Cir_Fin_16_3_00_49 Circolare 49 del 16.03.00 MATERIA FISCALE: Registro OGGETTO Ipotecaria e catastale Invim Bollo Procedimento di separazione personale dei coniugi - Sentenza della Corte Costituzionale 10 maggio 1999, n. 154 - Illegittimità parziale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74. TESTO Alle Direzioni Centrali del Dipartimento delle Entrate Alle Direzioni Regionali delle Entrate Agli Uffici delle Entrate Agli Uffici del Registro Al Segretariato Generale Al Servizio Consultivo ed Ispettivo Tributario e, per conoscenza Al Dipartimento del Territorio Al Comando Generale della Guardia di Finanza Al Consiglio di Stato All'Avvocatura Generale dello Stato All'Associazione fra le Società Italiane per Azioni ASSONIME All'Associazione Bancaria Italiana Al Consiglio Nazionale del Notariato Al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti Al Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Avvocati Al Consiglio Nazionale del Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali La Corte Costituzionale, con sentenza n. 154 del 10 maggio 1999 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nella parte in cui non estende l'esenzione in esso prevista per tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi. Il giudizio di legittimità è stato promosso dalle Commissioni Tributarie provinciali di Milano e di Trieste nel corso di due procedimenti esperiti per la restituzione di somme versate per imposte di registro, bollo, ipotecaria, catastale e INVIM su atti e provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi, ritenute indebitamente riscosse dagli uffici del registro. Gli uffici del registro competenti hanno applicato il regime tributario ordinario in quanto il surrichiamato art. 19 della legge n. 74 del 1987 espressamente prevede il trattamento di favore per gli "atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio" e non anche per quelli relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi. A parere della Corte il fondamento del giudizio di legittimità poggia sulla riconosciuta omogeneità delle situazioni poste a raffronto (divorzio - separazione) che non consente di differenziare ragionevolmente il trattamento fiscale degli atti relativi ai due procedimenti. A tale riguardo i giudici della Consulta hanno ritenuto fondata la tesi secondo la quale "se l'agevolazione è stata predisposta per garantire una tutela economico- patrimoniale alla famiglia al momento in cui si scioglie definitivamente, appare maggiormente doveroso estendere l'esenzione al procedimento di separazione, a seguito del quale il rapporto di coniugio si attenua ma non cessa del tutto". Sembra, inoltre, utile evidenziare che la Corte Costituzionale ha ritenuto opportuno richiamare nella sentenza n. 154 del 1999 in commento le ragioni poste a fondamento della sentenza n. 176 del 1992 con la quale precedentemente era stata dichiarata l'incostituzionalità del più volte citato art. 19 della legge n. 74 del 1987 nella parte in cui non comprende nell'esenzione dai tributi anche le iscrizioni di ipoteca effettuate a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di separazione, affermando che le stesse "... impongono di accogliere le questioni di legittimità costituzionale (...) in termini più ampi, in relazione alla totalità dei tributi oggetto dell'esenzione". Invero i giudici della Corte, nell'individuare il parallelismo, le analogie e la complementarità funzionale dei procedimenti di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del procedimento di separazione personale dei coniugi, hanno concluso che "il profilo tributario non può ragionevolmente riflettere un momento di diversificazione delle due procedure, atteso che l'esigenza di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale, che motiva e giustifica il beneficio fiscale con riguardo agli atti del giudizio divorzile, è con ancor più accentuata evidenza presente nel giudizio di separazione". Riepilogando si può, quindi, affermare che a tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi torna applicabile l'esenzione prevista dal più volte citato art. 19 della legge n. 74 del 1987 in quanto il limite in esso contenuto, cioè il riferimento ai soli casi di scioglimento del matrimonio e cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha cessato di avere efficacia fino dal 20 maggio 1999, giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale (art. 136 della Costituzione). Conseguentemente il disposto dell'art. 8, lettera f) della Tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che stabilisce l'applicazione dell'imposta in misura fissa agli atti dell'autorità giudiziaria aventi per oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, non risulta più applicabile in quanto superato dalla sentenza della Corte Costituzionale di cui si tratta. Circa il termine di decadenza entro il quale far valere il diritto derivante dalla posizione assunta dalla Corte Costituzionale, si richiama il disposto dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale), nonché una costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. tra le altre le sentenze n. 3243 del 10 ottobre 1975 - Sez.II; n. 2984 del 6 luglio 1977, Sez.III; n. 3111 del 28 maggio 1979; n. 1480 del 9 marzo 1982; n. 6744 del 26 luglio 1996; n. 7057 del 28 luglio 1997; n. 1203 del 13 febbraio 1999). Al riguardo giova tener presente che il principio