Cir_Fin_19_5_00_101 (Selezione della parti di interesse immobiliare) Circolare 101 del 19.05.00 MATERIA FISCALE: Riscossione OGGETTO Irpef Risposte a quesiti forniti in occasione di videoconferenza in materia di imposte sui redditi, Irap, Iva, sanzioni tributarie e varie. INDICE Omissis 2. AGEVOLAZIONE VISCO 2.1 Nuovi impianti 2.2 Investimenti effettuati con finanziamenti 2.3 Appalti 2.4 Entrata in funzione 2.5 Cessioni, dismissioni e ammortamenti dei beni usati 2.6 Ammortamenti beni agevolati 2.7 Cessioni dei beni agevolati 2.8 Ragguaglio ad anno 3. IRAP 3.1 Tassazione di plusvalenze 3.2 Riclassificazione del conto economico omissis 5. REDDITI DI FABBRICATI 5.1 Applicazione della maggiorazione di un terzo 5.2 Locazione di immobile non commerciali: canoni non percepiti 6. REDDITI AGRARI 6.1 Coefficienti di normalizzazione Omissis 2. AGEVOLAZIONE VISCO 2.1 Nuovi impianti. D. È agevolabile l'investimento relativo all'allestimento di un nuovo impianto elettrico presso uno stabilimento di produzione fornito a corpo da una ditta di installazione esterna? R. L'allestimento di un nuovo impianto elettrico presso uno stabilimento di produzione è - come chiarito nella circolare n. 51 - agevolabile solo qualora non rappresenti un ammodernamento di un impianto già esistente. In particolare, se l'impianto da inserire in una struttura preesistente rappresenta un elemento oggettivamente autonomo nel senso cioè che costituisce di per sè un bene strumentale ammortizzabile, il relativo investimento sarà da considerare agevolabile. 2.2 Investimenti effettuati con finanziamenti. D. L'acquisto per lire 130 milioni degli arredi e delle attrezzature in una azienda in contabilità semplificata e separata ai fini IVA (per la presenza di operazioni esenti), può essere considerato agevolabile ai fini della legge "Visco" e utilizzato, pertanto, ai fini della detassazione del reddito, anche nel caso in cui il pagamento venga effettuato grazie al finanziamento erogato dalla banca e non con capitale proprio? R. Per i soggetti in contabilità semplificata la quota di reddito d'impresa da assoggettare all'aliquota del 19% coincide con il solo parametro degli investimenti effettuati in beni strumentali nuovi, non assumendo rilevanza gli incrementi patrimoniali. Non esistono limitazioni in ordine alle modalità di finanziamento di detti investimenti. Il diritto all'agevolazione è, invece, condizionato al rispetto, da parte del soggetto in contabilità semplificata, dell'obbligo di dichiarare ricavi non inferiori a quelli risultanti dall'applicazione dei parametri o degli studi di settore, se già approvati per il settore di appartenenza. 2.3 Appalti. D. Come si determina l'importo dell' investimento agevolato relativo a fabbricato classificato in categoria catastale D/1 in corso di costruzione al termine dell'esercizio? R. Nel paragrafo 5.2 della circolare, intitolato "impianti e investimenti immobiliari", si chiarisce che l'agevolazione è concessa, secondo le modifiche normative attualmente all'esame del Parlamento,"anche quando i beni immobili e gli impianti, realizzati in economia o in appalto, sono in corso di esecuzione". Al successivo paragrafo 5.6, con riferimento ai lavori eseguiti in appalto, si precisa che "l'importo dell'investimento che rileva in ciascun periodo agevolato è commisurato all'ammontare dei corrispettivi liquidati in base allo stato di avanzamento lavori". Ai fini dell'agevolazione in esame, pertanto, tale criterio rileva per le opere in corso di esecuzione al termine dell'esercizio, oggetto di contratti di appalto di durata non solo ultrannuale, ma anche infrannuale. Il riferimento alla somma liquidata sulla base del S.A.L., infatti, anche alla luce degli articoli 1655 e ss. del codice civile, permette di individuare con certezza la porzione di opera realizzata (cioè ultimata, in quanto verificata ed accettata dal committente) e quindi agevolabile nell'ambito di ciascun periodo d'imposta. Nel caso di specie non rilevano, dunque, ai fini del calcolo dell'importo agevolato in capo al committente, gli artt. 59 e 60 del TUIR, applicabili invece all'appaltatore, il quale è ammesso a valutare le rimanenze - in caso di appalti infrannuali - sulla base dei costi sostenuti. 