Cir_Entrate_6_10_03_53 Circolare Entrate del 06/10/2003 n. 53 Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Amministrativa Istruzioni operative relative alla procedura di assegnazione di immobili allo Stato, ai sensi dell'art. 85 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. L'art. 85 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'art. 16 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ha introdotto nel quadro normativo della riscossione coattiva a mezzo ruolo l'istituto processual-civilistico dell'assegnazione di immobili. Il nuovo istituto, che, ai sensi dell'art. 30 del citato d.lgs. n. 46/1999, riguarda esclusivamente le entrate tributarie erariali e che e' subentrato al meccanismo della devoluzione, precedentemente regolato dall'art. 87 dello stesso d.P.R. n. 602/1973, pone alcuni problemi di ordine applicativo, derivanti, in particolare, dalla necessita' di definire, nel mutato assetto organizzativo dell'Amministrazione finanziaria, delle modalita' procedurali che tengano conto della ripartizione delle competenze in materia tra Agenzia delle Entrate ed Agenzia del Demanio. Con la presente circolare, pertanto, si impartiscono le istruzioni operative cui gli Uffici Locali dell'Agenzia delle Entrate e le Filiali e le Sezioni Staccate dell'Agenzia del Demanio devono attenersi in sede di applicazione dell'art. 85 del d.P.R. n. 602/1973. 1. Trasmissione degli atti dall'Agenzia delle Entrate all'Agenzia del Demanio Il concessionario del servizio nazionale della riscossione che ha avviato la procedura esecutiva immobiliare e' tenuto, ai sensi dell'art. 85, comma 1, del d.P.R. n. 602/1973, a chiedere al giudice dell'esecuzione, nei dieci giorni successivi a quello in cui il terzo incanto abbia avuto esito negativo, l'assegnazione dell'immobile allo Stato, depositando nella cancelleria dello stesso giudice gli atti del procedimento. Il concessionario avra' cura di seguire le diverse fasi del procedimento, al fine di trasmettere, con la massima urgenza, al competente ufficio dell'Agenzia del Demanio copia dell'eventuale ordinanza di assegnazione, con cui il giudice dell'esecuzione fissa anche il termine per il versamento del prezzo, unitamente a copia degli atti relativi alla procedura immobiliare. Il carattere di urgenza della fase di trasmissione dei sopra citati atti e' dettato dall'esigenza di abbreviare il piu' possibile i tempi della fase preliminare del procedimento di assegnazione, al fine di permettere: - all'Agenzia del Demanio, di beneficiare del maggior margine di tempo utile a svolgere la valutazione dell'immobile; - all'Agenzia delle Entrate, di attivare tempestivamente la procedura di pagamento del prezzo di assegnazione. 2. Valutazione della convenienza ad acquisire l'immobile Sulla base della documentazione ricevuta, il competente ufficio dell'Agenzia del Demanio procede alla valutazione tecnico-economica dell'immobile da acquisire, al fine di decidere in merito all'opportunita' di procedere all'acquisizione dell'immobile, previo pagamento del prezzo stabilito. 3. Procedura da seguire in caso di parere favorevole all'assegnazione Nel caso in cui il competente ufficio dell'Agenzia del Demanio esprima parere favorevole all'acquisizione dell'immobile al prezzo stabilito in applicazione dei criteri previsti dalla legge, lo stesso ne da' tempestiva comunicazione all'ufficio che ha formato il ruolo. La Direzione Centrale Amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, Settore Contabilita' e Bilancio, Ufficio Contabilita' Finanziaria, sulla base della richiesta di accreditamento opportunamente documentata, trasmessa dall'ufficio che ha formato il ruolo, dopo il controllo formale, provvedera' a richiedere i fondi necessari al Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, quale Centro di Responsabilita' che ha in carico l'apposito capitolo di spesa 3561. Non appena ricevuta la disponibilita' dei fondi, l'Ufficio Contabilita' Finanziaria predisporra' gli ordini di accreditamento per il pagamento di che trattasi e li trasmettera' al predetto Dipartimento per la firma ed il successivo invio all'Ufficio Centrale di Bilancio. L'ufficio che ha formato il ruolo, ricevuti i fondi, provvedera' al pagamento del prezzo di assegnazione, informandone il concessionario. A seguito del versamento del prezzo di assegnazione, il giudice potra', cosi', emanare, ai sensi dell'art. 586 del c.p.c., il decreto di trasferimento dell'immobile allo Stato. 4. Procedura da seguire in caso di parere sfavorevole all'assegnazione Anche nel caso in cui il competente ufficio dell'Agenzia del Demanio rilasci parere negativo all'acquisizione dell'immobile, essa dovra' darne comunicazione all'ufficio che ha formato il ruolo. In tal caso, inoltre, il parere dovra' contenere una stima del valore di mercato dell'immobile, al fine di fornire all'ufficio che ha formato il ruolo elementi utili a valutare l'opportunita' di indicare o meno al concessionario di tenere un quarto incanto, secondo le modalita' previste dall'art. 85, comma 3, del d.P.R. n. 602/1973. Naturalmente, l'eventuale parere sfavorevole all'assegnazione ed il conseguente mancato pagamento del prezzo di assegnazione comportano il venir meno di quest'ultima. Qualora, anche sulla base degli elementi di valutazione contenuti nel parere negativo, l'ufficio impositore non ritenga utile un ulteriore incanto, potra' inviare un'apposita comunicazione al concessionario, affinche' il procedimento si estingua ancor prima dell'estinzione automatica, che si verifica in ipotesi di inutile decorso del trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine finale per il pagamento del prezzo di assegnazione (cfr. art. 85, comma 3, del d.P.R. n. 602/1973). La presente circolare e' stata concordata con l'Agenzia del Demanio, nella cui sfera di attribuzioni rientra l'emanazione delle istruzioni relative ai criteri da adottare in sede di valutazione tecnico-economica dell'immobile da acquisire (cfr. punto 2). L'Ascotributi e' pregata di diffondere la presente circolare a tutti i propri associati.