disciplinare i tributi propri, ivi compresa l'imposta comunale sugli immobili (Ici). Lo stesso primo comma puntualizza che per tutto quanto non formi oggetto di regolamentazione locale continuano, ovviamente, ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti e, cioè, per l'Ici quelle contenute nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni. Molti Comuni hanno esercitato tale potere con effetti già sul corrente anno di imposta, apportando modifiche o integrazioni varie al predetto decreto legislativo n. 504. Tra le materie, interessanti più specificatamente il versamento dell'imposta in autotassazione da parte del contribuente, che possono essere state trattate, se ne evidenziano, qui di seguito, talune maggiormente significative: - introduzione di condizioni ulteriori, rispetto a quelle richieste dalla legge, le quali rendono più difficile il verificarsi del presupposto per l'ottenimento dell'agevolazione consistente nella "finzione giuridica" della non edificabilità dei suoli posseduti e utilizzati direttamente per le attività agricole dai coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale; - restringimento del campo di applicazione della esenzione per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, limitandola ai soli fabbricati e purché posseduti dai medesimi enti non commerciali utilizzatori; - ampliamento della esenzione per lo Stato e altri enti territoriali, estendendola anche agli immobili non destinati ai compiti istituzionali; - individuazione delle pertinenze dell'abitazione principale, con disciplina del relativo trattamento ai fini dell'aliquota e della detrazione di imposta; - assimilazione ad abitazione principale dell'alloggio dato in uso gratuito a parenti entro un determinato grado, con estensione della sola aliquota ridotta deliberata per la prima oppure con il riconoscimento, altresì, di una ulteriore detrazione di imposta; - introduzione di agevolazioni varie; - introduzione di modalità diverse di effettuazione del versamento dell'imposta in autotassazione, prevedendo il pagamento diretto in favore del Comune aggiuntivamente rispetto a quello tramite il concessionario, oppure stabilendo che l'imposta deve essere corrisposta dal contribuente non più per mezzo del concessionario bensì esclusivamente sul conto corrente postale del Comune o presso gli sportelli del tesoriere comunale; - differimenti di termini per il versamento in autotassazione, in determinate situazioni particolari; - fissazione di importi al di sotto dei quali il contribuente è esonerato dal versamento dell'imposta. * * * Per conoscere se il Comune ha adottato delibere regolamentari (ovviamente, limitatamente agli immobili ubicati sul suo territorio) modificative o integrative della disciplina legislativa dell'Ici e, in caso positivo, quale è l'esatta portata di tali delibere, il contribuente deve rivolgersi al Comune destinatario del versamento dell'imposta. Gli avvisi di adozione dei regolamenti comunali in materia tributaria, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (un primo elenco è nel supplemento ordinario n. 90 alla Gazzetta del 10 maggio 1999; un secondo elenco sarà nel supplemento ordinario alla Gazzetta del 3 giugno 1999) non sono sufficienti, sia perché, stante la finalità dell'avviso, essi sono estremamente sintetici, sia perché continuano a pervenire altri regolamenti per cui dovrà provvedersi periodicamente a ulteriori pubblicazioni. * * * A Chi deve eseguire il versamento (soggetto passivo). Obbligato a effettuare il versamento dell'imposta è il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli siti nel territorio dello Stato salvo che questi siano esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta oppure esenti dall'imposta medesima. Per la definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo, vedasi (Definizioni, omessa). Per le modalità di tassazione in caso di utilizzazione edificatoria delle aree, vedasi (omessa). Qualora sull'immobile risulti costituito un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione obbligato al versamento della relativa imposta, calcolata sull'intero valore, è unicamente il titolare di detto diritto reale di godimento, restando quindi il cosiddetto nudo proprietario completamente estraneo al prelievo fiscale. Si sottolinea che il diritto di uso o abitazione, che determina l'insorgere dell'obbligazione tributaria, è un diritto reale di godimento ed è quindi ben diverso dal diritto di servirsi dell'immobile sulla base di un contratto di locazione o affitto ovvero di comodato; il locatario, l'affittuario, il comodatario non hanno