Cir_Entrate_7_7_10_69 01/07/2010 n. 39 IRPEF - Risposte ad ulteriori quesiti relativi a deduzioni e detrazioni Testo: INDICE PREMESSA 1. SPESE RELATIVE ALL’ACQUISTO DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE 1.1. Intermediazione immobiliare 1.2. Interessi passivi pagati per l’acquisto dell’abitazione principale 1.3. Acquisto di un immobile da ristrutturare 2. SPESE DI ISTRUZIONE 2.1. Contributi per il riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero 3. SPESE MEDICHE 3.1. Spese mediche e di assistenza specifica 3.2. Prestazioni rese da operatori abilitati all'esercizio delle professioni elencate nel D.M. 29 marzo 2001 (professioni sanitarie riabilitative) 4. DETRAZIONI PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO 4.1. Riqualificazione energetica di edifici oggetto di ampliamento PREMESSA Con la presente circolare si forniscono ulteriori chiarimenti su questioni interpretative poste all’attenzione della scrivente in ordine alla deducibilità e detraibilità di alcune spese, nella determinazione dell’IRPEF. 1. SPESE RELATIVE ALL’ACQUISTO DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE 1 .1. Intermediazione immobiliare D: Si chiede di sapere se la spesa per l’intermediazione immobiliare sostenuta da un contribuente in data antecedente la stipula sia del preliminare che del rogito (ad esempio al momento dell'accettazione della proposta di acquisto) per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, possa essere detratta nella prima dichiarazione dei redditi utile. Si precisa che lo stesso contribuente ha sostenuto la spesa in data 21.04.2009, ha stipulato e registrato il preliminare di vendita il 03.05.2009 e il rogito è stato redatto il 09.12.2009. R: L’art 15, comma 1, lettera b-bis), del TUIR, prevede che sono detraibili “dal 1 gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità”. Con la circolare 4 aprile 2008, n. 34 è stato chiarito che poiché l’agevolazione è subordinata alla condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale, il beneficio viene meno nel caso in cui l’acquisto non sia stato concluso. La scrivente ritiene che nella fattispecie rappresentata al contribuente competa la detrazione d’imposta prevista dal citato art. 15, risultando evidente che le spese sono sostenute in occasione dell’acquisto dell’abitazione principale. Infatti, successivamente all’accettazione della proposta di acquisto nel medesimo anno è stato stipulato e registrato il preliminare di vendita e il contratto di acquisto definitivo (rogito). 1.2. Interessi passivi pagati per l’acquisto dell’abitazione principale D: Due coniugi hanno acquistato un’abitazione e stipulato un contratto di mutuo al 50 per cento. Successivamente, uno dei due coniugi dona all’altro la sua quota e acquista nello stesso anno una nuova abitazione al 100 per cento. Per l’anno in questione si chiede di sapere a quanto ammonta il limite massimo detraibile di interessi passivi tenuto conto del primo mutuo al 50 per cento (limite massimo 2.000 euro) e del secondo mutuo (limite massimo 4.000 euro). R: Il coniuge donatario della quota del consorte sull’abitazione principale potrà continuare a detrarre gli interessi passivi del mutuo contratto per l’acquisto dell’immobile, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lett. b), del TUIR, solo in relazione alla parte di debito assunta con il contratto rimasta a suo carico (50 per cento). Il donatario, a fronte del limite massimo di spesa detraibile di 4.000 euro per anno d’imposta previsto dal richiamato art. 15, potrà fruire della detrazione per un importo non superiore al 50 per cento di detto limite, ovvero 2.000 euro. Il consorte che, in corso d’anno, si è reso acquirente e mutuatario di un’altra abitazione (100 per cento) potrà continuare a fruire, per il periodo di tempo in cui era oltre che mutuatario anche comproprietario dell’immobile donato, della detrazione per gli interessi passivi, per la parte rimasta a suo carico (50 per cento), nonché, ricorrendone ogni altro presupposto di legge, della detrazione delle spese ammesse per il secondo mutuo per un importo complessivo annuo non superiore al limite massimo di 4.000 euro. 1.3. Acquisto di un immobile