Cir_Fin_17_2_00_25 Circolare 25 del 17.02.00 MATERIA FISCALE: Smaltimento rifiuti OGGETTO Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni - Art.33 della Legge 23 dicembre 1999, n.488 - Chiarimenti in ordine al differimento dei termini di operatività della tariffa di cui all'art.49 del D.lgs. 5 febbraio 1997, n.22. TESTO Ai COMUNI Alle PROVINCE e, p. c.: Alle Direzioni Regionali delle Entrate All'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci) All'Unione nazionale delle province italiane (Upi L'art. 33 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), ha apportato rilevanti modificazioni all'art. 49 del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, concernente l'istituzione della "tariffa Ronchi" per la gestione dei rifiuti urbani e al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, riguardante l'elaborazione del metodo normalizzato per definire detta tariffa. In particolare, il comma 1 dell'art. 33, a modifica dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 22/97, stabilisce che la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è soppressa a decorrere "dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5, entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2". Il regime transitorio cui fa riferimento la norma citata è quello regolato dall'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 158/99, come modificato dall'art. 33, comma 6, della legge n. 488/99, che dispone l'abrogazione, tra l'altro, del secondo periodo della lettera d). Pertanto, la soppressione della tassa rifiuti e la contemporanea operatività della "tariffa Ronchi" decorrono dalle seguenti date: a) 1 gennaio 2003 per i comuni che abbiano raggiunto, nell'anno 1999, un grado di copertura dei costi superiore all'85 per cento; b) 1 gennaio 2005 per i comuni che abbiano raggiunto, nell'anno 1999, un grado di copertura dei costi tra il 55 e l'85 per cento; c) 1 gennaio 2008 per i comuni che abbiano raggiunto, nell'anno 1999, un grado di copertura dei costi inferiore al 55 per cento, nonché per i comuni che abbiano un numero di abitanti fino a 5000, a prescindere, in quest'ultimo caso, dalla copertura raggiunta nel 1999. In rapporto al predetto differimento dei termini di operatività della "tariffa Ronchi", la legge finanziaria, all'art. 33, commi 4, 6 e 7, ha inoltre sancito l'abrogazione dell'art. 5, comma 3, e dell'art. 11, commi 2, 3 e 4, nonché del numero 5 dell'Allegato 1 del D.P.R. n. 158/99, relativi agli adempimenti prescritti per i comuni originariamente tenuti all'immediata attuazione del metodo normalizzato e per i comuni esonerati in fase di prima applicazione della tariffa dalla suddivisione della stessa in parte fissa ed in parte variabile. Ferma restando la vigenza della tassa secondo i periodi temporali previsti dal regime transitorio di cui sopra, va precisato che, a norma del comma 1-bis, aggiunto all'art. 49 del D.lgs. n. 22/97 dall'art. 33, comma 2, della legge finanziaria, rimane comunque salva la facoltà dei comuni di deliberare l'introduzione sperimentale della "tariffa Ronchi", già prevista dal comma 16 del ripetuto art. 49, con conseguente disapplicazione anticipata della normativa tributaria. Relativamente ai comuni interessati a mantenere la tassa, si rileva che la mancata previsione, per l'anno 2000, di una norma analoga a quella contemplata dall'art. 31, comma 7, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, determina l'obbligo di deliberare, entro il 29 febbraio 2000, tariffe tributarie conformi ai criteri prescritti dall'art. 65 del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come modificato con l'art. 3, comma 68, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Pertanto, in attuazione delle disposizioni stabilite da detto art. 65, la tariffa della tassa (TS) viene determinata dal prodotto del costo medio generale netto per unità di superficie (Cmg) per il coefficiente o indice di produttività specifica dei rifiuti (Ips) nonché per il coefficiente o indice di qualità specifica dei rifiuti di ogni singola attività o utilizzazione (Iqs) secondo la seguente formula: TS = Cmg x Ips x Iqs. In proposito si fa presente che risulta sostanzialmente coerente con il principio dell'art. 65 l'utilizzazione dei criteri dettati dal metodo normalizzato per la determinazione della tariffa della tassa. Riguardo ai comuni con popolazione inferiore a 35.000 abitanti, nel richiamare i chiarimenti forniti con circolare n. 40/E del 17 febbraio 1996, si sottolinea che l'art. 65 in questione prevede la possibilità di adottare il criterio di commisurazione della tassa in base a tariffe rapportate alla produzione