alcun obbligo agli effetti dell'Ici. Si ricorda, altresì, che è un diritto reale di abitazione quello spettante al coniuge superstite ai sensi dell'articolo 540 del Codice civile e al coniuge separato convenzionalmente o per sentenza sulla casa adibita a residenza familiare, nonché quello del socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa) sull'alloggio assegnatogli, ancorché in via provvisoria, e quello dell'assegnatario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica concessogli in locazione con patto di futura vendita e riscatto. A decorrere dal primo gennaio 1998, in forza dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, la soggettività passiva Ici è stata estesa al superficiario ed enfiteuta, nonché al locatario finanziario. Pertanto obbligato al pagamento dell'imposta dovuta per il corrente anno è: per il suolo concesso in diritto di superficie ovvero per il fondo concesso in enfiteusi, il titolare di siffatto diritto reale di godimento; per l'immobile oggetto della locazione finanziaria, questo particolare tipo di locatario che, come è noto, assume una connotazione giuridica caratteristica e ben diversa dal locatario semplice (quest'ultimo, come già detto, è completamente estraneo al rapporto di imposta Ici). Anche nei cennati, nuovi casi di soggettività passiva, il nudo proprietario non ha alcun obbligo, ai fini Ici, per il suolo o fondo sui quali insistono i predetti diritti reali. Parimenti, non ha alcun obbligo il locatore per l'immobile concesso in locazione finanziaria. Conseguentemente anche il superficiario, l'enfiteuta e il locatario finanziario dovranno calcolare l'imposta da loro dovuta sul valore intero dell'immobile. Per quanto concerne il diritto di superficie, nulla è innovato per il periodo in cui deve essere assunto a oggetto della tassazione il fabbricato. Infatti, come chiarito nella circolare riportata in , il concessionario che ha realizzato la costruzione è obbligato al pagamento dell'imposta su di essa gravante, in quanto proprietario della costruzione stessa. L'innovazione si ha, invece, per il periodo in cui deve essere assunto a oggetto della tassazione il suolo, ovverosia nel periodo che va dalla costituzione del diritto di superficie fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, fino a quella di utilizzo del fabbricato. Per gli anni di imposta antecedenti al 1998, l'imposta dovuta su tale suolo doveva essere pagata dal proprietario con diritto di rivalsa sul superficiario, con la conseguenza che, laddove il proprietario fosse il Comune e il suolo insistesse sul suo territorio, non essendo il Comune soggetto passivo Ici di se stesso e quindi non potendo esserci rivalsa, si verificava una esclusione da imposizione del suolo. A partire dal 1998, invece, l'imposta gravante sul suolo concesso in superficie è dovuta dal superficiario, per cui, in particolare, viene a rimanere obbligata al pagamento dell'imposta, dovuta sul suolo in commento, la cooperativa edilizia concessionaria del diritto di superficie su aree di proprietà comunale. Per quanto concerne la individuazione del momento che segna il passaggio della soggettività passiva dal locatore al locatario finanziario vedasi la circolare in (circolare 109/E del 18 maggio 1999, omessa). Contitolarità. In caso di contitolarità dei predetti diritti sul medesimo immobile (ad esempio: comproprietà piena; cousufrutto; proprietà piena per una quota e usufrutto per la restante quota) ciascun contitolare è obbligato a effettuare distintamente il versamento dell'imposta limitatamente alla parte corrispondente alla propria quota di titolarità, salva restando l'eventuale disposizione regolamentare adottata dal Comune con la quale si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri. (continua a pag. 25) Angelo Busani Nota (esclusioni, esenzioni) a) Per alcune cause di esclusione dall'applicazione dell'imposta: vedasi la circolare in (circolare n. 9 del 14-6-93, omessa) relativamente ai terreni, diversi da quelli edificabili, inutilizzati o adibiti ad attività non agricole; b) per le cause di esenzione dall'imposta vedasi l'articolo 7 del decreto legislativo istitutivo dell'Ici 30 dicembre 1992, n. 504, nonché le eventuali disposizioni regolamentari adottate dal Comune. B Come si determina l'imposta L'imposta dovuta per l'anno 1999 è determinata applicando al valore del fabbricato, dell'area fabbricabile o del terreno agricolo (cosiddetta base imponibile) l'aliquota vigente per tale anno nel Comune nell'ambito del cui territorio è sito l'immobile soggetto a tassazione. Nel caso, invero di scarsa frequenza, in cui il medesimo