Cir_Fin_11_2_00_22 Circolare 22 del 11.02.00 MATERIA FISCALE: Canoni e disposizioni demaniali OGGETTO Acquisizione di beni devoluti allo Stato per eredità. Procedura di accettazione di atti di liberalità disposti in favore dello Stato. TESTO Nella procedura di accettazione degli atti di liberalità - donazioni o lasciti testamentari - si sono verificati, negli ultimi tempi, delle rilevanti innovazioni legislative che rendono necessaria una revisione completa della circolare n. 125 n. 185481 di prot. in data 28.12.1956. Detta circolare, sostanzialmente, aveva delineato la procedura di accettazione delle donazioni disposte da privati o da enti pubblici in favore dello Stato secondo le seguenti fasi: proposta di donazione, acquisizione pareri dell'amministrazione destinataria, degli uffici tecnici erariali e delle avvocature distrettuali sulla convenienza, sulla libertà e disponibilità dei cespiti donandi, predisposizione di uno schema di atto di donazione vistato dal competente organo legale distrettuale, trasmissione dello schema di atto a questa Amministrazione per la successiva acquisizione del parere del Consiglio di Stato ed emanazione del decreto presidenziale di autorizzazione all'accettazione della liberalità, visto e registrazione dello stesso da parte dei competenti organi di controllo, stipula atto formale di accettazione della liberalità da parte degli uffici periferici, approvazione dell'atto di accettazione da parte di questo Dipartimento, successivo visto della Ragioneria Centrale, incarico agli uffici periferici di provvedere alla registrazione e trascrizione dell'atto e di assumere in consistenza il bene con la successiva consegna all'ente usuario in esecuzione del precedente decreto. Con la legge 12.1.1991, n. 13, il D.P.R. è stato sostituito dal decreto a firma del Ministro, ma nulla è stato innovato circa le fasi della procedura. Notevoli perplessità sulla necessità di mantenere la competenza del Ministro per la firma dei decreti di autorizzazione sono sorte successivamente con l'emanazione del decreto legislativo 13.2.1993, n. 29 e con la legge di riforma dell'Amministrazione finanziaria. Dette perplessità, sollevate dall'Ufficio del Coordinamento Legislativo di questo Ministero, sono state risolte dal parere reso con voto n. 2160/96 in data 14.1.1997 dalla Sezione III del Consiglio di Stato, secondo cui all'accettazione della liberalità -sottoposta all'esame dell'Alto Consesso, "occorre provvedere mediante decreto ministeriale" "È appena il caso di ricordare in proposito", prosegue il citato parere "che la materia in questione è tuttora disciplinata dalla legge 5 giugno 1850, n. 1037, la quale espressamente prevedeva che alla autorizzazione in questione si provvedesse mediante decreto reale. Tale decreto, divenuto poi del Presidente della Repubblica a seguito del referendum del 1946, con l'entrata in vigore della legge 12 gennaio 1991, n. 13 è rientrato nella competenza del Ministro". Immediatamente dopo l'emanazione del citato parere del Consiglio di Stato, è stata emanata la legge 15.5.1997, n. 127 in relazione alla quale si rende necessaria un riesame di tutta la procedura di accettazione delle liberalità nell'ottica di una semplificazione della medesima e di attribuzione di maggiori competenze agli uffici periferici. La citata legge n. 127 del 1997, infatti, all'art. 13, comma 1, ha testualmente previsto che: "l'articolo 17 del codice civile e la legge 21 giugno 1896, n. 218, sono abrogati; sono altresì abrogate le altre disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità o legati da parte di persone giuridiche, associazioni o fondazioni", ed al comma 2 dello stesso articolo: "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge". L'articolo 17, comma 26, della medesima legge ha poi esplicitamente abolito il parere del Consiglio di Stato per dette ipotesi, ritenendolo necessario solo in casi tassativamente elencati e cioè per l'emanazione degli atti normativi del Governo, dei singoli ministri, dei testi unici, per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, sugli schemi generali di contratti -tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o più ministri. In relazione a dette innovazioni legislative, questa Direzione Centrale ha dovuto acquisire, per la risoluzioni di casi