Cir_Entrate_7_3_08_17 Circolare Entrate 07/03/2008 n. 17 Agevolazioni fiscali a favore del teleriscaldamento alimentato con biomassa o con energia geotermica - Articolo 2, comma 138 della legge 24 dicembre 207, n. 244 (legge finanziaria 2008) L'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella sua originaria formulazione, ha previsto, per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa nei comuni situati in specifiche zone climatiche, la "concessione di un'agevolazione fiscale con credito d'imposta pari a lire 20 per ogni chilowattora (Kwh) di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale", con decorrenza dal 1 gennaio 1999. Per effetto di successivi interventi legislativi l'importo del credito d'imposta é stato elevato di 30 lire per ogni chilowattora di calore fornito, per il periodo dal 3 ottobre 2000 al 31 dicembre 2001; inoltre, a decorrere dal 1 gennaio 2001 l'agevolazione é stata estesa anche agli impianti e reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica. L'applicazione dell'agevolazione in commento é stata da ultimo prorogata al 31 dicembre 2008 ad opera dell'articolo 1, comma 240, della legge 24 dicembre 207, n. 244 (legge finanziaria 2008). Secondo gli orientamenti forniti con circolare n. 95/E del 31 ottobre 2001 "l'agevolazione prevede che il gestore dell'impianto o della rete di teleriscaldamento trasferisca l'agevolazione sul prezzo di cessione dell'energia all'utente finale, che é il vero destinatario del vantaggio economico connesso all'agevolazione, beneficiando di un credito d'imposta. Considerata l'espressione contenuta nella norma, si ritiene che l'agevolazione spetti solo al soggetto destinatario dell'ultima transazione, con la quale l'energia é destinata al consumo. Il fornitore che effettua l'ultima transazione a favore dell'utente finale applicherà l'agevolazione beneficiando del credito d'imposta. Sono invece escluse dall'agevolazione le precedenti transazioni o passaggi di proprietà dell'energia, come ad esempio quelle tra il produttore di energia ed altri soggetti intermediari che ne curano la distribuzione. In tali casi il gestore della rete di distribuzione applicherà l'agevolazione ai propri utenti finali, ed usufruirà del credito d'imposta". Il quadro normativo sopra delineato é stato integrato dall'articolo 2, comma 138 della medesima legge finanziaria 2008. Ai sensi di tale disposizione "L'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la disciplina ivi prevista si applica anche alla fattispecie in cui la persona giuridica gestore coincida con la persona giuridica utilizzatore dell'energia. Tale persona giuridica può utilizzare in compensazione il credito". La valenza interpretativa che il legislatore ha espressamente conferito alla disposizione da ultimo citata comporta un necessario adeguamento delle istruzioni fornite con la citata circolare n. 95/E del 2001. In particolare, alla luce del riportato comma 138, deve ritenersi che anche il soggetto contemporaneamente gestore della rete di teleriscaldamento alimentata con biomassa o ad energia geotermica e utente finale, possa fruire del credito d'imposta istituito dall'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge n. 448 del 1998. In tal caso il credito d'imposta, qualificabile come contributo in conto esercizio, costituisce per il gestore-utente finale un ricavo ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera h) del TUIR. La natura interpretativa della norma in commento ne comporta l'applicazione anche ai rapporti pendenti, che non abbiano esaurito i loro effetti al 1 gennaio 2008, data di entrata in vigore della legge n. 244 del 2007. Pertanto, si invitano gli Uffici dell'Agenzia a riesaminare caso per caso il contenzioso pendente in materia e a provvedere al relativo abbandono, sempre che non siano sostenibili altre questioni. Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione della presente circolare.