immobile sia ubicato sul territorio di più Comuni, si assume come se esso fosse sito interamente nel Comune sul cui territorio ricade la prevalenza della sua superficie. Si richiama l'attenzione sul fatto che è attribuito al Comune un ampio potere di deliberare, oltre all'aliquota normale, aliquote differenziate. a) Il valore dei fabbricati è costituito dall'intera rendita catastale moltiplicata: - per 100, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni), B (collegi, convitti eccetera) e C (magazzini, depositi, laboratori eccetera), con esclusione delle categorie A/10 e C/1; - per 50, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, banche eccetera) e nella categoria A/10 (uffici e studi privati); - per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categorie C/1 (negozi e botteghe). Se il fabbricato è sfornito di rendita fin dall'origine oppure lo diventa perché la rendita a suo tempo attribuita non è più adeguata essendo intervenute variazioni strutturali o di destinazione permanenti anche se dovute ad accorpamenti di più unità immobiliari, il contribuente dovrà far riferimento alla categoria e alla rendita attribuita a fabbricati similari. In proposito si ricorda che il primo comma dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 504/1992 prevede una particolare procedura per cui si provvederà successivamente alla riliquidazione dell'imposta sulla base della rendita effettiva attribuita dall'ufficio tecnico erariale con conseguente recupero della maggiore imposta dovuta o rimborso delle somme versate in eccedenza, unitamente agli interessi, senza irrogazione di sanzioni ma con applicazione di una maggiorazione (20 per cento) laddove la predetta rendita effettiva superi di oltre il 30 per cento quella utilizzata dal contribuente. Il Comune potrebbe, con propria disposizione regolamentare, aver attenuato la predetta maggiorazione ovvero aver aumentato, in favore del contribuente, la cennata tolleranza del 30 per cento. Le rendite da assumere per l'anno 1999 sono quelle risultanti in catasto al primo gennaio 1999, aumentate del cinque per cento. Si tenga presente che tali rendite annotate negli atti catastali, anche se di recente attribuzione, non comprendono il predetto aumento del cinque per cento. Si avverte che ai fini Ici la capitalizzazione va operata sulla rendita catastale e non sul reddito, per cui non hanno alcuna rilevanza né gli aumenti o riduzioni di rendita previsti agli effetti della applicazione dell'imposizione sul reddito né il reddito effettivo. Così, ad esempio, se la rendita risultante in catasto, aumentata del 5 per cento, di una abitazione è di 2.100.000, il valore sul quale applicare l'aliquota Ici per determinare l'imposta dovuta sarà sempre di 210.000.000, sia che si tratti di dimora abituale del contribuente, sia che si tratti di unità immobiliare tenuta a disposizione, sia che si tratti di abitazione sfitta, sia che si tratti di abitazione locata. Nella stragrande maggioranza dei casi (ovverosia, laddove non sia stata annotata negli atti catastali, nel corso dell'anno 1998, una modificazione della rendita) il valore sul quale calcolare l'imposta dovuta per il 1999 sarà pari al valore 1998. Fabbricati di interesse storico o artistico. Per i fabbricati di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 3 della legge 1^ giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, si assume la rendita determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo (aumentata del 5 per cento) di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato. Tale rendita, per poter quantificare il valore, va moltiplicata per 100, anche se il fabbricato catastalmente è classificato nella categoria A10 o C/1 oppure nel gruppo D. Ciò, in quanto con il sistema suddetto di determinazione della rendita, il fabbricato è stato assimilato a una abitazione. Fabbricati appartenenti alle imprese. Fanno eccezione agli illustrati criteri di determinazione del valore sulla base della rendita catastale i fabbricati interamente posseduti da impresa e distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D e sforniti fin dall'origine di rendita catastale. Per tali fabbricati il valore è determinato sulla base dei costi di acquisizione e incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante l'applicazione di determinati coefficienti. In ordine a siffatti fabbricati si forniscono le seguenti precisazioni: 1) il criterio di determinazione del valore sulla base di costi contabilizzati si applica anche nel caso in cui il fabbricato posseduto dall'impresa, classificabile nel gruppo D e sfornito di