generale dell'irretroattività della decisione è derogato, oltre che per le fattispecie in ordine alle quali è stata sollevata l'eccezione di incostituzionalità, anche per i rapporti non esauriti. Sembra opportuno precisare che per rapporti non esauriti si devono intendere tutte le ipotesi in cui, a seguito dell'applicazione della norma resa incostituzionale, potrebbe essere sollevata analoga questione di legittimità (cfr. sentenze della Corte di Cassazione soprarichiamate). Pertanto tra questi, oltre agli atti presentati alla registrazione dal 20 maggio 1999, sono da ricomprendere: - tutti i giudizi per i quali non sia stata emanata decisione passata in cosa giudicata (cfr. sentenza della Corte di Cassazione n. 1902 del 16.5.1975, Sez.III); - tutti gli atti per i quali non sia intervenuta la decadenza, ivi compresi i rimborsi, in quanto per gli stessi è ancora possibile proporre istanza ovvero ricorso innanzi le Commissioni tributarie (cfr. sentenza della Corte di Cassazione n. 4867 del 30 maggio 1997). Da ultimo, in relazione alla problematica posta da alcune Direzioni Regionali delle Entrate concernente la possibilità di estendere il regime esentativo, riconosciuto dalla Consulta con la sentenza n. 154 del 10 maggio 1999, anche alle imposte di bollo, INVIM, ipotecaria e catastale dovute per le attribuzioni di beni patrimoniali, si ritiene di dover precisare quanto segue. Dalla motivazione addotta dalla Corte Costituzionale si evince come i giudici abbiano inteso estendere l'esenzione stabilita dall'art. 19 della legge n. 74 del 1987 alla "... totalità dei tributi ....". Invero, nelle ordinanze emesse dai giudici remittenti è stata sollevata, tra l'altro, questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge da ultimo richiamata per contrasto con l'art. 53 della Costituzione relativamente al rimborso richiesto per la totalità dei tributi dovuti sugli atti de quo, ivi compresi, oltre all'imposta di registro, l'INVIM, l'imposta di bollo e l'imposta ipotecaria e catastale. Tale contrasto è stato, tra l'altro, eccepito sull'assunto che "... i presupposti delle imposte applicate agli atti del procedimento di separazione non sarebbero ragionevolmente indicativi di capacità contributiva". Nel dichiarare la fondatezza della questione di legittimità la Corte ha testualmente affermato che "le questioni sollevate dalle Commissioni Tributarie Provinciali ... sono fondate", riferendosi, in tal modo, alla totalità delle eccezioni sollevate e conseguentemente anche a tutti i tributi per i quali era stato chiesto il rimborso anche in sede giurisdizionale. Orbene, appare evidente che le due richiamate sentenze della Consulta sanciscono l'esigenza di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale nei due procedimenti (separazione e divorzio) attribuendo all'art. 19 della legge n. 74 del 1987, come già detto, una ampia valenza esentativa in ordine alla totalità dei tributi interessati. Accertato che dalla surrichiamata giurisprudenza dell'organo costituzionale traspare appieno che intento del legislatore, al di là delle enunciazioni formali, è stato quello di non aggravare con oneri tributari i procedimenti de quo, che già di per sè denunciano una crisi dell'istituto familiare, deve dedursi che l'interpretazione razionale della norma conduce ad attribuire ad essa la più ampia portata agevolativa. Considerato che il disposto dell'art. 8 lett. f) della Tariffa, parte prima, allegata al già citato Testo Unico stabilisce il regime di favore per lo "... scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, ancorché recanti ... attribuzioni di beni patrimoniali già facenti parte di comunione fra coniugi; ...", sembra utile precisare che ai fini dell'agevolazione in parola non ha alcuna rilevanza il regime patrimoniale dei coniugi; ciò in quanto fin dal momento della separazione personale la comunione patrimoniale si scioglie (art. 191 c.c.) e quindi necessariamente non risulta influente per il trattamento fiscale delle attribuzioni patrimoniali conseguenti il divorzio. Orbene, anche per le separazioni non si può che pervenire alle stesse conclusioni, in quanto, come affermato dalla Corte Costituzionale, valgono gli stessi criteri impositivi adottati per il divorzio. Ciò posto, pur permanendo l'obbligo di chiedere la registrazione dei provvedimenti in argomento, la stessa dovrà essere eseguita in esenzione da ogni tributo. La Corte, infatti, ritiene fondate le questioni sollevate e tra queste, quindi, anche quella relativa al disposto dell'art. 8 lett. f) della Tariffa, parte prima, del D.P.R. n. 131 del 1986, che espressamente viene indicata dal giudice remittente. Va da sè che lo stesso trattamento di favore (esenzione) deve essere applicato anche agli atti posti in essere in esecuzione degli accordi assunti in sede di separazione, purché tali accordi risultino formalizzati nel provvedimento di separazione e ad esso connessi. Quanto precede in considerazione che il più volte citato art. 19 della legge n. 74 del 1987 dispone l'esenzione espressamente per "Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi ...". Le Direzioni Regionali delle Entrate adotteranno i provvedimenti ritenuti necessari affinchè i dipendenti Uffici, nell'adeguarsi ai principi suesposti, provvedano ad eliminare l'eventuale contenzioso esistente e ad annullare, avvalendosi del potere di autotutela, gli atti ancora impugnabili