Cir _25_5_99_114 . L'articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 437 dell'8 agosto 1996 (reiterativo di precedenti decreti legge), convertito con modificazioni nella legge n. 556 del 24 ottobre 1996 (richiamato nel- l'articolo 3, comma 53, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996), ha attribuito, come è noto, ai comuni il potere di deliberare, agli effetti dell'Ici, una aliquota ridotta, rispetto a quella ordinaria, per l'abitazione principale appartenente a soggetto residente anagraficamente nel comune. Con la circolare ministeriale n. 318/E del 14 dicembre 1995, veniva assunta la posizione interpretativa secondo la quale tale aliquota ridotta, laddove deliberata dal comune, non si estendeva automaticamente alle pertinenze (quali: box, cantina eccetera) della abitazione principale agevolata, salva l'ipotesi di accatastamento unitario con attribuzione di un unico ammontare di rendita catastale. Ciò, essenzialmente, nella considerazione del carattere di realità dell'imposta la quale colpisce, quindi, distintamente e separatamente ciascuna unità immobiliare secondo le sue specifiche caratteristiche catastali determinanti autonome rendite e valori. Di contro si andava delineando l'opposta tesi per cui l'aliquota ridotta in commento, ancorché deliberata con riferimento all'abitazione principale, trovava automatica applicazione anche nei riflessi delle pertinenze dell'abitazione medesima. Essa era confortata dal principio, sancito dall'articolo 818 del Codice civile, secondo cui alle pertinenze deve essere applicato lo stesso regime giuridico stabilito per la cosa principale (salvo diversa disposizione di legge) nonché sorretta dalla considerazione che il potere in commento era stato conferito ai comuni al fine di concedere un trattamento agevolato alla "prima casa" con conseguente esigenza, quindi, di ricomprendervi anche le pertinenze essendo queste collegate all'alloggio da una relazione di complementarietà funzionale diretta a conservarne o accrescerne le qualità soddisfacendo così, nell'insieme, il fabbisogno abitativo. Sulla questione è stato sentito il Consiglio di Stato, la cui sezione terza, nell'adunanza del 24 novembre 1998 (n. prot. 1279/98), ha preliminarmente ricordato <... che in base alla disciplina generale dettata dall'articolo 817 del Codice civile sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o a ornamento di un'altra cosa e che tale destinazione può essere effettuata da chi sia proprietario o sia titolare di un diritto reale sulla cosa principale; per la configurabilità della pertinenza devono concorrere, quindi, sia un elemento oggettivo, consistente nel rapporto funzionale corrente tra la cosa principale e quelle accessorie, che un elemento soggettivo, consistente nella volontà effettiva, del soggetto che ne abbia titolo, di destinare durevolmente la cosa accessoria alle finalità anzidette>. Ha, quindi, espresso parere favorevole alla identità di trattamento fiscale fra l'abitazione principale e le sue pertinenze, nel preminente rilievo che la "prima casa" deve ritenersi comprensiva anche delle sue pertinenze venendosi così a configurare un complesso unitario di beni. In ordine, poi, all'eccezione di una eventuale inconciliabilità che verrebbe, in tal modo, a crearsi con la disposizione, di cui alla lettera d) dell'articolo 59 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, conferente al comune il potere regolamentare di considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, la predetta Sezione ha avuto modo di escluderla così chiarendo: <... resta comunque aperta la possibilità, per la normativa regolamentare, di introdurre una disciplina di dettaglio per evitare problemi interpretativi e di applicazione in numerose situazioni fino a oggi mai affrontate, con riferimento, ad esempio, alla esatta individuazione dei tipi di immobili pertinenziali e al loro numero complessivo da ammettere, unitamente alla cosa principale, ai benefici riservati dalla legge agli immobili adibiti a stabile abitazione. L'anzidetta previsione normativa (lettera d dell'articolo 59), pertanto, non si pone affatto in contraddizione con le disposizioni generali del Codice civile e non appare neppure meramente reiterativa di esse, consentendo di intervenire nella materia per dettare nome integrative o anche eventualmente derogatorie rispetto alle medesime disposizioni generali>. La Scrivente, in recepimento del predetto parere, revoca l'avviso espresso nella circolare n. 318/E del 14 dicembre 1995, puntualizzando, nel contempo, sotto l'aspetto della detrazione di imposta, che non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell'abitazione principale. La delineata considerazione giuridica unitaria comporterà, quindi, ad avviso della Scrivente, che l'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze del- l'abitazione principale medesima, appartenenti al titolare di questa. La pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica tiene luogo anche della distribuzione agli Organi in indirizzo e della diffusione ai soggetti interessati. Tuttavia, le Direzioni regionali delle Entrate contatteranno urgentemente i comuni compresi nelle proprie circoscrizioni, richiamando la loro attenzione sulla circolare medesima.