rendita, sia di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 3 della legge 1^ giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni. Ciò, essenzialmente, nella considerazione che la disposizione agevolativa, di cui si è fatto sopra cenno, presuppone che per la determinazione del valore debba farsi riferimento alla rendita; per i fabbricati delle imprese, classificabili nel gruppo D e senza rendita, la legge stabilisce invece un sistema di determinazione del valore che prescinde completamente dalla rendita catastale; 2) i coefficienti di attualizzazione dei valori contabilizzati, agli effetti della quantificazione dell'Ici dovuta per l'anno 1999, sono stati aggiornati con il decreto del ministro delle Finanze del 19 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1999; 3) per i fabbricati ai quali sia stata attribuita la rendita nel corso dell'anno 1998, o anni precedenti, il valore sul quale calcolare l'Ici dovuta per l'anno 1999 è dato dalla capitalizzazione della rendita (rendita risultante in catasto, aumentata del 5 per cento, moltiplicata per 50); 4) per i fabbricati ai quali sia attribuita la rendita nel corso dell'anno 1999, il valore sul quale calcolare l'Ici dovuta per l'anno 1999 continua a essere quello ottenuto attraverso l'attualizzazione dei costi contabilizzati; 5) i costi incrementativi aggiuntivi a quello di acquisizione, contabilizzati nel corso dell'anno 1998, influiscono sull'ammontare del valore soltanto a decorrere dall'Ici dovuta per l'anno 1999; 6) i costi incrementativi aggiuntivi a quello di acquisizione, contabilizzati nel corso dell'anno 1999, non influiscono sull'ammontare del valore sul quale calcolare l'Ici dovuta per l'anno 1999; 7) per l'applicazione dei coefficienti di attualizzazione bisogna assumere quello relativo all'anno nel corso del quale il costo di acquisizione o i costi incrementativi sono stati contabilizzati. Non possono essere considerati sforniti di rendita catastale i fabbricati in discorso per i quali, a seguito dell'espletamento della procedura prevista nel regolamento (recante norme per l'automazione degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari) adottato con il decreto del ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, risulta annotata negli atti catastali, al primo gennaio dell'anno di imposizione, la . Pertanto, per i fabbricati in questione, con rendita proposta risultante nei cennati atti al primo gennaio 1999, il valore dovrà essere determinato sulla base dei criteri catastali, moltiplicando per 50 la predetta rendita, aumentata del 5 per cento. In forza del precitato articolo 58 del decreto legislativo n. 446/1997, anche il locatario finanziario (attratto alla soggettività passiva Ici dal 1998) ha diritto di esperire la procedura, di cui al menzionato decreto n. 701, per la proposizione della rendita dell'immobile ricevuto in locazione. In mancanza di rendita, il valore deve essere quantificato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario/soggetto passivo tutti i dati necessari per il calcolo. Si precisa che anche in caso di si applica la procedura contemplata nel primo comma dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 504 del 30-12-1992, per cui il Comune procederà alla riliquidazione qualora la rendita catastale definitiva determinata dall'Ute si discosti da quella . b) Il valore delle aree fabbricabili è costituito dal valore venale in comune commercio determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Il Comune potrebbe aver stabilito, con proprio regolamento, i valori delle aree fabbricabili al solo effetto, però, dell'autolimitazione del suo potere di accertamento, nel senso di obbligarsi a ritenere congruo il valore dichiarato in misura non inferiore a quella fissata nel regolamento. c) Il valore dei terreni agricoli è costituito dal reddito dominicale moltiplicato per 75. Il reddito dominicale da assumere per l'anno 1999 è quello risultante in catasto al primo gennaio 1999, aumentato del 25 per cento. Si tenga presente che anche i redditi dominicali negli atti catastali non comprendono il predetto aumento. C Periodo di possesso e versamento in due rate L'Ici è dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno solare durante i quali si è protratta la titolarità dei diritti indicati alla precedente lettera A); il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto per almeno di 15 giorni, mentre non è computato in capo al soggetto che ha posseduto per meno di 15 giorni. La quantificazione dell'imposta in ragione di mesi va effettuata anche con riferimento alla situazione oggettiva