da ristrutturare D: Un contribuente acquista un immobile da adibire ad abitazione principale, stipulando un mutuo per acquisto, e dopo qualche mese, prima della variazione di residenza, apre una DIA comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente. Si chiede di sapere se la detrazione degli interessi pagati per il mutuo spetta a decorrere dalla data in cui l’unità immobiliare è adibita a dimora abituale e, comunque, entro due anni dall’acquisto. R: L’art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR prevede la detraibilità, nella misura del 19 per cento, per un importo non superiore a 4.000 euro, degli interessi passivi, e relativi oneri accessori, pagati in dipendenza di mutui contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso. La medesima disposizione stabilisce che nel caso in cui l’immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, la detrazione sugli interessi passivi pagati a fronte del mutuo spetta a decorrere dalla data in cui l’unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall’acquisto, a condizione che la ristrutturazione sia comprovata da concessione edilizia o atto equivalente. Conformemente a quanto precisato con circolare 20 aprile 2005, n. 15 (punto 4.3), si deve ritenere che anche nel caso in esame sarà possibile beneficiare della detrazione d’imposta a partire dalla data in cui l’immobile è adibito a dimora abituale e sempre a condizione che l’utilizzo come abitazione principale avvenga entro due anni dall’acquisto. 2. SPESE DI ISTRUZIONE Omissis 3. SPESE MEDICHE Omissis 4. DETRAZIONI PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO 4.1. Riqualificazione energetica di edifici oggetto di ampliamento D: Un contribuente intende svolgere su un’abitazione regolarmente accatastata e dotata di impianto di riscaldamento lavori di riqualificazione energetica per migliorarne il livello di classe energetica. Può fruire della detrazione del 55 per cento, prevista per la riqualificazione energetica degli edifici in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento ovvero in caso di ristrutturazione con ampliamento senza demolizione delle murature portanti? R: La spettanza della detrazione per gli interventi di risparmio energetico prevista dall’art. 1, commi 344, 345, 346 e 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è subordinata alla circostanza che i predetti interventi siano realizzati su edifici esistenti. Con la circolare del 31 maggio 2007, n. 36/E è stato precisato che nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere all’incentivo solo nel caso di fedele ricostruzione, ravvisando nelle altre fattispecie il concetto di nuova costruzione. Conseguentemente: in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento non spetta la detrazione in quanto l’intervento si considera “nuova costruzione”; in caso di ristrutturazione senza demolizione dell’esistente e ampliamento la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente. In quest’ultimo caso, comunque, l’agevolazione non può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica globale dell’edificio, previsti dall’articolo 1, comma 344, della legge n. 296 del 2006, atteso che per tali interventi occorre individuare il fabbisogno di energia primaria annua riferita all’intero edificio, comprensivo, pertanto, anche dell’ampliamento. Sono, invece, agevolabili gli interventi previsti dai commi 345, 346 e 347 dell’art. 1 della citata legge n. 296 del 2006, per i quali la detrazione è subordinata alle caratteristiche tecniche dei singoli elementi costruttivi (pareti, infissi ecc.) o dei singoli impianti (pannelli solari, caldaie ecc). Nel caso in cui con tali interventi si realizzino impianti al servizio dell’intero edificio la detrazione del 55 per cento, non potendo essere riconosciuta sulla parte di spesa riferita all’ampliamento, deve essere calcolata solo sulla parte imputabile all’edificio esistente. Ai fini della individuazione della quota di spesa detraibile come precisato nella circolare 23 aprile 2010, n. 21/E, si dovrà utilizzare un criterio di ripartizione proporzionale basato sulle quote millesimali. *** Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dagli uffici.