2.4 Entrata in funzione. D. In presenza di quali circostanze l'investimento può considerarsi effettuato in un determinato periodo d'imposta, ancorché il bene acquisito nello stesso periodo non sia entrato in funzione? R. Come chiarito al paragrafo 5 della circolare, è agevolabile l'investimento che ha ad oggetto beni entrati in funzione nel periodo d'imposta per cui si richiede l'agevolazione. Nella circolare, tuttavia, viene fatto salvo il caso di "oggettivo impedimento" all'entrata in funzione di un bene specialmente se "acquistato in prossimità della fine del periodo di imposta". La previsione, tesa a non penalizzare i contribuenti nel caso di oggettiva e dimostrata impossibilità dell'entrata in funzione nel periodo agevolato, è necessariamente elastica. Pertanto, non è possibile fornire al riguardo dei criteri astratti e generali, dovendosi piuttosto avere riguardo a specifiche fattispecie concretamente realizzatesi. 2.5 Cessioni, dismissioni e ammortamenti dei beni usati. D. Cessioni, dismissioni e ammortamenti dei beni usati rilevano ai fini della determinazione degli investimenti? R. Al paragrafo 5.7 della circolare, si illustra la regola generale secondo cui gli investimenti rilevano, in ciascun periodo d'imposta, per la parte eccedente le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti dedotti. Allo stesso paragrafo, si chiariscono le eccezionali ipotesi in cui la regola non trova applicazione, e precisamente: beni di cui all'art. 121, comma 1, lett. A), n. 1), del TUIR (tranne quelli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o adibiti ad uso pubblico); tutti i beni immobili diversi da quelli agevolati; beni relativi a strutture situate all'estero; quote di ammortamento dei beni oggetto di agevolazione. I beni usati, come è agevole osservare, non sono compresi nell'eccezione. Ne consegue che, in base alla regola generale sopra menzionata, cessioni, dismissioni e ammortamenti dei beni usati rilevano in diminuzione degli investimenti. 2.6 Ammortamenti beni agevolati. D. Nella circolare 51/E del 20 marzo 2000 si afferma, contrariamente a quanto si legge nelle istruzioni all'"Unico 2000", che l'ammortamento dei beni agevolati non decurta l'ammontare degli investimenti. Si conferma la tesi sostenuta in circolare? R. Si conferma l'interpretazione esposta e ampiamente motivata al paragrafo 5.7 della circolare 51/E del 20 marzo 2000, secondo cui l'ammortamento dei beni nuovi acquisiti nei periodi agevolati non decurta l'ammontare degli investimenti. Le istruzioni alla compilazione delle dichiarazione annesse alla modulistica approvata con decreto del 16 marzo 2000, devono intendersi, sul punto, superate dalla circolare successivamente emanata. A differenza dei "modelli approvati con decreto dirigenziale" ai sensi del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, infatti, le istruzioni alla compilazione delle dichiarazioni sono atti amministrativi di valore equivalente alle circolari. 2.7 Cessioni dei beni agevolati. D. Le cessioni di beni agevolati vanno a decurtare l'ammontare degli investimenti? R. Le cessioni e dismissioni di beni agevolati rilevano sempre in diminuzione degli investimenti, nel periodo di imposta in cui avvengono. Nella circolare, infatti, al paragrafo 5.7, con riferimento agli importi da non computare in diminuzione degli investimenti, sono tassativamente menzionati i soli ammortamenti (non anche cessioni e dismissioni) relativi a beni nuovi oggetto di investimento agevolato; ne consegue che le cessioni e le dismissioni dei suddetti beni, rappresentando quel depauperamento dell'apparato produttivo ritenuto rilevante nel sistema dell'agevolazione, devono essere computati in diminuzione dell'importo agevolato. 2.8 Ragguaglio ad anno. D. Le disposizioni sul ragguaglio ad anno previste per la DIT rilevano anche ai fini della "Visco"? R. Nel caso di periodo di imposta non coincidente con l'anno solare (superiore o inferiore a 12 mesi), in mancanza di espresso rinvio normativo, si ritiene che non debba essere effettuato il ragguaglio ad anno di cui all'art. 1, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466. Resta invece ferma la regola di cui al comma 5 del medesimo articolo, secondo cui i conferimenti rilevano a partire dalla data del versamento; si ricorda inoltre che l'incremento patrimoniale deve comunque trovare corrispondenza nell'ammontare totale degli investimenti di periodo. 