Cir_Fin_15_2_01_12 Circolare del 15/02/2001 n. 12 - Emanato da Ministero delle Finanze Agenzia delle Dogane Dir.centrale: Imposiz.Indir. su Produzione e consumi Ufficio del Direttore Centrale/C.M. ggetto: Applicazione art. 27, comma 2, legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001). Determinazione direttoriale del 23 gennaio 2001, recante istruzioni per l'estensione alle nuove ipotesi previste dall'art. 12, comma 4, della legge n. 488/1999 della riduzione del prezzo per il gasolio e per i GPL impiegati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche. (Documento in fase di trattamento redazionale.) Testo: Si riporta, per conferma, il testo del telefax n. 48/UDC-CM del 31/1/2001, relativo all'oggetto: "L'art. 27, comma 2, della legge in oggetto ha stabilito che, nelle more dell'emanazione di apposito regolamento, le nuove fattispecie di agevolazioni introdotte, per il gasolio e per i GPL utilizzati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche, dalla legge n. 488/1999 ed aventi effetto dalla data di entrata in vigore del DL 30 settembre 2000, n. 268, siano accordate secondo le procedure previste dal DPR 30 settembre 1999, n. 361, in quanto applicabili, e secondo le istruzioni fornite con decreto dirigenziale del Ministero delle finanze. In ottemperanza alla suddetta disposizione e tenuta presente l'attivazione, dal 1 gennaio 2001, dell'Agenzia delle Dogane, é stata emanata la determinazione del Direttore dell'Agenzia prot. n. 26/DCPC/UDC-CM del 23 gennaio 2001, pubblicata nella G.U. n. 24 del 30/1/2001, che entrerà in vigore il prossimo 14 febbraio e di cui si illustrano i punti salienti. L'art. 1 stabilisce, al comma 1, l'ambito del beneficio che viene disciplinato ed esplicita che la riduzione di prezzo viene praticata ai consumatori finali al momento del versamento del corrispettivo della fornitura ed é fatta risultare nella relativa fattura. Rimanda poi ai commi successivi la specificazione delle date da cui inizia ad applicarsi la suddetta riduzione di prezzo, ferma restando la decorrenza retroattiva del beneficio, i cui importi saranno recuperati secondo le procedure previste all'art. 2. Il comma2 stabilisce che la riduzione di prezzo sui GPL destinati al rifornimento di serbatoi fissi nelle zone geografiche già incluse nel campo di applicazione del beneficio dal sopracitato DPR n. 361/1999 (che non menzionava le frazioni di comune), e sui GPL distribuiti in bombole nella regione Sardegna e nelle isole minori é praticata dalla data di entrata in vigore della determinazione (che, ripetesi, é il 14 febbraio p.v.). Le procedure da seguire per l'applicazione del suddetto beneficio sono quelle già in atto per il gasolio, stabilite dall'art. 1, commi da 2 a 4, del DPR n. 361/1999, con la differenza che non si rende dovuto alcun atto di notorietà da parte dei consumatori finali di GPL della Sardegna e delle isole minori. Inoltre gli esercenti la minuta vendita di bombole sono equiparati, ai soli effetti dell'applicazione del comma in esame, ai consumatori finali. Essi, pertanto, ritireranno le bombole dai depositi commerciali loro fornitori (anche se ubicati fuori del territorio della regione Sardegna e delle isole minori) a prezzo già scontato dell'importo del beneficio, sconto che trasferiranno ai loro clienti, al momento della vendita delle bombole. Per il recupero dell'importo dello sconto sulle giacenze di bombole in loro possesso alla data del 14 febbraio, acquistate, quindi, dai loro fornitori senza l'applicazione dello sconto ma che dovranno rivendere scontate, gli esercenti la minuta vendita presenteranno, entro 30 giorni dalla suddetta data (ossia entro il16 marzo) apposita denuncia, in duplice esemplare, al competente ufficio tecnico di finanza (UTF), riportando, per ciascuna taglia delle bombole, espressa in chilogrammi, il loro numero ed indicando, inoltre, la capacità massima di stoccaggio che sono autorizzati a detenere. Un esemplare della denuncia verrà restituito dall'UTF corredato dell'attestazione dell'importo dell'accredito spettante; il suddetto esemplare verrà consegnato dall'esercente la minuta vendita al proprio deposito commerciale fornitore, a scomputo dell'importo di forniture successive. A