Cir_Fin_23_11_98_273 Circolare 273 del 23.11.98 MATERIA FISCALE: Iva OGGETTO I.V.A. - Contratto servizio energia - Elementi qualificativi. TESTO Con la risoluzione n. 103/E del 20 agosto 1998, la Scrivente ha chiarito che ai contratti di servizio energia per uso domestico, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p), del D.P.R. 20 agosto 1993, n. 412, l'imposta sul valore aggiunto si applica con l'aliquota del 10 per cento, ai sensi delle disposizioni recate dal punto 122, della tabella allegato A, parte III, al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Ciò premesso, considerato che in seguito alla emanazione della predetta nota sono pervenuti numerosi quesiti tendenti a conoscere cosa si debba intendere per contratto servizio-energia, ovvero quali siano i criteri da seguire per discernere la figura negoziale di cui trattasi da altre tipologie che impropriamente vengono definite come tali, si è ritenuto opportuno ritornare sull'argomento al fine di individuare quali siano gli elementi che caratterizzano il succitato contratto. Si ricorda, innanzitutto, che l'uso domestico non si realizza con la destinazione dei servizi ad ambienti diversi da quelli familiari come, ad esempio, uffici, scuole, asili, caserme ecc. Il contratto di servizio-energia, com'è noto, è una figura complessa che disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione dell'energia. Per il conseguimento del comfort ed il miglioramento dell'intero processo termico, si intende la realizzazione di qualsiasi intervento che consenta la riduzione del consumo di energia da fonti non rinnovabili, in termini significativi ed oggettivamente misurabili, mediante l'introduzione e l'utilizzo di tecniche e tecnologie idonee a consentire l'impiego di fonti rinnovabili di energia o assimilate di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 10, concernente il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili. L'impresa stipulante (di seguito denominata impresa) un contratto di servizio-energia dovrà dimostrare di essere in possesso dei requisiti di leggi vigenti in materia di sicurezza, energia, ambiente, e in particolare di quelli indicati all'articolo 11, del D.P.R.. 26 agosto 1993, n. 412, nonché delle abilitazioni, per quanto di competenza, di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46. Ciò posto, i criteri minimali che qualificano il contratto servizio-energia, sulla base delle disposizioni contenute nella richiamata normativa debbono individuarsi nei seguenti punti: 1. esplicito e vincolante riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera p), del D.P.R. n. 412, del 1993; 2. assunzione della responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), del D.P.R. n. 412, del 1993, da parte dell'impresa, per lo svolgimento delle attività di cui alla legge n. 10, del 1991; 3. acquisto e gestione a cura dell'impresa dei combustibili che alimentano il processo per la produzione del fluido termovettore, necessario all'erogazione del calore-energia termica agli edifici. Al detto acquisto, si rammenta, l'imposta sul valore aggiunto si applica con l'aliquota propria dei singoli beni; 4. misurazione e contabilizzazione, a cura dell'impresa, dell'energia termica utilizzata dall'utenza, con idonei apparati conformi alla normativa vigente sia nazionale che europea provvisti di certificato di taratura. L'impresa deve garantire anche l'affidabilità degli apparecchi stessi; 5. misurazione e contabilizzazione del calore-energia termica in unità di misura del sistema internazionale: Joule o Wattora (o loro multipli); 6. valore economico della tariffa commisurato a parametri oggettivi quali quelli relativi al combustibile impiegato ed alle risultanze della diagnosi energetica effettuata sul sistema edificio-impianto; 7. previsione obbligatoria della diagnosi energetica del sistema edificio-impianto, a seguito della presa in carico, a cura dell'impresa; 8. rilievo da parte dell'impresa delle caratteristiche tipologiche e tecnologiche dell'edificio per l'attribuzione del coefficiente di consumo specifico espresso in kJ/m cubi/GG o kWh/m cubi/GG, dedotto anche a seguito della diagnosi energetica, dove per GG si intendono i gradi giorno della località in cui è ubicato l'edificio; 9. indicazione nel contratto degli interventi da effettuare sul sistema edificio-impianto previsti dall'articolo 1 del decreto 15 febbraio 1992 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ovvero di quelli che attraverso l'introduzione di tecnologie conformi alle disposizioni della legge n. 10, del 1991, e del D.P.R. n. 412, del 1993, permettono l'uso delle fonti di energia rinnovabili o assimilate; 10. obbligo di annotazione degli interventi effettuati sul libretto di centrale, nonché di tutte quelle previste nell'allegato F al D.P.R. n. 412, del 1993, a cura dell'impresa. Adeguata documentazione degli interventi effettuati deve essere messa a disposizione degli organi di controllo, in quanto il libretto di centrale diventa una prova documentale dell'avvenuta e corretta esecuzione degli interventi finalizzati al miglioramento del processo e strumento di valutazione, nel tempo, del raggiungimento degli obiettivi contrattuali. Da quanto premesso appare evidente che non sono riconducibili alla fattispecie negoziale di cui trattasi le prestazioni relative alla fornitura di calore eseguite mediante la semplice gestione di impianti di riscaldamento, di cui al terzo comma, dell'articolo 3 del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito dalla legge 29 novembre 1982, n. 887. A queste ultime prestazioni l'imposta sul valore aggiunto continua ad applicarsi ai sensi delle disposizioni richiamate, con la medesima aliquota stabilita per le cessioni del combustibile impiegato per la produzione del calore stesso, ovvero con l'aliquota più alta, qualora nell'impianto di riscaldamento siano impiegati, in modo combinato o alternativo, due o più combustibili soggetti ad aliquote diverse. Gli uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare.