Cir_Fin_20_11_00_212 Circolare 212 del 20.11.00 MATERIA FISCALE: Registro OGGETTO Modifiche alle disposizioni tributarie relative alle imposte di registro, ipotecaria e catastale. Com'è noto con l'articolo 8, primo comma lett. a) e con l'articolo 10, primo comma, lett. a) del d.P.R. 18 agosto 2000, n. 308 sono state apportate modifiche rispettivamente all'articolo 41 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e all'art. 18 delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347. Le suddette modifiche comportano che l'ammontare delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, determinato a seguito dell'applicazione dell'aliquota in misura proporzionale, venga arrotondato a lire mille, per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento, ovvero per eccesso nel caso in cui la frazione risulti superiore a lire cinquecento. In tal modo è stata realizzata l'armonizzazione dei criteri di arrotondamento dei valori espressi in lire con quelli stabiliti per altri tributi. Con le stesse disposizioni sono stati, inoltre, introdotti, nell'ambito delle normative che regolano i già citati tributi, i criteri di arrotondamento da utilizzare nel caso in cui gli importi siano espressi in euro. Ciò posto, si rammenta che il regolamento in commento entra in vigore il 14 novembre 2000, quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del d.P.R. 18 agosto 2000, n. 308, avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 254 del 30 ottobre 2000, pertanto i nuovi criteri di arrotondamento devono essere adottati dal 14 novembre 2000.