particolari, il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, reso con nota n. 052673 CS 10030/97-113-sb del 24.4.1998 e quello dell'Ufficio del Coordinamento Legislativo di questo Ministero, reso con foglio n. 3-2163 in data 3.4.1998. In particolare, l'Avvocatura Generale ha concordato con l'avviso espresso da questa Amministrazione di ritenere abrogata, dalle disposizioni del citato art. 13 della legge n. 127 del 1997, la normativa della legge 5.6.1850, n. 1037 ed il relativo regolamento (R.D. 26.6.1864, n. 1817), per cui non deve "ritenersi più necessario, per la accettazione delle eredità, delle donazioni e dei lasciti disposti in favore dello Stato, il decreto ministeriale di autorizzazione alla accettazione dell'atto di liberalità, ma esse possono essere accettate, previa verifica della convenienza economica del lascito da parte degli uffici tecnici e la conformità in linea legale da parte delle competenti Avvocature Distrettuali, direttamente con decreto dirigenziale ai sensi delle disposizioni di cui al D.L.vo n. 29 del 11993 e prescindendo anche dal parere del Consiglio di Stato, esplicitamente abolito dall'art. 17, comma 26, della citata legge n. 127 del 1997". L'Ufficio del Coordinamento Legislativo, dopo aver condiviso la tesi che l'art. 13 sopra citato ha abrogato anche la legge n. 1037 del 1850 e quindi le norme che prevedono autorizzazioni per gli acquisti di beni immobili e comunque di beni derivanti da donazione o testamento, si è soffermato sull'aspetto della competenza ad adottare l'atto di accettazione di tali liberalità in relazione alle norme attributive di funzioni di cui al citato D.L.vo n. 29 del 1993. Al riguardo, nel rilevare che l'art. 3, comma 2, del citato decreto fissa in capo ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, ha puntualizzato che "i dirigenti, acquisiti eventuali pareri previsti da norme di legge o regolamentari, possano procedere all'accettazione di donazioni senza richiedere alcuna preventiva autorizzazione al Ministro". "Nè appare necessario", prosegue il citato parere, "che questa Direzione Centrale autorizzi, con lettera a firma del Direttore Centrale del Demanio, i competenti uffici periferici alla stipula dell'atto di accettazione, in quanto, essendo state abolite tutte le disposizioni che prevedono atti autorizzativi, non si vede quale disposizione possa prevedere, allo stato, una siffatta procedura". Il menzionato Ufficio Legislativo ha inoltre rimesso alle competenze dirigenziali, ai sensi dell'art. 17 del D.L.vo n. 29 citato, ogni valutazione relativa all'opportunità di delegare gli uffici periferici finanziari alla stipula dell'atto di accettazione. Alla luce delle suesposte considerazioni e dei pareri come sopra resi, appare chiaro che, per l'acquisizione di atti di liberalità disposti in favore dello Stato, non è più necessario alcun atto o decreto autorizzativo, ma, dopo aver acquisito i necessari pareri tecnici e legali, è sufficiente un atto di accettazione, la cui adozione può rientrare anche nella competenza degli uffici periferici. Prima quindi di delineare la nuova procedura, è necessario soffermarsi su altre questioni sollevate dalla Ragioneria Centrale presso questo Ministero e da alcuni uffici periferici circa la registrazione e trascrizione dell'atto, nonché la stipula del medesimo da parte del notaio o dell'ufficiale rogante. Con nota n. 27232 in data 14.1.1998 Ragioneria Centrale presso questo Ministero, nel restituire vistato un decreto dirigenziale di approvazione dell'atto di accettazione di una donazione disposta da un Comune nei confronti dello Stato, ha ritenuto opportuno far presente, "per il futuro, che la registrazione e la trascrizione di atti della specie sono adempimenti da curare dopo e non prima del completamento dell'iter della prescritta approvazione, secondo anche quanto si ricava dalla circolare n. 125 in data 28.12.1956 dell'allora Direzione Generale del Demanio". Al riguardo si ritiene applicabile l'art. 14 del D.P.R. 131 del 1996 in materia di imposta di registro secondo cui per gli atti soggetti ad approvazione od omologazione da parte della pubblica amministrazione .... il termine per la richiesta di registrazione decorre dal giorno in cui i soggetti tenuti a richiedere la registrazione hanno avuto notizia, a norma del comma secondo, del provvedimento di approvazione o di omologazione