sua volta il deposito commerciale, nella propria istanza di accredito da presentare all'UTF, equiparerà (ai soli fini dell'applicazione della procedura di cui trattasi) l'esemplare consegnatogli ad una fattura relativa ad una fornitura di bombole pari alla giacenza riportata sull'esemplare medesimo, fornitura da considerare effettuata nel giorno in cui tale esemplare gli é stato consegnato. Infine, nel comma viene specificato che la procedura del rimborso dello sconto sulle giacenze detenute dagli esercenti la minuta vendita di bombole si applica per qualsiasi ammontare dell'importo, senza alcun limite minimo. Il comma 3 stabilisce, relativamente alle frazioni di comune ricadenti nella zona climatica F di cui al DPR 26 agosto 1993. n. 412, che il beneficio comincia ad applicarsi dal quindicesimo giorno susseguente alla data di entrata in vigore della determinazione (ossia dal 1 marzo p.v.) oppure dal giorno, se successivo, in cui il provvedimento del sindaco, con il quale é stata riconosciuta la suddetta appartenenza alla zona F, é diventato operativo ai sensi dell'art. 2, comma 4, del suddetto DPR (ossia dopo 90 giorni dalla notifica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed all'ENEA, a meno che non pervenga un provvedimento di diniego ovvero un provvedimento interruttivo del decorso del termine da parte del suddetto Ministero). Occorre, comunque, richiamare l'attenzione sul fatto che, qualora la definizione di "frazione di comune" data dall'art. 4, comma 2, del DL n. 268/2000 e precisata ora dall'art. 27, comma 3, della legge finanziaria 2001 fosse stata oggetto di erronee interpretazioni, portanti all'improprio convincimento che il beneficio spetti anche a porzioni del territorio comunale ubicate nello stesso centro abitato dove ha sede la casa comunale, viene fatto carico al Sindaco di pubblicizzare adeguatamente, prima del 1 marzo p.v. (dandone, nel contempo, comunicazione al Ministero delle finanze ed a quello dell'industria), che il beneficio non compete, ai sensi della predetta legge finanziaria 2001, per le porzioni edificate di zona F poste nel centro abitato dove ha sede la casa comunale. In proposito rammentasi che, per il "centro abitato", vale la definizione data dall'art. 3, comma 1, n. 8, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che recita: "CENTRO ABITATO: insieme di edifici, delimitato lungo le vie d'accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di 25 fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada." Il successivo art. 4 del medesimo decreto legislativo statuisce che il comune provveda, con deliberazione della giunta, alla delimitazione dei centri abitati e che alla deliberazione sia allegata idonea cartografia nella quale sono evidenziati i confini sulle strade di accesso. Le modalità di applicazione del beneficio sono, per il gasolio e per i GPL destinati al rifornimento di serbatoi fissi, quelle previste dall'art. 1, commi 2, 3 e 4 del DPR n. 361/1999, e, per i GPL distribuiti mediante reti canalizzate, quelle previste dall'art. 1, comma 5, del medesimo DPR. Il comma 4 dell'art. 1 della determinazione in oggetto tratta dell'applicazione del beneficio alle frazioni di comune della zona climatica E, non metanizzate, appartenenti a comuni metanizzati della medesima zona climatica E, premettendo che una frazione si definisce metanizzata quando la sua rete di distribuzione urbana inizia a ricevere metano dalla rete di gasdotti cui é allacciata. Per le frazioni che siano state riconosciute non metanizzate con delibere di consiglio comunicate ai Ministeri delle finanze edell'industria antecedentemente al 14 febbraio p.v., il comma subordina l'inizio dell'applicazione del beneficio ad una comunicazione del Sindaco ai suddetti Ministeri recante le seguenti attestazioni: - che le delibere non si riferiscono a porzioni edificate ubicate nel centro abitato dove ha sede la casa comunale; - che, qualora le delibere abbiano avuto per oggetto anche porzioni abitate facenti parte del centro abitato dove ha sede la casa comunale, é stato adeguatamente pubblicizzato che le suddette frazioni non sono comprese nel campo di applicazione del beneficio. Per le delibere comunicate a decorrere dal 14 