Cir_Entrate_6_12_01_103 Circolare del 06/12/2001 n. 103 Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Gestione Tributi Servizio di assistenza ai contribuenti fornito dai centri di risposta telefonici - Esercizio dell'autotutela per gli avvisi bonari e le comunicazioni di irregolarità - Ulteriori istruzioni Sintesi: La circolare, integrando la circolare n. 143/E dell'11 luglio 2000 del Dipartimento delle Entrate, illustra le modalità per correggere gli errori che possono verificarsi negli inviti al pagamento (c.d. avvisi bonari) di cui all'art.2, commi da 3-quater a 3-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2000, n.99, emessi a seguito del controllo formale delle dichiarazioni presentate negli anni dal 1994 al 1998 ai fini delle imposte sui redditi e dal 1995 al 1998 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, nonchè alle comunicazioni per UNICO, IVA, 770, di cui all'art.36-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600, e all'art.54-bis del DPR 26 ottobre 1972 n.633. Inoltre, per migliorare la qualità del servizio, nel caso di correzione delle comunicazioni di irregolarità relative alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1 gennaio 1999, il centro di risposta telefonico provvede: a) a stampare la nuova versione della comunicazione ed eventualmente, in caso di accoglimento parziale della richiesta del contribuente, la nuova versione precompilata del modello di versamento F24; b) ad inviare tale documentazione ai contribuenti via fax. Qualora il contribuente non sia in possesso di un recapito presso il quale ricevere il fax, la stessa sarà spedita tramite posta, avvalendosi degli appositi servizi dei Centri di Servizio o della Direzione Regionale per il centro di risposta telefonico di Roma. Testo: Con circolare n. 143/E dell'11 luglio 2000 del Dipartimento delle Entrate sono state disciplinate le attività dei centri di risposta telefonici, per fornire assistenza ai contribuenti in ordine agli inviti al pagamento (c.d. avvisi bonari) di cui all'art.2, commi da 3-quater a 3-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2000, n.99, emessi a seguito del controllo formale delle dichiarazioni presentate negli anni dal 1994 al 1998 ai fini delle imposte sui redditi e dal 1995 al 1998 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, nonchè alle comunicazioni di cui all'art.36-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600, e all'art.54-bis del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, relative alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1 gennaio 1999. Da più parti è stata rappresentata l'esigenza di ampliare le fattispecie per le quali sia possibile ottenere per via telefonica, in particolare, la correzione degli inviti al pagamento dei tributi dovuti (c.d. avvisi bonari). Al punto 2.1.1 della citata circolare n.143/E del 2000 è prevista la possibilità di correggere gli errori di compilazione della dichiarazione facilmente riconoscibili, quali ad esempio quelli relativi a talune detrazioni d'imposta, con esclusione degli interventi correttivi relativamente agli oneri deducibili e detraibili, alle ritenute d'acconto e ai crediti di imposta. Tale esclusione è stata stabilita anche per la necessità di verificare l'effettiva operatività dei centri di risposta telefonici, all'epoca da poco attivati. Al riguardo, sulla base della positiva esperienza maturata dai centri di risposta nell'attività di assistenza e nell'applicazione dell'autotutela, si ritiene di estendere la loro possibilità di intervento, previa acquisizione della relativa documentazione probatoria, anche alla correzione degli importi degli oneri deducibili e detraibili, delle ritenute di acconto e dei crediti di imposta, calcolati a seguito del controllo formale. La documentazione probatoria necessaria per le correzioni può essere trasmessa dai contribuenti ai centri di risposta telefonici tramite fax, considerato che con i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 e n. 445, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.42 del 20 febbraio 2001, è stata prevista la validità legale della trasmissione dei documenti a mezzo fax. Con lo stesso mezzo può essere inviata ai centri di risposta telefonici, se necessaria, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la conformità all'originale dei documenti trasmessi. In tal caso occorre inviare anche la fotocopia di un documento di identità del soggetto che ha sottoscritto la dichiarazione sostitutiva. A tal fine, i provvedimenti di annullamento in autotutela predisposti dai consulenti telefonici devono essere comunque sottoscritti, prima della convalida, dal team leader e, per quelli di importo superiore a 2.500 euro, dal responsabile del centro di risposta telefonico. La documentazione probatoria acquisita dai centri di risposta telefonici per i provvedimenti di annullamento delle comunicazioni irregolari e degli inviti al pagamento (c.d. avvisi bonari) deve essere conservata agli atti, unitamente ai provvedimenti adottati, per permettere l'effettuazione dei controlli da parte dei Servizi Ispettivi Regionali. Inoltre, per migliorare la qualità del servizio, nel caso di correzione delle comunicazioni di irregolarità relative alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1 gennaio 1999, il centro di risposta telefonico provvede: a) a stampare la nuova versione della comunicazione ed eventualmente, in caso di accoglimento parziale della richiesta del contribuente, la nuova versione precompilata del modello di versamento F24; b) ad inviare tale documentazione ai contribuenti via fax. Qualora il contribuente non sia in possesso di un recapito presso il quale ricevere il fax, la stessa sarà spedita tramite posta, avvalendosi degli appositi servizi dei Centri di Servizio o della Direzione Regionale per il centro di risposta telefonico di Roma. Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta e tempestiva applicazione da parte dei dipendenti uffici delle istruzioni contenute nella presente circolare.