dell'immobile, all'aliquota applicabile, alla spettanza o meno di detrazioni o riduzioni di imposta; in caso di variazione nel corso del mese, bisogna assumere come protraentesi per l'intero mese la situazione che si è prolungata per maggior tempo nel corso del mese stesso. L'Ici va versata in due rate, delle quali la prima è in acconto e la seconda è a saldo. La prima rata, da versare nel periodo dal primo al 30 giugno 1999, è pari al 90 per cento dell'imposta relativa al primo semestre del 1999; la seconda, da versare dal 1^ al 20 dicembre 1999, è a saldo dell'imposta relativa all'intero anno 1999. Per la prima rata, quindi, il contribuente deve verificare la propria situazione imponibile in relazione alla prima metà dell'anno 1999. Per la seconda, deve verificare la situazione imponibile in relazione all'intero anno 1999 e versare l'imposta, previa deduzione di quanto eventualmente già corrisposto come acconto. Valgano, in proposito, i seguenti esempi: 1) un ufficio (categoria A/10) con valore catastale, previo il predetto aumento del 5 per cento, di lire 200.000.000, di proprietà di un determinato soggetto al primo gennaio 1999 e che nel mese di giugno risulta essere ancora di proprietà del soggetto medesimo. Nel Comune dove è ubicato l'ufficio vige per l'anno 1999 l'aliquota nella misura unica del 5 per mille. La prima rata da versare sarà pari a lire 450.000 (200.000.000 x 5 per mille = imposta su base annua di lire 1.000.000; 1.000.000 : 12 = imposta di lire 83.333 al mese; 83.333 x 6 mesi di possesso = 500.000; 500.000 al 90% = 450.000). L'ufficio viene venduto il 17 ottobre 1999. La seconda rata da versare a saldo, da parte del venditore, sarà pari a lire 383.000 (83.333 x 10 mesi di possesso nel corso dell'anno = 833.333; 833.333 - 450.000 già versate = 383.000. Il compratore, che ha continuato a possedere per la restante parte dell'anno 1999, verserà, entro il 20 dicembre 1999, lire 167.000 (83.333 x 2 mesi di possesso = 166.666). 2) Un'area fabbricabile, con valore venale in comune commercio di lire 2.400.000.000, sulla quale, nel giugno del '99, è in corso di costruzione un edificio. Nel Comune di ubicazione dell'immobile vigono per l'anno 1999 due aliquote, di cui una, ordinaria, del 5 per mille e una, per le aree fabbricabili, del 6 per mille. La prima rata da versare sarà pari a lire 6.480.000 (2.400.000.000 x 6 per mille = imposta su base annua di lire 14.400.000; 14.400.000 : 12 = imposta di lire 1.200.000 al mese; 1.200.000 x 6 mesi di possesso = 7.200.000; 7.200.000 al 90% = 6.480.000). Alla fine del mese di settembre '99 vengono ultimati i lavori di costruzione dell'edificio, il cui valore catastale, previo il predetto aumento del 5 per cento, è di 20 miliardi di lire. (continua a pag. 27) La seconda rata da versare sarà pari a lire 4.320.000 per l'area fabbricabile (1.200.000 x 9 mesi di possesso dell'immobile come area fabbricabile = 10.800.000; 10.800.000 - 6.480.000 già versata = 4.320.000). Sarà, invece, pari a lire 25.000.000 per l'edificio (20 miliardi x 5 per mille = 100.000.000; 100.000.000 : 12 = imposta di lire 8.333.333 al mese; 8.333.333 x 3 mesi di possesso dell'immobile come edificio = 25.000.000). Complessivamente la seconda rata sarà pari a lire 29.320.000. 3) Un fabbricato, con valore catastale, previo il predetto aumento del 5 per cento, di lire 300.000.000, adibito ad abitazione principale di soggetto residente fino al 20 aprile 1999 e successivamente tenuto sfitto. Nel Comune di ubicazione del fabbricato vigono per l'anno 1999 tre aliquote, di cui una, ordinaria, del 5 per mille; una, per le abitazioni principali dei residenti, del 4 per mille e una, per gli alloggi tenuti sfitti, del 6 per mille. La detrazione per abitazione principale non è stata aumentata, per cui è rimasta nella misura, stabilita dalla legge, di lire 200.000. La prima rata da versare sarà pari a lire 570.000 (300.000.000 x 4 per mille = imposta su base annua di 1.200.000; 1.200.000 : 12 = imposta di lire 100.000 al mese; 100.000 x 4 mesi di abitazione principale = 400.000; 400.000 - 66.666 di detrazione per 4 mesi = 333.334; 333.334 al 90% = 300.000 come abitazione principale. 