3. IRAP 3.1 Tassazione di plusvalenze. D. Una società ha in bilancio un appartamento A/2 di civile abitazione. Nel corso del 1999 lo stesso è stato ceduto realizzando una plusvalenza di 90.000.000. Si chiede se tale plusvalenza sia o meno tassata ai fini IRAP? R. La plusvalenza realizzata con la cessione di un appartamento cat. A/2 di civile abitazione e non strumentale per destinazione non è imponibile ai fini dell'Irap, atteso che concorrono alla formazione del valore della produzione rilevante ai fini dell'Irap le sole plusvalenze realizzate dalla cessione di beni strumentali (art. 11 comma 3 D.Lgs. 446/97). 3.2 Riclassificazione del conto economico. D. Alla luce di quanto riportato nella pag. 4 delle istruzioni IRAP Unico 2000 - Persone fisiche "in colonna 1, ….. nel caso in cui il conto economico non risulti redatto secondo lo schema previsto dall'art. 2425 c.c. occorre procedere alla riclassificazione dei componenti secondo il suddetto schema;". Si chiede di sapere se deve essere compilato e conservato il prospetto separato di detta riclassificazione. R. Come già chiarito nelle istruzioni all'Unico 2000 persone fisiche relativo all'Irap, ove il conto economico non segua lo schema di cui all'art. 2425 del codice civile, occorre riclassificarlo secondo detto schema. Pertanto, occorrerà conservarne la relativa documentazione. 5. REDDITI DI FABBRICATI 5.1 Applicazione della maggiorazione di un terzo. D. Se, nel caso di abitazione intestata a più comproprietari non parenti e utilizzata da uno solo di questi come abitazione principale, gli altri debbano maggiorare di un terzo la quota loro spettante, pur non avendo la disponibilità effettiva del bene. R. I comproprietari che non utilizzano l'immobile devono applicare la maggiorazione di 1/3 trattandosi, nella fattispecie, di ipotesi non classificabile fra quelle di cui alla colonna 2, codice n. 9, del quadro RB. 5.2 Locazione di immobile non commerciali: canoni non percepiti. D. Per un immobile ad uso commerciale per tutto il 1999 non è stato percepito l'affitto a seguito del fallimento del conduttore. Parallelamente era stata presentata la procedura per lo sfratto divenuta nel frattempo esecutiva. Nel gennaio 2000 il curatore rilascia l'immobile su rinuncia da parte del proprietario a qualsiasi pretesa. Va dichiarato l'affitto non percepito? R. L'art. 8, comma 5 della legge 9 dicembre 1998, in deroga al principio generale in base al quale i redditi fondiari sono assoggettati a tassazione indipendentemente dalla loro percezione, stabilisce che i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo non concorrono alla formazione del reddito dal periodo d'imposta in cui si è concluso il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Con la circolare n. 150/E del 7 luglio 1999 è stato chiarito che tale deroga concerne esclusivamente gli immobili locati per uso abitativo. Resta fermo, pertanto, che per gli immobili locati per uso diverso da quello abitativo, il canone di locazione va comunque dichiarato, così come risulta dal contratto di locazione ancorchè non percepito, rilevando in tal caso il momento formativo del reddito e non quello percettivo. 6. REDDITI AGRARI 6.1 Coefficienti di normalizzazione. D. Nello schema di calcolo per la determinazione del reddito agrario complessivo normalizzato (pag. 44 delle istruzioni) tutti i valori relativi al coefficiente di normalizzazione sono identici a quelli dello scorso anno tranne quelli degli ovini e caprini da riproduzione, per i quali è presente il valore di 230.500 in luogo del valore 230.000. Si chiede di conoscere se trattasi di effettiva variazione del valore ovvero di errore di stampa. R. Il valore è 230.000, come risulta dalle istruzioni al quadro RD, sezione 2 dello schema di calcolo per la determinazione del reddito agrario complessivo normalizzato, pubblicato nella G.U. 8 aprile 2000, n. 57.