Cir_Entrate_4_7_07_19 Circolare Entrate 04/04/2007 n. 19 IVA-Articolo 1, comma 44, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 27 dicembre 2006) - applicazione del sistema del reverse-charge nel settore edile - prestazioni rese dalle imprese consorziate INDICE PREMESSA 1. APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE DA PARTE DELLE SOCIETÀ CONSORZIATE 2. PRESTAZIONI RESE DALLE SOCIETÀ CONSORZIATE APPLICANDO L'IVA NEI MODI ORDINARI PREMESSA Con circolare del 29 dicembre 2006, n. 37 questa Agenzia, fornendo chiarimenti in merito all'ambito applicativo dell'art. 1, comma 44, della legge finanziaria per il 2007, concernente l'introduzione del meccanismo dell'inversione contabile (cosiddetto reverse-charge) per le prestazioni di subappalto rese nel settore edile, ha precisato che sono estranee all'applicazione di tale meccanismo le prestazioni poste in essere all'interno dei rapporti associativi, quali quelli consortili, in quanto non configurabili come subappalti o ipotesi affini. Secondo le indicazioni fornite con la circolare richiamata, nella ipotesi in cui il consorzio affidi l'esecuzione dei lavori ai soci, le prestazioni effettuate dalle società consorziate restano assoggettate ad IVA secondo le ordinarie modalità di applicazione del tributo mentre i consorzi operanti nel settore edile, qualora abbiano rilevanza esterna, per le prestazioni rese a terzi (appaltatori o subappaltatori) in esecuzione di contratti di subappalto, sono tenuti ad applicare l'IVA mediante il meccanismo del reverse-charge. Tenuto conto, tuttavia, delle difficoltà operative rappresentate dalle associazioni di categoria, a parziale rettifica di quanto rappresentato con la predetta circolare, si reputa opportuno fornire ulteriori precisazioni al riguardo. 1. APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE DA PARTE DELLE SOCIETÀ CONSORZIATE Nell'individuare l'ambito di applicazione del meccanismo dell'inversione contabile nelle ipotesi in cui nella esecuzione dei lavori edili intervengano organismi di natura associativa, occorre tener conto dell'assetto funzionale degli stessi. In questa ottica, ferma restando la qualificazione associativa del rapporto consortile, assume rilievo la circostanza che il consorzio tra imprese si sostanzia in una organizzazione alla quale é rimesso il coordinamento dell'attività dei singoli consorziati, e che, qualora il consorzio abbia rilevanza esterna, tale organizzazione si inserisce nello svolgimento dell'attività tra i consorziati e i terzi. Pertanto, mentre da un lato si deve evidenziare che un consorzio al quale sia attribuita una funzione esterna abbia rilevanza giuridica nei rapporti con i terzi, escludendo che le imprese consorziate possano fatturare direttamente all'appaltatore o subappaltatore con il meccanismo del reverse- charge, dall'altro si deve affermare che, in virtù della funzione propria dell'organizzazione consortile, le prestazioni rese dai consorziati al consorzio assumano la medesima valenza delle prestazioni rese dal consorzio ai terzi, in analogia con quanto previsto dall'art. 3, terzo comma, del DPR n. 633 del 1972, con riferimento al mandato senza rappresentanza. In particolare qualora il consorzio agisca sulla base di un contratto di subappalto assoggettabile alla disciplina del reverse-charge, tale modalità di fatturazione, riverberandosi anche nei rapporti interni, é applicabile anche da parte delle società consorziate sempreché le prestazioni da esse rese al consorzio siano riconducibili alla specifica disciplina delineata con riferimento al settore edile dall'articolo 17, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972. 2. PRESTAZIONI RESE DALLE SOCIETÀ CONSORZIATE APPLICANDO L'IVA NEI MODI ORDINARI Per quanto concerne le prestazioni rese dalle imprese consorziate al consorzio senza applicazione del meccanismo del reverse-charge, in ottemperanza alle indicazioni fornite con la richiamata circolare n. 37, si ritiene che, sulla base del criterio del legittimo affidamento sancito dalla legge n. 212 del 2000 (concernente Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), le stesse debbano essere considerate regolarmene fatturate. Pertanto, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della medesima legge n. 212 "Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima". o o o Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.