300.000.000 x 6 per mille = imposta su base annua di 1.800.000; 1.800.000 : 12 = imposta di lire 150.000 al mese; 150.000 x 2 mesi di sfitto = 300.000; 300.000 al 90% = 270.000 come sfitto. Complessivamente, quindi, lire 570.000). Il fabbricato continua a essere tenuto sfitto per la restante parte dell'anno 1999. La seconda rata da versare sarà pari a lire 963.000 (100.000 x 4 mesi di abitazione principale = 400.000; 400.000 - 66.666 di detrazione = 333.334; 333.334 - 300.000 già versate = 33.334 come abitazione principale; 150.000 x 8 mesi di sfitto = 1.200.000; 1.200.000 - 270.000 già versate = 930.000 come sfitto. Complessivamente, quindi, lire 963.334). Attenzione (versamento in unica soluzione). Il versamento dell'imposta dovuta per l'intero anno '99 può essere effettuato, anziché in due rate, in unica soluzione nel mese di giugno 1999. Il Comune potrebbe aver stabilito, con propria disposizione regolamentare, che il contribuente può effettuare il versamento in unica soluzione nel mese di dicembre. Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono avvalersi dell'ulteriore facoltà di effettuare il versamento dell'imposta dovuta per l'intero anno 1999 in unica soluzione nel periodo dal 1^ al 20 dicembre 1999. D Abitazione principale e altri - Detrazione Per l'unità immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente (anche se unico dimorante) che la possiede a titolo di proprietà ovvero di diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, spetta una detrazione dall'imposta dovuta per l'unità medesima pari a lire 200.000 annue da rapportare ai mesi durante i quali sussiste siffatta destinazione. Condizione essenziale affinché possa spettare tale detrazione è, quindi, che ci sia identità tra soggetto obbligato al pagamento dell'Ici per l'unità immobiliare e soggetto dimorante abitualmente nell'unità immobiliare medesima. La detrazione - oltre che rapportata, come sopra detto, ai mesi di destinazione (lire 16.666 al mese) - deve essere suddivisa, in caso di più contribuenti dimoranti, in parti uguali tra loro e, quindi, prescindendo dalle quote di proprietà. La detrazione, inoltre, compete fino a concorrenza dell'Ici, relativa all'abitazione principale, gravante sul contribuente che vi dimora. A migliore illustrazione di quest'ultimo punto valga il seguente esempio, ipotizzando che l'imposta su base annua dovuta per l'abitazione principale, al lordo della detrazione, sia pari a lire 1.800.000. Esempio. Abitazione di proprietà di tre fratelli (il fratello A è proprietario per il 50%; il fratello B, per il 46%; il fratello C, per il 4%) dei quali soltanto i fratelli B e C vi dimorano per l'intero anno 1999. In tal caso, l'imposta da versare per l'intero anno sarà di: lire 900.000, da parte di A (50% di 1.800.000 = 900.000; ad A non compete la detrazione in quanto non dimorante) lire 728.000, da parte di B (46% di 1.800.000 = 828.000; 828.000 - 100.000 = 728.000) lire zero, da parte di C (4% di 1.800.000 = 72.000; 72.000 - 72.000 = zero). Si ricorda che per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. Si evidenzia, poi, che la detrazione in discorso trova applicazione anche per ogni unità immobiliare, appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dal socio assegnatario, entro il limite, ovviamente, dell'ammontare dell'imposta gravante su ciascuna unità. La detrazione di lire 200.000 annue, di cui si tratta, spetta anche agli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) per ogni alloggio regolarmente assegnato dagli istituti stessi. Il beneficio è stabilito in favore dell'Istituto nella sua veste di soggetto passivo Ici, per cui la detrazione compete solo per gli alloggi, regolarmente assegnati, per i quali obbligato al pagamento dell'Ici è l'Istituto stesso e, quindi, esclusivamente per gli alloggi appartenenti all'Istituto e assegnati in locazione semplice. Laddove, invece, si sia in presenza di alloggi assegnati in locazione con patto di futura vendita e riscatto, essendo obbligato al pagamento dell'Ici questo particolare tipo di locatario, all'Istituto non competerà alcuna detrazione per tali alloggi (ovviamente potrebbe eventualmente spettare la detrazione e siffatto locatario nella sua qualità di soggetto abitualmente dimorante nell'alloggio assegnatogli e sul quale vanta un diritto reale di abitazione). Anche la detrazione per gli Iacp soggiace alla regola per cui la detrazione va rapportata ai mesi durante i quali sussiste la condizione voluta dalla legge e compete, per ciascun alloggio, fino a concorrenza dell'imposta gravante sull'alloggio stesso. Il Comune, con propria delibera, potrebbe aver assimilato all'abitazione principale, con i conseguenti benefici ai fini Ici, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Inoltre, come già detto nella parte introduttiva della presente circolare, potrebbe aver stabilito, con propria disposizione regolamentare, l'assimilazione all'abitazione principale dell'alloggio dato in uso gratuito a determinati parenti, anche agli effetti della spettanza della detrazione. Si