effettiva dei rifiuti ed al loro costo di smaltimento, in alternativa al sistema presuntivo di tariffazione basato sulla produzione media ordinaria di rifiuti in relazione alla tipologia dell'attività o uso per unità di superficie tassabile. La tariffa tributaria adottata in applicazione dei sistemi di commisurazione descritti va riferita al costo del servizio preventivato per l'anno 2000, che, ai sensi dell'art. 61, comma 2, del D.lgs. n. 507/93, deve essere comprensivo delle spese inerenti e degli oneri diretti ed indiretti, nonché delle quote di ammortamento dei mutui per la costituzione di consorzi per lo smaltimento dei rifiuti, con esclusione di tutte le spese generali e specifiche di gestione del tributo. In merito alla copertura del costo di esercizio, si ritiene che il rinvio della soppressione della tassa ai termini entro i quali i comuni devono provvedere all'integrale copertura dei costi di gestione attraverso la "tariffa Ronchi" comporti l'automatica necessità di un graduale aumento del gettito, inteso al conseguimento della copertura totale dei costi inerenti il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani interni di cui all'art. 61, comma 2, del D.lgs. n. 507/93, entro l'ultimo anno di applicazione della tassa. Sul piano sistematico, la suddetta interpretazione appare giustificata dalla circostanza che il legislatore ha utilizzato il rinvio ai termini di cui all'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 158/99, al solo fine di differire l'applicazione della "tariffa Ronchi", per la quale, peraltro, non è più previsto un regime transitorio per l'integrale copertura dei costi di gestione. Va inoltre considerato che i diversi periodi di vigenza della tassa sono tanto minori quanto maggiore è il tasso di copertura raggiunto nel 1999, per cui dall'insieme delle disposizioni normative coinvolte appare desumibile l'intento del legislatore di indurre i comuni ad una graduale copertura dei costi inerenti lo smaltimento dei rifiuti interni durante i diversi periodi temporali di vigenza del tributo. Tutto ciò comporta che i singoli enti, dalle rispettive date del 1 gennaio 2003, del 1 gennaio 2005 e del 1 gennaio 2008 dovranno conseguire, con il gettito derivante dal nuovo prelievo, l'immediata copertura totale dei costi di gestione, comprensivi di voci ulteriori rispetto a quelle relative ai soli costi inerenti il servizio di smaltimento dei rifiuti, come si evince dal contenuto dei punti 2.2 e 2.3 dell'Allegato 1 del D.P.R. n. 158/99. In materia di determinazione del costo di esercizio del servizio di nettezza urbana gestito in regime di privativa, si richiama l'attenzione sugli effetti della mancata previsione, per l'anno 2000, della possibilità di considerare l'intero costo dello spazzamento in deroga al disposto di cui all'art. 61, comma 3-bis, del D.lgs. n. 507/93, con la conseguenza che, a differenza di quanto stabilito per l'anno 1999 ai sensi dell'art. 31, comma 23, della legge n. 448/98, i comuni devono dedurre dal costo complessivo del servizio di nettezza urbana un importo, da determinarsi in sede regolamentare, non inferiore al cinque per cento e non superiore al quindici per cento, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 22/97. La deduzione forfetaria in questione si profila necessaria anche in presenza dell'obiettivo di copertura totale del costo dei rifiuti interni, in quanto il comma 3-bis dell'art. 61, riguardando il costo dello spazzamento, fa esplicito riferimento ad oneri attribuibili ai soli rifiuti esterni, per la cui integrale copertura si è reso comunque indispensabile, in passato, il ricorso ad apposite disposizioni normative. In tema di adeguamento del servizio, si pone in rilievo la necessità di attivazione dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti, richiamata, a decorrere dall'anno 2000, dall'art. 9, comma 3, del D.P.R. n. 158/99. Ovviamente, in vigenza della tassa, l'istituzione della raccolta differenziata non produce effetti per ciò che concerne le agevolazioni previste dall'art. 49, comma 10, del D. lgs. n. 22/97, e dall'art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 158/99, applicabili in regime di "tariffa Ronchi". Infine, in ordine alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico, si rammenta che, a norma degli artt. 38, comma 9, e 41 del D.lgs. n. 22/97, i relativi costi sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori, per cui sussiste la necessità dei comuni di stipulare apposite convenzioni nell'ambito dell'accordo di programma quadro ANCI-CONAI, finalizzate alla deduzione dai costi da coprire con la tassa dell'importo corrisposto dal CONAI.