ovvero dal giorno in cui l'atto è divenuto altrimenti eseguibile. La comunicazione dell'avvenuta approvazione od omologazione dell'atto deve essere data dai funzionari preposti all'Ufficio che ha provveduto all'approvazione od omologazione alle parti, ovvero ai notai o funzionari roganti, entro cinque giorni dall'emanazione del provvedimento. È stato, inoltre, sollevato anche il problema del pagamento delle spese di registrazione e trascrizione degli atti di donazione. Al riguardo occorre esaminare brevemente le disposizioni contenute nel regolamento di contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23.5.1924, n. 827, nel D.P.R. n. 346 del 31.10.1990 in materia di donazioni e nel T.U. n. 131 del 1996 in materia di registro. L'articolo 62 del regolamento n. 827 del 1924 prevede che le spese di copia, bollo e le altre inerenti ai contratti sono a carico dell'appaltatore o del contraente con l'amministrazione dello Stato, a meno che per casi speciali d'interesse esclusivo dello Stato, e, nei casi di esplicita convenzione, le spese predette siano da sostenersi dallo Stato medesimo e i relativi atti si devono redigere e copiare in carta libera. I contratti sono registrati a spese, in tutto o in parte, dei contraenti colle amministrazioni dello Stato, od anche gratuitamente in relazione del particolare interesse dello Stato e degli oneri espressamente assunti dall'amministrazione, in conformità delle disposizioni contenute nella legge di registro. In materia di imposta di registro, ove vige il principio della solidarietà tra i soggetti passivi, l'articolo 57 del T.U. n. 131 del 1996 prevede, al comma 7, che nei contratti in cui è parte lo Stato, obbligata al pagamento dell'imposta è unicamente l'altra parte contraente, anche in deroga all'art. 8 della legge 27.7.1978, n. 392, sempre che non si tratti di imposta dovuta per atti presentati volontariamente per la registrazione dalle Amministrazioni dello Stato. In materia di imposta sulle donazioni di cui al citato D.L.vo 31.10.1990, n. 346, ove vige il principio che soggetti passivi dell'imposta sono i beneficiari dell'atto di liberalità, l'art. 55 prevede che gli atti di donazione sono soggetti a registrazione secondo le disposizioni del testo unico sull'imposta di registro...concernenti gli atti da registrare in termine fisso. Gli atti che hanno per oggetto trasferimenti di cui all'art. 3 sono registrati gratuitamente, salvo il disposto del comma 3 dello stesso articolo. Al riguardo l'art. 3, comma 1, prevede che non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle Regioni, etc. Ne consegue che nel caso di donazioni disposte a favore dello Stato, l'imposta sulla registrazione dell'atto, da effettuare dopo l'avvenuta approvazione dell'atto ai sensi dell'art. 14 del DPR n. 131 del 1996, non è dovuta. Infine, da ultimo, sono state sollevate questione circa il soggetto legittimato a stipulare l'atto di accettazione della donazione. L'articolo 782 del codice civile dispone che la donazione deve essere fatta per atto pubblico sotto pena di nullità. L'atto pubblico, a norma dell'art. 2699 del codice civile, è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato. L'art. 8 della legge 2.8.1982, n. 512 prevede che gli atti di donazione sia a favore dello Stato che di enti pubblici territoriali, che abbiano ad oggetto beni culturali o altri beni o somme di denaro con la specifica destinazione all'acquisto, alla valorizzazione, al restauro, all'incremento o al pubblico godimento di beni culturali, possono essere stipulati con atto pubblico rogato a scelta del donante dal notaio o dagli ufficiali roganti dell'amministrazione beneficiaria. Di conseguenza non sembra che in ipotesi diverse da quelle contemplate nell'art. 8 della legge n. 512 del 1982, l'atto di donazione possa farsi stipulare dall'ufficiale rogante. In relazione a tutto quanto sopra precisato, questo Dipartimento del Territorio delinea la nuova procedura per l'accettazione di atti di liberalità disposti in favore dello Stato. 1) ATTI DI DONAZIONE Una volta che un ente pubblico o un privato abbia manifestato l'intendimento di voler donare un bene immobile allo Stato, l'ufficio del territorio dovrà acquisire tutti gli elementi di giudizio al riguardo necessari (eventuali oneri cui si intende subordinare la donazione, valore del bene oggetto)