evidenzia che per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo la detrazione potrebbe essere stata aumentata dal comune, fino a concorrenza dell'intera imposta dovuta per l'abitazione medesima. Aumenti della detrazione di imposta in commento potrebbero, inoltre, essere stati deliberati dal Comune per altre tipologie di fabbricati, fra quelle di cui si è sopra trattato. Per conoscere se e a quali condizioni spettano detrazioni di imposta maggiorate, il contribuente deve interpellare il Comune destinatario del versamento. Abitazione principale (pertinenze). Per il trattamento delle pertinenze dell'abitazione principale, sia agli effetti dell'aliquota che della detrazione di imposta, vedasi la circolare in (Circolare 114/E del 25-5-1999, omessa). E Aliquote Per l'anno 1999 possono essere in vigore sul territorio del Comune di ubicazione degli immobili o una sola oppure varie aliquote. L'aliquota massima, comunque, non può eccedere il sette per mille salvo il potere, per i Comuni ad alta tensione abitativa, di deliberare l'aliquota fino al nove per mille limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. Per conoscere l'aliquota o le aliquote deliberate e a quali fattispecie queste ultime si applicano, il contribuente deve interpellare il Comune competente. Le deliberazioni comunali concernenti la determinazione delle aliquote e, se contestualmente comprese, delle detrazioni di imposta, sono anche pubblicate, per estratto in supllementi ordinari alla Gazzetta Ufficiale; tale pubblicazione, peraltro, ha mera funzione notiziale al fine di facilitare il contribuente. Si avverte che la mancata pubblicazione in Gazzetta non significa che il Comune non ha adottato alcuna deliberazione in materia di aliquote o di detrazioni di imposta, potendo ciò dipendere anche da altre cause, tra cui l'omissione di richiesta di pubblicazione da parte del Comune. F Modalità di versamento e di compilazione Per quanto concerne le modalità di versamento (se tramite il concessionario della riscossione, come negli anni pregressi, oppure direttamente al Comune di ubicazione degli immobili) si rinvia a quanto precisato con la circolare riportata in (Circolare 96/E del 29-4-1999, omessa). Per quanto riguarda le modalità di compilazione del bollettino si evidenzia quanto segue: - gli importi devono continuare a essere espressi in lire; - nelle caselline dedicate alla va indicato soltanto l'importo che si versa per l'unità immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente che la possiede a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento. Gli importi che si versano per le eventuali pertinenze dell'abitazione principale, nonché quelli che si versano per i fabbricati ai quali, per disposizione di legge o a seguito di delibera comunale, è riconosciuto un trattamento di favore analogo a quello dell'abitazione principale, vanno indicati nelle caselline dedicate agli ; - nelle caselline dedicate alla va indicato l'importo complessivo delle detrazioni di imposta, (anche se non riguardante o riguardante solo in parte la dimora abituale del contribuente), computato, agli effetti della determinazione della somma versata, sulla base delle disposizioni di legge o delle delibere del Comune che riconoscono tale agevolazione; - nelle caselline dedicate al va indicato il numero delle unità immobiliari per le quali si effettua il versamento, intendendosi per tali quelle che sono iscritte o devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano con attribuzione di una autonoma rendita catastale; - se il versamento è effettuato in unica soluzione, vanno barrate entrambe le caselline, quella per l'acconto e quella per il saldo. Importi minimi. Non si fa luogo al versamento se l'imposta da versare è uguale o inferiore a lire quattromila. Se l'importo da versare supera le quattromila lire, il versamento deve essere fatto per l'intero ammontare dovuto. Valga, in proposito, il seguente esempio: imposta dovuta per l'intero anno è pari a lire 10.000; in sede di acconto bisognerebbe versare lire 4.000 (90% di 5.000 = 4.500 che diventano 4.000 per effetto dell'arrotondamento); il versamento dell'acconto non deve essere effettuato; in sede di saldo bisognerà versare lire 10.000 (imposta dovuta per l'intero anno meno l'acconto che è pari a zero). Si avverte che il Comune potrebbe aver deliberato un maggiore importo, non superando il quale non si esegue il versamento. Divieto di compensazione. In caso di indebiti versamenti effettuati per annualità precedenti non è consentito procedere autonomamente alla compensazione con le somme da versare per l'anno 1999.