febbraio p.v., il beneficio comincia ad applicarsi dal giorno di effettuazione della suddetta comunicazione. In tutti i casi previsti dal comma, l'agevolazione non puo', comunque, applicarsi prima del quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della determinazione, e cioé non prima del 1 marzo p.v. Qualora le delibere siano state adottate da un comune non appartenente alla zona climatica E, sarà compito del Sindaco pubblicizzare adeguatamente, prima della suddetta data, che l'agevolazione non spetta, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del DL n. 268/2000. Viene pure chiarito che le delibere possono riguardare anche frazioni, attualmente metanizzate, relativamente al periodo intercorrente fra il 16 gennaio 1999 e la data di avvenuta metanizzazione. Cio' ai fini del rimborso dell'importo degli sconti non praticati nel suddetto periodo, da effettuarsi con le modalità previste dal successivo art. 2. Infine, viene stabilito che le modalità di applicazione del beneficio siano quelle previste dal precedente comma 3. Il comma 5 stabilisce che le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da presentarsi dai consumatori finali delle frazioni di comune di cui ai commi 3 e 4 siano conformi al modello allegato e riportino espressamente l'indicazione che le frazioni non sono comprese nel centro abitato dove ha sede la casa comunale. L'art. 2 ha per oggetto i rimborsi relativi agli sconti di cui non si é potuto usufruire nel periodo antecedente all'inizio dell'applicazione del beneficio, rimandando alle previsioni dell'art. 2 del DPR n. 361/1999. Il termine per la presentazione, da parte dei fornitori, delle istanze di accredito é fissato in 150 giorni dalla data di entrata in vigore della determinazione e viene chiarito che sono oggetto di rimborso solo le forniture coperte da regolare fattura e per le quali sia stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del consumatore finale, ad esclusione, relativamente a tale dichiarazione, dei consumatori di GPL della Sardegna e delle isole minori. La richiesta riporta i quantitativi ceduti raggruppandoli a seconda degli importi unitari del beneficio spettante, che sono i seguenti: A) per il periodo antecedente al 3 ottobre 2000: - gasolio lire 200 al litro - GPL lire 258 al chilogrammo B) dal 3 ottobre 2000 al 30 giugno 2001: - gasolio lire 250 al litro - GPL lire 308 al chilogrammo Le istanze di accredito possono essere presentate anche dagli esercenti la minuta vendita di GPL in bombole della Sardegna e delle isole minori, relativamente alle cessioni di bombole per le quali sia stata emessa fattura. Con riferimento ai suddetti esercenti, si precisa che le cessioni loro effettuate dai depositi commerciali fornitori nel periodo antecedente al 14 febbraio p.v. non possono formare oggetto di richiesta di accredito all'UTF da parte dei sopracitati depositi. Il decreto stabilisce poi un termine per la traslazione del beneficio ai consumatori finali, decorrente dalla data in cui é stato accreditato al fornitore il relativo importo. Più precisamente, se la traslazione non potrà essere effettuata, entro il termine di 90 giorni, a conguaglio sui corrispettivi delle prime forniture successive all'accredito, dovrà comunque provvedersi, con i normali mezzi di pagamento, entro 100 giorni dalla data dell'accredito. L'art. 3 stabilisce, infine, che la determinazione entri in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per dar modo agli interessati di venirne a conoscenza. Alla determinazione é allegato un fac-simile di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, specifica per i consumatori finali che utilizzano i prodotti agevolati nelle frazioni di comune ricadenti nella zona climatica F o nelle frazioni ricadenti nella zona climatica E, non metanizzate, facenti parte di comuni metanizzati della medesima zona E, al fine di evitare, attestazioni erronee relativamente all'ammissibilità al beneficio. Si pregano le Prefetture, cui la presente é pure diretta, di volerla divulgare ai Comuni interessati. Si segnala, infine, che alla pagina 77 della G.U. n. 27 del 2/2/2001 é riportato un comunicato relativo ad un'errata intestazione della determinazione direttoriale in oggetto.