Cir Fin 26 8 99 n 179 E Niente rimborsi Ici a 1400 comuni in cui sono calati estimi Roma, in data 26.08.99 DIPARTIMENTO Entrate Circolare n.179 Ai Comuni e,p.c. Alle Direzioni Regionali delle Entrate All'associazione nazionale dei Comuni italiani --------------------------------------- Si premette che, come é noto, in circa 1.400 comuni, a seguito dei ricorsi prodotti dai comuni stessi ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 2 del decreto legge n. 16 del 23 gennaio 1993 convertito con modificazioni nella legge n. 75 del 24 marzo 1993, talune tariffe d'estimo, per fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A, B e C, sono state ridotte rispetto a quelle precedentemente determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990. Le variazioni in diminuzione possono aver riguardato tutte le zone censuarie del comune e tutte le categorie e classi catastali oppure soltanto alcune zone o categorie o classi. Gli ammontari dei nuovi, ridotti estimi, nei comuni interessati, sono stati stabiliti con il decreto legislativo n. 568 del 28 dicembre 1993 e sue successive modificazioni (vedasi anche il decreto legge n. 515 del 27 agosto 1994, convertito con modificazioni nella legge n. 596 del 28 ottobre 1994). Si ricorda che la rendita catastale (e, quindi, il valore del fabbricato, quale base imponibile agli effetti della quantificazione dell'ICI dovuta, ottenuto attraverso la capitalizzazione di siffatta rendita) é data dall'estimo moltiplicato per la consistenza dell'unità immobiliare considerata. Quanto sopra premesso, si fa presente che nel regolamento, in corso di perfezionamento, adottato ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 146 dell'8 maggio 1998, é stata assunta la posizione interpretativa secondo la quale i minori estimi in commento (e, quindi, i minori valori catastali) hanno effetto, ai fini della determinazione dell'ICI dovuta, soltanto a decorrere dall'anno di imposta 1994, senza, pertanto, poter esplicare la loro efficacia sull'anno di imposta 1993. Ciò, essenzialmente, in considerazione delle disposizioni dettate dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 2 del predetto decreto legge n. 16/1993 e dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 2 della legge di conversione n. 75/1993, nonché della inapplicabilità all'ICI della valenza retroattiva dei minori estimi in discorso; retroattività, che le successive disposizioni recate dal comma 1 dell'articolo 2 del precitato decreto legge limitano esclusivamente alle imposte erariali sui redditi. La delineata posizione interpretativa é stata condivisa dal Consiglio di Stato (sezione consultiva per gli atti normativi) nel rendere il prescritto parere sullo schema di regolamento di cui si é sopra detto. Ciò stante, i comuni (ai quali l'articolo 3 della legge n. 146 dell'8 maggio 1998 ha attribuito, tra l'altro, la competenza in materia di rimborsi dell'ICI indebitamente versata per l'anno di imposta 1993, salvo restando il recupero nei confronti dello Stato della quota parte corrispondente all'aliquota del 4 per mille) rigetteranno le istanze con le quali i contribuenti chiedono il rimborso della differenza tra l'ammontare dell'ICI corrisposto per l'anno 1993, sulla base delle rendite determinate in esecuzione del predetto decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990, e quello calcolato sulla base delle rendite risultanti dal decreto legislativo n. 568 del 28 dicembre 1993 e sue successive modificazioni. La pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica tiene luogo anche della distribuzione agli Organi in indirizzo e della diffusione ai soggetti interessati. Tuttavia, le Direzioni regionali delle entrate contatteranno urgentemente i Comuni compresi nelle proprie circoscrizioni, richiamando la loro attenzione sulla circolare medesima.